COMUNE DI POJANA MAGGIORE
UFFICIO TRIBUTI
IMU SPERIMENTALE DAL 2012
Normativa di riferimento: Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8 ,9 e 14)
Decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 (art.13)
Decreto Legge 02 Marzo 2012, n 16 (art. 4)
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (artt.1-15)
Entrata in vigore
Quali soggetti interessa
Quali immobili riguarda
Quali imposte sostituisce
Quali sono le aliquote
Qual è la base imponibile
MOLTIPLICATORE
Abitazione principale
Termini di versamento
A decorrere dal 01 gennaio 2012
Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.
Fabbricati (a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali),
terreni, aree fabbricabili.
Irpef (per gli immobili non locati)
Addizionale regionale e comunale Irpef (per gli immobili non
locati)
ICI
Aliquota base dello 0,76%(=7,6 per mille)
Aliquota ridotta dello 0,4% (=4 per mille) per l’abitazione
principale e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna
delle categorie catastali C/2-C/6 e C/7)
Aliquota ridotta dello 0,2% (=2 per mille) per i fabbricati
rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3 bis D.L.557/93
NOTA: per l’abitazione principale e per le pertinenze, si ha
diritto ad una detrazione pari a 200 euro nonché ad un’ulteriore
detrazione pari a 50 euro per ogni figlio, dimorante abitualmente
e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a
26 anni (fino ad un importo massimo di 400 euro).
Fabbricati:
La rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e
moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e
delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) e solo
per il 2012 infatti per 2013 e 2014 sarà 65
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Terreno agricolo:
Reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per:
- 135 per i terreni agricoli
- 110 per i terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti
ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola L’imposta è dovuta sulla parte di valore eccedente euro
6000 e con le riduzioni di cui al comma 8bis dell’art. 4 del D.L.
16/2012.
Terreno edificabile:
Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione.
Abitazione principale: un’unica unità immobiliare nella quale il
possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.
1^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012 applicando l’aliquota base
2^ rata pari al 50% entro il 17/12/2012 a conguaglio.
Modalità di versamento
Riserva a favore dello stato
DICHIARAZIONE
Per l’abitazione principale e pertinenze possibilità di pagare in
tre rate:
1^ rata pari al 33,33% entro il 18/06/2012 con aliquota base
2^ rata pari al 33,33% entro il 17/09/2012 con aliquota base
3^ rata entro il 17/12/2012 a conguaglio.
Esclusivamente tramite modello F24 (da dicembre anche con
bollettino postale).
Per i codici tributo link utili.
http://www.agenziaentrate.gov.it
http://finanze.it
E’ riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota di base (0,76%). Perciò bisognerà versare per ogni
immobile (fatta eccezione dell’abitazione principale , pertinenze e
fabbricati strumentali ) lo 0,38% allo Stato e la parte restante al
Comune.
Immobili soggetti a variazioni dal 1 gennaio 2012: la dichiarazione
va presentata entro il 30 settembre 2012
NOVITA’
1. Uso gratuito dell’abitazione: con l’introduzione dell’IMU non sarà più possibile beneficiare
delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso
gratuito a parenti, per le quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 0,76%;
2. vengono assoggettati all’IMU anche i fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia ad uso
strumentale;
3. nel caso in cui l’abitazione principale è composta catastalmente da più unità immobiliari il
contribuente deve provvedere alla fusione catastale; in caso contrario solo una unità potrà
godere delle agevolazioni previste per le abitazioni principali;
4. perché un fabbricato abbia il requisito di abitazione principale, la dimora e la residenza
anagrafica del soggetto passivo e del nucleo familiare devono coincidere. Se i componenti del
nucleo familiare dimorano e risiedono in fabbricati diversi ubicati nello stesso comune, l’aliquota
agevolata e la detrazione di applicano comunque a una sola casa. In caso di separazione o
divorzio, l’imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in
assegnazione.
5. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è
accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile,
il comune disciplinerà le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non
superabile con interventi di manutenzione.
Scarica

COMUNE DI POJANA MAGGIORE - Comune di Poiana Maggiore