PROCEDIMENTO DISCIPLINARE_SEGRETO
D’UFFICIO_RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
LE MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATAZIONE
MARIO PROF. FALANGA
PROF. DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
• CAMBIA RADICALMENTE E SI ISPIRA
• ALLA SEMPLIFICAZIONE DELL’INTERO ITER
• AL RAFFORZAMENTO DEL POTERE DEL DIRIGENTE
• AL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
• FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO
2. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO (ISTRUTTORIA
DEL CONTRADDITTORIO)
3. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (ADOZIONE
DELLA SANZIONE/ARCHIVIAZIONE)
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
SANZIONI
Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e
sanzioni previste dal d. lgs. n. 297/94, artt. 492 e ss. (Circolare pp. 3-5, 8, 10-14)
a) l'avvertimento scritto
b) la censura
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un
mese a sei mesi
e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un
periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di
sospensione, per lo svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
f) destituzione
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
LE SANZIONI – personale docente AVVERTIMENTO SCRITTO
(sanzione minore - richiamo scritto e motivato all’osservanza dei propri
doveri); contestazione addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico.
Giudice ordinario
Art. 492 t.u. 297/1994
Richiamato dall’art. 91/CCNL
Scuola 2006/2009
CENSURA
(sanzione minore - dichiarazione di biasimo scritta e motivata); contestazione
addebito; organo irrogante: Dirigente scolastico. Giudice ordinario
Art. 493 t.u. 297/1994
Art. 492 t.u. 297/1994
Richiamata dall’art. 91/CCNL
Scuola 2006/2009
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni
(sanzione minore – organo irrogante: Dirigente scolastico). contestazione
addebito;Irrogante: Dirigente scolastico. Rimedio: Giudice ordinario
Art. 55-bis, comma 1, d. lgs. n.
165/2001
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi
(sanzione di maggiore gravità; contestazione addebito; organo irrogante:
Ufficio Procedimenti disciplinari). Rimedio: Giudice ordinario
Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs.
165/2001; art. 496 t.u.
297/1994
LICENZIAMENTO / DESTITUZIONE
(cessazione del rapporto di lavoro). Organo irrogante: Ufficio Procedimenti
disciplinari
Rimedio: Giudice ordinario
Art. 55-quater d. lgs.
165/2001
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
TERMINI PERENTORI
SANZIONI DISCIPLINARI
(sino a nuova contrattazione)
Richiamate dall’art. 88
del CCNL-Scuola
AVVERTIMENTO SCRITTO
Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell’infrazione; possibile rinvio
del termine per grave impedimento
Convocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva con preavviso di
almeno 10 giorni
Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione
Art. 55-bis d. lgs.
165/2001
CENSURA
Idem
Art. 493 Irrogante:
Dirigente scolastico
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO fino a 10 giorni
Idem
Art. 494 e 495 t.u.
297/1994
SOSPENSIONE DALL’INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi
Termini raddoppiati
Art. 55-bis commi 1 e 4
d. lgs. 165/2001; art.
496 t.u. 297/1994
LICENZIAMENTO /DESTITUZIONE
Termini raddoppiati
Art. 55-quater d. lgs. n.
165/2001
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
ILLECITI DISCIPLINARI
DAL D. LGS. 159/2009 e altre fonti (docenti)
INFRAZIONE
SANZIONE
NORMA
Inosservanza della diligenza
Secondo la gravità
dell’infrazione
Art. 2104 e 2106 c.c.; art. 55, comma
2, d. lgs. n. 165/2001
Inosservanza obbligo di fedeltà
Secondo la gravità
dell’infrazione
Art. 2105 e 2106 c.c.; art. 55, comma
2, d. lgs. n. 165/2001
Condotte pregiudizievoli per l’amm. ne –
condanna dell’amm. ne per danno causato
dal dipendente per violazione di obblighi
Sospensione da 3 gg. a 3
mesi senza retribuzione
Art. 55-sexies, comma 1, d. lgs. n.
165/2001
Grave danno al normale funzionamento
per inefficienza / incompetenza
Collocato in disponibilità
(a seguito di procedimento
disciplinare)
Art. 55-sexies, comma 2, d. lgs. n.
165/2001
Non collaborazione in un procedimento
disciplinare se a conoscenza di elementi
utili
Sospensione dal servizio
fino a 15 gg senza
retribuzione
Art. 55-bis, comma 7, d. lgs. n.
165/2001
False o reticenti dichiarazioni in un
procedimento disciplinare
Sospensione dal servizio
fino a 15 gg senza
retribuzione
Art. 55bis, comma 7, d. lgs.n.
165/2001
Codice di comportamento
19/12/2015
Art. 54, comma 3, d. lgs n. 165/2001;
ccnl 2006/2009 Allegato n. 2
Materiale didattico a cura di M. Falanga
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/1
Art. 69 d. lgs. n. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art.
55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001 (Circolare
pp. 7-8 e 10-14)
1. rifiuto di collaborare al procedimento
disciplinare senza giustificato motivo (art.
55-bis, comma 7, d.lgs. n. 165/01)
Sanzione: sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, in proporzione
alla gravità dell'illecito contestato, fino ad
un massimo di 15 giorni
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/2
2. Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti o
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o
dai codici di comportamento alla quale consegua la
condanna della P.A. al risarcimento del danno (art. 55sexies, co. 1, d.lgs. 165/01)
Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,
sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione
all'entità del risarcimento.
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/3
3. comportamento che cagioni grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accerta
dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative
e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del
d.lgs. 165/2001).
Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del
diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs.
150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs.
297/1994 (Circolare, p. 13)
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/4
4. Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale
non inferiore al biennio, per la quale l'Amm.ne ha
formulato una valutazione di insufficiente rendimento,
a causa della reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell'amm.ne di
appartenenza o dai codici di comportamento
Sanzione: licenziamento con preavviso.
Nelle more dell'attuazione dell'art. 74, comma 4, D.Lgs.
150/2009, continua ad applicarsi l'art. 512 del D.Lgs.
297/1994 (Circolare pag. 12)
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/5
5. Assenza priva di valida giustificazione per
un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di
un biennio o comunque per più di sette
giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione
Sanzione: licenziamento con preavviso.
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/6
6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall'amministrazione per
motivate esigenze di servizio
Sanzione: licenziamento con preavviso.
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/7
7. Falsa attestazione della presenza in
servizio mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente,
ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/8
8. Falsità documentali o dichiarative connesse
ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro o di progressioni di carriera
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI DISCIPLINARI
DOCENTI/9
9. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi
condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o
moleste o comunque lesive dell'onore e della
dignità personale altrui
Sanzione: licenziamento senza preavviso
ILLECITI DISCIPLINARI_DOCENTI/10
10. Condanna penale definitiva, in relazione
alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici o l'estinzione, comunque
denominata, del rapporto di lavoro
Sanzione: licenziamento senza preavviso
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
E PROCEDIMENTO PENALE
• IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI CONCLUDE ANCHE IN PENDENZA DEL
PROCEDIMENTO PENALE
• IN PARTICOLARI CASI È AMMESSA LA SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SINO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO
PENALE (COMPLESSITÀ DELL’ACCERTAMENTO DEL FATTO)
• DIFFORMITÀ TRA SANZIONE DISCIPLINARE E SANZIONE PENALE
– SENTENZA PENALE ASSOLUTORIA – IL DIPENDENTE PUÒ CHIEDERE LA RIAPERTURA
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ENTRO 60 gg. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
ENTRO 180 gg. Di conferma o di riforma della sanzione
– SENTENZA PENALE DI CONDANNA – L’AMMINISTRAZIONE RIPRENDE D’UFFICIO IL
PROCEDIMENTO ENTRO 60 GG. E LO CONCLUDE ENTRO 180 gg. (adeguamento alle
risultanze penali)
• RIPRESA E RIAPERTURA SECONDO RITO (contestazione addebito, etc.)
• LA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMUNICA IN VIA TELEMATICA
DISPOSITIVO SENTENZA ENTRO 30 gg. O TESTO INTEGRALE SENTENZA SU
RICHIESTA
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
LICENZIAMENTO
- Per giusta causa o per giustificato motivo
LICENZIAMENTO
1. Falsa attestazione della presenza in servizio (lic. senza
preavviso)
2. Assenza priva di giustificazione (4/6 gg. nel biennio; 7
gg nel decennio)
3. Ingiustificato rifiuto trasferimento
4. Falsità documentali o dichiarative (lic. senza
preavviso)
5. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell’onore e della dignità personale
(lic. senza preavviso)
6. Condanna penale definitiva, con interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero estinzione,
comunque denominata, del rapporto di Lavoro (lic.
senza preavviso)
7. Prestazione lavorativa valutata insufficiente per
reiterata violazione obblighi
DISCIPLINARE
(art. 55-quater d.
lgs. 165/2001,
commi 1 e 2)
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
FALSE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
CONSEGUENZE PER CERTIFCAZIONI FALSE O FALSAMENTE
ATTESTANTI STATI DI MALATTIA
– RECLUSIONE DA 1 A 5 ANNI E MULTA DA 400 A 1600
EURO (PER MEDICO E DIPENDENTE)
– RADIAZIONE DALL’ALBO PER IL MEDICO
– RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE, PARI ALLA
RETRIBUZIONE INDEBITAMENTE PERCEPITA, PER IL
DIPENDENTE
– PROCEDIMENTO DISCIPLINARE per falsità documentale o
dichiarative = licenziamento senza preavviso
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
IL CODICE DISCIPLINARE
CODICE DISCIPLINARE/1
(comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
• OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL C.D. È STATO
SANCITO SULLA BASE DEL RICHIAMO DELL’ART. 7
DELLA L. 300/1970
• LA PUBBLICAZIONE DEVE
– RIPORTARE LA DATA
– ESSERE FATTA SULL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
CODICE DISCIPLINARE/2
(comma 2, art. 55, d. lgs 165/2001)
• PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE E
VALE A TUTTI GLI EFFETTI COME
COMUNICAZIONE DATA AI DIPENDENTI
• RECA L’INDICAZIONE DELLE
– Procedure previste per l'applicazione delle sanzioni
– tipologie di infrazione
– relative sanzioni
PERSONALE A.T.A. : INFRAZIONI, SANZIONI
DISCIPLINARI E SOSPENSIONE CAUTELARE
Obblighi del dipendente
Sono contenuti nell’art. 92,
comma 3, del CCNL 2006/2009
SANZIONI ATA
A seconda della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta
l'irrogazione delle seguenti sanzioni: art. 93 del CCNL. 2006/2009
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa di importo variabile fino ad un
massimo di quattro ore di retribuzione
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni
e) licenziamento con preavviso
f) licenziamento senza preavviso
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI/1
Art. 69 d.lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55-sexies e art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 (circolare pp. 7-8 e 10-14)
1) Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art.
55-bis, comma 7, d.lgs. 165/01)
Sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione
alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni
2) Violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o
provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del
danno ( art.55-sexies, co. 1, d.lgs. 165/01)
Sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione
disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni
a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.
3) Comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta
dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del d.lgs. 165/2001)
Sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /2
4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al
biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una
valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti
e provvedimenti dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di
comportamento
Sanzione: licenziamento con preavviso.
5) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più
di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
Sanzione: licenziamento con preavviso.
NUOVI ILLECITI DISCIPLINARI /3
6) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio
Sanzione: licenziamento con preavviso.
7) Falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
o che attesta falsamente uno stato di malattia;
Sanzione: licenziamento con preavviso.
8) Falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione
del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;
Sanzione: licenziamento con preavviso.
9) Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o
ingiuriose o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale
altrui;
Sanzione: licenziamento con preavviso.
10) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro.
Sanzione: licenziamento senza preavviso.
OBBLIGHI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
ART. 14 DEL CCNL 2006/2009
In proporzione della gravità dell'infrazione, l'inosservanza dei suddetti
obblighi comporta, l'irrogazione delle seguenti sanzioni. Artt. 15 e 16 del
CCNL. 2006/2009 (codice disciplinare)
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di €
350,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
in relazione alla gravità della mancanza, come previso dall'art. 16
(Codice disciplinare) del medesimo C.C.N.L.;
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
Il co. 4 dell'art. 15 del CCNL 2006/2009 precisa, altresì, che non può
tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
SOGGETTI_SANZIONI_DESTINATARI
SOGGETTO
IRROGANTE
SANZIONI/GRAVITÀ
DESTINATARI
DIRIGENTE
SCOLASTICO
MINORE GRAVITÀ
DOCENTI/ATA
(AVVERTIMENTO-CENSURA_SOSPENSIONE
FINO A 10 GG.)
U.P.D.
MAGGIORE GRAVITÀ
(O MINORE GRAVITÀ PER STRUTTURE
AMMINISTRATIVE PRIVE DI DIRIGENTE)
(SOSPENSIONE, …)
DIRIGENTE USR
DOCENTI/ATA
DIRIGENTI
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
• CIASCUNA AMMINISTRAZIONE INDIVIDUA L’UFFICIO COMPETENTE PER I
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
• L’INDIVIDUAZIONE È RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
DI OGNI AMMINISTRAZIONE E NON RICHIEDE LA COSTITUZIONE DI UN
APPOSITO UFFICIO
• HA COMPETENZA DISCIPLINARE PER LE IPOTESI IN CUI IL RESPONSABILE
NON ABBIA QUALIFICA DIRIGENZIALE E, COMUNQUE, PER LE INFRAZIONI
DI MAGGIORE GRAVITÀ
• L’U.P.D. SVOLGE IL PROCEDIMENTO SULLA BASE DELL’ISTRUTTORIA
• L’ESITO DEL PROCEDIMENTO PUÒ PORTARE
– ALL’ARCHIVIAZIONE
– ALL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE
– AMCHE AD UNA SANZIONE DI MINORE ENTITÀ
IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ
RESPONSABILITÀ GIURIDICHE
DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GENERALE
• R. PENALE
• R. CIVILE (EXTRACONTRATTUALE)
DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI
• R. AMMINISTRATIVA
• R. DISCIPLINARE
• R. PATRIMONIALE
• R. CONTABILE
• R. di RISULTATO
RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE
• R. POLITICA
• R. ETICA
• R. INTELLETTUALE
RESPONSABILITÀ PENALE
La de-contrattualizzazione del procedimento
disciplinare rende applicabile ai dirigenti le
sanzioni penali nell’ipotesi di irrogazione di
sanzioni illegittime
Fattispecie penali
- abuso d’ufficio
- rifiuto d’atti di ufficio
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
CASISTICA PENALE
La RESPONSABILITÀ Penale
Le ipotesi delittuose che possono verificarsi nel corso dell’attività
scolastica si possono riassumere in:
a) ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE E PERCOSSE (Art. 571 c.p. e art.
581): “chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in
danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata
per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia
......è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella
mente, con la reclusione fino a sei mesi”.
“Chiunque percuote taluno.......è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...”
b) PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI (Art. 13 Costituzione)
Questo reato si ascrive all’esclusività riconosciuta solo
all’Autorità Giudiziaria di procedere alla perquisizione personale.
In taluni l’Autorità scolastica può procedere, anche se nessuna
norma la autorizzi specificamente, in caso di flagranza, alla
perquisizione ed all'arresto, prendendo in custodia le cose
costituenti reato e consegnandole poi all’Autorità di polizia
giudiziaria?
Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti"
Porcari LU
c) REATI COLPOSI
• Il Docente risponde delle “lesioni che l’alunno abbia prodotto
a se ed ad altri nel periodo sottoposto alla sorveglianza”
Reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo
(art. 589 c.c.p.) di cui può essere chiamato a rispondere il
Docente, configurano come reati colposi di omissione.
•
Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti"
Porcari LU
Per riassumere:
LA RESPONSABILITÀ PENALE CHIAMA
IL DOCENTE A RISPONDERE,
NELL’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA,
DEI REATI DI LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)
ED OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)
Prof. Vittorio Barsotti ITCGS "Benedetti"
Porcari LU
Ecco anche perché i Docenti hanno tutto l’interesse
e devono:
- trovarsi in classe prima dell’orario d'inizio delle
lezioni a scuola,
- ottemperare all’obbligo della sorveglianza durante
l’intervallo, ecc.
Così pure corre al personale ausiliario l’obbligo della
sorveglianza, ecc.
Sotto il profilo della colpa vige l'art. 43 c.p. “il
reato è colposo o contro l’intenzione quando
l’evento, se preveduto, non è voluto dall’agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o
discipline.
Elemento di collegamento tra le varie responsabilità è, per il
Docente/PD: VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA VIGILANZA
Responsabilità
civile
Responsabilità
penale
Omissione
dell’Obbligo di
vigilanza
Responsabilità
amministrativa e
contabile
Prof. V. Barsotti
RESPONSABILITÀ CIVILE
LA RESPONSABILITÀ CIVILE,
È LIMITATA AI CASI DI DOLO E DI COLPA GRAVE
(art. 55-sexies)
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
RESPONSABILITÀ CIVILE
ELEMENTI COSTITUTIVI
– ESISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE
(PECUNIARIAMENTE APPREZZABILE)
– ELEMENTO PSICOLOGICO (IL DOLO O LA COLPA
DELL’AUTORE DEL DANNO)
– NESSO CAUSALE TRA COMPORTAMENTO
DOLOSO/COLPOSO DEL SOGGETTO E IL DANNO
ARRECATO)
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
DOLO E COLPA
• DOLO – È LA VOLONTÀ COSCIENTE DI
ARRECARE DANNO
• COLPA – MANCANZA DI DILIGENZA
NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI
SENZA LA VOLONTÀ DI NUOCERE
– LIEVE
– LIEVISSIMA
– GRAVE
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
RESPONSABILITÀ SEMPRE PRESUNTA
Da parte del Docente/PD
“vi è l’esclusione della responsabilità
soltanto se prova di non aver potuto
impedire il fatto.” (2° comma dell’art.
2048 c.c.)
RESPONSABILITÀ CIVILE O EXTRA-CONTRATTUALE
• Art. 2047 Danno cagionato dall’incapace; (..in merito alla
sorveglianza…). Riguarda tutti.
• «In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere,
il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».
• Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei
maestri d'arte.
• «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
******
• LA RESPONSABILITÀ EDUCATIVA DEI GENITORI
• ETÀ DEGLI STUDENTI
RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTUALE
• È regolata dal Codice Civile (art. 218)
“il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che l’inadempimento
o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da
causa a lui non imputabile”.
• Caso del minore che crea danno a se
stesso
Giurisprudenza
Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346: “Nel caso di danno
cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è contrattuale,
atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina
l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico
dell’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità
dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica
in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso; inoltre, tra insegnante ed allievo si instaura, per
contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale
l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire
ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza,
onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.
GIURISPRUDENZA
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
Cass. civ. Sezioni Unite 27 Giugno 2002 n. 9346:
“Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità è
contrattuale, atteso che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione
di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligo di
vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi
fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di
evitare che l’allievo procuri danno a se stesso;inoltre, tra insegnante ed
allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito
del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire
ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde
evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.
RISARCIMENTO
La lettera dell’art. 61 L. n. 312/1980, stabilisce che nel caso in
cui l’Amministrazione
"risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli
alunni sottoposti a vigilanza ",
la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli
casi di dolo e colpa grave.
Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di
dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale
"nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie
promosse da terzi ".
CASISTICA CIVILE
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
SI HA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER
– INOSSERVAZA DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALMENTE ASSUNTI
– E ORA ANCHE PER VIOLAZIONE DI
SPECIFICI PRECETTI PREVISTI DALLE
NUOVE DISPOSIZIONI
19/12/2015
Materiale didattico a cura di M. Falanga
CASISTICA DISCIPLINARE
SEGRETO D’UFFICIO E
PROFESSIONALE
TUTELA PENALE DEI SEGRETI
TUTELA PENALE DEI SEGRETI
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine
di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni” (art. 326, c.p.)
TUTELA PENALE DEI SEGRETI
Art. 622, c.p. Rivelazione
di segreto professionale
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione
fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
(…).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa».
SEGRETO D’UFFICIO
(T.U. n. 3/1957, art. 15 e legge n. 241/1990, art. 28)
L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 15. L'impiegato deve mantenere
il segreto d'ufficio.
«Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso».
TUTELA DEI DATI PERSONALI
CODICE PRIVACY
DOVERI DEI DOCENTI
• RISPETTO DEI PRINCIPI E DEGLI ISTITUTI
DELLA PRIVACY (d. lgs 196/2003)
• SEGRETO D’UFFICIO (art. 15 t.u. 1957)
• SVOLGERE L’INCARICO DI TRATTAMMENTO
DEI DATI
PRIVACY A SCUOLA
I DATI UTILIZZATI E TRATTATI DALLA SCUOLA
CONCERNONO:
• GLI ALUNNI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE
• IL PERSONALE SCOLASTICO
• ALTRI SOGGETTI RELATIVAMENTE AD
ATTIVITÀ SVOLTE NELLA SCUOLA O
NELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
LA PRIVACY A SCUOLA
ADEMPIMENTI ESSENZIALI DA ADOTTARE NELLA SCUOLA
GLI INCARICATI SONO TUTTI COLORO CHE HANNO ACCESSO AI
DATI, SENSIBILI E NON, ANCHE IN MODO OCCASIONALE,
PERCIÒ LO SONO TUTTI I DOCENTI (COMPRESI I SUPPLENTI
TEMPORANEI), I COLLABORATORI AMMINISTRATIVI, I
COLLABORATORI SCOLASTICI ED EVENTUALE PERSONALE
ESTERNO CHE ACCEDE AI DATI DEGLI STUDENTI
I DATI SENSIBILI IN AMBITO SCOLASTICO (1)
AL DI LÀ DEI RISULTATI DIDATTICI, I DATI SCOLASTICI SENSIBILI
PER I QUALI OCCORRE MAGGIORE ATTENZIONE SONO
– CERTIFICATI MEDICI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE SIA DEI DOCENTI
CHE DEGLI STUDENTI
– LA SCELTA DI SEGUIRE L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
– I DATI RELATIVI A PORTATORI DI HANDICAP
– I DATI RELATIVI A SITUAZIONI PARTICOLARI (COME LA SEPARAZIONE
DEI GENITORI E L'AFFIDAMENTO O L'ADOZIONE)
I DATI SENSIBILI IN AMBITO SCOLASTICO (2)
I DATI CUI HANNO ACCESSO I DOCENTI SONO:
a. IL REGISTRO DI CLASSE E IL REGISTRO PERSONALE
b. IL REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
c. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
d. I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
e. LA DOCUMENTAZIONE SULLO STATO DI HANDICAP
f. I CERTIFICATI MEDICI DEGLI STUDENTI
g. EVENTUALE CORRISPONDENZA CON LE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI
PRIVACY E SCUOLA D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249: Regolamento recante lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (Statuto delle studentesse
e degli studenti).
Art. 2 (Diritti) – co. 2. “La comunità scolastica promuove la
solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza”.
ANCHE LO STUDENTE HA DIRITTO ALLA PRIVACY, cioè ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Esiste cioè il dovere della comunità scolastica al rispetto della
persona secondo i principi della privacy: informativa sulle
finalità e le modalità del trattamento dei dati; trattamento
dei dati in modo lecito (cioè in coerenza con gli obiettivi della
norma) e corretto; trattamento dei “dati sensibili” mediante
consenso scritto dell’interessato e autorizzazione del garante
(G.P. Cirillo-A. Russo, Privacy, in AA.VV., Commentario al
Codice della scuola, La Scuola, Brescia 2003, pp. 647-661)
L’ESAME CONGIUNTO
MATERIE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA
Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
• proposte di formazione delle classi e di determinazione degli
organici della scuola;
• piano delle risorse complessive per il salario accessorio, comprese
quelle di fonte non contrattuale;
• criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
• criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
• utilizzo dei servizi sociali;
• criteri di individuazione e modalità di utilizzo del personale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica
con altri enti e istituzioni;
• tutte le materie oggetto di contrattazione;
MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalità di utilizzo del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale
ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA
alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990,
così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto
MATERIE DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Sono materia di informazione successiva
le seguenti:
– nominativi del personale utilizzato nelle
attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
– verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse.
Organizzazione degli uffici o rapporto di lavoro
Le materie di cui alle famose lettere h), i) ed m) dell’art.
6, comma 2 del vigente CCNL attengono
all’organizzazione degli uffici e connesse prerogative
dirigenziali oppure al rapporto di lavoro?
Se siamo nel campo dell’organizzazione degli uffici,
allora queste materie sono oggetto di informazione
preventiva, se invece siamo nel campo del rapporto di
lavoro, sono materie di contrattazione.
Vale la prima ipotesi e il dirigente agisce in queste
materie come un organo dell’Amministrazione, deve
applicare la legge, se poi i giudici pronunceranno
sentenze, queste saranno applicate.
MEF CIRCOLARE 25/2012
«… a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs n. 150/2009
- ed in particolare con la modifica dell’art. 40, comma 1,
del D. lgs n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto
con l’art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni
dei CCNL che demandano alla sede integrativa la
contrattazione degli istituti relativi all’organizzazione del
lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali
istituti è peraltro consentita esclusivamente
l’informazione (es. formazione, articolazione dell’orario
di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o
alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione,
profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche
la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione
pubblica).
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
«La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare,
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,
comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca
degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle
prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento
accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la
contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti
previsti dalle norme di legge». (D. Lgs 165/2001, art. 40,
comma 1)
POTERE DI ORGANIZZAZIONE
«2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui
all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione
degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
fatti salvi
- la sola informazione ai sindacati per le determinazioni
relative all’organizzazione degli uffici
- ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui
all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane
nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la
direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici»
(art. 5, comma 2, d. lgs n. 165/2001; aggiornato dall’art. 2,
comma 17, L. 135/2012)
COMMENTO
• Sono introdotti i distinti istituti
dell’informazione e dell’esame congiunto
• Nulla cambia quindi in materia di prerogative
del dirigente in materia di organizzazione degli
uffici, anzi si conferma l’esclusione dalla
contrattazione delle lettere h), i) m) dell’art. 6,
comma 2, del CCNL e la loro trasformazione in:
- materia di informazione (organizzazione
degli uffici)
- materia di esame congiunto (misure
riguardanti i rapporti di lavoro)
Esame congiunto
• È una forma di relazione sindacale distinta dalla
concertazione che, a volte nel recente passato, ha assunto
aspetti di co-gestione non ammessa dalla legge in altri
comparti della pubblica amministrazione. Nel CCNL-scuola la
concertazione non è prevista.
• L’esame congiunto è istituto presente e regolamentato nel
CCNL Area V.
• L’ Esame congiunto si attiva o non si attiva a seguito della
legge 135/2012?
• Risposta: si attiva se previsto dal Contratto; ora, l’ultimo
CCNL scuola non lo prevede e pertanto, in attesa della
stipulazione del nuovo, l’istituto non può essere applicato.
• E l’informazione sull’organizzazione del lavoro?
• Risposta: si attiva perché prevista dall’ultimo contratto.
ANTICIPARE L’ESAME CONGIUNTO?
Si deve respingere o accettare un’eventuale richiesta delle OO.SS. di un
esame congiunto nelle materie relative al contratto di lavoro?
Si può rispondere nei seguenti termini:
- Non esiste obbligo di accettazione e il rifiuto non è condotta antisindacale.
- Tuttavia, essendo l’esame congiunto una forma di relazione sindacale
che, peraltro sarà attiva dal prossimo ccnl, nulla vieta che possa
anticiparsene l’avvio a condizione che non abbia effetti intrusivi e
sottrattivi nelle prerogative dirigenziali e si limiti alla pura ricognizione e
risposta del dirigente sulle scelte effettuate e sulle relative motivazioni.
A maggior ragione no ad ogni forma di co-gestione o di intesa che viola i
principi della legge 15/2009.
- Le procedure di esame congiunto, in mancanza di un dettato contrattuale
nuovo, possono essere stabilite Istituto per Istituto e possono pertanto
essere diverse. A tal proposito possono applicarsi per analogia le
disposizioni procedurali di cui all’art. 8 del CCNL 1994-1997.
PROCEDURA
«Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può chiedere, in forma
scritta, un incontro, al rispettivo livello di contrattazione, per
l'esame in particolare delle seguenti materie…
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta
ferma l'autonoma determinazione definitiva e la
responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
Durante il periodo in cui si svolge l'esame gli organi
dell'amministrazione scolastica non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono
sulle stesse iniziative conflittuali» (art. 8).
Bibliografia
• M. Falanga, Giurisprudenza, Casi scelti, EDK,
Rimini 2010
• A. Catelani – M. Falanga, La scuola pubblica in
Italia, La Scuola, Brescia 2011
• M. Falanga, Elementi di diritto scolastico, La
Scuola, Brescia 2012
Scarica

Sanzione