SEMINARIO “SAGRE E FESTE POPOLARI: FESTEGGIARE IN PIAZZA NEL RISPETTO DELLE REGOLE” RELAZIONE FINALE A CURA DI: DOTT.SSA MIRANDA CORRADI Nelle nostre città, come nelle più piccole località è rimasta viva la tradizione di organizzare feste e sagre che costituiscono importanti momenti di socializzazione e, nel contempo, valorizzano i prodotti tipici della gastronomia locale. Le numerose attività che si svolgono in occasione di queste manifestazioni sono però disciplinate da diverse normative, il cui rispetto è fondamentale per garantirne lo svolgimento in sicurezza. La giornata di studio, della durata complessiva di 7 ore realizzata in data 27 Giugno p.v a Pescara presso la sede della Regione Abruzzo, e replicata in data 28 Giugno, ha voluto offrire una visione organica della normativa nazionale e regionale che trova applicazione in queste occasioni e proporre alcune soluzioni operative alle problematiche di maggior rilievo per i Comuni, riservando ampio spazio ai quesiti proposti dai partecipanti. In particolare, sono stati approfonditi i seguenti temi: il commercio su aree pubbliche e la vendita di opere dell’ingegno creativo (hobbisti) la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche alcoliche le licenze di polizia amministrativa previste dal TULPS: la vendita di cose antiche ed usate, le processioni religiose, gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo pubblico, le luminarie civili e religiose, gli spettacoli viaggianti, i mestieri di strada, gli spettacoli pirotecnici, Nel corso delle due giornate seminariali, che hanno visto la partecipazione di oltre circa 80 operatori selezionati dalla Regione Abruzzo, si sono brevemente analizzate anche le ultime novità della normativa in materia di polizia commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande e di polizia amministrativa. La giornata seminariale si è posta, inoltre, un altro obiettivo che è quello di far emergere, attraverso la discussione di gruppo, eventuali problematiche legate al territorio cercando di individuare strumenti e possibili soluzioni in merito. Interessanti sono gli aspetti critici segnalati nel corso della discussione, (problematiche legate al territorio) che riportiamo di seguito, suggerendo possibili soluzioni 1) necessità di maggiore collaborazione con gli uffici commercio/SUAP per una più efficace azione di controllo ; A tal proposito una possibile soluzione potrebbe essere quella di promuovere maggiori occasioni di incontro e coinvolgimento sia a livello politico che tecnico. In questo senso può essere opportuno aprire i corsi di aggiornamento anche alla partecipazione degli addetti agli uffici commercio/SUAP. 1 2) relativamente allo svolgimento di pubblici spettacoli temporanei con afflusso inferiore a 200 persone, il lavoro delle commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve prevedere anche “l’esame del progetto della manifestazione”, come precisato dal Ministero dell’Interno, anche al fine di valutare se davvero gli allestimenti sono realizzati con una capienza inferiore a 200 persone. La relazione del tecnico abilitato deve sostituire soltanto il collaudo finale. Utile ed efficace sarebbe coinvolgere le Prefetture affinchè la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico attivi un processo di collaborazione con le commissioni comunali, anche nell’ottica di un ruolo di coordinamento a livello provinciale. 3) Necessità di migliorare ulteriormente le norme regionali in materia di commercio. Per questo aspetto si è rilevato come la Regione abbia svolto un grande lavoro per rendere più efficaci i controlli commerciali. Alcune delle norme più recenti, tuttavia, pur volendo intervenire in modo da introdurre nuove tipologie sanzionatorie, non sono sufficientemente chiare o non si integrano nel modo dovuto con la L.689/18981. In particolare si è rilevato che: a) la L.R.6/2005 abrogando il libretto sanitario non ha previsto sanzioni nel caso il personale addetto, dopo la frequenza del primo corso di formazione, non svolga i corsi di aggiornamento nei termini previsti; b) la L.R. 11/2008 al co. 155 come modificato dalla L.R.17/2010 prevede “deroghe” per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione dello svolgimento di manifestazioni proloco. Stante la genericità del testo di legge, sarebbe opportuno specificare, anche con una circolare regionale, quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere derogati; c) la L.R. 135/1999 e successive modificazioni all’art. 9 co. 2 prevede che il commerciante itinerante possa “sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune nel regolamento …, per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra …”. La possibilità di sostare per due ore non è realmente controllabile, stante che l’unico modo per dimostrare, in sede di ricorso, che nelle due ore l’operatore non si mai spostato è quella di effettuare una ripresa filmata, possibile solo installando in tutte le aree un sistema di videosorveglianza. Per questo sarebbe opportuno prevedere: - o la possibilità si sostare soltanto per il tempo necessario per servire il consumatore (se si vuole contenere il fenomeno della sosta dei commercianti itineranti) - o la possibilità di sostare al massimo per una mezza giornata (in modo da poter sanzionare facilmente il mancato rispetto di questo vincolo: ad es. la sosta nel pomeriggio quando è già stata accertata la presenza al mattino nella stessa area). 4. la L.R. 135/1999 e successive modificazioni all’art. 20 bis prevede sanzioni per l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Questo articolo, introdotto recentemente con la L.R.50/2010 pone alcuni problemi interpretativi ed applicativi. 2 In particolare: a) prevedere che l’autorità competente emani il provvedimento di confisca entro 24 ore dal ricevimento del verbale può, di fatto, vanificare l’intento del legislatore, tutte le volte che, per problemi reali di servizio, non si riesca a rispettare il termine imposto dalla legge; b) il co. 3 dovrebbe precisare meglio a quali fattispecie faccia riferimento: si potrebbe pensare che si riferisca alla recidiva nell’occupazione abusiva del suolo da parte di un operatore comunque in possesso di un’autorizzazione per il commercio, stante che il co. 1 prevede già la confisca delle merci e delle attrezzature nel caso di svolgimento dell’attività senza alcuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Al fine di tutelare l’attività sanzionatoria in sede di giudizio, (anche al fine di evitare azioni risarcitorie per le merci confiscate e distrutte) è indispensabile precisare meglio l’ambito di applicazione dell’art. 2o bis co. 3. La Regione Abruzzo in questi casi deve intervenire con le opportune modifiche di legge. Nel frattempo dovrebbe emanare circolari esplicative per agevolare l’applicazione delle norme suddette. A tal fine sarebbe poi opportuno pubblicare sul sito della Regione, in una sezione facilmente individuabile, tutte le risposte ai quesiti emanati sulle leggi regionali in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande. 3