SEMINARIO
“SAGRE E FESTE POPOLARI: FESTEGGIARE IN PIAZZA NEL RISPETTO DELLE REGOLE”
RELAZIONE FINALE A CURA DI: DOTT.SSA MIRANDA CORRADI
Nelle nostre città, come nelle più piccole località è rimasta viva la tradizione di
organizzare feste e sagre che costituiscono importanti momenti di socializzazione e, nel
contempo, valorizzano i prodotti tipici della gastronomia locale.
Le numerose attività che si svolgono in occasione di queste manifestazioni sono però
disciplinate da diverse normative, il cui rispetto è fondamentale per garantirne lo
svolgimento in sicurezza.
La giornata di studio, della durata complessiva di 7 ore realizzata in data 27 Giugno p.v a
Pescara presso la sede della Regione Abruzzo, e replicata in data 28 Giugno, ha voluto
offrire una visione organica della normativa nazionale e regionale che trova applicazione
in queste occasioni e proporre alcune soluzioni operative alle problematiche di maggior
rilievo per i Comuni, riservando ampio spazio ai quesiti proposti dai partecipanti. In
particolare, sono stati approfonditi i seguenti temi:
 il commercio su aree pubbliche e la vendita di opere dell’ingegno creativo (hobbisti)
 la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche alcoliche
 le licenze di polizia amministrativa previste dal TULPS: la vendita di cose antiche
ed usate, le processioni religiose, gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo
pubblico, le luminarie civili e religiose, gli spettacoli viaggianti, i mestieri di strada,
gli spettacoli pirotecnici,
Nel corso delle due giornate seminariali, che hanno visto la partecipazione di oltre circa 80
operatori selezionati dalla Regione Abruzzo, si sono brevemente analizzate anche le
ultime novità della normativa in materia di polizia commerciale, di somministrazione di
alimenti e bevande e di polizia amministrativa.
La giornata seminariale si è posta, inoltre, un altro obiettivo che è quello di far emergere,
attraverso la discussione di gruppo, eventuali problematiche legate al territorio cercando
di individuare strumenti e possibili soluzioni in merito.
Interessanti sono gli aspetti critici segnalati nel corso della discussione, (problematiche
legate al territorio) che riportiamo di seguito, suggerendo possibili soluzioni
1) necessità di maggiore collaborazione con gli uffici commercio/SUAP per una più efficace azione
di controllo ;
A tal proposito una possibile soluzione potrebbe essere quella di promuovere maggiori
occasioni di incontro e coinvolgimento sia a livello politico che tecnico. In questo senso
può essere opportuno aprire i corsi di aggiornamento anche alla partecipazione degli
addetti agli uffici commercio/SUAP.
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2) relativamente allo svolgimento di pubblici spettacoli temporanei con afflusso inferiore a 200
persone, il lavoro delle commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo deve
prevedere anche “l’esame del progetto della manifestazione”, come precisato dal Ministero
dell’Interno, anche al fine di valutare se davvero gli allestimenti sono realizzati con una
capienza inferiore a 200 persone. La relazione del tecnico abilitato deve sostituire soltanto il
collaudo finale.
Utile ed efficace sarebbe coinvolgere le Prefetture affinchè la Commissione Provinciale
di Vigilanza sui locali di pubblico attivi un processo di collaborazione con le
commissioni comunali, anche nell’ottica di un ruolo di coordinamento a livello
provinciale.
3) Necessità di migliorare ulteriormente le norme regionali in materia di commercio.
Per questo aspetto si è rilevato come la Regione abbia svolto un grande lavoro per rendere più
efficaci i controlli commerciali.
Alcune delle norme più recenti, tuttavia, pur volendo intervenire in modo da introdurre nuove
tipologie sanzionatorie, non sono sufficientemente chiare o non si integrano nel modo dovuto con la
L.689/18981.
In particolare si è rilevato che:
a) la L.R.6/2005 abrogando il libretto sanitario non ha previsto sanzioni nel caso il personale
addetto, dopo la frequenza del primo corso di formazione, non svolga i corsi di aggiornamento
nei termini previsti;
b) la L.R. 11/2008 al co. 155 come modificato dalla L.R.17/2010 prevede “deroghe” per la
somministrazione di alimenti e bevande in occasione dello svolgimento di manifestazioni
proloco. Stante la genericità del testo di legge, sarebbe opportuno specificare, anche con una
circolare regionale, quali sono i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere derogati;
c) la L.R. 135/1999 e successive modificazioni all’art. 9 co. 2 prevede che il commerciante
itinerante possa “sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune nel regolamento …,
per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e
l'altra …”. La possibilità di sostare per due ore non è realmente controllabile, stante che l’unico
modo per dimostrare, in sede di ricorso, che nelle due ore l’operatore non si mai spostato è quella
di effettuare una ripresa filmata, possibile solo installando in tutte le aree un sistema di
videosorveglianza.
Per questo sarebbe opportuno prevedere:
- o la possibilità si sostare soltanto per il tempo necessario per servire il consumatore (se si
vuole contenere il fenomeno della sosta dei commercianti itineranti)
- o la possibilità di sostare al massimo per una mezza giornata (in modo da poter sanzionare
facilmente il mancato rispetto di questo vincolo: ad es. la sosta nel pomeriggio quando è già
stata accertata la presenza al mattino nella stessa area).
4. la L.R. 135/1999 e successive modificazioni all’art. 20 bis prevede sanzioni per l’occupazione
abusiva del suolo pubblico. Questo articolo, introdotto recentemente con la L.R.50/2010 pone
alcuni problemi interpretativi ed applicativi.
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In particolare:
a) prevedere che l’autorità competente emani il provvedimento di confisca entro 24 ore dal
ricevimento del verbale può, di fatto, vanificare l’intento del legislatore, tutte le volte che, per
problemi reali di servizio, non si riesca a rispettare il termine imposto dalla legge;
b) il co. 3 dovrebbe precisare meglio a quali fattispecie faccia riferimento: si potrebbe pensare
che si riferisca alla recidiva nell’occupazione abusiva del suolo da parte di un operatore
comunque in possesso di un’autorizzazione per il commercio, stante che il co. 1 prevede già
la confisca delle merci e delle attrezzature nel caso di svolgimento dell’attività senza alcuna
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Al fine di tutelare l’attività sanzionatoria
in sede di giudizio, (anche al fine di evitare azioni risarcitorie per le merci confiscate e
distrutte) è indispensabile precisare meglio l’ambito di applicazione dell’art. 2o bis co. 3.
La Regione Abruzzo in questi casi deve intervenire con le opportune modifiche di
legge.
Nel frattempo dovrebbe emanare circolari esplicative per agevolare l’applicazione delle
norme suddette.
A tal fine sarebbe poi opportuno pubblicare sul sito della Regione, in una sezione
facilmente individuabile, tutte le risposte ai quesiti emanati sulle leggi regionali in
materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
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festeggiare in piazza nel rispetto delle regole