COMUNE DI CASALE LITTA
Provincia di Varese
INFORMATIVA I.M.U. 2012
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011 e
successive modificazioni è stata istituita, in via sperimentale a partire dal 2012, l’imposta
municipale propria in sostituzione dell’ICI.
LE PRINCIPALI NOVITA’
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L’imposta si applica a tutti gli immobili iscritti a catasto, anche all’abitazione
principale alle pertinenze e ai fabbricati rurali adibiti ad abitazione e quelli
strumentali dell’attività agricola.
Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, rimesse,
cantine, ….), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
Rispetto all’ICI non sono state variate le rendite catastali, ma cambiano i
moltiplicatori nella determinazione della base imponibile.
La metà del gettito IMU, calcolata con l’aliquota dello 0,76 per cento, derivante da
tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale, pertinenze e fabbricati rurali
strumentali, sarà versata allo Stato, senza applicazione di riduzioni e detrazioni.
Gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari non sono più assimilabili
all’abitazione principale, pertanto saranno considerati altro fabbricato (seconde
case) e non beneficiano dell’aliquota agevolata e delle relative detrazioni.
L’imposta può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno in misura
pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e le detrazioni
spettanti e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012 l’imposta dovuta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la
prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota di base e le detrazioni previste, da corrispondere
rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata
entro il 17 dicembre a saldo dell’imposta dovuta, con conguaglio sulle
precedenti rate. I versamenti di giugno e di settembre dovranno essere effettuati
solo con l’uso del modello F24; la rata di dicembre potrà invece essere versata
anche con bollettino di conto corrente postale.
CALCOLO DELL’IMU
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile,
determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote da applicare per il calcolo della prima rata da versare entro il 18 giugno sono
le seguenti:
- 0,4 per cento
- 0,2 per cento
- 0,76 per cento
abitazione principale e pertinenze
fabbricati rurali ad uso strumentale
altre proprietà
Il conguaglio dovrà essere effettuato con il versamento di dicembre, applicando le
aliquote che il Comune provvederà a deliberare e a comunicare.
Dall’imposta dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze si detraggono €
200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
E’ prevista, inoltre, una maggiorazione della detrazione di base, pari a € 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un
massimo di € 400,00.
Pertanto la detrazione massima complessiva spettante per ogni singola unità immobiliare
adibita ad abitazione principale non può superare € 600,00.
I versamenti devono essere arrotondati all’unità di euro e non devono essere effettuati nel
casi in cui l’importo dovuto sia inferiore ad € 12,00.
CODICI TRIBUTO
Per il versamento dell’imposta tramite modello F24 dovranno essere utilizzati i seguenti
codici tributo:
Codice IMU
quota
Comune
Codice IMU
quota Stato
Abitazione principale
3912
…
Fabbricati rurali ad uso
strumentale
3913
…
Tipologia immobili
Terreni
3914
3915
Aree fabbricabili
3916
3917
Altri fabbricati
3918
3919
INTERESSI DA
ACCERTAMENTO
3923
…
SANZIONI DA
ACCERTAMENTO
3924
…
Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune al numero telefonico
0332/945636.
L’Amministrazione Comunale
Casale Litta, 21 maggio 2012
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