Le regole di determinazione
del reddito d’impresa - 2
Avezzano 2015
Le regoli generali sulla valutazione
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Art. 110 TUIR:
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Costo fiscale
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Costo fiscalmente riconosciuto

Oneri di diretta imputazione

Irrilevanza plusvalenze iscritte
Costo fiscale
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

Art. 110, co. 1:
Il costo fiscale esprime il valore del
bene al momento dell’ingresso nel
patrimonio dell’impresa.
Principio della continuità dei valori:
per evitare salti d’imposta o doppie
imposizioni il costo fiscale resta
inalterato
fino
all’uscita
o
all’estromissione
del
bene
dal
patrimonio
Segue: costo fiscale


Costo fiscale (nozione): comprende gli
oneri accessori di diretta imputazione
(esclusi gli interessi passivi e le spese
generali) e le rivalutazioni consentite dalla
legislazione fiscale al lordo delle quote di
ammortamento.
Costo fiscalmente riconosciuto: valore
dei beni al netto delle quote fiscali di
ammortamento (costo non ammortizzato).
Segue: costo fiscale


Oneri di diretta imputazione: tutte
le spese sopportate per l’acquisto
del bene : spese legali, spese
notarili, spese di trasporto,
montaggio, collaudo, provvigioni,
ecc.
Spese escluse: interessi passivi e
spese generali
Segue: costo fiscale



Deroghe, lett. b, co. 1, art. 110:
Per i beni materiali e immateriali,
strumentali per l’esercizio dell’impresa, gli
interessi passivi iscritti in bilancio devono
incrementare il costo del bene;
Per gli immobili alla cui produzione è diretta
l’attività d’impresa gli interessi passivi a
fronte dei prestiti contratti per la loro
costruzione o ristrutturazione devono
essere compresi nel costo del bene.
Segue


Irrilevanza delle plusvalenze iscritte: lett. c)
art. 110, coerente con l’abolizione delle
plusvalenze iscritte tra le fattispecie
rilevanti.
Principio di continuità: cfr. co. 6 art. 110,
in caso di mutamento totale o parziale dei
criteri di valutazione adottati nei precedenti
esercizi il contribuente deve darne
comunicazione all’A.E. nella dichiarazione
dei redditi o in apposito allegato
tale
comunicazione ha carattere meramente
informativo
segue
Co. 8 art. 110: corrispondentemente
l’A.F. ha l’obbligo di procedere alla
rettifica degli esercizi successivi sulla
base dei criteri di valutazione adottati
negli esercizi precedenti.
Segue


Valori in natura e valore normale:
Art. 110, co. 2: riferimento al valore
normale contenuto nell’art. 9 del
TUIR.
Transfer price

-
-
Art. 110, co. 7: la disposizione prende in
considerazione
le
operazioni
che
intercorrono all’interno di un gruppo
transnazionale e, più precisamente, le
operazioni concluse tra:
un’impresa italiana, da un lato;
una società non residente nel territorio
dello
Stato,
che
direttamente
o
indirettamente controlla l’impresa italiana,
ne sia controllata o sia controllata dalla
stessa
società che controlla l’impresa
italiana, dall’altro lato (no riferimenti all’art.
2359 c.c.).
Le valutazione delle operazioni intra gruppo
va sempre fatta a valore normale.
Ruling internazionale

Art. 8, d.l. 30 sett. 2003: il regime
dei prezzi di trasferimento (anche
interessi , dividendi, royalties) può
essere oggetto di un’apposita
procedura di interpello ex art. 8 cit.
che si conclude con un accordo tra
A.F. e contribuente.
Indeducibilità dei costi sostenuti verso
paradisi fiscali

Art. 110, commi 10 e ss., del TUIR: regola
il regime fiscale dei componenti negativi di
reddito derivanti da operazioni intercorse
tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente nei c.d. paradisi fiscali (art.
167, co, 3) → previsione di indeducibilità
salva la possibilità di ottenerne la
disapplicazione (ex co. 11).
Segue
Procedura ex art. 110, co. 11: forma di
contraddittorio anticipato:
 prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento l’A.F.
deve notificare all’interessato un
apposito avviso con il quale viene
concessa al contribuente la possibilità
di fornire nel termine di 90 gg. le
prove necessarie e motivare
adeguatamente sul punto l’eventuale
avviso di accertamento.
Interpello preventivo


Art. 11, co. 13, della L. n. 413 del
1991: il contribuente ha la possibilità
di attivare una forma di interpello
preventivo per sottrarsi all’onere
probatorio di cui al co. 11 dell’art.
110 cit..
Regole disciplinanti l’interpello: art.
21 della L. n. 413 e relativo decreto
attuativo (DM 13 giugno 1997, n.
195)
segue

Co 12-bis: estende la disciplina
dell’indeducibilità dei costi ex
commi 10 e 11 alle prestazione di
servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori
considerati Paradisi fiscali.
Imprese minori

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
Art. 66 TUIR: i soggetti ammessi al
regime di contabilità semplificata
Non sono obbligati a redigere il bilancio
sono inapplicabili le regole che si fondano
su tale documento contabile
(accantonamenti ai fondi, svalutazioni..);
Il reddito è fondato sulla contrapposizione
tra elementi positivi e negativi
Segue: contribuenti minimi


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Presupposti:
Ricavi non superiori a 30.000 euro;
Non aver effettuato cessioni all’esportazione,
operazioni assimilate, servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali;
Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori occasionali, né corrisposto somme a
titolo di borse di studio, assegni o sussidi oppure
sotto forma di utili agli associati in partecipazione;
Non aver acquistato nel triennio precedente beni
strumentali per un ammontare superiore a 15.000
euro.
Segue: contribuenti minimi

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Determinazione analitica del reddito
d’impresa svincolata dalla tenuta delle
scritture contabili;
Il reddito imponibile è determinato
secondo il principio di cassa;
Applicazione di una imposizione
sostitutiva: 5%.
Imprese di allevamento

Art. 56, co. 5: l’eccedenza del reddito agrario è
determinata applicando ad ogni capo un reddito
pari al valore medio del reddito agrario riferibile a
ciascun animale allevato moltiplicato per un
coefficiente che tiene conto dell’incidenza dei costi
e che esclude qualsiasi altra forma di deducibilità;
Imprese che esercitano altre
attività agricole
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
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Art. 56-bis TUIR
Attività dirette alla produzione di vegetali;
Attività dirette alla manipolazione,
valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti diversi da quelli indicati dall’art.
32, co. 2, lett. c);
Attività dirette alla fornitura di servizi di cui
al terzo comma di cui all’art. 2135 c.c..
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Determinazione Reddito d`impresa n. 2