COMUNE DI PONTE LAMBRO UFFICIO TRIBUTI FAMIGLIE CON CASE DIVERSE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54 (G.U. n. 117 del 21/05/2013) per l’anno 2013 è SOSPESO IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (con esclusione degli immobili di categoria: A/1, A/8 e A/9) . DETRAZIONE PER FIGLI Approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 19 aprile 2013: fino a 26 anni - 0,48 % per abitazione principale e sue pertinenze immobili di categoria A/1, A/8 E A/9 - 0,90 % per altri fabbricati - 0,90% per terreni ed aree fabbricabili SOGGETTI PASSIVI ABITAZIONE PRINCIPALE Per soggetti passivi si intendono i proprietari di immobili (fabbricati - terreni agricoli - aree fabbricabili) e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 1 PERTINENZE QUANDO CI SONO SOLAI E CANTINA Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si applicano a una sola casa. Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 - nel limite di € 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Se le condizioni ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata per dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25 euro. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (soffitte, cantine, magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie e posti auto), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 2 La base imponibile è pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente attribuito alla categoria catastale. I nuovi coefficienti sono: FABBRICATI 160 Fabbricati classificati nella categoria catastale A (escluso A/10) e C/2-C/6-C/7 140 Fabbricati classificati nella categoria catastale B e C/3-C/4-C/5 80 Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 65 Fabbricati classificati nella categoria catastale D (escluso D/5) 55 Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 TERRENI AGRICOLI Sono esenti. COLTIVATORI DIRETTI IMPRENDITORI AGRICOLI AREE FABBRICABILI La base imponibile è pari al reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicata per il coefficiente 110. L’imposta si applica sul valore eccedente i 6.000 euro con la riduzione: • 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 6.000 e 15.500; • 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra 15.500 e 25.500; • 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore compresa tra La base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, stabiliti da Deliberazione di Consiglio Comunale. 3 IMMOBILI STORICI – ARTISTICI I fabbricati di interesse storico od artistico, così come definiti dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali (Dlgs. 42/2004) beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile. La norma vale anche per gli immobili diversi dalle case e per l’abitazione principale. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili – e di fatto non utilizzati – la base imponibile è ridotta del 50%. Per ottenere lo sconto, il proprietario deve far fare una perizia a proprie spese o presentare un’autocertificazione. IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PA- Contrariamente a quanto previRENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1° GRADO (GENITORI E FIGLI) E IN LINEA COLLATERALE FINO AL 2° GRADO (FRATELLI E SORELLE) sto dalla precedente normativa relativa all’applicazione dell’ICI, l’esenzione NON è applicabile ai fini IMU. RESIDENTI ABOLITE le agevolazioni precedenti. ALL’ESTERO DISABILI SEPARAZIONE O DIVORZIO Se un anziano o un disabile risiede in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente, la sua abitazione – secondo deliberazione comunale – è tassata come prima casa. In caso di abitazione assegnata in sede di separazione di divorzio al coniuge non titolare di diritti reali su di essa, ai soli fini dell’I.M.U., il coniuge assegnatario si considera titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che l’unico soggetto che deve effettuare il versamento, se dovuto, è il coniuge assegnatario dell’abitazione. L’altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede e dimora. 4 L’I.M.U. è dovuta applicando l’aliquota ordinaria. 1^ RATA: 17 GIUGNO 2^ RATA: Il versamento può essere effettuato in numero due rate e alle seguenti scadenze: ACCONTO pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno SALDO a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta . 17 DICEMBRE MODALITA’ ANZIANI E SCADENZE F24 – c/o qualsiasi sportello bancario e postale Con Risoluzioni Agenzia Entrate n. 35/E 12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno 2012, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite modello F24. SCADENZE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO ALLA VARIAZIONE CODICI TRIBUTO – QUOTA COMUNE 3912 Abitazione principale e pertinenze 3916 Aree Fabbricabili 3918 Altri fabbricati 3930 Fabbricati Categoria D (incremento) 3923 Interessi da accertamento 3924 Sanzioni d accertamento Info: Calcolo I.M.U.: www.comune.pontelambro.co.it Posta Certificata: [email protected] CODICI TRIBUTO – QUOTA ALLO STATO 3925 Fabbricati Categoria D 5 E.mail: [email protected] Tel. 031/62 32 40 – Interno 2 6