Immobilizzazioni immateriali
A) Oneri pluriennali
B) Beni immateriali
C) Altre
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A) Oneri pluriennali:
• possono essere iscritti nello stato patrimoniale a
condizione che:
– esista l’approvazione del collegio sindacale;
– l’ammortamento sia effettuato entro un periodo non superiore a
cinque anni;
– siano presenti riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare
non ammortizzato.
• in caso contrario non si può procedere a
distribuzione di utili.
A) Oneri pluriennali (Tipi):
• 1) costi di impianto e di ampliamento
• 2) costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità
1) Costi di impianto e di
ampliamento:
• costi d’impianto: vengono sostenuti in fase
di costituzione;
• costi di ampliamento: vengono sostenuti in
fase di potenziamento aziendale.
– Norma fiscale (art. 74 TUIR): sono deducibili a partire dall’esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi. Sono deducibili nell’esercizio in
cui sono stati sostenuti ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quarto. In pratica : l’ammortamento
deve essere effettuato entro un periodo non superiore a cinque anni.
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità:
•
•
costi di ricerca e di sviluppo: possono essere iscritti nello stato patrimoniale se
riguardano la ricerca applicata e le attività di progettazione che hanno concrete
prospettive di redditività futura (nuovi processi o nuovi prodotti); i costi per la ricerca
pura o per il miglioramento corrente dei processi produttivi devono invece essere fatti
gravare sul reddito d’esercizio; i costi sostenuti all’interno dell’azienda per la creazione
di software e di nuova tecnologia, possono essere iscritti tra i costi di ricerca e sviluppo
purché abbiano utilità pluriennale.
Norma fiscale: come il punto uno.
costi di pubblicità: in via generale devono essere considerati costi d’esercizio; possono
essere iscritti nello stato patrimoniale solo quando si riferiscono ad azioni rilevanti per
intensità, importo ed attesa di effetti duraturi connessi al lancio di nuovi prodotti;
Norma fiscale (art.74 TUIR): sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati sostenuti
o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi.
Costi di ricerca e sviluppo
capitalizzati
•
I costi sostenuti all’interno dell’azienda risultano rilevati negli appositi conti accesi ai
costi d’esercizio; la quota di tali costi considerata di competenza degli anni successivi
deve essere patrimonializzata con il seguente articolo:
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
DARE
COSTI DI RICERVA E SVILUPPO RINVIATI
AVERE
Il conto costi di ricerca e sviluppo rinviati è un costo patrimonializzato (rettifica di costo
che equivale ad un ricavo) che rettifica in avere del conto Economico i costi sostenuti
che sono indistintamente indicati in dare negli specifici conti accesi ai costi.
B) Beni immateriali:
•
si iscrivono in bilancio quando se ne acquisisce la titolarità.
• 3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno;
• 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
• Il software applicativo ottenuto da terzi è un bene immateriale e può
essere:
- in proprietà: va iscritto alla voce brevetti industriali;
- con licenza d’uso: va iscritto alla voce concessioni e licenze.
•
Norma fiscale (art.68 TUIR): le quote di ammortamento sono deducibili in misura
non superiore ad un terzo del costo.
C) ALTRE
• 5. Avviamento:
– può essere iscritto nell’attivo, con il consenso del collegio sindacale se per esso è
stato pagato un prezzo. Deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
Norma fiscale (art.68 TUIR): le quote di ammortamento sono deducibili in
misura non superiore ad un quinto del costo.
• 6. Immobilizzazioni in corso ed acconti:
• 7. Altri beni immateriali.
Fine presentazione
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