1
Responsabilità del DS e del DSGA
in relazione
ai beni mobili ed immobili della Scuola
Avv. Giancarlo Mariniello
4 maggio 2009
2
Introduzione:
La personalità giuridica delle Istituzioni
Scolastiche ed il loro patrimonio:
- I beni mobili
- I beni immobili
3
A decorrere dal 1° settembre 2000 tutte le
Istituzioni Scolastiche che hanno
raggiunto i requisiti dimensionali previsti
dall’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233,
hanno acquisito la personalità giuridica e
l’autonomia previste dall’art. 21, comma
4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59.
4
Secondo la previsione dell’ art. 2, sopracitato, per
acquisire o mantenere la personalità giuridica, gli istituti
di istruzione devono avere, di norma, una popolazione,
consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un
quinquennio, calcolata secondo determinati indici. Tali
indici sono assunti, dalla norma stessa, come termini di
riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle
risorse professionali e strumentali. I medesimi indici
variano, in diminuzione o in aumento, a seconda delle
caratteristiche sociali, etniche o fisiche di talune aree
geografiche interessate.
5
Pertanto, le suddette istituzioni scolastiche
hanno un proprio patrimonio, costituito dai beni
di proprietà, con la conseguente applicazione
delle norme di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28
del Decreto n. 44 del 2001, per quanto
concerne le operazioni inventariali, i beni
compresi negli inventari, il loro valore, la loro
eliminazione dall’inventario, la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico, e le
opere dell’ingegno.
6
Gli Istituti Scolastici con personalità giuridica,
quali enti autonomi, nella loro veste, non
risultano consegnatari dei beni mobili dello Stato
ma titolari della proprietà con i conseguenti
diritti sui beni amministrati. Per i beni dello
Stato e degli Enti locali, concessi in uso alle
Istituzioni Scolastiche ed iscritti in distinti
inventari, si osservano le disposizioni impartite
dagli enti medesimi
7
I BENI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
 I beni degli Istituti Scolastici si suddividono
in beni immobili (art. 812 c.c.) e beni
mobili (art. 812 c.c., ultimo comma), in
particolare:
 - beni mobili (fruttiferi e infruttiferi)
 - beni immobili
8

I beni mobili fruttiferi, normalmente
rappresentati da titoli di Stato, devono essere
affidati in custodia all’istituto bancario cassiere.
9

I beni mobili infruttiferi sono rappresentati da
tutti i beni che la Scuola ha acquistato o
costruito direttamente con i fondi dello Stato,
con i contributi ricevuti, o per avere avuto in
dono da terzi, in eredità o legati.
10
Rientrano in suddetta categoria e devono essere
inventariati:
le macchine, gli automezzi, il materiale didattico
e scientifico, i libri, le pubblicazioni non
ufficiali, purché di interesse non effimero, i
mobili delle biblioteche, dei laboratori, delle
officine, dei centri meccanografici.
Devono anche assumersi con separati numeri di
inventario gli oggetti o le pubblicazioni
costituenti un unico bene (es. una enciclopedia).
11
Per contro, gli altri beni mobili
infruttiferi non devono essere
inventariati bensì devono essere iscritti nel
registro generale di magazzino.
12

I beni immobili sono rappresentati dagli
edifici di proprietà della scuola, alla
quale spetta la manutenzione sia ordinaria
che straordinaria, e vengono assunti in
carico in apposito registro, che ne rilevi
tutte le caratteristiche catastali.
13
Le Istituzioni Scolastiche possono acquistare
beni immobili esclusivamente con fondi
derivanti da attività proprie, da legati, eredità e
donazioni. Inoltre, è da precisare che le
Istituzioni Scolastiche nel proprio patrimonio
annoverano anche beni concessi in uso dagli
Enti locali (Comuni e Province) per i quali si
osservano le disposizioni impartite dagli Enti
medesimi. ( art. 23 comma 2 D.I. n. 44 del 2001).
14
L’INVENTARIO DEI BENI DELLA
SCUOLA:
L’art. 24 del Decreto Interministeriale n. 44
del 2001, in particolare disciplina il
contenuto dell’ INVENTARIO e, al
comma 7, individua il soggetto competente
a tenerne cura nel Direttore dei servizi
generali ed amministrativi.
15
L’inventario è l’insieme delle operazioni con cui si
determina il patrimonio di un ente in un dato
momento. Esso si compone delle seguenti
operazioni:

l’individuazione delle cose che hanno le
caratteristiche di bene;

la descrizione delle cose;
la classificazione delle stesse;
la valutazione;

la rappresentazione.


16
LA RESPONSABILITA’ IN
GENERALE DELLA DIRIGENZA
SCOLASTICA

La materia della responsabilità giuridica dei
pubblici dipendenti (compresi gli
amministratori) ha nel nostro ordinamento
rilevanza costituzionale, ai sensi degli artt.
28 e 97, comma 2, della Costituzione.
17

L’art. 28 della nostra Carta Costituzionale,
infatti, sancisce il principio secondo cui: “ I
funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi, la
responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.”
18
Dalla succitata disposizione, nella quale è
evidente l’intento di rafforzare il dovere di
diligenza di tutti i dipendenti pubblici
nell’esercizio delle loro funzioni, nascono
contemporaneamente due responsabilità:
1. una propria dei soggetti che agiscono
quali organi della P. A.;
2. un’altra della stessa Amministrazione.

19


La giurisprudenza ha precisato che:
la pubblica amministrazione risponde direttamente
dei fatti illeciti dei propri dipendenti, in via
concorrente e solidale con l’autore dell’illecito, la cui
responsabilità è ugualmente diretta;
la persona giuridica deve rispondere del fatto doloso
del titolare dell’organo, quando l’illecito sia stato
commesso nell’esercizio delle incombenze che al
medesimo sono affidate.
20
Elementi integrativi della responsabilità
ex art. 28 costituzione sono dunque:

una condotta (anche omissiva) occasionata dal
servizio prestato alla P. A.;

la sua antigiuridicità;

la colpa o il dolo dell’autore del fatto;

un evento di danno ingiusto;

un rapporto di causalità tra condotta ed evento
lesivo
21
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

Riguardo tale forma di responsabilità, l’art. 97 della
Costituzione così recita: “I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari […].
22
LA RESPONSABILITA’ DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
IN RELAZIONE AI BENI
IMMOBILI
23
LA SICUREZZA NELLE
SCUOLE

24

LE FONTI NORMATIVE:
-
Il Regio Decreto n. 530 del 1927
25
I
principi costituzionali a tutela dei
singoli cittadini, ai quali vengono
garantite uguali dignità e libertà
26
-
Il decreto legislativo n. 626 del
1994, in attuazione delle direttive
comunitarie aventi ad oggetto la
protezione della salute negli
ambienti di lavoro (ABROGATO)
→
27

- Il testo unico di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008, in
attuazione della legge delega 123
del 2007.
28
A seguito di tale evoluzione legislativa in materia,
novità rilevanti si sono introdotte nell’ambito
della responsabilità derivante dalla violazione
della normativa in tema di sicurezza. Oggi,
infatti, il datore di lavoro non ha più la piena
discrezionalità nelle scelte gestionali che
egli ritenga più opportune, ma allo stesso
viene imposto di procedere preventivamente
alla valutazione dei rischi per la sicurezza e
per la salute.
29
Nella scuola, i Dirigenti scolastici sono
stati individuati come datori di lavoro in
relazione agli obblighi ed alle competenze
in materia di prevenzione e sicurezza, con il
decreto ministeriale del 21 giugno 1996 n.
292 ( decreto sulla Individuazione del
datore di lavoro negli uffici e nelle
istituzioni dipendenti dal Ministero della
Pubblica Istruzione).
30
Su di essi ricadono, quindi, le
problematiche sulla sicurezza, in
particolare:
- la sicurezza negli edifici scolastici,
con profili di ricaduta sia sulla
salute degli alunni sia sul
personale.
31
 La
responsabilità appartiene anche
all’Ente Locale, in quanto proprietario
degli Edifici Scolastici;
Il dirigente scolastico:
un datore di lavoro atipico
32
 Ciò
comporta l’onere, per i dirigenti
scolastici, della:
- valutazione preventiva del rischio che
potrebbe scaturire da determinate
condizioni in cui potrebbe trovarsi l’edificio
scolastico;
- denuncia agli Enti di competenza delle
disfunzioni e carenze eventualmente
accertate.
33
Spetta, difatti, al dirigente scolastico,
in qualità di datore di lavoro nonché
di
legale
rappresentante
dell’istituzione, la redazione del
verbale di constatazione di eventuali
carenze od anomalie che possano
incidere sulla sicurezza.
34
In particolare, il DS dovrà:
 valutare i rischi specifici dell’attività
svolta nella Scuola
 elaborare un documento successivo alla
valutazione effettuata con l’indicazione
dei criteri utilizzati a tal fine con la
specificazione delle misure e degli
strumenti preventivi ai fini di protezione,
riduzione e rimozione dei rischi.
35
 Predisporre
ed attuare un programma di
informazione e formazione degli
interessati (personale ed alunni) sui rischi
e sulle misure da intraprendere per
scongiurare eventuali danno.
 Designare i soggetti ed il personale
responsabile per i servizi di prevenzione
e protezione.
36
 Designare
i lavoratori addetti alle
misure di prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso.
 Adottare qualsiasi altro
provvedimento di protezione
necessario
37
 La
Corte d’Appello penale di Milano,
con una decisione del 2003, ha
affermato che il DS ha l’obbligo di :
1. Segnalare agli organi tecnici ed
amministrativi competenti (ente locale
proprietario degli edifici ed i suoi uffici
tecnici) lo stato di precarietà di
ambienti e strutture.
38
2. Provvedere ad isolare, con i mezzi
provvisori che ha a disposizione, la
zona a rischio, segnalandone il pericolo
ed impedendone l’accesso, in attesa
degli interventi necessari da parte dei
settori tecnici competenti.
39
Il DS, qualora ravvisi una situazione di
pericolo, tale da mettere a rischio le
condizioni di salute di chi frequenta i luoghi
coinvolti nelle attività scolastiche, deve
informare l’ente locale affinché intervenga;
e fino all’arrivo di chi competente che deve
porre in atto tutte le misure necessarie
per contenere il rischio.
40
 IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
secondo quanto disposto dal nuovo decreto
legislativo n. 81 del 2008, il dirigente scolastico –
ferma restando la propria diretta responsabilità
collegata alla figura di datore di lavoro – può
designare un Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP), in possesso di
idonei e certificati requisiti previsti dalla legge
41
Il DS ha, inoltre, la possibilità di autonominarsi RSPP dopo aver frequentato un
corso di un minimo di 16 ore, secondo
quanto prevede il decreto ministeriale 16
gennaio 1997, in materia di formazione di
lavoratori, rappresentanti della sicurezza e
datori di lavoro che possono svolgere le
funzioni del RSPP.
42
Sulla ripartizione di responsabilità tra il
datore di lavoro e il RSPP la
Cassazione ha chiarito che:
il DS e il preposto sono responsabili
“iure proprio” degli obblighi di sicurezza
sul lavoro, indipendentemente
dall’eventuale delega fornita dal datore
di lavoro (DS).
43
La nomina della figura del Responsabile del
servizio Prevenzione e Protezione non esime,
quindi, il datore di lavoro dal rivestire in ogni
caso il ruolo di garante della sicurezza. (ex
pluribus Cassazione penale sezione IV).
44
LA RESPONSABILITA’ DEL
DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
IN RELAZIONE AI BENI
MOBILI DELLA SCUOLA
45
L’art. 24 comma 7 del decreto n. 44 del
2001, Nuovo Regolamento di contabilità
delle Istituzioni Scolastiche, stabilisce che
il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi assume la
responsabilità di consegnatario dei
beni oggetto del patrimonio della
scuola.
46
Il consegnatario è il dipendente pubblico
al quale sono assegnati, in sintesi, i
compiti di:
conservazione, gestione,
manutenzione dei beni mobili per le
esigenze di funzionamento degli uffici,
nonché gli adempimenti connessi con
la conservazione e la distribuzione dei
materiali di consumo.
47
In relazione alla competenza di consegnatario
dei beni, il DSGA dovrà occuparsi della
distribuzione e conservazione di tutta la
dotazione di materiale di facile consumo per
gli uffici ed i vari laboratori; distribuzione,
conservazione e manutenzione delle
attrezzature ed arredi degli uffici, laboratori ed
aule speciali; controllo sui servizi e forniture
perché sia regolare la loro esecuzione ed
avvenga secondo quanto stabilito.
48
Ai Direttori, quali consegnatari, è affidata:
- La conservazione, la distribuzione e la
manutenzione dei beni mobili e arredi d’ufficio, di
collezioni ufficiali di leggi e decreti, di pubblicazioni
ufficiali e non ufficiali, di utensili, di macchine e
attrezzature d’ufficio e di ogni altra cosa costituisca
la dotazione degli uffici, delle aule, dei magazzini,
laboratori, officine e centri meccanografici ed
elettronici, con eccezione delle competenze e delle
responsabilità specifiche del sub-consegnatario.
49
- La conservazione e la distribuzione degli
oggetti di cancelleria, degli stampati, registri e
carta di qualunque specie.
- La vigilanza, la verifica ed il controllo sui
servizi e sulle forniture, intesi ad assicurare che
la loro esecuzione avvenga secondo le
prescrizioni stabilite. Inoltre, ogni bene collocato
negli ambienti della Scuola deve essere
contrassegnato col numero progressivo con il
quale è stato iscritto in inventario.
50
- La dislocazione di mobili, può essere
cambiata solo su autorizzazione del
Consegnatario che deve provvedere ad
apportare le necessarie variazioni nelle
note sui registri degli inventari. Inoltre, in
ogni ufficio o aula sarà necessario elencare
i mobili in dotazione su apposita scheda o
fogli da conservare a cura dell’impiegato di
quell’ ufficio.
51
I
consegnatari sono responsabili dei
beni loro affidati per:
 debito di custodia e vigilanza;
trattasi della responsabilità contabile
che insorge quando si maneggiano
valori o beni dell’Amministrazione.
52
IL SUBCONSEGNATARIO
’art. 27 del Decreto n. 44 del 2001 afferma che
“la custodia del materiale didattico, tecnico
e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e
delle officine è affidata, dal direttore, su
indicazione vincolante del dirigente, ai
rispettivi docenti, mediante elenchi
descrittivi compilati in doppio esemplare.
53
 Tali
elenchi devono essere sottoscritti
dal direttore e dal docente interessato,
che risponde della conservazione del
materiale affidatogli.
L’operazione dovrà risultare da
apposito verbale.”
54
Le mansioni del sub-consegnatario :


verifica della funzionalità dei materiali e delle
attrezzature assegnate avendo l’accortezza di
segnalare l’eventuale esigenza di reintegro dei
materiali di consumo e di ripristino delle
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature
eventualmente danneggiate;
segnalazione della necessità di esecuzione di
piccoli lavori di manutenzione da esperire con
risorse interne della scuola;
55



verifica del corretto utilizzo del laboratorio da
parte degli altri docenti che fanno richiesta di
utilizzo dei laboratori stessi;
partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente
Scolastico per l’organizzazione ed il
funzionamento dei laboratori;
riconsegna dei materiali e attrezzature avute in
sub-consegna al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi al termine dell’incarico.
56

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE.
OBBLIGHI DEL DSGA
Il passaggio di consegne fra i Direttori
dei Servizi Generali ed Amministrativi è
un atto formale obbligatorio da
effettuare ogni volta che avviene un
cambio di gestione in seno
all’Istituzione Scolastica.
57
Le finalità della suddetta procedura sono:
- certificare gli atti amministrativi e contabili
della vecchia gestione;
- consegnare i beni e gli atti amministrativi e
contabili alla nuova gestione;
- verificare la concordanza o meno della
situazione di fatto con quella di diritto dei beni;
- conoscere l’effettiva consistenza patrimoniale.
58
 L’art.
24 comma 8 del D.I. n. 44 del 2001
stabilisce che quando il Direttore cessa dal
suo ufficio, il passaggio di consegne deve
avvenire mediante ricognizione generale
dei beni in contraddittorio con il
consegnatario subentrante, in presenza del
Dirigente Scolastico e del Presidente del
Consiglio di Istituto. Effettuata la
ricognizione, si provvede alla stesura del
“processo verbale”.
59
RESPONSABILITA’ DEI
CONSEGNATARI NEL
PASSAGGIO DI CONSEGNE
60
 La
mancata formalizzazione del
passaggio delle consegne può dar
luogo, tra l’altro, nell’immediato o in
epoca successiva, alla individuazione e
formulazione di precise responsabilità
da parte della Procura Regionale della
Corte dei Conti, comportando, quindi,
profili di responsabilità amministrativa
e contabile.
61
L’ irregolare e non veritiera redazione del verbale di
consegne può dare luogo a responsabilità penale
per falso in atto pubblico e falso ideologico.
Nella eventualità che il DSGA uscente non
provveda sollecitamente alla formalizzazione della
consegna dei beni inventariati, il DSGA
subentrante deve provvedere, al fine di evitare le
possibili conseguenze di una confusione delle
gestioni, dopo la rituale messa in mora, alla
ricognizione materiale di tutti i beni alla presenza
di due testimoni, dando tempestiva comunicazione
di tale atto al DS e al DSGA uscente.
62
Nel caso in cui dalla ricognizione
emergessero profili di danno
erariale, insorge l’obbligo di
denuncia alla Procura Regionale della
Corte dei Conti competente per
territorio.
63
PROFILI DI
RESPONSABILITA’
CONTABILE
64
 La
responsabilità contabile è quella
responsabilità patrimoniale nella quale
incorrono tutti gli agenti contabili, sia
di fatto che di diritto, che hanno
maneggio di denaro, di oggetti o di
materie di proprietà dello Stato e che
sono conseguentemente tenuti alla
presentazione del “conto giudiziale”.
65
Per i casi di responsabilità amministrativa e
contabile i dipendenti sono soggetti alla
giurisdizione della Corte dei Conti. L’art. 1 della
Legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti),
modificato dalla Legge n. 639 del 1996, ha stabilito
che la responsabilità amministrativa è personale
e il relativo debito si estende agli eredi solo nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
66
 Differenze
tra responsabilità
amministrativa e responsabilità
contabile:
a) la responsabilità contabile si fonda sul
maneggio, di diritto o di fatto, del denaro
della P.A., mentre la responsabilità
amministrativa trova il suo fondamento in
un danno patrimoniale, doloso o colposo,
cagionato alla P.A.
67
b) la responsabilità contabile attiene
all’obbligo di restituire cose già
appartenenti alla P.A., mentre la
responsabilità amministrativa deriva
da un comportamento, doloso o colposo,
conseguente ad una omessa o negligente
prestazione, dalla quale sia derivato un
danno patrimoniale alla amministrazione.
68
c) la responsabilità amministrativa presuppone
un rapporto di servizio mentre la responsabilità
contabile grava anche sui contabili di fatto.
Infatti, la Corte dei Conti ha chiarito che le somme di
denaro versate a qualsiasi titolo nelle mani di un pubblico
dipendente nell’esercizio delle funzioni divengono “ipso
facto” denaro pubblico in conseguenza
dell’immedesimazione del dipendente con la pubblica
amministrazione.
69

l’art. 194, Legge n. 827/24 avente ad oggetto il
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato
prevede che le mancanze, deterioramenti, o diminuzioni
di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di
forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono
ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non
esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei
rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia
imputabile il danno, né per negligenza né per indugio
frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la
conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.
70
La responsabilità in caso di furto.
Giurisprudenza
71

E’affermata la responsabilità, in parti uguali, per
colpa grave del DSGA (per insufficiente
cautela nella conservazione della chiave
dell’armadio blindato e per mancato versamento
delle somme ivi custodite) e del DS (per aver
omesso di adottare un sistema legale e prudente
nella gestione dei fondi) per il danno subito
dall’Amministrazione di appartenenza a seguito
del furto di denaro ad opera di ignoti. (Corte dei
Conti Appello 28 gennaio 2005 n. 56).
72
Il segretario di una scuola che abbia
custodito somme notevoli, di spettanza
dell’Istituto, in una cassaforte, lasciando le
relative chiavi in un cassetto aperto, è
responsabile, in caso di furto, di danno
erariale per leggerezza e colpa grave.
(Corte dei Conti I sez. 28 marzo 1994 n. 73).

73

Sussiste la responsabilità del consegnatario
per il danno derivante dalla perdita dei beni allo
stesso affidati anche nel caso di una situazione di
disordine amministrativo che si sia venuto a creare
all’interno dell’istituto scolastico di riferimento.
Tale disordine non può assurgere ad elemento
esimente di colpa, tuttavia, può essere considerato
ai fini di un’ attenuazione della responsabilità da
porre a carico del consegnatario stesso (Corte dei
Conti reg. Abruzzo, sez. giurisd., n. 280 del 1999).
74
LA COLPA NELLA
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
La responsabilità amministrativa e
contabile ha subito negli ultimi anni
rilevanti riforme che ne hanno precisato
la natura ed individuato i nuovi
parametri della colpa e del danno.
75

La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il
concetto di colpa grave presuppone un
comportamento caratterizzato da mancanza di
diligenza, violazione delle disposizioni di legge,
trascuratezza dei propri doveri, che si traduce in
una situazione di macroscopica contraddizione tra
la condotta tenuta nello specifico dal pubblico
dipendente ed il minimum di diligenza imposto
dal rapporto di servizio, in relazione alle mansioni,
agli obblighi ed ai doveri di servizio. ( Sez. Ia 4
agosto 1999 n. 246 e Sez. IIIa 14 luglio 1999 n. 162).
76
RESPONSABILITA’ CIVILE DEL
DSGA
La responsabilità civile del direttore dei
servizi generali ed amministrativi
concerne tutte le ipotesi in cui questi sia
tenuto a risarcire danni derivanti dalla
violazione degli obblighi di servizio posti
a suo carico, regolarmente accertata da
parte degli organi di controllo.
77
ALCUNE IPOTESI
DI RESPONSABILITA’ DEL DSGA
1) errata stesura dei documenti inventariali dei beni
mobili della scuola, e di documenti di ogni genere;
2) ammanchi nel patrimonio dei beni mobili della scuola;
3) mancata vigilanza sull'attività dei sub-consegnatari
addetti alla custodia dei beni della scuola;
78
4) errata applicazione delle norme che regolano il
passaggio di consegne in caso di trasferimento o
cessazione del servizio;
5) errata interpretazione delle norme di Legge che
regolano la stesura e l'esercizio del bilancio
contabile della scuola, nonché la stesura dei piani
di acquisto straordinari;
6) errato conteggio degli stipendi, delle indennità
di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di
carriera.
79
LA RESPONSABILITA’
PENALE
DEL DS E DEL DSGA
80
 LA
RESPONSABILITA’ PENALE
La responsabilità penale si configura quando
la trasgressione dei doveri d’ufficio, da parte
dell’impiegato, assume carattere di violazione
dell’ordine giuridico generale e si concreta nella
figura del reato penale. Lo statuto penale dei
dipendenti pubblici è stato ridefinito dalla legge
n. 86/90 (Modifiche in tema di delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione).
81
LA RESPONSABILITA’ PENALE E’
PERSONALE
Il legislatore ha implicitamente escluso che l’ente
possa essere soggetto attivo di reato, prevedendo, a
carico di quest’ultimo, solo una responsabilità
sussidiaria patrimoniale (art. 197 c.p. il quale
prevede che la persona giuridica debba pagare, in
caso di insolvibilità del condannato, la somma
prevista come multa o ammenda). Il principio
sopra esposto è cristallizzato nell’art. 27 della
nostra Costituzione.
82
 L’art.
27 della Costituzione prevede,
infatti, il principio della personalità
della responsabilità penale.
83

Le due figure di responsabilità penale
del funzionario pubblico:
1. reati omissivi impropri:
tale categoria di reati, non tipicamente
prevista dal legislatore, frutto di creazione
giurisprudenziale,
consiste
nel
comportamento di “non impedire un evento
che si ha l’obbligo giuridico di impedire”.
84
 REQUISITI
NECESSARI PER
INTEGRARE IL REATO
- E’ necessario il nesso di causalità tra la
condotta e l’evento verificatosi;
- Altro elemento che funge da condizione
determinante è: la posizione giuridica di
garanzia, ossia la posizione che sussiste in
capo ad un soggetto sui cui grava l’obbligo
di evitare un evento.
85
 Nell’ambito
dell’obbligo di garanzia, si
diramano due sottocategorie:
 la posizione di protezione.
 la posizione di controllo.
La prima ha lo scopo di preservare i beni da tutti
i pericoli che possano minacciarne l’integrità. La
seconda ha la funzione di neutralizzare
determinate fonti di pericolo in modo da
garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che ne
possano risultare minacciati.
86
2. Fattispecie di reati propri, che assumono
rilevanza penale in ragione del fatto che vengono
perfezionati da un pubblico dipendente
Esempio: accettare denaro per svolgere atti di
propria competenza non ha conseguenze penali
se a farlo è un privato, ma se a compiere ciò sia
un funzionario pubblico, si configura il reato di
corruzione di cui agli articoli 318 e 319 c.p.
87
1. Crollo di una scala con danni ad un alunno
durante l’orario scolastico
In tale ipotesi, qualora il Dirigente Scolastico non
avesse segnalato all’Ente competente il pericolo del
crollo derivante da eventuali carenze strutturali
dell’edificio scolastico, a carico dello stesso graveranno
le responsabilità suddette, in particolare: sarà
responsabile per aver violato obblighi di prevenzione e
sicurezza; risponderà del danno erariale cagionato dal
crollo; e dovrà rispondere, inoltre, da un punto di vista
penale, del danno causato all’alunno colpito dall’evento
dannoso (lesioni colpose oppure omicidio colposo)
88
2. Furto con scasso, sottrazione di un
computer, denaro di una gita e
danneggiamento da atto vandalico al
fabbricato ed ai libri costituenti la biblioteca
Nel caso di specie, si dovrà analizzare la condotta del
soggetto consegnatario dei beni oggetto del furto. In
particolare, gli si potrà ascrivere la relativa responsabilità
qualora la sottrazione di quei beni sia stata facilitata da
una sua condotta negligente, dalla quale sia dipesa una
totale e grave disattenzione nella custodia dei beni
medesimi.
89
Sarà da escludere la suddetta responsabilità qualora i
beni in questione si trovassero, al momento dell’evento
lesivo, nella loro comune allocazione, nel caso in cui
non si fossero presentate circostanze tali da rendere
opportuno il loro spostamento.
90
3. Incendio nelle aule multimediali con
danni ai laboratori, al fabbricato, ed
autovetture di terzi parcheggiate in strada.
Nella suddetta ipotesi, la eventuale responsabilità
imputabile al dirigente scolastico, in qualità di
soggetto tenuto a garantire la sicurezza all’interno
della Scuola, per quanto riguarda l’edificio
Scolastico, con profili di ricaduta sugli alunni e sul
personale, potrà derivare da una violazione degli
obblighi in materia.
91
In particolare, il DS sarà responsabile dei danni
cagionati dall’incendio, qualora non abbia
seguito le direttive esposte nel decreto
ministeriale del 10 marzo 1998 sulla prevenzione
incendi nei luoghi di lavoro e qualora non abbia
operato in maniera tale da prevenire ed
individuare gli eventuali rischi, che avrà
adeguatamente segnalato agli organi competenti,
secondo quanto previamente esposto.
92
NOVITA’ PER
L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA ED
AMMINISTRATIVOCONTABILE
93
Le disposizioni della Finanziaria 2008
Il tema della possibilità di assicurare la
responsabilità amministrativa ed amministrativocontabile degli amministratori e dirigenti di Enti
pubblici ha assunto caratteri di particolare
attualità a seguito della recente introduzione
dell’articolo 3, comma 59, della Finanziaria
2008 (legge 24dicembre 2007, n. 244).
94
L’articolo stabilisce che “ è nullo il contratto di
assicurazione con il quale un ente pubblico
assicuri i propri amministratori per i rischi
derivanti dall’espletamento dei compiti
istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilità per danno
cagionati allo Stato o ad Enti pubblici e la
responsabilità contabile.
95

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge cessano di avere efficacia
alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione
della presente disposizione, l’amministratore che pone in
essere o che proroga il contratto di assicurazione e il
beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al
rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari
a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente
stabiliti nel contratto medesimo.”
96
L’imposizione di una sanzione quale la nullità
ai contratti che violino la norma suddetta ci
induce a riflettere:
conseguente appare, dunque, la necessità di
modificare gli schemi contrattuali
correntemente in uso per la copertura dei rischi
di responsabilità civile, amministrativa ed
amministrativo-contabile dei dirigenti di enti
pubblici.
97
Si ricordi, però, che:
Il dipendente pubblico risponde dei
danni arrecati a terzi solo se abbia agito
con dolo o colpa grave, mentre l’ente
pubblico di appartenenza risponde
solidalmente anche per mera colpa
lieve.
98
L’ASSICURAZIONE DEL DIPENDENTE
Le coperture assicurative di condotte dannose per
colpa semplice o colpa lieve non hanno alcuna
utilità, visto che il dipendente non può essere
chiamato in sede civile a rispondere dei danni
arrecati in virtù di una condotta del genere (colpa
lieve); pertanto, le coperture suddette devono
opportunamente riguardare le condotte poste
in essere con colpa grave del dipendente;
99
L’ASSICURAZIONE DELL’ENTE
È bene, invece, per quanto riguarda l’ente
di appartenenza, prevedere prodotti
assicurativi che coprano condotte
dannose dovute a colpa semplice del
lavoratore, in capo all’ente contraente, in
qualità di assicurato.
100
Quanto, invece, alla garanzia relativa alla
responsabilità amministrativa e
contabile delle persone assicurate per
danno erariale cagionato all’ente di
appartenenza, allo stato o alla P.A. in
generale
101

La stessa non potrà più essere offerta come parte
integrante la medesima polizza contratta dall’ente
pubblico; dovendo, essa, essere presentata come
separata garanzia, in relazione alla quale
l’assicuratore si impegna unilateralmente a
concedere ai singoli amministratori e
dirigenti dell’ente in questione la facoltà di
manifestare la propria adesione con la
formazione di posizioni assicurative di tipo
individuale.
102
Tali posizioni assicurative, seppur
accomunate dall’applicazione degli stessi
termini e condizioni di garanzia, saranno
giuridicamente distinte e tra loro
scindibili.
103
Né vale a risolvere il problema la previsione di
offerte a copertura “a titolo gratuito”, (prassi
utulizzata da alcune società assicurative) in
quanto l’art. 1882 c.c. prevede che il contratto di
assicurazione sia essenzialmente oneroso.
PERTANTO:
104
La soluzione più tutelante per gli amministratori
della Scuola (dirigenti ei DSGA) è senz’altro:
la stipula di due distinte polizze assicurative, l’una
con l’Istituto scolastico, a copertura delle
responsabilità civile verso i terzi e per la
responsabilità patrimoniale dell’ente per colpa
lieve, e l’altra a garanzia dei rischi di responsabilità
individuale amministrativa e amministrativocontabile per colpa grave dei Dirigenti e DSGA,
con onere di pagamento del premio a carico dei
singoli assicurati.
105
Dal punto di vista della normativa penale
La stipula di una polizza Rc patrimoniale
e amministrativa contabile gratuita
abbinata a quella dell’Istituto, da parte
del dirigente e del direttore
amministrativo per colpa grave, integra la
fattispecie di cui all’art. 318 c.p.
106
Infatti, la stipula di un contratto di assicurazione a titolo
gratuito che copre il rischio derivante da un
comportamento dovuto a colpa grave stipulato a
proprio favore, congiuntamente alla stipula del
contratto assicurativo dell’Ente, integra il reato di cui
all’art. 318 c. p., rubricato “Corruzione per un atto
d’ufficio”, che stabilisce:
“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
107
 Il
bene giuridico tutelato dall’art. 318
c.p. è costituito dal principio del buon
andamento e dell’imparzialità della PA
di cui all’art. 97 comma 1 Cost.
108
Il presente documento a cura Avv.
Giancarlo Mariniello, è reperibile sul
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accedendo all’area “Academy “
e registrandosi .
109
Gli Attestati di partecipazione
saranno inviati
Esclusivamente
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all’indirizzo comunicato
all’atto dell’adesione
110
Avv. Giancarlo Mariniello
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111
Grazie Per l’Attenzione
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Responsabilità del DSGA e del DS in relazione ai beni mobili ed