RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Avv. Giuseppina Negro
Castelpetroso 23 marzo 2013
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Nell’esercizio professionale
medico si possono realizzare
quattro tipi di responsabilità
fondamentali:
1. Penale
2. Civile
3. Amministrativa
4. Deontologica
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Perché il medico possa essere ritenuto
civilmente responsabile di danni provocati al
paziente debbono realizzarsi le seguenti
condizioni:
 Il sanitario deve avere avuto una condotta
colposa nella prestazione professionale.
 Si deve realizzare un danno al paziente.
 Deve essere dimostrato il nesso di
causalità materiale tra l’azione od
omissione del medico e l’evento lesivo.
 L’evento dannoso deve essere prevedibile.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa
nella prestazione professionale.
La condotta colposa può consistere in atti
commissivi (culpa in agendo) o omissivi
(culpa in omittendo). Distinguiamo una
colpa generica, che si concretizza nella
negligenza, imprudenza, imperizia e una
colpa specifica che consiste nella
violazione di leggi, regolamenti, ordini o
discipline
Ipotesi di responsabilità colposa
Imperizia, Imprudenza, Negligenza
Mancata
profilassi
Profilassi
inadeguata
Errore in
diagnosi
Trattamento
inadeguato
Art. 2236 Codice Civile
Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una
responsabilità piena per i casi che non presentino
particolari difficoltà. Se invece l’opera professionale
investe casi difficili, vale quanto stabilito dall’art. 2236
del C.C. Tale articolo prevede che, se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera risponde di danno solo
in caso di colpa grave, ma limitatamente alla sola
imperizia ( Corte Costituzionale n. 166/1973 - Cass. Civ.
n. 11440/97-n. 5945/2000- n. 9085/2006 – n.5846/2007)
Codice Deontologico (art. 12)
 La prescrizione di un accertamento diagnostico
e/o di una terapia impegna la responsabilità
professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
 Su tale presupposto al medico è riconosciuta
autonomia nella programmazione, nella scelta e
nella applicazione di ogni presidio terapeutico,
anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà
del paziente di rifiutarle e di assumersi la
responsabilità del rifiuto stesso
Codice Deontologico (art. 12)
Le prescrizioni ed i trattamenti
devono essere ispirati ad
aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche anche al
fine dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il
beneficio del paziente
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
Si deve realizzare un danno al paziente.
Il danno (modificazione peggiorativa dello stato
anteriore) può consistere nella morte, ovvero
nell’aggravamento di una malattia in atto o la
insorgenza di altra patologia.
Il danno che rileva è quello ANOMALO rispetto alla
normale aleatorietà che l’atto medico implica.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
Deve essere dimostrato il nesso di causalità
materiale tra l’azione od omissione del
medico e l’evento lesivo.
Obbligazione di mezzi: il medico si obbliga a un
comportamento professionalmente adeguato, non
garantisce la guarigione
Obbligazioni di risultato: il medico si obbliga anche
al risultato prospettato come atteso
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA
RESPONSABILITA’
L’evento dannoso deve essere prevedibile.
Di fronte a un evento dannoso
assolutamente imprevedibile,
non si può mai invocare
la responsabilità professionale del sanitario
Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale - Rilevanza
Responsabilità contrattuale
Scaturisce da qualsiasi rapporto obbligatorio già
precostituito.
Il Medico generalista si obbliga ad eseguire una
prestazione professionalmente corretta.
Il paziente ha l’obbligo di provare che si è rivolto al
medico e che questi è stato inadempiente.
Il medico deve provare che non ha colpa : ossia ha
tenuto un comportamento corretto come da prassi,
ovvero che è sopravvenuto un fatto imprevedibile o
che il caso era di particolare difficoltà
PRESCRIZIONE DECENNALE
Responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale - Rilevanza
Responsabilità extracontrattuale
Non presuppone alcun rapporto preesistente ma deriva
da un atto illecito posto in essere in violazione de
principio del neminem ledere. (es. il medico che
presti soccorso senza aver avuto alcuna richiesta – il
medico che svolge l’attività presso un ospedale o una
casa di cura)
Il paziente deve provare tutti gli elementi della
responsabilità, compresa la colpa del medico.
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
La presunzione di colpa negli
interventi routinari
 “Negli interventi routinari, l’insuccesso o il parziale
successo dell’intervento, o, comunque, con alte
probabilità di esito favorevole, implica di per sé la
prova del nesso di causalità tra condotta del medico
ed evento, giacché in ambito civilistico tale nesso
consiste anche nella relazione probabilistica
concreta tra comportamento ed evento dannoso,
secondo il criterio ispirato alla regola della normalità
causale, del PIU’ PROBABILE CHE NON” (Cass. n.
975/2009, anche n. 12362/2006).
 In pratica il paziente si limiterà a dimostrare che
l’intervento era di facile esecuzione e che ha avuto
un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Toccherà al medico provare che non ha colpa e che
non vi è nesso causale tra la sua condotta e l’evento
L’obbligo di risultato
 Nella pratica giudiziaria, per quanto riguarda
gli interventi routinari, l’obbligazione del
medico diventa una obbligazione di risultato.
Egli non è più solo tenuto a una condotta
diligente, deve garantire il successo che
normalmente ci si attende dall’intervento
posto in essere.
 Il paziente non deve provare la colpa del
medico.
CONSENSO INFORMATO
 Il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso in ogni
attività che possa comportare un qualsiasi margine di
rischio; dunque non solo se intende compiere
un’attività chirurgica, ma anche per semplici esami
diagnostici o strumentali (Cass. n. 364/1997)
 Il consenso deve essere espresso previa adeguata
informazione sul trattamento sanitario cui il paziente
venisse sottoposto, coerente rispetto al livello di
conoscenze del paziente stesso
 Il consenso deve essere richiesto e formulato per
singolo atto terapeutico o diagnostico che sia in
grado di generare autonomo rischio
RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE MEDICA
Attribuzione delle responsabilità.
 Esercizio
clinico individuale
 Esercizio clinico di equipe
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La responsabilità professionale del medico