Il Decreto Legislativo n.150/2009 e la responsabilità del personale della scuola
Policoro 9-10-11 marzo 2010
Gruppo di lavoro 1 – conduce e coordina Francesco Balice
“Le responsabilità disciplinari dei docenti e del personale ATA - Gestione dei provvedimenti
disciplinari”
Componenti del Gruppo: Abele Ciampa, Alfonsina Corvino, Angela Palomba, Annamaria Imbriani,
Claudia La Pietra, Filomena Guidi, Filomena Valicenti, Fortunato Finiguerra, Franceso Balice,
Immacolata Nespoli, Irene Mafrici, Maria Giovanna Chiorazzo, Paolo Cosulich, Pasquale Canella,
Renata Rossi, Rosario Serra.
PREMESSA - QUADRO NORMATIVO
Il D.L.vo n.150 del 27/10/2009 traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti
nella Legge Delega 4 marzo 2009 n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli
aspetti della disciplina del lavoro presso la Pubblica Amministrazione.
Il provvedimento consta di cinque titoli, il primo dei quali, di un solo articolo, circoscrive
l’oggetto e le finalità del decreto.
Il Decreto interviene sulle seguenti Aree:
- CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
- VALUTAZIONE STRUTTURE E PERSONALE
- VALORIZZAZIONE DEL MERITO
- DIRIGENZA PUBBLICA
- RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Il Titolo IV reca significative innovazioni nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sia
riguardo ai principi generali, sia con riferimento alle specifiche discipline della
contrattazione collettiva, della dirigenza e dei procedimenti disciplinari.
Il Decreto affronta la materia delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti
pubblici (artt.65-71). Gli obiettivi dell’intervento riformatore, in questo campo, sono il
potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici ed il contrasto ai fenomeni di scarsa
produttività e di assenteismo nel pubblico impiego.
Le norme del decreto determinano in primo luogo una semplificazione dei procedimenti ed un
incremento della loro funzionalità, soprattutto attraverso l’estensione dei poteri del dirigente della
struttura in cui il dipendente lavora, la riduzione e la perentorietà dei termini, il potenziamento
dell’istruttoria, l’abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della
pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito telematico dell’Amministrazione (artt.66-67, sub art.
55-bis).
Viene poi disciplinato in modo innovativo il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento
penale, limitando ai soli procedimenti disciplinari più complessi la possibilità di sospenderli in
attesa del giudizio penale e prevedendo, peraltro, che i procedimenti disciplinari non sospesi siano
riaperti, se vi è incompatibilità con il sopravvenuto giudicato penale (art.67, sub art. 55-ter).
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In ordine al controllo delle assenze sono confermate le misure recentemente introdotte dal decretolegge 112/2008.
Per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici sono introdotte sanzioni molto
incisive, anche di carattere penale, non soltanto nei confronti del dipendente, ma altresì del medico
eventualmente corresponsabile (art.67, sub art.55-quater).
Per esigenze di certezza e di omogeneità di trattamento viene definito un catalogo di infrazioni
particolarmente gravi assoggettate al licenziamento, che potrà essere ampliato, ma non diminuito
dalla contrattazione collettiva. Sono espressamente previste, inoltre, varie ipotesi di responsabilità
per condotte che arrecano danno all’amministrazione pubblica, fra le quali assume particolare
rilevanza pratica la responsabilità disciplinare del dirigente o del funzionario che determina per
colpa la decadenza dell’azione disciplinare. Per converso, si limita esplicitamente agli eventuali casi
di dolo o colpa grave la responsabilità civile del dirigente in relazione all’esercizio dell’azione
disciplinare (art 67 sub art.55 quinquies, sexies e septies).
Si prevede inoltre che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2. comma 2, le amministrazioni
possono risolvere il rapporto di lavoro con le modalità stabilite con successivo regolamento (art 67,
sub 55-octies).
In sintesi, si può affermare che la nuova normativa valorizza la figura del dirigente il quale, oltre ad
essere titolare di numerose competenze, avrà a disposizione reali e concreti strumenti per operare e
sarà parimenti sanzionato, anche economicamente, qualora non svolga efficacemente il proprio
lavoro.
Il D.L.vo. n. 150 del 27 ottobre 2009
Titolo IV – Capo V ( artt. 67 – 73 )
Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
IL DECRETO INTRODUCE UNA PROFONDA INNOVAZIONE SIA DELLE PROCEDURE
SIA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DISCIPLINARE. IN PARTICOLARE SI
EVIDENZIA:
- sostituisce l’art. 55 del D.L.vo 165/2001
- aggiunge allo stesso D.L.vo 165/2001 gli artt. dal 55-bis al 55-novies
- mantiene in vigore unicamente gli artt. dal 492 al 501 del D.L.vo 297/1994,
per quanto concerne la disciplina del personale Docente della scuola
- abroga l’art. 56 del D.L.vo 165/2001 (impugnazioni)
- pone l’art. 54: solo per quanto concerne infrazioni e sanzioni è consentito l’intervento della futura
contrattazione collettiva.
Per quanto riguarda l’Ambito Disciplinare si rileva quanto segue:
- Semplificazione del procedimento
- Ampliamento dei poteri del Dirigente della struttura
- Riduzione dei termini del procedimento
- Potenziamento dell’istruttoria
- Devoluzione al solo giudice ordinario di tutte le controversie relative al procedimento e alle
sanzioni disciplinari
- Riforma del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Introduzione di infrazioni gravi assoggettate a licenziamento
- Validità della pubblicazione del Codice Disciplinare sul sito istituzionale della Pubblica
Amministrazione.
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PERSONALE DOCENTE
Il D.L.vo n.150 richiama il D.L.vo. 297/1994, nella parte relativa al PERSONALE DOCENTE CAPO IV – Disciplina - Sezione I - Sanzioni disciplinari
e ne mantiene in vigore i seguenti articoli:
Art. 492 – SANZIONI
Art. 493 – CENSURA
Art. 494 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO FINO A 1 MESE
Art. 495 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO DA 1 A 6 MESI
Art. 496 – SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO DA OLTRE 6 MESI E UTILIZZAZIONE
IN COMPITI DIVERSI 198
Art. 497 – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO
Art. 498 – DESTITUZIONE
Art. 499 – RECIDIVA
Art. 500 – ASSEGNO ALIMENTARE
Art. 501 - RIABILITAZIONE
In riferimento agli sopra elencati, di cui al D.L.vo. 297/1994, si riporta di seguito un quadro
sinottico delle tipologie di infrazioni e delle sanzioni previste:
INFRAZIONI
SANZIONI
Violazioni lievi ai doveri
Art. 492, c.3 – Avvertimento scritto
Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti Art. 493 – Censura
alla funzione docente
La censura consiste in una dichiarazione di
biasimo scritta e motivata
Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o
a) Atti non conformi alle responsabilità, ai
doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o dall'ufficio fino a un mese.
La sospensione consiste nel divieto di esercitare
per gravi negligenze in servizio;
la funzione docente con la perdita del
b) violazione del segreto d'ufficio inerente ad
trattamento economico ordinario, salvo quanto
atti o attività non soggetti a pubblicità;
disposto dall'articolo 497
c) omissione di atti dovuti in relazione ai doveri
di vigilanza
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le
infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse
personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che
pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità
- compimento di uno o più atti di particolare
gravità integranti reati puniti con pena detentiva
non inferiore nel massimo a 3 anni, per i quali
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ovvero sentenza di condanna nel
giudizio di primo grado confermata in grado di
appello, e in ogni altro caso in cui sia stata
inflitta la pena accessoria dell'interdizione
Art. 495 – Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 496 – Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
utilizzazione in compiti diversi
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temporanea dai pubblici uffici o della
sospensione dall'esercizio della potestà dei
genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta
la sanzione devono essere non conformi ai
doveri specifici inerenti alla funzione e denotare
l'incompatibilità del soggetto a svolgere i
compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del
rapporto educativo
a) atti che siano in grave contrasto con i doveri
Art. 498 – Destituzione (licenziamento
inerenti alla funzione;
disciplinare) consiste nella cessazione dal
rapporto d'impiego
b) attività dolosa che abbia portato grave
pregiudizio alla scuola, alla pubblica
amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) illecito uso o distrazione dei beni della scuola
o di somme amministrate o tenute in deposito, o
per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di
tali atti commessi da altri operatori della
medesima scuola o ufficio, sui quali, in
relazione alla funzione, si abbiano compiti di
vigilanza;
d) gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime commessi pubblicamente nell'esercizio
delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) richieste o accettazione di compensi o
benefici in relazione ad affari trattati per ragioni
di servizio;
f) gravi abusi di autorità
In aggiunta a quelle già previste dal D.L.vo 297/1994, il D.L.vo n.150 introduce importanti novità
in materia disciplinare. Si riporta un quadro sinottico delle tipologie di infrazioni e delle sanzioni
introdotte dal D.L.vo n.150.
INFRAZIONI
- Falsa attestazione della presenza in servizio
mediante alterazione dei sistemi di rilevamento
o altre modalità fraudolente
- Giustificazione dell’assenza dal servizio
mediante certificazione falsa
- Assenza priva di giustificazione per un numero
di giorni > 3 nel biennio o > 7 giorni negli
ultimi 10 anni
- Mancata ripresa del servizio in caso di assenza
ingiustificata
- Ingiustificato rifiuto del trasferimento
- Falsità documentali o dichiarative commesse
per instaurazione rapporto lavoro o progressione
carriera
- Reiterazione di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose lesive dell’onore e della
dignità altrui
- Condanna penale definitiva con previsione di
interdizione perpetua dai pubblici uffici
- Falsa attestazione della presenza in servizio
SANZIONI
Licenziamento disciplinare
Art. 55 quater del D.L.vo 165/2001 (introdotto
dal D.L.vo 150/09)
Licenziamento disciplinare
Art. 55 quater del D.L.vo 165/2001 (introdotto
dal D.L.vo 150/09)
Art. 55 quinquies del D.L.vo 165/2001
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mediante alterazione dei sistemi di rilevamento
o altre modalità fraudolente
- Giustificazione dell’assenza dal servizio
mediante certificazione falsa
Casi in cui la P.A. sia condannata a risarcimento
danni derivanti dalla violazione da parte del
dipendente di obblighi di lavoro stabiliti dalla
legge dai regolamenti dai contratti da atti e
provvedimenti della P.A. o dai codici di
comportamento di cui all’art. 54
Inefficienza o incompetenza professionale,
accertate dalla P.A. secondo la disciplina della
valutazione del personale, che cagionino gravi
danni alla P.A. di appartenenza
(introdotto dal D.L.vo 150/09)
- Responsabilità penale e disciplinare restano
ferme.
- Obbligo di risarcimento del danno
patrimoniale = retribuzione dei periodi per cui è
accertata la mancata prestazione + danno
all’immagine della P.A.
Art. 55 sexies del D.L.vo 165/2001
(introdotto dal D.L.vo 150/09)
- Ove non ricorrano presupposti per altra
sanzione.
Sospensione dal servizio senza retribuzione da 3
gg a 3 mesi.
Art. 55 sexies del D.L.vo 165/2001
(introdotto dal D.L.vo 150/09)
- Collocamento in disponibilità con eventuale
ricollocamento in altre amministrazioni o uffici
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GESTIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Personale Docente
Procedimento Applicativo - Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni
INFRAZIONE
PROCEDURE E
COMPETENZE
di cui agli articoli 55 bis e
ter del D.L.vo 165/2001
(introdotti dal D.L.vo
150/2009)
Notizia di comportamenti
disciplinarmente rilevanti
TERMINI
I termini sono
perentori
SANZIONI
COMMINABILI
COMPETENZA DEL D.S..
Contestazione degli
addebiti
Convocazione per la difesa
Infrazione lieve
Istruttoria
Conclusione
Il D.S. rimette la pratica
all’ UPD dell’U.S.R.
Infrazioni che
prevedono, secondo la
valutazione del
Dirigente, una sanzione
superiore alla
sospensione dal servizio
senza retribuzione per
10gg (o se il
responsabile
dell’istituto non è un
Dirigente)
Tempi congrui e
comunque non oltre 20
gg. dalla notizia
Con preavviso di almeno
10 gg.
Atto di archiviazione o
sanzione entro 60 gg.
Dall’avvertimento scritto, alla
censura sino alla sospensione
dal servizio senza
retribuzione da 1 a 10 gg.
Trasmissione entro 5 gg.
dalla notizia del fatto
COMPETENZA DELL’U.P.D.
L’UPD esperisce la
procedura e valuta se è :
- di propria competenza (a)
o
- di competenza della
Scuola (b)
(a) l’UPD esperisce la
procedura
Contestazione degli
addebiti
Convocazione per la difesa
(b) L’UPD restituisce al
D.S. proponente.
Tempi congrui e
comunque non oltre 40
gg. dalla notizia
Con preavviso di almeno
20 gg.
Atto di archiviazione o
sanzione entro 120 gg.
Dalla sospensione dal servizio
senza retribuzione (da 11gg a
6 mesi) sino al licenziamento
disciplinare
Trasmissione entro 10
gg.
COMPETENZA DEL D.S.
Il D.S. contesta gli addebiti
Infrazione considerata
lieve dall’U.P.D.
Convocazione per la difesa
Istruttoria
Conclusione
Tempi congrui e
comunque non oltre 20
gg. dalla notizia
Con preavviso di almeno
10 gg.
Atto di archiviazione o
sanzione entro 60 gg.
Dall’avvertimento scritto, alla
censura sino alla sospensione
dal servizio senza
retribuzione da 1 a 10 gg.
N.B. La violazione dei termini comporta:
- Per la P.A. decadenza dall’azione disciplinare;
- Per il dipendente decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
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PERSONALE ATA – INFRAZIONI E SANZIONI
Per il Personale A.T.A. della Scuola le infrazioni disciplinari sono quelle elencate dall’art. 92 del
vigente CCNL di comparto nonché dal Codice di Comportamento di cui all’art. 54 del D.L.vo
165/2001, in quanto fatti salvi dal Decreto Legislativo 150/2009.
Le sanzioni disciplinari sono quelle elencate dall’art. 93, primo comma del vigente CCNL di
comparto, nonché dall’art. 95 dello stesso CCNL (Codice disciplinare)..
Nuove infrazioni disciplinari e relative sanzioni disciplinari sono introdotte ex lege dall’art. 55
quater, 55 quinquies e 55 sexies del D.L.vo 165/2001 come modificato dal D.L.vo 150/2009.
NOTE PER IL PERSONALE ATA
Per il Personale ATA permane il rimprovero verbale, come primo provvedimento disciplinare,
(procedura prevista dal CCNL). Tale provvedimento non è previsto per il Personale Docente.
Per il personale ATA è ancora prevista la multa con trattenuta sino a 4 ore.
GESTIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - Personale ATA
Procedimento Applicativo - Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni
E’ sempre quella già prevista dal CCNL vigente, reiterata dal D.L.vo 150/2009.
Per: Procedura e Competenze - Termini - Applicazione Sanzioni, fare riferimento al quadro
sinottico sopra riportato per il Personale Docente.
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NOTE DI CARATTERE GENERALE
GRAVITA’ DELL’INFRAZIONE
La gravità dell’infrazione deve essere commisurata con la situazione, la dinamica dell’evento e
l’eventuale reiteratezza in termini di provvedimenti disciplinari.
OSSERVAZIONE SULLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO
- Definizione di tempi giusti e congrui per valutare se è ipotizzabile l’avvio di un procedimento
disciplinare, sino alla definizione della data certa dell’avvenuta notizia di comportamenti
disciplinarmente rilevanti. Questa fase diventa particolarmente delicata, e con tempi eccessivamente
ridotti, nel caso di comunicazione all’U.P.D. ( 5 gg).
- Nel caso di gestione da parte del D.S. si sottolinea la necessità della congruità delle informazioni
da acquisire e relativa congruità dei tempi per avviare la contestazione di addebiti ( tale atto è
indispensabile per evitare la nullità del procedimento disciplinare occorre che riporti la
precisazione che la comunicazione è finalizzata all’avvio di un procedimento disciplinare).
- Alla convocazione il dipendente può presentare una memoria difensiva che definisca diversamente
il quadro avviato con la contestazione degli addebiti, con la possibilità di chiudere l’istruttoria e di
non avviare il procedimento disciplinare.
- Il problema della “prospettazione”: individuare se l’infrazione richiede una sanzione superiore ai
10 giorni e quindi di competenza dell’ USR.
- Nelle situazioni incerte sembra opportuno, nel caso di infrazione lieve, comminare comunque il
provvedimento sino a 10 gg ed eventualmente, in presenza di recidività, in seconda istanza
interessare l’U.P.D. dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Non è da sottovalutare che l’adozione di un provvedimento disciplinare è finalizzato anche a
modificare in positivo il comportamento del dipendente, onde renderlo funzionale all’istituzione di
appartenenza, E’ opportuno, pertanto, che il Dirigente, nell’ambito della discrezionalità che gli è
propria, valuti la sanzione da adottare contemperando sia la gravità dell’infrazione sia la funzione
ri-educativa della sanzione medesima.
- Permane la possibilità della sospensione cautelare, che non è provvedimento disciplinare, adottata
dal Dirigente e comunicata all’USR.
Policoro, 11 marzo 2010
Il Documento prodotto dal Gruppo di lavoro è stato rielaborato e completato a cura di
Francesco Balice e Paolo Cosulich.
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le responsabilita` disciplinari dei docenti e del personale ata