RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE del dirigente medico. I Quadro normativo e principi generali Principali norme di legge Artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. D.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.) D.Lgs. n. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.) Statuto dei lavoratori ( L. n. 300/1970). 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale [c.c. 1176]. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [c.c. 2086, 2094, 2236]. 2105. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio [c.c. 2125]. 2106. Sanzioni disciplinari. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] (1). Tipi di responsabilità Responsabilità penale, Responsabilità patrimoniale, • Amministrativa (giudizio di responsabilità), • Contabile ( giudizio di conto), • Civile (aquiliana). Responsabilità disciplinare. Fonte resp. disciplinare Il potere disciplinare trova fonte nella responsabilità contrattuale (diligenza ed obbedienza) e nel dovere di fedeltà previsto dalla legge. Peculiarità potere P.A. Il potere disciplinare della P.A. è posto a presidio non solo dei doveri di ufficio, ma anche a tutela del prestigio e dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica. Supremazia della legge. Con la riforma Brunetta è stato introdotto il principio per cui la norma legislativa prevale su quella contrattuale (art. 2 co.2 n. 165/01: I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge ). Materie contrattuali Struttura contrattuale (durata, rapporti tra livelli ecc.), Retribuzione, Responsabilità (residuale), Sanzioni (residuale). Principi in materia disciplinare Predeterminazioni infrazioni e sanzioni, Pubblicità/affissione, Preventiva contestazione addebito, Diritto di difesa lavoratore, Obbligatorietà azione disciplinare, Tempestività, Proporzionalità, Trasparenza. II La disciplina nella legislazione Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. Co.1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Brunetta imperativa! Le norme imposte dalla legge sono inserite di diritto nel contratto, anche in sostituzione di quelle in contrasto volute dalle parti, Le clausole nulle non importano la nullità del contratto se sostituite da quelle imperative. Art. 55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative. Co. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. Statuto lavoratori Art. 7. Sanzioni disciplinari. Co. 1: Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. D.M. 28-11-2000 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 1. Disposizioni di carattere generale. Co. 1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. Codice disciplinare È parte integrante del contratto collettivo, predisposto dal datore di lavoro in forza della disciplina disciplinare prevista e del quale occorre dare adeguata pubblicità, anche informatica. II- segue (La disciplina nella legislazione) LA PROCEDURA Due competenze: A. – Dirigente dell’ufficio (rimprovero verbale, scritto, multa fino a 4 h., sospensione fino a 10gg.), B. - Ufficio Procedimenti Disciplinari (sospensione >10 gg., licenziamento con preavviso, senza preavviso, tutte le sanzioni se resp. struttura non è dirigente). Rimprovero verbale Procedura stabilite da CCNL (art. 7 6/5/2010 non lo prevede), Non vi sono particolari adempimenti, Applicazione entro 20 gg. dalla conoscenza del fatto. Rimprovero scritto, multa 4h., sospensione < 10 gg. 1) Contestazione scritta subito o max 20 gg. 2) Convocazione con 10 gg. per difesa, 3) Assistenza, memoria o rinvio, 4) Eventuale istruttoria, 5) Entro 60 gg. sanzione o archiviazione (se c’è rinvio >10 gg., termine = prorogato). N.B. Termini perentori-decadenze. Trasmissione atti Se il resp. struttura non è dirigente o sanzione applicabile + grave ENTRO 5 GG., trasmissione all’ufficio procedimenti disciplinari, con comunicazione all’interessato. Sosp. > 10 gg.- Licenziamento con o senza preavviso Procedimento analogo co. 2 con : - Termini raddoppiati, - Decorrenza ricezione atti, - Termine finale però decorre sempre dalla conoscenza da parte del resp. struttura. Contestazione 4 Immediata, deve contenere in modo chiaro e specifico i dati e gli aspetti essenziali del fatto e riferibilità, tanto da consentire contraddittorio e diritto di difesa. Cass., sez. lav., 06-10-2005, n. 19424. Il requisito dell’immediatezza va inteso in senso relativo e valutato dal giudice di merito anche in rapporto alla eventuale complessità delle indagini necessarie per l’accertamento dell’illecito, dovendosi peraltro considerare che tale requisito è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. Istruttoria - trasparenza, - Parità di mezzi tra le parti, - Contraddittorio, - Correttezza e buona fede contrattuali, - Non sospende i termini, - Informazioni da altre P.A. - Responsabilità del destinatario richiesta. U.P.D. Viene individuato dalla P.A. secondo il proprio ordinamento. ATT! Cfr. dichiarazione congiunta n. 3 che prevede l’OPPORTUNITA’ che ci sia un dirigente medico-veterinario > dell’incolpato nell’UPD Conciliazione (art. 55 co. 3) I CCNL (cfr. art. 12) possono prevedere forme di conciliazione NON obbligatoria per sanzioni diverse da licenziamento, con durata max 30 gg. e sanzione stessa specie da quella edittale senza possibilità di impugnazione. NB sospesi i termini azione disciplinare. Dirigente +/N.B. Il dirigente medico può essere soggetto passivo della sanzione, ma anche (se “responsabile con qualifica dirigenziale, della struttura in cui lavora il dipendente”) attivo, in quanto irroga la sanzione. Procedimento disciplinare/penale (art. 55 ter) 653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso Procedimento disciplinare/penale (art. 55 ter)/2 fatti meno gravi NON è prevista la sospensione del disciplinare, fatti + gravi possibile la sospensione sino alla fine del penale se: complessità fatto, mancano elementi sufficienti per motivare sanzione. Procedimento disciplinare/penale (art. 55 ter)/3 1. Irrogazione sanzione-assoluzione penale (!): 6 mesi istanza di parte per riaprire procedimento per conferma o modifica. 2. Archiviazione-condanna penale: UPD riapre per adeguare le determinazioni, 3. Sanzione conservativa/licenziamento: UPD riapre se dal penale emerge caso di licenziamento. Procedimento disciplinare/penale (art. 55 ter)/4 Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi casi gravi e di complesso accertamento tanto da richiedere la sospensione della procedura sino all’esito del penale PUO’ essere adottata la sospensione dall’incarico o “altri strumenti cautelari”. Impugnazioni Competente la sola A.G.O. – Espressa previsione (Cfr art. 67 co. 2 n. 150/09) – Divieto di per ccnl di istituire procedure di impugnazione (art. 55 co. 3 n. 165/01) – Divieto di impugnare davanti i collegi arbitrali (art. 73 co. 1, n. 150/09.) Nuove fattispecie (artt. 55 quater e ss.) La Brunetta non si limita a prevedere norme di rito, ma anche di merito istituendo nuove ipotesi di licenziamento, con o senza preavviso, di sospensione dal servizio. III Il contratto. Sanzioni conservative E’ ora previsto che si possano applicare ai medici dirigenti sanzioni conservative e non solo il recesso dal rapporto di lavoro. Principi generali Resp. disciplinare diversa da resp. dirigenziale (valutazione risultato e competenza) ed anche da civile amministrativa, penale e contabile, Richiamo al rispetto di n. 165/01 e n. 150/09, Sanzione su elementi certi ed obiettivi, Tempestiva comunicazione della sanzione, Solo sanzioni previste dalla legge o CCNL. Obblighi dirigente Diligenza e fedeltà(c.c.), impegno e responsabilità, Rispetto codice comportamento pubbl. dip. + aziendali, Art. 6 elenco di 13 ipotesi che sono, in buona sostanza, esplicitazione degli artt.c.c. Privacy, trasparenza amministrativa, infortunistica, fumo. Abrogazione Viene abrogato l’art. 11 CCNL del 17/10/2008 solo per evitare rindondanze. Sanzioni 1. Censura scritta, 2. Sanzione pecuniaria, 3. Sospensione dal servizio senza retribuzione, 4. Licenziamento con preavviso, 5. Licenziamento senza preavviso. Autorità competente Ribadita e specificata la Brunetta: a) Minore gravità: “dirigente responsabile della struttura in cui l’interessato è formalmente assegnato”, b) Maggiore gravità: UPD art. 55 bis co. 4., c) Mancata collaborazione istruttoria o attivazione procedimento disciplinare:Dir.gen. o delegato Riabilitazione e recidiva Decorsi due anni dall’irrogazione della sanzione, non se ne tiene conto ai fini di altro procedimento disciplinare. Nei due anni la recidiva comporta una sanzione più grave Gradualità e proporzionalità Per decidere tipo e entità sanzione: • Intenzionalità, • Negligenza e prevedibilità evento, • Rilevanza infrazione ed inosservanza regole • Responsabilità incarico e danno al prestigio P.A. • Entità danno cagionato, • Aggravanti e attenuanti (comportamento complessivo, pluralità di soggetti). Continuazione Più violazioni con unica azione o omissione o più collegate, accertate con unico procedimento, Si applica Sanzione più grave tra quelle applicabili Raggruppamenti di sanzioni (codice disciplinare - art. 8) 1) Da censura scritta a multa da € 200 a € 500 (8 2) 3) 4) 5) casi) Sospensione servizio e retribuzione max 15 gg. (mancata collaborazione istruttoria), Sospensione servizio e retribuzione sino a 3 mesi (no azione disciplinare e controllo assenze), Sosp. Servizio e retribuzione da 3 gg. A 3 mesi (condanna risarcitoria per la P.A.) Sosp. Servizio e retribuzione da 3 gg. A 6 mesi (13 casi) Applicazione sanzione L’applicazione può essere differita per max 30 gg. Sospensione servizio e privazione retribuzione può essere trasformata, con consenso, in pena pecuniaria = valore. Licenziamento Il codice disciplinare prevede anche varie ipotesi di licenziamento con e senza preavviso, fatte salve le ipotesi più generali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo. Sospensione cautelare (procedimento disciplinare) Quando sono necessari atti istruttori, 30gg. + 30 gg. Retribuzione corrisposta, Scomputo sospensione c. dalla sanzione definitiva della sospensione, Sospensione cautelare ( procedimento penale) Obbligatoria: Restrizione libertà o impedimento a lavorare, No retribuzione, Facoltativa: In tutti i casi in cui ci sia procedimento penale e disciplinare non sospeso (!) Rapporti con penale In via generale ripercorre la disciplina n. 165/01 e c.p.p. Prevista la riammissione in servizi dopo licenziamento errato, anche in soprannumero + incarico equivalente. Altro risarcimento? “Patteggiamento disciplinare” Conciliazione su sanzione diversa da licenziamento, Sanzione stessa specie, non impugnabile, Proposta (entrambe parti) procedura c. entro 5 gg. dall’audizione (10 gg.) dirigente, Sommari fatti, esito contraddittorio, proposta sanzione, Entro 5 gg. accettazione procedura c. Convocazione dall’autorità e verbalizzazione si o no Tutto entro 30 gg. Licenziamento illegittimo reintegrazione/indennità. Sentenza, Domanda dirigente, Anche in soprannumero Incarico equivalente, Retribuzione non corrisposta, OVVERO indennità ex art. 15 Ulteriori danni?