Auto difettosa? Il risarcimento tocca al venditore
La Cassazione precisa che in forza del contratto, l'unico responsabile è il rivenditore che potrà
liberarsi anche con presunzioni che
dimostrino la consegna di un bene
conforme
di Lucia Izzo - L'acquirente, il cui
bene abbia un difetto di conformità,
deve rivolgersi al rivenditore che è
l'unico soggetto responsabile (in
forza
del
contratto)
nei
suoi confronti, a prescindere dal
fatto che il difetto dipenda da un
altro
soggetto
della
catena
distributiva
(ad
esempio
il
produttore).
In altri termini, è il venditore che
deve rispondere direttamente e
personalmente
alle richieste del consumatore,
facendosi carico di ogni eventuale onere.
Lo precisa la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 20811/2015 (qui sotto
allegata).
Il ricorso è presentato dall'acquirente di un'autovettura di grossa cilindrata, danneggiato dallo scoppio
improvviso dell'airbag, contro il concessionario venditore.
Mentre il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni dell'uomo, diversamente
ha ragionato la Corte d'Appello territoriale secondo la quale non poteva essere riconosciuto il diritto al
ristoro del danno poiché non vi era prova certa che l'airbag fosse effettivamente scoppiato per un
difetto originario dell'impianto, né risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria
venditrice dell'auto, mancando qualsiasi argomento dal quale desumere un'omissione della
diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa.
Gli Ermellini osservano che in tema di compravendita, l'obbligazione (di dare) posta a carico del
venditore è di risultato, in quanto l'interesse perseguito dall'acquirente è soddisfatto con la consegna
di un bene in grado di realizzare le utilità, pattuite, alle quali la prestazione sia preordinata.
All'acquirente (creditore) basterà allegare l'inesatto adempimento o denunciare vizi e difetti che
rendono la cosa inidonea all'uso alla quale è destinata e che ne diminuiscano in modo apprezzabile il
valore.
È al venditore (debitore) che spetta l'onere di dimostrare, anche con presunzioni, che la cosa
consegnata sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto oppure la regolarità del
processo di fabbricazione e realizzazione del bene.
Fornita tale prova, ricadrà sul compratore dimostrare che esistano vizi o difetti intrinseci alla cosa
ascrivibili al venditore.
L'acquirente, in caso di difetti di conformità dovrà quindi necessariamente riferirsi al rivenditore,
responsabile secondo contratto.
Inoltre, il libretto di manutenzione del veicolo, consegnato all'automobilista, consigliava di sostituire
l'airbag dopo massimo quindici anni, pertanto il venditore avrebbe dovuto aspettarsi che il compratore
fornisse una garanzia della funzionalità dell'accessorio per una durata almeno pari a quella riportata.
La Corte accoglie il ricorso ed invia ad altra sezione della Corte d'Appello.
Cass. VI sez. civ., ordinanza 20811/2015
( da www.studiocataldi.it )
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