RESPONSABILITA’ DEI
DIRIGENTI MEDICI
CEFPAS 14-16 ottobre 2003
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
E CONSENSO INFORMATO
Dr. Livio Milone
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
Chiunque per imprudenza, imperizia,
negligenza od inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini e discipline cagiona ad
altri lesioni, danni fisici o psichici o la
morte potrà rispondere di sanzioni:

Penali.
 Civili.
 Disciplinari.
 Amministrative.
RESPONSABILITA' CIVILE:
Obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla
legge per un comportamento illecito che abbia
cagionato ad altri un danno ingiusto.
La responsabilità civile prevede 3 tipi di errore
e quindi di colpa:
L’errore grave (art. 2236 C.C.) è quello che non dovrebbe
commettere neppure il medico dotato di scarse doti
professionali.
L’errore lieve (art. 1176 C.C.) è quello che nessun medico
dotato di media capacità tecnica dovrebbe commettere.
L’errore lievissimo è quello che può sfuggire anche al
medico ben preparato attento e scrupoloso.
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
Qualunque fatto illecito doloso o colposo, che abbia
cagionato ad altri un danno ingiusto (male factum) dal
quale deriva la responsabilità extracontrattuale (art.
2043 c.c.).
L'Art. 2697 c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto
in giudizio di provarne il fondamento.
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
La prova del danno subito e della colpa altrui spetta
al danneggiato.
Si risponde di ogni danno causato da una qualsiasi
gradualità di colpa, anche lievissima o minima ( in
lege Aquilia et levissima culpa venit).
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
Il mancato adempimento o l'inesatta esecuzione di una
obbligazione (non factum) dal quale deriva la
responsabilità contrattuale (art.1218 c.c. Responsabilità
del debitore: “Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno,
se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato
determinato da impossibilità della prestazione, derivante
da causa a lui non imputabile”)
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
Presunzione di colpa :
nei confronti del debitore che potrà provare che
l'inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile.
Si risponde di ogni danno causato da colpa grave e di
media gravità.
Art. 2236 - Responsabilità del prestatore
d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
colpa grave.
La prestazione del medico è definita dalla dottrina e
dalla giurisprudenza una “obbligazione di mezzi” e
non di risultati, prescindendo cioè dall'esito delle cure
eseguite nonostante la diligenza e la competenza poste
dal curante.
Unico caso di obbligo di risultati attiene ai trattamenti
estetici ed odontoiatrici (protesi, ortodonzia); la vigente
giurisprudenza tende a riportare anche questi
trattamenti specialistici ad una semplice obbligazione di
mezzi .
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA
E COPERTURE ASSICURATIVE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ED ATTIVITA’
INTRAMOENIA
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