RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI MEDICI CEFPAS 14-16 ottobre 2003 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E CONSENSO INFORMATO Dr. Livio Milone RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE Chiunque per imprudenza, imperizia, negligenza od inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline cagiona ad altri lesioni, danni fisici o psichici o la morte potrà rispondere di sanzioni: Penali. Civili. Disciplinari. Amministrative. RESPONSABILITA' CIVILE: Obbligo di sopportare le conseguenze stabilite dalla legge per un comportamento illecito che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. La responsabilità civile prevede 3 tipi di errore e quindi di colpa: L’errore grave (art. 2236 C.C.) è quello che non dovrebbe commettere neppure il medico dotato di scarse doti professionali. L’errore lieve (art. 1176 C.C.) è quello che nessun medico dotato di media capacità tecnica dovrebbe commettere. L’errore lievissimo è quello che può sfuggire anche al medico ben preparato attento e scrupoloso. RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE Qualunque fatto illecito doloso o colposo, che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto (male factum) dal quale deriva la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). L'Art. 2697 c.c. impone a chi vuole fare valere un diritto in giudizio di provarne il fondamento. RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE La prova del danno subito e della colpa altrui spetta al danneggiato. Si risponde di ogni danno causato da una qualsiasi gradualità di colpa, anche lievissima o minima ( in lege Aquilia et levissima culpa venit). RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Il mancato adempimento o l'inesatta esecuzione di una obbligazione (non factum) dal quale deriva la responsabilità contrattuale (art.1218 c.c. Responsabilità del debitore: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile”) RESPONSABILITA' CONTRATTUALE Presunzione di colpa : nei confronti del debitore che potrà provare che l'inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile. Si risponde di ogni danno causato da colpa grave e di media gravità. Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La prestazione del medico è definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza una “obbligazione di mezzi” e non di risultati, prescindendo cioè dall'esito delle cure eseguite nonostante la diligenza e la competenza poste dal curante. Unico caso di obbligo di risultati attiene ai trattamenti estetici ed odontoiatrici (protesi, ortodonzia); la vigente giurisprudenza tende a riportare anche questi trattamenti specialistici ad una semplice obbligazione di mezzi . RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA E COPERTURE ASSICURATIVE ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ED ATTIVITA’ INTRAMOENIA