PROCEDIMENTO DISCIPLINARE_SEGRETO D’UFFICIO_RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE LE MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATAZIONE MARIO PROF. FALANGA PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE • CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA • ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL’INTERO ITER • AL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DEL DIRIGENTE • AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA • FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1. CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO 2. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIA DEL CONTRADDITTORIO) 3. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ADOZIONE DELLA SANZIONE/ARCHIVIAZIONE) 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga SANZIONI Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal d. lgs. n. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pp. 3-5, 8, 10-14) a) l'avvertimento scritto b) la censura c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; f) destituzione PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. LE SANZIONI – personale docente AVVERTIMENTO SCRITTO (sanzione minore - richiamo scritto e motivato all’osservanza dei propri doveri); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario Art. 492 t.u. 297/1994 Richiamato dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 CENSURA (sanzione minore - dichiarazione di biasimo scritta e motivata); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario Art. 493 t.u. 297/1994 Art. 492 t.u. 297/1994 Richiamata dall’art. 91/CCNL Scuola 2006/2009 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni (sanzione minore – organo irrogante: Dirigente scolastico). contestazione addebito;Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-bis, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi (sanzione di maggiore gravità; contestazione addebito; organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari). Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO / DESTITUZIONE (cessazione del rapporto di lavoro). Organo irrogante: Ufficio Procedimenti disciplinari Rimedio: Giudice ordinario Art. 55-quater d. lgs. 165/2001 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga PROCEDIMENTO DISCIPLINARE TERMINI PERENTORI SANZIONI DISCIPLINARI (sino a nuova contrattazione) Richiamate dall’art. 88 del CCNL-Scuola AVVERTIMENTO SCRITTO Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell’infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimento Convocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva con preavviso di almeno 10 giorni Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione Art. 55-bis d. lgs. 165/2001 CENSURA Idem Art. 493 Irrogante: Dirigente scolastico SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni Idem Art. 494 e 495 t.u. 297/1994 SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi Termini raddoppiati Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994 LICENZIAMENTO /DESTITUZIONE Termini raddoppiati Art. 55-quater d. lgs. n. 165/2001 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga ILLECITI DISCIPLINARI DAL D. LGS. 159/2009 e altre fonti (docenti) INFRAZIONE SANZIONE NORMA Inosservanza della diligenza Secondo la gravità dell’infrazione Art. 2104 e 2106 c.c.; art. 55, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 Inosservanza obbligo di fedeltà Secondo la gravità dell’infrazione Art. 2105 e 2106 c.c.; art. 55, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 Condotte pregiudizievoli per l’amm. ne – condanna dell’amm. ne per danno causato dal dipendente per violazione di obblighi Sospensione da 3 gg. a 3 mesi senza retribuzione Art. 55-sexies, comma 1, d. lgs. n. 165/2001 Grave danno al normale funzionamento per inefficienza / incompetenza Collocato in disponibilità (a seguito di procedimento disciplinare) Art. 55-sexies, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 Non collaborazione in un procedimento disciplinare se a conoscenza di elementi utili Sospensione dal servizio fino a 15 gg senza retribuzione Art. 55-bis, comma 7, d. lgs. n. 165/2001 False o reticenti dichiarazioni in un procedimento disciplinare Sospensione dal servizio fino a 15 gg senza retribuzione Art. 55bis, comma 7, d. lgs.n. 165/2001 Codice di comportamento 19/12/2015 Art. 54, comma 3, d. lgs n. 165/2001; ccnl 2006/2009 Allegato n. 2 Materiale didattico a cura di M. Falanga ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/1 Art. 69 d. lgs. n. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 (Circolare pp. 7-8 e 10-14) 1. rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/2 2. Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art. 55sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/3 3. comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001). Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare, p. 13) ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/4 4. Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha formulato una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs. 297/1994 (Circolare pag. 12) ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/5 5. Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione Sanzione: licenziamento con preavviso. ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/6 6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso. ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/7 7. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia Sanzione: licenziamento senza preavviso ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/8 8. Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera Sanzione: licenziamento senza preavviso ILLECITI DISCIPLINARI DOCENTI/9 9. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui Sanzione: licenziamento senza preavviso ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10 10. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro Sanzione: licenziamento senza preavviso PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE • IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI CONCLUDE ANCHE IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE • IN PARTICOLARI CASI È AMMESSA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SINO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO PENALE (COMPLESSITÀ DELL’ACCERTAMENTO DEL FATTO) • DIFFORMITÀ TRA SANZIONE DISCIPLINARE E SANZIONE PENALE – SENTENZA PENALE ASSOLUTORIA – IL DIPENDENTE PUÒ CHIEDERE LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ENTRO 60 gg. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ENTRO 180 gg. Di conferma o di riforma della sanzione – SENTENZA PENALE DI CONDANNA – L’AMMINISTRAZIONE RIPRENDE D’UFFICIO IL PROCEDIMENTO ENTRO 60 GG. E LO CONCLUDE ENTRO 180 gg. (adeguamento alle risultanze penali) • RIPRESA E RIAPERTURA SECONDO RITO (contestazione addebito, etc.) • LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMUNICA IN VIA TELEMATICA DISPOSITIVO SENTENZA ENTRO 30 gg. O TESTO INTEGRALE SENTENZA SU RICHIESTA 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga LICENZIAMENTO DISCIPLINARE LICENZIAMENTO - Per giusta causa o per giustificato motivo LICENZIAMENTO 1. Falsa attestazione della presenza in servizio (lic. senza preavviso) 2. Assenza priva di giustificazione (4/6 gg. nel biennio; 7 gg nel decennio) 3. Ingiustificato rifiuto trasferimento 4. Falsità documentali o dichiarative (lic. senza preavviso) 5. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale (lic. senza preavviso) 6. Condanna penale definitiva, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero estinzione, comunque denominata, del rapporto di Lavoro (lic. senza preavviso) 7. Prestazione lavorativa valutata insufficiente per reiterata violazione obblighi DISCIPLINARE (art. 55-quater d. lgs. 165/2001, commi 1 e 2) 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga FALSE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI CONSEGUENZE PER CERTIFCAZIONI FALSE O FALSAMENTE ATTESTANTI STATI DI MALATTIA – RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E MULTA DA 400 A 1600 EURO (PER MEDICO E DIPENDENTE) – RADIAZIONE DALL’ALBO PER IL MEDICO – RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE, PARI ALLA RETRIBUZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITA, PER IL DIPENDENTE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE per falsità documentale o dichiarative = licenziamento senza preavviso 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga IL CODICE DISCIPLINARE CODICE DISCIPLINARE/1 (comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001) • OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL C.D. È STATO SANCITO SULLA BASE DEL RICHIAMO DELL’ART. 7 DELLA L. 300/1970 • LA PUBBLICAZIONE DEVE – RIPORTARE LA DATA – ESSERE FATTA SULL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO CODICE DISCIPLINARE/2 (comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001) • PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E VALE A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE DATA AI DIPENDENTI • RECA L’INDICAZIONE DELLE – Procedure previste per l'applicazione delle sanzioni – tipologie di infrazione – relative sanzioni PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE Obblighi del dipendente Sono contenuti nell’art. 92, comma 3, del CCNL 2006/2009 SANZIONI ATA A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni: art. 93 del CCNL. 2006/2009 a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni e) licenziamento con preavviso f) licenziamento senza preavviso NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1 Art. 69 d.lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 (circolare pp. 7-8 e 10-14) 1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, d.lgs. 165/01) Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni 2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01) Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001) Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti. NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /2 4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento Sanzione: licenziamento con preavviso. 5) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; Sanzione: licenziamento con preavviso. NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /3 6) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio Sanzione: licenziamento con preavviso. 7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; Sanzione: licenziamento con preavviso. 8) Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; Sanzione: licenziamento con preavviso. 9) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; Sanzione: licenziamento con preavviso. 10) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Sanzione: licenziamento senza preavviso. OBBLIGHI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI ART. 14 DEL CCNL 2006/2009 In proporzione della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta, l'irrogazione delle seguenti sanzioni. Artt. 15 e 16 del CCNL. 2006/2009 (codice disciplinare) a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 350,00; b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, come previso dall'art. 16 (Codice disciplinare) del medesimo C.C.N.L.; c) licenziamento con preavviso; d) licenziamento senza preavviso. Il co. 4 dell'art. 15 del CCNL 2006/2009 precisa, altresì, che non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. SOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARI SOGGETTO IRROGANTE SANZIONI/GRAVITÀ DESTINATARI DIRIGENTE SCOLASTICO MINORE GRAVITÀ DOCENTI/ATA (AVVERTIMENTO-CENSURA_SOSPENSIONE FINO A 10 GG.) U.P.D. MAGGIORE GRAVITÀ (O MINORE GRAVITÀ PER STRUTTURE AMMINISTRATIVE PRIVE DI DIRIGENTE) (SOSPENSIONE, …) DIRIGENTE USR DOCENTI/ATA DIRIGENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA L’UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI • L’INDIVIDUAZIONE È RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DI OGNI AMMINISTRAZIONE E NON RICHIEDE LA COSTITUZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO • HA COMPETENZA DISCIPLINARE PER LE IPOTESI IN CUI IL RESPONSABILE NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE E, COMUNQUE, PER LE INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ • L’U.P.D. SVOLGE IL PROCEDIMENTO SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA • L’ESITO DEL PROCEDIMENTO PUÒ PORTARE – ALL’ARCHIVIAZIONE – ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE – AMCHE AD UNA SANZIONE DI MINORE ENTITÀ IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GENERALE • R. PENALE • R. CIVILE (EXTRACONTRATTUALE) DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI • R. AMMINISTRATIVA • R. DISCIPLINARE • R. PATRIMONIALE • R. CONTABILE • R. di RISULTATO RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE • R. POLITICA • R. ETICA • R. INTELLETTUALE RESPONSABILITÀ PENALE La de-contrattualizzazione del procedimento disciplinare rende applicabile ai dirigenti le sanzioni penali nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni illegittime Fattispecie penali - abuso d’ufficio - rifiuto d’atti di ufficio 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga CASISTICA PENALE La RESPONSABILITÀ Penale Le ipotesi delittuose che possono verificarsi nel corso dell’attività scolastica si possono riassumere in: a) ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E PERCOSSE (Art. 571 c.p. e art. 581): “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia ......è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”. “Chiunque percuote taluno.......è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...” b) PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI (Art. 13 Costituzione) Questo reato si ascrive all’esclusività riconosciuta solo all’Autorità Giudiziaria di procedere alla perquisizione personale. In taluni l’Autorità scolastica può procedere, anche se nessuna norma la autorizzi specificamente, in caso di flagranza, alla perquisizione ed all'arresto, prendendo in custodia le cose costituenti reato e consegnandole poi all’Autorità di polizia giudiziaria? Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU c) REATI COLPOSI • Il Docente risponde delle “lesioni che l’alunno abbia prodotto a se ed ad altri nel periodo sottoposto alla sorveglianza” Reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.c.p.) di cui può essere chiamato a rispondere il Docente, configurano come reati colposi di omissione. • Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU Per riassumere: LA RESPONSABILITÀ PENALE CHIAMA IL DOCENTE A RISPONDERE, NELL’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA, DEI REATI DI LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.) ED OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti" Porcari LU Ecco anche perché i Docenti hanno tutto l’interesse e devono: - trovarsi in classe prima dell’orario d'inizio delle lezioni a scuola, - ottemperare all’obbligo della sorveglianza durante l’intervallo, ecc. Così pure corre al personale ausiliario l’obbligo della sorveglianza, ecc. Sotto il profilo della colpa vige l'art. 43 c.p. “il reato è colposo o contro l’intenzione quando l’evento, se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline. Elemento di collegamento tra le varie responsabilità è, per il Docente/PD: VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA VIGILANZA Responsabilità civile Responsabilità penale Omissione dell’Obbligo di vigilanza Responsabilità amministrativa e contabile Prof. V. Barsotti RESPONSABILITÀ CIVILE LA RESPONSABILITÀ CIVILE, È LIMITATA AI CASI DI DOLO E DI COLPA GRAVE (art. 55-sexies) 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga RESPONSABILITÀ CIVILE ELEMENTI COSTITUTIVI – ESISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE (PECUNIARIAMENTE APPREZZABILE) – ELEMENTO PSICOLOGICO (IL DOLO O LA COLPA DELL’AUTORE DEL DANNO) – NESSO CAUSALE TRA COMPORTAMENTO DOLOSO/COLPOSO DEL SOGGETTO E IL DANNO ARRECATO) 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga DOLO E COLPA • DOLO – È LA VOLONTÀ COSCIENTE DI ARRECARE DANNO • COLPA – MANCANZA DI DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI SENZA LA VOLONTÀ DI NUOCERE – LIEVE – LIEVISSIMA – GRAVE 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga RESPONSABILITÀ SEMPRE PRESUNTA Da parte del Docente/PD “vi è l’esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto.” (2° comma dell’art. 2048 c.c.) RESPONSABILITÀ CIVILE O EXTRA-CONTRATTUALE • Art. 2047 Danno cagionato dall’incapace; (..in merito alla sorveglianza…). Riguarda tutti. • «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto». • Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. • «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». ****** • LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA DEI GENITORI • ETÀ DEGLI STUDENTI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE • È regolata dal Codice Civile (art. 218) “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. • Caso del minore che crea danno a se stesso Giurisprudenza Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346: “Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; inoltre, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”. GIURISPRUDENZA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346: “Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso;inoltre, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”. RISARCIMENTO La lettera dell’art. 61 L. n. 312/1980, stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione "risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza ", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ". CASISTICA CIVILE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE SI HA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER – INOSSERVAZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALMENTE ASSUNTI – E ORA ANCHE PER VIOLAZIONE DI SPECIFICI PRECETTI PREVISTI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI 19/12/2015 Materiale didattico a cura di M. Falanga CASISTICA DISCIPLINARE SEGRETO D’UFFICIO E PROFESSIONALE TUTELA PENALE DEI SEGRETI TUTELA PENALE DEI SEGRETI Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni” (art. 326, c.p.) TUTELA PENALE DEI SEGRETI Art. 622, c.p. Rivelazione di segreto professionale “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. (…). Il delitto è punibile a querela della persona offesa». SEGRETO D’UFFICIO (T.U. n. 3/1957, art. 15 e legge n. 241/1990, art. 28) L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente: Art. 15. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. «Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso». TUTELA DEI DATI PERSONALI CODICE PRIVACY DOVERI DEI DOCENTI • RISPETTO DEI PRINCIPI E DEGLI ISTITUTI DELLA PRIVACY (d. lgs 196/2003) • SEGRETO D’UFFICIO (art. 15 t.u. 1957) • SVOLGERE L’INCARICO DI TRATTAMMENTO DEI DATI PRIVACY A SCUOLA I DATI UTILIZZATI E TRATTATI DALLA SCUOLA CONCERNONO: • GLI ALUNNI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE • IL PERSONALE SCOLASTICO • ALTRI SOGGETTI RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ SVOLTE NELLA SCUOLA O NELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA LA PRIVACY A SCUOLA ADEMPIMENTI ESSENZIALI DA ADOTTARE NELLA SCUOLA GLI INCARICATI SONO TUTTI COLORO CHE HANNO ACCESSO AI DATI, SENSIBILI E NON, ANCHE IN MODO OCCASIONALE, PERCIÒ LO SONO TUTTI I DOCENTI (COMPRESI I SUPPLENTI TEMPORANEI), I COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, I COLLABORATORI SCOLASTICI ED EVENTUALE PERSONALE ESTERNO CHE ACCEDE AI DATI DEGLI STUDENTI I DATI SENSIBILI IN AMBITO SCOLASTICO (1) AL DI LÀ DEI RISULTATI DIDATTICI, I DATI SCOLASTICI SENSIBILI PER I QUALI OCCORRE MAGGIORE ATTENZIONE SONO – CERTIFICATI MEDICI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE SIA DEI DOCENTI CHE DEGLI STUDENTI – LA SCELTA DI SEGUIRE L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA – I DATI RELATIVI A PORTATORI DI HANDICAP – I DATI RELATIVI A SITUAZIONI PARTICOLARI (COME LA SEPARAZIONE DEI GENITORI E L'AFFIDAMENTO O L'ADOZIONE) I DATI SENSIBILI IN AMBITO SCOLASTICO (2) I DATI CUI HANNO ACCESSO I DOCENTI SONO: a. IL REGISTRO DI CLASSE E IL REGISTRO PERSONALE b. IL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE c. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA d. I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE e. LA DOCUMENTAZIONE SULLO STATO DI HANDICAP f. I CERTIFICATI MEDICI DEGLI STUDENTI g. EVENTUALE CORRISPONDENZA CON LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI PRIVACY E SCUOLA D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (Statuto delle studentesse e degli studenti). Art. 2 (Diritti) – co. 2. “La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza”. ANCHE LO STUDENTE HA DIRITTO ALLA PRIVACY, cioè ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Esiste cioè il dovere della comunità scolastica al rispetto della persona secondo i principi della privacy: informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; trattamento dei dati in modo lecito (cioè in coerenza con gli obiettivi della norma) e corretto; trattamento dei “dati sensibili” mediante consenso scritto dell’interessato e autorizzazione del garante (G.P. Cirillo-A. Russo, Privacy, in AA.VV., Commentario al Codice della scuola, La Scuola, Brescia 2003, pp. 647-661) L’ESAME CONGIUNTO MATERIE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: • proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; • piano delle risorse complessive per il salario accessorio, comprese quelle di fonte non contrattuale; • criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; • criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; • utilizzo dei servizi sociali; • criteri di individuazione e modalità di utilizzo del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; • tutte le materie oggetto di contrattazione; MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: h) modalità di utilizzo del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; l) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto MATERIE DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA Sono materia di informazione successiva le seguenti: – nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; – verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Organizzazione degli uffici o rapporto di lavoro Le materie di cui alle famose lettere h), i) ed m) dell’art. 6, comma 2 del vigente CCNL attengono all’organizzazione degli uffici e connesse prerogative dirigenziali oppure al rapporto di lavoro? Se siamo nel campo dell’organizzazione degli uffici, allora queste materie sono oggetto di informazione preventiva, se invece siamo nel campo del rapporto di lavoro, sono materie di contrattazione. Vale la prima ipotesi e il dirigente agisce in queste materie come un organo dell’Amministrazione, deve applicare la legge, se poi i giudici pronunceranno sentenze, queste saranno applicate. MEF CIRCOLARE 25/2012 «… a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell’art. 40, comma 1, del D. lgs n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l’art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all’organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l’informazione (es. formazione, articolazione dell’orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica). ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge». (D. Lgs 165/2001, art. 40, comma 1) POTERE DI ORGANIZZAZIONE «2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi - la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici - ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici» (art. 5, comma 2, d. lgs n. 165/2001; aggiornato dall’art. 2, comma 17, L. 135/2012) COMMENTO • Sono introdotti i distinti istituti dell’informazione e dell’esame congiunto • Nulla cambia quindi in materia di prerogative del dirigente in materia di organizzazione degli uffici, anzi si conferma l’esclusione dalla contrattazione delle lettere h), i) m) dell’art. 6, comma 2, del CCNL e la loro trasformazione in: - materia di informazione (organizzazione degli uffici) - materia di esame congiunto (misure riguardanti i rapporti di lavoro) Esame congiunto • È una forma di relazione sindacale distinta dalla concertazione che, a volte nel recente passato, ha assunto aspetti di co-gestione non ammessa dalla legge in altri comparti della pubblica amministrazione. Nel CCNL-scuola la concertazione non è prevista. • L’esame congiunto è istituto presente e regolamentato nel CCNL Area V. • L’ Esame congiunto si attiva o non si attiva a seguito della legge 135/2012? • Risposta: si attiva se previsto dal Contratto; ora, l’ultimo CCNL scuola non lo prevede e pertanto, in attesa della stipulazione del nuovo, l’istituto non può essere applicato. • E l’informazione sull’organizzazione del lavoro? • Risposta: si attiva perché prevista dall’ultimo contratto. ANTICIPARE L’ESAME CONGIUNTO? Si deve respingere o accettare un’eventuale richiesta delle OO.SS. di un esame congiunto nelle materie relative al contratto di lavoro? Si può rispondere nei seguenti termini: - Non esiste obbligo di accettazione e il rifiuto non è condotta antisindacale. - Tuttavia, essendo l’esame congiunto una forma di relazione sindacale che, peraltro sarà attiva dal prossimo ccnl, nulla vieta che possa anticiparsene l’avvio a condizione che non abbia effetti intrusivi e sottrattivi nelle prerogative dirigenziali e si limiti alla pura ricognizione e risposta del dirigente sulle scelte effettuate e sulle relative motivazioni. A maggior ragione no ad ogni forma di co-gestione o di intesa che viola i principi della legge 15/2009. - Le procedure di esame congiunto, in mancanza di un dettato contrattuale nuovo, possono essere stabilite Istituto per Istituto e possono pertanto essere diverse. A tal proposito possono applicarsi per analogia le disposizioni procedurali di cui all’art. 8 del CCNL 1994-1997. PROCEDURA «Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per l'esame in particolare delle seguenti materie… Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie. Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi dell'amministrazione scolastica non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali» (art. 8). Bibliografia • M. Falanga, Giurisprudenza, Casi scelti, EDK, Rimini 2010 • A. Catelani – M. Falanga, La scuola pubblica in Italia, La Scuola, Brescia 2011 • M. Falanga, Elementi di diritto scolastico, La Scuola, Brescia 2012