Il Decreto Legislativo n.150/2009 e la responsabilità del personale della scuola Policoro 9-10-11 marzo 2010 Gruppo di lavoro 1 – conduce e coordina Francesco Balice “Le responsabilità disciplinari dei docenti e del personale ATA - Gestione dei provvedimenti disciplinari” Componenti del Gruppo: Abele Ciampa, Alfonsina Corvino, Angela Palomba, Annamaria Imbriani, Claudia La Pietra, Filomena Guidi, Filomena Valicenti, Fortunato Finiguerra, Franceso Balice, Immacolata Nespoli, Irene Mafrici, Maria Giovanna Chiorazzo, Paolo Cosulich, Pasquale Canella, Renata Rossi, Rosario Serra. PREMESSA - QUADRO NORMATIVO Il D.L.vo n.150 del 27/10/2009 traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella Legge Delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento consta di cinque titoli, il primo dei quali, di un solo articolo, circoscrive l’oggetto e le finalità del decreto. Il Decreto interviene sulle seguenti Aree: - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE STRUTTURE E PERSONALE - VALORIZZAZIONE DEL MERITO - DIRIGENZA PUBBLICA - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE Il Titolo IV reca significative innovazioni nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia riguardo ai principi generali, sia con riferimento alle specifiche discipline della contrattazione collettiva, della dirigenza e dei procedimenti disciplinari. Il Decreto affronta la materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti pubblici (artt.65-71). Gli obiettivi dell’intervento riformatore, in questo campo, sono il potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici ed il contrasto ai fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo nel pubblico impiego. Le norme del decreto determinano in primo luogo una semplificazione dei procedimenti ed un incremento della loro funzionalità, soprattutto attraverso l’estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento dell’istruttoria, l’abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito telematico dell’Amministrazione (artt.66-67, sub art. 55-bis). Viene poi disciplinato in modo innovativo il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospenderli in attesa del giudizio penale e prevedendo, peraltro, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale (art.67, sub art. 55-ter). 1 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici In ordine al controllo delle assenze sono confermate le misure recentemente introdotte dal decretolegge 112/2008. Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni molto incisive, anche di carattere penale, non soltanto nei confronti del dipendente, ma altresì del medico eventualmente corresponsabile (art.67, sub art.55-quater). Per esigenze di certezza e di omogeneità di trattamento viene definito un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento, che potrà essere ampliato, ma non diminuito dalla contrattazione collettiva. Sono espressamente previste, inoltre, varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno all’amministrazione pubblica, fra le quali assume particolare rilevanza pratica la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare. Per converso, si limita esplicitamente agli eventuali casi di dolo o colpa grave la responsabilità civile del dirigente in relazione all’esercizio dell’azione disciplinare (art 67 sub art.55 quinquies, sexies e septies). Si prevede inoltre che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2. comma 2, le amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con le modalità stabilite con successivo regolamento (art 67, sub 55-octies). In sintesi, si può affermare che la nuova normativa valorizza la figura del dirigente il quale, oltre ad essere titolare di numerose competenze, avrà a disposizione reali e concreti strumenti per operare e sarà parimenti sanzionato, anche economicamente, qualora non svolga efficacemente il proprio lavoro. Il D.L.vo. n. 150 del 27 ottobre 2009 Titolo IV – Capo V ( artt. 67 – 73 ) Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici IL DECRETO INTRODUCE UNA PROFONDA INNOVAZIONE SIA DELLE PROCEDURE SIA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DISCIPLINARE. IN PARTICOLARE SI EVIDENZIA: - sostituisce l’art. 55 del D.L.vo 165/2001 - aggiunge allo stesso D.L.vo 165/2001 gli artt. dal 55-bis al 55-novies - mantiene in vigore unicamente gli artt. dal 492 al 501 del D.L.vo 297/1994, per quanto concerne la disciplina del personale Docente della scuola - abroga l’art. 56 del D.L.vo 165/2001 (impugnazioni) - pone l’art. 54: solo per quanto concerne infrazioni e sanzioni è consentito l’intervento della futura contrattazione collettiva. Per quanto riguarda l’Ambito Disciplinare si rileva quanto segue: - Semplificazione del procedimento - Ampliamento dei poteri del Dirigente della struttura - Riduzione dei termini del procedimento - Potenziamento dell’istruttoria - Devoluzione al solo giudice ordinario di tutte le controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari - Riforma del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale - Introduzione di infrazioni gravi assoggettate a licenziamento - Validità della pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito istituzionale della Pubblica Amministrazione. 2 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici PERSONALE DOCENTE Il D.L.vo n.150 richiama il D.L.vo. 297/1994, nella parte relativa al PERSONALE DOCENTE CAPO IV – Disciplina - Sezione I - Sanzioni disciplinari e ne mantiene in vigore i seguenti articoli: Art. 492 – SANZIONI Art. 493 – CENSURA Art. 494 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO FINO A 1 MESE Art. 495 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO DA 1 A 6 MESI Art. 496 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO DA OLTRE 6 MESI E UTILIZZAZIONE IN COMPITI DIVERSI 198 Art. 497 – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO Art. 498 – DESTITUZIONE Art. 499 – RECIDIVA Art. 500 – ASSEGNO ALIMENTARE Art. 501 - RIABILITAZIONE In riferimento agli sopra elencati, di cui al D.L.vo. 297/1994, si riporta di seguito un quadro sinottico delle tipologie di infrazioni e delle sanzioni previste: INFRAZIONI SANZIONI Violazioni lievi ai doveri Art. 492, c.3 – Avvertimento scritto Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti Art. 493 – Censura alla funzione docente La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o a) Atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o dall'ufficio fino a un mese. La sospensione consiste nel divieto di esercitare per gravi negligenze in servizio; la funzione docente con la perdita del b) violazione del segreto d'ufficio inerente ad trattamento economico ordinario, salvo quanto atti o attività non soggetti a pubblicità; disposto dall'articolo 497 c) omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorità - compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione Art. 495 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi Art. 496 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi 3 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo a) atti che siano in grave contrasto con i doveri Art. 498 – Destituzione (licenziamento inerenti alla funzione; disciplinare) consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego b) attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; c) illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; d) gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi; e) richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; f) gravi abusi di autorità In aggiunta a quelle già previste dal D.L.vo 297/1994, il D.L.vo n.150 introduce importanti novità in materia disciplinare. Si riporta un quadro sinottico delle tipologie di infrazioni e delle sanzioni introdotte dal D.L.vo n.150. INFRAZIONI - Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente - Giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione falsa - Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni > 3 nel biennio o > 7 giorni negli ultimi 10 anni - Mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata - Ingiustificato rifiuto del trasferimento - Falsità documentali o dichiarative commesse per instaurazione rapporto lavoro o progressione carriera - Reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose lesive dell’onore e della dignità altrui - Condanna penale definitiva con previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici - Falsa attestazione della presenza in servizio SANZIONI Licenziamento disciplinare Art. 55 quater del D.L.vo 165/2001 (introdotto dal D.L.vo 150/09) Licenziamento disciplinare Art. 55 quater del D.L.vo 165/2001 (introdotto dal D.L.vo 150/09) Art. 55 quinquies del D.L.vo 165/2001 4 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente - Giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione falsa Casi in cui la P.A. sia condannata a risarcimento danni derivanti dalla violazione da parte del dipendente di obblighi di lavoro stabiliti dalla legge dai regolamenti dai contratti da atti e provvedimenti della P.A. o dai codici di comportamento di cui all’art. 54 Inefficienza o incompetenza professionale, accertate dalla P.A. secondo la disciplina della valutazione del personale, che cagionino gravi danni alla P.A. di appartenenza (introdotto dal D.L.vo 150/09) - Responsabilità penale e disciplinare restano ferme. - Obbligo di risarcimento del danno patrimoniale = retribuzione dei periodi per cui è accertata la mancata prestazione + danno all’immagine della P.A. Art. 55 sexies del D.L.vo 165/2001 (introdotto dal D.L.vo 150/09) - Ove non ricorrano presupposti per altra sanzione. Sospensione dal servizio senza retribuzione da 3 gg a 3 mesi. Art. 55 sexies del D.L.vo 165/2001 (introdotto dal D.L.vo 150/09) - Collocamento in disponibilità con eventuale ricollocamento in altre amministrazioni o uffici 5 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici GESTIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Personale Docente Procedimento Applicativo - Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni INFRAZIONE PROCEDURE E COMPETENZE di cui agli articoli 55 bis e ter del D.L.vo 165/2001 (introdotti dal D.L.vo 150/2009) Notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti TERMINI I termini sono perentori SANZIONI COMMINABILI COMPETENZA DEL D.S.. Contestazione degli addebiti Convocazione per la difesa Infrazione lieve Istruttoria Conclusione Il D.S. rimette la pratica all’ UPD dell’U.S.R. Infrazioni che prevedono, secondo la valutazione del Dirigente, una sanzione superiore alla sospensione dal servizio senza retribuzione per 10gg (o se il responsabile dell’istituto non è un Dirigente) Tempi congrui e comunque non oltre 20 gg. dalla notizia Con preavviso di almeno 10 gg. Atto di archiviazione o sanzione entro 60 gg. Dall’avvertimento scritto, alla censura sino alla sospensione dal servizio senza retribuzione da 1 a 10 gg. Trasmissione entro 5 gg. dalla notizia del fatto COMPETENZA DELL’U.P.D. L’UPD esperisce la procedura e valuta se è : - di propria competenza (a) o - di competenza della Scuola (b) (a) l’UPD esperisce la procedura Contestazione degli addebiti Convocazione per la difesa (b) L’UPD restituisce al D.S. proponente. Tempi congrui e comunque non oltre 40 gg. dalla notizia Con preavviso di almeno 20 gg. Atto di archiviazione o sanzione entro 120 gg. Dalla sospensione dal servizio senza retribuzione (da 11gg a 6 mesi) sino al licenziamento disciplinare Trasmissione entro 10 gg. COMPETENZA DEL D.S. Il D.S. contesta gli addebiti Infrazione considerata lieve dall’U.P.D. Convocazione per la difesa Istruttoria Conclusione Tempi congrui e comunque non oltre 20 gg. dalla notizia Con preavviso di almeno 10 gg. Atto di archiviazione o sanzione entro 60 gg. Dall’avvertimento scritto, alla censura sino alla sospensione dal servizio senza retribuzione da 1 a 10 gg. N.B. La violazione dei termini comporta: - Per la P.A. decadenza dall’azione disciplinare; - Per il dipendente decadenza dall’esercizio del diritto di difesa. 6 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici PERSONALE ATA – INFRAZIONI E SANZIONI Per il Personale A.T.A. della Scuola le infrazioni disciplinari sono quelle elencate dall’art. 92 del vigente CCNL di comparto nonché dal Codice di Comportamento di cui all’art. 54 del D.L.vo 165/2001, in quanto fatti salvi dal Decreto Legislativo 150/2009. Le sanzioni disciplinari sono quelle elencate dall’art. 93, primo comma del vigente CCNL di comparto, nonché dall’art. 95 dello stesso CCNL (Codice disciplinare).. Nuove infrazioni disciplinari e relative sanzioni disciplinari sono introdotte ex lege dall’art. 55 quater, 55 quinquies e 55 sexies del D.L.vo 165/2001 come modificato dal D.L.vo 150/2009. NOTE PER IL PERSONALE ATA Per il Personale ATA permane il rimprovero verbale, come primo provvedimento disciplinare, (procedura prevista dal CCNL). Tale provvedimento non è previsto per il Personale Docente. Per il personale ATA è ancora prevista la multa con trattenuta sino a 4 ore. GESTIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Personale ATA Procedimento Applicativo - Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni E’ sempre quella già prevista dal CCNL vigente, reiterata dal D.L.vo 150/2009. Per: Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni, fare riferimento al quadro sinottico sopra riportato per il Personale Docente. 7 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici NOTE DI CARATTERE GENERALE GRAVITA’ DELL’INFRAZIONE La gravità dell’infrazione deve essere commisurata con la situazione, la dinamica dell’evento e l’eventuale reiteratezza in termini di provvedimenti disciplinari. OSSERVAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO - Definizione di tempi giusti e congrui per valutare se è ipotizzabile l’avvio di un procedimento disciplinare, sino alla definizione della data certa dell’avvenuta notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti. Questa fase diventa particolarmente delicata, e con tempi eccessivamente ridotti, nel caso di comunicazione all’U.P.D. ( 5 gg). - Nel caso di gestione da parte del D.S. si sottolinea la necessità della congruità delle informazioni da acquisire e relativa congruità dei tempi per avviare la contestazione di addebiti ( tale atto è indispensabile per evitare la nullità del procedimento disciplinare occorre che riporti la precisazione che la comunicazione è finalizzata all’avvio di un procedimento disciplinare). - Alla convocazione il dipendente può presentare una memoria difensiva che definisca diversamente il quadro avviato con la contestazione degli addebiti, con la possibilità di chiudere l’istruttoria e di non avviare il procedimento disciplinare. - Il problema della “prospettazione”: individuare se l’infrazione richiede una sanzione superiore ai 10 giorni e quindi di competenza dell’ USR. - Nelle situazioni incerte sembra opportuno, nel caso di infrazione lieve, comminare comunque il provvedimento sino a 10 gg ed eventualmente, in presenza di recidività, in seconda istanza interessare l’U.P.D. dell’Ufficio Scolastico Regionale. Non è da sottovalutare che l’adozione di un provvedimento disciplinare è finalizzato anche a modificare in positivo il comportamento del dipendente, onde renderlo funzionale all’istituzione di appartenenza, E’ opportuno, pertanto, che il Dirigente, nell’ambito della discrezionalità che gli è propria, valuti la sanzione da adottare contemperando sia la gravità dell’infrazione sia la funzione ri-educativa della sanzione medesima. - Permane la possibilità della sospensione cautelare, che non è provvedimento disciplinare, adottata dal Dirigente e comunicata all’USR. Policoro, 11 marzo 2010 Il Documento prodotto dal Gruppo di lavoro è stato rielaborato e completato a cura di Francesco Balice e Paolo Cosulich. 8 Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici