CITTÀ DI MODUGNO
(PROVINCIA DI BARI)
IV SETTORE – “CONTABILITÀ E FINANZE”
SERVIZIO TRIBUTI
INTERPELLO PROPOSTO ALL’UFFICIO IN MATERIA DI I.MU.
APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI CLASSATI IN
CATEGORIA A/10.
Si ritiene opportuno, attesa la rilevanza della seguente risposta ad un’istanza di
interpello formulata da un contribuente modugnese, dare diffusione alla stessa.
Il quesito proposto concerne la possibilità di considerare “abitazione
principale” ai fini dell’applicazione del I.MU. un immobile accatastato in categoria
A/10 – Uffici e Studi professionali.
Questa la posizione dell’Ufficio fornita in riscontro al contribuente istante.
A parere di questo Ufficio l’IMU (come in precedenza l’ICI) è imposta reale
legata necessariamente alle risultanze catastali. Tale situazione determina che non
risulta possibile considerare “abitazione principale” un immobile che risulti accatasto
in modo difforme. Nella fattispecie A/10 - Uffici e studi professionali.
Tale parere risulta suffragato da numerosa e autorevole giurisprudenza.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 21332/2008, riferita a immobile
utilizzato parzialmente quale abitazione principale ma classato quale albergo ha avuto
modo di evidenziare l’impossibilità di considerare tale immobile quale abitazione
principale ponendo la necessità di variazione della destinazione d’uso presso il
catasto.
La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, con Sentenza 48/11/08 del
4/7/2008 ha avuto modo di palesare, relativamente a caso analogo a quello
prospettato dalle SS.LL., che “l’immobile (un fabbricato in categoria A/10 NDR)
non è idoneo per poter essere utilizzato come civile abitazione” e ancora che “gli
appellanti al fine di poter legittimamente adibire il suddetto immobile a civile
abitazione dovrebbero ottenere prima la concessione della variazione della
destinazione d’uso da ufficio o studio professionale a appunto a civile abitazione:
solo dopo averla ottenuta poi potrebbero legittimamente applicare l’aliquota
agevolata… omissis….”.
La stessa Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, con Sentenza
13/10/10 del 12/01/2010, ha condiviso la posizione dell’Ufficio evidenziando come ai
fini del versamento dell’imposta “occorra necessariamente fare riferimento alle
caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dalla effettiva
destinazione dell’unità stessa”, rafforzando poi tale già chiaro assunto evidenziando
inoltre che “il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione ICI
(assunto valido anche per l’IMU attesa la similitudine tra i due tributi) previste dalla
disciplina contenuta nel D.Lgs 504/1992 (trasfusa in gran parte nell’IMU)
presuppone necessariamente il classamento del fabbricato nella corrispondente
categoria catastale dalla quale si desumono i corretti valori per la determinazione
dell’Imposta”
D’altra parte, come è noto, “le agevolazioni in materia tributaria non possono
implicare un’interpretazione analogica o estensiva onde farvi ricomprendere ipotesi
non espressamente previste (Cassazione Sentenza 288/2012)”, principio questo più
volte confermato dalla Suprema Corte e fatto proprio dal Ministero delle Finanze
nella Circolare n. 3/DF del 18/5/2012 in materia di IMU (pag. 29).
Alla luce di quanto ampiamente sopra illustrato e motivato è parere di questo
Ufficio che gli immobili classati in categoria A/10 non possano fruire delle
agevolazioni previste per le abitazioni principali dovendo, pertanto, essere
assoggettate alla “aliquota ordinaria” stabilita dall’Ente.
Va da se infine che il versamento della relativa imposta andrà effettuato in n. 2
rate e non in n. 3 rate alle scadenze per norma previste.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Funzionario I.MU.
Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO
Scarica

Interpello su A10