Immobilizzazioni immateriali A) Oneri pluriennali B) Beni immateriali C) Altre Ge By NL A) Oneri pluriennali: • possono essere iscritti nello stato patrimoniale a condizione che: – esista l’approvazione del collegio sindacale; – l’ammortamento sia effettuato entro un periodo non superiore a cinque anni; – siano presenti riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare non ammortizzato. • in caso contrario non si può procedere a distribuzione di utili. A) Oneri pluriennali (Tipi): • 1) costi di impianto e di ampliamento • 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1) Costi di impianto e di ampliamento: • costi d’impianto: vengono sostenuti in fase di costituzione; • costi di ampliamento: vengono sostenuti in fase di potenziamento aziendale. – Norma fiscale (art. 74 TUIR): sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. In pratica : l’ammortamento deve essere effettuato entro un periodo non superiore a cinque anni. 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità: • • costi di ricerca e di sviluppo: possono essere iscritti nello stato patrimoniale se riguardano la ricerca applicata e le attività di progettazione che hanno concrete prospettive di redditività futura (nuovi processi o nuovi prodotti); i costi per la ricerca pura o per il miglioramento corrente dei processi produttivi devono invece essere fatti gravare sul reddito d’esercizio; i costi sostenuti all’interno dell’azienda per la creazione di software e di nuova tecnologia, possono essere iscritti tra i costi di ricerca e sviluppo purché abbiano utilità pluriennale. Norma fiscale: come il punto uno. costi di pubblicità: in via generale devono essere considerati costi d’esercizio; possono essere iscritti nello stato patrimoniale solo quando si riferiscono ad azioni rilevanti per intensità, importo ed attesa di effetti duraturi connessi al lancio di nuovi prodotti; Norma fiscale (art.74 TUIR): sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi. Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati • I costi sostenuti all’interno dell’azienda risultano rilevati negli appositi conti accesi ai costi d’esercizio; la quota di tali costi considerata di competenza degli anni successivi deve essere patrimonializzata con il seguente articolo: COSTI DI RICERCA E SVILUPPO DARE COSTI DI RICERVA E SVILUPPO RINVIATI AVERE Il conto costi di ricerca e sviluppo rinviati è un costo patrimonializzato (rettifica di costo che equivale ad un ricavo) che rettifica in avere del conto Economico i costi sostenuti che sono indistintamente indicati in dare negli specifici conti accesi ai costi. B) Beni immateriali: • si iscrivono in bilancio quando se ne acquisisce la titolarità. • 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; • 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili. • Il software applicativo ottenuto da terzi è un bene immateriale e può essere: - in proprietà: va iscritto alla voce brevetti industriali; - con licenza d’uso: va iscritto alla voce concessioni e licenze. • Norma fiscale (art.68 TUIR): le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del costo. C) ALTRE • 5. Avviamento: – può essere iscritto nell’attivo, con il consenso del collegio sindacale se per esso è stato pagato un prezzo. Deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. Norma fiscale (art.68 TUIR): le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un quinto del costo. • 6. Immobilizzazioni in corso ed acconti: • 7. Altri beni immateriali. Fine presentazione