I cittadini ci scrivono… Quando il negoziante è tenuto a sostituire la merce venduta? Simona - Benevento (BN) Il commerciante è obbligato a sostituire la merce quando ci sono vizi di produzione e difetti della stessa, non è obbligato a sostituirla quando l’acquirente cambia idea. In caso di incidente stradale a chi bisogna rivolgersi? Italo - Cori (LT) Da qualche anno è entrata in vigore la normativa sull’indennizzo diretto che consente a quanti hanno subito un incidente stradale di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicuratrice con una conseguente velocizzazione della liquidazione dei danni. Restano esclusi da tale normativa solo alcune tipologie di sinistro stradale. Che differenza c’è tra garanzia legale e garanzia commerciale? Leonardo - Firenze (FI) Tutti i prodotti ai sensi della vigente legislazione sono assistiti da garanzia di almeno due anni, in caso pertanto di vizi del prodotto l’acquirente potrà richiedere direttamente al venditore la riparazione del bene ovvero la sua sostituzione. I beni venduti possono essere oggetto anche di una garanzia diversa da quella legale detta “commerciale” ed offerta dal produttore, con termini di scadenza differenti ed a condizioni differenti. Controllate pertanto se il prodotto difettoso è assistito anche da tale ulteriore garanzia al fine di usufruirne in pieno. Attenzione: solitamente l’attivazione di tale ulteriore garanzia è subordinata all’invio di un tagliando allegato al libretto delle istruzioni al produttore stesso. Ho prenotato un viaggio tutto compreso ma arrivato nel luogo di villeggiatura ho riscontrato difformità e carenze rispetto a quanto pubblicizzato. Che fare? Marzia - Enna (EN) Il codice del consumo prevede che l’organizzatore e il venditore del pacchetto siano vincolati a quanto promesso e pubblicizzato, il consumatore pertanto ha diritto a conseguire il risarcimento dei danni per tutte le difformità rispetto a quanto illustrato nel catalogo, naturalmente dovrà contestare sul posto le eventuali mancanze anche al fine di consentire all’organizzatore di porvi rimedio. Attenzione solitamente i tour operator sono soliti risarcire i disagi subiti attraverso l’invio di un buono sconto da spendersi per un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore entro un limite di tempo. Vi sconsigliamo di accettare tali offerte, che potranno essere utilizzate in un eventuale procedimento civile quale ammissione di responsabilità da parte del tour operator. A cura di Maria Concetta Di Giovanni Scrivici anche tu … U.Di.Con. Via Santa Croce in Gerusalemme, 67 – 00185 Roma Tel. 06.77250783-06.77261337-06.70031185-06.77200078 Fax 06.77591309 – www.udicon.org e-mail: [email protected] NUMERO VERDE 800 305 503