COMUNE DI MONTORFANO
UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roma, 18 – 22030 Montorfano- Prov. di Como
Tel. 031/20.17.52 int.5 Fax. 031/55.30.97
Mail: [email protected]
INFORMATIVA IMU 2012
Tutte le informazioni di seguito indicate potranno essere soggette a
cambiamenti dovuti a nuove disposizioni di legge.
Le aliquote per il calcolo dell’imposta ed il relativo regolamento
comunale per la gestione della stessa imposta I.M.U. sono ancora in
fase di studio e saranno comunicate successivamente dopo la necessaria
approvazione in Consiglio Comunale. Attualmente, per il versamento
dell’acconto di giugno, il conteggio dovrà essere effettuato utilizzando i
dati del presente opuscolo che verrà periodicamente aggiornato ai
futuri cambiamenti.
ENTRATA IN VIGORE DELL’IMU
a decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014).
QUALI SOGGETTI INTERESSA:
Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di
beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili.
ALIQUOTE
Abitazione principale 0,4%
Fabbricati rurali strumentali 0,2%
Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, aree edificabili, fabbricati
industriali …) 0,76% (aliquota base)
DETRAZIONI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE
- 200,00 € (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione).
- 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni
(fino ad un importo massimo di otto figli), purchè abbia residenza e
dimora nell’abitazione principale. Se le condizioni ci sono solo per una
parte dell’anno, la detrazione è rapportata in dodicesimi: ad esempio,
se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la
detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25,00 Euro.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
Fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa.
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l’abitazione
principale (0,4% su base nazionale) le pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2(soffitte, cantine, magazzini), C/6(box auto) e
C/7(tettoie e posti auto), nella misura massima di un’unità di pertinenza
per ciascuna delle categorie catastali indicate.
ABITAZIONI SFITTE
Le abitazioni sfitte (o meglio a disposizione)sono considerate seconde
case e sono soggette ad IMU con l’aliquota ordinaria dello 0,76%(il livello
di base fissato dalla norma nazionale)
ABITAZIONI LOCATE
Sulle case date in affitto si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%, sia per
i contratti liberi che per i contratti a canone concordato.
UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMIGLIARE
L’abitazione principale è quella in cui il possessore dell’immobile e il suo
nucleo famigliare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti
della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili
diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si applicano
ad una sola casa.
CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI
L’IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa
famigliare.
Attenzione : la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge
assegnatario. L’altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle
agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altra casa di
proprietà ove risiede e dimora abitualmente.
BASE IMPONIBILE
Fabbricati:
la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali
C/3, C/4 e C/5.
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5.
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5).
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
AREA EDIFICABILE:
valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, come stabilito dalla vigente Deliberazione di C.C. I valori
sono i medesimi e che sono stati utilizzati fino ad ora per il conteggio
della vecchia Imposta I.C.I.(vedi allegato). Detti valori rimarranno in vigore
fino a che il Comune di Montorfano non li aggiornerà a mezzo nuova
deliberazione.
TERMINI DI VERSAMENTO
L’imposta relativa all’abitazione principale ed alle sue pertinenze, può
essere versata secondo le seguenti modalità:
- In unica soluzione:
scadenza 16 giugno 2012
100% dell’imposta
- In due rate scadenze:
scadenza 16 giugno 2012
scadenza 16 dicembre 2012;
50% dell’imposta
50% dell’imposta
- In tre rate scadenze :
scadenza 16 giugno 2012
scadenza 16 settembre 2012
scadenza 16 dicembre 2012
33,3% dell’imposta
33,3% dell’imposta
33,3% dell’imposta
Il versamento dell’imposta relativo alle unità immobiliare diverse
dall’abitazione principale può essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
- In unica soluzione scadenza:
scadenza 16 giugno 2012
100% dell’imposta
- In due rate scadenze:
scadenza 16 giugno 2012
scadenza 16 dicembre 2012
50% dell’imposta
50% dell’imposta
Attenzione se le date sopra indicate corrispondono ad un giorno non
lavorativo la scadenza si intende spostata al primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza. Pertanto, per l’anno in corso, la scadenza del 16
giugno è spostata al 18 giugno 2012, quella del 16 dicembre è spostata al
17 dicembre 2012 mentre la scadenza del 16 settembre è spostata al 17
settembre 2012
Il versamento minimo previsto è di € 2,50
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Solo con modello F24 approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 già compilato, può essere pagato, oltre che presso la
propria Banca, anche agli Uffici Postali.
NOVITA’ E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI - ASPETTI PARTICOLARI
USO GRATUITO: in base alla Legge che disciplina l’IMU non è più possibile
beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale
e concesse in uso gratuito a parenti per le quali si applicherà l’aliquota
ordinaria dello 0,76%.
I FABBRICATI RURALI: la nuova normativa IMU cancella l’esenzione ICI
per i fabbricati rurali. Risultano assoggettati all’IMU, sia ad uso abitativo
(abitazione principale: 0,4% altri fabbricati ad uso abitativo: 0,76%) sia ad
uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%).
TERRENI AGRICOLI: esonerati in quanto territorio montano.
FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI: prevista una riduzione del 50%. Per
poter usufruire di detta agevolazione il proprietario deve predisporre una
perizia a proprie spese o presentare un’autocertificazione di inagibilità del
fabbricato.
IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI AIRE): con
l’introduzione dell’IMU, non è più prevista l’applicazione dell’aliquota
ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione agli
alloggi posseduti dai cittadini residenti all’estero, per i quali si applicherà
l’aliquota ordinaria dello 0,76%.
DICHIARAZIONI IMU: le dichiarazioni IMU vanno presentate entro 90
giorni dall’evento da denunciare (inizio possesso o variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta) ed hanno effetto, salvo variazioni,
anche per gli anni successivi, per gli immobili posseduti a gennaio 2012 è
prevista la scadenza di presentazione del 30 luglio 2012.
QUOTA STATALE: è destinata allo Stato la metà dell’imposta
corrispondente alla metà dell’aliquota base e cioè lo 0,38%, escluso il
gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze nonché ai
fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al Comune.
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informativa imu 2012