Il nesso di causalità
l’imputazione oggettiva dell’evento.
L’accertamento del nesso di causalità
nel reato omissivo.
Art. 40. Nesso di causalità
 L’accertamento del nesso di causalità
rappresenta una garanzia del principio di
colpevolezza, inteso come divieto di
responsabilità per fatto altrui, in quanto
impone che il soggetto possa rispondere solo
di eventi che siano conseguenza della sua
condotta.
segue

 L’accertamento della causalità deve avvenire
dal punto di vista del giudice penale ai fini di
un giudizio di responsabilità penale.
Due fasi
 Il problema della causalità in diritto penale si
affronta oggi generalmente in due fasi
concettualmente distinte:
 1) accertamento del nesso causale
propriamente detto, e cioè del nesso di
condizionamento tra azione ed evento;
segue
 2) c.d. imputazione oggettiva dell’evento ai
fini di un giudizio di responsabilità penale.
 (criteri di delimitazione della rilevanza
oggettiva del nesso di condizionamento).
I fase: accertamento del nesso
di causalità.
 Teoria condizionale (c.d. teoria dell’equivalenza
causale): la causa di un fenomeno è il complesso
delle sue condizioni; gli antecedenti senza i quali
l’evento non si sarebbe verificato. La condotta
umana è causa se rappresenta un l’antecedente
senza il quale l’evento non si sarebbe realizzato
(condicio sine qua non): una fra le tante
condizioni necessarie dell’evento.

segue
 Teoria dell’equivalenza causale: non è
possibile graduare l’intensità causale o
l’efficacia di ogni singola condizione; tutte le
condizioni indispensabili sono equivalenti fra
loro ed egualmente causali.
segue
Modello
euristico:
procedimento
di
eliminazione
mentale
o
giudizio
controfattuale (se si elimina mentalmente la
condotta e l’evento viene meno, la condotta è
causa dell’evento).
Modelli di spiegazione
dell’evento.
 Per spiegare le ragioni per cui l’evento non si
sarebbe verificato se l’azione non vi fosse
stata è possibile ricorrere al modello di
spiegazione
individualizzante,
fondato
sull’intuito e la discrezionalità del giudice.
segue
 Insufficienza del modello di spiegazione
individualizzante:
 in contrasto con il principio di legalità (sentenza
del Tribunale di rovereto sulle macchie blu, della
Suprema Corte sulla strage del Vajont);
 fondato su una concezione autoritaria delle
funzioni del giudice penale e del suo libero
convincimento.
Tribunale di Rovereto – 17
gennaio 1969
 L’accertamento del nesso di causalità tra il
deflusso delle sostanze nocive dalla fabbrica,
modalità di produzione, l’efficacia dei
depuratori installati da un lato e le
manifestazioni morbose ad animali, piante,
uomini dall’altro.
segue
 Il giudice non concede la perizia tecnica
perché “nella specie non necessita affatto
affrontare tali indagini tecniche ..perché le
circostanze di questa causa e particolarmente
il rapporto di causalità …sono…così
invincibilmente dimostrate in fatto, che qui si
rende superflua ogni ulteriore,
particolareggiata ed esplicativa
segue
 indagine tecnica .”. “Riesca o non riesca la
scienza ad esattamente pervenire a
dimostrare la patonogenesi ed il meccanismo
interno di quelle lesioni umane, osserva il
Tribunale che, nella specie, sono le stesse
circostanze di fatto a storicamente provare la
connessione tra quei fumi dello stabilimento
segue
 E quelle macchie cutanee delle persone”
 “E’ intuitivo che le manifestazioni morbose
possono essere diverse a seconda delle
condizioni dei singoli ambienti…, al tempo
di esposizione, allo stesso composto dei
fumi, che …non può intuitivamente essere
sempre perfettamente uguale in tutte le
fabbriche di alluminio”
Modello della sussunzione sotto
leggi
 Modello di spiegazione generalizzante:
RICORSO A LEGGI DI COPERTURA O
GENERALIZZAZIONI CAUSALI.
segue
 Causa in senso nomologico funzionale:
“l’effetto come una conseguenza dipendente
dalla causa, sulla sola base di uniformità di
circostanze naturali constatate nel passato, e
con la sola necessità derivante dallo
stabilimento induttivo di dette uniformità
sotto forma di leggi”.
segue
 Il “perché” dell’evento si identifica con “un
insieme di condizioni empiriche antecedenti ,
dalle quali dipende il susseguirsi dell’evento
stesso secondo un’uniformità regolare,
rilevata in precedenza ed enunciata in una
legge”.
segue
 Un’azione è causa di un evento descritto da
una norma quando l’evento medesimo la
segue temporalmente ed è collegato ad essa
sulla base di una legge naturale: formula
della condizione conforme a leggi.
segue
 Modello della sussunzione sotto leggi
scientifiche (dal concreto all’astratto). La
legge predica che nella generalità dei casi al
verificarsi di una condotta del tipo di quella
che si è verificata, in base ad una successione
regolare di eventi conforme alla legge, si
producono eventi del tipo di quello che si è
verificato.
segue
 Prima viene in considerazione una legge,
come tale costruita su generalizzazioni
(comportamenti-tipo, situazioni-tipo,
conseguenze-tipo), poi si controlla se il
singolo comportamento “storico”, la singola
situazione “storica”, la singola conseguenza
“storica” possono essere inseriti nello
schema generale previamente ottenuto.
segue
 Leggi scientifiche universali e statistiche, ma
dotate di alto grado di credibilità razionale. Il
giudice deve giungere ad affermare che una
condotta è causa di un evento
segue
 con un alto grado di credibilità razionale. Si
ammettono le assunzioni nomologiche (coeteris
paribus). Sentenza Bonetti del ‘90 sulla strage di
Stava (anticipata dalla sentenza della Corte
d’Appello di Catania del 1986 circa la
responsabilità della guida nel caso dei turisti morti a
causa di un’improvvisa eruzione dell’Etna).

Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti
 Secondo il modello della sussunzione sotto leggi
scientifiche, un antecedente può essere configurato
come condizione necessaria solo a patto che esso
rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla
base di una successione regolare conforme ad una
legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta
legge generale di copertura – portano ad eventi del
tipo di quello verificatosi in concreto.
segue
 Le leggi generali di copertura accessibili ai giudici
sono sia le leggi “universali”, che sono in grado di
affermare che la verificazione di un evento è
invariabilmente accompagnata dalla verificazione di
un altro evento, sia le leggi “statistiche”, che si
limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di
un altro evento in una certa percentuale di casi, con
la conseguenza che questa ultime sono tanto più
segue
 dotate di validità scientifica quanto più
possono trovare applicazione in un numero
sufficientemente alto di casi e sono suscettive
di ricevere conferma mediante il ricorso a
metodi di prova razionali e controllabili.
segue
 Il ricorso a leggi statistiche da parte del
giudice è più che legittimo, perché il modello
della sussunzione sotto leggi utilizzabile in
campo penale, sottintende, il più delle volte,
necessariamente, il distacco da una
spiegazione causale deduttiva, che
implicherebbe una impossibile conoscenza di
tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti;
segue
 Poiché il giudice non può conoscere tutte le
fasi intermedie attraverso le quali la causa
produce il suo effetto, ne procedere quindi ad
una spiegazione fondata su una serie
continua di eventi, nella spiegazione causale
si dovrà ricorrere ad una serie di assunzioni
nomologiche tacite
segue
 e dare per presenti condizioni iniziali non
conosciute o soltanto azzardate..
segue
 Il giudice, avvalendosi del modello della
sussunzione.., dirà che è probabile che la
condotta dell’agente costituisca, coeteris
paribus, una condizione necessaria
dell’evento; probabilità che altro non
significa se non probabilità logica o
credibilità razionale, la quale deve essere di
alto grado
Descrizione dell’evento

 Descrizione dell’evento: evento in concreto, che si
è verificato hic et nunc (in quelle condizioni di
spazio e di tempo). Né evento in astratto, né è
possibile un’eccessiva concretizzazione, la legge
scientifica deve consentire al giudice di spiegare un
accadimento ripetibile. La Corte di Appello di
Torino nel caso Rigollet e altri, 27 - 6 - ’97, ha
sottolineato che non si può astrarre da ogni aspetto
caratterizzante la vicenda concreta
segue
 (non si può fare riferimento, ad esempio, ad un
generico evento valanghivo, non qualificato da
specifici antecedenti causali), ma occorre
selezionare modalità concrete dell’evento valanga:
“accadimenti o aspetti ripetibili mancando i quali
si dovrebbe dire che un evento del tipo previsto
dalla norma non si sarebbe verificato hic o non si
sarebbe verificato nunc” (non si deve spiegare un
genus o mero evento di danno, ma lo specifico
decorso causale sfociato nell’evento terminale).

II fase.
Una volta accertato il nesso condizionalistico, per
pervenire ad un giudizio di responsabilità penale
bisogna innanzitutto determinare se il giudice può
imputare oggettivamente l’evento alla condotta
dell’agente.
Le teorie volte a delimitare la teoria condizionalistica
ai fini dell’imputazione oggettiva dell’evento sono
state fondate sull’art. 41, c. 2 (cause sopravvenute
da sole sufficienti).
Teoria della causalità umana.
 A tal fine la teoria della causalità umana esclude
tale possibilità laddove siano intervenuti fattori
eccezionali, non prevedibili in base alla migliore
scienza ed esperienza (Antolisei, Mantovani).
Teoria accettata spesso dalla giurisprudenza
(sentenza Bonetti). Critica: l’ambiguità della
nozione di eccezionalità, il rischio di confondere la
prevedibilità della colpa e la prevedibilità
dell’evento.
Teoria dell’imputazione
oggettiva dell’evento
 La teoria dell’imputazione oggettiva, invece,
richiede:
 I che la condotta abbia creato un rischio penalmente
rilevante;
 II che l’evento sia concretizzazione del rischio
creato dalla condotta. In relazione al reato colposo,
in particolare bisogna verificare che l’evento è
concretizzazione del rischio che la regola di
diligenza violata tendeva a prevenire.
comportamento alternativo
lecito
 Nel caso di comportamento alternativo lecito (si
accerta che anche se si fosse rispettata la regola di
diligenza l’evento si sarebbe realizzato), non si può
sostenere che l’evento è concretizzazione del
rischio creato dalla condotta; in tale ipotesi (una
volta stabilito che sussiste un nesso causale),
bisogna accertare che la condotta abbia aumentato il
rischio di verificazione dell’evento (e quindi creato
un pericolo penalmente rilevante, che si è
concretizzato nell’evento).
Causalità generale
 Nel settore della responsabilità da prodotto
attraverso questo giudizio di mera probabilità
statistica ci si accontenta della mera causalità
generale, in luogo di un accertamento della
causalità individuale, nel senso che la
giurisprudenza (non solo italiana, ma anche
tedesca, spagnola) ha finito per introdurre un
concetto di causalità nuovo:
segue
 il concetto di idoneità di una sostanza a
provocare un certo tipo di eventi dannosi
sui gruppi o popolazioni indagati; ma
l’idoneità (c.d. causalità generale) è troppo
poco per provare il nesso causale, anche se
esistono indizi sull’idoneità (correlazioni
statistiche) il giudice brancola nel buio
rispetto al caso singolo;
segue
 tale criterio non è fondato su leggi causali ma su
dati statistici che impediscono la sussunzione degli
accadimenti concreti sotto la norma giuridica
astratta che individua la causalità come requisito di
fattispecie.
 Laddove la regolarità nella successione di eventi
non è ben conosciuta e sperimentata, l’accertamento
delle responsabilità individuali non è possibile se
non si capisce perché la frana è avvenuta, perché
l’olio antisettico, o lo spray del pellame sono
dannosi.
segue
 La risposta può derivare solo dalla scienza.
 In particolare la tensione tra le aspettative alla tutela
della salute individuale e le aspettative alla
protezione dei diritti individuali alla libertà, al buon
nome e alla reputazione si sono risolte, a discapito
di queste ultime, in vistoso attacco, compiuto in
Europa, al principio della responsabilità
individuale, attacco compiuto investendo la
causalità e la colpevolezza,
Il libero convincimento del
giudice.
 rilanciando il principio del libero convincimento del
giudice. Nel processo del Vajont in Italia le
incertezze dei periti sull’individuazione del
“perché” della frana che aveva provocato
l’esondazione del bacino, erano in apparenza tali da
indurre i giudici del Tribunale e della corte
d’Appello a concludere che la scienza era
impotente; lo stesso per il Tribunale di Rovereto
nella sentenza sulle macchie blu,
segue
 ma in entrambi i casi si pervenne a sentenze di
condanna fondate sul principio del libero
convincimento.
 Il processo sul talidomide in Germania non giunse
sino alla prova della causalità individuale ma i
giudici si fermarono alla prova della causalità
generale, la capacità in generale del farmaco di
produrre eventi del tipo malformazioni e danno al
sistema nervoso,
segue
 rivendicando l’autonomia del convincimento
del giudice penale, nonostante la mancanza
di consenso degli esperti sugli effetti
teratogeni del farmaco; si giunse
all’archiviazione perché le vittime avevano
ricevuto dei risarcimenti miliardari e il
problema della loro protezione era stato
risolto.
critiche
 In realtà, invece, laddove manchi la prova
scientifica oggettiva del nesso causale non può
essere sostituita da un convincimento soggettivo;
pensare diversamente riduce le possibilità di difesa
dell’imputato, toglie trasparenza alla giurisprudenza
penale, elimina la sua controllabilità e fa sì che gli
sforzi di precisazione dei concetti di diritto penale
sostanziale siano privi di qualunque conseguenza
nell’applicazione pratica.
segue
 La causalità deve fungere da criterio di imputazione
individuale attraverso l’effettività della regola
processuale che accolla all’accusa l’onere della
prova al di là del ragionevole dubbio: se
quest’onere non può essere adempiuto per la
riconosciuta insuperabile incertezza della scienza, i
dubbi degli esperti, il diritto penale deve cedere il
passo al diritto civile, amministrativo, che rendono
meno stringente l’onere probatorio.
segue
 Attraverso questa ricostruzione della
causalità fondata su fattori prognosticiprobabilistici, o sul mero accertamento
dell’aumento del rischio si trasformano i reati
causali in meri reati di pericolo, in contrasto
con il principio di legalità e di responsabilità
personale).
La valutazione del grado di
probabilità causale in
considerazione del rango del
bene
 Addirittura la giurisprudenza arriva ad affermare in
Italia che in considerazione dell’importanza degli
interessi in gioco (ad esempio la vita in relazione
alla responsabilità medica) è possibile abbassare la
soglia (il grado) di probabilità sufficiente per
pronunciare la condanna, accogliere un grado di
accertamento inferiore, una nozione di causalità
diminuita (tanto più alto il rango dei beni, tanto
minore il grado di probabilità).
segue
 Quest’interpretazione non è accettabile perché
altrimenti dei criteri valutativi sono utilizzati per
accertare fatti naturalistici (parte della dottrina, ad
esempio Angioni, non accoglie tale possibilità
neanche per accertare il grado di pericolo nei reati
di pericolo concreto, ritenendo che il principio di
proporzione deve guidare le scelte di
incriminazione del legislatore, ma non può
presiedere l’accertamento del giudice).
segue
 Recentemente, la giurisprudenza ha cambiato
tendenza, pretendendo l’accertamento del nesso
causale in base ad un modello nomologicodeduttivo con un alto grado di credibilità razionale
vicino alla certezza (sia che si consideri la causalità
omissiva reale, sia che si consideri ipotetica;
sentenza Beltrocchi, che cita a sostegno delle sue
argomentazioni il progetto Grosso di riforma del
codice penale).

Stella: la scelta rigorosa delle
leggi scientifiche
 Rimanendo legato ad una concezione della causalità
di stampo nomologico-deduttivo, invece Stella
propone di ricorrere a sistemi di tutela alternativi al
diritto penale nel settore della responsabilità da
rischio.
 L’autore propone, innanzitutto, una rigorosa scelta
delle leggi scientifiche che possono essere utilizzate
nel diritto penale. Con la sentenza del 1990 della
Corte Suprema Italiana sul disastro di Stava si
afferma che le leggi della scienza devono
segue
 ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di
prova razionali e controllabili; la Corte non
specifica quali sono questi metodi (ma chiede un
alto grado di credibilità razionale).
L’approfondimento del tema è avvenuto da un altro
supremo organo giurisdizionale del mondo
occidentale da lì a qualche anno (1993) nella
sentenza in re Daubert, relativa agli effetti
teratogeni del Bendectin.
segue
 In questa sentenza si sancisce che “nella scienza
non ci sono certezze”, le teorie scientifiche sono
provvisorie (sono delle ipotesi che possono essere
smentite da nuove teorie e in un processo civile un
soggetto può essere condannato in base ad una
teoria rivelatesi poi errata); “la validità scientifica
per uno scopo non è necessariamente validità per
altri scopi, correlati al primo”. Ne deriva che,
poiché il rischio di condanne sbagliate deve essere
ridotto il più possibile,
controlli induttivistici
 “la validità scientifica per uno scopo non è
necessariamente validità per altri scopi, correlati al
primo”. Ne deriva che, poiché il rischio di
condanne sbagliate deve essere ridotto il più
possibile, per verificare la correttezza di una
conoscenza scientifica (metodo scientifico) si deve
verificare se può essere testata attraverso il vaglio
dei controlli induttivistici – empirici - che portano
alla conferma (Hempel - basta un controesempio
perché l’ipotesi possa essere considerata non
confermata);
falsificazione
 poi si deve verificare se può essere
falsificata in modo da raggiungere la
“corroborazione provvisoria” di cui parla
Popper (e basta che non sia stata sottoposta a
falsificazione perché il giudice debba
respingerla);
consenso generale della
comunità scientifica
 un altro criterio rilevante in sede civile è il
consenso generale della comunità scientifica (il
consenso in un determinato momento storico in
base alla concezione di Kuhn imperniata sul
consenso generale nei periodi di “scienza normale”
– si nega, però, che il consenso possa essere un
metodo esclusivo di valutazione, come aveva
ritenuto per 70 anni la giurisprudenza
nordamericana in base alla sentenza pronunciata nel
caso Frye).
metodo scientifico
In tal modo il giudice, ad avviso della corte, per
verificare la correttezza di una tesi deve rispettare il
metodo scientifico inteso come “insieme delle
teorie della conoscenza” (anche se in contrasto tra
loro : Hempel, Popper, Kuhn); l’uso congiunto delle
tre concezioni del metodo scientifico dà le maggiori
garanzie possibili sull’affidabilità dell’ipotesi
provvisoria, consentendo di eliminare la “scienza
spazzatura”.
segue
 Al giudice si attribuisce, allora, il ruolo di custode
(deve controllare il carattere scientifico
dell’informazione - il giudice deve esercitare sugli
esperti un controllo molto maggiore che non sui
normali testimoni).
 Ne deriva che il giudice non può avvalersi di
conoscenze scientifiche fondate sull’estrapolazione
dall’uomo all’animale e dalle alte alle basse dosi, né
degli studi epidemiologici perché si tratta di
conoscenze prive di sufficiente rigore
segue
 (ne deriva l’inaffidabilità delle dichiarazioni
dell’EPA e della IARC che si avvalgono di studi
epidemiologici non confermati da altri studi oppure
clamorosamente falsificati da studi qualitativamente
migliori di quelli confermati) (in tale direzione la
sentenza sul caso Maghera). La massima di
Daubert funziona, allora, come un vero e proprio
“rasoio di OCKAM”.
segue
 In tale massima si precisa, inoltre, che la “validità
scientifica per uno scopo non è necessariamente
validità per altri scopi”, ne deriva che per valutare
la validità delle analisi causali (la nozione di
“catene causali”) basate sulla visione
corpuscolariana del mondo offerta dalle leggi di
Newton, bisogna tener conto del loro scopo; in tale
prospettiva tali leggi sono valide, perché, come
afferma Huber (Law of Toxic Torts)
segue
 tali leggi sono ancora oggi eccezionalmente
valide per il mondo comune di edifici e aerei,
e per quasi tutti i compiti della ingegneria,
anche se sono state superate dalle teorie sui
campi elettromagnetici, dallo sviluppo della
meccanica quantistica e dalla teoria della
relatività”.
Tasso di errore
 Un altro elemento emerso nel caso Dauber per
valutare l’affidabilità di una conoscenza scientifica
attiene al tasso di errore; se si fosse conosciuto
l’altissimo tasso di errore del test della paraffina
per la polvere da sparo, non sarebbero state emanate
tante sentenze basate su questo test sino al 1967,
anno in cui uno studio ha dimostrato l’inaffidabilità
del test. Se si fa riferimento ad una tecnica di cui
non si conosce il tasso di errore la relativa
testimonianza deve essere considerata inaffidabile.
segue
 Basti pensare che il tasso di errore delle
diagnosi mediche oscilla tra il 39% e il 60 %;
non solo ma spesso il tasso di errore è legato
all’uso che si fa di una scienza (è notevole il
tasso di errore degli esami clinici strumentali,
degli esami autoptici, degli esami istologici a
seguito di biopsia).
Settore civile
 Ne deriva, in conclusione, che l’ambito più
adatto per formulare giudizi di affidabilità
sulle ipotesi scientifiche e per trarre
conseguenze dal tasso di errore, che
caratterizza la testimonianza degli esperti, è
quello civile fondato sulla regola del “più
probabile che no”.
Incertezza scientifica
 Il paradigma dell’incertezza scientifica – tipico
dei giudizi sui danni legati all’esposizione a
sostanze tossiche o all’uso di prodotti tossici, o
comunque presente tutte le volte che si devono
affrontare questioni scientifiche molto complesse,
come quelle mediche - , l’estrema difficoltà
dell’accusa di concretizzare la legge di copertura
fornendo la prova particolaristica, l’elevato tasso
di errore che caratterizza le testimonianze degli
esperti medico-legali,
segue
 non consentono, per definizione, di raggiungere la
soglia dell’oltre il ragionevole dubbio, necessaria
nel settore penale. Nel settore della scienza del
rischio il diritto penale non funziona per
l’impossibilità di provare la causalità individuale
(non è l’invocazione dell’extrema ratio che
consente in questo settore il ritirarsi del diritto
penale – che potrebbe essere preteso per assicurare
eguale trattamento rispetto all’ipotesi di omicidio o
lesioni colpose).
segue
 Sono queste le ragioni per le quali nei paesi di
common law per i Toxic Torts e per i casi di asserita
negligenza medica si segue normalmente la strada
del processo civile, quando non si ricorra
direttamente a degli organi amministrativi. Anche
perché nel settore civile il modello ottocentesco
fondato sulla colpa è stato sostituito dal modello
fondato sulla responsabilità oggettiva (rischio
d’impresa),
segue
 e alla concezione che assegna alla
responsabilità civile solo una funzione
sanzionatoria è stata sostituita una
concezione che attribuisce alla responsabilità
civile funzioni di riparazione
(compensation), di deterrenza e – negli Stati
Uniti – di punizione dell’autore di fatti
illeciti assai gravi (punitive damages)
segue
 (si aggiunge un ulteriore scopo, più ambizioso, per
cui tutti gli eventi dannosi dovrebbero essere
risarciti in armonia con l’atmosfera costituzionale,
propria del welfare state).
 In concreto, però, la prassi giurisprudenziale
italiana non conosce le azioni di responsabilità
civile per danni legati all’uso di sostanze tossiche,
perché la patata bollente è stata passata al diritto
penale.
segue
 E’ emblematica negli Stati Uniti la vicenda relativa
alle patologie asbesto-correlate; pur essendo
l’asbesto idoneo a provocare gli esposti
mesateliomi, tumori al polmone, …bisogna
ammettere che l’ubiquarietà di tale sostanza, il
lungo periodo di latenza (sino a 40 anni), la
circostanza che i tumori al polmone e le altre
malattie asbesto-correlate possono essere dovute ad
una serie di cause diverse dall’asbesto,
segue
 rendono impossibile determinare l’origine
della malattia e, con essa, la causalità
individuale (come riconosciuto nel caso
Fibreboard e Cimino dalle corti americane).
transazioni globali, class action
 Il numero dei ricorsi ha indotto, inoltre, a
transazioni globali, class action. La tensione
tra diritti individuali alla salute e diritti
individuali alle garanzie processuali può
diventare insostenibile nel caso
d’esposizione di massa a sostanze tossiche:
la pressione esercitata sul sistema giudiziario
sarebbe dirompente
segue
 (la regola del più probabile che no, nella
versione forte, determinerebbe un rigetto di
massa delle azioni civili, provocando una
disapprovazione della comunità; risultati non
dissimili si raggiungerebbero con la versione
debole, per la difficoltà di provare il
raddoppio del rischio).
segue
 Il problema diventa politico, ma dinanzi
all’inerzia del legislatore i giudici se ne
fanno carico imponendo il foro unico e la
soluzione delle transazioni globali, che
risolve alla radice il problema della causalità,
ma che finisce per riconoscere i diritti solo
delle vittime più seriamente danneggiate.
segue
 In conclusione per i casi di Toxic Tort e
d’esposizione di massa, sarebbe preferibile
l’adozione di un modello amministrativo, con foro
unico nazionale, un comitato di esperti (medici,
scienziati, economisti, giuristi, rappresentanti delle
agenzie regolamentatrici), che decida sui ricorsi per
risarcimento sulla base del criterio della
proporzionalità :
segue
 “tutti coloro che determinano un’esposizione di
massa a sostanze tossiche devono essere ritenuti
responsabili per quella parte del danno da
esposizione che è proporzionalmente legata alla
condotta illecita di ciascuno di loro”; danni liquidati
sulla base di una tabella che individui i danni più
significativi; il finanziamento realizzato con il
contributo di tutti i produttori, trasportatori e
detentori di sostanze tossiche e con imposte
generali”
segue
 (si evitano, così, le crisi di fondi, anche
grazie all’intervento dei proventi di
un’imposta generale resa necessaria dalla
circostanza che le industrie forniscono
prodotti e servizi).
DOTTRINA TEDESCA
 La dottrina tedesca ha proposto due soluzioni
alternative per adattare il diritto penale alle
esigenze della società del rischio.
segue
 1) Attraverso norme che assicurino il controllo del
comportamento come sono le norme relative ai
limiti o valori-soglia; le indicazioni di politica
criminale sarebbero così sufficientemente chiare e
legate a valutazioni sociali preesistenti, nonché da
valutazioni imposte dall’emergere delle nuove
situazioni di pericolo (Stratenwerth); si tratta di
impedire la distruzione dei fondamenti della vita
futura su questa terra.
segue
 2) Altri autori suggeriscono la proliferazione dei
reati di pericolo astratto, in quanto di fronte ai
nuovi pericoli non attribuibili individualmente
dovrebbe nascere un diritto penale orientato
esclusivamente alla prevenzione, attraverso la
creazione di beni giuridici universali vagamente
definiti, attraverso l’emanazione di norme
formulate con l’aiuto della cibernetica e orientate al
controllo del caso.
Critiche di Stella
 Il diritto penale del comportamento e del pericolo
astratto sono aspramente criticati da Stella,
innanzitutto perché trasformerebbero lo Stato di
diritto in Stato di polizia; l’infiltrazione dei concetti
di rischio e di pericolo porterebbero il diritto penale
a problemi di effettività e di legittimità, in quanto il
diritto penale non sarebbe in grado di ovviare ai
nuovi rischi in maniera efficace, la prevenzione
generale e speciale sarebbero indimostrate;
segue
 il d.p. avrebbe carattere simbolico provocando
l’astensione dai dovuti comportamenti di
autoregolamentazione; sarebbe violato il principio
dell’extrema ratio e la scomparsa del riferimento al
danno o al pericolo concreto di danno cancellerebbe
i cardini dell’imputazione individuale, sia sotto il
profilo oggettivo, che sotto quello della
rimproverabilità soggettiva.
segue
 In particolare il diritto penale del pericolo
astratto compromette l’originaria funzione
limitatrice del bene giuridico e affida al
diritto penale il compito preventivo di un
controllo di massa.
segue
 La generale fallibilità della scienza, la straordinaria
incertezza immanente ad ogni processo scientifico
di valutazione del rischio, il grande divario tra le
valutazioni compiute da scienziati diversi, la palese
non neutralità rispetto ai valori della scienza, la
vocazione all’errore dell’abituale prassi scientifica,
l’influenza che su di essa ha la percezione sociale
del rischio; la prassi e le metodologie
segue
 (accolgono studi confutati, si fanno influenzare
dalla percezione sociale del rischio come ha fatto
l’EPA in materia di fumo) delle agenzie
regolamentatrici, cioè proprio di agenzie le cui
decisioni dovrebbero costituire i pilastri portanti
dell’edificio del diritto penale del pericolo astratto,
sconsigliano di aggiungere alle grandi turbative
della certezza dell’esistenza le grandi turbative che
il diritto penale del pericolo astratto reca stampate
in fronte.
il ricorso al diritto
amministrativo
 E’ preferibile il ricorso al diritto amministrativo,
con la sua vasta gamma di strumenti, dai piani di
sviluppo ai piani di bonifica, ai piani per ridurre
l’inquinamento, alla contrattazione con le imprese,
alle sanzioni per le imprese, una gamma così
flessibile e variegata da consentire quei margini di
manovra rispetto alla prassi scientifica di
valutazione del rischio che il diritto penale non ha;
segue
 si tratta di strumenti con un effetto deterrente
maggiore rispetto all’arresto del singolo reo, salvi
eventuali effetti di overdeterrence evitabili con la
contrattazione. Per razionalizzare questa materia
fatta di incertezze, divergenze, errori dei metodi di
valutazione puramente scientifici, si propone il
ricorso ad agenzie indipendenti come l'’Ealth
Effects Institute finanziata al 50% dall'EPA e al 50%
dall'industria,
segue
 costituita da scienziati che si sono impegnati alla
collaborazione tra pubblico e privato; si propone,
insomma, il modello amministrativo della
collaborazione e della negoziazione, con l’intento
dichiarato di assicurare le condizioni che
consentono di vigilare perché “nessuna parte prenda
il sopravvento sull’altra” e perché il consenso finale
venga raggiunto attraverso un iter esplicito e
controllabile.
compliance programs
 Uno strumento fondamentale in tale ottica è
rappresentato dai compliance programs, che
dovrebbero garantire all’interno dell’azienda la
realizzazione degli accordi conclusi tra istituti e
agenzie. ““L’opera di controllo del “giudizio degli
esperti” e il coinvolgimento, sin dall’inizio,
dell’industria nella selezione degli studi scientifici
“affidabili”, costituisce probabilmente la migliore
garanzia che la regolamentazione sia attuata dal
sistema produttivo:
segue
 scompare la scienza spazzatura e le
incertezze scientifiche sono metabolizzate
dagli accordi; la strada è aperta per indurre le
imprese ad evitare, attraverso il sistema dei
compliance programs, le severe sanzioni
amministrative previste per la violazione dei
regolamenti concordati.
LA CAUSALITA’ NEL REATO
OMISSIVO
 L’omissione è un concetto normativo, di cui la
dottrina e la giurisprudenza ha messo in discussione
il reale valore condizionante, o si ammette un minor
grado di certezza. Questo non è accettabile; gli
enunciati causali relativi all’omissione devono
soddisfare unicamente il requisito dell’alto grado di
credibilità razionale, richiesto per la causalità attiva
(tanto più che la responsabilità omissiva viene
considerata meno grave della commissiva)
LA CAUSALITA’ NEL REATO
OMISSIVO
 L’omissione è un concetto normativo, di cui la
dottrina e la giurisprudenza ha messo in discussione
il reale valore condizionante, o si ammette un minor
grado di certezza. Questo non è accettabile; gli
enunciati causali relativi all’omissione devono
soddisfare unicamente il requisito dell’alto grado di
credibilità razionale, richiesto per la causalità attiva
(tanto più che la responsabilità omissiva viene
considerata meno grave della commissiva)
GRASSO
 Grasso sottolinea la diversità dei paradigmi
di concretizzazione della formula
condizionalistica nel caso della fattispecie
commissiva ed omissiva; nel primo caso la
formula è integrata dai classici modelli
nomologici-deduttivi del modello di
sussunzione sotto leggi, di equivalente
normativo della causalità;
SEGUE
 nel secondo caso il modello della condicio
sine qua non condurrebbe a un giudizio di
tipo ipotetico, e rispetto alla fattispecie
omissiva si dovrebbe parlare di equivalente
normativo della causalità;
 nel reato commissivo l’accertamento del
nesso di causalità presuppone la spiegazione
di quanto si è verificato,
segue
 nel reato omissivo l’accertamento assume un
valore ipotetico o prognostico in quanto si
tratta di verificare in che modo l’eventuale
compimento dell’azione doverosa avrebbe
modificato il corso degli eventi.
segue
 Si contrapporrebbe un modello euristico
della formula condizionalistica a struttura
ipotetica ad un modello a struttura empiricofattuale.
Stella
Stella sostiene, invece, che non sussiste alcuna
differenza nell’accertamento della causalità
nel reato omissivo, trattandosi pur sempre di
adottare il modello euristico rappresentato
dal giudizio contrafattuale (che è un giudizio
ipotetico sia in relazione al reato
commissivo, che in relazione al reato
omissivo),
segue
 e il procedimento esplicativo della
sussunzione sotto leggi scientifiche di
copertura. Nel reato omissivo cambia solo la
natura della condizione, o meglio del
“processo”: non si tratta di un processo
dinamico, ma di un processo statico.
Paliero
 In una posizione intermedia, Paliero ritiene,
invece, che pur essendo identico il modello
euristico (criterio di giudizio -giudizio
controfattuale, come osserva Stella), cambia
la base del giudizio, gli antecedenti
selezionati come oggetto del predicato
controfattuale;
segue
 nel reato commissivo è rappresentato da una
condotta nota, nel reato omissivo oltre a
spiegare l’evento occorre spiegare l’azione
impeditiva di cui vanno accertate le chances
di salvezza del bene; non si tratta di
un’azione passata, né futura, ma meramente
immaginaria.
ma anche la struttura sarà necessariamente
probabilistica (il criterio di verifica
dell’efficacia condizionante della condotta
omissiva, essendo riferito all’immaginaria
azione impeditiva doverosa, sarà
probabilistico, una mera prognosi). In
quest’ipotesi le cause alternative ipotetiche
diventano il perno della spiegazione causale,
in quanto l’azione impeditiva è una
condizione alternativa ipotetica,
segue
 La formula euristica è doppiamente ipotetica
: nella griglia controfattuale esplicativa della
causalità attiva due elementi sono
storicamente reali: l’uno nella protasi
(azione), l’altro nell’apodosi (evento);
nell’omissivo nella protasi mancano dati
comportamentali reali, vi è solo l’antecedente
statico (omissione),
segue
 reale solo a condizione di essere animato
dall’azione impeditiva, immaginaria.
segue
 Non si tratta, allora, di una spiegazione
dell’evento (o prognosi postuma, che, in
quanto postuma, rappresenta una
ricostruzione del passato), ma di una
prognosi in senso proprio= la spiegazione ha
non solo la fonte probabilistica (leggi
statistiche, utilizzate anche per spiegare la
causalità nel reato commissivo),
che in quanto tale non sembra poter “coprire”
un evento (un rapporto di consequenzialità
verificabile in senso popperiano può esistere
solo tra due entità reali), ma solo predicare
un rischio.
 Queste caratteristiche della causalità
omissiva giustificano la difficoltà della
giurisprudenza di accertare il nesso di
causalità nel reato omissivo e inducono
l’autore a delle proposte alternative al
modello del reato causale laddove si tratta di
tutelare beni fondamentali (come
l’incolumità fisica rispetto all’attività
medica).
Giurisprudenza.
 Le maggiori difficoltà nell’accertamento del
nesso causale e nella relativa imputazione
oggettiva dell’evento emergono nel reato
omissivo improprio, in particolare colposo. Il
settore della responsabilità medica, della
responsabilità da prodotto, e delle alterazioni
ambientali sono quelli in cui maggiormente
entra
 in crisi il modello nomologico-deduttivo,
integrato dalle leggi di copertura.
 La giurisprudenza ha reagito con diversi
orientamenti.
I orientamento
 Volatilizzazione del nesso causale;
l’accertamento della posizione di garanzia,
assorbe l’accertamento della violazione
della regola di diligenza e dell’accertamento
del nesso causale; o comunque il problema
causale
si
dissolve
per
intero
nell’accertamento della violazione della
regola cautelare.
segue
 Tendenziale dissolvimento degli elementi
naturalistici nel mero elemento normativo
rappresentato dalla posizione di garanzia
II (III) ORIENTAMENTO
 Non si accerta prima il nesso causale, e
quindi si verifica se è possibile imputare
l’evento alla condotta dell’agente, ma ci si
accontenta di una rivelazione della causalità
ancorata a fattori di tipo prognosticoprobabilistico
Cass., 12 luglio 1991, Silvestri
 Nella ricerca del nesso di causalità in materia
di responsabilità per colpa professionale al
criterio della certezza degli effetti della
condotta si può sostituire quello della
probabilità di tali effetti ( e dell’idoneità della
condotta a produrli);
segue
 per cui il rapporto causale sussiste anche
quando l’opera del sanitario, se correttamente
e tempestivamente intervenuta, avrebbe
avuto non già la certezza bensì soltanto serie
ed apprezzabili possibilità di successo, tali
che la vita del paziente sarebbe stata
probabilmente salvata”
segue
 l’opera del sanitario avrebbe evitato l’evento
con probabilità apprezzabili nella misura del
30%, ma non si è prima accertato se sussiste
un nesso tra la condotta e l’evento (– la
possibilità di eliminare mentalmente la
condotta senza che l’evento venga meno -),
segue
 se non addirittura consistente nella mera
rilevazione del rischio o dell’aumento del
rischio.
 Si sostituisce ad un giudizio di probabilità
logica, un mero accertamento di probabilità
statistica
segue
 Il giudice servendosi di una fonte
probabilistica come la legge statistica deve
pervenire ad un giudizio di probabilità
logica, che contiene la verifica aggiuntiva
della credibilità dell’impiego della legge
statistica nel caso concreto; e in particolare il
rigore del giudice dovrebbe crescere a fronte
di leggi di copertura
segue
 dal valore epistemologico meno pronunciato.
La probabilità statistica, invece, si limita alla
mera verifica empirica percentuale sulla
successione degli eventi (cfr. Donini, La
causalità omissiva e l’imputazione “per
l’aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc.
pen. 1999, p. 32 ss.).
segue
 La necessità di pervenire ad un giudizio di
probabilità logica e di non accontentarsi di
un giudizio di mera probabilità statistica è
stata solennemente riconosciuta da Cass.,
Sez. Un., 10 luglio 2002, Franzese (n.
30328).
segue
 Attraverso questa ricostruzione della
causalità fondata su fattori prognosticiprobabilistici, o sul mero accertamento
dell’aumento del rischio si trasformano i reati
causali in meri reati di pericolo, in contrasto
con il principio di legalità e di responsabilità
personale).

segue
 IV orientamento. Recentemente, la
giurisprudenza ha cambiato tendenza,
pretendendo l’accertamento del nesso
causale in base ad un modello nomologicodeduttivo con un alto grado di credibilità
razionale vicino alla certezza (sia che si
consideri la causalità omissiva reale, sia che
si consideri ipotetica;
segue
 sentenza Beltrocchi, che cita a sostegno delle
sue argomentazioni il progetto Grosso di
riforma del codice penale).
IV orientamento
 Recentemente, la giurisprudenza ha
cambiato tendenza, pretendendo
l’accertamento del nesso causale in base ad
un modello nomologico-deduttivo con un
alto grado di credibilità razionale vicino alla
certezza

segue
 (sia che si consideri la causalità omissiva
reale, sia che la si consideri ipotetica)
Cass., 28 settembre 2000,
Baltrocchi
 Il medico di turno presso il servizio
accettazione di un pronto soccorso
ospedaliero va assolto perché il fatto non
sussiste dall’accusa di aver cagionato per
colpa la morte di un anziano paziente del
quale, pur in presenza di sintomi sospetti,
non abbia ritenuto opportuno il ricovero e al
quale
segue
 Abbia prescritto una terapia non corretta,
stante che, in presenza di una percentuale di
sopravvivenza non superiore al cinquanta per
cento di soggetti in analoghe condizioni,
risulta impossibile stabilire se il decesso
sarebbe avvenuto ugualmente anche in
presenza di cure adeguate.
Cass., 18 ottobre 2001, Pacini
ed altri
 In tema di colpa professionale medica
configurata con riferimento a comportamenti
di tipo omissivo, l’affermazione di
responsabilità dell’imputato, sotto il profilo
del nesso di causalità, richiede la
dimostrazione che la condotta omessa, ove
attuata,
segue
 sarebbe stata in grado di impedire l’evento
con un grado di probabilità vicino alla
certezza.
Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002,
Franzese (n. 30328)
 Si accoglie pienamente la teoria
condizionalistica integrata dal criterio di
sussunzione sotto leggi.
segue
 Pur dandosi atto della peculiarità concettuale
dell’omissione …, ..lo statuto logico del
rapporto di causalità rimane sempre quello
del condizionale controfattuale, la cui
formula dovrà rispondere al quesito se,
mentalmente eliminato il mancato
compimento dell’azione doverosa e sostituito
alla componente statica
segue
 un ipotetico processo dinamico
corrispondente al comportamento doveroso,
supposto come realizzato, il singolo evento
lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o
non, venuto meno, mediante un enunciato
esplicativo coperto dal sapere scientifico del
tempo. Considerato che anche la spiegazione
della causalità attiva ricorre a controfattuali
ipotetici,
segue
 il citato indirizzo interpretativo ha dunque
ridimensionato la tesi per la quale la verifica
giudiziale della condizionalità dell’omissione
pretenderebbe un grado di certezza meno
rigoroso rispetto ai comuni canoni richiesti
per la condotta propria dei reati commissivi,
segue
 osservando anzi che l’affievolimento della
nozione di causa penalmente rilevante finisce
per accentuare nei reati omissivi impropri,
pur positivamente costruiti in riferimento a
ipotesi base di reati di danno, il disvalore
della condotta, rispetto alla quale l’evento
degrada a mera condizione obiettiva di
punibilità e il reato di danno a reato di
pericolo.
segue
 Con grave violazione dei principi di legalità,
tassatività e tipicità della fattispecie
criminosa e della garanzia di responsabilità
personale (Costituzione, articolo 25, comma
1), per essere attribuito all’agente come fatto
proprio un evento forse, non certamente,
cagionato dal suo comportamento.
Segue- Probabilità logica
 Non è consentito dedurre automaticamente
dal coefficiente di probabilità espresso dalla
legge statistica conferma, o meno,
dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del
nesso causale, poiché il giudice deve
verificare la validità nel caso concreto sulla
base delle circostanze del fatto e
dell’evidenza disponibile, così che
segue
 all’esito del ragionamento probatorio che
abbia altresì escluso l’interferenza di fattori
alternativi, risulti giustificata e
processualmente certa la conclusione che la
condotta omissiva del medico è stata
condizione necessaria dell’evento lesivo con
“alto o elevato grado di credibilità razionale
o probabilità logica”.
segue
 “Viceversa, livelli elevati di probabilità
statistica o schemi interpretativi dedotti da
leggi di carattere universale (invero assai
rare..), pur configurando un rapporto di
successione tra eventi rilevato con regolarità
o in un numero percentualmente alto di casi,
pretendono sempre che il giudice ne accerti il
valore eziologico effettivo,
segue
 insieme con l’irrilevanza nel caso concreto di
spiegazioni diverse, controllandone quindi
l’attendibilità in riferimento al singolo evento
e all’evidenza disponibile”.
Proposte della dottrina.
 La dottrina sottolinea, con particolare
riferimento al reato omissivo colposo, la
necessità di procedere prima
all’accertamento del nesso causale (è
sufficiente accertare che senza la condotta
l’evento si sarebbe realizzato in un altro
momento…,), e quindi di verificare l’assenza
di causa alternativa lecita

DONINI
 ( e se, comunque, la condotta ha aumentato il
rischio di verificazione dell’evento); solo in
questa seconda fase ci si può accontentare di
un grado di probabilità inferiore,
l’accertamento può essere meno rigoroso
(Donini).
segue
 Si rileva, inoltre, l’errore in cui cade spesso
la giurisprudenza di trasformare dei reati
commissivi colposi in reati omissivi, in
considerazione di quegli elementi omissivi
sempre intrinseci nella colpa (in quanto, ad
esempio, l’azione colposa del medico non
solo condiziona storicamente l’evento,
quanto meno accelerando i tempi del
processo,
segue
 ma non attiva condizioni negative,
impeditive dell’evento, Donini p. 55.).
 In considerazione delle forti aspettative di
tutela sociale che talora non possono essere
soddisfatte con il modello del reato causale
per l’impossibilità di accertare il nesso (ad
esempio nel settore della colpa medica) si
propone l’introduzione di illeciti
segue
 contravvenzionali, concepiti come meri reati
di pericolo (viene punita la violazione della
regola di diligenza tout court) e la
trasformazione dell’evento in mera
condizione obiettiva di punibilità (o talora di
circostanza aggravante) (Donini).


PALIERO
 Oppure si propone di sostituire la formula
condizionalistica con la formula della
diminuzione del rischio (il paradigma
pronosticherebbe il rischio estrinsecato dalla
condotta), e di considerare l’evento come una
mera condizione obiettiva di punibilità;
segue
 sono considerati interessanti i modelli di
rischio elaborati dalla scienza epidemiologica
per ricostruire la causalità nelle ipotesi in cui
i tradizionali modelli nomologici falliscono e
vanno sostituiti con modelli a struttura
probabilistica (Paliero).
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Il nesso di causalità - Dipartimento di Giurisprudenza