RESPONSABILITA’
DISCIPLINARE
del dirigente medico.
I
Quadro normativo e principi
generali
Principali norme di legge
Artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.
D.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.)
D.Lgs. n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.)
Statuto dei lavoratori ( L. n. 300/1970).
2104. Diligenza del prestatore
di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall'interesse dell'impresa e da quello superiore
della produzione nazionale [c.c. 1176].
Deve inoltre osservare le disposizioni per
l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai
quali gerarchicamente dipende [c.c. 2086, 2094,
2236].
2105. Obbligo di fedeltà.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari,
per conto proprio o di terzi, in concorrenza
con l'imprenditore, né divulgare notizie
attinenti all'organizzazione e ai metodi di
produzione dell'impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio
[c.c. 2125].
2106. Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute
nei due articoli precedenti può dar luogo
alla applicazione di sanzioni disciplinari,
secondo la gravità dell'infrazione [e in
conformità delle norme corporative] (1).
Tipi di responsabilità
Responsabilità penale,
Responsabilità patrimoniale,
• Amministrativa (giudizio di responsabilità),
• Contabile ( giudizio di conto),
• Civile (aquiliana).
Responsabilità disciplinare.
Fonte resp. disciplinare
Il potere disciplinare trova fonte nella
responsabilità contrattuale (diligenza ed
obbedienza) e nel dovere di fedeltà previsto
dalla legge.
Peculiarità potere P.A.
Il potere disciplinare della P.A. è posto a
presidio non solo dei doveri di ufficio, ma
anche a tutela del prestigio e
dell’organizzazione dell’amministrazione
pubblica.
Supremazia della legge.
Con la riforma Brunetta è stato introdotto il principio
per cui la norma legislativa prevale su quella
contrattuale (art. 2 co.2 n. 165/01: I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni
del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate
da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla
legge
).
Materie contrattuali
Struttura contrattuale (durata, rapporti tra
livelli ecc.),
Retribuzione,
Responsabilità (residuale),
Sanzioni (residuale).
Principi in materia disciplinare
Predeterminazioni infrazioni e sanzioni,
Pubblicità/affissione,
Preventiva contestazione addebito,
Diritto di difesa lavoratore,
Obbligatorietà azione disciplinare,
Tempestività,
Proporzionalità,
Trasparenza.
II
La disciplina nella legislazione
Art. 55. Responsabilità, infrazioni
e sanzioni, procedure conciliative.
Co.1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli
seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice
civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2.
Brunetta imperativa!
Le norme imposte dalla legge sono inserite
di diritto nel contratto, anche in sostituzione
di quelle in contrasto volute dalle parti,
Le clausole nulle non importano la nullità
del contratto se sostituite da quelle
imperative.
Art. 55. Responsabilità, infrazioni
e sanzioni, procedure conciliative.
Co. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di
cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo,
la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare,
recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
Statuto lavoratori
Art. 7. Sanzioni disciplinari.
Co. 1: Le norme disciplinari relative alle sanzioni,
alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di
esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia è stabilito da accordi e
contratti di lavoro ove esistano.
D.M. 28-11-2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Disposizioni di carattere generale.
Co. 1. I princìpi e i contenuti del presente codice
costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
Codice disciplinare
È parte integrante del contratto collettivo,
predisposto dal datore di lavoro in forza
della disciplina disciplinare prevista e del
quale occorre dare adeguata pubblicità,
anche informatica.
II- segue
(La disciplina nella legislazione)
LA PROCEDURA
Due competenze:
A. – Dirigente dell’ufficio (rimprovero
verbale, scritto, multa fino a 4 h.,
sospensione fino a 10gg.),
B. - Ufficio Procedimenti Disciplinari
(sospensione >10 gg., licenziamento con
preavviso, senza preavviso, tutte le
sanzioni se resp. struttura non è dirigente).
Rimprovero verbale
Procedura stabilite da CCNL (art. 7
6/5/2010 non lo prevede),
Non vi sono particolari adempimenti,
Applicazione entro 20 gg. dalla conoscenza
del fatto.
Rimprovero scritto, multa 4h.,
sospensione < 10 gg.
1) Contestazione scritta subito o max 20 gg.
2) Convocazione con 10 gg. per difesa,
3) Assistenza, memoria o rinvio,
4) Eventuale istruttoria,
5) Entro 60 gg. sanzione o archiviazione (se
c’è rinvio >10 gg., termine = prorogato).
N.B. Termini perentori-decadenze.
Trasmissione atti
Se il resp. struttura non è dirigente o sanzione
applicabile + grave
ENTRO 5 GG.,
trasmissione
all’ufficio
procedimenti
disciplinari,
con
comunicazione
all’interessato.
Sosp. > 10 gg.- Licenziamento
con o senza preavviso
Procedimento analogo co. 2 con :
- Termini raddoppiati,
- Decorrenza ricezione atti,
- Termine finale però decorre sempre dalla
conoscenza da parte del resp. struttura.
Contestazione
4 Immediata, deve contenere in modo chiaro e
specifico i dati e gli aspetti essenziali del
fatto e riferibilità, tanto da consentire
contraddittorio e diritto di difesa.
Cass., sez. lav., 06-10-2005,
n. 19424.
Il requisito dell’immediatezza va inteso in senso
relativo e valutato dal giudice di merito anche in
rapporto alla eventuale complessità delle indagini
necessarie per l’accertamento dell’illecito,
dovendosi peraltro considerare che tale requisito è
posto a tutela del lavoratore ed inteso a
consentirgli un’adeguata difesa, onde il ritardo
nella contestazione può costituire un vizio del
procedimento disciplinare solo ove sia tale da
determinare un ostacolo alla difesa effettiva del
lavoratore.
Istruttoria
- trasparenza,
- Parità di mezzi tra le parti,
- Contraddittorio,
- Correttezza e buona fede contrattuali,
- Non sospende i termini,
- Informazioni da altre P.A.
- Responsabilità del destinatario richiesta.
U.P.D.
Viene individuato dalla P.A. secondo il
proprio ordinamento.
ATT! Cfr. dichiarazione congiunta n. 3 che
prevede l’OPPORTUNITA’ che ci sia un
dirigente medico-veterinario >
dell’incolpato nell’UPD
Conciliazione (art. 55 co. 3)
I CCNL (cfr. art. 12) possono prevedere
forme di conciliazione NON obbligatoria
per sanzioni diverse da licenziamento, con
durata max 30 gg. e sanzione stessa specie
da quella edittale senza possibilità di
impugnazione.
NB sospesi i termini azione disciplinare.
Dirigente +/N.B. Il dirigente medico può essere soggetto
passivo della sanzione, ma anche (se
“responsabile con qualifica dirigenziale,
della struttura in cui lavora il dipendente”)
attivo, in quanto irroga la sanzione.
Procedimento disciplinare/penale
(art. 55 ter)
653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia
di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare
davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che
il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero
che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso
Procedimento disciplinare/penale
(art. 55 ter)/2
fatti meno gravi NON è prevista la
sospensione del disciplinare,
fatti + gravi possibile la sospensione sino
alla fine del penale se:
complessità fatto,
mancano elementi sufficienti per
motivare sanzione.
Procedimento disciplinare/penale
(art. 55 ter)/3
1. Irrogazione sanzione-assoluzione penale
(!): 6 mesi istanza di parte per riaprire
procedimento per conferma o modifica.
2. Archiviazione-condanna penale: UPD
riapre per adeguare le determinazioni,
3. Sanzione conservativa/licenziamento: UPD
riapre se dal penale emerge caso di
licenziamento.
Procedimento disciplinare/penale
(art. 55 ter)/4
Nel caso in cui il procedimento disciplinare
riguardi casi gravi e di complesso
accertamento tanto da richiedere la
sospensione della procedura sino all’esito
del penale PUO’ essere adottata la
sospensione dall’incarico o “altri strumenti
cautelari”.
Impugnazioni
Competente la sola A.G.O.
– Espressa previsione (Cfr art. 67 co. 2 n. 150/09)
– Divieto di per ccnl di istituire procedure di
impugnazione (art. 55 co. 3 n. 165/01)
– Divieto di impugnare davanti i collegi arbitrali
(art. 73 co. 1, n. 150/09.)
Nuove fattispecie
(artt. 55 quater e ss.)
La Brunetta non si limita a prevedere norme
di rito, ma anche di merito istituendo nuove
ipotesi di licenziamento, con o senza
preavviso, di sospensione dal servizio.
III
Il contratto.
Sanzioni conservative
E’ ora previsto che si possano applicare ai
medici dirigenti sanzioni conservative e non
solo il recesso dal rapporto di lavoro.
Principi generali
Resp. disciplinare diversa da resp. dirigenziale
(valutazione risultato e competenza) ed anche da
civile amministrativa, penale e contabile,
Richiamo al rispetto di n. 165/01 e n. 150/09,
Sanzione su elementi certi ed obiettivi,
Tempestiva comunicazione della sanzione,
Solo sanzioni previste dalla legge o CCNL.
Obblighi dirigente
Diligenza e fedeltà(c.c.), impegno e
responsabilità,
Rispetto codice comportamento pubbl. dip.
+ aziendali,
Art. 6 elenco di 13 ipotesi che sono, in
buona sostanza, esplicitazione degli artt.c.c.
Privacy, trasparenza amministrativa,
infortunistica, fumo.
Abrogazione
Viene abrogato l’art. 11 CCNL del
17/10/2008 solo per evitare rindondanze.
Sanzioni
1. Censura scritta,
2. Sanzione pecuniaria,
3. Sospensione dal servizio senza
retribuzione,
4. Licenziamento con preavviso,
5. Licenziamento senza preavviso.
Autorità competente
Ribadita e specificata la Brunetta:
a) Minore gravità: “dirigente responsabile
della struttura in cui l’interessato è
formalmente assegnato”,
b) Maggiore gravità: UPD art. 55 bis co. 4.,
c) Mancata collaborazione istruttoria o
attivazione procedimento
disciplinare:Dir.gen. o delegato
Riabilitazione e recidiva
Decorsi due anni dall’irrogazione della
sanzione, non se ne tiene conto ai fini di
altro procedimento disciplinare.
Nei due anni la recidiva comporta una
sanzione più grave
Gradualità e proporzionalità
Per decidere tipo e entità sanzione:
• Intenzionalità,
• Negligenza e prevedibilità evento,
• Rilevanza infrazione ed inosservanza regole
• Responsabilità incarico e danno al prestigio P.A.
• Entità danno cagionato,
• Aggravanti e attenuanti (comportamento
complessivo, pluralità di soggetti).
Continuazione
Più violazioni con unica azione o omissione o
più collegate, accertate con unico
procedimento,
Si applica
Sanzione più grave tra quelle applicabili
Raggruppamenti di sanzioni
(codice disciplinare - art. 8)
1) Da censura scritta a multa da € 200 a € 500 (8
2)
3)
4)
5)
casi)
Sospensione servizio e retribuzione max 15 gg.
(mancata collaborazione istruttoria),
Sospensione servizio e retribuzione sino a 3 mesi
(no azione disciplinare e controllo assenze),
Sosp. Servizio e retribuzione da 3 gg. A 3 mesi
(condanna risarcitoria per la P.A.)
Sosp. Servizio e retribuzione da 3 gg. A 6 mesi
(13 casi)
Applicazione sanzione
L’applicazione può essere differita per max
30 gg.
Sospensione servizio e privazione
retribuzione può essere trasformata, con
consenso, in pena pecuniaria = valore.
Licenziamento
Il codice disciplinare prevede anche varie
ipotesi di licenziamento con e senza
preavviso, fatte salve le ipotesi più generali
di licenziamento per giusta causa e
giustificato motivo.
Sospensione cautelare
(procedimento disciplinare)
Quando sono necessari atti istruttori,
30gg. + 30 gg.
Retribuzione corrisposta,
Scomputo sospensione c. dalla sanzione
definitiva della sospensione,
Sospensione cautelare
( procedimento penale)
Obbligatoria:
Restrizione libertà o impedimento a
lavorare,
No retribuzione,
Facoltativa:
In tutti i casi in cui ci sia procedimento
penale e disciplinare non sospeso (!)
Rapporti con penale
In via generale ripercorre la disciplina n.
165/01 e c.p.p.
Prevista la riammissione in servizi dopo
licenziamento errato, anche in
soprannumero + incarico equivalente.
Altro risarcimento?
“Patteggiamento disciplinare”
Conciliazione su sanzione diversa da
licenziamento,
Sanzione stessa specie, non impugnabile,
Proposta (entrambe parti) procedura c. entro 5 gg.
dall’audizione (10 gg.) dirigente,
Sommari fatti, esito contraddittorio, proposta
sanzione,
Entro 5 gg. accettazione procedura c.
Convocazione dall’autorità e verbalizzazione si o
no
Tutto entro 30 gg.
Licenziamento illegittimo reintegrazione/indennità.
Sentenza,
Domanda dirigente,
Anche in soprannumero
Incarico equivalente,
Retribuzione non corrisposta,
OVVERO indennità ex art. 15
Ulteriori danni?
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