Il reddito d’impresa REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 1. Riferimento normativo La definizione di reddito d’impresa è contenuta nell’articolo 55 del DPR 917/86 al Titolo I (soggetti Irpef) del TUIR ma la regolamentazione analitica è inserita nel Titolo II (soggetti Ires). Precedentemente nel vecchio testo del’73 le disposizioni erano contenute nel capo VI del Titolo I dedicato all’IRPEF mentre nell’IRPEG si faceva rinvio ad esse. Norme analitiche (Titolo II – soggetti IRES) sono applicabili anche agli imprenditori individuali ed alle società di persona. • • 3 Art. 81: definizione di reddito complessivo; Art. 83: determinazione derivazione); del reddito complessivo (principio di REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • Artt. 85 – 94: Trattamento delle componenti positive di reddito; • Artt. 95 – 101: Trattamento delle componenti negative di reddito; • Artt. 102 – 104: Ammortamento dei beni materiali ed immateriali; • Artt. 105 – 108: Accantonamenti ed altre spese; • Art. 109: Norme generali sui componenti del reddito d’impresa (Principi: competenza – inerenza – diretta imputabilità – correlazione); • Art. 110: Norme generali sulle valutazioni. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 2. Definizione di reddito d’impresa e rimando alle norme Ires La definizione del reddito d’impresa si trova all’art. 55 del TUIR (ambito Irpef). Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c. Le predette attività per produrre reddito d’impresa devono essere esercitate per professione abituale ancorché non esclusiva. N.B. Tutte le «attività commerciali» se non esercitate in modo abituale producono, non redditi d’impresa, ma «redditi diversi» ai sensi dell’art. 67, lett. i) del TUIR • • PROFESSIONE ABITUALE = esercizio abituale e non meramente occasionale ESERCIZIO ABITUALE= in maniera stabile, regolare e protratto nel tempo anche se in modo non continuativo ( es. attività stagionale) REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Sono commerciali, secondo l’art. 2195 c.c.: • Le attività dirette alla produzione di beni e servizi; • Le attività intermediarie nella circolazione di beni e servizi; • L’attività bancaria e assicurativa; • Le attività ausiliarie alle precedenti. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Forma giuridica dell ’impresa : l’impresa può assumere diverse forme giuridiche. • Individuale: non ha obbligo di deposito di bilancio e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile viene tassato con le aliquote IRPEF. • Società di persone (tranne società semplice): non ha obbligo di deposito di bilancio e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, può essere ammessa al regime di contabilità semplificata (solo movimenti economici). Il reddito imponibile è attribuito per trasparenza ai soci (sulla base della percentuale di partecipazione a prescindere dall’effettiva distribuzione) ed è tassato con le regole IRPEF se il socio è persona fisica. • Società di capitali (consorzi e cooperative): ha l’obbligo di deposito del bilancio di esercizio ed è ammesso solo il regime di contabilità ordinaria (anche movimenti finanziari). Il reddito imponibile è tassato con le regole IRES. • Anche gli enti possono produrre reddito d’impresa. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Presunzione di esercizio di attività d’impresa (principio di attrazione): Art. 81 del TUIR – il reddito delle società di capitali, da qualsiasi fonte provenga, è sempre considerato reddito d’impresa. Per la determinazione del reddito d’impresa, l’articolo 56 del TUIR rinvia alle norme previste per i soggetti Ires. (Con l’emanazione del D.Lgs. 12.12.2003 n. 344 è stata istituita l’IRES che dal 1 gennaio 2004 ha sostituito l’IRPEG) E’ una imposta proporzionaleVi è una presunzione assoluta. Uguale norma è prevista per le snc e le sas all’art. 6 del TUIR. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 3. Reddito complessivo (principio di derivazione) Determinazione del reddito imponibile: La determinazione del reddito complessivo è contenuta nell’articolo 83 del TUIR (ambito Ires ma valido per snc e sas ai sensi dell’art. 6). Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione delle norme fiscali. •Utile civilistico / Reddito imponibile •MONOBINARIO •UTILE DI BILANCIO •+ V.A. •- V.D. •IMPONIBILE FISCALE •FILTRO FISCALE Con tale filtro la disciplina fiscale non interferisce con quella civilistica in sede di formazione del Bilancio. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Cenni al bilancio d’esercizio: l’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio sussiste solo per alcune forme giuridiche, ad es. per le società di capitali. Il bilancio è regolato all’interno del codice civile negli articoli dal 2423 a 2435 bis. Nuovo OIC 12 rappresenta un unico riferimento (principio contabile) per gli schemi di bilancio e Nota integrativa, • È costituito da almeno tre documenti: – Stato patrimoniale: contiene finanziaria dell’impresa; la situazione patrimoniale e – Conto economico: illustra il risultato economico dell’esercizio (utile o perdita d’esercizio); – Nota integrativa: illustra in termini discorsivi il bilancio (principio di chiarezza e sintesi). REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Principio di derivazione: il risultato civilistico (utile o perdita di conto economico) rappresenta il dato di partenza per il calcolo del reddito imponibile. Il dato di bilancio rappresenta solo l’input di partenza al quale applicare le variazioni previste dalle norme fiscali. Il perché delle variazioni: le variazioni sono aggiustamenti fiscali al risultato d’esercizio che hanno essenzialmente la funzione di consentire all’Amministrazione: - di garantire stabilità e margini certi delle entrate finanziarie; - di evitare sottrazioni di materia imponibile; REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Per variazioni in aumento si intendono: • Costi imputati a conto economico, non deducibili; • Ricavi non imputati a conto economico, ma imponibili; Per variazioni in diminuzione si intendono: • Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili; • Ricavi imputati a conto economico, ma non imponibili; REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 3.1 Esempi di variazioni in aumento Componenti negativi imputati a conto economico indeducibili o a deducibilità parziale: • IMU: imposta municipale sugli immobili, espressamente indeducibile per previsione normativa; • Autovetture: Ammortamenti deducibili al 20% fino al limite del costo del bene di Euro 18.075,99; per gli agenti e rappresentanti di commercio la deducibilità è elevata all’80% fino al limite del costo del bene di euro 25.822,84. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • Spese telefoniche: deducibili all’80%; • Spese alberghi e ristoranti: deducibili al 75%; Componenti positivi non imputati a conto economico ma imponibili Articolo 109, comma 3, del TUIR: i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. Al contrario dei costi, per i quali l’articolo 109, comma 3, del TUIR prevede la previa imputazione a conto economico per la deducibilità, tutti i ricavi, anche se non imputati a conto economico devono essere tassati . REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 3.2 Esempi di variazioni in diminuzione Costi non imputati a conto economico (dell’esercizio), ma deducibili. Si tratta, in generale, di componenti negative transitate in bilanci di precedenti esercizi per le quali la normativa fiscale prevede un differimento temporale per la deduzione o un criterio diverso da quello della competenza (criterio di cassa). Rientrano in tale casistica, ad esempio: REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali: sono deducibili nei limiti dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. del 1988. L’eventuale minor ammortamento dedotto in esercizi precedenti diverrà deducibile nell’esercizio di cessione (minore plusvalenza o maggiore minusvalenza) o durante il periodo di ammortamento. In tal caso sarà consentito un ammortamento fiscale superiore a quello civilistico nei limiti dei maggiori ammortamenti (svalutazioni) civilistici non dedotti in precedenti esercizi. • Compensi agli amministratori: sono deducibili nell’esercizio in cui vengono erogati. Nell’esercizio in cui è avvenuta l’imputazione a conto economico, senza il pagamento, l’onere è stato ripreso in aumento. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Ricavi imputati a conto economico non imponibili o imponibili in successivi esercizi: • • Partecipation exemption: Sono esenti al 95% le plusvalenze relative alla cessione di azioni o quote di partecipazione che hanno i seguenti requisiti: – Ininterrotto possesso per 12 mesi; – Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie; – Residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata; Dividendi: se percepiti da un soggetto Ires sono imponibili al 5%. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • Plusvalenze rateizzate: – Le plusvalenze realizzate su beni diversi da quelli merce (plusvalenze patrimoniali) posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o a un anno per le società sportive professionistiche), possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 4. Principi generali di determinazione del reddito d’impresa Alcuni dei più importanti principi generali di determinazione del reddito d’impresa sono espressamente enunciati nell’art. 109 del TUIR: • • • Principio dell’inerenza Principio di competenza – Correlazione costi-ricavi – Certezza ed obiettiva determinabilità Previa imputazione a conto economico REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 4.1 Principio di inerenza Art. 109, comma 5, TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI È un criterio per “l’abbinamento” tra componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Un costo, per essere deducibile, deve essere • Inerente (cioè utile e funzionale) all’attività dell’impresa • Afferente alla produzione di ricavi o altri componenti positivi di reddito REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Un costo è inerente all’attività d’impresa se è sostenibile una correlazione tra acquisto e attività svolta dall’impresa, altrimenti potrebbe mascherare un’esigenza di consumo personale dell’imprenditore. Il giudizio va dato in concreto basandosi sulla natura della spesa rispetto all’attività di impresa. Si tratta, infatti, di un concetto relativo che dipende, oltre che dalla specifica attività d’impresa, anche dalle sue dimensioni, dalla sua organizzazione, dalle proprie esigenze promozionali, ecc REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Esempi di inerenza: • L’acquisto di un quadro di Monet, ad esempio, potrebbe essere inerente per un hotel di lusso, ma difficilmente potrebbe esserlo per una trattoria • L’acquisto di un fuoristrada sarà senz’altro inerente per un’impresa mineraria ma non per un parrucchiere Il principio di inerenza: ulteriore esempio Un caso particolare: la sentenza della Corte di Cassazione 11 agosto 1995, n. 8817: Una società aveva presentato un ricorso volto ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte pagate in conseguenza dell’indicazione di una variazione in aumento per l’importo corrispondente alla somma pagata per il riscatto di un dirigente sequestrato La società ne sosteneva l’inerenza poiché il dirigente sequestrato rivestiva il ruolo di uomo “chiave” per l’attuazione dei programmi aziendali. La suprema Corte ha respinto il ricorso sostenendo che tale somma non poteva costituire una spesa funzionale alla produzione del reddito, non essendo collegata direttamente all’esercizio dell’ impresa, aggiungendo che, diversamente argomentando, per tale via si accorderebbe liceità alla permanenza in case di cura, sostenute per migliorare le condizioni di vita di un dirigente o, addirittura, per salvargli la vita. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Inerenza presunta: molte disposizioni del TUIR limitano caso per caso ed in maniera forfetaria la deduzione fiscale di spese “sospette ”. È il caso delle: • auto aziendali; • spese telefoniche; • spese di rappresentanza; Parziale “presunzione” di inerenza: le auto aziendali Limiti di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di r ed d it o in r ela z ion e a d a u t o e m ot ov eic oli u t iliz z a ti n ell’eser c iz io d’impresa (art. 164 del T.U.I.R.) Deducibilità integrale (art. 164, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.): - veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’ attività propria dell’impresa, ( i ) senza i quali l’attività d’ impresa non può essere esercitata; ( ii ) veicoli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’ impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali; veicoli che risultano da adattamenti che ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone ( circ. 48/E del 1998 e 1/E del 2007). - veicoli adibiti ad “uso pubblico” Parziale “presunzione” di inerenza: le auto e ciclomotori Deducibilità nella misura del 20% delle spese e degli altri componenti negativi (art. 164, comma 1, lett.b), del T.U.I.R.) per le autovetture e ciclomotori il cui utilizzo è diverso rispetto a quelli di cui ai punti precedenti. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni professionali la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di Agenzia e di Rappresentanza di commercio. Non si tiene conto del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 (£. 35.000.000) per le autovetture e per € 4.131,66 (£. 8.000.000) per i motocicli e d € 2.065,83 (£. 4.000.000) per i ciclomotori. Il predetto limite è innalzato ad € 25.822,84 (£. 50.000.000) per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Deducibilità nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis), del T.U.I.R.) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta Parziale “presunzione” di inerenza: le spese telefoniche Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (linee fisse e mobili) sono deducibili nella misura dell’80% (art. 102, c. 9, del T.U.I.R.) Gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per i trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto sono interamente deducibili limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 4.2 Principio di competenza Funzione del principio di competenza è quella di individuare il periodo d’imposta nel corso del quale gli eventi che interessano la gestione ed il patrimonio dell’impresa si riflettono nella determinazione del reddito imponibile. Tale principio stabilisce il momento rilevante in cui si verificano i presupposti, di fatto e di diritto, da cui traggono origine i componenti positivi e negativi di reddito acquisiti nel patrimonio dell’impresa (es. crediti o debiti), a prescindere dal momento della percezione o del pagamento (“cassa”). REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI La competenza può essere suddivisa in: • Competenza esterna - nei rapporti giuridici con i terzi (costi, ricavi, plus-minusvalenze, sopravvenienze) • Competenza interna- attribuzione del costo nel corso del tempo (ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti) La competenza fissata dal legislatore: Al comma 2 dell’art. 109, il legislatore ha individuato alcune fattispecie per le quali ha specificamente individuato il momento di competenza: REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Cessione di beni “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Prestazione di servizi “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Articolo 109, comma 1: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi … concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Il primo corollario: certezza e obiettiva determinabilità (solo per i soggetti non IAS adopter) I requisiti della CERTEZZA e della OBIETTIVA DETERMINABILITA’ sono correttivi del momento della competenza che hanno l’effetto di posticiparlo, mai di anticiparlo Certezza • Richiede l’esistenza di un titolo produttivo di effetti giuridici al termine dell’esercizio, sia pur suscettibile di variazioni in futuro • L’elemento reddituale deve essere, quindi, collegato ad situazione giuridica definita alla chiusura del periodo d’imposta una REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Obiettiva determinabilità • Sussiste quando, al termine dell’esercizio, si sono già verificati gli elementi per calcolare con precisione la componente reddituale, anche se la liquidazione non è ancora avvenuta Tali requisiti debbono sussistere alla fine del periodo d’imposta, anche se conosciuti dopo. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Un secondo corollario: la correlazione costi-ricavi Un secondo corollario del principio di competenza è il principio di correlazione costi - ricavi (aspetto aziendalistico- contabile ) Secondo i principi contabili, “i costi devono essere correlati con i ricavi. Questa correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio di competenza e intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell’esercizio i relativi costi” REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Il principio di correlazione costituisce un temperamento dell’oggettiva determinabilità della competenza degli elementi reddituali in corso di maturazione ammissibili ai fini fiscali Ad esempio, nella risoluzione n. 91/2006, è stato stabilito che, in virtù di tale principio, le provvigioni passive corrisposte all’agente rilevano nello stesso esercizio in cui assumono rilevanza i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Eccezioni al principio di competenza Il principio della competenza si applica ai componenti positivi o negativi “per i quali le precedenti norme non dispongano diversamente” (art. 109 c. 1). In altri termini, alcuni elementi reddituali, per ragioni di semplicità applicativa o di cautela fiscale, sono imputati “per cassa”. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • Contributi in conto capitale (art. 88, comma 3) • Utili derivanti dalla partecipazione in società soggetti all’IRES / art. 89, comma 2) • Compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) • Imposte deducibili ed i contributi alle associazioni di categoria Art. 99) • Interessi di mora (art. 109, comma 7) REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 4.3 Il principio della previa imputazione a conto economico Sancito dall’art. 109, comma 4 del TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza.” REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Sono tuttavia deducibili FISCALMENTE • Quelli imputati al CE di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità di norme che ne consentono il rinvio • Quelli che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge Abolizione del regime delle deduzione extra contabili. Diversamente, i ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati a conto economico. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI 5. Rapporto tra valutazioni civilistiche e norme tributarie La normativa civilistica prevede che nella formazione del bilancio d’esercizio sono rimesse all’imprenditore una serie di valutazioni “discrezionali”. In particolare queste possono riguardare: • Ammortamenti: processo tecnico contabile mediante il quale un costo viene ripartito nel corso del tempo; • Svalutazioni: derivano da valutazioni in merito al valore degli assets iscritti in bilancio; • Accantonamenti: generalmente determinato evento accada. misurano il rischio che un Questi elementi sono caratterizzati da un carattere di precarietà e temporaneità, essendo soggetti a successivi variazioni o aggiustamenti. Alla loro rilevazione non si accompagna la perdita definitiva che potrà essere accertata solo in esercizi successivi. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI Il legislatore fiscale, considerando le diverse esigenze seguite, non ha lasciato discrezionalità all’imprenditore per decidere la rilevanza o meno di tali poste. Il trattamento fiscale previsto per tali componenti è così riassumibile: • Ammortamenti: sono stati fissati limiti precisi alle percentuali di ammortamento fiscalmente consentite (D.M. del 1988 – aliquote fiscali); (deducibilità a partire dall’effettiva entrata in funzione dei beni ridotto alla metà per il primo esercizio). • Svalutazioni: non vengono riconosciute all’atto dell’iscrizione in bilancio. Sono recuperate negli esercizi successivi con maggiori ammortamenti fiscali, con il riconoscimento di una minore plusvalenza fiscale o maggiore minusvalenza fiscale. Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46 è consentita la deduzione integrale nell’esercizio in cui il costo è sostenuto.) Regola particolare per il fabbricato industriale al netto del costo aree occupate 20% e 30% •Accantonamenti: Gli accantonamenti non vengono riconosciuti all’atto dell’iscrizione in bilancio (tranne nei casi previsti dalla normativa fiscale per alcuni fondi). Sono riconosciuti nell’esercizio nel quale l’evento si manifesta e la perdita diviene certa e determinabile (in genere utilizzo del Fondo). Vi sono due tipi di accantonamenti: a) Per ONERI CERTI DI GESTIONE: Fondo TFR, Indennità di cessazione rapporto di Agenzia. b) Per ONERI NON CERTI: accantonamenti per rischi su crediti cui sono accumunati le svalutazioni dei CREDITI di cui all’art. 106 del TUIR. Essi sono deducibili in ciascun periodo di imposta nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti . La deduzione non è più ammessa quando l’accantonamento ha raggiunto il 5% dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio . REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI L’iscrizione delle imposte in bilancio (cenni alla fiscalità differita) Le discordanze tra i criteri di determinazione del risultato d’esercizio ed i criteri di determinazione del reddito d’impresa, producono delle differenze permanenti o temporanee tra l’utile o la perdita d’esercizio ed il reddito imponibile. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI • differenze permanenti: derivano da componenti di reddito in tutto o in parte non riconosciuti fiscalmente; • differenze temporanee: derivano dalla differente competenza temporale dei componenti reddituali tra normativa civilistica e fiscale. Ne deriva uno spostamento della tassazione tra esercizi precedenti. Le regole di bilancio richiedono la “sterilizzazione” contabile di tali differimenti, mediante la gestione della fiscalità differita. REDDITO D’IMPRESA – PRINCIPI GENERALI La fiscalità differita può comportare i seguenti fenomeni: DIFFERIMENTO DELLA TASSAZIONE, quando dei componenti positivi di reddito sono tassabili in esercizi successivi oppure quando dei componenti negativi di reddito sono fiscalmente deducibili in esercizi precedenti a quello di iscrizione in bilancio secondo criteri Civilistici. ANTICIPAZIONE DELLA TASSAZIONE, quando dei componenti negativi sono dedotti fiscalmente in esercizi successivi a quello della loro iscrizione in bilancio secondo corretti criteri civilistici o quando dei componenti positivi di reddito sono tassati in esercizi precedenti a quelli in cui sono iscritti in bilancio secondo criteri civilistici. Esercitazione •PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE •REDDITI QUADRO RF •P E RS O NE FIS ICHE •2014 •g e n z ia •ntrate •RF1 •RF2 •Determinazione •del reddito •studi di setore: 2 studi di setore: 3 parametri: 4 5 •causediesclusione causediinapplicabilità causediesclusione •esclusione compilazione INE • componentipositividastudidi settoreannotatinellescriture contabili • •RF4 A) UTILE •,00 •, 0 0 •RF5 B) PERDITA •RF6 •Variazioni in aumento •Codiceattività •Reddito di impresa in contabilità ordinaria •1 •, 0 0 •C)COMPONENTIPOSITIVIEXTRACONTABILI •Ammortamenti •1 •,00 •Altrerettifiche •2 •3 •,00 •Accantonamenti •RF8 •,00 •1 •RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio •,00 •4 •2 •Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze ative imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) •,00 •,00 •RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 •Parametrie studidi settore •RF12 •Ricavi non annotati •1 •,00 •3 •Maggiorazione •2 •,00 •,00 •RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94) •1 •RF15 Interessi passivi indeducibili •,00 •,00 •2 •,00 •2 •RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) •,00 •,00 •1 •RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali •RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR •,00 •,00 •1 •RF19 Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili •,00 •2 •RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti •,00 •,00 •Ex artt.102 e 103 •RF21 •Ammortamenti non deducibili •Exart.104 •1 •RF23 •Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) •,00 •1 •,00 •2 •,00 •2 •,00 •3 •,00 •3 •,00 •RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) •RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte •art.105 •,00 •art.106 •1 •,00 •2 •,00 •3 •,00 •RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 •,00 •RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •,00 •RF29 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis •Altre •RF31 variazioni •in aumento •1 •2 •7 •8 •13 •14 •19 •20 •25 •26 •31 •32 •37 •38 •43 •44 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •3 •4 •9 •10 •15 •16 •21 •22 •27 •28 •33 •34 •39 •40 •45 •46 •,00 •,00 •5 •6 •1 1 •,00 •12 •,00 •,00 •,00 •17 •18 •,00 •,00 •23 •24 •,00 •,00 •29 •30 •,00 •,00 •35 •36 •,00 •,00 •41 •42 •,00 •,00 •47 •48 •,00 •49 •,00 •2 •RF32 D) TOTALEDELLE VARIAZIONIIN AUMENTO •Variazioni in diminuzione •,00 •,00 •RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività •Artigiani •,00 •1 •RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti •,00 •,00 •,00 •RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b)) •,00 •RF36 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE •,00 •RF38 Utili distribuiti dalle società di persone e GEIE, formatisi in regime di trasparenza •,00 •RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 •,00 •RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) •,00 •RF43 Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi •o non imputati a conto economico 1 2 •,00 •,00 •3 •,00 •RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) •RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •,00 •RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) •,00 •RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti •,00 •RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •RF50 Reddito detassato •,00 •RF52 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168 bis •,00 •,00 •,00 •Codice fiscale (*) •RF55 Altre •1 •2 •, 0 0 •3 •4 •, 0 0 •5 •6 •, 0 0 •7 •8 •, 0 0 •9 •1 0 •, 0 0 •1 1 •1 2 •, 0 0 •1 3 •1 4 •, 0 0 •1 5 •1 6 •, 0 0 •1 7 •1 8 •, 0 0 •2 0 •, 0 0 •2 1 •2 2 •, 0 0 •2 3 •2 4 •, 0 0 •2 6 •, 0 0 •2 7 •2 8 •, 0 0 •2 9 •3 0 •, 0 0 •3 1 •3 2 •, 0 0 •3 3 •3 4 •, 0 0 •3 5 •3 6 •, 0 0 •3 7 •3 8 •, 0 0 •3 9 •4 0 •variazioni •1 9 in diminuzione •2 5 •Determinazione •del reddito •Rientro •lavoratrici/lavoratori •4 1 •, 0 0 •RF56 E)TOTALEDELLEVARIAZIONIIN DIMINUZIONE •RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E •2 •RF58 Redditi da partecipazione •1 •,00 •2 •RF59 •Perdite da partecipazione 1 •,00 •RF60 •Reddito d’impresa lordo (o perdita) •RF61 Erogazioni liberali •RF62 Proventi esenti •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •3 •,00 •reddito minimo •,00 •,00 •perdite non compensate •1 •,00 •4 •,00 •3 •,00 •2 •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •RF63 REDDITOOPERDITA •RF98 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria •RF99 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore •RF100 Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •1 •2 •,00•) •, 0 0 •Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa •RF101 •(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) •Altri dati •Situazione •1 •, 0 0 •Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento •2 •,00 •RF102•Dati da riportare nel quadro RN •3 •Ritenute •(di cui da art.5 •5 •6 •,00 •) •Crediti per imposte pagate all’estero •Altri crediti •,00 •4 •Eccedenze di imposta •,00 •7 •, 0 0 •Acconti versati •,00 •(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua. •8 •,00 •PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE •PERSONE FISICHE •REDDITI QUADRO RG •2014 •genz ia •n t r a t e •Codice attività •Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata •1 •studi di settore: cause di esclusione •2 •parametri: cause di esclusione •4 •RG1 •Determinazione •del reddito •RG2 •studi di settore: cause di inapplicabilità •esclusione compilazione INE •2 •con emissione di fattura •Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85 •(di cui •1 •,00 •) •,00 •RG3 Altri proventi considerati ricavi •Artigiani •Rientro •lavoratrici/lavoratori •,00 •Parametri e studi di settore •RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili •1 •3 •Maggiorazione •2 •,00 •,00 •,00 •1 •RG6 •Plusvalenze patrimoniali •(dicui •,00 •) 2 •RG7 Sopravvenienze attive •RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale •RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) •1 •(dicui •RG10 •Altri componenti positivi •Reddito da trust •,00 •2 •,00 •4 •,00 •,00 •,00 •,00 •Trasferimento residenza •all’estero •Recupero Reti di imprese •3 •,00 •Utili distribuiti dal soggetto estero •Recupero Tremonti-ter •,00 •5 •,00 •) •6 •,00 •RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10) •RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale •RG14 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale •RG15 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci •RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo •RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione •RG18 Quote di ammortamento •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •RG19 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 •RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali •RG21 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis •1 •Altri componenti negativi •,00 •,00 •,00 •Irap 10% Irap personale dipendente •Spese di rappresentanza •RG22 •3 •5 •,00 •2 •,00 •3 •Deduzione •Deduzione autotrasportatori distributori carburanti IMU fabbricati •4 •,00 •5 •,00 •RG23 Reddito detassato •RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23) •RG25 Somma algebrica (A – B) •2 •RG26 Redditi da partecipazione •1 •,00 •,00 •reddito minimo •2 •RG27 •Perdite da partecipazione 1 •,00 •,00 •Perdite non compensate •RG28 Reddito d’impresa lordo (o perdita) •RG29 Erogazioni liberali •RG30 Proventi esenti •RG31 Reddito d’impresa (o perdita) •RG32 •Imposta sostitutiva •(vedere istruzioni) •1 •6 •,00 •,00 •7 •,00 •,00 •,00 •,00 •3 •,00 •4 •,00 •3 •1 •,00 •,00 •2 •,00 •,00 •,00 •,00 •2 •,00 •RG33 Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria •,00 •RG34 Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore •,00 •2 •RG35 Perdited’impresa portatein diminuzione del reddito •(di cui degli anni precedenti •1 •,00 •) •,00 •RG36Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa •(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) •Altri dati •,00 •Situazione •1 •RG37 •Dati da riportare nel quadro RN •2 •Crediti di imposta sui Crediti per imposte •fondi comuni di investimento pagate all’estero Altri crediti •3 •,00 •,00 •Ritenute •(di cui da art.5 •5 •,00 •) •6 •4 •,00 •,00 •Acconti versati •Eccedenze di imposta •7 •,00 •8 •,00 •SOCIETÀ DI CAPITALI •2014 •genz ia •n t r a t e •Periodo d’imposta 2013 Informativa sul Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri trattamento dei dati soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le personali ai sensi viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione •Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, dei dati personali” •di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Finalità del I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle trattamento imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti I dati personali verranno nel rispetto dei principieindicati dal Codiceche in materia di protezione dei dati personali.per I dati d’imposta, banche,acquisiti agenzie postali,trattati associazioni di categoria professionisti) tratteranno i dati esclusivamente la Modalità del verranno trattati condella modalità prevalentemente informatizzate conEntrate. logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I finalità di trasmissione dichiarazione dei redditi all’Agenzia e delle trattamento Titolare del dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e trattamento Responsa Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. bili del S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo trattament dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata responsabile esterno del trattamento dei dati. o Diritti Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo agli interessati. dell'interessato o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenziaacquisire delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, c/dtrattare – Roma •Consenso I soggetti pubblici non devono il consenso degli interessati per426 poter i loro dati personali. •Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. •La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. •TIPO DI DICHIARAZIONE •Quadro Quadro •VO AC •Redditi Iva •Studi di Parametri Indicatori Addizionali •settore IRES •DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE •Consolidato Trasparenza •Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, •Correttiva •Dichiarazione • Dichiarazion DPR 322/98) nei termini integrativa a favore e integrativa •Trust •Eventi eccezionali •Denominazione •Codice fiscale •Partita IVA •Provincia (sigla) Codice Comune •Comune •Sede legale •mese •a n n o •C. a. p . •Frazione, via e numero civico •Stato estero di residenza •Codicepaeseestero •Codice di identificazione fiscale estero •Comune •Provincia (sigla) Codice Comune •Domicilio fiscale •(se diverso dalla sede legale) •mese •a n n o •Frazione, via e numero civico •Data bilancio/rendiconto oeffetto fusione/scissione •giorno mese anno • Termine legale o statutario per l’approvazione del bilancio o rendiconto •giorno mese anno •C. a. p . •Natura •giuridica Situazione •St at o •Periodo d’imposta •giorno mese anno giorno mese anno •dal al •Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato •F a x •prefisso numero •Telefono •prefisso numero •Indirizzo di posta elettronica •ALTRI DATI •GRANDI • CANONE RAI CONTRIBUENTI •O N L U S •Tipo soggetto •DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE •CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO •Quadro NI •Settore di attività •Codice carica •Codice fiscale (obbligatorio) •D at a •giorno mese anno •Data carica •giorno mese anno •N o m e •Cognome •Sesso •(barrare la relativa casella) •M •Data di nascita •giorno mese anno •Comune (o Stato estero) di nascita •Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza •Indirizzo estero Telefono o cellulare •Codice fiscale società o ente dichiarante •F •Provincia (sigla) •prefisso numero •PERIODO D’IMPOSTA 2013 •CODICE FISCALE •SOCIETÀ DI CAPITALI •REDDITI QUADRO RF •2014 •genz ia •n t r a t e •RF1 •Codice attività •Determinazione del reddito di impresa •1 •Mod. N. •studi di settore: cause di esclusione •2 •studi di settore: cause di inapplicabilità •3 •parametri: cause di esclusione •4 •esclusione compilazione INE •5 •RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili •RF3 Opzioni 1 2 •,00 •3 •IAS Rimanenze Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale •Risultato del •conto economico •RF4 A) UTILE •RF5 B) PERDITA •,00 •,00 •RF6 •C) COMPONENTI POSITIVI •EXTRACONTABILI •Variazioni in aumento •Altre retifiche Accantonamenti •Ammortamenti •1 •,00 •2 •,00 •3 •,00 •RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio •1 •,00 •RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) •RF9 Reddito determinato con criteri non analitici •4 •2 •Parametri e studi di settore •1 •,00 •,00 •,00 •,00 •Maggiorazione •2 •,00 •RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) •RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) •1 •RF15 Interessi passivi indeducibili •,00 •RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) •1 •RF17 •Oneri di utilità sociale •Erogazioni liberali •,00 •RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR •1 •RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili •,00 •RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti •2 •RF21 Ammortamenti non deducibili •ex artt. 102, 102-bis e 103 •1 •,00 •ex art.104 •,00 •2 •1 •3 •RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123 •,00 •,00 •,00 •RF23 •Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, •o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) •1 •,00 •2 •,00 •3 •art. 105 •,00 •Altre •RF31 variazioni in aumento •Variazioni in diminuzione •2 •8 •13 •14 •19 •20 •25 •26 •31 •32 •,00 •2 •,00 •,00 •) •,00 •,00 •3 •4 •3 •,00 •,00 •,00 •,00 •3 •2 •,00 •,00 •,00 •,00 •1 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •3 •4 •9 •10 •15 •16 •21 •22 •27 •28 •33 •34 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •2 •,00 •5 •6 •11 •12 •17 •18 •23 •24 •29 •30 •35 •36 •,00 •Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, •compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) •3 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO •1 •RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti •,00 •RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) •RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE •RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente •RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza •RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 •RF40 •,00 •,00 •2 •Rimanenze Opere, forniture e servizi •RF30 •Applicazione IAS/IFRS •1 •,00 •,00 •2 •art. 106 •1 •1 •RF26 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 •RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 •RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •7 •,00 •,00 •2 •RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) •RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte •,00 •,00 •RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività •RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 •RF12 •Ricavi non annotati •,00 •37 •,00 •,00 •2 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •Mod. N. •Codice fiscale •RF41 Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti •RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) •(di cui c. 3, art. 106 del TUIR •1 •,00 •) •,00 •) (di cui comma 3 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico •2 •,00 •,00 • RF43 ed altri componenti •1 •2 •,00 •,00 •3 •,00 •RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) •RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) •RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) •RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) •RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •1 •RF50 Reddito esente e detassato •,00 2 •RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis •1 •2 •RF53 •Applicazione IAS/IFRS •Rimanenze •,00 •1 •RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) • •Determinazione •del reddito •Reddito del trust •misto •1 •2 •7 •8 •Altre •13 •14 variazioni in diminuzione •19 •20 •25 •26 •31 •32 RF55 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •3 •4 •9 •10 •15 •16 •21 •22 •27 •28 •33 •34 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE •RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E •2 •RF58 Redditi da partecipazione •1 •,00 •2 •RF59 •Perdite da partecipazione 1 •,00 •RF60 •REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) •RF61 Erogazioni liberali •RF63 REDDITO (o PERDITA) •RF66 •RF68 •Reddito delle società sportive dilettantistiche •11 •12 •17 •18 •23 •24 •29 •30 •35 •36 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •37 •,00 •3 •,00 •4 •,00 •3 •perdite non compensate •1 •,00 •,00 •2 •,00 •,00 •,00 •1 •da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale •2 •3 •1 •da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale •2 •3 •,00 •,00 •,00 •Situazione •1 •,00 •2 •Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento •Altri crediti Ritenute •4 •,00 •,00 •,00 •,00 •Reddito imponibile o perdita •Dati da riportare •nel quadro RN •(ovvero GN/GC o TN o PN) •,00 •,00 •,00 •reddito minimo •,00 •,00 •,00 •,00 •Crediti per imposte pagate all’estero •3 •5 •,00 •6 •,00 •1 •,00 •Acconti versati •Eccedenze di imposta •RF70 Proventi e altri componenti positivi •RF71 Plusvalenze patrimoniali •RF72 Perdite scomputabili •RF73 •Reddito imponibile •RF84 Codice fiscale della società trasparente •RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente •Prospeto •del reddito imputato ex art. •RF86 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione •RF87 •6 •,00 •,00 •RF67 Perdite di periodi d’imposta precedenti •Importi ricevuti •5 •,00 •,00 •,00 •7 •,00 •2 • •,00 •,00 •,00 •perdite non compensate •1 •,00 •2 •,00 •,00 •Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante •1 •,00 •2 •,00 •2 •Valori contabili •Beni ammortizzabili •1 •RF88 Altri elementi dell’attivo •RF89 Fondi di accantonamento •,00 •3 •,00 •3 •Valori fiscali •,00 •Rettifica •,00 •RF94 Altri elementi dell’attivo •RF95 Fondi per rischi ed oneri •,00 •Variazioni in diminuzione •società •4 partecipata •,00 •Deduzioni non ammesse •5 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •RF90 Reddito (o perdita) rideterminato •RF91 Codice fiscale della società consolidante •Prospetto dei dati per la rettifica dei valori •RF92 fiscali •ex art. 128 del Tuir •RF93 Beni ammortizzabili •4 •,00 •1 •Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante •1 •,00 •2 •,00 •3 •,00 •4 •,00 •,00 •4 •,00 •Deduzioni non ammesse •Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione •1 •,00 •2 •,00 •3 •5 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •,00 •PERIODOD’IMPOSTA2013 •CODICEFISCALE •SOCIETÀ DI CAPITALI •2014 •g e n z i a •REDDITI •QUADRO RN •Determinazione dell’IRES ntrate •Liberalità •IRES RN1 Reddito •1 •, 0 0 •2 •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •RN2 Perdita •Credito di imposta sui fondi comuni di investimento •RN3 •in misura limitata •RN4 Perdite scomputabili •(di cui di anni precedenti •1 •in misura piena •, 0 0 •2 •1 •, 0 0 •,00•) •3 •, 0 0 •Proventi esenti •Perdite non compensate •RN5 Perdite •2 •, 0 0 •3 •, 0 0 •Reddito minimo Reddito Start-up ACE Reddito imponibile •RN6 •RN7 a) di cui •1 •, 0 0 •2 •, 0 0 •1 •, 0 0 •, 0 0 •1 •RN8 b) di cui •RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile •RN10 Detrazioni •RN11 •3 •, 0 0 •soggetto ad aliquota del •4 •2 •, 0 0 •, •5 •, 0 0 •3 •% •, 0 0 •, 0 0 •2 •27,5% •, 0 0 •, 0 0 •Imposta sospesa •Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) •(di cui•1 •,00•) •2 •, 0 0 •, 0 0 •RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento •RN13 Credito per imposte pagate all’estero •(di cui per immobili colpiti dal sisma dell’Abruzzo •RN14 •Altri crediti di imposta •RN15 Ritenute d’acconto •RN16 Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) •RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente •1 •,00•) •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •2 •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese •RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione •RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 •RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN •Eccedenzeutilizzate •1 •RN22 •3 •RN23 Imposta a debito •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0 •Acconti versati •2 •, 0 0 •Credito riversato •Acconti ceduti Recupero imposta sostitutiva da atti di recupero •4 •, 0 0 •, 0 0 •5 •Imposta rateizzata •1 •, 0 0 •RN24 Imposta a credito •RN25 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK) •Totale •, 0 0 •6 •, 0 0 •Eccedenzeutilizzate •2 •, 0 0 •3 •, 0 0 •, 0 0 •, 0 0