RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
POSITIVA
“Essere responsabili” =
concepire la professione
sanitaria come impegno
da coltivare attivamente e
responsabilmente
NEGATIVA
“Essere chiamati a rispondere” in caso di comportamento negativo (violazione
di determinate norme)
FONDAMENTI
– coscienza personale
– valori etici condivisi
– principi regolatori della vita
sociale (Costituzione, Dichiarazioni Internazionali)
– indicazioni positive ricava-bili
dalle norme penali e civili
– principi deontologici
FONDAMENTI
– norme penali e civili
– norme amministrative
– norme deontologiche
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
• RESPONSABILITÀ LEGALE
– Penale (Codice penale)
– Civile (Codice civile)
• RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
– T.U.L.L.S., L. 833/78, Circolari USL/ASL, Ordini di
servizio
• RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA
• RESPONSABILITÀ ETICA
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
• LEGALE
– PENALE
» Dolo
» Colpa
(art.43 c.p: specifica/generica - negligenza,
imprudenza, imperizia)
» Preterintenzione
– CIVILE
» Extracontrattuale
(art.1218 C.C: inadempimento di obbligazione)
» Contrattuale
(art. 2043 C.C: fatto illecito, doloso o colposo
che abbia cagionato un danno ingiusto)
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
• AMMINISTRATIVA
• Disciplinare
• DEONTOLOGICA
• Parametri di comportamento professionale
• ETICA
• Scelte personali
RESPONSABILITÀ ETICA
Non vi sono norme scritte
L’ETICA dal greco ethos (=costume) è la disciplina che si
occupa del comportamento dell’uomo
La BIOETICA è quella parte della disciplina che si
occupa di problematica di ordine biologico (origine della
vita, termine della vita, sperimentazione farmacologica,
ecc.)
Nasce ogni qual volta il sanitario viola i doveri di
umanità insiti nella sua missione e viene meno
agli imperativi categorici di un’etica superiore
RESPONSABILITÀ
DEONTOLOGICA
La DEONTOLOGIA è la scienza che studia i doveri
inerenti ad una determinata categoria professione
Art. 1 Codice deontologico: “insieme dei principi e delle
regole che il medico-chirurgo devono osservare
nell’esercizio della professione”
Deriva dal non rispettare le norme di comportamento
stabilite dalla Categoria Professionale di riferimento
Commissione
disciplinare
SANZIONI
(Ordine dei medici)
Censura/Sospensione/Espulsione
RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE
La responsabilità penale è
personale
(art. 27 Costituzione)
La responsabilità
professionale
penale
è individuale
582-583 Lesione personale – Circostanze aggravanti
589 – Omicidio colposo
590 – Lesione personale colposa
L. 194/78 – Interruzione Gravidanza
DPR 1990 Prescriz. abus. sost. stupef.
L. 107/90 Disciplina artt. trasf. Etc.
Accertamenti morte. Regol. poliz. mortuaria … etc.
Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati
RESPONSABILITÀ PENALE
DOLOSA
trasgressioni volontarie e coscienti, collegate alla professione che riguardano fatti illeciti (delitti e contravvenzioni)
• rivelazione del segreto d’ufficio
• omissione di denuncia di reato
• omissione di soccorso
• violenza privata
• uso illegittimo di cadavere
• prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti e psicotrope
• ispezione corporale arbitraria
RESPONSABILITÀ PENALE
COLPOSA
COLPA
COLPA
GENERICA
SPECIFICA
lesioni/morte
danno
RESPONSABILITÀ
COLPA GENERICA
• Negligenza = contrario di diligenza (operare con cura, attenzione);
QUINDI contegno di natura passiva = atteggiamento di trascuratezza, di
deficit attentivo, di superficialità, di mancanza o deficienza di sollecitudine
DA CUI omissione volontaria di determinati presidi e precauzioni
trascuratezza, mancanza di sollecitudine. ES. abbandono di garze nel
campo operatorio, scambio di fiale, operare un arto sano.
• Imprudenza = contrario di prudenza (previdenza); QUINDI agire
nonostante, con scarsa considerazione degli interessi altrui, con
avventatezza o insufficiente ponderazione, con eccessiva precipitazione,
con ingiustificata fretta, senza adottare tutte quelle cautele consigliate
dalla ordinaria esperienza caso e dettate da precise regole dell'arte. ES:
usare bisturi che si sa non essere sterilizzato.
• Imperizia = attiene spetti tecnico-professionali; difetto di esperienza o
preparazione insufficiente, carenza di nozioni scientifiche e pratiche,
indispensabile e necessarie per l'esercizio dell'attività medica.
COLPA SPECIFICA
Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline
(concretizza di per sé imprudenza, negligenza, imperizia)
LEGGI
es. legge trasfusioni.
REGOLAMENTI
pubblici o privati, es. turni di guardia
ORDINI
secondo la gerarchia, es. disposizioni
Primario
DISCIPLINE
secondo accordi di diritto privato, es.
rapporto di lavoro con una Casa di Cura
privata
COLPA GENERICA
MANCATA OSSERVANZA DI DOVEROSE REGOLE DI CONDOTTA
UTILI A
PREVEDERE-EVITARE
EVENTO
REATO-DANNO
L’EVENTO ERA PREVEDIBILE-EVITABILE?
Secondo Doverose Regole di Condotta per Migliore Scienza ed Esperienza?
SI!
Errore Vero
NO!
Pseudoerrore - Giustificabile
Forza Maggiore
SI!
Errore Vero
NO!
Pseudoerrore - Giustificabile
Forza Maggiore
Inosservanza Regole
Errore Cosciente
Metodo-Approssimazione
Graduale Errore
Caso Fortuito
IMPREVEDIBILITA’
INEVITABILITA’
Diagnosi Differenziale
COLPA
- Punibilità
- Risarcimento
COLPA COSCIENTE
- NO Punibilità
- NO Risarcimento
ERRORE
Errore Scienza sperimentale
Differenza fra valore misurato e valore VERO
1.
Assoluto
2.
Relativo
3.
Sistematico
4.
Casuale o accidentale
Errore Medicina clinica
Azione inopportuna e svantaggiosa
1.
Errore vero – Evidence based medicine
E. Materiale Leggi universali-statistico-epidemiologiche
2.
Pseudoerrore
Errate cognizioni scientifiche
o errore apparente
Ignote cognizioni scientifiche
o colpa apparente
Imprevedibilità - Inevitabilità
Caso fortuito o forza meggiore
3.
Errore cosciente (colpa cosciente)
Metodo Appross. Graduale
Errore
Diagnosi differenziale
Terapia ex adiuvantibus
ERRORI E FASI OPERATO MEDICO
DIAGNOSI
1.
Sottovalutazione sintomi
2.
Omissione approfondimenti diagnostici
Indicazione
3.
Accertamenti diagnostici invasivi
Controindicazione
TERAPIA
Omissione
•
Scelta Terapia
Inefficace
Inadatta
Dannosa
Ricovero
2.
Terapia Psichiatrica
Sorveglianza - Assistenza
Day Hospital
PROGNOSI
Errore prognostico legato a errore diagnostico Inescusabile quando:
Mancata previsione del prevedibile
Mancata terapia
Danno
RICOVERO
1.
Mancato ricovero e/o trasferimento per non riconosciute necessità ed
urgenza
2.
Gestione cartella clinica- Registro Operatorio (Atto pubblico, Cass.
Pen., 1984-1989)
3.
4.
Sorveglianza dei pazienti
Guarigione incompleta
Dimissione
Ricadute
LAVORO DI EQUIPE
EQUIPE = Principio limitato all’ OPERATIVITA’ CONCRETA
Responsabilità penale personale
Art. 27 Costituzione
Concorso da cause indipendenti
- Azione od omissione personale ex art.41 c.p.
- Reati plurimi
Cooperazione nel delitto colposo
- Azione od omissione in cooperazione con pena per ciascuna persona
ex art. 113 c.p.
- Reato unico
RESPONSABILITÀ CIVILE
Fonda i propri presupposti nel rapporto
di diritto privato tra professionista e paziente
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
interessa il medico che non assolve l’incarico conferitogli dal paziente
(non factum). La colpa è presunta. Il medico è ammesso a provare che
l’inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile.
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (o "aquiliana")
può insorgere per prestazioni eccezionali del medico non regolate da
precedenti accordi (es. soccorso urgente di un traumatizzato della strada
(male factum). L’onere della prova incombe al danneggiato.
RESPONSABILITA’
CIVILE
è delegabile a terzi
Enti ospedalieri
Case di Cura
Medici
Compagnie Assicurative
Polizze R.C.
Fonti normative
Artt. 1882-1932 Codice Civile
NELLA MAGGIORANZA DELLE PRESTAZIONI
SANITARIE C’E’ L’OBBLIGO DI IMPIEGO DI
MEZZI IDONEI AD OTTENERE IL RISULTATO
• CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA
(SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTÀ)
• CON RIFERIMENTO ALLA MEDIA PREPARAZIONE (PROFILO DEL
PROFESSIONISTA DI MEDIE CAPACITÀ E CULTURA)
• CON RIFERIMENTO ALLA "REGOLA TECNICA" VIGENTE IN UN
DETERMINATO MOMENTO ED AMBIENTE SCIENTIFICO
Art. 1176 C.C.: "Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle
obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza
deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"
Art. 2236 C.C.: "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in
caso di dolo o colpa grave"
RESPONSABILITA’ MEDICA
OBBLIGAZIONI
1. Regole doverose di condotta
A. CONSENSO
Eccesso Colposo
Difetto Colposo
B. STANDARD
Perizia
Sicurezza
2. Mezzi
A. Discrezionalità relativa nella scelta dei Mezzi
Perizia- Imperizia
B. Disponibilità di mezzi nella struttura
Cass. Pen. 1386/1970; 4023/1981
3. Risultati
A. Normali interventi di chirurgia estetica Cass. 6141/1978
B. Protesi Dentarie
C.
Biopsia Diagnostica
D. Trasfusioni di sangue
E. Esecuzione di anestesia preoperatoria
VIOLAZIONE REGOLE DOVEROSE
DI CONDOTTA
M. Conporti, 1989
1.
Mancata informazione del paziente
2.
Mancato consenso del paziente
3.
Omissione della normale Attenzione e delle dovute cautele
4.
Superficialità o disinteresse per i beni primari (vita, salute, dignità)
5.
Ignoranza inescusabile x fondamenti disciplina
6.
Ignoranza inescusabile x letteratura consolidata
7.
Ignoranza inescusabile norme di legge regolanti la propria attività
8.
Errori tecnici veri che compromettono il buon risultato dell’opera,
scaturiti da difformità di tecniche e metodi consolidati nella scienza e
nella Pratica di appartenenza
9.
Errori tecnici veri incompatibili con il grado di addestramento e
preparazione della professione
10. Inadempimento di Procedure e Formalità amministrative
11. Violazioni di regole deontologiche
(Eventuale Colpa Specifica)
A. Linee guida
B. Consensus documents
C. Protocolli
D. Trattati
E. Letteratura scientifica
F. Programmi di qualità
RESPONSABILITA’ PENALE DELLO PSICHIATRA
REATO
1. Omissione o rifiuto d’atti d’ufficio
CONDOTTA
OMISSIONE
RIFIUTO DI PROPOSTA
RIFIUTO DI CONVALIDA
INTERRUZIONE
2. Omissione di soccorso
RIFIUTO DI PROPORRE UN TSO
MANCATA ASSISTENZA PMUNICIPALE
3. Abbandono di persone incapaci
INCAPACITA’ A PROVVEDERE A SE
STESSI
4. Lesioni personali colpose
5. Omicidio colposo
6. Sequestro di persona
7. Violenza privata
LESIONI PROVOCATE O AUTOINDOTTE
SUICIDIO O OMICIDIO COMMESSO
DAL MALATO
ECCESSO DI TSO
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RESPONSABILITA` CIVILE