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Il concetto e l’importanza della
residenza fiscale nell’ambito della
disciplina delle imposte sui redditi
Nozione di residenza fiscale
• IRPEF ed IRES adottano il criterio della residenza x ancorare i redditi al
territorio dello Stato
• Di conseguenza la qualifica di residente – non residente del soggetto passivo
implica un diverso regime impositivo:
residenti:
principio di tassazione del reddito mondiale o worlwide income taxation
tassazione per tutti i redditi posseduti ovunque siano prodotti
non residenti:
principio di territorialità
tassazione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano
• Ratio: tassare solo quei redditi che hanno un determinato collegamento con
il territorio dello Stato
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Quindi occorre stabilire
• A quali condizioni un soggetto si considera residente
• Quando si può dire e considerare che un dato reddito è
prodotto nel territorio dello Stato
A quali condizioni si verifica la residenza
• Per una persona fisica
È residente quando per la maggiorparte del periodo d’imposta:
- Risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente
- Ha nel territorio dello Stato il domicilio ex art. 43, I co, C.C.
cioè il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed
interessi
- Ha nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell’art. 43, II co, C.C.
cioè il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
Pertanto anche ai fini fiscali non si richiede la permanenza continuativa nel
territorio dello Stato in quanto si fa riferimento a criteri qualitativi e non
quantitativi per la relazione soggetto – domicilio o dimora
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• Per le persone giuridiche
si richiede che per la maggiorparte del periodo d’imposta abbiano
- La sede legale: risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto
- La sede amministrativa: luogo in cui si formano i programmi e gli
indirizzi gestionali dell’attività
è un criterio di fatto che – attenzione – potrebbe rimandare
semplicemente a quel luogo in cui sono collocati gli uffici in sede
stabile idonei ad ospitare l’attività gestionale e di management
- L’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato
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• Problema per il trasferimento della residenza all’estero di persone fisiche:
dopo il caso Pavarotti, viene inserito nell’art. 2 del Tuir il comma 2-bis
si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o
territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del
Ministero delle Finanze da pubblicare nella G.U.
poi sostituito ex art. 1, co 83, L. 24/12/2007 n. 244 dal seguente: Si
considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in stati o
territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e
delle Finanze da pubblicare nella G.U.
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Il legislatore introduce dunque una presunzione iuris
tantum di mantenimento della residenza nel territorio
dello Stato italiano nei confronti dei cittadini emigrati in
territori a fiscalità privilegiata
iuris tantum
→ la prova contraria è a carico del contribuente → deve
provare che tale trasferimento non è finalizzato solo ad
evitare il regime impositivo italiano
quindi in funzione antielusiva
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• Anche per l’impresa si pone il problema del
trasferimento all’estero della residenza o della sede degli
imprenditori commerciali
In passato nel TUIR viene inserito art. 20 bis
la perdita della residenza è fattispecie di realizzo di
plusvalenze dei componenti dell’azienda al valore
normale, salvo che l’impresa non abbia una s.o. in Italia
tale disposizione è stata soppressa dall’art. 1 del D. lgs. N.
344/2003 e sostituito con art. 168 TUIR Disposizioni in
materia di imprese estere collegate
Quando si considera che un reddito è
prodotto nel territorio dello stato italiano
• È il legislatore che fornisce i criteri per individuare un collegamento
con il territorio
• I criteri sono diversi a seconda del tipo di reddito che si prende in
considerazione
• Art. 23 TUIR
in base al luogo in cui si svolge l’attività di lavoro (autonomo –
dipendente)
in base al luogo in cui si trova l’immobile
in base alla presenza di un s.o. per l’impresa
in base alla residenza del soggetto che eroga il reddito per i redditi
da capitale
in base a attività svolte o beni presenti nel territorio dello Stato per i
redditi diversi
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Residenza