PROCEDIMENTO, RESPONSABILITA’
DISCIPLINARI E ASSENZE NELLA
RIFORMA BRUNETTA D.LGS. 150/09
Avv. Umberto Oliva
[email protected]
Ambrosio & Commodo Studio Legale Associato
Via Bertola, 2 – 10121 TORINO
www.ambrosioecommodo.it
D.Lgs. 27.10.2009 n.150
in Suppl. ordinario n.197 alla Gazzetta Ufficiale
31.10.09 n.254
Capo V artt. 67 – 68 – 69
“Sanzioni disciplinari e responsabilità dei
dipendenti pubblici”
Queste tre norme diventano i nuovi articoli
55 – 55bis – 55ter – 55quater – 55quinqies –
55sexies – 55septies – 55octies – 55nonies
del T.U. Pubblico Impiego D.Lgs. n.165/2001
…. in attuazione della delega di cui
all’art.7 L.15/2009
“ … modificare la disciplina delle sanzioni
disciplinari e delle responsabilità dei
dipendenti ai sensi art. 55 D.Lgs. n. 165/2001
al fine di potenziare il livello di efficienza degli
uffici pubblici contrastando i fenomeni di
scarsa produttività ed assenteismo”
APPLICAZIONE DELLE NORME DISCIPLINARI
• non hanno effetto retroattivo
• non si possono applicare ai procedimenti
avviati in precedenza
• producono effetti solo sui procedimenti nuovi
CIRCOLARE n.9/2009 PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Rileva la “acquisizione della notizia”
La riforma disciplinare:
• Muove : da un presupposto di inefficienza e
ingiustificato assenteismo nel pubblico impiego
• Vanta :una larga condivisione politica
• Modifica : in modo radicale il sistema disciplinare
che passa da contrattuale a legale (da due articoli a
nove)
• Interessa : una massa di lavoratori (3,6 mln
dipendenti pubblici)
SISTEMI ADOTTATI DALLA RIFORMA
PER RAGGIUNGERE LO SCOPO
• Procedimento disciplinare unico per tutti il p.i.
• Adozione di strumenti collaterali per aumentare
l’efficacia dell’azione disciplinare
• Definizione per via normativa di fattispecie tipiche di
illecito disciplinare e relative sanzioni
SISTEMA DISCIPLINARE
• NORME IMPERATIVE : inderogabili, si inseriscono in via
automatica nei contratti di lavoro (artt.1339,1419 cc)
• PROCEDURA
- ora è stabilita dalla legge (resta al CCNL il solo richiamo
verbale); NO procedure di impugnazione di fonte
contrattuale ; SI procedure di conciliazione purchè non
obbligatorie e intra-procedimentali
• INFRAZIONI E SANZIONI
- stabiliti dal CCNL
- salvo quanto previsto nella legge (e non è poco!)
• COMPETENZA
- resta al giudice ordinario (DPL – Tribunale Lavoro)
• AMBITO DI APPLICAZIONE : tutte le amministrazioni
dello Stato ex art. 1 comma 2 d.lgs.165/01
• CODICE DISCIPLINARE: pubblicazione sul sito
sostituisce affissione
• PROCEDURE CONCILIATIVE : non obbligatorie, non
per ipotesi di licenziamento, da concludere entro 30
gg dalla contestazione e prima della sanzione, non
possono applicare sanzioni diverse per specie da
quelle previste da legge o CCNL, non impugnabili.
NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
• Scompare ogni richiamo all’art. 7 Statuto Lavoratori
(I° comma : pubblicità; V° comma: termine di 5 gg ;
VIII° comma: recidiva)
• E’ un procedimento tipico ed autonomo, non
modificabile dal CCNL
• E’ un procedimento unico con due varianti a seconda
della gravità della sanzione
REGOLE PROCEDURALI VALIDE SEMPRE
• Pubblicazione = affissione codice
• Modalità delle comunicazioni del procedimento
disciplinare : mail, a mani, fax, lettera a.r.
• Diritto di accesso agli atti
• Esclusione di termini diversi da quelli previsti dalla
legge
• In caso di mancato rispetto dei termini:
- decadenza dall’azione disciplinare (per la P.A.)
- decadenza dall’esercizio di difesa (per il dipendente)
ART. 69 RIFORMA = ART. 55bis T.U.
Forme e termini del procedimento (1)
TIPO A) : ex art. 69 comma 2
• SANZIONI : comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione
fino a 10 giorni.
• Responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale
TIPO B) : Ex art. 69 comma 4
• SANZIONI: dalla sospensione oltre i 10 giorni al licenziamento
• Responsabile della struttura non avente qualifica dirigenziale
Forme e termini del procedimento (2)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
TIPO A)
Il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale quando ha notizia
(N.B. : principio di conoscenza) di comportamenti posti in essere da un
dipendente che siano passibili di punizione fino a 10 gg di sospensione
deve:
• Senza indugio e comunque entro 20 GIORNI contestare per iscritto
l’addebito (RICORDA: principio di specificità)
• Contestualmente, convocarlo per contraddittorio a difesa con eventuale
assistenza di procuratore o rappresentante sindacale, con preavviso di
almeno 10 GIORNI
Il lavoratore può, entro il termine fissato:
• Inviare memoria scritta, qualora non intenda presentarsi;
• In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di
rinvio del termine. N.B. Il differimento può essere concesso una sola volta
Forme e termini del procedimento (3)
ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
TIPO A)
Il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale, dopo aver sentito
il dipendente o aver esaminata la memoria scritta, dopo aver espletato
eventuale ulteriore attività istruttoria, deve:
• Entro 60 GIORNI dalla contestazione dell’addebito procedere con
l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione( termine finale)
• In caso di avvenuta concessione differimento del termine a difesa:
- se inferiore a 10 giorni, il termine finale non muta
- se superiore a 10 giorni, il termine finale muta proporzionalmente
Forme e termini del procedimento (4)
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
TIPO B)
Il responsabile della struttura NON AVENTE qualifica dirigenziale quando ha
notizia di comportamenti posti in essere da un dipendente che siano
passibili di punizione disciplinare,
nonché
il responsabile della struttura AVENTE qualifica dirigenziale quando ha
notizia di comportamenti passibili di sanzione superiore ai 10 gg di
sospensione deve:
• Entro 5 GIORNI trasmettere gli atti all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari dandone contestuale comunicazione
all’interessato
Forme e termini del procedimento disciplinare (5)
ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Tipo B)
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ricevuti gli atti, deve:
• contestare per iscritto l’addebito
• convocare il dipendente per contraddittorio a difesa
• istruire e concludere il procedimento
Il lavoratore può, entro il termine fissato:
• Inviare memoria scritta, qualora non intenda presentarsi;
• In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di
rinvio del termine.
N.B. Il differimento può essere concesso una sola volta
Forme e termini del procedimento disciplinare (6)
TERMINI PER ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
(Tipo B)
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, se il
comportamento è passibile di sanzione fino a 10 gg. di
sospensione, deve rispettare i medesimi termini del tipo A):
• contestare per iscritto l’addebito entro 20 GIORNI dalla
notizia dei fatti
• convocare il dipendente per contraddittorio a difesa con
preavviso di almeno 10 GIORNI
• Istruire e concludere il procedimento entro 60 GIORNI dalla
(N.B.) PRIMA ACQUISIZIONE della notizia (salvo proroga)
Se il comportamento è passibile di sanzione più grave i termini
raddoppiano:
)
• contestare per iscritto l’addebito entro 40 GIORNI dalla
notizia dei fatti
• convocare il dipendente per contraddittorio a difesa con
preavviso di almeno 20 GIORNI
• Istruire e concludere il procedimento entro 120 GIORNI dalla
PRIMA ACQUISIZIONE della notizia (salvo proroga)
STRUMENTI “COLLATERALI” (1)
• Possibilità per il capo della struttura/ufficio procedimenti di
acquisire da altre p.a. informazioni/documenti rilevanti per
l’indagine disciplinare (art.55bis comma 6)
• Sanzione fino a 15 gg. di sospensione per il dipendente che
rifiuta di collaborare o rende dichiarazioni false o reticenti
(art.55bis comma 7)
• In caso di trasferimento del dipendente nelle more di
procedimento disciplinare, conclusione di questo presso la
nuova amministrazione (art.55bis comma 8)
• In caso di dimissioni del dipendente nelle more di
procedimento per violazioni disciplinari punite con
licenziamento o se vi è stata sospensione cautelare, questo
viene comunque concluso (art.55bis comma 9)
STRUMENTI “COLLATERALI” (2)
Art. 55sexies comma 3
SANZIONI DISCIPLINARI per i dirigenti in caso di:
• Mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare, per
omissione o ritardo non giustificato
• Valutazioni di insussistenza dell’illecito irragionevoli o
manifestamente infondate in relazione a condotte aventi oggettiva
e palese rilevanza disciplinare
A) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre mesi,
ed altresì
B) Mancata attribuzione retribuzione di risultato pari al doppio del
periodo di sospensione
N.B. Responsabilità civile : limitata ai casi di dolo o colpa grave
OBBLIGATORIETA’ O
DISCREZIONALITA’
DELL’AZIONE DISCIPLINARE NEL PUBBLICO
IMPIEGO ?
STRUMENTI “COLLATERALI” (3)
Art. 55quinquies
Condanna alla reclusione da 1 a 5 anni
+ multa da €. 400 a €. 1600 + risarcimento danno patrimoniale
+ risarcimento danno all’immagine
• Al lavoratore che attesta falsamente la presenza in servizio in
modo fraudolento
• Al lavoratore che giustifica l’assenza con certificazione medica
falsa o falsamente attestante la malattia
• A chiunque concorre con il lavoratore nella commissione del
delitto
STRUMENTI “COLLATERALI” (4)
Art. 55quinquies comma 3
Condanna alla reclusione da 1 a 5 anni + multa da €. 400 a €.
1600 + radiazione dall’albo + licenziamento per giusta causa
o decadenza convenzione
Al medico che concorre nella commissione del delitto del
dipendente (certificato falso,falsa attestazione di malattia)
Radiazione dall’albo + licenziamento per giusta causa o
decadenza convenzione
Al medico che rilascia certificazioni che attestano, in relazione
all’assenza dal servizio “dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati”
INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE
Art.55 ter
• Infrazioni fino a 10 gg di sospensione :
l’ufficio NON PUO’ sospendere il procedimento
• Infrazioni più gravi :
l’ufficio PUO’ sospendere il procedimento in presenza di due
condizioni
“particolare complessità dell’accertamento” e “mancanza di
elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione”
Deve poi riprendere entro 60 gg dalla comunicazione della
sentenza e concludere entro 180 gg
• Procedimento disciplinare con sanzione e
procedimento penale con assoluzione (non
sussiste – non costituisce illecito – non
commesso)
Riapertura del procedimento entro sei mesi su istanza di parte
• Procedimento disciplinare con archiviazione e
procedimento penale con condanna, oppure
sentenza che accerta fatti degni di licenziamento
Riapertura del procedimento entro 60 gg dalla comunicazione
FATTISPECIE TIPICHE (1)
Art. 55quater LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
1. Falsa attestazione presenza in servizio, con alterazione
sistemi o comunque fraudolenta;
2. Giustificazione assenza con certificati medici falsi o attestanti
falsamente stato di malattia;
3. Assenza non giustificata per più di 3 giorni anche non
continuativi, nel biennio ;
4. Assenza non giustificata per più di 7 giorni anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni;
5. Mancata ripresa del servizio nel termine fissato, in caso di
assenza ingiustificata;
6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento motivato ;
Art. 55quater LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
7. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o
in occasione della instaurazione del rapporto o di
avanzamenti;
8. Reiterazioni di gravi condotte offensive o moleste o
ingiuriose o comunque lesive di onore e dignità;
9. Condanna penale definitiva con interdizione pubblici
uffici;
10. Prestazione lavorativa di almeno un biennio per cui
è formulata una valutazione di insufficiente
rendimento, dovuto a reiterata violazione di
obblighi lavorativi
FATTISPECIE TIPICHE (2)
art. 55 sexies “CHI ROMPE PAGA”
1. In caso di condanna della p.a. al risarcimento del
danno, per violazione del dipendente di obblighi
lavorativi : sospensione dal servizio e retribuzione da 3
giorni a 3 mesi
2. In caso di condotta del dipendente che cagiona grave
danno al normale funzionamento dell’ufficio, per
violazione del dipendente di obblighi lavorativi :
collocamento in disponibilità;
3. Mancato esercizio o decadenza da azione disciplinare,
valutazioni assolutive ingiustificate: sospensione fino a
3 mesi e perdita retribuzione risultato per periodo
doppio
CONTROLLI SULLE ASSENZE
ART. 55 SEPTIES
In coordinamento con:
- art. 71 DL n.112/08 convertito in L. n.133/2008
- Circolare Pres. Consiglio dei Ministri n.7/08 e 8/08;
- Circolare Pres. Consiglio dei Ministri n.7/09;
- Decreto Ministro Per la Pubblica Amministrazione e
Innovazione 18.12.09 n.206
- Vincolo al controllo domiciliare anche un giorno “tenuto
conto delle esigenze funzionali ed organizzative”
- Orario di reperibilità 9-13 e 15-18
- Esclusione dalla reperibilità per patologie gravi, infortuni e
malattie professionali, soggetti già accertati
- Invio della certificazione in forma telematica
- Certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica/medico convenzionato
- Trattamento di malattia nei primi 10 giorni solo trattamento
economico fondamentale (definito dal CCNL)
- Obbligo per il dirigente di “curare l’osservanza del presente
articolo” pena sanzioni disciplinari ex art. 55 sexies.
BUONA FORTUNA!
Avv. Umberto Oliva
[email protected]
Scarica

Il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale - si