COMUNE DI MONTORFANO UFFICIO TRIBUTI Piazza Roma, 18 – 22030 Montorfano- Prov. di Como Tel. 031/20.17.52 int.5 Fax. 031/55.30.97 Mail: [email protected] INFORMATIVA IMU 2012 Tutte le informazioni di seguito indicate potranno essere soggette a cambiamenti dovuti a nuove disposizioni di legge. Le aliquote per il calcolo dell’imposta ed il relativo regolamento comunale per la gestione della stessa imposta I.M.U. sono ancora in fase di studio e saranno comunicate successivamente dopo la necessaria approvazione in Consiglio Comunale. Attualmente, per il versamento dell’acconto di giugno, il conteggio dovrà essere effettuato utilizzando i dati del presente opuscolo che verrà periodicamente aggiornato ai futuri cambiamenti. ENTRATA IN VIGORE DELL’IMU a decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014). QUALI SOGGETTI INTERESSA: Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. ALIQUOTE Abitazione principale 0,4% Fabbricati rurali strumentali 0,2% Altri tipi di immobili (seconde abitazioni, aree edificabili, fabbricati industriali …) 0,76% (aliquota base) DETRAZIONI SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE - 200,00 € (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione). - 50,00 € per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo di otto figli), purchè abbia residenza e dimora nell’abitazione principale. Se le condizioni ci sono solo per una parte dell’anno, la detrazione è rapportata in dodicesimi: ad esempio, se un figlio compie 26 anni o cambia residenza il 20 giugno, la detrazione spetta per sei mesi, quindi è di 25,00 Euro. QUALI IMMOBILI RIGUARDA Fabbricati, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Possono essere tassate con lo stesso regime previsto per l’abitazione principale (0,4% su base nazionale) le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2(soffitte, cantine, magazzini), C/6(box auto) e C/7(tettoie e posti auto), nella misura massima di un’unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate. ABITAZIONI SFITTE Le abitazioni sfitte (o meglio a disposizione)sono considerate seconde case e sono soggette ad IMU con l’aliquota ordinaria dello 0,76%(il livello di base fissato dalla norma nazionale) ABITAZIONI LOCATE Sulle case date in affitto si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%, sia per i contratti liberi che per i contratti a canone concordato. UNA SOLA CASA PER NUCLEO FAMIGLIARE L’abitazione principale è quella in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo famigliare risiedono e dimorano abitualmente. Se i componenti della famiglia, ad esempio i coniugi, hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si applicano ad una sola casa. CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI L’IMU deve essere versata dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa famigliare. Attenzione : la casa assegnata diventa tassabile solo in capo al coniuge assegnatario. L’altro coniuge quindi potrà sempre beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altra casa di proprietà ove risiede e dimora abitualmente. BASE IMPONIBILE Fabbricati: la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5. - 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. AREA EDIFICABILE: valore venale dell’area in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito dalla vigente Deliberazione di C.C. I valori sono i medesimi e che sono stati utilizzati fino ad ora per il conteggio della vecchia Imposta I.C.I.(vedi allegato). Detti valori rimarranno in vigore fino a che il Comune di Montorfano non li aggiornerà a mezzo nuova deliberazione. TERMINI DI VERSAMENTO L’imposta relativa all’abitazione principale ed alle sue pertinenze, può essere versata secondo le seguenti modalità: - In unica soluzione: scadenza 16 giugno 2012 100% dell’imposta - In due rate scadenze: scadenza 16 giugno 2012 scadenza 16 dicembre 2012; 50% dell’imposta 50% dell’imposta - In tre rate scadenze : scadenza 16 giugno 2012 scadenza 16 settembre 2012 scadenza 16 dicembre 2012 33,3% dell’imposta 33,3% dell’imposta 33,3% dell’imposta Il versamento dell’imposta relativo alle unità immobiliare diverse dall’abitazione principale può essere effettuato secondo le seguenti modalità: - In unica soluzione scadenza: scadenza 16 giugno 2012 100% dell’imposta - In due rate scadenze: scadenza 16 giugno 2012 scadenza 16 dicembre 2012 50% dell’imposta 50% dell’imposta Attenzione se le date sopra indicate corrispondono ad un giorno non lavorativo la scadenza si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza. Pertanto, per l’anno in corso, la scadenza del 16 giugno è spostata al 18 giugno 2012, quella del 16 dicembre è spostata al 17 dicembre 2012 mentre la scadenza del 16 settembre è spostata al 17 settembre 2012 Il versamento minimo previsto è di € 2,50 MODALITA’ DI PAGAMENTO Solo con modello F24 approvato dall’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 già compilato, può essere pagato, oltre che presso la propria Banca, anche agli Uffici Postali. NOVITA’ E DIFFERENZE RISPETTO ALL’ICI - ASPETTI PARTICOLARI USO GRATUITO: in base alla Legge che disciplina l’IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti per le quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 0,76%. I FABBRICATI RURALI: la nuova normativa IMU cancella l’esenzione ICI per i fabbricati rurali. Risultano assoggettati all’IMU, sia ad uso abitativo (abitazione principale: 0,4% altri fabbricati ad uso abitativo: 0,76%) sia ad uso strumentale (aliquota ridotta: 0,2%). TERRENI AGRICOLI: esonerati in quanto territorio montano. FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI: prevista una riduzione del 50%. Per poter usufruire di detta agevolazione il proprietario deve predisporre una perizia a proprie spese o presentare un’autocertificazione di inagibilità del fabbricato. IMMOBILI DI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (ISCRITTI AIRE): con l’introduzione dell’IMU, non è più prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione agli alloggi posseduti dai cittadini residenti all’estero, per i quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 0,76%. DICHIARAZIONI IMU: le dichiarazioni IMU vanno presentate entro 90 giorni dall’evento da denunciare (inizio possesso o variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta) ed hanno effetto, salvo variazioni, anche per gli anni successivi, per gli immobili posseduti a gennaio 2012 è prevista la scadenza di presentazione del 30 luglio 2012. QUOTA STATALE: è destinata allo Stato la metà dell’imposta corrispondente alla metà dell’aliquota base e cioè lo 0,38%, escluso il gettito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale che resta integralmente al Comune.