D.Lgs. N. 30 marzo 2001 n. 165 Art. 55, comma 1: le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative […] e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. CCNL 94/97 – CCNL 02/05 D.Lgs. N. 150/2009 CODICE DISCIPLINARE • Art. 28 CCNL 94/97: Obblighi del dipendente; • Art. 29 CCNL 94/97: Sanzioni e procedure disciplinari; • Art. 13 CCNL 02/05: Codice disciplinare. • Artt. Da 67 a 73 del D.Lgs. N. 150/2009 SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI • Rimprovero verbale; • Rimprovero scritto (Censura); • Multa di importo variabile sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; • Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi; • Licenziamento con preavviso; • Licenziamento senza preavviso. PROCEDURA (ESCLUSO RIMPROVERO VERBALE) • Contestazione scritta degli addebiti entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto da parte del dirigente o dell’ufficio competente per l’istruzione; • Convocazione del dipendente per essere ascoltato a sua difesa con un preavviso di dieci giorni e con l’assistenza di un procuratore legale o di un rappresentante sindacale; • Se il dirigente ritiene di non essere competente ad irrogare la sanzione, deve trasmettere gli atti entro 5 giorni all’ufficio procedimenti disciplinari con contestuale comunicazione all’interessato; • La procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito pena decadenza dall’azione disciplinare ovvero dall’esercizio del diritto di difesa TITOLARITA’ DELLA SANZIONE Da rimprovero verbale A sospensione fino a Dieci giorni Sospensione oltre 10 gg. Licenziamento Dirigente responsabile Della struttura Ufficio procedimenti Disciplinari RICORSI AVVERSO LA SANZIONE Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso: -Alla Direzione Prov.le del Lavoro nella forma del tentativo obbligatorio di conciliazione; - Al Giudice del lavoro.