COMUNE DI CALCI
(Provincia di Pisa)
Ufficio Tributi
P.zza Garibaldi, 1 Tel 050/939541 Fax 050/939557 email: [email protected]
Informativa TASI 2015
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2015 sono stati individuati i servizi
indivisibili coperti dalla Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.
Per l’anno 2015 la TASI si applica a:
 abitazione principale e delle pertinenze della stessa (non più di una per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;
 fabbricati rurali ad uso abitativo;
 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
 aliquota TASI nella misura dell’1,0 per mille per i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;
 ad una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
e non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 in misura ridotta dei 2/3.
Si ricorda che per l’anno 2015 non si applica la TASI per i fabbricati soggetti a IMU e per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011.
ALIQUOTE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE
Rendita catastale
abitazione
principale €.
Aliquota
(per mille)
Detrazione
abitazione
principale
Ulteriore detrazione
per nuclei familiari
composti da due
o più figli di età
inferiore ai 26
anni
Fino a 250,00
2,0
100 €
25 € per figlio
251,00 – 500,00
2,6
75 €
25 € per figlio
501,00 – 700,00
2,8
50 €
25 € per figlio
701,00 – 1.000,00
3,2
0
25 € per figlio
Oltre 1.000,00
3,3
0
25 € per figlio
Ai fini dell’individuazione dello scaglione di rendita di appartenenza della TASI in riferimento alla
tabella di cui sopra, si deve aver riguardo all’importo della rendita dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale, senza considerare le eventuali pertinenze, secondo le risultanze delle
visure catastali, al netto del 5% previsto per la determinazione dell’imponibile ai fini IMU e TASI.
I suddetti scaglioni non sono da intendere in nessun caso come franchigia o come forma di
tassazione progressiva: l’unità immobiliare e le relative pertinenze sono quindi tassate
interamente con il criterio dello scaglione di appartenenza.
La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
VALORE IMPONIBILE
Si ottiene incrementando la rendita catastale dell'immobile del 5% ed utilizzando i seguenti
moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4
e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
COME SI VERSA
Non essendo previsto nessun invio di modelli di pagamento precompilati il versamento del
tributo deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.
Il versamento non sarà dovuto nel caso di importo annuale inferiore ai 12,00 euro.
La TASI deve essere versata utilizzando il modello F24 e con la suddivisione in due rate:
acconto, pari al 50% del dovuto, con scadenza 16 giugno 2015
saldo, pari al restante 50%, con scadenza 16 dicembre 2015
COME CALCOLARLA AUTONOMAMENTE
Collegandosi al sito del Comune di Calci (www.comune.calci.pi.it) è possibile calcolarsi online
l’imposta dovuta in acconto per l’anno 2015.
Si ricorda che per il predetto calcolo è indispensabile conoscere le rendite catastali degli immobili
di proprietà che si possono verificare collegandosi al sito dell’Agenzia del Territorio
(www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il seguente percorso: servizi online – visure catastali e
ipotecarie – servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).
CODICI PER F24
B390 CODICE COMUNE DI CALCI
3958 - per abitazione principale e relative pertinenze
3961 - altri fabbricati;
I modelli F24 e le relative istruzioni di compilazione sono reperibili in formato elettronico
direttamente sul sito delle Agenzie delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito internet www.comune.calci.pi.it o
rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune che effettua il seguente orario:
Martedì e Venerdì 9,00-12,00
Giovedì 15,00-17,00
Telefono 050/939541 - Fax 050/939557
Novità relativa al saldo di dicembre 2015 della TASI, rispetto all'acconto: per l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale è riconosciuta una detrazione di 50,00 €, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel caso in cui dimori e risieda anagraficamente nell’abitazione principale
del soggetto passivo un figlio al quale la competente autorità abbia riconosciuto una invalidità
permanente in misura pari al 100%. La detrazione si applica a prescindere dalla rendita
catastale dell’immobile e dall’età del figlio ed eventualmente non è da aggiungersi a quella
prevista per i figli di età inferiore ai 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale. Si
precisa che al fine di ottenere la suddetta detrazione, a pena decadenza, dovrà essere prodotta
all’Ufficio Tributi del Comune una certificazione rilasciata dalla competente autorità entro il
31.12.2015.
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Informativa TASI 2015