D.Lgs. N. 30 marzo 2001 n. 165
Art. 55, comma 1:
le disposizioni del presente articolo e di
quelli seguenti fino all’articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative […] e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2.
CCNL 94/97 – CCNL 02/05 D.Lgs. N. 150/2009
CODICE DISCIPLINARE
• Art. 28 CCNL 94/97: Obblighi del dipendente;
• Art. 29 CCNL 94/97: Sanzioni e procedure
disciplinari;
• Art. 13 CCNL 02/05: Codice disciplinare.
• Artt. Da 67 a 73 del D.Lgs. N. 150/2009
SANZIONI DISCIPLINARI APPLICABILI
• Rimprovero verbale;
• Rimprovero scritto (Censura);
• Multa di importo variabile sino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
• Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
• Sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei
mesi;
• Licenziamento con preavviso;
• Licenziamento senza preavviso.
PROCEDURA
(ESCLUSO RIMPROVERO VERBALE)
• Contestazione scritta degli addebiti entro 20 giorni dalla
conoscenza del fatto da parte del dirigente o dell’ufficio
competente per l’istruzione;
• Convocazione del dipendente per essere ascoltato a sua difesa
con un preavviso di dieci giorni e con l’assistenza di un
procuratore legale o di un rappresentante sindacale;
• Se il dirigente ritiene di non essere competente ad irrogare la
sanzione, deve trasmettere gli atti entro 5 giorni all’ufficio
procedimenti disciplinari con contestuale comunicazione
all’interessato;
• La procedura deve concludersi entro 60 giorni dalla
contestazione dell’addebito pena decadenza dall’azione
disciplinare ovvero dall’esercizio del diritto di difesa
TITOLARITA’ DELLA SANZIONE
Da rimprovero verbale
A sospensione fino a
Dieci giorni
Sospensione oltre 10 gg.
Licenziamento
Dirigente responsabile
Della struttura
Ufficio procedimenti
Disciplinari
RICORSI AVVERSO LA SANZIONE
Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso:
-Alla Direzione Prov.le del Lavoro nella forma del
tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Al Giudice del lavoro.
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Comma 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e