La responsabilità
medica
Corso di formazione per mediatori
medici
Istituto Arturo Carlo Jemolo
Roma 7/10/2014
Studio Legale Caroleo
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Il Decreto Balduzzi
Art 3.1.
«L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde
penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il
giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al
primo periodo.»
La giurisprudenza si è dimostrata indifferente alle
disposizioni del Decreto.
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I 3 pilastri della
responsabilità medica
1. La responsabilità
2. La colpa grave/ la colpa lieve
3. Il nesso causale
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Natura della responsabilità
Art. 1173 c.c.
• Contrattuale
«Le obbligazioni derivano da contratto,
da fatto illecito, o da ogni altro atto, o
fatto idoneo a produrle in conformità
dell'ordinamento giuridico.»
Onere della prova a carico del medico
• Extracontrattuale
Prescrizione 10 anni
Art. 2043 c.c.
«Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto
risarcire il danno.»
Onere della prova a carico del paziente
Prescrizione 5 anni
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• Contatto sociale
Particolare forma di responsabilità
civile, diversa da quella che fa
riferimento al contratto, fondata su
una serie di doveri di collaborazione
e protezione, volti alla tutela di
determinati beni e diritti.
La giurisprudenza riconduce il contatto
sociale alla responsabilità contrattuale
Prescrizione 10 anni e l’onere
della prova e a carico del medico
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Sentenza della Cassazione Civile n°15993/11
Il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a
porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore (medico)
convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di
imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto
adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione
del danno.
1. Onere della prova impossibile per il paziente
della prova.
Obbligo della prestazione
principio di vicinanza
2. Art 1218 c.c. «Il debitore (medico) che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non imputabile.»
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Colpa
• Lieve
Linee guida - Buone pratiche
Caso concreto
impossibilità
nell’adempimento
• Grave
Imperizia
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Colpa
generica
1. Imperizia
2. Imprudenza
3. Negligenza
Incapacità
tecnica
specifica
Quando l'agente pone in essere un
reato a causa dell'inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o
discipline.
Condotta che sottopone gli
altri a rischi inutili
Comportamento del medico trascurato, disinteressato e superficiale nei
confronti dell’assistito.
Il parametro di riferimento è quello previsto dall’art. 43, comma 2 c.p.:
«Il delitto è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto,
non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.»
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Sentenza della Cassazione Penale n.4391/11
In tema di colpa professionale del medico, il principio civilistico
di cui all'art. 2236 cod. civ. che assegna rilevanza soltanto alla
colpa grave può trovare applicazione in ambito penalistico come
regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di
imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di
problemi di speciale difficoltà ovvero qualora si versi in una
situazione di emergenza
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Nesso causale
• Il collegamento tra il fatto illecito e l'evento
dannoso (causalità materiale),
• Il collegamento tra la condotta antigiuridica e i
danni risarcibili (causalità giuridica).
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Art 40 c.p.
• Condotta omissiva
«Nessuno può essere punito per un fatto
preveduto dalla legge come reato, se l'evento
dannoso o pericoloso, da cui dipende
l'esistenza del reato, non è conseguenza della
sua azione od omissione. Non impedire un
evento, che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo.»
Art 41 c.p.
• Concorso di cause
«Il
concorso di cause preesistenti o simultanee o
sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione
od omissione del colpevole, non esclude il
rapporto di causalità fra l'azione od omissione e
l'evento.»
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Accertamento del nesso causale
Penale
Civile
«Conditio sine qua non»
«Più probabile che non»
«La sussistenza del nesso di causalità può
affermarsi quando possano escludersi
processi causali alternativi e si possa
sostenere in termini di alta credibilità
razionale o probabilità logica, che sia stata
proprio quella condotta omissiva a
determinare l'evento lesivo, facendo
riferimento sia a dati statistici sia ad altro
materiale probatorio.»
Cassazione penale, sentenza n. 17758/2012
“L’accertamento del nesso causale in ambito
civile può basarsi su criteri del tutto difformi
da quelli richiesti nel diritto penale. In
particolare, nell’accertamento del nesso
causale civile, è possibile accedere ad una
soglia meno elevata di probabilità rispetto a
quella penale: la causalità civile obbedisce
alla logica del "più probabile che non»
Cassazione civile , sentenza n° 21619/2007
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Lezione Avv. Caroleo