PROCEDIMENTO, RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI E ASSENZE NELLA RIFORMA BRUNETTA D.LGS. 150/09 Avv. Umberto Oliva [email protected] Ambrosio & Commodo Studio Legale Associato Via Bertola, 2 – 10121 TORINO www.ambrosioecommodo.it D.Lgs. 27.10.2009 n.150 in Suppl. ordinario n.197 alla Gazzetta Ufficiale 31.10.09 n.254 Capo V artt. 67 – 68 – 69 “Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici” Queste tre norme diventano i nuovi articoli 55 – 55bis – 55ter – 55quater – 55quinqies – 55sexies – 55septies – 55octies – 55nonies del T.U. Pubblico Impiego D.Lgs. n.165/2001 …. in attuazione della delega di cui all’art.7 L.15/2009 “ … modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e delle responsabilità dei dipendenti ai sensi art. 55 D.Lgs. n. 165/2001 al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo” APPLICAZIONE DELLE NORME DISCIPLINARI • non hanno effetto retroattivo • non si possono applicare ai procedimenti avviati in precedenza • producono effetti solo sui procedimenti nuovi CIRCOLARE n.9/2009 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Rileva la “acquisizione della notizia” La riforma disciplinare: • Muove : da un presupposto di inefficienza e ingiustificato assenteismo nel pubblico impiego • Vanta :una larga condivisione politica • Modifica : in modo radicale il sistema disciplinare che passa da contrattuale a legale (da due articoli a nove) • Interessa : una massa di lavoratori (3,6 mln dipendenti pubblici) SISTEMI ADOTTATI DALLA RIFORMA PER RAGGIUNGERE LO SCOPO • Procedimento disciplinare unico per tutti il p.i. • Adozione di strumenti collaterali per aumentare l’efficacia dell’azione disciplinare • Definizione per via normativa di fattispecie tipiche di illecito disciplinare e relative sanzioni SISTEMA DISCIPLINARE • NORME IMPERATIVE : inderogabili, si inseriscono in via automatica nei contratti di lavoro (artt.1339,1419 cc) • PROCEDURA - ora è stabilita dalla legge (resta al CCNL il solo richiamo verbale); NO procedure di impugnazione di fonte contrattuale ; SI procedure di conciliazione purchè non obbligatorie e intra-procedimentali • INFRAZIONI E SANZIONI - stabiliti dal CCNL - salvo quanto previsto nella legge (e non è poco!) • COMPETENZA - resta al giudice ordinario (DPL – Tribunale Lavoro) • AMBITO DI APPLICAZIONE : tutte le amministrazioni dello Stato ex art. 1 comma 2 d.lgs.165/01 • CODICE DISCIPLINARE: pubblicazione sul sito sostituisce affissione • PROCEDURE CONCILIATIVE : non obbligatorie, non per ipotesi di licenziamento, da concludere entro 30 gg dalla contestazione e prima della sanzione, non possono applicare sanzioni diverse per specie da quelle previste da legge o CCNL, non impugnabili. NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE • Scompare ogni richiamo all’art. 7 Statuto Lavoratori (I° comma : pubblicità; V° comma: termine di 5 gg ; VIII° comma: recidiva) • E’ un procedimento tipico ed autonomo, non modificabile dal CCNL • E’ un procedimento unico con due varianti a seconda della gravità della sanzione REGOLE PROCEDURALI VALIDE SEMPRE • Pubblicazione = affissione codice • Modalità delle comunicazioni del procedimento disciplinare : mail, a mani, fax, lettera a.r. • Diritto di accesso agli atti • Esclusione di termini diversi da quelli previsti dalla legge • In caso di mancato rispetto dei termini: - decadenza dall’azione disciplinare (per la P.A.) - decadenza dall’esercizio di difesa (per il dipendente) ART. 69 RIFORMA = ART. 55bis T.U. Forme e termini del procedimento (1) TIPO A) : ex art. 69 comma 2 • SANZIONI : comprese tra il rimprovero scritto e la sospensione fino a 10 giorni. • Responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale TIPO B) : Ex art. 69 comma 4 • SANZIONI: dalla sospensione oltre i 10 giorni al licenziamento • Responsabile della struttura non avente qualifica dirigenziale Forme e termini del procedimento (2) AVVIO DEL PROCEDIMENTO TIPO A) Il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale quando ha notizia (N.B. : principio di conoscenza) di comportamenti posti in essere da un dipendente che siano passibili di punizione fino a 10 gg di sospensione deve: • Senza indugio e comunque entro 20 GIORNI contestare per iscritto l’addebito (RICORDA: principio di specificità) • Contestualmente, convocarlo per contraddittorio a difesa con eventuale assistenza di procuratore o rappresentante sindacale, con preavviso di almeno 10 GIORNI Il lavoratore può, entro il termine fissato: • Inviare memoria scritta, qualora non intenda presentarsi; • In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine. N.B. Il differimento può essere concesso una sola volta Forme e termini del procedimento (3) ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO TIPO A) Il responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale, dopo aver sentito il dipendente o aver esaminata la memoria scritta, dopo aver espletato eventuale ulteriore attività istruttoria, deve: • Entro 60 GIORNI dalla contestazione dell’addebito procedere con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione( termine finale) • In caso di avvenuta concessione differimento del termine a difesa: - se inferiore a 10 giorni, il termine finale non muta - se superiore a 10 giorni, il termine finale muta proporzionalmente Forme e termini del procedimento (4) AVVIO DEL PROCEDIMENTO TIPO B) Il responsabile della struttura NON AVENTE qualifica dirigenziale quando ha notizia di comportamenti posti in essere da un dipendente che siano passibili di punizione disciplinare, nonché il responsabile della struttura AVENTE qualifica dirigenziale quando ha notizia di comportamenti passibili di sanzione superiore ai 10 gg di sospensione deve: • Entro 5 GIORNI trasmettere gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari dandone contestuale comunicazione all’interessato Forme e termini del procedimento disciplinare (5) ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Tipo B) L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ricevuti gli atti, deve: • contestare per iscritto l’addebito • convocare il dipendente per contraddittorio a difesa • istruire e concludere il procedimento Il lavoratore può, entro il termine fissato: • Inviare memoria scritta, qualora non intenda presentarsi; • In caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine. N.B. Il differimento può essere concesso una sola volta Forme e termini del procedimento disciplinare (6) TERMINI PER ISTRUZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (Tipo B) L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, se il comportamento è passibile di sanzione fino a 10 gg. di sospensione, deve rispettare i medesimi termini del tipo A): • contestare per iscritto l’addebito entro 20 GIORNI dalla notizia dei fatti • convocare il dipendente per contraddittorio a difesa con preavviso di almeno 10 GIORNI • Istruire e concludere il procedimento entro 60 GIORNI dalla (N.B.) PRIMA ACQUISIZIONE della notizia (salvo proroga) Se il comportamento è passibile di sanzione più grave i termini raddoppiano: ) • contestare per iscritto l’addebito entro 40 GIORNI dalla notizia dei fatti • convocare il dipendente per contraddittorio a difesa con preavviso di almeno 20 GIORNI • Istruire e concludere il procedimento entro 120 GIORNI dalla PRIMA ACQUISIZIONE della notizia (salvo proroga) STRUMENTI “COLLATERALI” (1) • Possibilità per il capo della struttura/ufficio procedimenti di acquisire da altre p.a. informazioni/documenti rilevanti per l’indagine disciplinare (art.55bis comma 6) • Sanzione fino a 15 gg. di sospensione per il dipendente che rifiuta di collaborare o rende dichiarazioni false o reticenti (art.55bis comma 7) • In caso di trasferimento del dipendente nelle more di procedimento disciplinare, conclusione di questo presso la nuova amministrazione (art.55bis comma 8) • In caso di dimissioni del dipendente nelle more di procedimento per violazioni disciplinari punite con licenziamento o se vi è stata sospensione cautelare, questo viene comunque concluso (art.55bis comma 9) STRUMENTI “COLLATERALI” (2) Art. 55sexies comma 3 SANZIONI DISCIPLINARI per i dirigenti in caso di: • Mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare, per omissione o ritardo non giustificato • Valutazioni di insussistenza dell’illecito irragionevoli o manifestamente infondate in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare A) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a tre mesi, ed altresì B) Mancata attribuzione retribuzione di risultato pari al doppio del periodo di sospensione N.B. Responsabilità civile : limitata ai casi di dolo o colpa grave OBBLIGATORIETA’ O DISCREZIONALITA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE NEL PUBBLICO IMPIEGO ? STRUMENTI “COLLATERALI” (3) Art. 55quinquies Condanna alla reclusione da 1 a 5 anni + multa da €. 400 a €. 1600 + risarcimento danno patrimoniale + risarcimento danno all’immagine • Al lavoratore che attesta falsamente la presenza in servizio in modo fraudolento • Al lavoratore che giustifica l’assenza con certificazione medica falsa o falsamente attestante la malattia • A chiunque concorre con il lavoratore nella commissione del delitto STRUMENTI “COLLATERALI” (4) Art. 55quinquies comma 3 Condanna alla reclusione da 1 a 5 anni + multa da €. 400 a €. 1600 + radiazione dall’albo + licenziamento per giusta causa o decadenza convenzione Al medico che concorre nella commissione del delitto del dipendente (certificato falso,falsa attestazione di malattia) Radiazione dall’albo + licenziamento per giusta causa o decadenza convenzione Al medico che rilascia certificazioni che attestano, in relazione all’assenza dal servizio “dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati” INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE Art.55 ter • Infrazioni fino a 10 gg di sospensione : l’ufficio NON PUO’ sospendere il procedimento • Infrazioni più gravi : l’ufficio PUO’ sospendere il procedimento in presenza di due condizioni “particolare complessità dell’accertamento” e “mancanza di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione” Deve poi riprendere entro 60 gg dalla comunicazione della sentenza e concludere entro 180 gg • Procedimento disciplinare con sanzione e procedimento penale con assoluzione (non sussiste – non costituisce illecito – non commesso) Riapertura del procedimento entro sei mesi su istanza di parte • Procedimento disciplinare con archiviazione e procedimento penale con condanna, oppure sentenza che accerta fatti degni di licenziamento Riapertura del procedimento entro 60 gg dalla comunicazione FATTISPECIE TIPICHE (1) Art. 55quater LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 1. Falsa attestazione presenza in servizio, con alterazione sistemi o comunque fraudolenta; 2. Giustificazione assenza con certificati medici falsi o attestanti falsamente stato di malattia; 3. Assenza non giustificata per più di 3 giorni anche non continuativi, nel biennio ; 4. Assenza non giustificata per più di 7 giorni anche non continuativi, negli ultimi dieci anni; 5. Mancata ripresa del servizio nel termine fissato, in caso di assenza ingiustificata; 6. Ingiustificato rifiuto del trasferimento motivato ; Art. 55quater LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 7. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto o di avanzamenti; 8. Reiterazioni di gravi condotte offensive o moleste o ingiuriose o comunque lesive di onore e dignità; 9. Condanna penale definitiva con interdizione pubblici uffici; 10. Prestazione lavorativa di almeno un biennio per cui è formulata una valutazione di insufficiente rendimento, dovuto a reiterata violazione di obblighi lavorativi FATTISPECIE TIPICHE (2) art. 55 sexies “CHI ROMPE PAGA” 1. In caso di condanna della p.a. al risarcimento del danno, per violazione del dipendente di obblighi lavorativi : sospensione dal servizio e retribuzione da 3 giorni a 3 mesi 2. In caso di condotta del dipendente che cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio, per violazione del dipendente di obblighi lavorativi : collocamento in disponibilità; 3. Mancato esercizio o decadenza da azione disciplinare, valutazioni assolutive ingiustificate: sospensione fino a 3 mesi e perdita retribuzione risultato per periodo doppio CONTROLLI SULLE ASSENZE ART. 55 SEPTIES In coordinamento con: - art. 71 DL n.112/08 convertito in L. n.133/2008 - Circolare Pres. Consiglio dei Ministri n.7/08 e 8/08; - Circolare Pres. Consiglio dei Ministri n.7/09; - Decreto Ministro Per la Pubblica Amministrazione e Innovazione 18.12.09 n.206 - Vincolo al controllo domiciliare anche un giorno “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative” - Orario di reperibilità 9-13 e 15-18 - Esclusione dalla reperibilità per patologie gravi, infortuni e malattie professionali, soggetti già accertati - Invio della certificazione in forma telematica - Certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica/medico convenzionato - Trattamento di malattia nei primi 10 giorni solo trattamento economico fondamentale (definito dal CCNL) - Obbligo per il dirigente di “curare l’osservanza del presente articolo” pena sanzioni disciplinari ex art. 55 sexies. BUONA FORTUNA! Avv. Umberto Oliva [email protected]