LA CAUSALITÀ GIURIDICA
UNIMC - FACOLTÀ DI FILOSOFIA
Filosofia analitica del linguaggio
mod. ontologia
Chiar.mo Prof. Francesco Orilia
Anno accademico 2013-2014
09/12/2013
Marco Caldarelli
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1° principio
• Il ‘sistema’ giuridico non si interessa della VERITÀ tout
court, ma di cosa diversa: si occupa della VERITÀ
PROCESSUALE, che con la verità ontologica non ha un
rapporto di specie a genere, ma un rapporto di pura
somiglianza.
• La verità reale (il reale concatenamento dei fatti,
eventi, condotte…), per principio ‘giuridico’, non è
conoscibile attraverso il processo né interessa ad
alcuno effettivamente conoscerla
• La verità giuridica è quella che emerge dalla
comparazione e selezione tra la verità presentata da
una parte processuale e la verità presentata dall’altra
2
2° principio
• ‘Cos’è la causalità’ non dovrebbe essere un
punto di arrivo di una investigazione
speculativa ma un dato assiomatico
normativo: l’idea di CAUSALITÀ in ambito
giuridico è contenuta nella legge, da lì
dovrebbe partire l’indagine interpretativo conoscitiva
• Ma la legge definisce il nesso di causalità?
3
3° principio
• La causalità ‘giuridica’ e la causalità ‘in metafisica
– ontologia’ hanno alcune somiglianze e alcune
notevoli differenze
• Se in ontologia ‘A causa B’ (è vero che ‘A causa B’)
non necessariamente ‘A causa B’ (è vero che ‘A
causa B’) in ambito giuridico
• Se ‘A causa B’ in ambito giuridico non
necessariamente A causa B nel contesto
metafisico (non solo perché ciò che potrebbe
essere vero ‘processualmente’ non è
necessariamente vero ‘ontologicamente’)
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4° principio
• «È rigore quando arbitro
fischia» Vujadin Boškov (Citato in Marco
Sappino, Dizionario biografico enciclopedico di un
secolo del calcio italiano, Dalai editore, 2000, p.
2117)
• Il principio può essere così
‘giuridicamente’ tradotto:
«Sussiste il nesso di causalità
tra una condotta e un evento
quando giudice dice:
‘Sussiste’»
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Le norme di riferimento
• LA PRIMA
La natura del
rapporto di
ARTICOLO N.40 C.P. causalità non
è definita dalla
Rapporto di causalità.
norma
1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non
è conseguenza della sua azione od omissione.
2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico
di impedire, equivale a cagionarlo.
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Le norme di riferimento
• LA SECONDA
ARTICOLO N.41 C.P.
Concorso di cause.
1.
2.
3.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,
anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non
esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e
l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando
sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se
l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per
sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto
illecito altrui.
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Problema sotteso al concetto di
causalità giuridica
• L’indagine sul nesso di causalità è rivolta a
determinare quali tra gli antecedenti causali di
un evento possa considerarsi:
sua causa
– ESCLUSIVA
ovvero
– CONCORRENTE
Relata
Causali
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(1) effetto
• L’effetto è dunque un EVENTO, uno ‘stato di
cose’, un ‘fatto della vita’ (non dunque una
proposizione)
– giuridicamente rilevante
– temporalmente determinato
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(2) Antecedente causale
• Prima selezione: non tutti gli antecedenti causali sono
rilevanti nel processo (luogo nel quale si deve accertare il
nesso di causalità), ma solo quelli che consistono in
CONDOTTE UMANE
• Altri antecedenti causali non qualificabili come condotte
umane sono rilevanti nell’analisi processuale, ma in
funzione della condotta umana da esaminare
• Lo scopo del processo è infatti quello di
– Imputare
– Ad un soggetto agente (sostanza umana?)
– Una condotta
E attraverso l’accertamento del nesso di causalità
– (Eventualmente) un evento
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Ma come può collegarsi causalmente
una condotta umana con l’evento?
• Esistono 6 teorie
1. Teoria condizionalistica o dell’equivalenza delle
cause con al variante della sussunzione sotto leggi (o
causalità scientifica)
2. Teoria della causalità adeguata o della regolarità
causale
3. Teoria della causalità umana, o della signoria
dell’uomo sul fatto
4. Teoria della causa prossima o della prevalenza (o
causalità immediata)
5. Teoria dello scopo della norma
6. Teoria dell’aumento del rischio
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Regola comune a tutte le teorie e suo
correttivo
• Tutte le 6 teorie si fondano sulla regola base
della CONDICIO SINE QUA NON
– Base fondante evidente delle prime 4
– Sottesa alle ultime 2
• Oggi la regola della C.S.Q.N. è ‘corretta’ dalla
sotto teoria della CAUSALITÀ EFFICIENTE
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La regola della
CONDICIO SINE QUA NON
• È CAUSA di un evento ogni ANTECEDENTE
senza il verificarsi del quale
– O l’evento NON si sarebbe verificato
– O l’evento si sarebbe verificato IN MODO
DIVERSO
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La regola della
CONDICIO SINE QUA NON
• Per effettuare tale accertamento va eseguito un
giudizio di eliminazione mentale ipotizzando se
l’evento si sarebbe – o meno – verificato anche in
assenza di quell’antecedente
• Si ricostruisce dunque una rappresentazione della
realtà diversa da quella che si assume si sia verificata
nella quale manchi la CONDOTTA da esaminare nel
processo
• (nei reati c.d. OMISSIVI, tale esperimento mentale si
esegue dando per compiuta la condotta dell’agente che
invece non è stata posta in essere)
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La regola della
CONDICIO SINE QUA NON
• Si formula dunque un giudizio ipotetico con il
quale si sopprime con il pensiero
l’antecedente da valutare e si verifica
(mentalmente) se ciò malgrado l’evento si
sarebbe verificato lo stesso
• Es. «se il maggiordomo non avesse colpito con
un candelabro il padrone di casa, il padrone di
casa sarebbe morto per lesione al cervello?»
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La regola della
CONDICIO SINE QUA NON (causa but for)
Assumendo A come ‘condotta’ e B come ‘evento’
– A: ‘colpo di candelabro inferto dal maggiordomo’
– B: ‘morte del padrone di casa’
Se nel caso esaminato
AB
pertanto
BA
A è (una) condizione necessaria di B
In base alla regola della C.S.Q.N. – per ora – esiste
un nesso di causalità tra A e B
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(1) Teoria della equivalenza delle cause
• È la teoria che assume la CSQN come unico
fondamento tanto da esserne la più compiuta
e semplice espressione (paternità attribuita al
giurista tedesco Von Buri)
• Tutte le condizioni necessarie dell’evento
sono, sul piano causale, equivalenti. A nulla
rileva se una causa abbia avuto o meno
maggiore efficienza causale.
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Applicazioni giurisprudenziali di (1)
•
•
sul c.d. GIUDIZIO POSTUMO: «in tema di nesso di casualità, per escludere che un
determinato fatto (il quale nella specie poteva identificarsi nell'illecita condotta del
sig. X) abbia cagionato un danno, non basta affermare che il danno avrebbe potuto
verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a
tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe effettivamente
verificato anche in assenza di quell'antecedente» (Cass. civ. 7.6.1977, n. 2342)
Sul c.d. GIUDIZIO CONTROFATTUALE: «È dunque causa penalmente rilevante la
condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione "necessaria" conditio sine qua non - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a
produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non
si sarebbe verificato. La verifica della causalità postula il ricorso al "giudizio
controfattuale", articolato sul condizionale congiuntivo "se ... allora ..." (nella
forma di un periodo ipotetico dell'irrealtà, in cui il fatto enunciato nella protasi è
contrario ad un fatto conosciuto come vero) e costruito secondo la tradizionale
"doppia formula", nel senso che: a) la condotta umana "è" condizione necessaria
dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti,
l'evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana "non è" condizione
necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo
procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato» (Cass. S.U. pen.
11.9.2002, n.30328)
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Obiezioni a (1)
• «se trattengo il sig. Y prima che attraversi la strada per chiedergli
che ora sia, e, questi appena sceso sulla careggiata viene investito e
ucciso da un conducente che arriva a alta velocità e lo colpisce sulle
strisce in modo che se non lo avessi trattenuto chiedendogli l’ora
non sarebbe stato investito, la mia condotta è un antecedente
causale equivalente alla condotta del pirata della strada per la
determinazione dell’evento morte del sig. Y?»
• «la madre dell’assassino può dirsi imputabile dell’evento morte
dell’assassinato per il fatto di avere messo al mondo il figlio?»
• «può essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il fatto che
il sig. Z abbia colpito il sig. X con un pungo rompendogli il naso
(condotta illecita) e l’evento morte del sig. X per incidente stradale
nel corso del trasporto di questi in ambulanza verso il più vicino
pronto soccorso?»
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Problema (A) della
(1) Teoria della equivalenza delle cause
• PROBLEMA DEL RUMORE
– Se ciò che rileva fosse solo la causalità, ogni evento
passato senza il quale un altro evento non si sarebbe
prodotto, dovrebbe essere considerato un suo
antecedente causale
• RISPOSTA
– Nessun problema, l’imputabilità a titolo di responsabilità si
esaminerà ad un livello successivo (valutazione della liceità
del comportamento, elemento psicologico del reato ecc.)
• CONTRO OBIEZIONE
– il lavoro processuale sarebbe ciclopico; la selezione delle
condotte da valutare deve cominciare ad operare già dal
nesso di causalità
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Problema (B) della
(1) Teoria della equivalenza delle cause
• PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITÀ NELL’ESERCIZIO DELL’ESCLUSIONE
MENTALE
– Sostenere che, eliminata ipoteticamente una condotta, l’evento che si
è verificato non si sarebbe verificato è quasi sempre una affermazione
arbitraria, specie nei casi di
– Causalità addizionale:
•
•




L’evento è stato prodotto dal concorso di più fattori
Es. morte di alcuni paracadutisti per
L’adozione di una nuova tecnica di lancio (condotta commissiva)
L’imposizione di tale tecnica ai militari (c. commissiva)
L’omessa sperimentazione della tecnica (c. omissiva)
L’omesso rinnovo dei materiali usati (c. omissiva))
– Causalità alternativa ipotetica:
• Esistenza di fattori sostitutivi la cui efficacia causale è rimasta ipotetica ma che, in
assenza della condotta illecita considerata, avrebbero sicuramente determinato il
verificarsi dell’evento
• Es. un pedone viene investito e perde un rene che avrebbe comunque dovuto
essere asportato per un errore diagnostico del suo medico curante
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(1.a) Variante della Teoria della equivalenza delle cause:
il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche
• Visto il rischio di arbitrarietà nell’applicazione
della ‘eliminazione mentale’ connesso alle diverse
caratteristiche esperienziali, logiche, intellettive
che intercorrono tra i vari giudicanti, una parte
dei ‘condizionalisti’ ritiene che un buon correttivo
sia sottomettere la valutazione controfattuale a
leggi di copertura, ancorando le decisioni a criteri
più oggettivi possibile
• Da qui la sussunzione dell’indagine sotto leggi
scientifiche o naturali
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(1.a) Variante della Teoria della equivalenza delle cause:
il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche
• Per accertare ‘se l’evento si sarebbe
comunque verificato’ si ricorre ad una
legge scientifica di copertura
-universale (l’evento/effetto è
invariabilmente condizione necessaria
dell’evento/condotta esaminato)
-statistica (l’evento/effetto è
frequentemente condizione
dell’evento/ condotta, si accompagna
ad esso)
che ‘garantisca’ che quell’evento si
sarebbe – o meno – verificato in
assenza – o in presenza, in caso di
condotta omissiva – della condotta
oggetto di giudizio, secondo un criterio
di regolarità causale («sono le leggi a
legare tra loro i fatti» Stella, 2004)
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Applicazioni giurisprudenziali di (1.a)
•
«a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una
legge scientifica - universale o statistica -, si accerti che, ipotizzandosi come
realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc,
questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca
significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.
b) Non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria
sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso
concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che,
all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di
fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con
"alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".
c) L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla
ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza
disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico
rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la
neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio»
(Cass. S.U. pen. 11.9.2002, n.30328)
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Problema (A) della
(1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause
• PROBLEMA DELLA INAFFIDABILITÀ DELLE LEGGI
SCIENTIFICHE
– anche le leggi scientifiche rappresentano un grado di
conoscenza parziale, incompleto, mai definitivo e assoluto, sono
discusse e discutibili nelle loro premesse e nelle loro conclusioni
specie applicative, non possono escludere un certo margine di
arbitrarietà, ‘mascherato’ da oggettività scientifica
• RISPOSTA
– Ad oggi non esistono criteri di valutazione controfattuale più
oggettivamente attendibili delle leggi scientifiche statisticoprobabilistiche. La spiegazione causale coeteris paribus basata
su leggi probabilistiche è oggi quella che garantisce il maggior
grado di ‘credibilità razionale’
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Problema (B) della
(1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause
• PROBLEMA DELLA NON DELEGABILITÀ DELLE
SCELTE A SOGGETTI DIVERSI DAL GIUDICE
– Affidarsi a leggi scientifiche per attribuire efficacia
causale ad una condotta significa trasferire il
giudizio sul nesso ad un soggetto che non è
giudice (il consulente tecnico ‘scientifico’) con ciò
violando il principio di terzietà del soggetto che
deve decidere sulla condotta e erogare l’eventuale
pena
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Problema (C) della
(1.a) Teoria ‘corretta’ della equivalenza delle cause
• PROBLEMA DELLA DIFFERENZA TRA
CAUSALITÀ SCIENTIFICA E CAUSALITÀ
GIURIDICA
– La c. scientifica si ferma a ciò che è tecnicamente
rilevante e spiegabile, la causalità giuridica è un
giudizio, cioè una applicazione, di una norma di
responsabilità sul piano causale: ciò può condurre
ad una legittima dissociazione finale dalle
risultanze delle consulenze tecniche
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Correttivo della
CAUSALITÀ EFFICIENTE
• Questo ‘criterio’ correttivo è applicabile a tutte le 6
teorie elencate, ma può essere trattato ora, essendo
una risposta prima di tutto alla teoria della CSQN (1) e
alla sua versione corrette (1.a ‘sussunzione sotto leggi
di copertura’) nell’ottica di ridurre la quantità degli
antecedenti causali rilevanti
• Il criterio ha una base normativa nella prima parte del
comma 2 dell’art. 40 c.p.:
«Le cause sopravvenute escludono il rapporto di
causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento»
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Correttivo della CAUSALITÀ EFFICIENTE
• Es. Pedone che subisce un lieve incidente stradale e muore nel rogo
dell’ospedale. La causa efficiente è l’incendio, essendo da sola sufficiente
a causare l’vento morte, con ciò relegando anche la condotta
dell’investitore a mera occasione, causalmente irrilevante
• In un insieme di eventi A, B, C, D,… che, secondo la teoria della CSQN,
sono condizioni necessarie dell’evento, se l’evento A avvenuto in tn, ove
tn è un momento precedente al momento t in cui si verifica
l’evento/effetto, mentre gli altri eventi sono tutti avvenuti in t<n, è la sola
condizione sufficiente per il verificarsi dell’evento, gli altri eventi
regrediscono a occasioni non più causalmente rilevanti
• Con il correttivo così considerato, in presenza di una ultima causa
necessaria e sufficiente, le altre cause perdono la rilevanza causale per il
verificarsi di quel determinato evento
Che vuol
dire?
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Correttivo della
CAUSALITÀ EFFICIENTE
• Es. A inferisce a B un colpo di spada
procurandogli lesioni che lo porterebbero alla
morte certa, senonché C spara un colpo di
pistola alla testa di B prima che questi muoia
per il colpo di A e lo uccide ‘sul colpo’. La
condotta di C esclude che la condotta di A sia
causalmente efficace per il verificarsi
dell’evento morte di B?
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Applicazioni giurisprudenziali
• Sulla CAUSALITÀ EFFICIENTE: «in linea di principio,
perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e
l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione:
a) che si tratti di un antecedente necessario
dell'evento, nel senso che questo rientri tra le
conseguenze normali ed ordinarie del fatto;
b) che tale antecedente non sia poi neutralizzato, sul
piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto
idoneo ex se a determinare l'evento. » (Cass. civ.
20.2.1998, n. 1857)
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Lezione 26