CITTÀ DI MODUGNO (PROVINCIA DI BARI) IV SETTORE – “CONTABILITÀ E FINANZE” SERVIZIO TRIBUTI INTERPELLO PROPOSTO ALL’UFFICIO IN MATERIA DI I.MU. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI CLASSATI IN CATEGORIA A/10. Si ritiene opportuno, attesa la rilevanza della seguente risposta ad un’istanza di interpello formulata da un contribuente modugnese, dare diffusione alla stessa. Il quesito proposto concerne la possibilità di considerare “abitazione principale” ai fini dell’applicazione del I.MU. un immobile accatastato in categoria A/10 – Uffici e Studi professionali. Questa la posizione dell’Ufficio fornita in riscontro al contribuente istante. A parere di questo Ufficio l’IMU (come in precedenza l’ICI) è imposta reale legata necessariamente alle risultanze catastali. Tale situazione determina che non risulta possibile considerare “abitazione principale” un immobile che risulti accatasto in modo difforme. Nella fattispecie A/10 - Uffici e studi professionali. Tale parere risulta suffragato da numerosa e autorevole giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con Sentenza 21332/2008, riferita a immobile utilizzato parzialmente quale abitazione principale ma classato quale albergo ha avuto modo di evidenziare l’impossibilità di considerare tale immobile quale abitazione principale ponendo la necessità di variazione della destinazione d’uso presso il catasto. La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, con Sentenza 48/11/08 del 4/7/2008 ha avuto modo di palesare, relativamente a caso analogo a quello prospettato dalle SS.LL., che “l’immobile (un fabbricato in categoria A/10 NDR) non è idoneo per poter essere utilizzato come civile abitazione” e ancora che “gli appellanti al fine di poter legittimamente adibire il suddetto immobile a civile abitazione dovrebbero ottenere prima la concessione della variazione della destinazione d’uso da ufficio o studio professionale a appunto a civile abitazione: solo dopo averla ottenuta poi potrebbero legittimamente applicare l’aliquota agevolata… omissis….”. La stessa Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, con Sentenza 13/10/10 del 12/01/2010, ha condiviso la posizione dell’Ufficio evidenziando come ai fini del versamento dell’imposta “occorra necessariamente fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dalla effettiva destinazione dell’unità stessa”, rafforzando poi tale già chiaro assunto evidenziando inoltre che “il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione ICI (assunto valido anche per l’IMU attesa la similitudine tra i due tributi) previste dalla disciplina contenuta nel D.Lgs 504/1992 (trasfusa in gran parte nell’IMU) presuppone necessariamente il classamento del fabbricato nella corrispondente categoria catastale dalla quale si desumono i corretti valori per la determinazione dell’Imposta” D’altra parte, come è noto, “le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un’interpretazione analogica o estensiva onde farvi ricomprendere ipotesi non espressamente previste (Cassazione Sentenza 288/2012)”, principio questo più volte confermato dalla Suprema Corte e fatto proprio dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 3/DF del 18/5/2012 in materia di IMU (pag. 29). Alla luce di quanto ampiamente sopra illustrato e motivato è parere di questo Ufficio che gli immobili classati in categoria A/10 non possano fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali dovendo, pertanto, essere assoggettate alla “aliquota ordinaria” stabilita dall’Ente. Va da se infine che il versamento della relativa imposta andrà effettuato in n. 2 rate e non in n. 3 rate alle scadenze per norma previste. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Funzionario I.MU. Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO