COMUNE DI PONTE LAMBRO
UFFICIO TRIBUTI
FAMIGLIE CON CASE
DIVERSE
DETRAZIONE
ABITAZIONE
PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54 (G.U. n.
117 del 21/05/2013) per l’anno 2013 è SOSPESO IL PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE (con esclusione degli immobili di categoria: A/1,
A/8 e A/9) .
DETRAZIONE PER FIGLI
Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19
del 19 aprile 2013:
fino a 26 anni
- 0,48 % per abitazione principale e sue pertinenze immobili di categoria A/1, A/8 E A/9
- 0,90 % per altri fabbricati
- 0,90% per terreni ed aree fabbricabili
SOGGETTI
PASSIVI
ABITAZIONE
PRINCIPALE
Per soggetti passivi si intendono i proprietari di
immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree
fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
immobili.
Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale
il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente.
1
PERTINENZE
QUANDO CI SONO
SOLAI E CANTINA
Se i componenti della famiglia, ad
esempio i coniugi, hanno residenza
e dimora in immobili diversi situati
nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si applicano a una
sola casa.
Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di
€ 50,00 - nel limite di € 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante
abitualmente
e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Se le condizioni ci
sono solo per una parte dell’anno, la
detrazione è rapportata per dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie
26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie
catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto) e C/7
(tettoie e posti auto), nella misura
massima di un’unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
2
La base imponibile è pari alla
rendita catastale rivalutata del 5%
e moltiplicata per il coefficiente
attribuito alla categoria catastale. I
nuovi coefficienti sono:
FABBRICATI
160
Fabbricati classificati nella categoria catastale
A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7
140
Fabbricati classificati nella categoria catastale
B e C/3-C/4-C/5
80
Fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10 e D/5
65
Fabbricati classificati nella categoria catastale
D (escluso D/5)
55
Fabbricati classificati nella categoria catastale
C/1
TERRENI AGRICOLI Sono esenti.
COLTIVATORI
DIRETTI IMPRENDITORI
AGRICOLI
AREE
FABBRICABILI
La base imponibile è pari al
reddito dominicale rivalutato del
25% e moltiplicata per il coefficiente 110. L’imposta si applica sul valore eccedente i 6.000 euro con la
riduzione:
•
70% dell’imposta gravante sulla
parte di valore compresa tra
6.000 e 15.500;
•
50% dell’imposta gravante sulla
parte di valore compresa tra
15.500 e 25.500;
•
25% dell’imposta gravante sulla
parte di valore compresa tra
La base imponibile è pari al valore
venale in comune commercio al
1° gennaio dell’anno di imposizione, stabiliti da Deliberazione di
Consiglio Comunale.
3
IMMOBILI STORICI –
ARTISTICI
I fabbricati di interesse storico
od artistico, così come definiti
dall’articolo 10 del Codice dei
beni culturali (Dlgs. 42/2004)
beneficiano di una riduzione del
50% della base imponibile. La
norma vale anche per gli immobili diversi dalle case e per l’abitazione principale.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto
non utilizzati – la base imponibile è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a
proprie spese o presentare un’autocertificazione.
IMMOBILI INAGIBILI
ED INABITABILI
IMMOBILI CONCESSI IN
USO GRATUITO A PA- Contrariamente a quanto previRENTI IN LINEA RETTA ENTRO
IL
1°
GRADO
(GENITORI E FIGLI) E IN LINEA COLLATERALE FINO AL
2° GRADO (FRATELLI E SORELLE)
sto dalla precedente normativa
relativa all’applicazione dell’ICI,
l’esenzione NON è applicabile ai
fini IMU.
RESIDENTI
ABOLITE le agevolazioni precedenti.
ALL’ESTERO
DISABILI
SEPARAZIONE O
DIVORZIO
Se un anziano o un disabile risiede in istituti di ricovero o
sanitaria a seguito di ricovero
permanente, la sua abitazione
– secondo deliberazione comunale – è tassata come prima
casa.
In caso di abitazione assegnata
in sede di separazione di divorzio al coniuge non titolare di
diritti reali su di essa, ai soli
fini dell’I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare
del diritto di abitazione.
Ne consegue che l’unico soggetto che deve effettuare il
versamento, se dovuto, è il coniuge assegnatario dell’abitazione. L’altro coniuge quindi potrà
sempre beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile
posseduto nel quale risiede e dimora.
4
L’I.M.U. è dovuta applicando l’aliquota ordinaria.
1^ RATA:
17 GIUGNO
2^ RATA:
Il versamento può essere effettuato in
numero due rate e alle seguenti scadenze:
ACCONTO pari al 50% dell’imposta dovuta per
l’anno
SALDO a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta .
17 DICEMBRE
MODALITA’
ANZIANI E
SCADENZE
F24 – c/o
qualsiasi
sportello
bancario e
postale
Con Risoluzioni Agenzia Entrate n. 35/E 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012, sono stati
istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24.
SCADENZE
ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO ALLA VARIAZIONE
CODICI TRIBUTO – QUOTA COMUNE
3912
Abitazione principale e pertinenze
3916
Aree Fabbricabili
3918
Altri fabbricati
3930
Fabbricati Categoria D (incremento)
3923
Interessi da accertamento
3924
Sanzioni d accertamento
Info:
Calcolo I.M.U.:
www.comune.pontelambro.co.it
Posta Certificata: [email protected]
CODICI TRIBUTO – QUOTA ALLO STATO
3925
Fabbricati Categoria D
5
E.mail:
[email protected]
Tel.
031/62 32 40 – Interno 2
6
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