Capitolo 12
I Circoli
12.1. I Circoli - Definizione
I Circoli sono associazioni di promozione sociale disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000 n.
383. L’articolo 2 della citata legge stabilisce che “Sono considerate associazioni di promozione
sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.”
Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente
legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni
comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o
estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è ente di promozione sociale iscritto nel Registro
Nazionale delle associazioni di promozione sociale istituito presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali.
Questo riconoscimento comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei
relativi livelli di organizzazione territoriale, cioè dei Centri Regionali, Provinciali e Comunali
del Centro Nazionale Sportivo Libertas. Inoltre, i circoli in possesso dei necessari requisiti
potranno ottenere anch’essi l’iscrizione nel registro, attraverso l’affiliazione al Centro Nazionale
Sportivo Libertas.
12.2. Aspetti fiscali
I Circoli sono assoggettati alla generale disciplina che il T.U.I.R. (Testo unico sulle imposte sui
redditi) e il D.P.R. 633/1972 (Decreto Iva), prevedono per gli enti non commerciali e, più
specificamente, per gli enti di tipo associativo costituiti senza finalità di lucro.
In particolare, l’articolo 148 del TUIR, comma 3, prevede che per le associazioni di promozione
sociale “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, d’altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'
unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati”.
Si tratta delle cosiddette attività strutturalmente commerciali che nel caso delle associazioni di
promozione sociale risultano essere “decommercializzate”.
La disposizione relativa alla decommercializzazione delle prestazioni rese dai circoli non si
applica:
- per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- per le somministrazioni di pasti,
- per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito,
- per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali,
- per le prestazioni effettuate nell'
esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per le associazioni di promozione sociale (circoli) ricomprese tra gli enti di cui all'
articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 2872, le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'
interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande
effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari
e l'
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano
effettuate nei confronti dei soci anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e
che fanno parte del Centro Nazionale Sportivo Libertas. Questa previsione vale sia ai fini delle
imposte sui redditi che dell’imposta sul valore aggiunto. (Art. 148, comma 5, TUIR e art. 4,
comma 6, D.P.R. 633/72)
Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella
forma dell'
atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'
associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'
ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'
organismo
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articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'
effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'
età
il diritto di voto per l'
approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'
associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'
articolo
2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'
assemblea dei soci, associati o partecipanti e
criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda
tale modalità di voto ai sensi dell'
articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.
E’ doveroso segnalare che secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’espressa previsione di non
commercialità per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar o servizi similari
interni all’associazione, con riferimento alle sole associazioni di promozione sociale, fa
ritenere che nei confronti di tutti gli altri enti di tipo associativo l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande nei bar interni, anche se svolta nei confronti dei propri associati, abbia
carattere commerciale.
12.3. Attività dei Circoli sottoposti ad autorizzazioni amministrative
Lo svolgimento, da parte dei circoli, di talune attività quali la somministrazione ai soci di
alimenti e bevande, lo spaccio di alcolici e tabacchi, l'
installazioni di apparecchi elettronici per
il gioco, l'
organizzazione di spettacoli, la proiezione di film, la diffusione di musica protetta da
diritti d'
autore, ecc., è soggetta a specifici regimi autorizzatori che ne consentono l'
effettuazione
in deroga alle norme previste per gli esercizi commerciali.
Si tratta, sovente, di una normativa di favore concepita allo scopo di agevolare le finalità
conviviali e associative dei circoli ma che richiede, allo stesso tempo, una particolare attenzione
per scongiurare sanzioni indesiderate e, in ultima istanza, la sospensione o la chiusura di alcune
attività del circolo. In questo capitolo verranno trattati i regimi autorizzativi relativi alle attività
ricreative e culturali più comuni tra i circoli. È buona norma, prima di iniziare una qualsiasi
attività, verificare se essa sia soggetta ad autorizzazioni o adempimenti a carattere
amministrativo e, in ogni caso, contattare le autorità pubbliche preposte al rilascio di queste
autorizzazioni al fine di ricevere ogni informazione utile.
12.4. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande nei
bar interni ai circoli
Il regime autorizzatorio più importante, in quanto tipico delle organizzazioni circolistiche, è
quello che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, e che consente l'
attivazione e il
funzionamento del “bar per i soci” o “bar interni” all’associazione.
La materia è oggetto di un sistema piuttosto complesso di norme che include, tra l'
altro, il
T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), la Legge 25 agosto 1991 n. 287, il D.
Lgis. 31 marzo 1998, n. 114, il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, per citare le più importanti.
In particolare, il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, contiene il regolamento per il rilascio
dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e
circoli privati nei confronti dei rispettivi associati e presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali.
Le relative disposizioni prevedono due procedure:
-
la presentazione di una semplice segnalazione di inizio attività, per le associazioni ed i
circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali;
-
la richiesta di un’apposita autorizzazione al Comune, per le associazioni e i circoli non
aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
12.5. Associazioni aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sindacali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastica della persona, aderenti
ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di
alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'
attività, che la comunica per
conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale per il parere necessario all'
eventuale
rilascio dell'
autorizzazione di idoneità sanitaria, una denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi
dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia
può essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali
abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Per effetto dell’art. 49 comma 4 bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge
30/07/2010 n. 122, che ha sostituito l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la “denuncia
di inizio attività” (DIA) è stata sostituita dalla “segnalazione certificata di inizio attività”
(SCIA).
In questa prima ipotesi l’attività di somministrazione può essere avviata senza soggiacere ai
limiti numerici per il rilascio delle autorizzazioni vigente nel caso di enti non affiliati ad
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
12.6. Contenuto della SCIA
Nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il legale rappresentante dichiara:
a) l'
ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attività di somministrazione;
c) l'
ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'
associazione si trova nelle condizioni previste dall'
articolo 148, commi 3, 5 e 8, del
testo unico delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni
in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza e, in particolare, di essere
in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
Alla denuncia deve essere allegata copia semplice, non autenticata, dell'
atto costitutivo o dello
statuto.
Se il circolo o l'
associazione non si conforma alle clausole previste dall'
articolo 148, comma 8
del testo unico delle imposte sui redditi, l'
esercizio dell'
attività di somministrazione di alimenti e
bevande è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'
articolo 3 della legge
n. 287 del 1991.
Il legale rappresentante dell'
associazione o del circolo è obbligato a comunicare
immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della
segnalazione di inizio attività.
Il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, verifica che lo statuto dell’associazione
preveda modalità volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento
effettivo dell’attività istituzionale.
Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
La segnalazione di inizio attività presentata al Comune vale anche come autorizzazione ai fini
dell’articolo 86, comma 2, del T.U.L.P.S (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in
relazione allo spaccio al minuto o consumo di vino, birra, o di qualsiasi bevanda alcolica.
12.7. Associazioni non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali con finalità assistenziali
Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sindacali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra- scolastica della persona, non
aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di
alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'
attività, domanda di
autorizzazione:
-
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 287/1991, cioè autorizzazione rilasciata dal Sindaco
del Comune ove ha sede il circolo, a condizione che il richiedente sia in possesso dei
requisiti morali e professionali previsti dalla legge, anche su supporto informatico.
12. 8. Contenuto della domanda di autorizzazione
Nella domanda di autorizzazione il legale rappresentante dell’associazione deve dichiarare:
-
il tipo di attività di somministrazione,
-
l’ubicazione e la superficie dei locali,
-
che l’associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli
148 e 149 del TUIR,
-
che il locale ove è esercitata l’attività di somministrazione è conforme alle norme e
prescrizioni in materia edilizia, igienico sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal
Ministero dell’Interno, nonché di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in
materia.
Per i circoli non aderenti ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal
Ministero dell’Interno si prevede che l’attività di somministrazione sia soggetta al rilascio
dell’autorizzazione comunale, legato alla disponibilità del contingente numerico, e la domanda
di autorizzazione si intende accolta se il diniego non è comunicato entro quarantacinque giorni.
In entrambi i casi esaminati, qualora l’attività di gestione venga affidata a terzi, questi devono
essere iscritti nel R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio). Si dà ampio spazio
all’autocertificazione: infatti, a parte la copia semplice non autenticata dello statuto o dell’atto
costitutivo, unico allegato previsto, la denuncia o la domanda, a seconda dei casi, contiene una
serie di dichiarazioni rese da parte del legale rappresentante (caratteristiche dell’ente di
adesione, tipo di attività di somministrazione, ubicazione e superficie del locali, requisiti in
materia edilizia, igienico-sanitaria, etc.).
Dovranno essere rispettati anche i criteri di sorvegliabilità previsti dall’articolo n. 4 del Decreto
17 dicembre 1992 n. 564 il quale che prevede che:
a) i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere
ubicati all'
interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'
ente collettivo e non devono
avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
b) All'
esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'
interno.
c) Non è consentito autorizzare la somministrazione al di fuori dei locali.
12. 9. Affidamento a terzi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei
requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.
59. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della domanda. Se il circolo o l’associazione non rispetta le
condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R., l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali e
professionali di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, da parte del
legale rappresentante del circolo o dell’associazione o di un suo delegato.
Il legale rappresentante dell’associazione o del circolo è obbligato a comunicare
immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui
sopra in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R.. Resta
ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni
Nel caso in cui l’associazione decida di affidare a terzi la gestione dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere seguiti i seguenti passi:
-
la somministrazione dovrà comunque essere riservata ai soli soci,
-
bisognerà regolamentare con apposita scrittura registrata l’affidamento in gestione a
terzi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande,
-
è necessario comunicare al Comune questa circostanza,
-
il soggetto affidatario della gestione dovrà possedere i requisiti di onorabilità e
professionalità specifici per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Nei casi sopra esposti si ribadisce che l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’articolo
71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n.59, modificato dall’articolo 8 del D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147.2
12.10. Circoli privati affiliati al Centro Nazionale Sportivo Libertas. Numero degli
4
associati iscritti.
Art. 71 D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
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! " && ! & KL
* " && < ' 2 + & ! < ' < 2 " < Il limite numerico dei soci, non inferiore a cento, è previsto per i circoli privati che svolgono
attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, ai fini della loro affiliazione ad
un Ente nazionale con finalità assistenziali, quale è il Centro Nazionale Sportivo Libertas.
Tuttavia tale limite numerico può essere derogato in casi del tutto eccezionali, qualora venga
accertato che la limitata popolazione della località in cui sorge il circolo non consente il
raggiungimento del precitato numero minimo di soci.
Pertanto, qualora non fosse possibile raggiungere il numero minimo di soci prescritto, tra la
documentazione da sottoporre al Comune vi dovrà essere una dichiarazione rilasciata dalla
Presidenza Nazionale dell’ente attestante il numero dei soci iscritti. La richiesta, da parte del
circolo, di rilascio di tale dichiarazione, nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a cento,
dovrà essere adeguatamente motivata, ferma rimanendo la discrezionalità della Presidenza
Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas di rilasciare o meno la prescritta
dichiarazione.
12. 11. Gli adempimenti per la somministrazione di alimenti e bevande nei Circoli
L’HACCP
L'
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente «Analisi dei rischi e
punti critici di controllo») è un sistema di autocontrollo igienico che previene i pericoli di
contaminazione alimentare. Il Regolamento CE n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
ha sostituito le direttive 93/43/CEE e 96/3/CE e abrogato il D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155
istitutivo dell’obbligo, tuttavia non ha modificato lo spirito e l’intendimento sia del decreto che
delle direttive precedenti, provvedendo solo ad aggiornare la normativa. Gli obiettivi
fondamentali della legislazione europea mirano a garantire un'
elevata protezione della salute dei
consumatori, attribuendo la responsabilità primaria della sicurezza dei prodotti alimentari ai
produttori, trasformatori, fornitori, attraverso un’autovalutazione dei rischi connessi alla loro
attività.
Requisiti soggettivi. La normativa interessa tutte le aziende che effettuano la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la
manipolazione, la vendita, compresa la somministrazione di prodotti alimentari, compreso
"ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro", quindi anche i circoli che
effettuano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e si fonda sul presupposto
che solo chi opera all'
interno dell'
impresa, è in grado di garantire interventi mirati e continuativi
per eliminare o ridurre i rischi connessi o conseguenti alle diverse fasi di lavorazione, vendita e
somministrazione dei prodotti alimentari.
Il sistema HACCP. In particolare il responsabile del circolo è obbligato a tenere sotto controllo
l'
intero processo di lavorazione individuando e valutando i punti critici per quanto riguarda la
sicurezza dei prodotti alimentari che è direttamente correlata alla igienicità degli ambienti, delle
attrezzature e delle metodologie di lavoro. Tale processo, una volta costituito, deve essere
mantenuto nel tempo adottando tecniche di sorveglianza e monitoraggio sempre nel rispetto dei
principi e delle metodologie previste dal sistema HACCP (valutazione dei rischi e controllo dei
punti critici).In sintesi, il circolo, deve garantire il rispetto di standard igienico-sanitari degli
alimenti attraverso procedure scritte ed anche mediante mirate ed occasionali analisi chimiche e
microbiologiche in grado di evidenziare i risultati raggiunti all'
interno della propria attività.
L’autocontrollo. I circoli sono tenuti ad attuare "programmi di autocontrollo", rivolti a
prevenire i rischi per la salute dei consumatori, a definire le procedure d'
intervento nei casi di
non conformità e a monitorare l'
efficacia nel tempo dei programmi stessi. L'
introduzione
dell'
HACCP e della filosofia dell'
autocontrollo mirano sostanzialmente all'
attuazione del
concetto di garanzia della "qualità" da parte dell'
azienda verso i consumatori per i propri
prodotti alimentari, spostando il sistema di sorveglianza verso il produttore stesso che diventa
responsabile integralmente del suo operato e dell'
autocontrollo stesso.
Il responsabile alimentare. E’ colui che "deve garantire che (…) il deposito, la manipolazione,
la vendita, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo
igienico". Egli deve inoltre individuare ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza
alimentare degli alimenti e tenerla costantemente sotto controllo per poter intervenire in caso di
necessità. Il responsabile alimentare deve essere nominato, attraverso un atto formale, dal
consiglio direttivo del circolo, in caso contrario il responsabile è individuato nella figura del
presidente.
Norme igienico-sanitarie
Il personale deve osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle
attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario idonei
all’attività svolta.
Il libretto sanitario
Il libretto sanitario, un tempo obbligatorio per chi svolgeva attività in cui si trovava a contatto
con alimenti, conteneva le informazioni sanitarie del lavoratore e attestava l’idoneità della
persona.
Il libretto sanitario è stato abolito ormai da molti anni e al suo posto la legge ha previsto
l’obbligo di formazione sia per gli addetti che non manipolano o manipolano alimenti sia per il
responsabile del Circolo.
Esposizione del listino prezzi e dei documenti autorizzatori
Il listino prezzi, i documenti autorizzatori e le licenze, compreso l’attestato per la mescita
rilasciato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, devono essere esposti nei locali del circolo.
Le Tabelle Alcolemiche
Per i circoli e le associazioni che hanno il bar con somministrazione di alcolici, si rende
obbligatorio esporre le tabelle alcolemiche, in quanto oltre alla sanzione pecuniaria, si rischia la
chiusura dei locali in caso di inottemperanza. Inoltre i titolari e i gestori di pubblici esercizi, che
proseguano la propria attività oltre la mezzanotte, devono avere, presso almeno un’uscita del
locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. Dal 13 novembre 2010 l’obbligo di
affissione delle tabelle alcolemiche è stato esteso agli esercizi dotati di autorizzazione ex art. 86
del TULPS (pubblici esercizi come bar, ristoranti pizzerie e circoli privati con
somministrazione, agriturismi) aperti dopo le ore 24.00, anche se non effettuano attività di
spettacolo ed intrattenimento.
Licenza Fiscale ex UTIF
La licenza per alcolici e superalcolici, che in precedenza era chiamata UTF o UTIF (Ufficio
Tecnico Finanza) è un obbligo che deve tuttora essere assolto da tutte le attività che producono,
trasformano e vendono prodotti alcolici. Ad ogni cambio gestione è necessario rinnovare questa
licenza, per cui se si subentra ad una precedente gestione, questa licenza andrà rinnovata (a
volte viene richiesta anche la riconsegna di quella scaduta).
Ottenere o rinnovare la licenza UTF non è complesso. La domanda va inviata per raccomandata
o consegnata all’Ufficio delle Dogane.
E’ necessario conservare la ricevuta di consegna o spedizione, in modo da poter dimostrare di
essere in regola in caso di controlli effettuati prima che arrivi la licenza vera e propria.
Prosecuzione attività.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno occorre inviare al comune nel quale ha sede il circolo, una
dichiarazione di “prosecuzione di attività” segnalando se per bar, ristorante, ecc. e quali
strumenti meccanici si detengono (juke-box, biliardi ecc.), relativi nullaosta dei Monopoli di
Stato e dichiarazione di appartenenza al Centro Nazionale Sportivo Libertas. Non tutti i Comuni
richiedono tale adempimento, pertanto si consiglia di accertarsi prima della sua vigenza.
Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
a) somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, agli infermi di mente ed a persone
manifestamente ubriache, ancorché soci;
b) adibire un minore di anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche senza la presenza del
presidente o di un suo rappresentante maggiorenne;
c) il gioco d’azzardo.
Nei locali del circolo è consentita, previa apposita autorizzazione ex art. 86 TULPS rilasciata
dal Comune e nulla-osta dell’Amministrazione Finanziaria (AAMS), l’installazione di
apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, purché nei limiti di cui al decreto
Ministero delle Finanze 27/10-2003 pubblicato sulla G.U. 255 del 3/11-2003.
I circoli non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere
l’attività sociale.
12. 12. Gli spettacoli e gli intrattenimenti nei circoli privati
L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non
necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. È perciò evidente che se si è in questa
situazione non vi sono grossi problemi nell’attività di verifica in quanto, se non si svolgono
attività illecite, ma ci si limita a svolgere attività di spettacolo o intrattenimento, tutto è
consentito senza nessuna particolare autorizzazione.
Invece, nel momento in cui vengano riscontrate le fattispecie previste dall’art. 118 del
Regolamento di esecuzione del TULPS ed in particolare:
a) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di non soci;
b) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di semplici invitati;
c) circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o dell’intrattenimento;
il citato art. 118 testualmente impone che in tali casi lo svolgimento dell’attività di spettacolo e
trattenimento sia subordinata al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 68 TULPS che
comporta l’osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali ex art. 80
TULPS. Nel caso di piccoli trattenimenti è richiesta solo l’autorizzazione prevista dall’art. 69
TULPS.
Le circostanze che escludono il carattere privato di tali attività, richiamate dall’art. 118 del
Regolamento di esecuzione del TULPS, vengono definite dal Ministero dell’Interno con la
circolare n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, la quale prescrive che devono ritenersi
assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché
asseriti come privati, presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'
ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio,
senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati
all'
acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l'
attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura
avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali dei circolo. A questo riguardo si ritiene
possa farsi riferimento il criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l'
obbligo della
certificazione antincendio per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza
superiore a 100 posti.
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