- Condizioni di vendita per veicoli usati versione aprile 2008 I. Stipula del contratto/trasferimento di diritti e obblighi dell’acquirente L’ordine è vincolante per l’acquirente fino a un massimo di 10 giorni, in caso di veicoli industriali fino a un massimo di due settimane. Il contratto di compravendita s’intende stipulato quando il venditore, entro il termine di volta in volta stabilito, conferma per iscritto l’accettazione dell’ordine per l’oggetto indicato o esegue la consegna. Il venditore è tuttavia tenuto a informare tempestivamente il committente nel caso in cui non accetti l’ordine. 2. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell’acquirente derivanti dal contratto di compravendita richiede il consenso scritto del venditore. II. Pagamento 1. Il prezzo di compravendita e i prezzi delle prestazioni accessorie sono esigibili al momento in cui l’oggetto è fornito e la fattura è consegnata personalmente o a mezzo posta. 2. L’acquirente potrà vantare la compensazione contro diritti esercitati dal venditore soltanto qualora la controprestazione vantata dall’acquirente non sia contestata o sia sostenuta da titolo passato in giudicato; il diritto di ritenzione potrà essere esercitato solo per diritti derivanti dal contratto di compravendita. III. Consegna e mora 1. Le date e i termini di consegna, che possono essere tassativi o non tassativi, devono essere indicati in forma scritta. I termini di consegna decorrono a partire dalla stipula del contratto. 2. Al decorrere di dieci giorni (due settimane in caso di veicoli industriali) dalla scadenza di una data o di un termine di consegna non tassativi, l’acquirente sarà legittimato a richiedere la consegna da parte del venditore. Nel momento in cui il venditore abbia ricevuto tale richiesta sarà considerato in mora. Nel caso in cui l’acquirente abbia diritto al risarcimento del danno di mora, quest’ultimo, in caso di colpa lieve del venditore, avrà un valore massimo del 5% sul prezzo di compravendita pattuito. 3. Se oltre a ciò l’aquirente intende risolvere il contratto e/o richiedere il risarcimento del danno in luogo della prestazione, dovrà concedere al venditore, dopo il decorrere del termine previsti al punto 2, capoverso 1, un congruo termine per la consegna del bene. Nel caso in cui all’acquirente spetti un diritto al risarcimento del danno in luogo della prestazione, questo, in caso di colpa lieve del venditore, avrà un valore massimo del 10% sul prezzo di compravendita pattuito. Se l’acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico o un’impresa che al momento della stipula del contratto abbia agito nell’esercizio della sua attività d’impresa o autonoma, non gli spetteranno, in caso di negligenza lieve, i diritti al risarcimento del danno. Qualora, mentre il venditore è in mora, la prestazione diventi per lui impossibile a causa di un evento fortuito, egli risponderà nei limiti di cui sopra. Il venditore non risponde nei casi in cui il danno si sarebbe verificato anche in caso di consegna tempestiva. 4. Se la data o il termine di consegna sono tassativi, il venditore sarà considerato in mora al momento stesso in cui si verifica il ritardo. I diritti dell’acquirente saranno fissati in questo caso ai sensi del punto 2, capoverso 2 e punto 3 della presente sezione. 5. I casi di forza maggiore o i guasti aziendali verificatisi presso lo stabilimento del venditore o dei suoi fornitori che impediscano temporaneamente al venditore stesso, senza sua colpa, di consegnare l’oggetto della compravendita alla data o entro i termini pattuiti, prorogano la data e i termini indicati ai capoversi 1 - 4 della presente sezione di un periodo di tempo equivalente a quello dell’impossibilità temporanea. Qualora tali eventi provochino un ritardo nella consegna superiore ai quattro mesi, l’acquirente avrà facoltà di recedere dal contratto. Sono salvi gli altri diritti al recesso o alla risoluzione. Durante la riserva di proprietà, il diritto di possesso del certificato di omologazione parte II (libretto di circolazione) spetta al venditore. IV. Ritiro 2. Nel caso di mora dell’acquirente il venditore potrà risolvere il contratto. 1. L’acquirente è tenuto a ritirare l’oggetto della compravendita entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso di fornitura pronta. In caso contrario il venditore potrà esercitare i diritti spettantigli per legge. 2. Nel caso in cui il venditore chieda il risarcimento del danno, questo sarà pari al 10% del prezzo di compravendita. Il risarcimento danni sarà maggiore o minore qualora il venditore dimostri un danno maggiore oppure l’acquirente dimostri che non è stato subito nessun danno oppure un danno di minore entità. V. Riserva di proprietà 1. L’oggetto della compravendita rimane proprietà del venditore fino al momento della soddisfazione di tutti i crediti spettanti al venditore stesso e derivanti dal contratto di compravendita. Se l’acquirente è una persona giuridica di diritto pubblico, un ente di diritto pubblico o un’impresa che al momento della stipula del contratto abbia agito nell’esercizio della sua attività d’impresa o autonoma, la riserva di proprietà verrà mantenuta, anche per i crediti spettanti al venditore nei confronti dell’acquirente e derivanti dalle relazioni commerciali correnti, fino alla soddisfazione dei crediti sorti in concomitanza con la compravendita. Su richiesta dell’acquirente il venditore sarà obbligato a rinunciare alla riserva di proprietà qualora l’acquirente stesso abbia adempiuto in modo incontestabile a tutte le obbligazioni connesse all’oggetto della compravendita e, per le altre obbligazioni derivanti dalle relazioni commerciali correnti, sia stata costituita una congrua garanzia. 3. Fintanto che sussiste la riserva di proprietà, l’acquirente non può né disporre dell’oggetto della compravendita, né concederne l’utilizzo a terzi per contratto. VI. Vizi della cosa 1. I diritti dell’acquirente derivanti da vizi della cosa cadono in prescrizione entro un anno dal momento della consegna dell’oggetto della compravendita al cliente. Gli ulteriori diritti rimangono invariati, nella misura in cui il venditore risponde per legge o secondo quanto diversamente concordato, in particolare in caso di assunzione di una garanzia. 2. L’acquirente deve far valere nei confronti del venditore i diritti all’eliminazione dei vizi. In caso di comunicazione orale di tali diritti, l’acquirente riceverà conferma scritta dell’avvenuta ricezione di tale comunicazione. 3. Qualora l’oggetto della compravendita risulti non funzionante a seguito di un vizio della cosa, l’acquirente, previa approvazione del venditore, potrà rivolgersi a un’altra concessionaria. 4. Per le parti montate al fine di eliminare il vizio, l’acquirente potrà far valere diritti derivanti da vizi entro la scadenza del termine di prescrizione valevole per l’oggetto della compravendita. Le parti sostituite diventano proprietà del venditore. 5. La sezione VI Vizi della cosa non è applicabile ai diritti al risarcimento del danno; per tali rivendicazioni si applica la sezione VII Responsabilità. VII. Responsabilità 1. Qualora, in base alle norme di legge, il venditore debba rispondere di un danno causato da negligenza lieve, risponderà limitatamente: La responsabilità sussiste solo in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali quali quelli imposti al venditore dal contratto di compravendita, per contenuti o scopo, oppure qualora sia possibile l’esecuzione corretta del contratto di compravendita e sul cui adempimento l’acquirente fa e può fare affidamento. Detta responsabilità è limitata ai danni tipici prevedibili alla stipula del contratto. Se il danno è coperto da relativa polizza di assicurazione stipulata dall’acquirente (escluso il caso di assicurazione di somma fissa), il venditore risponderà solo per gli eventuali svantaggi che l’acquirente subisca in riferimento ad essa, ad esempio maggiorazioni dei premi o perdita di interessi fino alla rifusione del danno da parte dell’assicurazione. 2. Indipendentemente dall’imputabilità al venditore, è salva l’eventuale responsabilità del venditore per reticenza dolosa del vizio, per assunzione di una garanzia o di un obbligo del venditore di sostenere il rischio per l’acquisto dell’oggetto, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore. 3. La responsabilità per mora del venditore è disciplinata in via definitiva nella sezione III 4. È esclusa la responsabilità personale del rappresentante legale, di ausiliari e dipendenti aziendali del venditore per danni causati da loro negligenza lieve. 5. Le limitazioni di responsabilità indicate alla presente sezione non si applicano in caso di violazioni legate alla vita, all’integritàfisica o alla salute. . VIII. Organo arbitrale) arbitrale (procedimento (Si applica solo per i veicoli usati con una massa complessiva ammessa non superiore a 3,5 t) 1 Se la concessionaria reca il contrassegno “Meisterbetrieb der Kfz-Innung” (azienda di mastro artigiano iscritta alla associazione delle attività commerciali su autoveicoli) oppure il contrassegno “Mitgliedsbetrieb der KfzInnung” (azienda iscritta alla associazione delle attività commerciali su autoveicoli) o quello di “Concessionaria con qualità e sicurezza”, in caso di controversie derivanti dal contratto di compravendita – salvo le controversie inerenti al prezzo di compravendita – le parti possono adire l’organo arbitrale per l’industria automobilistica per la sede del venditore. La comunicazione deve avvenire in forma scritta immediatamente dopo l’avvenuta conoscenza della controversia, entro e non oltre i 13 mesi dalla consegna dell’oggetto della compravendita. 2. La decisione dell’organo arbitrale non esclude le vie legali. 3. Il ricorso all’organo arbitrale provoca la sospensione del decorrere dei termini di prescrizione per tutta la durata del procedimento. 4. Il procedimento dinanzi all’organo arbitrale è disciplinato dal regolamento per l’organizzazione e il procedimento dell’organo stesso; a richiesta esso lo consegnerà alle parti. 5. Il ricorso all’organo arbitrale è escluso quando siano già state adite le vie legali. Nel caso in cui durante un procedimento di arbitrato siano adite le vie legali, l’organo arbitrale sospenderà il proprio procedimento. 6. Non vengono applicati costi per il ricorso all’organo arbitrale. IX. Foro competente 1. Per tutti i diritti presenti e futuri derivanti da relazioni commerciali con imprenditori, ivi compresi i crediti da cambiale o assegno, foro competente esclusivo è quello della sede del venditore. 2. Lo stesso foro competente vale qualora l’acquirente non abbia alcun foro competente generale nel territorio dello Stato, se egli successivamente alla stipula del contratto abbia trasferito a luogo diverso dal territorio statale il proprio domicilio o la propria dimora abituale, o infine qualora il suo domicilio o la sua dimora abituale siano ignoti al momento della citazione in giudizio. Per il resto, foro competente per i diritti che il venditore rivendica nei confronti dell’acquirente è la residenza di quest’ultimo.