COMUNE DI POJANA MAGGIORE UFFICIO TRIBUTI IMU SPERIMENTALE DAL 2012 Normativa di riferimento: Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8 ,9 e 14) Decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 (art.13) Decreto Legge 02 Marzo 2012, n 16 (art. 4) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (artt.1-15) Entrata in vigore Quali soggetti interessa Quali immobili riguarda Quali imposte sostituisce Quali sono le aliquote Qual è la base imponibile MOLTIPLICATORE Abitazione principale Termini di versamento A decorrere dal 01 gennaio 2012 Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. Fabbricati (a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali), terreni, aree fabbricabili. Irpef (per gli immobili non locati) Addizionale regionale e comunale Irpef (per gli immobili non locati) ICI Aliquota base dello 0,76%(=7,6 per mille) Aliquota ridotta dello 0,4% (=4 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6 e C/7) Aliquota ridotta dello 0,2% (=2 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis D.L.557/93 NOTA: per l’abitazione principale e per le pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché ad un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo di 400 euro). Fabbricati: La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 - 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) e solo per il 2012 infatti per 2013 e 2014 sarà 65 - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 Terreno agricolo: Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 135 per i terreni agricoli - 110 per i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola L’imposta è dovuta sulla parte di valore eccedente euro 6000 e con le riduzioni di cui al comma 8bis dell’art. 4 del D.L. 16/2012. Terreno edificabile: Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Abitazione principale: un’unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 1^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012 applicando l’aliquota base 2^ rata pari al 50% entro il 17/12/2012 a conguaglio. Modalità di versamento Riserva a favore dello stato DICHIARAZIONE Per l’abitazione principale e pertinenze possibilità di pagare in tre rate: 1^ rata pari al 33,33% entro il 18/06/2012 con aliquota base 2^ rata pari al 33,33% entro il 17/09/2012 con aliquota base 3^ rata entro il 17/12/2012 a conguaglio. Esclusivamente tramite modello F24 (da dicembre anche con bollettino postale). Per i codici tributo link utili. http://www.agenziaentrate.gov.it http://finanze.it E’ riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%). Perciò bisognerà versare per ogni immobile (fatta eccezione dell’abitazione principale , pertinenze e fabbricati strumentali ) lo 0,38% allo Stato e la parte restante al Comune. Immobili soggetti a variazioni dal 1 gennaio 2012: la dichiarazione va presentata entro il 30 settembre 2012 NOVITA’ 1. Uso gratuito dell’abitazione: con l’introduzione dell’IMU non sarà più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti, per le quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 0,76%; 2. vengono assoggettati all’IMU anche i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia ad uso strumentale; 3. nel caso in cui l’abitazione principale è composta catastalmente da più unità immobiliari il contribuente deve provvedere alla fusione catastale; in caso contrario solo una unità potrà godere delle agevolazioni previste per le abitazioni principali; 4. perché un fabbricato abbia il requisito di abitazione principale, la dimora e la residenza anagrafica del soggetto passivo e del nucleo familiare devono coincidere. Se i componenti del nucleo familiare dimorano e risiedono in fabbricati diversi ubicati nello stesso comune, l’aliquota agevolata e la detrazione di applicano comunque a una sola casa. In caso di separazione o divorzio, l’imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione. 5. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il comune disciplinerà le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.