- Condizioni di vendita per veicoli usati versione aprile 2008
I. Stipula del contratto/trasferimento di
diritti e obblighi dell’acquirente
L’ordine è vincolante per l’acquirente fino a un
massimo di 10 giorni, in caso di veicoli
industriali fino a un massimo di due settimane.
Il contratto di compravendita s’intende
stipulato quando il venditore, entro il termine
di volta in volta stabilito, conferma per iscritto
l’accettazione dell’ordine per l’oggetto indicato
o esegue la consegna. Il venditore è tuttavia
tenuto a informare tempestivamente il
committente nel caso in cui non accetti
l’ordine.
2. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi
dell’acquirente derivanti dal contratto di
compravendita richiede il consenso scritto del
venditore.
II. Pagamento
1. Il prezzo di compravendita e i prezzi delle
prestazioni accessorie sono esigibili al
momento in cui l’oggetto è fornito e la fattura
è consegnata personalmente o a mezzo posta.
2. L’acquirente potrà vantare la compensazione
contro diritti esercitati dal venditore soltanto
qualora
la
controprestazione
vantata
dall’acquirente non sia contestata o sia
sostenuta da titolo passato in giudicato; il
diritto di ritenzione potrà essere esercitato solo
per diritti derivanti dal contratto di
compravendita.
III. Consegna e mora
1. Le date e i termini di consegna, che possono
essere tassativi o non tassativi, devono essere
indicati in forma scritta. I termini di consegna
decorrono a partire dalla stipula del contratto.
2. Al decorrere di dieci giorni (due settimane in
caso di veicoli industriali) dalla scadenza di una
data o di un termine di consegna non tassativi,
l’acquirente sarà legittimato a richiedere la
consegna da parte del venditore. Nel momento
in cui il venditore abbia ricevuto tale richiesta
sarà considerato in mora. Nel caso in cui
l’acquirente abbia diritto al risarcimento del
danno di mora, quest’ultimo, in caso di colpa
lieve del venditore, avrà un valore massimo del
5% sul prezzo di compravendita pattuito.
3. Se oltre a ciò l’aquirente intende risolvere il
contratto e/o richiedere il risarcimento del
danno in luogo della prestazione, dovrà
concedere al venditore, dopo il decorrere del
termine previsti al punto 2, capoverso 1, un
congruo termine per la consegna del bene.
Nel caso in cui all’acquirente spetti un diritto al
risarcimento del danno in luogo della
prestazione, questo, in caso di colpa lieve del
venditore, avrà un valore massimo del 10% sul
prezzo
di
compravendita
pattuito. Se
l’acquirente è una persona giuridica di diritto
pubblico, un ente di diritto pubblico o
un’impresa che al momento della stipula del
contratto abbia agito nell’esercizio della sua
attività d’impresa o autonoma, non gli
spetteranno, in caso di negligenza lieve, i diritti
al risarcimento del danno.
Qualora, mentre il venditore è in mora, la
prestazione diventi per lui impossibile a causa
di un evento fortuito, egli risponderà nei limiti
di cui sopra. Il venditore non risponde nei casi
in cui il danno si sarebbe verificato anche in
caso di consegna tempestiva.
4. Se la data o il termine di consegna sono
tassativi, il venditore sarà considerato in mora
al momento stesso in cui si verifica il ritardo. I
diritti dell’acquirente saranno fissati in questo
caso ai sensi del punto 2, capoverso 2 e punto 3
della presente sezione.
5. I casi di forza maggiore o i guasti aziendali
verificatisi presso lo stabilimento del venditore
o dei suoi fornitori che impediscano
temporaneamente al venditore stesso, senza
sua colpa, di consegnare l’oggetto della
compravendita alla data o entro i termini
pattuiti, prorogano la data e i termini indicati ai
capoversi 1 - 4 della presente sezione di un
periodo di tempo equivalente a quello
dell’impossibilità temporanea. Qualora tali
eventi provochino un ritardo nella consegna
superiore ai quattro mesi, l’acquirente avrà
facoltà di recedere dal contratto. Sono salvi gli
altri diritti al recesso o alla risoluzione.
Durante la riserva di proprietà, il diritto di
possesso del certificato di omologazione parte
II (libretto di circolazione) spetta al venditore.
IV. Ritiro
2. Nel caso di mora dell’acquirente il venditore
potrà risolvere il contratto.
1. L’acquirente è tenuto a ritirare l’oggetto
della compravendita entro otto giorni dal
ricevimento dell’avviso di fornitura pronta. In
caso contrario il venditore potrà esercitare i
diritti spettantigli per legge.
2. Nel caso in cui il venditore chieda il
risarcimento del danno, questo sarà pari al
10% del prezzo di compravendita. Il
risarcimento danni sarà maggiore o minore
qualora il venditore dimostri un danno
maggiore oppure l’acquirente dimostri che non
è stato subito nessun danno oppure un danno
di minore entità.
V. Riserva di proprietà
1. L’oggetto della compravendita rimane
proprietà del venditore fino al momento della
soddisfazione di tutti i crediti spettanti al
venditore stesso e derivanti dal contratto di
compravendita.
Se l’acquirente è una persona giuridica di
diritto pubblico, un ente di diritto pubblico o
un’impresa che al momento della stipula del
contratto abbia agito nell’esercizio della sua
attività d’impresa o autonoma, la riserva di
proprietà verrà mantenuta, anche per i crediti
spettanti
al
venditore
nei
confronti
dell’acquirente e derivanti dalle relazioni
commerciali correnti, fino alla soddisfazione
dei crediti sorti in concomitanza con la
compravendita.
Su richiesta dell’acquirente il venditore sarà
obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà
qualora l’acquirente stesso abbia adempiuto in
modo incontestabile a tutte le obbligazioni
connesse all’oggetto della compravendita e,
per le altre obbligazioni derivanti dalle
relazioni commerciali correnti, sia stata
costituita una congrua garanzia.
3. Fintanto che sussiste la riserva di proprietà,
l’acquirente non può né disporre dell’oggetto
della compravendita, né concederne l’utilizzo a
terzi per contratto.
VI. Vizi della cosa
1. I diritti dell’acquirente derivanti da vizi della
cosa cadono in prescrizione entro un anno dal
momento della consegna dell’oggetto della
compravendita al cliente.
Gli ulteriori diritti rimangono invariati, nella
misura in cui il venditore risponde per legge o
secondo quanto diversamente concordato, in
particolare in caso di assunzione di una
garanzia.
2. L’acquirente deve far valere nei confronti del
venditore i diritti all’eliminazione dei vizi. In
caso di comunicazione orale di tali diritti,
l’acquirente
riceverà
conferma
scritta
dell’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
3. Qualora l’oggetto della compravendita
risulti non funzionante a seguito di un vizio
della cosa, l’acquirente, previa approvazione
del venditore, potrà rivolgersi a un’altra
concessionaria.
4. Per le parti montate al fine di eliminare il
vizio, l’acquirente potrà far valere diritti
derivanti da vizi entro la scadenza del termine
di prescrizione valevole per l’oggetto della
compravendita.
Le parti sostituite diventano proprietà del
venditore.
5. La sezione VI Vizi della cosa non è
applicabile ai diritti al risarcimento del danno;
per tali rivendicazioni si applica la sezione VII
Responsabilità.
VII. Responsabilità
1. Qualora, in base alle norme di legge, il
venditore debba rispondere di un danno
causato da negligenza lieve, risponderà
limitatamente:
La responsabilità sussiste solo in caso di
violazione di obblighi contrattuali essenziali
quali quelli imposti al venditore dal contratto
di compravendita, per contenuti o scopo,
oppure qualora sia possibile l’esecuzione
corretta del contratto di compravendita e sul
cui adempimento l’acquirente fa e può fare
affidamento. Detta responsabilità è limitata ai
danni tipici prevedibili alla stipula del
contratto. Se il danno è coperto da relativa
polizza
di
assicurazione
stipulata
dall’acquirente (escluso il caso di assicurazione
di somma fissa), il venditore risponderà solo
per gli eventuali svantaggi che l’acquirente
subisca in riferimento ad essa, ad esempio
maggiorazioni dei premi o perdita di interessi
fino alla rifusione del danno da parte
dell’assicurazione.
2. Indipendentemente dall’imputabilità al
venditore, è salva l’eventuale responsabilità del
venditore per reticenza dolosa del vizio, per
assunzione di una garanzia o di un obbligo del
venditore di sostenere il rischio per l’acquisto
dell’oggetto, nonché ai sensi della legge sulla
responsabilità del produttore.
3. La responsabilità per mora del venditore è
disciplinata in via definitiva nella sezione III
4. È esclusa la responsabilità personale del
rappresentante legale, di ausiliari e dipendenti
aziendali del venditore per danni causati da
loro negligenza lieve.
5. Le limitazioni di responsabilità indicate alla
presente sezione non si applicano in caso di
violazioni legate alla vita, all’integritàfisica o
alla salute.
.
VIII.
Organo
arbitrale)
arbitrale
(procedimento
(Si applica solo per i veicoli usati con una massa
complessiva ammessa non superiore a 3,5 t)
1 Se la concessionaria reca il contrassegno
“Meisterbetrieb der Kfz-Innung” (azienda di
mastro artigiano iscritta alla associazione delle
attività commerciali su autoveicoli) oppure il
contrassegno “Mitgliedsbetrieb der KfzInnung” (azienda iscritta alla associazione
delle attività commerciali su autoveicoli) o
quello di “Concessionaria con qualità e
sicurezza”, in caso di controversie derivanti dal
contratto di compravendita – salvo le
controversie
inerenti
al
prezzo
di
compravendita – le parti possono adire l’organo
arbitrale per l’industria automobilistica per la
sede del venditore. La comunicazione deve
avvenire in forma scritta immediatamente
dopo l’avvenuta conoscenza della controversia,
entro e non oltre i 13 mesi dalla consegna
dell’oggetto della compravendita.
2. La decisione dell’organo arbitrale non
esclude le vie legali.
3. Il ricorso all’organo arbitrale provoca la
sospensione del decorrere dei termini di
prescrizione per tutta la durata del
procedimento.
4. Il procedimento dinanzi all’organo arbitrale
è
disciplinato
dal
regolamento
per
l’organizzazione e il procedimento dell’organo
stesso; a richiesta esso lo consegnerà alle parti.
5. Il ricorso all’organo arbitrale è escluso
quando siano già state adite le vie legali. Nel
caso in cui durante un procedimento di
arbitrato siano adite le vie legali, l’organo
arbitrale sospenderà il proprio procedimento.
6. Non vengono applicati costi per il ricorso
all’organo arbitrale.
IX. Foro competente
1. Per tutti i diritti presenti e futuri derivanti da
relazioni commerciali con imprenditori, ivi
compresi i crediti da cambiale o assegno, foro
competente esclusivo è quello della sede del
venditore.
2. Lo stesso foro competente vale qualora
l’acquirente non abbia alcun foro competente
generale nel territorio dello Stato, se egli
successivamente alla stipula del contratto
abbia trasferito a luogo diverso dal territorio
statale il proprio domicilio o la propria dimora
abituale, o infine qualora il suo domicilio o la
sua dimora abituale siano ignoti al momento
della citazione in giudizio. Per il resto, foro
competente per i diritti che il venditore
rivendica nei confronti dell’acquirente è la
residenza di quest’ultimo.
Scarica

condizioni generali