SIENA SINTESI MANOVRA “MONTI” INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. MONETA ELETTRONICA PER LE PENSIONI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE BANCARI O POSTALI I.S.E.E. DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI ED INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INFORMAZIONI BANCARIE E SCAMBIO DI DATI IMU (EX ICI) I.V.A. SUPER INPS ADDIZIONALE IRPEF PER LA REGIONE TOSCANA ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE MONETA ELETTRONICA PER LE PENSIONI Le pensioni di qualsiasi importo saranno pagate in contanti presso gli uffici postali fino al 6 marzo 2012. A partire dal 7 marzo 2012 il pagamento delle pensioni nette di importo superiore a 1.000 euro sarà effettuato esclusivamente tramite conto corrente bancario, postale, libretti nominativi, carta elettronica ricaricabile. Entro il mese di febbraio 2012 i pensionati che percepiscono una pensione netta superiore a 1.000 euro e che fino ad oggi riscuotevano in contanti, dovranno segnalare all’Inps, all’Ufficio Postale o alla Banca le modalità di riscossione della pensione stessa. L’Inps ha inviato una lettera informativa ai pensionati che rientrano in questa casistica. La manovra “Monti” prevede che entro tre mesi dovrà essere stipulata una convenzione tra il Ministero dell’Economia, l’Associazione Banche Italiane e le Poste per individuare un conto corrente di base con una serie di servizi minimi gratuiti. La medesima convenzione individuerà le fasce socialmente più deboli al fine di esentarle dall’imposta di bollo e dai costi per le comunicazioni periodiche relative agli estratti conto. Seguire con attenzione l’evoluzione delle normative. LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE BANCARI O POSTALI I libretti di deposito al portatore dovranno avere un saldo non superiore a 999,99 euro. Entro il 31 marzo 2012 i libretti con un saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere regolarizzati con una delle seguenti soluzioni: • estinzione del libretto; • prelevamento della somma eccedente; • trasformazione del libretto da portatore a nominativo; Il mancato adeguamento comporterà sanzioni economiche rilevanti con un minimo di euro 3.000. I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) Entro il 31 maggio 2012, sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per rivedere le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’ISEE per: • adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme (anche se esenti da imposizione fiscale), che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; • modificare l’Isee, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale al netto del debito residuo (mutuo) per l’acquisto dell’abitazione; • permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; • individuare una soglia di ISEE al di sopra della quale le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale non saranno più riconosciute (a partire dal 1° gennaio 2013); • definire le modalità con cui rafforzare il sistema dei controlli, anche attraverso la condivisione degli archivi; • prevedere la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’Inps da parte degli Enti erogatori DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI ED INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA • Il bonus del 36% per il recupero edilizio diventa strutturale (scompare la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti con età superiore ai 75 anni) • Viene prorogata al 31/12/2012 la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici; a decorrere dal 1° gennaio 2013 anche questa detrazione verrà messa a regime e assorbita dalla detrazione al 36%. In sostanza, in attesa di leggere il decreto sull’ISEE, ci sembra di poter affermare che tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle destinate alle detrazioni del 36% e 55%, saranno condizionate, nella fruizione, dall’entità del reddito percepito. INFORMAZIONI BANCARIE E SCAMBIO DI DATI Modificato il regime delle informazioni bancarie. Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria ogni informazione necessaria per i controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni effettuate. Questi dati potranno essere utilizzati, oltre che per i controlli, anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione. L’INPS fornisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali per eseguire controlli sulla fedeltà di quanto dichiarato. IMU (ex ICI) (Imposta Municipale) Dal 1° gennaio 2012 scompare l’ICI e, al suo posto, viene istituita la nuova Imposta Municipale. L’oggetto dell’imposta coincide totalmente con quello del vecchio tributo comunale: fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli. La novità è rappresentata dal ritorno della tassazione dell’abitazione principale. La base imponibile è identica, ma la differenza, di non poco conto, è determinata dai coefficienti di moltiplicazione delle rendite catastali. Il nuovo tributo accorpa anche l’Irpef e le addizionali per le abitazioni non locate. Le scadenze e le modalità di pagamento 2 rate di pari importo: • la prima entro il 16 giugno 2012; • la seconda entro il 16 dicembre 2012; o in una unica soluzione entro il 16 giugno • L’unica modalità di pagamento ammessa è tramite il modello F24 • Non è più prevista l’applicazione provvisoria dell’aliquota dell’anno precedente. Le aliquote • L’aliquota per l’abitazione principale è dello 0,4%, comprese le pertinenze ( al massimo una per tipo delle categorie C/2, C/6, C7. I Comuni potranno aumentare o ridurre dello 0,2% detta aliquota. • Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. • L’aliquota ordinaria è dello 0,76%. I Comuni possono modificarla dello 0,3% in aumento o in ribasso. • L’aliquota ordinaria può essere ridotta allo 0,4% sugli immobili locati. • L’aliquota è stabilita allo 0,2% per i fabbricati agricoli ad uso strumentale. La stessa può essere ridotta allo 0,1%. • Al fabbricato posseduto da anziano o disabile, con residenza acquisita in casa di riposo a seguito di ricovero permanente, purché non locato, spetta sia l’aliquota ridotta che la detrazione di imposta prevista per l’abitazione principale, ma solo se tale beneficio è previsto dal Comune dove è ubicato l’immobile. • • • Gli immobili concessi in comodato d’uso (anche a familiari) sono soggetti all’Imu con l’aliquota ordinaria. Per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibiti ad abitazione principale dei soci) e gli alloggi regolarmente assegnati dall’IACP, il Decreto Monti non prevede l’applicazione ridotta dello 0,4%, mentre viene riconosciuta la detrazione di imposta (sia quella di base che quella dei figli). TIPOLOGIA IMMOBILE Abitazione principale e relative pertinenze Case di anziani e disabili (purché non locate) Fabbricati locati Fabbricati strumentali Fabbricati rurali strumentali Altri fabbricati Terreni agricoli adibiti ad attività e aree edificabili ALIQUOTA FACOLTA' DEL COMUNE 0,4% Da 0,2% a 0,6% Assimilabile ad abitazione principa0,76% le(quindi da 0,2% a 0,6%) 0,76% Riducibile fino a 0,4% 0,2% Riducibile fino a 0,1% 0,76% Modulabile da 0,46% a 1,06% 0,76% Modulabile da 0,46% a 1,06% La base imponibile Alle rendite catastali rivalutate del 5% si applicano i seguenti moltiplicatori: • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10 • 140 per i fabbricati classificati nella categoria B e C/3, C/4 e C7% • 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (Banche, assicurazioni ….) • 80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici) • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati in D/5 (dal 1.1.2013 il moltiplicatore 60 è portato a 65) • 55 per i fabbricati classificati in C/1 (negozi) Per i terreni agricoli il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 130. Il coefficiente scende a 110 per i coltivatori e gli imprenditori agricoli. Per i terreni edificabili, la base imponibile è il valore di mercato. Le detrazioni per l’abitazione principale Dall’imposta dovuta è prevista una detrazione annua di euro 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente nella stessa abitazione. L’importo della detrazione per i figli non può superare euro 400. I Comuni possono disporre l’aumento della detrazione ma se decideranno in tal senso non potranno poi aumentare l’aliquota ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione Abitazioni rurali Dal 1.1.2012 è abrogata la norma che non considerava fabbricati, ai fini Ici, le costruzioni rurali ed è stato introdotto l’obbligo di iscrizione al catasto fabbricati di tutti gli immobili rurali fino ad oggi risultanti al catasto dei terreni. E’ quindi eliminato ogni dubbio sull’assoggettamento ad IMU dei fabbricati rurali a prescindere dalla destinazione abitativa o strumentale. Esempio di tassazione Imu abitazione principale con un garage Abitazione di Cat. A/2 con rendita catastale di euro 867 Pertinenza di Cat. C/6 con rendita catastale di euro 110 R.Catasta- Rivalutazione Base Imponile 5% Coefficiente bile Aliquota Imposta lorda Detrazioni Imposta netta 867 910,35 160 145.656 0,4% 582,62 200 382,62 110 115,5 160 18.480 0,4% 73,92 73,92 Totale da pagare euro 456,54 I RIFLESSI SULL'IRPEF IMMOBILE Terreno Abitazione principale Fabbricato locato Fabbricato a disposizione Fabbricato d'impresa IRPEF Solo il reddito agrario NO SI (salvo opzione per la cedolare secca NO SI (con le regole specifiche del testo unico) IMU - RIPARTIZIONE STATO - COMUNI ALIQUOTA ALIQUOIMPOSTA TOQUOTA COMUNATA BASE TALE STATO LE 760 0,76% 1520 (0,38%) 760 0,76% 0,46% 920 (0,38%) 760 1,06% 2120 (0,38%) Appartamento diverso dall'abitazione principale con base imponibile di € 200.000 QUOTA COMUNE 760 (0,38%) 160 (0,08%) 1360 (0,68%) I.V.A. ALIQUOTE IVA - LE MODIFICHE Fino al 16/9/2011 Dal 17/9/2011 Dal 1/10/2012 Dal 1/1/2013 * Dal 1.1.2014 * Aliquota intermedia 10 10 12 10 (12) (12,5) * Aliquota ordinaria 20 21 23 21 (23) (23,5) * * Le aliquote indicate tra parentesi si applicheranno in caso di mancata attuazione della riforma fiscale SUPER INPS Dal 1° gennaio 2012 sono aboliti l’Inpdap e l’Enpals, le relative funzioni sono attribuite all’Inps che succede in tutti i rapporti attivi e passive dei due Enti. Le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’Inps L’accorpamento deve produrre minori costi di funzionamento pari a 20 milioni nel 2012, 50 milioni per il 2013 e 100 milioni a decorrere dal 2014 Le Province – nuovi ruoli e riduzione del numero dei consiglieri • Funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale o statale secondo le rispettive competenze. • I consiglieri provinciali (non più di dieci) vengono eletti dai Consigli dei Comuni ricadenti nella Provincia. • Il Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti. • Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31.12.2012 • Lo Stato e le Regioni (con legge propria) provvedono a trasferire ai Comuni le funzioni, le risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite • Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31.12.2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. ADDIZIONALE IRPEF PER LA REGIONE TOSCANA DAL 1.1.2012 • 1,23% per redditi fino a 75.000 euro • 1,73% oltre 75.000 euro ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE (MANOVRA DI FINE ESTATE) E’ prevista la possibilità per i Comuni di applicare aumenti all’addizionale Comunale fino al massimo dello 0,8%. Progressività: • Le aliquote possono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito vigenti per l’IRPEF. Soglia di esenzione • Si può introdurre una soglia di reddito esente, ma, nel caso di superamento del limite fissato, si dovrà pagare sul reddito complessivo. Esempio ADDIZIONALE COMUNALE Ipotesi reddito annuo soglia esenzione = 13.000 aliquote addizionale Fino a 15.000 da 15.001 a 28.000 da 28.001 a 55.000 da 50.000 a 55.000 Totale da pagare € 60.000 € 0,30% 45,0 € 0,35% 45,5 € 0,50% 135,0 € 0,80% 40,0 eur € o 265,5 € 25.000 € 13.100 € 45,0 € 35,0 € 39,3 € 80,0 € 39,3 € 13.000 € 13.000 0 € 0 A cura dello Spi – Cgil di Siena