Sull’infanticidio:
alcune riflessioni
di Carlo A. Corsini
1. L’infanticidio e la legge
L
’infanticidio è una pratica della cui esistenza si hanno tracce in diverse
popolazioni: in particolare si tratta di indicazioni fornite da studiosi ed
antropologi1, che risalgono in particolare al periodo a cavallo fra XVIII e
XIX secolo, ma anche riferimenti nella letteratura (ne vedremo qualcosa
fra poco) tanto da ritenerlo il metodo di controllo della popolazione più
usato, prima che la conoscenza biomedica concernente l’eziologia della
gravidanza e i modi di intervento sul concepimento e sulla gestazione raggiungessero gli attuali livelli di perfezione e ne garantissero l’efficacia. Tuttavia non è facile quantificarlo raccogliendo dati statistici, perché è pressoché impossibile ottenere informazioni accurate sulla deliberata intenzione
ad uccidere: è, infatti, l’accertamento dell’esistenza di questa intenzione
che mette in grado di distinguere fra infanticidio e aborto procurato, con
conseguenze ben differenti sul piano giuridico.
Ogni ricerca in questo campo deve infatti tener conto del fatto che ci sono
molte ragioni per l’infanticidio. Si può trattare di condizioni specifiche o
di caratteristiche del neonato alla nascita (per esempio, deformità, sesso
non desiderato, parti gemellari), ma altre motivazioni possono originarsi
in esplicite istanze familiari, per esempio se la cadenza delle nascite è particolarmente ridotta – quindi la fecondità della madre è molto elevata – e il
Si veda il quadro ricostruito da J. C. C and B. K. C, Pretransitional
population control and equilibrium, «Population Studies», 57, 2, 2003, pp. 199-215, e
, Family size control by infanticide in the great agrarian societies of Asia, «The Journal of Comparative Family History», 36, 2, 2005, 205-226, (entrambi riprodotti in J. C.
C (ed.), Demographic Transition Theory, Dordrecht 2006, rispettivamente alle pp.
23-49 e 131-153).
1
75
numero di figli da allevare creerebbe difficoltà da ritenersi insormontabili
per tutti i componenti, nei ristretti confini delle condizioni economiche
della famiglia. In certi casi – come in popolazioni nomadi (i cosiddetti
cacciatori-raccoglitori che si trovano ancor’oggi in certe zone del mondo) o
in gruppi demografici che vivono in ambienti del tutto particolari e molto
difficili, come nell’Artico) – l’istanza ad eliminare i nuovi arrivati assume
la connotazione di “modello sociale” per non rischiare la sopravvivenza
dell’intero gruppo2.
E questo significa anche che l’infanticidio non include necessariamente
l’uccisione violenta del neonato, perché può essere il semplice risultato di
Sull’infanticidio come strumento differenziale secondo il genere si vedano: M. R. F, A Social and Ecologic Analysisi of Systematic Female Infanticide among the Netsilik Eskimo, «American Anthropologist», New Series, 73, 5, 1971, pp.1011-1018; A. C.
S, W. L. S, A Matter of Life and Death: An Investigation Into the Practice of
Female Infanticide in the Arctic, «Man», New Series, 9, 2, 1974, pp. 161-184; M. D, Demographic Consequences on Infanticide, cit. Ma se ne veda anche la rassegna
critica fatta da diversi autori apparsa nel fascicolo successivo di «Man», New Series, 10, 3,
2
76
Bernardino Poccetti,
La Strage degli
Innocenti, affresco,
1610, refettorio
dell’Ospedale degli
Innocenti
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
abbandono, di negligenza o di trascuratezza nelle cure prestate in famiglia
all’ultimo arrivato perché le risorse sono molto scarse. In alcune situazioni
il decesso può anche non essere il risultato di una decisione presa in piena
coscienza e deliberatamente. Pertanto bisogna tener conto delle circostanze
nelle quali si verifica la morte e di tutti quei fattori emozionali e psichici,
sanitari ed economici, che coinvolgono in primo luogo la madre (nel caso
in cui ci si riferisca solo a questa) e la cui influenza alla scelta di uccidere o
abbandonare il figlio è in diretta relazione con il momento in cui si verifica
l’infanticidio.
Sull’infanticidio, dunque, influisce un insieme di concause che definiscono, secondo Wrigley, quella unconscious rationality di comportamenti
mirata a massimizzare i guadagni e a minimizzare le perdite in termini
di numerosità della famiglia e del gruppo demografico, in rapporto ad
un dato ambiente e ad una particolare struttura socio-economica3. Va comunque tenuto presente che c’è un insieme di fattori, non uno singolo,
che contribuisce a creare la condizione nella quale si verifica la decisione
a commettere il delitto di infanticidio: un insieme di fattori che si colloca
su un ampio spettro di concause, in qualche modo definibile o accertabile
facendo ricorso alla cosiddetta demographic homeostasis. Un regime demografico omeostatico o autoregolatore consiste non solo in una particolare
combinazione di livelli di mortalità, fecondità, nuzialità e mobilità che
mantengono una specifica popolazione – con una data ampiezza in rapporto al suo ambiente e alle risorse disponibili – ma anche in una combinazione di meccanismi sociali capace di mantenere in equilibrio l’intero
sistema. Quei meccanismi sociali che più in generale si possono definire
culturali e che operano in funzione dei legami di solidarietà esistenti non
solo fra gli appartenenti alla stessa famiglia (il kin group), ma anche in seno
alla stessa popolazione e che in qualche modo condizionano le strategie di
1975, pp. 469-472; oltre a J. H, Female Infanticide, European Disease, and Population
Levels among the Mackenzie Denae, «American Ethnologist», 7, 2, 1980, pp. 259-285.
L’infanticidio femminile (come in Cina e in India: ne ha fatto riferimento anche Malthus,
nella seconda edizione del suo Essay, nel 1803) può esser visto sia come scopo di per sé,
appunto per ridurre il numero di bambine, sia come un meccanismo intermedio di controllo, per intervenire sul numero futuro di donne in età feconda: comunque mette in tutta
evidenza il fatto che esiste, nella società che lo pratica, un valore dei figli maschi più elevato
di quello delle figlie femmine. Infatti si deve tener presente la dimensione numerica della
popolazione per la quale si hanno informazioni o dati statistici concernenti infanticidi di
bambine: in popolazioni o gruppi demografici ridotti non è plausibile l’infanticidio femminile come mezzo di controllo attuale.
Un richiamo al corretto utilizzo di dati statistici è indispensabile: P. M. V, Sex Ratio
at Birth in Territories with a Relatively Complete Registration, «Eugenics Quarterly», 14,
2, 1967, pp. 132-142.
3
A. W, Fertility strategies for the individual and the group, in C. T (ed.), Historical Studies of Changing Fertility, Princeton 1978, pp. 135-154.
77
comportamenti individuali, introducendo una sorta di approvazione o di
condanna da parte della comunità4.
Come si è accennato la definizione di infanticidio non è sempre e ovunque
esplicita, perché i suoi confini con l’aborto non sono delimitabili con precisione e la stessa medicina ha faticato a trovare nel tempo una soluzione
perché si possa decidere se si tratta di infanticidio o di aborto. Ancora una
volta tutto dipende dalla concettualizzazione di quando inizia la vita e
dalla misura del tempo che va dal concepimento (in giorni di amenorrea)
all’evento infanticidio5.
Ma, in definitiva, è la legge che detta le norme sulla definizione del delitto
d’infanticidio (che lo distingue rispetto all’aborto) e sulla sua punibilità.
Una legge, cioè quel corpus di norme mirate a regolamentare i comportamenti individuali, è l’espressione dell’attualizzazione del tessuto di relazioni sociali così come sono valutate nel momento della sua emanazione,
ma è anche lo strumento ritenuto (in quel momento) più razionale per
intervenire sulla costruzione di una “nuova” società. Ogni legislazione sui
crimini e sulle relative punizioni si richiama alle trasformazioni sociali ed
economiche della società in esame, quindi alle relazioni simbiotiche fra
delitto e sanzione: quelle stesse trasformazioni che sottostanno al passaggio
da un diritto “comune” (o consuetudinario), per lo più differenziato territorialmente, ed un diritto”statuale” che coinvolge invece e rappresenta tutta la collettività che si riconosce nello Stato. Nel diritto comune lo scopo è
quello di mantenere ordine e pace all’interno della popolazione e la legge
è applicata con flessibilità seppure con differenze territoriali per lo stesso
delitto. A differenza del diritto comune quello statuale parte dal principio
che ogni crimine è commesso contro l’intera collettività, non solo contro
la vittima, ed assume due ruoli diversi: in uno individua nell’intera popolazione, cioè nello Stato di per sé, sia la “vittima” sia l’unico “giudice” del
crimine; dall’altro ha il fine non di ricreare la situazione precedente il de-
R. L, On the Social Control of Human Reproduction, «Population and Development Review», 6, 4, 1980, pp. 527-548. Anche per questi aspetti la letteratura demografica è tutt’altro che di scarsa rilevanza, a cominciare dal volume Population Patterns
in the Past, a cura di R. D. L, London 1977. Si veda anche J. D, De l’animal à
l’homme: le mécanisme autorégulateur des populations traditionnelles, «Revue de l’Institut
de Sociologie», 2, 1972, pp.177-211
5
Secondo la normativa italiana, fino alla legge 194 del 1978 (Norme per la tutela sociale
della maternità sull’interruzione volontaria della gravidanza), l’aborto era definito come l’interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180.mo giorno dal concepimento. Oggi, invece,
si fa riferimento al feto, potenzialmente vitale in utero, che non abbia ancora raggiunto un
peso minimo di 500 grammi all’atto dell’espulsione o estrazione dal corpo della donna,
oppure che non abbia raggiunto la 22.ma settimana di gestazione o, ancora in alternativa,
la lunghezza di 25 cm. È evidente che, soprattutto per distinguere l’aborto indotto da
quello naturale, è necessario accertare le condizioni biomediche entro le quali si procede
all’intervento.
4
78
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
litto bensì di trasformare il criminale e di farne un cittadino “rispettabile”,
dopo che abbia espiato la pena inflittagli. Espiare non significa risarcire
materialmente il delitto commesso bensì comporta la rieducazione del peccatore per fargli scoprire una vita diversa6.
Alla base di questo ci sono alcuni “principi” il cui non-rispetto individua
situazioni di “devianza”, cioè di anormalità di comportamenti che violano
le regole normative e le attese in termini di comportamenti che il sistema
sociale ritiene indispensabili: regole e attese da intendersi generalmente nel
duplice aspetto di regole e attese morali (quelle impartite dalla religione)
e di regole e attese legali (quelle dichiarate dallo Stato). Il non-rispetto di
queste regole e di queste attese mette, pertanto, in evidenza quei comportamenti che il sistema sociale connota negativamente, cioè come delitti – o
almeno così li intende la maggioranza degli appartenenti a quel dato sistema sociale. L’infanticidio, come ogni altra forma di devianza, definisce un
comportamento eterogeneo rispetto ai valori dominanti (famiglia, legittimità, onore), ma nata con l’Illuminismo e sviluppatasi con il Positivismo,
l’attenzione del sistema alla devianza si è spostata gradualmente dalla fase
di condanna del comportamento (nel nostro caso, l’infanticidio di per sé)
all’analisi delle motivazioni che l’hanno determinato.
Il contributo di Cesare Beccaria ha dato un’impostazione del tutto diversa
allo studio del crimine e del criminale, partendo dalla considerazione dell’illiberalità e della crudeltà del sistema penale allora vigente, in contrasto
con i principi di diritti individuali affermati dagli illuministi. L’intervento
dello Stato, in quanto contratto sociale, si organizza sull’affermazione che
la legge non è sottoposta all’arbitrio del potere di chi governa e che devono
essere rispettati i diritti individuali. Di fronte alla legge le situazioni di
diseguaglianza sociale, di ricchezza e di potere, devono essere eliminate. È
delitto solo quello che la legge definisce come tale e chi commette il crimine è ritenuto pienamente responsabile delle sue azioni e la giusta punizione
che la legge gli commina è il mezzo per ripristinare nel criminale quello
stato di virtù che con la sua azione egli ha perduto.
La connessione fra miseria e crimine, come nel caso dell’infanticidio, resta
piuttosto a lungo sul livello della percezione nel pensiero dei giuristi e dei
filosofi mantenendo l’azione punibile e il suo autore separati dal contesto
sociale e non sarà affrontata che molto tardi nella dottrina penale. In Italia, benché avviata da Beccaria, sarà trasferita in norme giuridiche dopo
l’unificazione, con il codice penale del 1889. Il fatto è che i presupposti
del diritto illuministico non riescono a render conto di una realtà sociale
Per un quadro generale si rinvia a M. E, Long-term Historical Trends in Violent
Crime, «Crime and Justice», 30, 2003, pp.83-142, e a G. P, V. A. C. G, B.
L, Crime and the law: the social history of crime in Western Europe since 1500, London
1980.
6
79
contraddittoria, resa ancor più conflittuale dalle profonde trasformazioni
demografiche e socio-economiche in corso a partire dalla seconda metà
del XVIII secolo: l’aumento della popolazione, lo scardinamento dell’economia agricola e l’inurbamento di masse di rurali, le pessime condizioni
sanitarie e l’alto tasso di criminalità si accompagnano con un processo mai
prima realizzato di proletarizzazione. L’ordine sociale preesistente è sconvolto da questi fenomeni di sradicamento che coinvolgono la famiglia e le
vecchie strutture economiche.
D’altra parte sono anche da tener presenti i cambiamenti che si verificano
nel vasto campo della conoscenza degli eventi e dell’evoluzione delle metodologie scientifiche. Lo sviluppo del calcolo della probabilità con Poisson,
Condorcet e Laplace e la crescente attenzione alla raccolta di informazioni
quantitative spingono gli studiosi ad approfondire le regolarità nei comportamenti umani in tutti i settori della vita, dalla nascita alla morte, in
particolare con l’applicazione della statistica allo studio della criminalità
ad opera di Quetelet in Belgio e di Guerry in Francia7 che ben presto si
diffonde in tutta l’Europa del tempo. Gli “statistici morali” si spingono ad
indagare le relazioni del crimine con le caratteristiche antropometriche,
fisiche e sociali del criminale, come l’età, il sesso e la legittimità, la condizione economica e l’istruzione. Si passa quindi allo studio autonomo del
crimine come fatto sociale e lo si indaga come segnale di disagio della società, come sintomo di disorganizzazione sociale. L’individuo non è libero
nelle sue scelte come sostenevano gli illuministi, ma è condizionato da un
insieme di fattori sociali esterni che egli non è in grado di padroneggiare.
«La società prepara i criminali e il colpevole è solo lo strumento» osserva
Quetelet8.
Resta il fatto che le proposte interpretative del diritto penale fatte da Beccaria nel 1764 (è l’anno della prima edizione del suo opuscolo) lasciano
il segno per «l’irriducibile sua originalità e la sua straordinaria efficacia»9.
L’opuscolo ebbe una incredibile ricaduta – ma i tempi erano maturi per
Si leggano le pagine del famoso e approfondito studio Physique social ou Essai sur le développement des facultés de l’homme che A. Quetelet dedica all’analisi delle qualités morales di
ogni individuo e alla predisposizione al crimine: in ognuno esiste un penchant au crime, ma
c’è anche una force morale che contrasta questa propensione a delinquere. È il capitolo II,
libro IV nella réédition annotée par E. Vilquin et J-P. Sanderson, Bruxelles 1997, pp. 467567. La prima edizione è del 1836, pubblicata a Bruxelles.
8
Citato in I. H, Il caso domato, Milano 1994, p.175. Resta comunque il fatto che
la statistica è l’unico e indispensabile strumento di misura del mondo reale: «Più grande
è il numero di individui, più la volontà individuale si affievolisce lasciando il predominio
alla serie dei fatti generali, ai fatti che dipendono da cause generali e in virtù dei quali la
società esiste e si conserva», così secondo Quetelet, Recherches sur le penchant au crime aux
différents ages, «Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Science et Belles-Lettres de
Bruxelles», 1832, 7, p. 81 (cit. da Hacking, ibidem, p. 188).
9
Così F. Venturi, nella sua Introduzione a C. B, Dei delitti, ecc., cit., p. xi.
7
80
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
Domenico di Bertolo
(1428-1447),
L’allevamento dei
gettatelli, sec. XV.
Siena, S. Maria
della Scala
accoglierlo – in tutti gli Stati europei, da quelli di lingua germanica all’Inghilterra, dalla Francia agli Stati italiani, compreso lo Stato Pontificio.
Per quanto concerne l’infanticidio10 le considerazioni di Beccaria affrontano tutti gli aspetti di un problema che era comunque oggetto di attenzione
da parte di una crescente folla di studiosi, filosofi, letterati e magistrati costretti ad applicare una legge (quella del “taglione”: chi uccide deve essere
«L’infanticidio, inteso come soppressione dei neonati indesiderati, è un fatto che accompagna come u n sordo rumore di fondo la storia della specie», scrive acutamente A.
P, Dare l’anima. Storia di un infanticidio, Torino 2005, p. 20. Le ricerche sull’in-
10
81
sottoposto al giudizio capitale) che di per sé era ritenuta orribile. Come
avviene per qualunque altro delitto anche «l’infanticidio è parimenti l’effetto di una inevitabile contraddizione in cui è posta una persona che per
debolezza, o per violenza abbia ceduto. Chi trovasi fra l’infamia e la morte
di un essere incapace di sentirne i mali come non preferirà questa alla
miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto? La miglior
maniera di prevenire questo diritto sarebbe di proteggere con leggi efficaci
la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizi che non possono coprirsi col manto della virtù»11.
L’influenza di Beccaria nel gettare dubbi sulla funzionalità della legge e nel
proporre soluzioni originali e nuovi approcci d’intervento sull’infanticidio,
come su altri crimini, sollecitava comunque l’attenzione di studiosi, magistrati e letterati – della componente della società più colta e più attenta
alla realtà e alle modifiche da introdurre nella gestione del diritto. Così in
Inghilterra, in Russia, in Francia, in Svizzera come in Germania12.
Le riflessioni di Beccaria vertono, in sostanza, sulla necessità di ricercare le
cause del crimine e sui modi di prevenirlo: non basta la sola indagine della
causa prossima dell’infanticidio perché le sue origini possono essere ben
remote, ed è la conoscenza di questo insieme di cause che deve costituire la
base per un giudizio senza incertezze. Ancora: il miglior modo di prevenzione del crimine sta nell’educare la popolazione – soprattutto quella che,
per appartenenza alle classi sociali più emarginate, è esclusa da ogni forma
di formazione in senso sociale.
fanticidio in Italia non sono di poco conto né di scarso interesse. Ci limitiamo a segnalare:
M. P. C, Maternità e infanticidio a Bologna: fonti e linee di ricerca, «Quaderni Storici», 42, 1982, pp. 276-277; M. P. C, Lontano dall’ospedale: esposizioni e pretesi
infanticidi nel contado bolognese, «Sanità scienza e storia», 2, 1989, pp. 127-146; D. DE
R, Il baule di Giovanna. Storie di abbandoni e infanticidi, Palermo 1995; G. D B, P. M, Il rifiuto della maternità. L’infanticidio in Italia dall’Ottocento ai giorni
nostri, Pisa 1997; G. H, L’infanticidio di coppie sposate in Toscana nella prima età
moderna, «Quaderni Storici», 113, 2003, pp. 453-481; M. P, Istinto di vita e amore
materno. Un infanticidio del 1882, «Memoria », 1, 1981, pp. 46-52; C. P, Note per
uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli XV-XVIII, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 137, 1978-1979, pp. 116-131; C. P, Dal
versante dell’illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione
d’infante nel Veneto nell’età moderna, in L. Berlinguer (ed.), La “Leopoldina”. Criminalità e
giustizia criminale nelle riforme del ‘700 europeo, vol. 9, Crimine, giustizia e società veneta
in età moderna (a cura di L. Berlinguer e F. Colao), Milano 1989, pp. 89-164; R. S,
Profili di uno studio storico sull’infanticidio, Milano 1987; D. V, Il sesso infecondo. Contraccezione, aborto e infanticidio nelle società tradizionali, Roma 1977.
11
C. B, Dei delitti e delle pene, paragrafo XXXI, Delitti di prova difficile, (a cura di
F. Venturi), Torino 1994, p. 78.
12
Si veda il ricco e articolato quadro che ha ricostruito F. Venturi nella sua Introduzione al
saggio di Beccaria e in modo particolare nell’appendice sulla “Storia e dibattiti in Italia e
in Europa”.
82
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
L’educazione è «il più sicuro ma difficil mezzo». Sono queste le stesse considerazioni che si leggeranno qualche anno dopo nel libro di Johann H.
Pestalozzi, Sull’infanticidio, che vede la luce, dopo lunga gestazione, nel
178313. Pestalozzi è un educatore svizzero, profondo conoscitore delle
problematiche dell’infanzia, autore di scritti pedagogici soprattutto rivolti
ai fanciulli socialmente svantaggiati. L’analisi approfondita che egli fa dei
processi per infanticidio cui egli assiste e di cui analizza la documentazione
e le testimonianze, la sua condanna al dispotismo e alla ingiustizia sociale
e le sue proposte di emancipazione sociale attraverso l’istruzione trovarono
un vivo interesse non solo in Svizzera ma anche in Germania e in Austria e
portarono in primo luogo all’abolizione della tortura giudiziaria, ritenuta
il mezzo naturale per l’interrogatorio. Peraltro anche altri studiosi, come
filosofi, scrittori e poeti aderenti al movimento preromantico dello “Sturm
und Drang” intervennero nel dibattito sull’infanticidio e contro la pena di
morte per la madre infanticida – tra questi, Kant, Goethe, Schiller e H.
Wagner, per segnalarne qualcuno14.
J. H. P, Sull’infanticido (a cura di G. D B), Milano 1999. Pestalozzi
scrisse questo lavoro per partecipare ad un concorso bandito nel 1780 a Mannheim su
“Quali sono i mezzi migliori per porre fine all’infanticidio?”, tuttavia Pestalozzi decise di
non presentarlo alla commissione giudicatrice e lo stampò a sue spese nel 1783. Cfr. alle
pagine xx-xxi dell’Introduzione di G. di Bello. Nella seconda metà del XVIII secolo in
Europa diverse Accademie bandirono concorsi su temi concernenti i rischi di morte dei
bambini – per esempio quello bandito dalla Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere
di Mantova nel 1772, su “Quali sono le cause principali, per cui una gran parte d’uomini
muore nell’infanzia, e quali i rimedj più semplici, ed efficaci per conservar loro la vita”: il
concorso venne vinto dal medico ginevrino Jacopo Ballexserd il cui trattato ebbe l’onore
della stampa, a Mantova nel 1773 con il titolo Dissertazione sopra il quesito Quali sono le
cause principali, per cui una gran parte d’uomini muore nell’infanzia, e quali i rimedj più
semplici, ed efficaci per conservar loro la vita.
Nello stesso periodo si moltiplicano anche indagini condotte da medici, come quella dello
Spedale senese su richiesta del Granduca del 1775 che si risolse nel rapporto di F. C,
O. N, Memoria sopra la mortalità dei bambini che sono introdotti nel Regio Spedale
Grande di S. Maria della Scala e sopra i mezzi che si credono capaci di diminuirla, e renderla uguale all’ordinaria mortalità degli altri bambini nella Città, «Atti dell’Accademia delle
Scienze di Siena», Serie I, t. VI, 1781, pp. 289-316.
Sarebbe oltremodo interessante ricostruire la storia dei concorsi banditi dalle Accademie,
come indicatore della crescente attenzione prestata a tematiche demografiche.
14
È ben noto il contenuto del Faust di Goethe. Nella prima parte, Urfaust, (redatto fra il
1770 e il 1773 ma pubblicato nel 1790), racconta la storia di Faust, un vecchio sapiente
che stringe un patto con Mefistofele che gli restituisce la giovinezza con la promessa della
sua anima. Faust incontra Margherita che gli cede e rimane incinta, ma Faust l’abbandona.
Margherita per il disonore uccide il figlio appena nato, affogandolo, viene imprigionata e
giustiziata per decapitazione, ma la sua anima si salva: Dio ne ha pietà perché rifiuta di fuggire dalla prigione con Faust, che si è pentito di averla lasciata sola, e con Mefistofele. Goethe, allora praticante avvocato, aveva seguito nel 1772 un processo e assistito alla successiva
e tragica pena capitale contro un’infanticida a Francoforte. Si veda J. W.  G,
Faust Urfaust (traduzione, note e commenti di A. C), Milano 1990.
Anche F. Schiller, H. L. Wagner, J. G. Herder e altri del gruppo dello Sturm und Drang
13
83
È, dunque, verso la fine del XVIII secolo che si comincia a prestare forte
attenzione all’infanticidio anche perché (come per ogni forma di omicidio)
l’infanticida (o colei che è accusata del crimine) è normalmente sottoposta a tortura prima di essere mandata a morte con spettacolari procedure.
L’atrocità impartita pubblicamente è ritenuta il mezzo di prevenzione di
un crimine ritenuto il più terribile perché commesso da una madre sul proprio figlio assolutamente inerme; e si discutono le modalità del giudizio e
la sorte definitiva assegnata all’infanticida. Si prende a individuare i motivi
cui fare ricorso per mitigare la pena capitale di norma impartita (affogamento, impiccagione, o altro a decisione del giudice): l’estrema povertà,
il disonore per i rapporti sessuali illeciti perché fuori dal matrimonio, il
rigido ostracismo sociale in cui viene a trovarsi la madre non sposata con
un figlio illegittimo. E in questa specifica fattispecie si comincia a vedere
gli aspetti (tipici) della sopraffazione e dell’umiliazione fino alla morte più
tragica del povero e dell’emarginato dalla società dei benpensanti. Si diffonde e si consolida il pensiero che all’infanticidio si fa ricorso per motivi
di povertà e di vergogna: ma si fa altresì strada che l’onore deve essere un
valore centrale di tutte le classi sociali da tutelare con fermezza.
Il principio dell’onore diviene la chiave di lettura dell’infanticidio e su
questo terreno si muove soprattutto il pensiero filosofico. Il riferimento
principale è Kant (sembra che anche lui avesse assistito a processi e condanne di infanticide), che discute dell’infanticidio nella Metafisica dei costumi (pubblicato nel 1797), riecheggiando Beccaria15. Premesso che lo
Stato ha il diritto di punire chiunque abbia commesso un crimine, il problema è comunque di infliggere una punizione corrispondente al delitto:
nel caso di omicidio è la morte. Tuttavia la riflessione kantiana si impone
su due casi: il duello e l’infanticidio. In entrambi c’è un onore da difendere: in entrambi l’attore si trova in uno stato di natura16. Nell’infanticidio il
ebbero modo di scrivere racconti di infanticidi avendo assistito a dibattiti in tribunale e al
giudizio capitale di madri che avevano ucciso il proprio figlio.
Per i contributi di Goethe, di Schiller e Wagner e del movimento dello Sturm und Drang
al dibattito sull’infanticidio si rimanda a: F. B, Anonymous Forces of History:
The Case of Infanticide in the Sturm und Drang, «New German Critique», 79, Special Issue on Eighteenth-Century Literature and Thought, 2000, pp.157-176; S. K, Women
as Children Women as Childkillers: Poetical Images of Infanticide in Eighteenth-Century
Germany, «Eighteenth-Century Studies», 26, 3, 1993, pp.449-446.
Nell’articolo di H. S. M, Infanticide as Fiction: Goethe’s Urfaust and Schiller’s
“Kindsmörderin” as Models, «The German Quarterly», 62, 1, 1989, pp. 27-38, la fiction
sull’infanticidio è il veicolo ideale per domesticare e controllare subinconsciamente la donna borghese (per le donne che appartenevano alla stessa classe sociale delle infanticide c’era
poco da fare).
15
Una esauriente trattazione è quella di J. K. U, On Kant, Infanticide, and Finding
Oneself in a State of Nature, «Zeitschrift für Philosophische Forschung», 54, 2, 2000,
pp.173-195.
16
Uno stato di natura è quello in cui viene a trovarsi una persona che è bensì disposta ad
84
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
Il concepimento
di un bambino
benedetto in
presenza della
Trinità in un
matrimonio
cristiano, ms. 5206,
fol. 174 v°.
L’immagine
è stata tratta da
S. CassagnesBrouquet,
La vie des femmes
au Moyen Âge
(ed. Ouest-France)
bambino nato fuori del matrimonio è escluso dalla protezione della legge
perché non esiste alcuna legge che difenda la madre dalla vergogna di aver
partorito un illegittimo. La madre, e il duellante, vengono a trovarsi in
uno “stato di natura”, cioè di incapacità a scegliere fra il bene e il male, e la
loro azione è la risposta al solo codice d’onore che l’uno e l’altra ritengono
di dover rispettare, proprio perché non esiste una legge che faccia loro
chiarezza sulla distinzione fra bene e male e che li protegga. Nel caso speaffidare i propri diritti innati di libertà di decisione ad un sistema formale statuale per
averne protezione ma che la legge non ha ancora sistematizzato: è un terreno ancora non
coltivato. Come Kant anche Beccaria (Dei delitti e delle pene, cit., pp. 26-29), prende in
considerazione il duello e l’infanticidio mettendoli in relazione alla difesa dell’onore. Nel
paragrafo IX, Dell’onore, si richiama al «dispotismo della opinione, che (è) l’unico mezzo
di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non (sono)
sufficienti a provvedere», e nel paragrafo X, Del duello, che ha la sua origine nell’anarchia
delle leggi: «il miglior metodo di prevenire questo delitto è di punire l’aggressore, cioè chi
ha dato occasione al duello, dichiarando innocente chi senza sua colpa è stato costretto a
difendere ciò che le leggi attuali non assicurano, cioè l’opinione, ed ha dovuto mostrare a’
suoi concittadini ch’egli teme le sole leggi e non gli uomini». Il riferimento all’infanticidio
è nel paragrafo XXXI, come segnalato nella nota 11 precedente.
85
cifico dell’infanticidio la madre è costretta a fare una scelta irrinunciabile
fra l’eliminare la disgrazia di essere incinta illecitamente e l’orrore della
condizione in cui si troverebbe se decidesse di tenere il figlio, venendo a
trovarsi in una situazione di completo ostracismo. In altri termini la legge
non fornisce alcun sostegno, né economico né psicologico, alla madre se
lascia vivere il figlio illegittimo, ma la manda a morte se lo uccide.
Kant distingue fra norme sociali e norme legali: le norme sociali sono regole informali, trasmesse dalla religione e da altre istituzioni sociali e contribuiscono a consolidare comportamenti morali (come la castità prematrimoniale) ma possono anche fornire sostegno a comportamenti amorali
(come la violenza). Le norme legali, invece, hanno (o devono avere) il loro
fondamento nella “ragion pura” e, pur tenendo conto di fatti antropologici, devono esprimere principi razionali di giustizia e devono promuovere comportamenti razionali, cioè morali, quindi sono norme morali. Lo
“stato di natura” è il terreno nel quale si confrontano, o si scontrano, le
norme sociali e le norme legali e, nel caso specifico dell’infanticida e del
duellante, individua quella situazione nella quale si trova chi agisce con
l’unica motivazione (o è costretto a farlo) della difesa del proprio onore.
Quindi la categoria dell’onore non fa parte né delle norme morali né delle
norme sociali.
Il matrimonio significa rispettabilità, legittimazione e tutela della madre
e del figlio sia da parte del marito-padre sia da parte della società, ma la
donna non sposata e il figlio illegittimo non hanno alcun diritto né nei
confronti di colui che non li riconosce come moglie e come figlio né nei
confronti della società – sono “fuori legge”. L’infanticida (come il duellante
che uccide il rivale, o come il naufrago che lascia affogare il compagno per
salvare se stesso) si trova in uno stato di natura perché il sistema giuridico
non è concretamente operante: pertanto non ci può essere una legge che
la condanni a morte.
L’infanticidio è, dunque, il risultato di un insieme di circostanze che la
legge non tiene (o non può tenere) in alcuna considerazione e, di conseguenza, non è in grado di fornire a ciascun cittadino gli strumenti necessari
per tutelare il proprio onore. La conclusione (se di conclusione si può parlare) è che un‘infanticida è così definita – e un infanticidio esiste – perché
la vita sociale non è organizzata in modo tale da prevenire gli infanticidi
per legge.
Nel corso dell’Ottocento, pressoché ovunque nei Paesi occidentali, uomini
di governo e giuristi sono chiamati a riflettere sull’infanticidio discutendo
almeno due argomenti cardine, fra di loro in stretta interdipendenza: a)
l’infanticidio è un crimine legato ad una situazione sociale ben precisa,
commesso da una nubile di bassa condizione sociale, in estrema povertà e
in solitudine perché abbandonata dal padre naturale del bambino e dalla
famiglia, in condizioni di debolezza perché il parto determina di per sé una
86
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
condizione di indubbia incapacità fisica e psicologica; b) per effetto delle
trasformazioni sociali ed economiche e dell’aumento della popolazione,
determinato a sua volta dall’aumento della fecondità, si richiedono interventi pubblici e privati a tutela dell’infanzia, soprattutto perché ovunque
si riscontra un incremento dei livelli di mortalità infantile, non solo differenziati per classe sociale ed economica, ma tanto più differenziati per gli
illegittimi rispetto ai legittimi. Su questi due problemi di fondo si muove
la giurisprudenza penale: l’infanticidio esce dalla categoria degli omicidi
e da crimine gravissimo e severamente punito assume gradualmente le
caratteristiche di delitto speciale perché non sussiste la presunzione della
premeditazione. È considerato “delitto d’impeto” perché la madre non è
nelle condizioni di poter riflettere ragionevolmente sulla sua situazione e
di conseguenza non è più ritenuta pericolosa per la società17. L’infanticidio
si trasforma in “omicidio scusato” perché il neonato con la sua esistenza
mette in pubblica evidenza il disonore in cui è caduta la madre. Su questa
trama si assesta la crescente valorizzazione del senso dell’onore e la sua
considerazione nelle codificazioni penali dei Paesi europei.
«Il reato d’infanticidio non può considerarsi alla stessa stregua di tutti gli
altri reati di sangue; e se da una parte può essere preso come un indizio di
cattivi costumi e di depravazione morale, è indubbio che, da un altro punto di vista, in determinate condizioni ed entro certi limiti, sta ad indicare
quanto la donna sia gelosa della sua reputazione». Così scrive, nel 1925,
Guglielmo Tagliacarne18, uno dei pochi che ha analizzato le statistiche penali italiane allora disponibili fra la fine dell’Ottocento e il primo decennio
del Novecento. Siamo ancora nel quadro disegnato dalla legislazione italiana risultante dalla fusione delle diverse leggi esistenti nella penisola prima
dell’unificazione legislativa civile del 1865 e di quella penale del 1889. Per
quanto riguarda l’infanticidio si tratta di una fusione realizzata dopo un
intenso periodo di accesi dibattiti (fra i fautori e i detrattori della più dura
penalizzazione del crimine in oggetto infliggendo la morte a chi commette
infanticidio) per risolvere, o mediare, tutte le difficoltà che si incontrano
Si consultino: A. S, Infanticidio e procurato aborto. Studio di dottrina e legislazione
penale, Verona-Padova 1887; O. V, Evoluzione del pensiero criminologico sulla pena di
morte (Da Cesare Beccaria al Codice Zanardelli), Napoli 1984; E. M. A, L’infanticidio e la legge penale, cit.; G. D B, P. M, Il rifiuto della maternità, cit.. Il
riferimento più importante è, ovviamente, il trattato di F. C, Programma del corso di
diritto criminale, vol. 1, Del giudizio criminale, vol. 2, Del delitto, della pena, Bologna 1993
e 2004 (la prima edizione è del 1881, a Lucca), ma è lo studio della R. S, Profili
di uno studio storico sull’infanticidio, cit., che ricostruisce più compiutamente l’evoluzione
degli aspetti giurisdizionali del delitto.
18
G. T, Infanticidio, abbandono d’infante e procurato aborto nella vita sociale,
studiati sulle nostre statistiche della criminalità, «Giornale degli Economisti e Rivista di
Statistica», serie IV, a. XL, vol. LXV, 1925, pp. 401-442 e 547-565.
17
87
quando si mira a costruire un unico sistema unitario del diritto, in qualche
modo rappresentativo delle diverse esperienze e delle diverse esigenze sociali vissute in precedenza negli Stati preunitari.
Tagliacarne è uno statistico, non un giurista né un criminologo, e riflette
il pensiero – quindi i sentimenti della “gente comune” – prevalente sull’infanticidio così come definito nel codice penale nazionale, che prende il
nome dell’allora Ministro del Guardasigilli, Zanardelli, emanato nel 1889
e che resta in vigore fino al codice Rocco del 1930. L’infanticidio è certamente un crimine, ma è trattato con una particolare indulgenza verso
le donne che lo commettono, perché sono considerate vittime disperate
che hanno perduto, in un momento di debolezza, l’onore proprio e della
famiglia e che si trovano in uno “stato di necessità” anche a motivo della
loro ridotta imputabilità psichica e delle degradate condizioni economiche
e sociali createsi proprio a causa della gravidanza. È una sorta di scudo che
viene offerto all’infanticida di fronte alle difficoltà della vita che si aprono
con il parto: se sussistono le condizioni previste nella legge la pena è il carcere da 3 a 12 anni. La pena capitale, presente in alcune delle codificazioni
preunitarie, è stata abolita definitivamente.
Il codice del 1889 è un significativo esempio della tendenza della società
del XIX secolo a giudicare la causa d’onore come il principale movente dell’infanticidio da considerarsi pertanto come ipotesi attenuata di omicidio.
La sanzione privilegiata dell’infanticida è giustificata ma solo nel caso in
cui il delitto sia commesso sotto l’impulso della tutela dell’onore proprio
e della famiglia, assunto come nobile motivo. Nella Relazione a S.M. il Re
del Ministro Guardasigilli per l’approvazione del Testo definitivo del Codice
Penale19, si legge, infatti, il richiamo allo stato di sgomento e di disperazione della partoriente “per la grave perturbazione di animo che possono
cagionare nel padre, nel fratello, nel marito la vista di un essere che sarebbe
l’accusatore permanente dell’illecito commercio, e la minaccia del disonore
che ne verrebbe a lui pure ed alla propria famiglia”20. Si badi che non si fa
19
Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli per l’approvazione del Testo definitivo del
Codice Penale, (citato da A. M. A, L’infanticidio e la legge penale, cit., p. 24).
20
D’Annunzio ha illustrato i dubbi, le incertezze e le lacerazioni nella psicologia maschile
che portano ad un infanticidio ne L’innocente. È la storia di un infanticidio commesso da
un uomo che scopre che la moglie “in un minuto di debolezza” è rimasta invischiata in un
«concepimento infame», ma è deciso a far sì che la gravidanza venga a termine, perché la
moglie ne senta il peso, anche fisico, come punizione della sua infedeltà. Ma soprattutto per
tutelare l’onore della famiglia, che un aborto (indotto) non avrebbe messo al sicuro. La prima edizione de L’innocente è del 1892: si ricordi che dal 1865 è in vigore, in Italia, il nuovo
codice civile (Pisanelli) che disegna una famiglia fortemente incentrata sul capo, marito e
padre, che stabilisce che i figli adulterini sono “irriconoscibili” e che vieta pertanto la ricerca
della paternità, mentre dal 1889 vige il nuovo codice penale (Zanardelli) che considera la
causa d’onore come il principale movente dell’infanticidio.
88
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
Carlo Pontelli,
Madonna con
Bambino e S. Anna
(da Andrea
del Sarto), Museo
Civico di Prato
A destra. Carlo
Pontelli (da Andrea
del Sarto), La Sacra
Famiglia, Museo
Civico di Prato
alcun riferimento alla madre dell’infanticida: se si esclude la “colpevole”,
cioè l’infanticida, il problema dell’onore (o, meglio, il dovere della tutela
dell’onore) sembra specificamente maschile. Le altre componenti femminili della famiglia sono inesistenti.
Nel codice Rocco del 1930 resta ancora la considerazione della causa
d’onore, ma – a differenza del codice del 1889 – non come circostanza
attenuante dell’omicidio, bensì come titolo speciale di reato. Il delitto viene ora punito con detenzione da 3 a 10 anni, ma si introducono alcune
modifiche. Viene ampliato il cerchio dei possibili soggetti attivi del reato,
individuabili non solo nella infanticida, ma anche negli altri prossimi congiunti se hanno agito per salvare l’onore proprio o della famiglia. I correi,
una volta individuati, sono puniti per concorso in omicidio volontario,
con reclusione non inferiore a dieci anni. Una ulteriore modifica riguarda
i limiti cronologici entro i quali l’uccisione di un neonato può essere considerata infanticidio. Mentre il codice Zanardelli stabiliva che il crimine
sussisteva se fosse compiuto entro cinque giorni dalla nascita dell’infante
non ancora iscritto nei registri dello stato civile, secondo il codice Rocco
non si fa alcun riferimento temporale specifico bensì si stabilisce che l’infanticidio è tale solo nel caso in cui sia commesso immediatamente dopo
il parto. Si mette in tutta evidenza la determinazione e l’immediatezza
89
dell’azione, perché solo in questo ridotto spazio di tempo può perdurare
«uno stato d’animo di eccitazione e di sgomento» e possono manifestarsi
disturbi depressivi in conseguenza dei quali il sentimento della maternità
può perdere ogni rilevanza e trasformarsi in propensione alla distruzione
del neonato21.
Solo nel 1981 (Legge n. 442, Abrogazione della rilevanza penale della causa
d’onore) viene eliminata la considerazione attenuante del movente d’onore.
La madre che cagiona la morte del proprio neonato è punita con carcere da
4 a 12 anni qualora il fatto sia «determinato da condizioni di abbandono
materiale e morale connesse al parto». Ma i tempi sono profondamente
cambiati: nel 1974 si è introdotta la legge sul divorzio; nel 1975 il nuovo diritto di famiglia riconosce eguali diritti e doveri ai genitori e ai figli
abrogando la nozione di figlio illegittimo; ancora nel 1975 si istituiscono
i consultori familiari. Nel 1978 si emanano le Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza – la cosiddetta
legge sull’aborto che elimina la fattispecie del “feticidio”, cioè dell’aborto
(per il quale la causa d’onore è una semplice circostanza attenuante), come
condotta alternativa all’infanticidio, introdotto appunto nel codice Rocco.
È, infine, dal 1978 il Servizio sanitario nazionale che garantisce a tutti
l’assistenza alla salute come bene indispensabile.
Nello sfondo di questa storia resta comunque una considerazione del tutto
generale da fare. È con la discussione del ruolo dell’infanzia come istituzione nella società – anche questo tema è un prodotto dell’Illuminismo – che
l’attenzione pubblica cambia drasticamente: nella letteratura e nella giurisprudenza si prospettano nuovi comportamenti degli adulti, mettendo
soprattutto in evidenza la funzione della maternità nel quadro più generale
di riferimento che è lo Stato22.
Così si legge nella Relazione al progetto definitivo del codice penale, vol. V, Roma 1929,
richiamato in A. M. A, L’infanticidio e la legge penale, cit., p. 27. Un lavoro interessante per comprendere anche le linee del dibattito che precede il nuovo codice penale del
1889 è quello di A. S, Infanticidio e procurato aborto, cit., che ripercorre l’evoluzione del diritto criminale nella trattatistica, nella giurisprudenza e nei codici preunitari.
22
La storia dell’infanzia e la sua costruzione come tipologia da investigare risale a Philippe
Ariès ed è troppo nota per renderne qui conto, anche se sommariamente. È da leggere la
rassegna di S. W, The Myth of Motherhood a Myth: The Historical View of European
Child-Rearing, «Social History», 9, 2, 1984, pp.181-198.
Per le sue implicazioni con l’abbandono, oltre a quanto indicato nella nota 27 seguente,
si vedano: P. B, O. F, Bambini senza infanzia. Sull’infanzia abbandonata in età
moderna, e C. A. C, Infanzia e famiglia nel XIX secolo, entrambi in E. B, D.
J (a cura di), Storia dell’infanzia, vol. 2. Dal Settecento ad oggi, Roma-Bari 1996, rispettivamente alle pp. 100-131 e pp. 250-281. Più in generale sull’Italia si rimanda a F. Cambi,
S. Ulivieri, Storia dell’infanzia nell’Italia liberale, Firenze 1988 e a F. C, E. C,
Genitori e figli nell’età contemporanea, Pisa 2003.
21
90
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
2. Infanticidio ed abbandono d’infante
Sull’esempio di quanto già realizzato nei secoli precedenti nei paesi cattolici come Francia, Spagna e Italia, in Inghilterra23 e nella Germania di
fine Settecento il più diretto tentativo di prevenzione dell’infanticidio è
l’apertura di istituti destinati ad accogliere l’infanzia abbandonata, gli Spedali per esposti24. Così fra gli anni ’60 e ’80 del Settecento se ne aprono
in Inghilterra e nell’Europa continentale come in Spagna e Portogallo, in
Germania e in Austria, a Cassel, a Graz, Linz, a Trieste. Maria Teresa ne
In Inghilterra sin dal XVII secolo le Poor Laws avevano il compito di prendersi cura non
solo dell’infanzia legittima fornendo assistenza economica alle famiglie indigenti, ma anche
di quella illegittima. Per le vicende delle Poor Laws nella storia sociale inglese si veda R.
S, Infanticide and Abortion in Nineteenth-Century Britain, «Population Studies», 32,
1, March 1978, 81-93.
24
Ci riferiamo a questi istituti con il termine Spedali sia perché così era detto quello fiorentino di S. Maria degli Innocenti, sia per non confonderli con gli Ospedali per malati. Non
è certo opera facile redigere una bibliografia esaustiva (o quantomeno aspirare a farne una)
sul fenomeno dell’abbandono di bambini – cioè sull’esposizione, rifacendosi alla titolazione
delle istituzioni destinate ad accogliere i fanciulli, illegittimi o legittimi, appunto gli Spedali
per esposti o trovatelli. Innanzitutto si rinvia al corposo volume Enfance abandonnée et
société en Europe, XIVe-XXe siècle, Rome 1991, che ricostruisce un quadro (allora) completo
in termini di esperienze che coprono quasi l’intera Europa, con le relazioni introduttive di
J-P. B, V. H, V. P M e C. A. C. Degli esposti in Italia, come
problema generale, hanno trattato estesamente per prime M. G. G e L. P,
Un problema di storia sociale. L’infanzia abbandonata in Italia nel secolo XIX, Firenze 1974 (a
cui si rinvia per quanto pubblicato in precedenza), ma si veda anche il volume collettaneo
di G. D M, (a cura), Trovatelli e balie in Italia, secc. XVI-XIX, Bari 1994. Sono di
utile consultazione: V. P M (coord.), Expostos e ilegìtimos na realidade ibérica do
seculo XVI ao presente, Actas do III Congrsso da ADEH, vol. 3, Porto 1996; , La infancia
abandonada en Espana (siglos XVI-XX), Madrid 2005; C. G (a cura), “Benedetto chi ti
porta, maledetto chi ti manda”. L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli-XV-XIX), Treviso
1997 (che non concerne solo il Triveneto ma anche ad altre regioni italiane). Restano di
indubbio riferimento V. H, I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo, Bologna 1989 e D. I. K, Sacrificed for Honor. Italian
Infant Abandonment and the Politics of Reproductive Control, Boston 1993. La Francia resta
il Paese che annovera il maggior numero di studiosi e di ricerche sull’abbandono di bambini. Si segnalano: R. G. F, Crimes against Children in Nineteenth-Century France:
Child Abuse, «Law and Human Behavior», 6, 3-4, 1982, pp. 237-259; L’enfant abandonnée (numero speciale della rivista «Histoire Economie et Société», 6, 3, 1987, (a cura di
J-P. B), e due pubblicazioni di ampio respiro: R. G. F, Abandoned Children:
Foundlings and Child Welfare in Nineteenth-Century France, Albany 1984 e , Poor and
pregnant in Paris: strategies for survival in the Nineteenth Century, New Brunswick 1992; J.
B, The Kindness of Strangers. The Abandonment of Children in Western Europe from
Late Antiquity to the Renaissance, New York 1988 (trad. ital. L’abbandono dei bambini in Europa Occidentale, Demografia, diritto e morale dall’Antichità al Rinascimento, Milano, 1991).
Più recentemente il numero speciale della rivista «Annales de Démographie Historique», 2,
2007, dedicato a Les enfants abandonnés. Institutions et parcours individuels che aggiorna il
quadro delle più recenti ricerche in Francia, Inghilterra e Italia. Per l’Inghilterra si vedano:
E. H, “Overlaying” in the 19th-Century England: Infant Mortality or Infanticide?,
«Human Ecology», 7, 4, 1979, pp. 333-352; R. K. MC, Coram’s Children: the London
Foundling Hospital in the Eighteenth Century, New Haven 1981.
23
91
apre uno a Praga nel 1762; Giuseppe II costruisce un ospedale per infanti
abbandonati dalle madri che partoriscono nell’ospedale della maternità di
Vienna nel 178425. Ma come avviene in Inghilterra, anche in Austria e
nell’Impero Germanico le iniziative relative all’apertura di istituzioni per
accogliere l’infanzia abbandonata, legittima o illegittima che sia, hanno
poca storia: l’opposizione agli ospedali per esposti si fa sempre più decisa
facendo perno sul ruolo centrale della famiglia che è l’unica istituzione che
ha per destino la cura dell’infanzia nei suoi aspetti emozionali, educativi ed
economici, mentre il compito dello Stato resta quello del controllo sociale
sull’intera collettività. Peraltro si diffonde l’idea e si consolida la percezione
che queste istituzioni allentano i freni morali influendo sull’aumento delle
nascite illecite e illegittime. Si crea e si consolida in Germania e in Austria
un clima fortemente conservatore: tenendo anche conto della motivazione
dei rilevanti costi sull’economia nazionale, gli ospedali per esposti vengono
gradualmente chiusi.
In Francia, sotto l’impulso dato da S. Vincenzo all’assistenza all’infanzia
abbandonata per prevenire l’infanticidio, in diverse città vengono aperte
le “ruote” presso gli Ospedali generali, seguendo l’iniziativa realizzata a
Parigi. Con la Rivoluzione, si stabilisce che ogni comune deve avere una
“ruota” per accogliere non solo gli illegittimi ma anche i legittimi che i
genitori non erano in grado di mantenere: l’iniziativa viene “esportata”,
insieme al codice civile Napoleonico, in tutti i territori annessi all’Impero. I governi restaurati (dopo il crollo napoleonico) solo sporadicamente
attuano interventi di smantellamento delle “ruote”: resta il principio, o la
convinzione, che le “ruote” costituiscono un mezzo per fornire una sorta
di aiuto economico ai genitori naturali, non solo alla madre biologica, per
fronteggiare le difficoltà dei tempi – basti riflettere che quasi tutta l’Europa
venne percorsa da eserciti e bande armate, sconvolta da guerre, carestie,
epidemie per una ventina d’anni (almeno dalla Rivoluzione alla Restaurazione) e nel caos più completo per la diffusa instabilità politica e sociale.
L’abbandono di infanti è (stato) un fenomeno tipico delle popolazioni di
religione cattolica ed è noto che la Chiesa (cattolica) ha sempre condannato non solo l’infanticidio come delitto orrendo, ma anche l’esposizione,
ritenendo che l’abbandono di figli corrisponde ad un infanticidio differito,
anche se da parte dei genitori non esiste la volontà determinata di uccidere
i propri figli, bensì quella di affidarli alla carità pubblica. Tuttavia, per evitare l’infanticidio e poiché non esistevano altre forme di intervento a tutela
Per l’Impero Germanico e per l’Austria si vedano, in particolare, J. S. R, Infanticide, Child Abandonment, and Abortion in Imperial Germany, «Journal of Interdisciplinary History», 28, 4, 1998, pp. 511-551; O. U, The Debate about Foundling
Hospital in Enlightenment Germany: Infanticide, Illegitimacy and Infant Mortality Rates,
«Central European History», 18, 3-4, 1985, pp. 211-256.
25
92
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
Carlo Pontelli,
Madonna con
Bambino e S. Anna
(da Andrea del
Sarto), particolare,
Museo Civico
di Prato
degli infanti che le famiglie non erano in grado di allevare, anche la Chiesa
collaborava all’apertura e al mantenimento degli Spedali per esposti.
Si è detto che gli Spedali per esposti hanno costituito, soprattutto nei Paesi
di religione cattolica, una specie di strategia adottata per prevenire o cercare di combattere gli infanticidi o quantomeno quella parte di infanticidi
presunti (in qualche modo pensati come soluzione da adottare) che si sarebbero risolti in infanticidi realizzati: una strategia messa in atto rendendo disponibili istituzioni destinate ad accogliere parti non desiderati. Di
questo si hanno indicazioni abbastanza esatte anche se non è effettivamente possibile ricostruire la dimensione reale del fenomeno dell’infanticidio
di per sé e dell’interdipendenza fra infanticidio e abbandono. Già Trexler
aveva dimostrato che l’infanticidio e l’abbandono erano di fatto piuttosto
diffusi nel mondo cristiano del Rinascimento toscano e che proprio per
fronteggiare l’uno e l’altro era stata avviata l’apertura di apposite “case”
– che sarebbero divenuti in seguito gli Spedali per esposti – dove accogliere
le creature «le quali sanza baptesimo spesse volte et per fiumi et per cloache
et fosse sarebbono trovare morte, se no fussi suto talluogo constituito»26.
26
R. C. T, Infanticide in Florence. New sources and first results, «History of Child
93
Ma Trexler aveva anche documentato che l’infanticidio era pratica “riservata” al Vescovo se era commesso su un bambino legittimo: in questo caso, di
norma, se giudicava che la morte del bambino fosse stata casuale i genitori
erano assolti. Negli archivi diocesani non si sono trovati documenti concernenti infanticidi commessi su illegittimi, il che significherebbe che questi
erano direttamente rimessi al giudizio dell’autorità civile, quando scoperti.
Ancora alla fine del Settecento l’Arcivescovo di Firenze raccomanda ai parroci della Diocesi di richiamare, durante la predica, l’attenzione dei parrocchiani perché «il Luogo Pio detto degli Innocenti si trova attualmente
di soverchio aggravato pel trasporto di un gran numero di Bambini nati
di legittimi genitori, e de’ quali una gran parte almeno ragionevolmente
presumesi, che non sieno nati in case affatto miserabili, né di madri che
siano nella impotenza di allattargli». La lettera pastorale non si soffermava affatto a condannare l’abbandono di per sé, come azione moralmente
riprovevole di fronte alla religione, ma ne metteva invece in evidenza il
rilevante aggravio economico arrecato al Luogo Pio poiché non si trovava
«né un sufficiente numero di Balie che gli nutriscano, né altri mezzi, onde
conservar loro la vita e la sanità» – a causa de «l’inconveniente grande»
della «moltiplicazione indefinita di questi lattenti» che i genitori portavano
allo Spedale «per il solo principio di sgravarsi della nutrizione e mantenimento»27. In sostanza l’attenzione era rivolta all’abbandono di legittimi; gli
illegittimi erano una categoria a sé.
Lo Spedale per esposti funzionava come una sorta di ente di compensazione fra pubblico e privato per mantenere, in un equilibrio precario, da una
parte la domanda di assistenza formulata dalle famiglie, “apparentemente”
le più indigenti e più bisognose di sostegno proprio per effetto della loro
“apparentemente” più elevata fecondità, e dall’altra l’offerta di assistenza espressa dalla società (il governo politico, la struttura religiosa, il resto
hood Quarterly», 1, 1973, pp. 98-116; la citazione è in nota 17, a p.112. Si rimanda anche
al suo successivo, The Foundlings of Florence, 1395-1455, «History of Childhood Quarterly», 1, 1973, pp. 259-284. I due saggi sono stati pubblicati in italiano, insieme ad altri
suoi scritti, nel volume R. C. T, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, Roma
1990. Sull’infanticidio nel Medioevo si veda anche D. H, C. K-Z, Les
Toscans et leurs familles. Une étude du catasto fiorenti de 1427, Paris 1978 (traduzione italiana
I toscani e le loro famiglie: uno studio del catasto fiorentino del 1427, Bologna 1988).
27
La lettera è del 2 dicembre 1796, dal Palazzo Arcivescovile di Firenze.
C’erano, comunque, stati in precedenza altri interventi dell’autorità pubblica, a cominciare
dalla legge del 23 ottobre 1610, ripetuta il 18 settembre 1670 contro l’abbandono di bambini. Ancora con bando del 17 Maggio 1764 si proibì di abbandonare fanciulli e neonati in
Firenze per le strade, lasciandoli alla mercé dell’inclemenza della stagione e degli animali.
Il bando del 1764 è importante perché richiamava l’attenzione dei cittadini sullo Spedale
degli Innocenti nel quale si accoglievano «per tutto il tempo che ne dura la causa» anche i
figli legittimi se la madre era incapace d’allattarli per malattia ed era miserabile. In questi
casi il fanciullo sarebbe rimasto a carico dello Spedale fino allo svezzamento. Il bando venne
di seguito ripetuto il 23 marzo 1791 e il 26 marzo 1789.
94
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
della collettività che non riteneva di collocarsi sul fronte della domanda).
L’avverbio “apparentemente”, nell’uno e nell’altro caso, significa che il riferimento è in termini comparativi con il resto delle famiglie, presuntivamente ritenute in condizioni migliori, quindi non propense ad abbandonare figli agli ospizi, sia perché meno indigenti sia perché caratterizzate
da minore fecondità. “Apparentemente” ha comunque un significato più
rilevante e implicito: non è possibile sapere se l’indigenza, oppure il numero eccessivo di figli, a scapito della sopravvivenza degli altri componenti
della famiglia28, insieme o in alternativa, costituivano la molla psicologica
a consegnare, nascostamente o palesemente, qualche figlio, di norma l’ultimo arrivato perché è questi che sconvolge il precario equilibrio familiare.
Si noti, comunque, che la lettera pastorale dell’Arcivescovo di Firenze si
richiama sì al fatto che le famiglie che abbandonano lo fanno «per il solo
principio di sgravarsi della nutrizione e del mantenimento» dei figli, ma
non fa alcuna distinzione fra avere pochi o tanti figli, così come non fa
alcuna considerazione sulle modalità con cui i loro figli venivano consegnati allo Spedale. Anche per questo aspetto c’è differenza fra chi consegna
il proprio figlio di nascosto occultandone la provenienza e chi, invece, lo
porta allo Spedale dichiarandone paternità e maternità.
I dati raccolti dai registri dello Spedale degli Innocenti di Firenze29 hanno permesso di analizzare le diverse “strategie” dell’abbandono che, per il
triennio 1840-1842, mettono in evidenza una situazione molto articolata.
I dati riassuntivi sono in Tab. 1. Poiché il numero degli infanti che arrivava
ogni anno allo Spedale era veramente elevato (gli esposti, fiorentini e non,
nel triennio sono il 35,2% di tutti i nati vivi registrati allo Stato civile, fiorentini e non), non c’è dubbio che conoscere le proporzioni di legittimi e
Così Carlo Collodi spiega la decisione che due genitori prendono di abbandonare nel
bosco i sette figli: «C’era una volta un taglialegna e una taglialegna, i quali avevano sette
figliuoli, tutti maschi: il maggiore aveva dieci anni, il minore sette. Farà forse caso di vedere
come un taglialegna avesse avuto tanti figliuoli in così poco tempo: ma egli è che la sua
moglie era svelta nelle sue cose, e quando ci si metteva, non faceva meno di due figliuoli
alla volta. E poiché erano molto poveri, i sette ragazzi davano loro un gran pensiero, per la
ragione che nessuno di essi era in grado di guadagnarsi il pane». È la nota novella di Puccettino (peraltro ripresa da Perrault, che scrisse favole alla fine del XVII secolo) in C. C,
I racconti delle fate, Milano 1976, pp. 35 segg. La prima edizione è del 1875.
Anche l’abbandono di infanti è tema di diffusa presenza nella storia della cultura di ogni
società, se non nelle sue implicazioni religiose. Si pensi ad infanticidi intenzionali che si
risolvono in abbandoni: Edipo e Mosé, Romolo e Remo, Ciro il Grande. Ma ci sono anche
infanticidi commessi come rivalsa per un’offesa ricevuta, come quello di Medea abbandonata da Giasone. Evidentemente va considerato a parte, perché ha un’altra finalità, l’infanticidio sacrificale, come quello di Isacco o di Ifigenia.
29
Si veda in  ’     la serie Balie e bambini
(che inizia dal XV secolo). Si vedano: C. A. C, Materiali per lo studio della famiglia
in Toscana nei secoli XVII-XIX: gli esposti, «Quaderni Storici», 33, 1976, pp. 998-1052;
C. A. C, Una ‘inondante scostumatezza’. Gli esposti dello Spedale degli Innocenti di Fi28
95
illegittimi è di tutta importanza. Per quanto riguarda i legittimi, questa conoscenza è utile sia per misurare la dimensione del fenomeno dell’abbandono come mezzo di controllo del numero di figli che potevano restare in
famiglia30 sia come ricorso allo Spedale quale ammortizzatore sociale. Per
quanto concerne gli illegittimi non va dimenticato che lo Spedale aveva
anche lo scopo di accogliere illegittimi veri e propri nascondendo alla collettività tutte quelle situazione di nascita non-legittima, da madre nubile o
vedova, che avrebbero gettato discredito sulle madri e sulle loro famiglie,
lasciando nello sconcerto la collettività – pertanto gli illegittimi inclusi
nei registri dello Spedale comprendono sia i figli di madri non sposate
(nubili e vedove) sia tutti quei bambini introdotti come figli di genitori
ignoti, quindi comprendono una quota rilevante di legittimi consegnati
come “falsi” illegittimi.
Comunque, per gli illegittimi e per i legittimi, l’istituzione funzionava anche per evitare il ricorso all’aborto e all’infanticidio, accogliendo una parte delle nascite legittime (indesiderate, in qualche modo) e dando ampia
ospitalità a quelle illegittime. Lo Spedale assume, dunque, il significato
di strumento per prevenire azioni socialmente e moralmente trasgressive
– l’infanticidio e l’aborto – che potevano essere compiute da coppie legittimamente sposate o da chi non era sposato di fronte alla Chiesa31.
Guardiamo i dati della Tab. 1. Dei 4275 introdotti il 54,9% risultano
morti, del 6,5% si ignora il destino, il 14,2% sono stati affidati o affiliati ad
altre famiglie o (sono le fanciulle) andate spose, ma ben il 24,4% sono stati
riconosciuti come legittimi perché richiesti dai propri genitori. Quello che
interessa rilevare è che solo 180 (4,2%) sono stati dichiarati legittimi al momento dell’introduzione ma, dopo essere stati ricercati dai propri genitor,i
renze, 1840-1842, in C. G (a cura di), Benedetto chi ti porta, maledetto che ti manda,
cit, pp. 3-22, e C. A. C, C. L, Quanti erano legittimi? Il caso dei bambini
abbandonati a Firenze nel triennio 1840-1842, «Bollettino di Demografia Storica», n. 3031, 1999, pp. 213-228. Le registrazioni conservate negli archivi di altri Spedali per esposti,
là dove esistono ancora, permettono di ricostruire le storie individuali dei trovatelli e da
queste di ripercorrere le vicende dell’abbandono. Si vedano i risultati molto interessanti di
Hunecke per Milano (V. H, I trovatelli, ecc. cit).
30
Come è stato ricostruito in C. A. C, Materiali per lo studio della famiglia in Toscana, ecc. cit.
31
Ancora un rapido richiamo alla letteratura medievale a conferma che nella realtà aborti e
infanticidi corrispondono a categorie conosciute, in ogni tempo: «Ah quanti parti, in quelle
o che più temono o che più delli loro sconci falli arrossano, innanzi al tempo periscono!
Per questo la misera savina, più che gli altri alberi, si truova sempre pelata, quantunque
esse a ciò abbiano altri argomenti infiniti. Quanti parti per questo, mal lor grado venuti a
bene, nelle braccia della fortuna si gittano! Riguardinsi gli spedali. Quanti ancora, prima
che essi il materno latte abbino gustato, se n’uccidono! Quanti a’ boschi, quanti alle fiere
se ne concedono e agli uccelli! Tanti e in sì fatte maniere ne periscono che, bene ogni cosa
considerata, il minore peccato in loro è l’avere l’appetito delle lussuria seguito» così G.
B, Il Corbaccio in Opere, (a cura di C. S), Milano 1966, p.1212.
96
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
Tab. 1. Esposti dello Spedale degli Innocenti di Firenze, 1840-1842,
secondo la legittimità all’introduzione e la legittimità finale
Legittimità finale
legittimità
introduzione
legittimi
n.
%
Deceduti (54,9%)
legittimi
genitori ignoti
totale
81
313
394
3,5
13,3
16,8
Restituiti ai genitori (24,4%)
legittimi
genitori ignoti
totale
95
909
1004
9,1
87,0
96,1
Adottati, affiliati, sposate (14,2%)
legittimi
genitori ignoti
totale
3
24
27
0,5
4,0
4,5
Sorte ignota (6,5%)
legittimi
genitori ignoti
totale
1
12
13
0,4
4,3
4,7
180
1258
1438
4,2
29,4
33,6
Totale
legittimi
genitori ignoti
totale
genitori ignoti
n.
1953
1953
41
41
579
579
264
264
2837
2837
%
totale
n.
%
83,2
83,2
81
2266
2347
3,5
96,5
100
3,9
3,9
95
950
1045
9,1
90,9
100
95,5
95,5
3
603
606
0,5
99,5
100
95,3
95,3
1
276
277
0,4
99,6
100
66,4
66,4
180
4095
4275
4,2
95,8
100
Fonte: C.A. CORSINI, C. LAGAZIO, Quanti erano legittimi?, cit.
sono saliti a ben 1438 (33,6%) anche se solo 1044 sono stati restituiti vivi
– il che significa che 394 sono stati bensì richiesti dai genitori ma trovati
morti. C’è ancora da rilevare (per approfondimenti si rinvia all’articolo
citato in calce alla Tab. 1) che nel totale dei 1438 risultati legittimi ben
1258 (l’89,5%) sono stati introdotti come figli di ignoti – cinque di essi
sono di madre nota ma non sposata. Ebbene fra questi 1258 il 62,6% sono
stati consegnati con almeno un segnale (un documento scritto, una mezza
moneta, un breve, una medaglia o altro) che presumibilmente significa
97
l’intenzione dei genitori di riprendere in seguito il bambino32. Il segnale,
dunque, è un artificio per rendere evidente quello che non è dichiarato
esplicitamente al momento dell’introduzione (la vera origine legittima): è
inteso da chi abbandona e da chi riceve come strumento di identificazione
(futura), come mezzo per riportare all’evidenza uno status (la legittimità
del bambino) momentaneamente occultato. Tuttavia il fatto che il segnale
non sia presente in tutti gli abbandonati introdotti (falsamente) come figli
di genitori ignoti potrebbe significare che l’abbandono è, dai genitori, inteso come definitivo.
Per la verità, dovremmo anche tener conto del fatto che la decisione di
affidare, con vari stratagemmi, figli all’assistenza pubblica era verosimilmente condizionata da fattori di natura psicologica che non si possono
quantificare facilmente, così come non è possibile misurare la loro influenza e il loro peso nel condizionare la decisione a commettere infanticidio in
alternativa.
C’è, d’altra parte, un’ulteriore considerazione da fare: riprendendo le parole di un giurista italiano che molto contribuì alla formulazione degli articoli sull’infanticidio nel codice penale del 1889, «è considerevole il numero
degli infanticidi che si compiono nell’ombra e non si conoscono, poiché i
mezzi di distruzione di tante creature innocenti sono di una molteplicità
e di una industria criminosa inapprezzabile»33. Così come non è possibile stabilire quanti abbandoni corrispondano ad infanticidi non realizzati,
nello stesso modo non è possibile misurare la propensione a commettere
infanticidio in base ai soli infanticidi denunciati. E questo rende di fatto
molto difficile costruire un quadro quantitativo preciso dell’infanticidio,
perché «altro è la cifra dei reati effettivamente commessi, ed altro quella
dei reati che vengono a cognizione dell’autorità, e possono figurare sugli
ordinari registri della criminalità. Questi ultimi non sono che una frazione
più o meno forte dei primi; come i reati giudicati e provati non sono, alla
lor volta, se non una porzione di quelli denunziati o scoperti»34.
Gli esposti restituiti ai propri genitori sono rimasti sotto tutela degli Innocenti in media
5,2 anni. E il quinto anno di vita corrisponde grosso modo all’età alla quale l’infante ha una
propria autonomia di movimento ed è in grado di comprendere la realtà che lo circonda e
di adattarvisi.
33
Così scrive A. S, Infanticidio e procurato aborto, cit. p. 16. Fra il 1880 e il 1883
in Italia vennero denunciati appena 324 infanticidi, ma solo 120 arrivarono a giudizio in
tribunale (ibidem p. 15). Per quanto concerne la Toscana si vedano i dati molto interessanti raccolti in     , Segreteria di Gabinetto Appendice, filza
61, Riforma delle materie criminali, inserto n. 19, Tabella generale di tutti i delitti colle sue
pene dal 1762 al 1782. Nel periodo in esame si ebbero 86 processi con 134 accusati di
infanticidio (ma non è indicato quante erano le donne infanticide e quanti gli altri correi):
43 furono i condannati (31 al carcere, 6 al confino, 4 a pena pecuniaria, 1 alla forca, 1 ai
lavori pubblici); per 68 il tribunale decise il non procedersi; per gli altri 23 il processo non
era ancora stato concluso.
32
98
E. Münch,
L’Antimadonna,
1895-1902,
litografia, collezione
privata
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
99
Ecco, quindi, il problema che sta alla base di ogni statistica dell’infanticidio e che ha due aspetti interdipendenti: a) è difficile venire a conoscenza
degli infanticidi effettivamente commessi perché solo una parte vengono
denunciati, appunto quelli che corrispondono a infanti dei quali si scopre il cadavere35; b) d’altro canto non tutti quelli comunque denunciati
corrispondono a delitti realmente accertabili e, di conseguenza, non tutti
si risolvono in una condanna definitiva. L’infanticidio è bensì un crimine
socialmente aborrito perché ha per oggetto un neonato ma è anche un
fenomeno che ha contorni e caratteristiche di per sé difficilmente misurabili proprio perché (meglio: fino a che) non si riesce a comprenderne le
motivazioni.
Per rifarsi ancora al parere di un studioso acuto di statistica (e di statistiche
della criminalità) dell’epoca, Messedaglia, «nella ricerca delle cause, che è
punto difficile sempre, si ha a fare per lo più con delle ragioni al sommo
complicate e di non facile apprezzamento; si versa di solito in un campo
di congetture e d’indizi, spesso puramente indiretti, o anche di molto imperfetti; i dati elementari essi medesimi, dai quali si prendon le mosse, e
la cui registrazione sulle tavole della giustizia parrebbe poter raggiungere
un grado di precisione quasi assoluta, riescono in realtà deficienti, quando
si riscontrino coi fatti che possono ritenersi realmente avvenuti; e non vi
è per tale rispetto alcun paragone coll’esattezza di registrazione che può
conseguirsi, per esempio, in una Statistica della popolazione»36.
Si è detto che gli Spedali per esposti hanno costituito, soprattutto nei Paesi
di religione cattolica, una specie di strategia adottata per prevenire o cerCosì A. M, La statistica della criminalità, in Prelezioni al Corso di Statistica,
raccolte in Biblioteca dell’Economista, V Serie, Vol. 19, Torino-Roma 1908, p. 97. Dello
stesso si veda anche Le statistiche criminali dell’Impero austriaco nel quadriennio 1856-59:
con particolare riguardi al lombardo-veneto e col confronto dei dati posteriori fino al 1864
inclusivamente, Venezia, 1866-1867. In questo lavoro, a p. 210, Messedaglia riporta che nel
Lombardo Veneto dal 1856 al 1862 sono state denunciate 921 giovani donne per infanticidio, ma solo 34 sono state poi condannate al carcere: tutte le altre sono state assolte per non
aver commesso il fatto, oltre che per insufficienza di prove e difetto d’indizi legali certi.
35
L’Ospedale di S. Spirito in Saxia – fondato da Innocenzo III nel 1204, destinato a fornire
assistenza ai malati ma che di fatto accoglieva anche i “projetti” (bambini abbandonati)
e riorganizzato da Sisto IV nel XV secolo – contiene diversi affreschi che rappresentano
infanticidi: la maggior parte dell’iconografia si riferisce a bambini gettati nel Tevere. Il tema
dell’infanticidio per affogamento è piuttosto diffuso, forse perché era più facile far scomparire un piccolo cadavere nell’acqua corrente di un fiume piuttosto che in altro modo.
Una raffigurazione è riportata nel libro di A. P, Dare l’anima, cit., fig. n. 1, dopo p.
180. Anche nel Palazzo della Ragione, a Padova, è visibile la raffigurazione di un bambino
gettato in acqua: si veda        
     , Il Palazzo della Ragione a Padova. Gli affreschi, Roma
1992, Parete Nord, tavola 259.
36
A. M, La statistica della criminalità, cit., p. 97.
Tutta la documentazione statistica pubblicata in Italia, per esempio, mette costantemente in
evidenza questa difformità. Si vedano, tra gli altri: G. C, Sopra le statistiche penali del
Regno d’Italia nell’ano 1869 confrontate con quelle di varii anni precedenti, Firenze 1871.
34
100
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
care di combattere gli infanticidi o quantomeno quella parte di infanticidi
presunti (in qualche modo pensati come utili) che si sarebbero risolti in
infanticidi realizzati: una strategia messa in atto rendendo disponibili istituzioni destinate ad accogliere parti non desiderati.
Ma tale strategia ha avuto anche un altro risvolto, nel senso che non è stata
attuata da sola bensì integrata da un’altra “invenzione”, quella che prende
il nome dalla sua definizione in latino de tuendo foetu. L’avvio formale si ha
in Francia ad opera di un editto di Enrico II del febbraio 1556, ma sembra
preceduta da altri interventi che non sono tuttavia di portata generale e
riferita a tutto il regno come lo fu l’editto reale37. Secondo l’editto, dunque, ogni fanciulla non sposata che, senza alcun testimone, avesse celato
la propria gravidanza ed avesse partorito di nascosto, se il bambino fosse
trovato morto e seppellito in terreno non consacrato e senza battesimo,
era ritenuta colpevole di infanticidio e punita con la morte. L’editto era
in effetti, abbastanza vago: la presunzione di infanticidio era subordinata
all’esistenza di una gravidanza, di un parto di bambino nato-vivo che però
risultasse morto e sepolto senza battesimo. Era il suo fine che contava, cioè
quello di rendere palese che l’infanticidio – comunque da provarsi – prevedeva la pena capitale.
Il decreto venne successivamente ripetuto non solo in Francia, (fino al
codice penale del 1791, per il quale l’infanticidio provato era punibile con
la pena capitale) ma venne ripreso, almeno nelle sue finalità, anche in altri
Stati d’Europa38. In Italia se ne sono trovate applicazioni nel Ducato di
Modena39, ma interessante è quanto avviene nel Granducato di Toscana.
Con la Lettera Circolare con la quale si ordina a’ Giusdicenti che obblighino
le Donne Gravide che non hanno Marito a dar Mellevadore della sicurezza del
È decisivo il rinvio a M-C. P, Les déclarations de grossesse en France (XVIe-XVIIIe
siècles): essai institutionnel, «Revue d’histoire moderne et contemporaine», 22, 1,1975,
pp. 61-88.
Così recita l’editto: «Toute femme qui se trouvera deuement….convaincue d’avoir celé,
couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement, sans a voir déclaré l’un ou l’autre,
et avoir prins de l’un ou de l’autre témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son
enfant, lors de l’issue de son ventre, et qu’après se trouve l’enfant esté privé tant du saint
sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et
réputée d’avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort et dernier supplice»,
, p. 76.
38
Come, per esempio, in Prussia da Federico Guglielmo I nel 1723 (ma abolito nel 1756
dal figlio Federico il Grande): cfr. J. K. U, On Kant, Infanticide and Finding Oneself, ecc., cit. Ma era noto anche in Inghilterra: cfr. R. S, Infanticide and Abortion,
ecc., cit.
39
L’editto è del 18 settembre 1765. “A prevenire…..gli inconvenienti gravissimi, che l’umana malvagità, o la povertà, o la semplice perniciosa indolenza, o per fine le irregolari pratiche, tenutesi in passato, possono facilmente produrre a pregiudizio della vita dei Bastardini
e della buona economia dello Stato… scoprendosi… qualche donna gravida la quale non
sia maritata, debbano i Governatori o Giusdicenti darne subito avviso a’ Presidenti de’
rispettivi Ospitali o Luoghi Pii e nel tempo stesso esigere e far dare dalla donna o dai suoi
37
101
parto del dì 25 Luglio 1701 ab inc., come osserva Zanotto40 la giurisprudenza toscana viene ad occuparsi del reato di occultazione della gravidanza.
Rilevato che molto frequenti erano gli aborti e gli infanticidi, a causa di
«amori impuri ed illeciti», la Lettera Circolare imponeva a tutti i giusdicenti (podestà, vicari di governo, commissari ecc.) di intervenire presso il
sindaco di ogni comune del Granducato affinché vigilassero attentamente
e denunciassero «tutte quelle Donne, sì fanciulle, che vedove, o maritate,
non coabitanti attualmente co’ proprj mariti, le quali saranno… scoperte, o reputate per gravide». I giusdicenti dovevano di seguito convocarle,
controllare il reale stato di gravidanza, e rilasciarle solo dopo che avessero
fornito «idoneo mallevadore d’avere la dovuta cura del feto, e di custodirlo
doppo l’averanno dato alla luce fedelmente» dando «fede autentica dell’esito» al Tribunale. La Circolare, in definitiva, riecheggiava il decreto di Enrico II, tuttavia, almeno stando alla documentazione esistente, o ritrovata,
negli archivi (quelli Toscani, ecclesiastici e dello Stato), non sembra aver
avuto pratica e diffusa attuazione.
Secondo Zanotto questa carenza sarebbe da attribuire alla distruzione dei
documenti e alla scarsa applicazione al dettato della circolare da parte dei
“giusdicenti” e soprattutto dei sindaci dei comuni, che erano appunto
chiamati a vigilare direttamente. Zanotto ha trovato del materiale solamente per la prima metà dell’Ottocento (fra il 1814 e il 1863), peraltro
abbastanza scarso, discontinuo nel tempo e solo in alcuni comuni. Per
quanto concerne le infanticide, le sue elaborazioni ricostruiscono un quadro dalle connotazioni classiche, si direbbe: nel 90% sono nubili di età
compresa fra i 23 e i 25 anni; sono prevalentemente domestiche, braccianti
e tessitrici, ma anche contadine. Il restante 10% è costituito da coniugate
rimaste sole e da vedove, con un’età media intorno ai 30 anni. Se facciamo
qualche elaborazione integrativa se ne trae che le giovani intimate a fornire
parenti una idonea sicurtà pe la sicurezza del parto”. La donna gravida doveva essere ricoverata un mese prima del parto previsto. La madre era poi costretta ad allevare il figlio, a differenza di quanto avveniva in Toscana dove il nato era consegnato al più vicino Spedale per
trovatelli. Si veda D. M, L. P M, Commenti ad un editto di Francesco
III, duca di Modena e Reggio, sul ricovero delle donne gravide non maritate e dei figli illegittimi,
in Atti del I Congresso Italiano di Storia Ospitaliera (a cura di V. B), Reggio Emilia
1957, pp. 466-468. Per la verità questo bando sembra ripetere quello toscano del 1701 (qui
alla nota seguente).
40
Si veda lo studio di A. Z, Una forma di controllo della natalità illegittima nel
Granducato di Toscana: la circolare “de tuendo foetu”, «Bollettino di Demografia Storica»,
24-25, 1996, pp.183-202. Sulla circolare si veda anche G. A, Processo per seduzione.
Piacere e castigo nella Toscana Leopoldina, Catania, 1988.
È opportuno ricordare che a Firenze nel 1370 venne aperto il Conservatorio di Orbatello destinato ad accogliere le cosiddette “gravide occulte”, fanciulle e vedove che volevano
partorire lontano da occhi indiscreti. Si veda A. B, Maternità tutelata e maternità
segregata: l’assistenza alle partorienti povere a Firenze nell’età Leopoldina, in Istituzioni e società in Toscana in età moderna, vol.2, Roma 1994, pp. 509-537.
102
Sull’infanticidio: alcune riflessioni. Carlo A. Corsini
il mallevadore del parto vivono nei comuni di minor dimensione demografica: rapportando, infatti, il numero di “cauzioni” per anno medio alla
popolazione media dell’intero periodo i valori più alti, superiori al 2%, si
riscontrano nelle comunità inferiori ai diecimila abitanti e valori inferiori
all’1% nelle comunità con oltre quindicimila abitanti. Se rapportiamo, infine, le cauzioni per anno medio al numero medio delle famiglie abbiamo
ancora valori superiori al 15% nelle comunità con meno di 1000 famiglie
ma proporzioni inferiori al 5% nelle comunità con oltre 2500 famiglie. La
dimensione demografica delle comunità fornirebbe una chiave di lettura
interessante. È nelle comunità demografiche di dimensione più ridotta che
il “controllo” sociale sulle gravidanze “illecite” è più consistente, perché la
fanciulla (o la coniugata con marito non convivente) si trova a vivere sotto
l’occhio di tutti, senza possibilità di mantenere segreta la gravidanza. Ma
non è neppure da escludersi che proprio nelle comunità più piccole il “giusdicente” si sentisse più impegnato al rispetto della Circolare41.
Di fatto, la circolare de tuendo foetu rimase in Toscana in vigore, anche se
applicata con scarsa attenzione, fino al codice italiano del 1889, nel quale
non esiste alcun richiamo alla necessità di controllare le gravide correntemente non sposate per evitare il rischio di infanticidio.
Purtroppo si ignora il risultato di questo controllo: quante gravide abbiano partorito un
nato-vivo e quale sia stato il destino del nato. Secondo la normativa vigente in Toscana, il
frutto di queste gravidanze doveva esser consegnato al più vicino Spedale per esposti; tuttavia era anche presumibile che – se non altro per non aumentare il discredito su di sé – la
gravida illegittima si allontanasse dal domicilio per partorire altrove e quindi il suo parto
non risulta nei registri dello Stato Civile del comune del suo domicilio.
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