CORSO DI BASE SU
“GESTIONE DEL RISCHIO
CLINICO
LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
ART. 32 DELLA
COSTITUZIONE
• LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE
• COME FONDAMENTALE DIRITTO
DELL’INDIVIDUO
• ED
• INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ E
GARANTISCE CURE
• GRATUITE AGLI INDIGENTI.
• NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN
DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE
NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE.
• LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO VIOLARE
I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA
PERSONA UMANA.
LA SANITA’ E I
CAMBIAMENTI DELLA
SOCIETA’
• Si è passati dal paradigma della
• “MALATTIA”
• a quello della
• “SALUTE- BENESSERE
DALLA “SOGGEZIONE” DEL
PASSATO
• AL “SOSPETTO” DEL PRESENTE .
• “L’ ARROGANZA DELLA PRETESA”
LA FIDUCIA DEL PAZIENTE
NEI
CONFRONTI DEL MEDICO
OGGI È DIVENUTA
RAPPORTO CONTRATTUALE
CLIENTE- FORNITORE
ASPETTATIVA DI UNA
MEDICINA
”INFALLIBILE,
ONNIPOTENTE”
STRUMENTI SOFISTICATI
LA TECNOLOGIA E LE
CONOSCENZE DEVONO
GARANTIRE UNA VITA SEMPRE
PIÙ ILLIMITA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
• E’ LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO,
DELL’INFERMIERE, DELL’OPERATORE
SANITARIO IN GENERE, CHE E’ CHIAMATO
A CURARE IL CITTADINO CONSIDERANDO
LA “SALUTE” COME VALORE CHE
COMPRENDE IL DIRITTO DI ESSERE
INFORMATO, DI CONSIGLIARE UNA
TERAPIA RISPETTANDO L’AUTONOMIA,
ECC.
MALPRACTICE MEDICA
=
CATTIVA PRATICA
L’ERRORE DEL SANITARIO
NASCE DA UNA PRESTAZIONE
“INADEGUATA” CHE HA PRODOTTO
EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE
DEL PAZIENTE
• IL SANITARIO NON RISPONDE SE IL
TRATTAMENTO E’ STATO CONGRUO
ED IDONEO ALLA PATOLOGIA E IL
DANNO SUBITO DAL PAZIENTE SIA
DERIVATO DA UNA SUA CONDOTTA
IMPRUDENTE E IRRESPONSABILE
(ES. non ha seguito le indicazioni
terapeutiche del medico, ecc.).(TRIB.
Chieti n. 1139/2003)
Il paziente operato continua a fumare in ospedale
subito dopo essere stato operato? Se muore a causa
del fumo la colpa non è addebitabile ai medici
accusati di non aver fatto tutto il possibile
per non impedire che il malato continuasse in corsia
ad accendersi le sigarette.
La Cassazione ha annullato la condanna
inflitta ad un medico dell’Ospedale S.Giuseppe di Milano
accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente
operato di tumore alla mandibola.
Per i giudici di 2° grado la colpa del medico
era consistita nel non aver trattenuto più
a lungo il paziente nel reparto di terapia intensiva
(ciò avrebbe impedito al malato di alzarsi dal letto
e fumare) ed inoltre avevano sostenuto
che non vi era stato”concorso di colpa”
del paziente “non risultando
che fosse stato informato dei rischi in cui poteva
incorrere fumando
La Cass. ha scagionato il medico non potendosi
addossare su di lui “l’obbligo di mantenere il paziente
in terapia intensiva al fine di prevenire comportamenti
anomali ed imprevedibili. La Corte ha affermato
che “ è nozione di comune esperienza che, in simile condizioni,
la pericolosità di un tale atteggiamento è in re ipsa,
senza bisogno di specifiche avvertenze da parte
dei sanitari (Cass. Penale Sent. n. 34369/2004.)
L’ERRORE IN TRIBUNALE
AUMENTO DAL 1995 AL 2005
DEL 65% DELLE DENUNCE
LA MEDICINA DIFENSIVA
MEDICINA DIFENSIVA
POSITIVA=- il medico prescrive
molti esami, ipercautela
LA MEDICINA DIFENSIVA
MEDICINA DIFENSIVA
NEGATIVA = il medico elude alcuni
esami, non approfondisce perchè è
troppo rischioso
MAPPATURA DEI SINISTRI
• DA UNA RECENTE INDAGINE
STATISTICA E’ EMERSO CHE NELLA
REGIONE PIEMONTE DAL 1.1.2005
AL 31.12.2008
• SONO STATE PRESENTATE 3182
RICHIESTE DI RISARCIMENTO
DANNI
• DI CUI IL 13% RIFERITO A
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E
• L’87% A PROCEDIMENTI
STRAGIUDIZIALI
LE UNITA’ OPERATIVE CHE MAGGIORMENTE
HANNO GENERATO RICHIESTE DI RISARCIMENTO
DANNI SONO:
CHIRURGIA (20,08%), DEA/PRONTO SOCCORSO (14,52%),
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (11,57%),
OSTETRICIA E GINECOLOGIA (7,64%),
AREE COMUNI COME SCALE, PARCHEGGI, ECC. (8,39%)
I CASI PIU’ FREQUENTI IN CHIRURGIA GENERALE
RIGUARDANO:
ERRORI CHIRURGICI (61%),
SEGUITI DA ERRORI TERAPEUTICI (15%),
ERRORI ANESTESIOLOGICI (8%) E INFEZIONI(6%)
TEMPI E COSTI
• IL COSTO DEGLI IMPORTI
LIQUIDATI
• NEL TRIENNIO E’ PARI A 15
MILIARDI DI EURO,
• CON UNA MEDIA DI 25.600,00 EURO
• PER
• RICHIESTA DI RISARCIMENTO
DANNI
ERRORE COLPEVOLE DEL
SANITARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La fonte della responsabilità medica
NON
è l’errore in genere,
bensì l’ERRORE COLPEVOLE,
ovvero quello causato da
negligenza, imprudenza, imperizia
o
inosservanza di leggi
e regolamenti o del codice deontologico.
LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
• SI PARLA DI RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE QUANDO SIA
STATA ACCERTATA LA
• VIOLAZIONE DI NORME DI
CONDOTTA
• CHE POSSONO TRADURSI IN UN
• ILLECITO CIVILE, PENALE O
AMMINISTRATIVO
RESPONSABILITA’ CIVILE
• quando il comportamento dell’operatore e’
• contrario a regole e ne derivi un danno
• con conseguente obbligo di risarcirlo
• Intervento di chirurgia estetica mal riuscito con necessità
per il paziente di sottoporsi a successivo intervento.
Risarciti: l’onorario del chirurgo e dell’equipe, tutte le
spese di degenza nonché il danno morale per il trauma
psicologico di un novo intervento
• Cass. Civ. III Sent. 18853 del 20.9.2004
RESPONSABILITA’ PENALE
• quando l’operatore commette un reato e cioè il
fatto è previsto dalla legge penale .
• E’ stata affermata la responsabilità di un sanitario
per omicidio colposo dipendente dall’omissione di
una corretta diagnosi dovuta a negligenza e
imperizia e del conseguente intervento che, se
effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare
la vita del paziente (Cass. Sez. Unite n. 30328 del
11.9.2002)
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
• -per danno erariale: quando dal
comportamento
• derivi un danno alla Amministrazione
•
-contabile: grava sugli operatori che
hanno maneggio di denaro
•
-disciplinare:deriva dalla violazione dei
doveri del dipendente contenuti nel Codice
disciplinare e nei CCNL
LA RESPONSABILITA’ PER
COLPA PROFESSIONALE
• Nei casi di “malpractice” il riconoscimento
della responsabilità richiede l’accertamento
della COLPA in capo al soggetto agente e
del NESSO DI CAUSALITA’ rispetto
all’evento dannoso
IL NESSO DI CAUSALITA’ E’
• IL LEGAME CHE COLLEGA ,
• IN UN VINCOLO DI
CONSEQUENZIALITA’,
• UN DETERMINATO EVENTO AD
UNA
• DATA AZIONE O OMISSIONE
UMANA,
• DI CUI L’EVENTO E’ IL PRODOTTO
RESPONSABILITA’ CIVILE:
PRINCIPI APPLICABILI
• Art. 1176 c.c.= il medico risponde per ogni
danno se non dimostra di avere impiegato
tutta la diligenza necessaria in base alla
natura dell’attività esercitata e
conformemente alla leges artis
• Art. 2236 c.c.= nei casi di “speciale
difficoltà” il medico risponde soltanto per
dolo o colpa grave
LA RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
• Art. 1218 c.c.= Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile
LA RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE
• ART. 2043 C.C.
• Qualunque fatto doloso o colposo che
cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno
LA RESPONSABILITA’
DELL’ENTE
• L’Ente Ospedaliero risponde a titolo
contrattuale per i danni subiti da un privato
a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica da parte di un proprio
dipendente (Cass. Civ. Sez.III sent. N.10297
del 28.5.2004)
NATURA DELLA
RESPONSABILITA’
• PER L’ENTE= contrattuale
• L’accettazione del paziente in ospedale equivale
alla conclusione di un contratto
• PER IL SANITARIO= contrattuale
• Poiché il medico è legato da un rapporto organico
con l’Ente nel senso che questo agisce attraverso il
suo dipendente, anche la sua responsabilità ha
natura contrattuale
RESPONSABILITA’
EXTRACONTRATTUALE
• La responsabilità professionale avrà natura
extracontrattuale se la prestazione viene
resa dal sanitario al di fuori del rapporto con
l’ASL
• ES: omissione di soccorso per un incidente
stradale
GRADI DELLA COLPA
• In penale non si fa distinzione
• In civile si distingue: GRAVE, LIEVE E
LIEVISSIMA
• Il sanitario dipendente risponde solo per
colpa GRAVE
COLPA GENERICA =
• IMPRUDENZA, NEGLIGENZA E
• IMPERIZIA
IMPRUDENZA
• - MANCATO ADEGUAMENTO A QUELLE
REGOLE DI PRUDENZA CHE SI
IMPONGONO NEL CASO DI SPECIE.
• - AVVENTATEZZA, ECCESSIVA
PRECIPITAZIONE
• (ES: il medico che esegue un intervento
particolarmente complesso pur sapendo
• di non esserne capace)
NEGLIGENZA
•
•
•
•
•
- MANCATA ADOZIONE DI TUTTE LE
ATTENZIONI NECESSARIE AL CASO,
- DISATTENZIONE, TRASCURATEZZA,
SUPERFICIALITÀ
(es. il medico che lascia una garza nell’addome
del paziente, l’infermiere che non controlla
• la scadenza di un farmaco somministrato, ecc)
IMPERIZIA
• MANCANZA DI ADEGUATE
CONOSCENZE PROFESSIONALI O
DELLE REGOLE SPECIFICHE O DI
ABILITÀ TECNICA RICHIESTA PER
L’ESERCIZIO DI DETERMINATE
PROFESSIONI
• (es. errata esecuzione della manovra
estrattiva del feto).
COLPA SPECIFICA
• inosservanza di leggi, regolamenti,ordini
o discipline.
Il CODICE DEONTOLOGICO
• l’insieme dei doveri del professionista e
l’inosservanza non sempre costituisce
soltanto un illecito disciplinare.
• Tali norme contengono prescrizioni di
comportamento la cui inosservanza può
tradursi in una colpa professionale.
Le LINEE GUIDA E I
PROTOCOLLI
• LINEE- GUIDA = raccomandazioni di
comportamento clinico (leges artis
• Non vincolanti per il giudice ma ne tiene conto
nella valutazione della responsabilità)
• PROTOCOLLI: veri e propri regolamenti
comportamentali,non derogabili con valore
impositivo e vincolante. Costituiscono lo schema
ideale di comportamento che il medico avrebbe
dovuto tenere.
CONSEGUENZE:
• il professionista dovrebbe rispondere
anche del danno causato per colpa lieve,
ex art. 1176 c.c. tuttavia l’orientamento è
stato quello di richiamare l’art. 2236 c.c.
(atteggiamento indulgente) per cui
risponde solo per dolo o colpa grave
• (C.C.N.L.)
IL DANNO PUO’ ESSERE
• PATRIMONIALE
• O
• NON PATRIMONIALE
IL DANNO PATRIMONIALE è
• LA PERDITA ECONOMICA SUBITA
DAL DANNEGGIATO (SPESE DI CURA,
DI ASSISTENZA, DI PROTESI, ECC) CD.
DANNO EMERGENTE
SEGUE
• NONCHE’ LA PERDITA DI GUADAGNO
DOVUTA ALLA MENOMAZIONE
TEMPORANEA O PERMANENTE
DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL
SOGGETTO
• CD. LUCRO CESSANTE
IL DANNO NON
PATRIMONIALE è
• - DANNO BIOLOGICO
• la menomazione dell’integrita’ psico-fisica della
persona in se’considerata che non si esaurisce
nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si
collega alle funzioni naturali afferenti al soggetto
nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed avente
rilevanza non solo economica ma anche biologica,
sociale, culturale ed estetica.
DANNO MORALE
• CIOE’ IL CD. PRETIUM DOLORIS
OSSIA LA TEMPORANEA
SOFFERENZA CAGIONATA DAL
DANNO INGIUSTO
(Cass. Sez. Unite Sent. n. 26972 del
11.11.2008)
• Recentemente la Cass. Sez. Unite si è occupata di danno non
patrimoniale
• statuendo che non è risarcibile il cd “danno morale come danno
diverso
• da quello non patrimoniale ma esso rientra nella più ampia
nozione di
• danno non patrimoniale in quanto la sofferenza psichica non è un
• pregiudizio valutabile dal giudice a sè stante ma è uno dei
molteplici
• aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione
• dell’unico ed unitario danno non patrimoniale
RESPONSABILITA’
ORGANIZZATIVA
• l’Ente risponde, anche in assenza di una
responsabilità dei sanitari, per “GRAVI
CARENZE ORGANIZZATIVE DELLA
STRUTTURA”
RAPPORTO DI
IMMEDESIMAZIONE
• IN BASE AL RAPPORTO DI
IMMEDESIMAZIONE
• ORGANICA
• TRA MEDICO ED ENTE
OSPEDALIERO
• È L’ENTE CHE DEVE RISPONDERE
• DEL FATTO ILLECITO DEL MEDICO
DISPOSIZIONI PER IL
SANITARIO DIPENDENTE
• .T.U. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO
E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI
C.C.N.L. LIMITANO LA
RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE
AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE.
CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Decreto Legislativo n. 196/2003
CODICE PRIVACY
• Codice in materia di protezione dei dati
personali
• D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
• G.U. 29 luglio 2003, n. 174 S.O.
Definizioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•Dato personale
•Dato identificativo
•Dato anonimo
•Dato sensibile
•Dato giudiziario
•Banca dati
•Trattamento
•Comunicazione
•Diffusione
Dati personali
• qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante
Dati anonimi
• dati che in origine, o a seguito di
trattamento,
• non possono essere associati ad un
interessato
• (Interruzione volontaria di gravidanza
Legge 194/78)
CASI SPECIALI DI ANONIMATO
• ART. 120 D.P.R. 309/90
TOSSICODIPENDENZE
• Chiunque si sottoponga ad un programma
terapeutico-riabilitativo può chiedere
l’anonimato.
• In tal caso la scheda sanitaria non conterrà
le generalità né altri dati che valgano ad
identificare il soggetto
HIV LEGGE 135/90
• La denuncia come malattia infettiva viene
fatta in forma rigorosamente ANONIMA.
• Inoltre il test può essere effettuato soltanto
su richiesta dell’interessato ed
esclusivamente per motivi inerenti la sua
salute.
Art. 5 legge 135/90
• “La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici
diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data
esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti”.
• Il medico che rivela al partner la malattia dovrà dimostrare
di aver messo in atto ogni tentativo possibile per
convincere il proprio assistito ad informare il congiunto.
• Per non incorrere in responsabilità penale il medico può
invocare l’esimente dello stato di necessità (salvare sé o
altri dal pericolo di un danno grave alla persona)
Trattamento
• qualunque operazione o complesso di operazioni,
• effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
• concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione,
• la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
• la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
• l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione,
• la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati
Comunicazione
• il dare conoscenza dei dati personali a uno
• o più soggetti determinati diversi
dall'interessato,
• dal rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato,
• dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma,
• anche mediante la loro messa a disposizione o
• consultazione
Diffusione
• il dare conoscenza dei dati personali
• a soggetti indeterminati, in qualunque
forma,
• anche mediante la loro messa a
disposizione
• o consultazione
L’organigramma Privacy
• - Titolare
• - Responsabile
• - Incaricato
Titolare del trattamento (Art. 28)
è l’Ente nel suo complesso
• IL RESPONSABILE E’ COLUI
CHE E’ NOMINATO
FACOLTATIVAMENTE DAL
TITOLARE
Incaricati (Art. 30)
• •PERSONA FISICA autorizzata, dal titolare o dal
responsabile, a compiere operazioni di trattamento
• •dipendente o collaboratore
• •deve attenersi alle istruzioni impartite
• •designazione effettuata per iscritto, individuando
puntualmente l’ambito del trattamento consentito
• • facoltà per l’azienda di documentare la preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento
consentito agli addetti all’unità medesima
GLI ADEMPIMENTI
• L’informativa
• Il consenso può essere manifestato con
un’unica dichiarazione, anche oralmente
(-> il consenso viene documentato con
annotazione dell’esercente la professione
sanitaria o dell’organismo sanitario
pubblico)
Informativa organismi sanitari:
• •Riferita ad una pluralità di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o
territoriali specificamente identificati
• •Annotazione dell’avvenuta informativa e
consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità
Informativa per fini
amministrativi
• unica informativa integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell’ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione
elettronica
•Emergenze:
• •L’informativa e il consenso possono intevenire
senza ritardo •successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria;
• •In caso di impossibilità fisica, incapacità di
agire o incapacità di intendere o di volere
dell’interessato
• •Rischio grave, imminente e irreparabile per la
salute o l’incolumità fisica dell’interessato
Provv. Garante 9.11.2005
Strutture sanitarie
• misure per il rispetto degli interessati:
• •Rispetto della dignità dell’interessato in
occasione della prestazione medica e in
ogni operazione di trattamento
….segue
Riservatezza nei colloqui e nelle
prestazioni sanitarie
• Durante i colloqui prevenire l’indebita
conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute
• •
…segue
notizie su prestazioni di P.S.
• Procedure idonee per la comunicazione
anche telefonica, ai soli terzi legittimati,
di una prestazione di pronto soccorso
…segue
dislocazione nei reparti
• Previsione formale di adeguate modalità
per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell’ambito dei reparti,
informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà
…segue
distanze di cortesia
• Istituzione di appropriate distanze di
cortesia in tutti i casi in cui si effettua il
trattamento di dati sanitari
• ad es nelle operazioni di sportello
…segue
ordine di precedenza e di chiamata
• Chiamata non nominativa
• •attribuzione di un codice numerico o
alfanumerico
• No affissione di liste di pazienti nelle sale
d’attesa
• No cartelle infermieristiche ai piedi del letto
…segue
correlazione tra reparto e paziente
• Procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un’esplicita
correlazione tra l’interessato e i reparti o
strutture, indicativa dell’esistenza di un
particolare stato di salute
ART 15 CODICE PRIVACY
• Nel caso di trattamento illecito dei dati si applica
l’art. 2059 c.c. (attività pericolose).
• Inversione dell’onere della prova: non spetta al
danneggiato bensì all’ASL dimostrare di aver fatto
tutto il possibile per evitare l’illecito
• Si risarcisce nel caso di accertata responsabilità
anche il danno non patrimoniale
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La responsabilità professionale (Dott.ssa Spina)