Le nuove norme sui paradisi fiscali e sul sistema sanzionatorio Giovanni Picchi dottore commercialista Prato, 10 novembre 2009 1 Schema della trattazione I vari tipi di paradisi fiscali La presunzione di imponibilità dei capitali esteri finanziari Novità in materia di prova esimente per le CFC Modifiche al sistema sanzionatorio tributario ed antiriciclaggio 2 I vari tipi di paradisi fiscali Non esiste una definizione univoca di “paradiso fiscale” e neppure una black list universale. Scopi del ricorso ai paradisi fiscali Risparmio fiscale Evasione fiscale Sottrazione dei beni ai creditori Divisione di patrimoni ereditari 3 I vari tipi di paradisi fiscali Le misure di contrasto ai paradisi fiscali hanno recentemente vissuto una marcata intensificazione. Gli organismi internazionali interessati sono: OCSE GAFI Comunità Europea 4 I vari tipi di paradisi fiscali Criteri OCSE per individuare un paradiso fiscale (harmful tax competition): Tassazione nulla o puramente nominale Inefficace scambio di informazioni Mancanza di trasparenza Mancata richiesta che l’attività svolta nel paese abbia carattere sostanziale Difficoltà di accesso ai dati bancari Norme contabili non riconosciute Scarsa chiarezza sui proprietari di società 5 I vari tipi di paradisi fiscali L’ OCSE ha elaborato tre liste di paesi Lista “bianca”: paesi che hanno implementato gli standards di informazione internazionale Lista “grigia”: paesi che hanno assunto l’impegno politico ma che ancora non si sono adeguati Lista “nera”: paesi che non hanno assunto alcun impegno Per uscire dalla lista grigia è necessario aver stipulato almeno 12 TIEA (Tax Information Exchange Agreement) 6 I vari tipi di paradisi fiscali L’art. 168 bis del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 83, lett. n), della L. 244/2007 prevede che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno individuati stati e territori: Comma 1: che consentono un adeguato scambio di informazioni… Comma 2: … e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia 7 I vari tipi di paradisi fiscali In base all’art. 1, comma 88, L. 244/2007 le nuove norme entreranno in vigore: a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla pubblicazione in G.U. del decreto con un periodo transitorio di cinque anni durante i quali i paesi che non erano inclusi nelle precedenti black lists saranno automaticamente compresi nelle nuove white lists 8 I vari tipi di paradisi fiscali L’art. 168 bis si applica per le finalità previste da una serie di disposizioni di legge tassativamente indicate: comma 1 (adeguato scambio di informazioni) Art. 10, co. 1, lett. e-bis), TUIR Art. 73, co. 3, TUIR Art. 110, co. 10 e 12-bis,TUIR Art. 26, co. 1 e 5, DPR 600/1973 Art. 27, co. 3-ter, DPR 600/1973 Art. 10-ter, co. 1 e 9, L. 77/1983 Artt. 1, co. 1 e art. 6, co. 1, D.Lgs. 239/1996 Art. 2, co. 5, D.L. 351/2001 9 I vari tipi di paradisi fiscali L’art. 168 bis si applica alle liste previste da una serie di disposizioni di legge tassativamente indicate: comma 2 (anche in base al livello di tassazione) Art. 47, co. 4, TUIR Art. 68, co. 4, TUIR Art. 87, co. 1,TUIR Art. 89, co. 3, TUIR Art. 132, co. 4, TUIR Artt. 167, co. 1 e 5, e art. 168, co 1, TUIR Art. 27, co. 4, DPR 600/1973 Art. 37-bis, co. 3, DPR 600/1973 10 I vari tipi di paradisi fiscali Problemi interpretativi relativi all’art. 168 bis Compatibilità con le direttive OCSE in materia di harmful tax competition Definizione del criterio per individuare il livello di tassazione non sensibilmente inferiore (circ. 207/E del 16/11/2000) Ordine del giorno della Camera dei Deputati del 4/10/2000: differenza di almeno il 30% paesi appartenenti alla Comunità Europea in relazione all’art. 110, co. 10 e 12-bis, del TUIR 11 I vari tipi di paradisi fiscali L’art. 1, comma 83, lett. a), della L. 244/2007 ha modificato l’art. 2, comma 2-bis del TUIR Fa riferimento ad un emanando decreto diverso da quelli previsti dall’art. 168-bis Non individua i requisiti affinché il paese sia incluso nella white list La nuova norma entra in vigore dal periodo d’imposta successivo alla pubblicazione del decreto Non prevede un periodo transitorio 12 I vari tipi di paradisi fiscali Fino all’entrata in vigore delle modifiche previste dalla L. 244/2007 i paradisi fiscali previsti dal nostro ordinamento sono individuati dalle seguenti liste: D.M. Min. Finanze del 4/5/1999 individua i paesi ritenuti “paradisi fiscali” ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, TUIR, in base al criterio di tassazione privilegiata con riferimeno alle persone fisiche 13 I vari tipi di paradisi fiscali D.M. Min. Finanze del 21/11/2001 individua i “paradisi fiscali” per i fini dell’art. 167 del TUIR e delle norme che lo richiamano in base a due criteri alternativi: - livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (riferimento ad IRPEG ed IRAP) - mancanza di un adeguato scambio di informazioni - ovvero di altri criteri equivalenti (norma di chiusura) 14 I vari tipi di paradisi fiscali Il D.M. Min. Finanze del 21/11/2001 si compone di tre articoli che distinguono paesi e territori che… ¾ ¾ ¾ … costituiscono sempre “paradisi fiscali” (art. 1) … costituiscono “paradisi fiscali” salve alcune eccezioni tassativamente previste (art. 2) … costituiscono “paradisi fiscali” solo in caso di verifica di condizioni tassativamente previste (art. 3) 15 I vari tipi di paradisi fiscali D.M. Min. Finanze del 23/01/2002 individua i “paradisi fiscali” per i fini dell’art. 110, commi 10 e 12 del TUIR ed è praticamente analoga a quella del D.M. 21/11/2001 D.M. Min. Finanze del 4/09/1996 è vera e propria white list ed individua gli stati in base alla possibilità di disporre dello scambio di informazioni, ai fini dell’art. 6, co. 1, D. Lgs. 239/1996 16 I vari tipi di paradisi fiscali Con riferimento allo scudo fiscale, la circolare 43/E individua una specifica “white list” che elenca i paesi dai quali è possibile effettuare la regolarizzazione Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ungheria 17 Presunzione di imponibilità dei capitali esteri finanziari (art. 12 D.L. 78 dell’1/7/2009) Scopo del decreto è attuare le intese OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi aventi regimi fiscali privilegiati, al fine di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa fra Stati (comma 1) 18 Presunzione di imponibilità dei capitali esteri finanziari (art. 12 D.L. 78 dell’1/7/2009) Il comma 2 dell’art. 12 introduce una presunzione legale relativa di imponibilità, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, in caso di: • • • • • investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato… … di cui al D.M. 4/5/1999 (art. 2 TUIR)… … ed al D.M. 21/11/2001 (art. 167 TUIR) senza tener conto delle limitazioni ivi previste detenuti in violazione delle norme antiriciclaggio (art. 4, D.L. 167/1990) 19 Presunzione di imponibilità dei capitali esteri finanziari (art. 12 D.L. 78 dell’1/7/2009) I successivi commi 3, 3-bis e 3-ter introducono norme organizzative per gli uffici fiscali • • istituzione di un’unità speciale in coordinamento fra Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzo di personale del corpo della G. di F. per attività di controllo da effettuare all’estero 20 Presunzione di imponibilità dei capitali esteri finanziari (art. 12 D.L. 78 dell’1/7/2009) Aspetti controversi che necessitano di chiarimenti • individuazione del periodo d’imposta cui imputare il reddito (con facoltà di prova contraria) • decorrenza della norma (natura sostanziale o procedimentale?) • categoria del reddito imputato (con facoltà di prova contraria) • eventuale rilevanza penale 21 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) L’art. 13 ha modificato il comma 5 dell’art. 167 del TUIR ed ha introdotto i commi 5-bis, 8-bis e 8-ter Aspetti non modificati dall’art. 13: • presupposto soggettivo (soggetti fiscalmente residenti, per cui anche persone fisiche) • detenzione di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359 C.C. in paesi “black list” • l’art. 168 TUIR contiene il rinvio per le società collegate (partecipazioni non inferiori al 20% o 10%) • imputazione dei redditi pro quota (demoltiplicatore) • esercizio di riferimento • necessità dell’interpello preventivo per provare l’esistenza delle condizioni esimenti 22 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Aspetti non modificati dall’art. 13 • tassazione separata del reddito nel quadro FC della dichiarazione del soggetto residente con aliquota media non inferiore al 27% • si applicano le norme del TUIR per il reddito d’impresa ad eccezione dell’art. 86, co. 4 • possibilità di detrarre l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo ai sensi dell’art. 165 TUIR • irrilevanza degli utili distribuiti successivamente • l’esimente di cui al comma 5, lett. b) non varia 23 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Novità dell’art. 13 l’esimente di cui al comma 5, lett. a) sostituisce il riferimento allo stato o al territorio della sede con “il mercato dello stato o territorio di insediamento” • il riferimento è conforme alle risoluzioni più recenti (es. 427/E/2008 e 165/E/2009) • appare eccessivamente penalizzante • si applica anche alle società collegate 24 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Introduce una presunzione per le attività bancarie, secondo cui l’esimente si ritiene soddisfatta se • la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello stato o territorio di insediamento • presunzione da intendersi relativa? • condizioni alternative o concorrenti? 25 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Novità dell’art. 13 ¾ Il comma 5-bis dispone che l’esimente di cui al comma 5, lett. a) non si applichi nel caso in cui i proventi della partecipata provengono per oltre il 50% da: • gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie • cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica • prestazione di servizi a società “consociate”, compresi i servizi finanziari 26 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Novità dell’art. 13 ¾ Il comma 8-bis estende la disciplina CFC anche per soggetti controllati residenti in stati diversi da quelli “black list”, qualora: • tali soggetti sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore di più della metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia • sia verificata la condizione di provenienza dei proventi di cui al comma 5-bis • le condizioni devono ricorrere congiuntamente • non si applica alle società collegate 27 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Novità dell’art. 13 ¾ Il comma 8-ter qualifica il precedente quale presunzione relativa di non commercialità. La prova si ritiene soddisfatta quando: • il soggetto residente, tramite interpello ai sensi del comma 5… • …dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale 28 Il nuovo regime CFC (art. 13, D.L. 78/2009) Questioni controverse • • • decorrenza della norma (vedi art. 3, co. 1, Statuto del Contribuente) potenziale conflitto con il principio comunitario della “libertà di stabilimento” (sentenze Calbury e Persche) necessità di ripresentare l’interpello già accolto 29 Modifiche al sistema sanzionatorio L’art. 12, co.2, ultimo periodo, del D.L. 78/2009, dispone che nel caso previsto dal comma 1 (presunzione di imponibilità) le sanzioni dell’art. 1 del D. Lgs. 471/1997 sono raddoppiate • si applica tassativamente al caso ivi contemplato • in caso di infedele dichiarazione la sanzione passa dal 100% (min) / 200% (max) al 200% (min) / 400% (max) • in caso di omessa dichiarazione dal 120% (min) / 240% (max) al 240% (min) / 480% (max) • non è specificata la decorrenza • la nuova misura potrebbe coesistere con la sanzione aggravata dell’art. 1, co. 3 30 Modifiche al sistema sanzionatorio L’art. 5 del D.L. 167/1990 prevede la comminazione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione (quadro RW). In particolare: • art. 5, co.2: violazioni degli obblighi connessi alla sezione I del quadro RW • art. 5, co.4: violazioni degli obblighi connessi alla sezione II del quadro RW • art. 5, co.5: violazioni degli obblighi connessi alla sezione III del quadro RW • nei casi dei commi 2 e 4 è prevista la confisca di beni di corrispondente valore • si applicano autonomamente ad ogni distinta violazione • le sanzioni hanno natura tributaria 31 Modifiche al sistema sanzionatorio L’art. 13-bis, comma 7, dispone il raddoppio che le sanzioni previste dai commi 4 e 5 che pertanto passano dal 5% (min) / 25% (max) al 10% (min) / 50% (max). La base di calcolo è costituita dall’ammontare degli importi non dichiarati. Riepilogando: • violazioni degli obblighi connessi alla sezione I del quadro RW: sanzione dal 5% al 25% + confisca • violazioni degli obblighi connessi alla sezione II del quadro RW: sanzione dal 10% al 50% + confisca • violazioni degli obblighi connessi alla sezione III del quadro RW: sanzione dal 10% al 50% senza confisca 32