Dichiarazione I.M.U.
AREE FABBRICABILI
La dichiarazione va presentata in caso di:
-
-
-
-
Immobili che godono di riduzioni
dell’imposta;
Immobili oggetto di atti notarili per i
quali non è stato utilizzato il MUI
(Modello Unico Informatico);
Tutti gli altri casi nei quali il Comune
non può venire autonomamente in
possesso delle informazioni necessarie
per verificare la situazione del
contribuente.
Terreni
agricoli
divenuti
aree
fabbricabili e/o variazioni intervenute
sul valore delle medesime
Beni merce
Come
-
Consegna diretta all’Ufficio Tributi;
Spedizione a mezzo posta con raccomandata senza
ricevuta di ritorno;
Trasmissione in via telematica con PEC al seguente
indirizzo: [email protected]
Quando
Entro il 30 GIUGNO 2014 deve essere presentata la
dichiarazione per gli immobili per i quali l’obbligo
dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013. Le variazioni
intervenute dal 1° gennaio 2014 dovranno essere dichiarate
entro il 30 GIUGNO 2015
E’ possibile eseguire on-line il calcolo dell’imposta sul sito
www.comune.barzano.lc.it cliccando nella sezione IMU
L’ufficio tributi è a disposizione
chiarimento nei seguenti orari:
per
qualsiasi
Lunedì dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Martedì – Giovedì e Venerdì dalle 09.30 alle 13.00
MERCOLEDI CHIUSO
Tel. 039/9213039
Fax 039/9287431
www.comune.barzano.lc.it
e-mail: [email protected]
VALORE
DESTINAZIONE
D’USO
PREVALENTE
INDICE DI EDIFICABILITÀ
(ie)
Mc/mq
NUCLEI STORICI DI ANTICA
FORMAZIONE
RESIDENZIALE
0 mc/mq
140,00
AMBITI RESIDENZIALI DI
CONSOLIDAMENTO
RESIDENZIALE
0,80 – 1,60 mc/mq
140,00
AMBITI RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO
RESIDENZIALE
0,80 – 1,00 mc/mq
140,00
AMBITI RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO RADO
RESIDENZIALE
0,60 – 0,80 mc/mq
135,00
AMBITI RESIDENZIALI CON
PLANIVOLUMETRICO DEFINITO
RESIDENZIALE
VEDASI N.T.A
allegato “I” Piano delle
Regole
105,00
VERDE PRIVATO DI TUTELA
AMBITI EDIFICABILI PGT
€uro/MC
RESIDENZIALE
Ampliamento superficie
esistente 10%
105,00
AMBITI RESIDENZIALI SOGGETTI A
PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO
RESIDENZIALE
VEDASI AMBITI DI
TRASFORMAZIONE
Documento di Piano
105,00
AMBITI EDIFICABILI PGT
DESTINAZIONE
D’USO
PREVALENTE
AMBITI PRODUTTIVI
INDUSTRIALE
ARTIGIANALE
0,60 mq/mq
150,00
AMBITI CON TESSUTI ECONOMICI MISTI
PRODUTTIVO
COMMERCIALE
0,80 mq/mq
250,00
AMBITI COMMERCIALI E TERZIARI
COMMERCIALE
TERZIARIO
0,70 mq/mq
205,00
INDICE DI EDIFICABILITÀ
(ie)
VALORE
Mq. reali
ATTENZIONE:
COMUNE DI BARZANO’
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2014
I.M.U
Opuscolo informativo riguardante gli
adempimenti in materia di I.M.U. anno 2014
*Ai sensi dell’art. 36 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, un’area è da considerarsi fabbricabile
se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
SCHEMA DI CALCOLO DEL VALORE DELLE AREE ADIFICABILI
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE:
Il valore dell’area è dato dall’effettivo volume in mc. moltiplicato per il valore di mercato attribuito.**
AMBITI RESIDENZIALI:
mq. posseduti x ie = mc. utilizzabili x valore al mc. = valore di mercato del terreno (sul quale
calcolare l’imposta).
AMBITI PRODUTTIVI/CON TESSUTI ECONOMICI MISTI/COMMERICALI E TERZIARI:
Superficie terreno (mq). x superficie consentita nell’ambito edificabile (mq.) = Superficie edificabile
Superficie edificabile (mq.) x valore di mercato (€/mq) = Valore dell’area edificabile
**NOTE:
Il valore di mercato delle aree nei Nuclei storici di antica formazione dovrà essere utilizzato in caso di
interventi di recupero a norma dell’art. 27, lettera c) d) ed e) della Legge Regionale n. 12/2005
AMBITI DI TRASFORMAZIONE:
Il valore dell’area è dato da:
Volume definito nelle schede d’ambito (mc.) x valore di mercato (€/mc.) = Valore dell’area edificabile
IL PRESENTE MATERIALE INFORMATIVO NON E’ ESAUSTIVO DI TUTTA LA NORMATIVA
PER LA QUALE OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI TESTI DI LEGGE PUBBLICATI SULLA
GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA E VIGENTI PER TEMPO
In occasione della determinazione del
SALDO si raccomanda di verificare le
aliquote e le detrazioni definitive
stabilite dal COMUNE che saranno rese
note presso gli Uffici Comunali e sul sito
internet: www.comune.barzano.lc.it
VERSAMENTO
ALIQUOTE 2014
Come
Si riportano le aliquote d’imposta stabilite per l’anno 2013 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31 luglio 2013,
utilizzabili per il versamento dell’acconto 2014.
MODELLO DI
PAGAMENTO
CODICE CATASTALE COMUNE DI BARZANO’
F24
ORDINARIO
CODICE TRIBUTO
Sezione IMU e altri
tributi locali
O
F24
SEMPLIFICATO
(presso
qualsiasi
istituto di credito o
ufficio postale).
A686
L’aliquota dello 0,40%
tipologie di immobili:
Abitazione principale e pertinenze 3912
(solo A/1 – A/8 A/9)
Altri fabbricati – Quota COMUNE
3918
Aree fabbricabili - Quota COMUNE
3916
0,40%
Fabbricati cat. “D”– Quota STATO 3925
- Quota COMUNE 3930
Quando
Entro il 16 giugno 2014 dovrà essere effettuato il versamento
a titolo di acconto pari al 50% dell’imposta calcolata
applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per
l’anno 2013 e quelle statali per i soli casi previsti dalla Legge.
ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2014 l’imposta non si applica a:
- abitazioni principali diverse da quelle classate in A/1 – A/8
e A/9 e relative pertinenze (limite massimo di una per
categoria catastale C/2 – C/6 e C/7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
- unica unità immobiliare, posseduta e non locata, dal
personale in servizio permanente nelle Forze Armate,
Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e carriera prefettizia, per
i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale
e residenza anagrafica.
Si ricorda che per tutti gli immobili, diversi da quelli
appartenenti alla categoria “D”, l’imposta è interamente
versata al Comune utilizzando gli appositi codici tributo sopra
riportati.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso
se superiore a detto importo. L’imposta annua non è dovuta se
di importo inferiore a € 12,00.
ESENTE
le seguenti
Abitazione principale classate in A/1 – A/8 e
A/9 e relative pertinenze. Sono pertinenze
le
unità
immobiliari
esclusivamente
classificate nelle categorie catastali C/2 –
C/6 e C/7 nel limite massimo di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
indicate.
L’aliquota dello 0,78%
tipologie di immobili:
0,78%
per
per
le seguenti
Altri fabbricati (esclusi quelli di categoria D
Aree fabbricabili
SOGGETTO PASSIVO: l’imposta è dovuta dal possessore di
immobili e di aree fabbricabili titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione, nonché dal superficiario,
dall’enfiteuta, dal locatario finanziario, dal concessionario nel
caso di concessione su aree demaniali. E’ dovuta per l’anno
solare proporzionalmente alla quota di possesso e di diritto. Per
gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo
parziale
(multiproprietà)
il
versamento
è
effettuato
dall’amministratore del condominio o della comunione.
BASE IMPONIBILE:
Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, rivalutata del 5%
ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge n.
662/1996,moltiplicata per:
 160 fabbricati classati nel gruppo catastale A (escluso A/10)
e nelle categoria C/2, C/6 e C/7
 140 fabbricati classati nel gruppo catastale B e nelle
categorie C/3, C/4 e C/5
 80 fabbricati classati nella categoria D/5
 80 fabbricati classati nella categoria A/10
 65 fabbricati classati nel gruppo catastale D, escluso D/5
 55 fabbricati classati nella categoria C/1
L’aliquota dello 0,78%, di cui lo 0,76 a favore
dello Stato, per le seguenti tipologie di
immobili:
Fabbricati di categoria D
Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: valore
contabile calcolato secondo le modalità dettate dell’art. 5
comma 3, del D.Lgs. n. 504/92;
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione (art. 5 D.Lgs. n. 504/92). Il
Comune può stabilire valori di riferimento che non assumono
autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere
minimo di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio Tributi.
Non è dovuta imposta per le seguenti
tipologie di immobili:
DETRAZIONE
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Terreni agricoli
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (beni merce)
Ai fini del tributo è abitazione principale l’unità
immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo
familiare
dimorano
abitualmente
e
risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora e residenza
in immobili diversi, siti nel Comune di Barzanò,
l’agevolazione per l’abitazione principale e pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applica per un solo
immobile.
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
compete una detrazione d’imposta di Euro 200,00 da
rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione
stessa.
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui
all’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 (anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino locate).
Scarica

Dichiarazione I - Comune di Barzanò