Alberghi e ristoranti: rimborsi o
spese di rappresentanza?
Marco Mosconi
Recenti novità normative hanno modificato la
gestione contabile e fiscale delle spese per alberghi e
ristoranti:
• la finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 ) ha modificato l’Art. 108, comma 2 del
TUIR (disciplina delle spese di rappresentanza);
• tale modifica normativa ha avuto pieno compimento grazie alle disposizioni
attuative contenute nel Decreto Ministeriale 19/11/2008 (pubblicato nella G.U. del
15/1/2009);
Il DL 112 / 2008 – convertito con la Legge 133/2008 –
•ha modificato l’art.19-bis1 lett.e) del DPR n.633/72, disponendo l’eliminazione
dell’ipotesi di indetraibilità oggettiva per le spese alberghiere e di ristorazione
• ha introdotto disposizioni volte a limitare la deducibilità ai fini delle imposte sui
redditi dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione
Le spese di ristorazione e alberghiere
Legge
133/2008
Abrogata l’indetraibilità dell'I.V.A. sulle prestazioni alberghiere
Ridotta la deducibilità degli stessi costi nel limite del 75 %.
La detraibilità ai fini IVA decorre dal
1°settembre 2008 mentre ai fini delle
imposte dirette il cambiamento decorre
dal 1°gennaio 2009.
La detraibilità dell’IVA
L’amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini della detrazione è
necessario che la fattura rechi una doppia intestazione laddove la prestazione
alberghiera e di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo
committente del servizio (Circolare 53/E del 5 settembre 2008 )
Il datore di lavoro, per godere del diritto alla detrazione per le
prestazioni rese al proprio dipendente, dovrebbe ricevere fatture
cointestate
Assonime (circolare n.55 del 21 ottobre 2008) osserva al riguardo come
l’indicazione nella fattura del soggetto beneficiario della prestazione non può essere
considerata una condizione per l’esercizio della detrazione, semmai può rivelarsi
opportuna al fine di provare l’inerenza.
La detraibilità dell’IVA
Resta ferma (per il momento) l’indetraibilità
dell'I.V.A. ove le prestazioni alberghiere e di
ristorazione siano qualificabili come spese di
rappresentanza (come definite ai fini delle
imposte sui redditi), in base al disposto
(immutato) di cui all’art. 19-bis1, comma 1,
lettera h) del DPR 633/1972
Per quanto riguarda ...
L’I.V.A.
la
detrazione
dell’imposta
sulle
Le imposte dirette
pagata
prestazioni
in
esame compete solo se
la
spesa
documentata
è
da
fattura, non essendo
ammesso lo scorporo
dell’imposta
ricevuta fiscale.
la spesa può essere
documentata da fattura,
ricevuta
fiscale
o
scontrino fiscale.
dalla
Nel caso della fattura sarà possibile
detrarre l'I.V.A. relativa, negli altri due casi
l'I.V.A. rimane indetraibile
La deducibilità ai fini del TUIR
E’ deducibile ai fini del TUIR
l'I.V.A. non detratta in ipotesi di
ricevute fiscali?
Dottrina: Sì, se il costo è inerente
Agenzia delle Entrate: No
(circolare 6/E/09 - Risoluzione 84/E/09)
La deducibilità ai fini del TUIR
Il requisito dell’inerenza, la cui ricorrenza è essenziale per la deducibilità di
un costo, va riconosciuto per il solo fatto che un certo costo od onere si
pone in una scelta di convenienza per l’imprenditore, ossia quando il fine
perseguito è quello di pervenire al maggior risultato economico.
Se, pertanto, la gestione di una fattura connessa a spese alberghiere e di
ristorazione dovesse risultare più costosa rispetto al beneficio dato
dall’esercizio della detrazione, il contribuente può legittimamente
rinunciarvi.
(la detrazione dell’imposta è un diritto del contribuente
non un obbligo)
Adempimenti amministrativi e semplificazioni
Per fatture di importo unitario non superiore a € 154,94
ricevute nell’arco dello stesso periodo (mese o trimestre) è
consentito riportare tutte le dette fatture in un unico documento
riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma registrazione.
Redditi di lavoro autonomo
• Art. 54, comma 5, primo periodo del TUIR :
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione
di alimenti e
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta”
Redditi di lavoro autonomo
Conseguenze
Il limite di deducibilità si duplica in quanto i costi sostenuti
ora rilevano solo al 75 per cento ma pur sempre entro i limiti
del 2 per cento dei compensi.
Redditi di lavoro autonomo
•Art 54 del TUIR, comma 5:
Deducibilità spese di rappresentanza nei limiti dell’1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
La nuova formulazione del comma 5
Porta a ritenere che tale limite di deducibilità dei costi (75%), concorra con il limite già
previsto dell’1 per cento dei compensi realizzati nel periodo d’imposta.
Redditi di impresa
Comma 28-quater, lett. a) dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112 apporta la
riduzione di costo modificando l’articolo 109, comma 5 del TUIR .
Le spese relative a prestazioni alberghiere sono deducibili nella misura del 75
per cento sempre che si tratti di spese inerenti l’esercizio d’impresa.
L’articolo 108 comma 2 del TUIR stabilisce i criteri di inerenza.
Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza
(art. 108, TUIR)
Riferimenti normativi:
• Art. 108, comma 2 TUIR (modificato dalla Legge 244/2007, Finanziaria 2008)
• Disposizioni attuative Decreto Ministeriale 19/11/2008 (G.U. del 15/1/2009)
Novità sostanziali della nuova normativa:
1. Identificazione delle spese di rappresentanza.
2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.
3. Previsione di fattispecie escluse da limitazioni alla
deduzione
4. Obblighi documentali a carico del contribuente
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
In linea di massima per spese di rappresentanza si
intendono quelle sostenute con
• finalità promozionali
o di
• pubbliche relazioni
e che hanno come
• obiettivo quello di generare benefici economici per
l’impresa.
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
1. Identificazione delle spese di rappresentanza.
Criteri generali
•
Spese effettivamente sostenute ed erogate
•
Erogazioni gratuite di beni e servizi
•
Finalità promozionali e/o di pubbliche relazioni
•
“Ragionevolezza” in funzione dell’obiettivo aziendale
•
“Coerenza” con pratiche di settore
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
2. Deducibilità parametrata al fatturato aziendale.
•
Plafond di deducibilità pari alla somma di:
 1,3% del fatturato sino a Eur 10 mil;
 0,5% del fatturato > Eur 10 mil e sino a Eur 50 mil;
 0,1% del fatturato > Eur 50 mil
•
Spese eccedenti indeducibili (salvo le eccezioni di
seguito illustrate)
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
Deducibilità parametrata al fatturato aziendale:
le start up
•
Per le imprese di nuova costituzione le spese di
rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta
anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi
ricavi, possono essere portate in deduzione del
reddito dello stesso periodo e di quello
successivo, se e nella misura in cui le spese
sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo
deducibile
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
3. Fattispecie escluse da limitazioni alla deduzione.
•
Beni di valore unitario non superiore ad Euro 50
•
Spese di ospitalità a clienti e potenziali clienti per
visite alla sede aziendale o a mostre e fiere.
Trattamento fiscale delle spese di
rappresentanza (art. 108, TUIR)
4. Obblighi documentali a carico del contribuente
• L’impresa deve conservare e rendere disponibili
all’Agenzia evidenza di:
 Generalità dei soggetti ospitati;
 Durata e luogo di svolgimento degli eventi;
 Natura dei costi sostenuti.
Aspetti contabili
1) conto
1a)
sottoconto
1b)
sottoconto
Omaggi di
Imposte
beni non
sui redditi
superiori a 50
Euro
Omaggi fino a Deducibile
25,82 euro al 100% ai
fini Tuir
Omaggi
Deducibile
superiori a al 100% ai
25,82 e fino a fini Tuir
50 euro
IVA
Detraibile
100%
Non
detraibile
Aspetti contabili
2) conto
Spese di
Imposte Sui
IVA
rappresentanza
redditi
con limiti in base ai
ricavi (A1 e A5)
2a) sottoconto
Spese di
Limite
Non detraibile
rappresentanza quali ulteriore del
vitto ed alloggio,
75% dal
1/1/2009
2b) sottoconto
Altre spese di
Solo limite Non detraibile
rappresentanza
dei ricavi
comprese spese
viaggi, omaggi sup.
50 euro e stand fiere
Aspetti contabili
3) conto
3a) sottoconto
3b) sottoconto
3c) sottoconto
Spese di ospitalità Imposte Sui
(relative a clienti)
redditi
Vitto e alloggio
dipendenti
Vitto ed alloggio
Limite del
(clienti)
75% dal
1/1/2009
Viaggi (clienti)
Deducibile
al 100%
Vitto e alloggio
Deducibile
(dipendenti)
al 100%
(limiti art.
95 co. 3)
IVA
detraibile
Normalmente
indetraibile
detraibile
Scarica

MOSCONI 2009 - Rappresentanza3.1