La soggettività passiva ai fini IRES Artt. 73 e 74 TUIR ….. • Come è strutturata la Riforma del TUIR Titolo I IRPEF Capo VI Redditi d’impresa Art. 55 definizione (che è poi alla base delle regole di quantificazione del reddito e della nozione stessa di ente commerciale) Titolo II IRES Cap II regole afferenti la determinazione del reddito d’impresa …. • In tema di soggettività passiva da una prima lettura del TUIR in particolare facendo riferimento soltanto all’art. 73 si rileva come Art. 73 Soggetti passivi riproduca l’abrogato art. 87 TUIR previgente relativo all’individuazione dei soggetti passivi IRPEG pertanto i soggetti passivi delle due imposte sono gli stessi …. • Tuttavia non ci si può fermare a questa sola comparazione in quanto occorre considerare anche: 1) artt. 115 e 116 relativi al regime di trasparenza fiscale tale regime,originariamente riservato alle sole società di persone, viene esteso anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (art. 116) e alle altre società di capitali se partecipate da altre società di capitali (art. 115) …. 2) abrogazione dell’art. 14 TUIR relativo alla disciplina del credito d’imposta sui dividendi – introduzione dell’art. 47 TUIR Utili da partecipazione in tal modo gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società ed enti ex art. 73 (anche in sede di liquidazione) concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare (in origine la % di concorso degli utili era del 40% ; tale misura è stata innalzata con d.m. 2-4-2008 a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007) …. 3) artt. 118 ss e 132 ss in tema di consolidato nazionale e internazionale Tale disciplina, su base opzionale diversamente determinata nelle due hp, prevede la possibilità di determinare un unico reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi delle società controllate, pari alla somma algebrica degli imponibili delle società appartenenti all’area di consolidamento …. • Pertanto sotto l’aspetto della soggettività passiva ai fini IRES – la riforma introduce una serie di novità che influiscono sulla esatta ricostruzione dei caratteri fondamentali dell’imposizione su soggetti diversi dalle persone fisiche altro problema, ancora aperto, concerne la figura del trust non solo quale istituto importato da altri ordinamenti e applicato nel nostro in base a disposizioni di diritto internazionale privato ma anche per le forma che ne ha determinato il legislatore fiscale (es. patrimoni destinati): si parla in tal caso di soggettività passiva atipica …. • a) b) c) d) Soggetti passivi IRES ex art. 73 TUIR spa, sapa, srl, cooperative e di mutua assicurazione, società europee … residenti nel territorio dello Stato; Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; Società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. …. Quindi Società – enti commerciali residenti Enti commerciali residenti Enti non commerciali ma residenti Società ed enti non residenti Pertanto è necessario chiarire • Concetto d’impresa ai fini fiscali (rinvio) • La rilevanza e la funzione della residenza fiscale (rinvio) • La rilevanza e l’identificazione della commercialità di un ente – pubblico o privato Nozione di residenza fiscale • IRPEF ed IRES adottano il criterio della residenza x ancorare i redditi al territorio dello Stato • Di conseguenza la qualifica di residente – non residente del soggetto passivo implica un diverso regime impositivo: residenti: principio di tassazione del reddito mondiale o worlwide income taxation tassazione per tutti i redditi posseduti ovunque siano prodotti non residenti: principio di territorialità tassazione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano • Ratio: tassare solo quei redditi che hanno un determinato collegamento con il territorio dello Stato …. Quindi occorre stabilire • A quali condizioni un soggetto si considera residente • Quando si può dire e considerare che un dato reddito è prodotto nel territorio dello Stato …. Per le persone giuridiche si richiede che per la maggiorparte del periodo d’imposta abbiano - La sede legale: risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto - La sede amministrativa: luogo in cui si formano i programmi e gli indirizzi gestionali dell’attività è un criterio di fatto che – attenzione – potrebbe rimandare semplicemente a quel luogo in cui sono collocati gli uffici in sede stabile idonei ad ospitare l’attività gestionale e di management - L’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato …. • Anche per l’impresa si pone il problema del trasferimento all’estero della residenza o della sede degli imprenditori commerciali In passato nel TUIR viene inserito art. 20 bis la perdita della residenza è fattispecie di realizzo di plusvalenze dei componenti dell’azienda al valore normale, salvo che l’impresa non abbia una s.o. in Italia tale disposizione è stata soppressa dall’art. 1 del D. lgs. N. 344/2003 e sostituito con art. 168 TUIR Disposizioni in materia di imprese estere collegate Quando si considera che un reddito è prodotto nel territorio dello stato italiano • È il legislatore che fornisce i criteri per individuare un collegamento con il territorio • I criteri sono diversi a seconda del tipo di reddito che si prende in considerazione • Art. 23 TUIR in base al luogo in cui si svolge l’attività di lavoro (autonomo – dipendente) in base al luogo in cui si trova l’immobile in base alla presenza di un s.o. per l’impresa in base alla residenza del soggetto che eroga il reddito per i redditi da capitale in base a attività svolte o beni presenti nel territorio dello Stato per i redditi diversi Soggetti passivi Ires • • • • Società – enti commerciali residenti Enti commerciali residenti Enti non commerciali ma residenti Società ed enti non residenti Commercialità dell’ente • Enti pubblici o privati La distinzione tra enti commerciali e non commerciali si basa su precisi criteri: - Si guarda all’oggetto esclusivo o principale: in base alle risultanze dell’atto costitutivo o dello statuto (ex art. 87 previgente purchè aventi idonei requisiti formali cioè redatti sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) - In via sussidiaria (cioè solo se mancano un atto costitutivo o uno statuto redatti nelle forme indicate) si verifica l’attività di fatto esercitata …. • Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto • Dunque per gli enti l’elemento caratterizzante è la natura commerciale dell’attività in connessione al raggiungimento degli scopi dell’ente stesso • per gli enti diversi dalle società si discute se sia sufficiente il criterio dell’oggetto esclusivo quale attività commerciale e se sia necessario anche il requisito dell’economicità di gestione. …. • Sono esclusi dalla soggettività passiva IRES lo Stato i suoi organi amministrazioni e gli enti pubblici territoriali ex art. 74 TUIR