RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Criteriologia medico legale
dott. Pietro G. IACOVIELLO
Primario Medico Legale
INAIL
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Nell’esercizio professionale
medico si possono realizzare
quattro tipi di responsabilità
fondamentali:
1. Penale
2. Civile
3. Amministrativa
4. Deontologica
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Perché il medico possa essere ritenuto
civilmente responsabile di danni provocati
al paziente debbono realizzarsi le seguenti
condizioni:
 Il sanitario deve avere avuto una condotta
colposa nella prestazione professionale.
 Si deve realizzare un danno al paziente.
 Deve essere dimostrato il nesso di
causalità materiale tra l’azione od
omissione del medico e l’evento lesivo.
 L’evento dannoso deve essere prevedibile.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa
nella prestazione professionale.
La condotta colposa può consistere in atti
commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in
omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si
concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia
e una colpa specifica che consiste nella violazione di
leggi, regolamenti, ordini o discipline
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Linee guida





Riferimento comportamentale flessibile
Chiarezza
Praticità applicativa
Nessun valore legale
Aggiornamento continuo
Ipotesi di responsabilità colposa
Imperizia, Imprudenza, Negligenza
Mancata
profilassi
Profilassi
inadeguata
Errore in
diagnosi
Trattamento
inadeguato
Art. 2236 Codice Civile
Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una
responsabilità piena per i casi che non presentino
particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale
investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art. 2236
del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo in
caso di colpa grave, anche se limitatamente alla sola
imperizia come meglio precisato dalla Sentenza della
Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73
Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico
(continua)
Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeutico
Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e
nella applicazione di ogni presidio terapeutico,
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà
del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso
(continua)
Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeutico
Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere
ispirati ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il
beneficio del paziente
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94
(Decreto Di Bella)
Articolo 3
Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
“ 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel
prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale
prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni
terapeutiche, alle vie e modalità di somministrazione
previste dall’autorizzazione all’immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della sanità.
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94
(Decreto Di Bella)
Articolo 3
Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
“ 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione
o una via di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata ... “
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94
(Decreto Di Bella)
Articolo 3
Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate
“...ovvero riconosciuta agli effetti della legge ... qualora il
medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che
il paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali sia già approvata quella
indicazione terapeutica o quella via e modalità di
somministrazione e purchè tale impiego sia noto e
conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate ...”
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
Si deve realizzare un danno al paziente.
Il danno (modificazione peggiorativa dello
stato anteriore) può consistere nella morte,
ovvero nell’aggravamento di una malattia in
atto o la insorgenza di altra patologia.
VALUTAZIONE DEL DANNO
RIFERIMENTI:
 Tabella delle menomazioni INAIL per la
valutazione del danno biologico (D.M. del
12/07/2000)
 Guida orientativa per la valutazione del danno
biologico permanente Giuffrè Editore a cura
della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni
 D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni
(micropermanenti)
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
Deve essere dimostrato il nesso di causalità
materiale tra l’azione od omissione del medico
e l’evento lesivo.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
L’evento dannoso deve essere prevedibile.
Di fronte a un evento dannoso assolutamente
imprevedibile, non si può mai invocare la
responsabilità professionale del sanitario
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Attribuzione delle responsabilità.
Esercizio clinico individuale
Esercizio clinico di equipe
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