Ampio spazio viene dedicato alle novità apportate dalla “Legge Fornero” che ha introdotto alcune “restrizioni” finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell’istituto delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Completa la trattazione l’esame della disciplina della deducibilità, sia ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) sia ai fini IRAP, degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori. FRINGE BENEFITS E RIMBORSI SPESE In testo tiene conto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2013 e altri provvedimenti in materia di incremento delle detrazioni per i figli a carico, di riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi delle auto assegnate ai dipendenti e di incremento delle deduzioni forfetarie IRAP. G. Dan M. Gabelli La quinta edizione di “Fringe benefits e rimborsi spese” fornisce una trattazione completa per la qualificazione e quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, con particolare attenzione alla disciplina delle trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefits. Edizione V Gianluca Dan Massimo Gabelli FRINGE BENEFITS E RIMBORSI SPESE Deduzioni forfetarie IRAP Trasferte e rimborsi ai dipendenti Detrazione figli a carico Deducibilità costi auto ISBN 978-88-217-4206-4 00138605 Collaborazioni coordinate e continuative a progetto 40,00 I.V.A. INCLUSA Edizione V Gianluca Dan Massimo Gabelli FRINGE BENEFITS E RIMBORSI SPESE Deduzioni forfetarie IRAP Trasferte e rimborsi ai dipendenti Detrazione figli a carico Deducibilità costi auto Collaborazioni coordinate e continuative a progetto QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it o rivolgersi all’agente di zona PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA © 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) ISBN: 9788821742354 Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata. L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Autori AUTORI GIANLUCA DAN, Laureato in Economia e Commercio con lode presso l’Università di Trieste, Dottore Commercialista e Revisore legale in Milano e Treviso, Studio Boscolo & Partners (www.boscoloepartners.it). Svolge la sua attività prevalentemente nell’ambito della fiscalità d’impresa nazionale e internazionale e del diritto societario oltre ad essere componente di diversi collegi sindacali. Docente di diritto tributario e societario, relatore di numerosi convegni. Iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti, autore di numerosi articoli e commenti in materia tributaria per le principali riviste specializzate ([email protected]). MASSIMO GABELLI, Laureato in Economia Aziendale con lode presso l’Università Bocconi di Milano. Laureato in Giurisprudenza (110/110) presso l’Università Statale di Milano. È tra i soci fondatori di Morri e Associati Studio Legale e Tributario (www.mcalex.it). Ha maturato la propria esperienza professionale presso società multinazionali e primari studi tributari, aderenti a network internazionali. Opera prevalentemente nell’ambito della fiscalità d’impresa e straordinaria ed è componente di diversi collegi sindacali, organi di controllo e consigli di amministrazione. Pubblicista per il gruppo IPSOA – WKI, è autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia tributaria ([email protected]). Fringe benefits e rimborsi spese V Premessa PREMESSA La quinta edizione del libro “Fringe benefits e rimborsi spese” recepisce le previsioni della Legge di Stabilità per il 2013, L. 24 dicembre 2012, n. 228 oltre che delle numerose norme emanate nel corso degli ultimi anni, in materia di incremento delle detrazioni per i figli a carico, di riduzione delle percentuali di deducibilità dei costi delle auto assegnate ai dipendenti e di incremento delle deduzioni forfetarie IRAP nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di sesso femminile, nonché di quelli di età inferiore a 35 anni. Tale nuova edizione nasce dall’esigenza di aggiornamento dell’opera imposta dalle numerose modifiche normative e dal continuo sedimentarsi di nuovi interventi della dottrina, della giurisprudenza e della prassi amministrativa. L’opera, partendo dal quadro di riferimento per la qualificazione e quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, analizza le varie fattispecie che si possono incontrare nella pratica professionale, con particolare attenzione alla disciplina delle trasferte, e le relative modalità di rimborso degli oneri sostenuti dai dipendenti, e a quella dei fringe benefit. Inoltre, fornisce un quadro di sintesi delle regole di determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotte dalle ultime Leggi Finanziarie. Ampio spazio viene dedicato alle novità apportate alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. “ Legge Fornero”, che ha introdotto alcune “restrizioni” finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell’istituto delle collaborazioni. L’ultimo capitolo è stato riservato all’esame della disciplina della deducibilità, sia ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) sia ai fini IRAP, degli oneri connessi ai dipendenti e collaboratori, per agevolare il lettore nella determinazione degli importi deducibili specie quelli la cui deduzione è soggetta a limitazioni. Molte ed importanti modifiche normative si sono sedimentate nel corso degli ultimi anni, grazie alle diverse interpretazioni fornite dalla prassi ministeriale (si vedano, ad esempio, i chiarimenti resi in merito ai regimi per le stock option e ai conferimenti non proporzionali attuati dai manager delle società o relativamente alla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande). Fringe benefits e rimborsi spese VII Premessa L’opera intende conservare l’originaria agilità di consultazione e vuole riproporsi come strumento di lavoro e spunto di riflessione, aggiornato e rinnovato. Il testo, inoltre, dà conto delle norme precedenti, seguendo l’evoluzione normativa in modo da agevolare l’analisi non solo delle regole attuali ma anche di quelle di annualità ancora suscettibili di accertamento. Gianluca Dan, Massimo Gabelli Milano, aprile 2013 VIII Fringe benefits e rimborsi spese Sommario SOMMARIO Capitolo 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO 1. 2. 3. 4. 5. Premessa ......................................................................................................... La riforma del mercato del lavoro .............................................................. Qualificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati ............... Quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati ............. Somme e valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ..................................................................................... 5.1. Risarcimento del danno ................................................................... 5.2. Danno all’immagine, da perdita di chance e da mobbing ................ 6. Qualificazione e quantificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ..................................................................................... 6.1. Borse di studio .................................................................................. 6.2. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto ................. 6.3. “False partite IVA”: le modifiche apportate dalla Legge Fornero 6.4. Collaborazioni nelle ONG/ONLUS e attività dei promoters ...... 6.5. Compensi per il servizio di volontariato civile ........................... 6.6. Collaborazioni coordinate e continuative “sportive”.................. 7. Stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero......................... 7.1. Stipendi prodotti all’estero .............................................................. 7.2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto ...................................................................... 7.3. Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti .. 7.4. Cenni sul modello OCSE e le convenzioni contro le doppie imposizioni ........................................................................................ 1. 2. 3. 4. 3 5 10 14 30 32 34 38 46 50 65 73 75 76 82 83 84 87 88 Capitolo 2 LA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI RICERCATORI E DEI LAVORATORI Premessa ......................................................................................................... 97 Leggi Finanziarie per il 2003 e il 2005 ....................................................... 98 Legge Finanziaria per l’anno 2007 e seguenti (disciplina in vigore) ...... 100 3.1. Detrazioni per carichi di famiglia (detrazioni soggettive) ........... 101 3.2. Altre detrazioni (detrazioni oggettive) ........................................... 105 3.3. Scaglioni di reddito e relative aliquote ........................................... 111 3.4. Addizionali regionali e comunali all’IRPEF ................................. 114 Misure di tassazione agevolata per i premi di produttività ..................... 116 Fringe benefits e rimborsi spese IX Sommario 4.1. Disposizioni in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2008............ 4.2. Disposizioni in vigore nel 2009 e nel 2010 ................................... 4.3. Disposizioni in vigore dal 2011 al 2013 ......................................... 5. Tassazione indennità di fine rapporto ........................................................ 6. Incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero .......... 7. Incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori ............................................ 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. X Capitolo 3 NOZIONE DI TRASFERTA E SEDE DI LAVORO La nozione di trasferta .................................................................................. 1.1. I trasfertisti ......................................................................................... 1.2. Sede di lavoro per il collaboratore coordinato e continuativo ... Spese di trasferta e reddito di lavoro dipendente ..................................... 2.1. Trasferte in Italia - nel territorio del Comune sede di lavoro ..... 2.2. Trasferte in Italia - fuori dal Comune sede di lavoro: le tre alternative ................................................................................. 2.2.1. Rimborso analitico.................................................................. 2.2.2. Rimborso forfetario ............................................................... 2.2.3. Rimborso misto ...................................................................... 2.3. Trasferte all’estero ............................................................................. 2.4. Documentazione delle spese di trasferta ....................................... Indennità di trasferimento............................................................................ Assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all’estero ............... Capitolo 4 I FRINGE BENEFITS Premessa ......................................................................................................... Compensi in natura ....................................................................................... Generalità e categorie di dipendenti ........................................................... Importi massimi di esenzione ...................................................................... I contributi previdenziali e assistenziali...................................................... La riforma della previdenza complementare ............................................. Le erogazioni liberali eccezionali................................................................. Sussidi occasionali ......................................................................................... Le somministrazioni di vitto, le mense aziendali e le prestazioni sostitutive ........................................................................................................ Servizi di trasporto ........................................................................................ Compensi reversibili...................................................................................... Opere e servizi per finalità sociali a favore dei dipendenti...................... Somme in denaro........................................................................................... Le azioni ai dipendenti .................................................................................. 14.1. L’azionariato diffuso tra i dipendenti ............................................. 116 117 118 119 123 126 135 139 140 141 141 143 144 147 148 148 149 157 161 163 164 164 166 167 177 178 181 183 188 190 192 196 197 198 Fringe benefits e rimborsi spese Sommario 15. 16. 17. 18. 19. 20. 14.1.1. La generalità dei dipendenti ............................................... 14.1.2. Gli ex dipendenti.................................................................. 14.1.3. Le azioni ammesse e misura dell’agevolazione ................ 14.1.4. Cessioni di azioni assegnate e azioni acquistate nell’attività d’investimento .................................................. 14.1.5. Cessione di azioni nel triennio: determinazione del reddito imponibile ......................................................... 14.1.6. Cessione delle azioni: quali modalità di tassazione? ....... 14.2. Stock option .......................................................................................... 14.2.1. Stock option: la disciplina delle azioni assegnate fino al 4 luglio 2006...................................................................... 14.2.2. Stock option: la disciplina delle azioni assegnate dal 5 luglio al 2 ottobre 2006 .............................................. 14.2.3. Stock option: la disciplina delle azioni assegnate dal 3 ottobre 2006 ................................................................ 14.2.4. Mancato rispetto del vincolo quinquennale: quali modalità di tassazione? ........................................................ 14.2.5. Azioni assegnate e azioni acquistate nell’attività d’investimento ...................................................................... 14.2.6. Modifiche del prezzo di esercizio ...................................... 14.2.7. Diritti d’opzione ................................................................... 14.2.8. Data dell’offerta e valore normale ..................................... 14.3. I conferimenti non proporzionali .................................................. Oneri deducibili trattenuti dal datore di lavoro (i contributi ai fondi pensione) ......................................................................................... 15.1. Il nuovo regime dei contributi versati alla previdenza complementare.................................................................................. 15.2. Agevolazione per i neoassunti dal 1° gennaio 2007 .................... 15.3. Modalità di deduzione ..................................................................... Erogazioni per spese sanitarie e polizze di assicurazione ....................... 16.1. Polizze nell’interesse del datore di lavoro (per esempio, per rischi per azioni di responsabilità civile)................................. Mance dei croupiers ......................................................................................... Incentivi al rinvio del pensionamento (c.d. super bonus)........................... I fringe benefits imponibili a valore normale (ordinario o speciale) ..... 19.1. Cessioni di beni o prestazioni di servizi fornite ai dipendenti dal datore di lavoro........................................................................... 19.1.1. Cessione di computer nuovi .................................................. 19.2. I benefits ai familiari del dipendente ............................................. 19.3. I benefits che il dipendente ha diritto di ottenere da terzi ......... 19.4. L’esenzione generalizzata per i compensi in natura .................... Fringe benefits imponibili a valore normale speciale .............................. 20.1. Generi in natura prodotti dall’azienda ........................................... Fringe benefits e rimborsi spese 199 202 202 207 209 211 214 214 217 220 227 229 230 230 231 234 240 241 244 245 245 249 251 251 252 253 255 256 256 257 259 259 XI Sommario 20.2. Auto concesse in uso promiscuo al dipendente ........................... 20.2.1. Auto concessa ai collaboratori coordinati e continuativi 21. Prestiti a tasso ridotto ................................................................................... 22. Fabbricati concessi ai dipendenti ................................................................ 23. Servizi di trasporto ferroviario di persone ................................................. 1. 2. 3. 4. XII 261 265 266 269 270 Capitolo 5 DEDUCIBILITÀ DEI COSTI, CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI Premessa ......................................................................................................... 285 Asimmetria nell’imposizione ....................................................................... 285 Le singole disposizioni del TUIR ................................................................ 286 3.1. Art. 95 del TUIR - “Spese per prestazioni di lavoro” ................. 287 3.2. Piani azionari: “Spese per prestazioni di lavoro” ......................... 288 3.3. Stock option: “Spese per prestazioni di lavoro” per i soggetti IAS/IFRS ........................................................................................... 288 Deroghe .......................................................................................................... 289 4.1. Canoni di locazione e spese delle strutture recettive (foresterie) . 289 4.2. Fabbricati concessi in uso ai dipendenti: limiti generali alla deducibilità delle spese e agevolazioni .................................... 292 4.3. Rimborsi spese vitto e alloggio ....................................................... 297 4.4. Trasferte: rimborsi chilometrici e costi di noleggio ..................... 300 4.4.1. Autotrasporto di merci .......................................................... 301 4.5. Partecipazioni agli utili...................................................................... 301 4.6. Compensi agli amministratori ......................................................... 302 4.6.1. Compensi reversibili............................................................... 304 4.7. Rimborso dei compensi per permessi e licenze dei dipendenti che svolgono funzioni pubbliche.................................................... 307 4.8. Compensi al Collegio sindacale e ai revisori ................................. 308 4.9. Compensi indeducibili ...................................................................... 310 4.10. Oneri di utilità sociale ....................................................................... 311 4.11. Accantonamenti di quiescenza e previdenza ................................ 314 4.11.1. Trattamento di fine rapporto e principi contabili internazionali (IAS/IFRS) .................................................. 316 4.11.2. Forme pensionistiche complementari: il nuovo regime del TFR destinato a previdenza complementare .. 319 4.12. Spese di formazione del personale ................................................. 320 4.13. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore ................................. 321 4.13.1. Veicoli assegnati in uso promiscuo: disciplina vigente ante D.L. n. 262/2006........................................................... 322 Fringe benefits e rimborsi spese Sommario 5. 6. 7. 8. 9. 4.13.2. Veicoli assegnati in uso promiscuo: disciplina dettata dal D.L. n. 262/2006 ........................................................... 4.13.3. Veicoli assegnati in uso promiscuo ................................... 4.13.4. Veicoli assegnati per uso esclusivamente personale ....... 4.13.5. Veicolo concesso all’amministratore................................. Regole di deducibilità dalla base imponibile IRAP .................................. 5.1. La determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali........................... 5.2. La determinazione del valore della produzione netta per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali..................................................................... 5.3. La determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali ..................... Le regole vigenti fino alla Legge finanziaria per il 2007 .......................... 6.1. La Legge finanziaria per il 2003...................................................... 6.2. La Legge finanziaria per il 2005...................................................... 6.3. Le disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2007 Riduzione del cuneo fiscale ............................................................. Integrale deducibilità dell’IRAP riferita al costo del lavoro ................... Riparto territoriale dell’IRAP ...................................................................... Classificazione in bilancio e scritture contabili ......................................... 324 328 330 331 332 333 341 342 343 343 347 359 367 371 372 Fringe benefits e rimborsi spese XIII FRINGE BENEFITS E RIMBORSI SPESE Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Capitolo 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Sommario: 1. Premessa 2. La riforma del mercato del lavoro 3. Qualificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati 4. Quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati 5. Somme e valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 5.1. Risarcimento del danno 5.2. Danno all’immagine, da perdita di chance e da mobbing Danno da mobbing 6. Qualificazione e quantificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 6.1. Borse di studio Praticanti degli studi professionali 6.2. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto Modifiche apportate dalla c.d. Legge Fornero alle collaborazioni 6.3. “False partite IVA”: le modifiche apportate dalla Legge Fornero 6.4. Collaborazioni nelle ONG/ONLUS e attività dei promoters 6.5. Compensi per il servizio di volontariato civile 6.6. Collaborazioni coordinate e continuative “sportive” 7. Stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero 7.1. Stipendi prodotti all’estero 7.2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto 7.3. Redditi da collaborazione corrisposti a soggetti non residenti 7.4. Cenni sul modello OCSE e le convenzioni contro le doppie imposizioni 1. Premessa L’imposizione del reddito di lavoro dipendente è regolamentata dal Titolo I, Capo IV del TUIR1 e in particolare dagli articoli da 49 a 52. Si rileva innanzitutto che, ad oggi, con il termine redditi di lavoro dipendente non ci si riferisce più esclusivamente al reddito percepito dai soli lavoratori subordinati, pure nella ampia articolazione contrattuale in cui tale rapporto può svilupparsi specie dopo l’approvazione della riforma del mercato del lavoro attuata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), ma anche a un’ampia categoria di soggetti che forma il cosiddetto mondo dei lavoratori “parasubordinati”. La disciplina del reddito di lavoro dipendente ha, infatti, subìto una rilevante riforma in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, commi 19 e 134, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi. 1 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fringe benefits e rimborsi spese 3 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento In attuazione di tale Legge delega è stato così emanato il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 con il quale sono stati sostituiti gli artt. 46 (ora 49), 47 (ora 50), comma 1, lett. e), f), g) e l) e comma 3, e l’art. 48 (ora 51) del TUIR oltre ad altre modifiche di notevole importanza che comunque esulano dalla presente trattazione (ad esempio le modifiche alla disciplina delle ritenute, al trattamento previdenziale, ecc.). Dopo questo primo provvedimento, il cui impatto è stato essenzialmente rivolto alle regole di determinazione del reddito imponibile, un’altra svolta è stata rappresentata dall’attrazione al medesimo regime fiscale del lavoro subordinato dei redditi prodotti dai soggetti parasubordinati, i cui redditi erano originariamente compresi tra quelli assimilati al reddito di lavoro autonomo 2 e che sono ora collocati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR) con conseguente applicazione anche a tali soggetti delle regole applicabili ai lavoratori dipendenti in tema di fringe benefits e di rimborsi spese (tranne le specifiche eccezioni che saranno analizzate nei singoli capitoli). Si segnala che la Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (Legge 7 aprile 2003, n. 80), sul punto però rimasta inattuata, aveva ipotizzato importanti modifiche della base imponibile dei lavoratori dipendenti, orientate ad agevolare, attraverso incentivi fiscali, la diffusione di sistemi retributivi flessibili e partecipativi perché funzionali ai risultati dell’impresa. Il Governo veniva infatti delegato a prevedere un “regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell’impresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell’andamento economico dell’impresa”. La relazione al Senato sul punto evidenziava che “particolarmente significativa è la indicazione specifica apportata al n. 7 della lett. c) del comma 1 dell’art. 3. La previsione, già contenuta nel testo della Camera, di un regime di favore fiscale per la parte di retribuzione commisurata ai risultati d’impresa viene integrata al fine di ricomprendere nel principio di delega non solo la problematica delle stock options, ma anche l’insieme degli interventi che possono favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili, finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell’andamento economico dell’impresa. Si tratta degli istituti tipici della share economy. 2 Art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2000. Lettera soppressa dall’art. 34, comma 1, lett. d) della Legge 21 novembre 2000, n. 342. 4 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Come rilevato anche in sede comunitaria, molti studi ed esempi concreti mostrano chiaramente che la partecipazione finanziaria dei lavoratori, se realizzata nel modo giusto, non soltanto aumenta la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma è in grado altresì di incentivare il coinvolgimento dei lavoratori, migliorare la qualità del lavoro e contribuire a una maggiore coesione sociale”. Nonostante questo contesto, e a dispetto delle ben note esigenze di competitività delle imprese e di abbattimento del costo del lavoro, il principale, e forse meglio l’unico, strumento di coinvolgimento e compartecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa, le stock options, sono state oggetto di modifiche normative restrittive nel corso del 2006, che ne hanno pesantemente ridimensionato l’effettiva convenienza. Ad una prima modifica, introdotta dall’art. 36, comma 25 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha infatti fatto seguito un secondo intervento con l’art. 2, comma 29 del D.L. 2 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, determinando così l’esistenza di ben tre regimi fiscali in un solo anno solare. Infine l’art. 82, comma 23 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha definitivamente abrogato il regime di tassazione agevolato applicabile alle stock options individuali dal 25 giugno 2008, lasciando così in vigore il solo “azionariato diffuso”, strumento inadeguato per dare reali incentivi ai dipendenti di fascia medio-alta (si rinvia al Capitolo 4 per l’analisi dell’evoluzione normativa). Gli ultimi interventi legislativi (si veda la Legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. “Legge Fornero”) sono stati essenzialmente mirati alla riforma del “mercato” del lavoro senza particolare impatto sulle norme fiscali di determinazione del reddito di lavoro dipendente o dei redditi ad esso assimilati. Nel proseguo daremo un’indicazione delle principali novità recate dalla suddetta Legge Fornero. 2. La riforma del mercato del lavoro La riforma del mercato del lavoro è stata attuata con la Legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2012 n. 153 ed è quindi entrata in vigore il 18 luglio 2012. Il testo ha successivamente subito alcune modifiche con l’approvazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134. Fringe benefits e rimborsi spese 5 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento La riforma ha l’obiettivo di creare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, atto a perseguire i seguenti obiettivi: (i) aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne; (ii) ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione e occupazione; (iii) contribuire alla crescita della produttività e stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese; (iv) creare un sistema di tutele più universalistico. La legge, arricchita dal contributo del Parlamento, tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro: • una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e l’adeguamento all’attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale; • un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive; • l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine. Per ottenere questi risultati, la riforma individua alcune macro-aree di intervento, in cui sono coinvolti gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l’equità di genere e le politiche attive. Si riepilogano di seguito i principali interventi apportati dal Governo3. Contratti a tempo determinato È stato reso più semplice l’uso dei contratti a tempo determinato e al contempo si è cercato di scoraggiare il contenzioso che deriva da presunti abusi. Nel dettaglio: • il primo contratto a termine - ovvero quello stipulato tra un lavoratore e una impresa per qualunque tipo di mansione - non dovrà più essere giustificato attraverso la specificazione della causale; • viene prolungato il periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la scadenza per completare il lavoro oggetto del contratto stesso: da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore; 3 Tratto 6 dal sito: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lavoro_riforma/. Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento • • l’aumento del costo contributivo (aliquota 1,4 per cento) destinato al finanziamento dell’ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) verrà in parte restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato; è confermato che nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga ritenuto illegittimo e, pertanto, convertito in tempo indeterminato, l’indennità risarcitoria spettante al lavoratore, compresa tra 2,5 e 12 mensilità, è onnicomprensiva e copre tutte le conseguenze retributive e contributive che derivano dall’illegittimità del contratto. Lavoro a progetto Resta ampia la possibilità di ricorrere a questo istituto per mansioni e figure a elevato contenuto professionale. L’obiettivo della riforma è quello di evitarne l’uso improprio per lo svolgimento di mansioni ordinarie, esecutive e comunque tipiche dei lavoratori alle dipendenze dirette del datore di lavoro. I datori di lavoro e i sindacati avranno la possibilità di definire con maggior dettaglio, nell’ambito della contrattazione collettiva, le figure professionali interessate da questo tipo di contratti. Viene eliminata la possibilità di introdurre clausole di recesso anticipato, ma si prevede esplicitamente la possibilità di recedere per inidoneità professionale del collaboratore che renda impossibile la realizzazione del progetto4. Lavoro autonomo e partite IVA Gli interventi mirano a scoraggiare un uso improprio di questo tipo di contratti, tuttavia la nuova normativa si applica solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge ed è stato previsto un anno di tempo per l’eventuale adeguamento delle collaborazioni professionali già in essere ai nuovi criteri5. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro Si prevede di preservare l’istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi. 4 Si veda infra paragrafo 6.2. sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. 5 Si veda infra paragrafo 6.2. sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Fringe benefits e rimborsi spese 7 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Tirocini formativi (stage) Nel rispetto dei profili di competenza regionale, si individuano, unitamente alle regioni stesse, misure rivolte a delineare un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi, nonché l’utilizzo distorto dell’istituto, in concorrenza con il contratto di apprendistato. Ciò tramite la previsione di linee guida per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina sul territorio nazionale. Potranno in ogni caso essere previste misure, riconducibili alla esclusiva competenza dello Stato, volte a disciplinare i periodi di attività lavorativa che non costituiscono momenti del percorso di tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle attività esclusivamente lavorative svolte nel tirocinio. La flessibilità in uscita La riforma prevede una procedura preventiva all’intimazione del licenziamento per ragioni oggettive o economiche, finalizzata a favorire una conciliazione tra le parti e ad evitare, pertanto, l’insorgere di una lite, ad es. attraverso una risoluzione consensuale del rapporto che consente al lavoratore licenziato di accedere al nuovo trattamento di disoccupazione (ASpI). La riforma modifica, altresì, il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi. Il campo di applicazione dell’art. 18 rimane immutato: esso, infatti, comprende (a parte il caso del licenziamento discriminatorio, che vale per tutti) i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva nell’ambito comunale, o più di 60 nell’ambito nazionale. Il nuovo testo dell’art. 18 contempla, sostanzialmente, tre regimi sanzionatori dei licenziamenti illegittimi, a seconda che il giudice accerti: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante del licenziamento (cd. licenziamenti discriminatori). In questo caso le conseguenze sanzionatorie rimangono quelle previste dal testo dell’art. 18 attualmente in vigore: il datore di lavoro, infatti, imprenditore o non imprenditore, è condannato, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal medesimo, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo i danni subiti, sia retributivi (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione) che contributivi. Resta ferma, inoltre, la facoltà del lavoratore di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, oltre ai danni pregressi. Tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di 8 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento lavoro. Il medesimo regime si applica per i licenziamenti intimati in violazione dei divieti posti a tutela della maternità e della paternità, nonché in concomitanza del matrimonio. La medesima tutela, infine, si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale; b) l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti c.d. soggettivi o disciplinari). Questo regime sanzionatorio presenta un’ulteriore suddivisione interna. Il giudice, infatti, nei casi in cui il licenziamento sia stato valutato come gravemente arbitrario dal giudice alla luce delle risultanze del processo, può annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno retributivo e contributivo (peraltro contenuto, per quel che riguarda le retribuzioni perdute a causa del licenziamento, entro un massimo di 12 mensilità). Oppure, nei casi di illegittimità meno grave ed evidente, il giudice dichiara concluso il rapporto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva. L’importo in questo caso è variabile: dalle 12 alle 24 mensilità, a seconda di vari criteri tra i quali il primo è quello dell’anzianità di servizio del dipendente; c) l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro (licenziamenti c.d. oggettivi o economici). Anche in questo caso si deve distinguere tra due ipotesi. Nel caso che il giudice, cui peraltro è vietato di valutare l’opportunità della decisione imprenditoriale, accerta la manifesta insussistenza del fatto produttivo o organizzativo posto dal datore di lavoro a base del licenziamento, può condannare questi alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno retributivo e contributivo (peraltro, come nell’ipotesi b), entro un massimo di 12 mesi di retribuzione). Qualora, invece, il giudice accerti semplicemente che il licenziamento in questione non è giustificato, condanna il datore di lavoro (anche qui come nell’ipotesi b) al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra 12 e 24 mensilità. Anche qui si tiene conto di criteri come quello dell’anzianità del dipendente, nonché del fatto che questi si sia attivato o meno per la ricerca di nuova occupazione. Il lavoratore mantiene, comunque, la facoltà di provare che il licenziamento è stato determinato non dal motivo economico formalmente addotto, ma da ragioni discriminatorie o disciplinari. In questi casi, se la richiesta è accolta dal giudice, si applicano le tutele relative alle altre due forme di licenziamento. Fringe benefits e rimborsi spese 9 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento 3. Qualificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati Ai sensi dell’art. 49 del TUIR costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando sia considerato tale in base alle norme sulla legislazione del lavoro o il telelavoro. Il lavoro a domicilio è regolato dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 che identifica tale tipologia lavorativa in quelle ipotesi in cui non si ha una indipendente attività di produzione al servizio dei consumatori, ma un’attività di lavoro per un risultato che appartiene alle imprese che hanno commesso il lavoro e fornito la materia e l’attrezzatura6. La giurisprudenza è intervenuta molte volte per qualificare il lavoro a domicilio e per distinguerlo da altre forme di lavoro quali quello artigianale, chiarendo che nel lavoro a domicilio deve esserci vincolo di subordinazione, inserimento nel ciclo produttivo aziendale, assoggettamento alle direttive del datore di lavoro, ecc.7. La Sent. Corte di Cass., Sez. lav., n. 21449 del 2004 ha inoltre precisato che il lavoro a domicilio potrebbe essere di tipo subordinato anche se il lavoratore presta la sua attività per diversi committenti, utilizza strumenti o mezzi propri e si avvale dell’ausilio di familiari8. Le caratteristiche del telelavoro sono state determinate dall’accordo interconfederale stipulato da parte di ventuno associazioni datoriali e da Cgil, Cisl e Uil del 9 giugno 2004 con cui si definisce il telelavoro come “una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati oltre che le somme previste 6 Si vedano anche le circolari INPS n. 79 del 26 marzo 1997, n. 179/RCV dell’8 agosto 1989 e n. 74/RCV del 23 marzo 1990. 7 Si veda la Sent. Corte di Cass., Sez. lav., n. 13341 del 2001. Si veda anche la Sent. Corte di Cass., Sez. lav., n. 19352 del 2003 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di lavoratore subordinato, precisando che il requisito di subordinazione si verifica se il dipendente è sottoposto al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non risulta sufficiente la mera ricezione di indicazioni e suggerimenti. Con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive potrebbe non essere presente il requisito del potere gerarchico, ma devono essere valutati altri elementi quali la continuità e la durata dell’attività lavorativa, la regolamentazione dell’orario, l’esistenza di una struttura organizzata, ecc. (si veda la Sent. Corte di Cass. n. 8569 del 2004). 8 10 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento dall’ultimo comma dell’art. 4299 del Codice di procedura civile ovvero gli interessi sui crediti di lavoro e le somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del TUIR i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Di conseguenza sono considerati redditi di lavoro dipendente le indennità conseguite per cassa integrazione, mobilità, indennità di maternità, di malattia, di disoccupazione, ecc. La nozione di reddito di lavoro dipendente fornita dal comma 1 dell’art. 49 del TUIR consente di far rientrare in tale categoria tutto quanto viene conseguito sulla base del rapporto di lavoro, anche se indipendentemente dalla prestazione di lavoro. In altri termini costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori erogati al dipendente a prescindere dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti. Il Codice civile all’art. 2094 fornisce una definizione di prestatore di lavoro subordinato individuandolo nel soggetto che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’art. 2239 del Codice civile, invece, estende la disciplina applicabile per il lavoro nell’impresa anche ai rapporti di lavoro subordinato che non siano relativi a un’attività prestata a favore di un’impresa ma a favore di altri soggetti quali ad esempio i professionisti. Tale distinzione (impresa/altri soggetti) non assume rilevanza quanto alla qualificazione fiscale del reddito erogato al dipendente poiché vengono qualificati come redditi di lavoro dipendente tutti quei redditi che derivano da un rapporto in cui oggettivamente sia possibile individuare un prestatore di lavoro dipendente ovvero in tutti i casi in cui un soggetto offre la propria prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui. 9 Ultimo comma dell’art. 429 del Codice di procedura civile: “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Fringe benefits e rimborsi spese 11 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Dal punto di vista tributario risulta inoltre essere irrilevante l’eventuale qualifica attribuita al singolo dipendente (operaio, impiegato, quadro o dirigente) potendo lo stesso soggetto essere inquadrato fra i percettori di reddito di lavoro dipendente anche se non assume alcuna delle qualifiche citate sempre che presti la propria attività lavorativa in posizione di dipendenza e sotto la direzione altrui. Tale connotazione distingue il lavoro dipendente da quello autonomo e presuppone “la compresenza logica e giuridica di almeno due soggetti e l’esistenza di un rapporto ineguale, in cui uno dei due soggetti si trova in una posizione di subordinazione per ragioni di organizzazione e divisione del lavoro. La direzione, infatti, qualifica la situazione soggettiva di chi si contrappone al lavoratore dipendente e ha compiti e responsabilità direttive nell’ambito di una determinata attività, mentre la dipendenza, presuppone un soggetto la cui attività è caratterizzata dall’assenza di iniziativa economica e dalla preordinazione di mezzi. Elemento caratterizzante della dipendenza è, dunque, la circostanza che il dipendente fornisca la propria prestazione di lavoro nel luogo ove deciderà il datore di lavoro, negli orari da questi indicati, usando strumenti o componenti di capitale forniti dallo stesso datore di lavoro e seguendo le prescrizioni tecniche di questo. Per il lavoratore dipendente l’esito del suo lavoro non avrà rilevanza esterna diretta e tutte le questioni economiche e aziendali faranno capo “all’impresa” in cui è inserito (costi, spese, ricavi o compensi, ecc.). La situazione di dipendenza del lavoratore consegue dall’essere inserito in una organizzazione di lavoro, cioè di essere parte di un sistema nel quale agisce privo di autonomia per quanto riguarda l’apporto dei mezzi propri e nel quale ogni aspetto della produzione, che non consista nel prestare le proprie energie lavorative, materiali o intellettuali, non lo coinvolge direttamente”10. Anche un’attività semplice e ripetitiva, con un contenuto professionale molto modesto, eseguita per un periodo protratto nel tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, qualifica il rapporto sottostante come rapporto di lavoro subordinato pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA11. 12 10 Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, in Big Suite, IPSOA. 11 Si veda la Sent. n. 794 del 19 gennaio 2010 della Corte di Cassazione. Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento La giurisprudenza della Corte di Cassazione12 ha chiarito che nell’ambito della verifica della natura del rapporto di lavoro, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. Di conseguenza, gli altri elementi individuati dalla giurisprudenza, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione o l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, possono assumere natura sussidiaria e a volte non decisiva. La subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre dall’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa. Come brevemente accennato rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente anche i cosiddetti redditi equiparati individuati dal comma 2 dell’art. 49 del TUIR nelle seguenti fattispecie: a) pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati; b) somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile (interessi sui crediti di lavoro e somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria). L’equiparazione in esame comporta che ogni qual volta una norma fa riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente deve essere applicata, salvo espresse esclusioni, anche alle fattispecie sopra elencate. I redditi indicati alla lett. a) - pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati - devono essere intesi come tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione dell’attività lavorativa indipendentemente dalla causa che li ha generati. Causa che potrebbe essere individuata anche in rapporti di lavoro diversi da quelli di lavoro dipendente. Rientrano a titolo esemplificativo nella fattispecie richiamata le pensioni erogate ai professionisti o agli artigiani, le pensioni di reversibilità o di invalidità, ecc. Le somme indicate alla lett. b) - somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile - sono essenzialmente gli interessi su crediti di lavoro e la rivalutazione monetaria determinata dal giudice quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro. Vengono generalmente previsti gli interessi, nella misura legale, e la rivalutazione delle somme, per compensare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo 12 Si veda la Sent. 16254 del 26 luglio 2011 della Corte di Cassazione. Fringe benefits e rimborsi spese 13 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento credito, condannando l’obbligato al pagamento delle somme relative con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto13. Fattispecie costituenti reddito di lavoro dipendente ed equiparati Redditi di lavoro dipendente Redditi equiparati Art. 49, comma 1 del TUIR Art. 49, comma 2 del TUIR Tutti i redditi che derivano da rapporti aventi per Pensioni di ogni genere e oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi assegni ad esse equiparati qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui Lavoro a domicilio quando è considerato lavoro Interessi sui crediti di lavoro e dipendente dalla Legislazione sul lavoro somme percepite a titolo di rivalutazione monetaria (ultimo comma, art. 429 del c.p.c.) Art. 6, comma 2 del TUIR Proventi e indennità conseguite in sostituzione dei redditi sopra esposti (cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di maternità, indennità di disoccupazione, indennità di malattia, ecc.) 4. Quantificazione dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati La quantificazione del reddito di lavoro dipendente è regolata, in particolare, dall’art. 51 del TUIR dal quale derivano anche le regole di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 52 del medesimo decreto. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da: a) tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali; b) ricevute in relazione al rapporto di lavoro; e, quindi, le somme e i valori ricevuti che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal proprio datore di lavoro14. 13 Per la quantificazione degli interessi si veda la Sent. n. 38 del 29 gennaio 2001 della Corte di Cassazione Sezioni unite civili che ha stabilito che gli interessi legali vanno computati sul capitale rivalutato. 14 14 Di conseguenza l’obbligo di effettuare le ritenute d’acconto dell’IRPEF incombe: Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Devono quindi essere compresi nel reddito di lavoro dipendente anche i “valori”, ossia i compensi in natura costituiti da beni e/o servizi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro senza un corrispettivo adeguato. Sotto questo profilo, l’art. 51 del TUIR sancisce quindi il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e quindi l’imponibilità di tutto ciò che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo: stipendi, mensilità aggiuntive, altre componenti previste dal contratto, compensi in natura, liberalità, ecc.). Fanno eccezione a tale previsione di omnicomprensività solo alcune somme o valori per le quali sono stabilite delle specifiche deroghe (comma 2 e seguenti dell’art. 51 del TUIR) le quali prevedono che alcune componenti non partecipino o partecipino solamente in parte alla formazione del reddito del lavoratore. Le componenti che derogano alla previsione di omnicomprensività e che sono quindi esentate o imponibili solamente per la parte eccedente un importo complessivo predeterminato o che concorrono per intero alla formazione del reddito ma solo se il loro ammontare supera una determinata soglia o che sono tassate in base a criteri forfetari sono state stabilite con riferimento al singolo dipendente e all’intero periodo di imposta dello stesso. 1) sempre sul sostituto d’imposta erogante redditi di lavoro dipendente (anche verso soggetti non propri dipendenti); 2) tuttavia, qualora l’erogante-sostituto d’imposta, sia terzo rispetto ad un rapporto di lavoro in essere, ed il datore di lavoro sia sostituto d’imposta, l’obbligo di effettuare le ritenute fa capo a quest’ultimo ove tra i due sussista un collegamento ed è di riflesso obbligatorio instaurare un sistema di comunicazione tra datore di lavoro-sostituto d’imposta ed il terzo (o il dipendente), come confermato dalla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E (par. 3.2) e dalla successiva prassi amministrativa. Tra la prassi si segnalano: - la risoluzione 22 agosto 2007, n. 234 che ha confermato il soggetto che, quale sostituto d’imposta, è tenuto all’adempimento dei relativi obblighi in termini di effettuazione, versamento e certificazione delle ritenute (oltre che dichiarativi). Nel caso specifico la Lega calcio, se corrisponde le retribuzioni degli atleti in luogo delle società inadempienti, diviene sostituto di imposta per i redditi erogati. In altri termini, il sostituto d’imposta che corrisponde somme e valori aventi natura di reddito di lavoro dipendente per il percettore deve adempiere gli obblighi relativi anche se il reddito matura in relazione ad un’attività lavorativa svolta per un diverso datore di lavoro; la risoluzione 19 dicembre 2008, n. 481 ha confermato tali considerazioni nel caso di un ente pubblico che aveva pagato le retribuzioni ai lavoratori di una società appaltatrice inadempiente; - la risoluzione 24 marzo 2009, n. 76/E, in relazione ad una operazione a premio a favore dei dipendenti di concessionarie di vendita organizzata in concorso con il datore di lavoro dei dipendenti destinatari della manifestazione stessa (ex art. 5, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430); - la risoluzione 29 maggio 2009, n. 137/E, in relazione a fringe benefits (nella specie sconti tariffari) concessi dall’ex datore di lavoro a ex dipendenti pensionati. Fringe benefits e rimborsi spese 15 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Di conseguenza nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore al periodo di imposta non dovrà essere effettuato alcun ragguaglio mentre in caso di interruzione del rapporto prima della fine del suddetto periodo di imposta il datore di lavoro dovrà attestare distintamente i singoli importi che non hanno concorso a formare il reddito del lavoratore. In tal modo i soggetti che iniziano un altro rapporto di lavoro nel medesimo anno saranno in grado di fornire tutte le indicazioni utili al nuovo sostituto di imposta per poter calcolare correttamente le soglie di non imponibilità del singolo dipendente. Si ricorda che i redditi di lavoro dipendente sono regolati dal principio di cassa “allargata” ovvero si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti entro il 12 del mese di gennaio, dell’anno successivo, sempre che siano riferiti all’anno precedente 15 . Di conseguenza i compensi riferiti all’anno X e percepiti entro il 12 gennaio dell’anno X+1 devono essere dichiarati dal lavoratore dipendente tra i redditi dell’anno X. Principio di cassa “allargata” Data percezione Anno di riferimento Imponibilità Entro il 12.1.X+1 X X Dopo il 12.1.X+1 ma entro il 12.1.X+2 X+1 X+1 In merito al criterio di cassa il Ministero delle finanze nella C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E ha chiarito che “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”. Si può esemplificare il concetto esposto dal Ministero avendo riguardo alle diverse forme di pagamento che possono essere utilizzate: 15 Si ricorda che l’estensione al 12 di gennaio dell’anno successivo costituiva in precedenza una facoltà prevista solamente per i sostituti di imposta che avessero effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e versato le ritenute relative a detti redditi entro il 15 di gennaio. Tale regola vale ora per tutti i lavoratori, anche per quelli che non sono alle dipendenze di un soggetto che riveste la qualifica di sostituto di imposta e non comporta l’anticipazione del versamento delle ritenute che potranno quindi essere regolarmente versate entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione (febbraio). 16 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento • • • • assegno bancario e circolari, rileva il momento in cui si viene in possesso16; bonifico bancario, è determinante la data di accredito sul conto corrente (restando irrilevante la data valuta che regola nei rapporti istituto di credito - correntista la decorrenza degli interessi); cambiale non trasferibile, si deve fare riferimento al momento del pagamento delle rate; cambiale trasferibile, si considera il momento di ricevimento del titolo. Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. Le somme pagate mediante assegno devono considerarsi percepite nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del dipendente, momento che si realizza con la consegna del titolo stesso. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del dipendente, la circostanza che il versamento sul conto corrente del percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d’imposta. Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente il momento in cui si consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui viene ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta data disponibile, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta17, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il percettore dell’avvenuto accredito. In altri termini il pagamento si considera effettuato alla data in cui il sostituto d’imposta ha perso la disponibilità della somma di denaro, la quale entra nel compendio patrimoniale del percettore. 16 Cfr. la risoluzione del 29 maggio 2009, n. 138/E, resa in materia di reddito di lavoro autonomo ma in risposta a uno specifico quesito circa il momento fiscalmente rilevante per la imputazione a periodo d’imposta di compensi corrisposti a mezzo assegno circolare o bancario e che ritiene irrilevante il successivo momento del versamento sul conto corrente del prenditore. 17 Non rileva nemmeno la data della valuta, che deve essere considerata solo ai fini del computo degli interessi e quindi, esclusivamente, nel rapporto banca-cliente e non in quello sostituto-sostituito. Fringe benefits e rimborsi spese 17 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Si evidenzia che per la determinazione della data del 12 gennaio per gli anni in cui questa cade in un giorno festivo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E ha chiarito che tale data “non concretizza un termine di prescrizione”. Pertanto, in relazione a tale data non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’art. 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo18. Quantificazione del reddito Per la quantificazione monetaria dei “valori” costituenti reddito di lavoro dipendente si deve fare riferimento al loro valore normale19 ovvero al “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. Fanno eccezione a tale regola solo alcuni fringe benefits che seguono delle regole particolari di quantificazione20. Si ricorda inoltre che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo di imposta. Se la predetta franchigia viene superata, i fringe benefits concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore21. I redditi di lavoro dipendente vanno determinati al netto delle somme trattenute in relazione ad astensioni dal lavoro per sciopero. 18 Interpretazione comunque contrastante con quella precedentemente fornita dalla C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E. 19 Art. 51, comma 3, del TUIR che rinvia all’art. 9, comma 3, del medesimo decreto. 20 Si veda il Capitolo 4. 21 Come chiarito dalla C.M. 16 luglio 1998, n. 188/E, in Big Suite, IPSOA, ai sensi dell’art. 48 (ora 51), comma 3 del TUIR, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente se per l’intero periodo d’imposta non è superiore a 258,23 euro (già lire 500 mila). Se supera tale importo concorre interamente a formare reddito. 18 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Dal reddito di lavoro dipendente non possono essere analiticamente dedotte le spese sostenute per la produzione del reddito stesso 22 e per compensare tale limitazione era stato previsto un sistema di detrazioni di imposta (così realizzando un riconoscimento forfetario delle spese di produzione del reddito). Sotto questo profilo il sistema fiscale ha subito negli ultimi anni profondi cambiamenti, passando da un originario complesso di detrazioni, alle deduzioni previste dall’art. 11 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2006, per tornare alle detrazioni con la manovra Finanziaria per l’anno 2007 in vigore dal 1° gennaio 2007. Sul punto, la Legge Finanziaria per l’anno 2003 (Legge 27 dicembre 2002, n. 289), introducendo il primo modulo della riforma del sistema fiscale statale, aveva tra l’altro modificato l’art. 13 del TUIR. Con la circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito le prime indicazioni affermando che il “riconoscimento di tali detrazioni (n.d.a.: di cui all’art. 13 del TUIR) risponde a finalità in parte diverse da quelle perseguite dalle disposizione contenute nel precedente art. 13, in vigore fino al 31 dicembre 2002. Infatti, mentre le detrazioni contemplate dalla precedente disposizione erano finalizzate al riconoscimento, ancorché in misura forfetaria, delle spese sostenute per la produzione dei redditi, il riconoscimento delle nuove detrazioni è invece finalizzato al mantenimento della progressività dell’imposizione. Il vigente art. 13 (n.d.a.: art. 14 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2004) prevede, infatti, che l’importo della detrazione spettante venga commisurato al reddito complessivo del contribuente e non più all’ammontare dei singoli redditi; tale importo varia, quindi, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo. Alla luce della formulazione dell’articolo in commento, inoltre, l’importo della detrazione spettante non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell’anno e compete quindi in misura piena qualora si verifichino i requisiti previsti dalla norma”. Si segnala che in precedenza (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E) l’Amministrazione aveva giustificato la generale imponibilità dei rimborsi spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti, sulla considerazione non del principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, tuttora vigente, ma in considerazione del fatto che “ai lavoratori dipendenti è riconosciuta una apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione del 22 Per un approfondimento si veda F. Petrucci, Spese per il raggiungimento del posto di lavoro, in Corr. Trib. n. 5/2009. Fringe benefits e rimborsi spese 19 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento reddito e, pertanto, ogni rimborso di spesa ricollegabile alla produzione del reddito del dipendente deve essere assoggettato a tassazione”. La Legge Finanziaria per l’anno 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha abrogato l’art. 14 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2004 in quanto aderiva a una logica impositiva basata sulla scala delle aliquote e sugli scaglioni stabiliti con il primo modulo di riforma dell’IRPEF. Questa impostazione non risultava più coerente con il sistema di tassazione dei redditi introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2005, in quanto nell’allora vigente sistema, in cui assumeva carattere preminente la riduzione del numero delle aliquote e l’ampliamento degli scaglioni di reddito, non erano più previste detrazioni dall’imposta lorda, a eccezione di quelle consentite in relazione a specifici oneri sostenuti dal contribuente. Anche la Legge Finanziaria per l’anno 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296), pur prevedendo la sostituzione delle deduzioni dal reddito imponibile con le detrazioni di imposta, ha rapportato tali detrazioni al reddito imponibile (si veda il Capitolo 2) continuando quindi a perseguire delle finalità, in parte, diverse da quelle di costituire una riduzione forfetaria del reddito di lavoro dipendente. Risulta di conseguenza ancora più dubbia la validità dell’affermazione sopra riportata della C.M. n. 326/E/1997, ovvero che i rimborsi di spese concorrono a formare il reddito del dipendente, con esclusione soltanto di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti poiché “ai lavoratori dipendenti è riconosciuta una apposita detrazione anche in funzione delle spese di produzione del reddito”. Restano comunque esclusi da imposizione, anche nell’interpretazione amministrativa, quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e anticipate dal dipendente solo per snellezza operativa, per esempio per l’acquisto di beni di modesto valore quali l’acquisto della cancelleria, dei ricambi relativi al PC portatile o all’auto di servizio in panne, ecc.. Per esempio, la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, ha chiarito che tra le somme di questa natura escluse da imposizione si devono annoverare anche i rimborsi da parte del datore di lavoro dei costi documentati dei collegamenti telefonici al telelavoratore in quanto devono essere considerati spese anticipate fatte dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro per collegarsi alla rete aziendale e poter espletare l’attività lavorativa. 20 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Principali somme e valori soggetti a imposizione Somme e valori Descrizione Riferimento Alloggio concesso in Imponibile (pari alla differenza tra Art. 51, comma 4, locazione, uso o la rendita catastale del fabbricato lett. c) del TUIR comodato aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso) Alloggio concesso in locazione, uso o comodato che non deve essere iscritto in catasto Imponibile (pari alla differenza tra Art. 51, comma 4, il valore del canone di locazione lett. c) del TUIR determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso) Alloggio concesso in locazione, uso o comodato con l’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso Imponibile (pari al 30% della Art. 51, comma 4, differenza tra la rendita catastale lett. c) del TUIR del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del fabbricato stesso) Anticipazioni e acconti Imponibile a tassazione separata Artt. 17 e 19 del TUIR del trattamento di fine (salvo conguaglio all’atto della - art. 24, comma 31 rapporto (TFR) liquidazione definitiva); del D.L. 201/2011 Imponibile a tassazione ordinaria per l’importo che eccede 1 milione di euro Assegnazione di diritti Imponibili a valore normale di opzione cedibili Art. 51, comma 1, art. 9, comma 3, del TUIR e C.M. 30/E del 2000 Assegni di sede e altre Imponibili nella misura del 50% Art. 51, comma 8, del indennità percepite (non cumulabile con le disposizioni TUIR per i servizi prestati sulle trasferte) all’estero Fringe benefits e rimborsi spese 21 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Assegni vitalizi e Imponibili trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari Riferimento Art. 51, comma 1, e R.M. 262/E del 2009 Assicurazioni infortuni Imponibili (eventuale detrazione se Art. 51, comma 1, del e vita extraprofessio- la polizza rispetta i limiti previsti TUIR e C.M. 326/E del nali dall’art. 15, comma 1 lett. f), del 1997 par. 2.1 TUIR) Assicurazioni sanitarie Imponibili Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Azioni assegnate a un costo inferiore al loro valore normale (stock option) Art. 82, comma 23, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 abrogando la lett. g-bis), comma 2 dell’art. 51 del TUIR Imponibili dal 25 giugno 2008; in precedenza si sono susseguiti regimi via via più restrittivi per le stock option Cassa integrazione Imponibile guadagni Art. 49, art. 6, comma 2, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Cellulari (per uso Imponibile (a valore normale per Art. 51, comma 1, del anche personale) l’utilizzo con addebito delle TUIR telefonate private) Cessioni dei generi in natura prodotti dall’azienda di valore superiore a 258,23 euro al netto di quanto corrisposto dal dipendente Imponibili (il valore normale viene Art. 51, comma 3, del determinato in misura pari al TUIR e C.M. 326/E del prezzo mediamente praticato dalla 1997 par. 2.3.1 stessa azienda nelle cessioni ai grossisti) Compensi in natura Imponibili al valore normale (salvo Art. 51, comma 3, del applicazione del limite di esenzione TUIR di 258,23 euro) 22 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Somme e valori Descrizione Riferimento Concessione di prestiti Imponibile (si assume il 50% della Art. 51, comma 4 lett. agevolati ai dipendenti differenza tra l’importo degli b), del TUIR. interessi calcolato al tasso ufficiale Si veda il Capitolo 4 di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato) Contributi per assi- Imponibili (solo se eccedono i limiti Art. 51, comma 1 e 2, stenza sanitaria o per stabiliti dall’art. 51, comma 2, lett. del TUIR e C.M. 326/E previdenza a) del TUIR) del 1997 par. 2.1. complementare Contributi per stenza sociale facoltativa assi- Imponibili Art. 51, comma 1 del TUIR e Circ. 326/E del 1997 par. 2.1. Contributi per spese di Imponibili locazione concessi ai dipendenti Art. 51, comma 1, del TUIR e Sent. Corte di Cass. 18022/2005 Contributi per spese di Imponibili locazione concessi ai dipendenti trasferiti Art. 51, comma 1, del TUIR e Sent. Corte di Cass. 22520/2009 Cottimo (guadagni di Imponibili cottimo e indennità di mancato cottimo) Art. 51, comma 1, del TUIR Emolumenti arretrati Imponibili a tassazione separata per prestazioni di lavoro dipendente Art. 17, comma 1 lett. b), del TUIR Emolumenti arretrati Imponibili a tassazione separata dovuti a rinnovi contrattuali (una tantum) Art. 17, comma 1 lett. b), del TUIR e R.M. 43/E del 2004 Erogazioni liberali (in Imponibili denaro e in natura) Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 59/E del 2008 Si veda il Capitolo 4 Fringe benefits e rimborsi spese 23 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Gratifiche Imponibili Riferimento Art. 51, comma 1, del TUIR e Circ. 326/E del 1997 par. 2.1. Incentivi all’esodo o Imponibili a tassazione separata alle dimissioni volontarie Art. 17, comma 1 lett. a), del TUIR e R.M. 208/E del 2007 Incentivi all’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 se uomini Art. 17, comma 1 lett. a), e art. 19, comma 4-bis, del TUIR nel testo in vigore fino al 3 luglio 2006 e risoluzione n. 208/E del 2007. Imponibili a tassazione separata. Già imponibili con applicazione dell’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Norma abrogata a decorrere dal 4 luglio 2006. La disciplina agevolativa previgente continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 luglio 2006, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a tale data Indennità di cassa e Imponibili maneggio denaro Art. 51, comma 1, del TUIR e Circ. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di disagio Imponibile Art. 51, comma 1, del TUIR Indennità di disoccupazione Imponibile Art. 51, art. 6, comma 2 TUIR e Circ. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di Imponibili disponibilità nel lavoro intermittente (Job on call) Art. 51 del TUIR Imponibili a tassazione separata. Indennità di fine Imponibile a tassazione ordinaria rapporto (TFR) e indennità equipollenti per l’importo che eccede 1 milione di euro. Art. 17, comma 1, lett. a) e art. 19 del TUIR - art. 24, comma 31 del D.L. 201/2011 24 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Indennità di malattia Riferimento Imponibile Art. 49, art. 6, comma 2 del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di maternità Imponibile e di allattamento Art. 49, art. 6, comma 2 del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di missione Imponibile Art. 51, comma 1 del TUIR e R.M. 207/E del 2007 Indennità di mobilità Imponibile Art. 49, art. 6, comma 2 del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di Imponibile (al 50% se previste dalla Art. 51, comma 6 del navigazione e di volo legge o dal contratto collettivo) TUIR Indennità di Imponibile, a tassazione separata prepensionamento Art. 17, comma 1, lett. a) e Sent. Corte di Cass. 110/2010 Indennità di rappre- Imponibile sentanza Art. 51, comma 1 del TUIR e Circ. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti Imponibile (al 50% e per un Art. 51, comma 7 del importo escluso da tassazione non TUIR e Circ. 326/E del superiore a 1.549,37 euro per i 1997 par. 2.4.4 trasferimenti in Italia e 4.648,11 euro per o dall’estero) Indennità di trasferta Imponibile con i limiti previsti Sent. Corte di Cass. dall’art. 51, comma 5, del TUIR 6518/2006 Si veda il Capitolo 3 Indennità di vestiario Imponibile Fringe benefits e rimborsi spese Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 25 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Somme e valori Descrizione Riferimento Indennità di vitto e Imponibili alloggio non collegabili a una trasferta o missione Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità e maggiora- Imponibile al 50% zioni ai trasfertisti (tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi) Art. 51, comma 6, del TUIR e Corte di Cass. 396/2012 Indennità o somme, Imponibili, a tassazione separata Art. 17, comma 1, anche se a titolo (al netto delle spese legali lett. a) del TUIR risarcitorio o nel sostenute) contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro Indennità o somme Imponibili (a tassazione separata se Art. 6, comma 2, art. percepite in sostitu- relative ad annualità precedenti la 17 del TUIR e C.M. zione di redditi percezione) 326/E par. 1.5 Indennità per non godute ferie Imponibili Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità per lavori Imponibili nocivi o pericolosi Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Indennità per licen- Imponibile a tassazione separata ziamento ingiustificato Art. 17, comma 1 lett. a), art. 19 del TUIR, Circ. 326/E del 1997 par. 2.1 e Sent. Corte di Cass. 20358/2006 26 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Riferimento Indennità sostitutiva Imponibile della reintegrazione nel posto di lavoro Art. 51, comma 1, del TUIR e Sent. Corte di Cass. 1349/2010 Indennità sostitutiva Imponibile a tassazione separata del preavviso Art. 17, comma 1 lett. a), e art. 19 del TUIR Indennità sostitutiva Imponibile del servizio di trasporto Art. 51, comma 2 lett. d), del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.2.4 Indennità sostitutiva Imponibile per mancato riposo settimanale Art. 51, comma 1, del TUIR e Sent. Corte di Cass. 18606/2004 Interessi e rivaluta- Imponibili zione su crediti di lavoro Art. 49, comma 2 lett. b), del TUIR e ultimo comma art. 429 C.p.c. Interessi sui buoni Imponibili a tassazione separata. fruttiferi postali consegnati dal datore Imponibile a tassazione ordinaria a titolo di TFR per l’importo che eccede 1 milione di euro. Art. 17, comma 1 lett. a), e art. 19 del TUIR. Sent. Corte di Cass. 584/2004 e 20444/2004 - art. 24, comma 31 del D.L. 201/2011 Maggiorazione Imponibile retributiva a titolo di indennità di anzianità spettante ai lavoratori a domicilio Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Mance Imponibili (per i croupiers ridotte Art. 51, comma 2 lett. del 25%) i), del TUIR Mensilità aggiuntive e Imponibili (la ritenuta viene compensi della stessa applicata ragguagliando a mese i natura corrispondenti scaglioni annui di reddito) Art. 51, comma 1, del TUIR, C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 e art. 23, comma 2 lett. b), del D.P.R. 600/1973 Pensioni Art. 49, comma 2 lett. a), del TUIR Imponibili Fringe benefits e rimborsi spese 27 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Premi di risultato Riferimento Imponibili nell’anno in cui vengono Art. 51, comma 1, del percepiti TUIR e R.M. 379/E del 2002 Premi e compensi Imponibili incentivanti Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Premi percepiti per Imponibili operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto Art. 51, comma 1, del TUIR, C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 e art. 30 del D.P.R. 600/1973 Premi al dipendente Imponibile (costituisce però Art. 53, comma 2 lett. per invenzioni, brevetti reddito di lavoro autonomo o b), e art. 67, comma 1 industriali e processi diversi per il dipendente) lett. g), del TUIR Rimborsi effettuati dal Imponibili datore di lavoro per spese sanitarie che danno diritto alla detrazione ex art. 15 del TUIR, sostenute dal dipendente Rimborsi spese Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Imponibili (salvo applicabilità delle Art. 51, comma 1, del regole delle trasferte e dei TUIR e C.M. 326/E del trasferimenti) 1997 par. 2.1. Si veda il Capitolo 3 Rimborsi spese o Imponibili (a esclusione delle spese Art. 51, comma 5, del indennità per trasferte comprovate da documenti prove- TUIR effettuate nell’ambito nienti dal vettore) del territorio comunale Rimborsi di biglietti o Imponibili (salvo applicabilità delle Art. 51, comma 2 lett. di tessere di regole delle trasferte e dei d), del TUIR e C.M. abbonamento per il trasferimenti) 326/E del 1997 par. trasporto 2.2.4 28 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Descrizione Somme e valori Riferimento Risarcimento danni Imponibili consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte Risarcimento danni da Imponibile (a esclusione infortuni sul lavoro invalidità permanente) Somme erogate a fronte dell’obbligo di non concorrenza (art. 2125 del Codice civile) Art. 6, comma 2, art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 della Art. 6, comma 2, e art. 51, comma 1, del TUIR Imponibili (a tassazione separata se erogate in unica soluzione in costanza del rapporto o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro) Art. 51, comma 1, art. 17, comma 1 lett. a), del TUIR; C.M. 8/040 del 1986 e R.M. 234/E del 2008 Somme erogate a Imponibili titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dall’art. 2112, comma 2, c.c. e a titolo di transazione novativa formalizzata ai sensi dell’art. 411 c.p.c. a seguito di una cessione di un ramo d’azienda Art. 51, comma 1, del TUIR e R.M. 135/E del 2009 Somme e valori Imponibili percepiti sotto forma di partecipazione agli utili Art. 51, comma 1, del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Somme percepite a Imponibili (facoltà di tassazione seguito del decesso separata in capo agli eredi per il del dipendente TFR) (retribuzioni e TFR) Art. 7, comma 3, art. 19 del TUIR, C.M. 326/E del 1997 par. 3.4 e C.M. 29/E del 2001 Stipendi, salari, super- Imponibili minimi e straordinari Art. 51, comma 1, del TUIR Fringe benefits e rimborsi spese 29 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Somme e valori Descrizione Riferimento Transazioni relative a Imponibili a tassazione separata componenti retribu- (tassazione ordinaria se avvengono tive o al trattamento in costanza del rapporto di lavoro) di fine rapporto Art. 51, comma 1, art. 17, comma 1 lett. a), del TUIR e C.M. 326/E del 1997 par. 2.1 Veicoli concessi in uso Imponibili a valore normale esclusivo e personale Art. 51, comma 3, del TUIR; C.M. 326/E del 1997 par. 2.3.2.1 Veicoli concessi in uso Imponibili secondo le apposite Art. 51, comma 4, del promiscuo regole stabilite dall’art. 51, comma TUIR 4 lett. a), del TUIR 5. Somme e valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente Il Legislatore ha previsto un’elencazione tassativa, e quindi non estendibile a fattispecie analoghe, di somme e valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o vi concorrono in misura limitata. È opportuno comunque ricordare quanto sottolineato dal Ministero delle finanze con la C.M. n. 326/E del 1997: “così delineati gli elementi caratteristici dei redditi di lavoro dipendente e le disposizioni che prevedono l’assoggettamento a tassazione, quali redditi di questa categoria, dei redditi a questi equiparati, dei proventi, in denaro o in natura, sostitutivi di questi, nonché di quelli della stessa specie derivanti da attività illecite, è opportuno ricordare che l’ordinario potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria consente alla stessa di rettificare eventuali simulazioni oggettive o soggettive poste eventualmente in essere dai contribuenti. Pertanto, laddove sia evidente, sulla base di quanto sopra precisato, che le parti hanno posto in essere un rapporto di lavoro dipendente e, tuttavia, hanno simulato i relativi redditi ricomprendendoli tra quelli appartenenti ad altre categorie reddituali ovvero hanno fatto sì che tutti o taluni proventi siano privi di rilevanza reddituale, o, infine, hanno imputato i detti redditi a interposte persone, l’Amministrazione finanziaria potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti”. È appena il caso di precisare che, per effetto dell’art. 3, comma 3, lett. d), del TUIR sono esclusi da imposizione gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle stesse condizioni, 30 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge23. Nella seguente tabella indichiamo sinteticamente alcune fattispecie che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Per l’analisi dettagliata delle esclusioni o riduzioni individuate dall’art. 51, comma 2 del TUIR si rinvia al successivo Capitolo 4. Alcune fattispecie non costituenti reddito di lavoro dipendente Le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio). Le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e a militari volontari, a condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio. La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1 della Legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative. L’assegno di maternità, previsto dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la donna non lavoratrice. Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate. Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata e il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata. 23 Si veda l’art. 1, comma 331 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per gli assegni per i figli nati negli anni 2005 e 2006 e l’art. 1 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per il bonus straordinario per le famiglie. Fringe benefits e rimborsi spese 31 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Alcune fattispecie non costituenti reddito di lavoro dipendente Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI. Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Le somme risarcitorie del danno emergente (quali il danno al patrimonio professionale o all’immagine professionale), diverse da quelle compensative dell’interruzione della corresponsione di un reddito per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro (Sent. Cass., Sez. tributaria, 24 settembre 2003, n. 14167). 5.1. Risarcimento del danno Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti. Così recita la norma: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”. Questa norma, introdotta dal TUIR ma considerata di natura interpretativa/esplicativa di un principio già immanente al sistema fiscale24, conferma che solo i risarcimenti sostitutivi di redditi (cioè di un lucro cessante) sono imponibili. Viceversa non sono imponibili i risarcimenti 24 Si vedano, per esempio, le sentenze della Cassazione n. 1467 del 2 febbraio 2001 e n. 3956 del 19 marzo 2002, entrambe in Big Suite, IPSOA. 32 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento erogati a fronte di diminuzioni patrimoniali patite dal risarcito (danno emergente). Sotto il profilo sostanziale, si avrebbe risarcimento per lucro cessante quando il ristoro indennizza la perdita di reddito o di nuova ricchezza che l’evento ha procurato; si avrebbe, invece, risarcimento da danno emergente quando l’indennizzo reintegra la distruzione di ricchezza già prodotta subita dal danneggiato. La dottrina maggioritaria ritiene che tale norma funga da spartiacque tra importi costituenti reddito, quindi i soli tassabili, e quelli non costituenti reddito. Anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 5081 del 26 maggio 199925) ha avvallato questa interpretazione, precisando che la distinzione tra somme costituenti reddito e quelle meramente risarcitorie di danni patrimoniali (ai sensi del menzionato art. 6, comma 2, del TUIR) è anteriore alla qualificazione dell’erogazione rispetto alle norme che definiscono quella o questa categoria reddituale26. In altri termini prima di poter qualificare un reddito entro alcuna delle categorie previste dal TUIR (art. 6, comma 1, del TUIR) è preliminarmente indispensabile chiarire se la somma costituisca un reddito o meno ex art. 6, comma 2, del TUIR. La Cassazione nella sentenza citata ha confermato che le somme aventi natura di risarcimento del danno emergente sono escluse da tassazione in quanto non costituiscono reddito (mancanza del presupposto impositivo). Al riguardo, va evidenziato che la norma non attribuisce rilevanza al fatto che l’erogazione risarcitoria sia prevista contrattualmente e non tragga, invece, origine da atti illeciti (civilmente o penalmente rilevanti). Come è stato osservato: “occorre guardarsi invero dal rischio di trasporre concetti e istituti di natura prettamente civilistica in un diverso ambito, quello tributario, regolato da princìpi e vieppiù da norme giuridiche specifiche, quali appunto l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, la cui fondamentale distinzione attiene non già alla fonte del danno (atto lecito o illecito) bensì alla natura del danno oggetto di ristoro (lucro cessante o danno emergente)”27. 25 In Big Suite, IPSOA. “Occorre distinguere tra prestazioni … reddituali e risarcitorie, distinzione che deve porsi a monte della qualificazione dell’erogazione …, precedendo, quindi, la definizione di reddito di lavoro dettata dall’art. 48, comma 1 (n.d.a.: 51), dei D.P.R. richiamati”. 26 27 S. Panseri, Il reddito di lavoro dipendente tra danno emergente intassabile e spese inerenti indeducibili, in il fisco, n. 39 del 25 ottobre 1999, pag. 12426 e segg. Fringe benefits e rimborsi spese 33 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento 5.2. Danno all’immagine, da perdita di chance e da mobbing Conformemente a questi principi la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza 3 settembre 2002, n. 1279828 in cui ha considerato non tassabili le somme percepite da un dipendente licenziato quale risarcimento del danno emergente all’immagine professionale (diminuito valore professionale del soggetto in conseguenza dello scioglimento del rapporto). D’altra parte è bene sottolineare che è onere del contribuente dimostrare che la somma in questione ha causa nel risarcimento di un danno emergente, senza che, a tal fine, sia sufficiente la mera qualificazione formale addotta dalle parti nell’eventuale contratto29. In questi ultimi anni, la dottrina e la giurisprudenza hanno assunto indirizzi contrastanti circa la possibile qualificazione reddituale o patrimoniale di danni quali il danno connesso a certe forme di demansionamento (mobbing) e il danno biologico. Il filo conduttore delle varie interpretazioni è rappresentato dalla necessità di un’analisi caso per caso delle singole fattispecie per verificare se le somme percepite, anche in sede transattiva, abbiano funzione risarcitoria di una perdita di chance reddituali o di un danno emergente30. Il più recente indirizzo dell’Agenzia delle Entrate è espresso nella risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, in merito al risarcimento del danno subito da un amministratore per la revoca dell’incarico senza giusta causa. Il collaboratore aveva ricevuto somme anche a titolo di risarcimento di danni patrimoniali connessi alla perdita di immagine e di opportunità professionali derivanti dalla rimozione dalla carica ricoperta. L’Agenzia ricorda che la definizione del danno all’immagine è priva di referenti normativi diretti cui rinviare ai fini della corretta qualificazione dei risarcimenti eventualmente attribuiti a tale titolo. In materia la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7043 del 13 aprile 2004, ha affermato che il danno all’immagine lede un diritto “la cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall’articolo 2 Cost ... inerente alla lesione della reputazione personale 28 In Big Suite, IPSOA. Cfr. Per esempio Corte di Cassazione, sent. n. 14167 del 24 settembre 2003 e la risoluzione n. 107/E del 2009. 29 30 Per una disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali si veda G. Stancati, Le erogazioni risarcitorie nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, in Boll. trib., n. 20/2006; S. Trifirò, Mobbing, il risarcimento non può essere tassato, in Il Sole - 24 Ore del 1 marzo 2007 e F. Petrucci, Ricadute fiscali dei risarcimenti per stress del lavoratore, in Corr. Trib., n. 39/2009. 34 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive... . La reputazione personale è individuabile nella valutazione che, in base alla sua storia personale, la comunità (locale, nazionale o internazionale) dà di un determinato soggetto (essa si identifica, secondo Cass. Pen. 24 marzo 1995 n. 3247, con il senso della dignità personale in conformità dell’opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico)”. Richiamando la sentenza della Cassazione 3 settembre 2002, n. 12789, l’Agenzia delle Entrate ritiene che in tema di imposte sui redditi “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile... ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa” nella specie “è stata attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all’immagine professionale in conseguenza dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l’assoggettabilità a IRPEF”. Tale principio è stato più volte affermato anche nella sentenza della Cassazione civ. sez. trib., 30 dicembre 2008, n. 30433, laddove, in merito all’importo corrisposto al dirigente di azienda a seguito di un atto transattivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, viene precisato che “tenuto conto che si tratta di un direttore generale di una società di rilevante importanza, un licenziamento in tronco... è indubbio che arrechi alla persona del dirigente apicale, pur non essendo questi titolare di un diritto alla stabilità del posto come un comune dipendente subordinato, un danno che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la reputazione e l’immagine professionale e, come tale, la somma percepita costituisce un ristoro per un danno emergente”. Negli stessi termini si era già espressa la sentenza 23 settembre 2008, n. 28887, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un contribuente fondato sulla tesi secondo cui la somma liquidata “non è soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all’immagine derivato dal demansionamento”. Dall’inquadramento prospettato dalla Cassazione consegue sul piano fiscale che le somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare Fringe benefits e rimborsi spese 35 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento danni all’immagine, nell’accezione intesa dalla Suprema Corte devono considerarsi non imponibili. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori somme, eventualmente liquidate contestualmente alla liquidazione del danno all’immagine, a titolo di perdita delle cosiddette “chance professionali” ossia connesse “alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa”; “Posto che la chance è un’entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza” (Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 2006, n. 15522; Cass. civ., Sez. III, Sent. 25 maggio 2007, n. 12243). Nel ribadire come la perdita di chance, quale elemento di danno emergente che non assume rilevanza ai fini fiscali, debba poter essere concretamente provato dal contribuente, la Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572) ha puntualmente chiarito che il risarcimento “non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, per esempio deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta a una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo”. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente a opera dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l’inadempimento - l’interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore”. Di conseguenza le somme liquidate a titolo di perdita di chance professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l’interessato abbia fornito – in 36 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento conformità alle indicazioni della Suprema Corte - prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare di tale danno. L’anzidetto principio si riflette anche sul piano fiscale, poiché in assenza di tale prova torna applicabile il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “alla somma versata dal datore di lavoro in base a una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante... di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un’adeguata prova il cui onere spetta al contribuente” (Cass. 12 gennaio 2009, n. 360; Cass. 14167/2003; Cass. 4099/2000). Con sentenza 29 dicembre 2011, n. 29579, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è imponibile l’importo erogato ad un lavoratore a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, essendo diverso il titolo di attribuzione della somma rispetto a quello tipico dello stipendio (non conseguito nel caso specifico). La perdita di chance consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale31. Danno da mobbing32 La Cassazione a sezioni unite con la Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972 ha chiarito che ai sensi dell’art. 2087 c.c. 31 Sull’argomento si segnala il Parere n. 12 del 27 marzo 2012 della Fondazione studi Consulenti del lavoro. 32 Da intendere come una condotta prevaricatrice e vessatoria protratta e sistematica nel tempo come ha precisato la sentenza della Corte di Cassazione del 17 febbraio 2009, n. 3785. Per mobbing, ha osservato la Suprema Corte, s’intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire l’emarginazione del dipendente o la sua mortificazione morale, compromettendone l’equilibrio fisiopsichico. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti alcuni elementi tra cui: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, posti in essere in modo protratto nel tempo e sistematico; b) la prova della volontà persecutoria (profilo soggettivo); c) una lesione della salute o della personalità del dipendente vessato; d) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore e il pregiudizio sofferto dal lavoratore. Fringe benefits e rimborsi spese 37 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, inserendo nell’area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica quali appunto l’integrità fisica e la personalità morale. Da tale affermazione la Suprema Corte deduce che il dettato legislativo già implica che, nel caso in cui l’inadempimento avesse provocato la lesione di tali interessi, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale: “Il presidio dei detti interessi della persona a opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell’integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa. Nell’ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata”. Seguendo tale filone giurisprudenziale, si può giungere a escludere da imposizione i risarcimenti dei danni subiti per effetto del mobbing esercitato dal datore di lavoro in quanto costituiscono non una reintegrazione del reddito non percepito, ma il risarcimento di un danno alla professionalità e all’integrità fisica e alla personalità morale dei lavoratori. 6. Qualificazione e quantificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente L’art. 50 del TUIR fornisce un’elencazione tassativa dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della 38 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento piccola pesca (a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati)33; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, a esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, dello stesso decreto, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a), e 34 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’art. 33, comma 1, della Legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 33 Si veda la Legge 3 aprile 2001, n. 142 relativa alla revisione della legislazione in materia di cooperative. Fringe benefits e rimborsi spese 39 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, a esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato34; g) le indennità di cui all’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’art. 1 della Legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli art. 114 e 135 della Costituzione e alla Legge 27 dicembre 1985, n. 816 (funzione di Giudice Costituzionale e cariche di consiglieri regionali, provinciali e comunali), nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di 34 Si veda la risoluzione 10 maggio 2004, n. 68/E, in Big Suite, IPSOA, in cui si chiarisce che i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace e dagli esperti del tribunale di sorveglianza sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. f), del TUIR e pertanto soggetti a ritenuta a titolo di acconto IRPEF. I compensi percepiti per l’esercizio di altre funzioni pubbliche, non espressamente individuate dall’art. 50 citato, vengono qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se sono esercitate da soggetti che non svolgono un’arte o una professione ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR; diversamente i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro autonomo, pertanto oggetto di fatturazione con l’applicazione dell’IVA nella misura ordinaria e componenti della base imponibile ai fine della determinazione dell’IRAP (il medesimo trattamento vale per i compensi da versare ai custodi e agli ausiliari dei magistrati – Nota del dipartimento per gli Affari di giustizia del 31 maggio 2004). Si veda, inoltre, il chiarimento fornito dalla circolare 10 giugno 2004, n. 24/E, par. 4.1, in Big Suite, IPSOA, concernente la qualificazione fiscale dei compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, per l’esercizio di pubbliche funzioni. 40 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 10 del TUIR tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lett. c) del comma 1 dell’art. 44 del medesimo decreto; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative. L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente comporta l’applicazione delle regole di determinazione del reddito previste dall’art. 51 del TUIR salvo le eccezioni stabilite dall’art. 52 del medesimo decreto e qui di seguito riassunte: • ai fini della determinazione del reddito di cui alla lett. e) i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; • ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lett. g) non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi35; • gli assegni vitalizi di cui alla predetta lett. g) sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali; 35 L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08694 ha chiarito che la non imponibilità ai fini IRPEF deve riferirsi soltanto alle somme erogate, a titolo di rimborso spese, direttamente ai componenti dei collegi dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi, vale a dire dalle assemblee elette, tra cui si annoverano tra l’altro i consigli regionali. “La formulazione stessa dell’art. 50, comma 1, lettera g), TUIR, stante anche il carattere tassativo delle fattispecie individuate, non consente di comprendervi anche le somme corrisposte ad altro titolo dai gruppi politici ai loro componenti; conseguentemente, non può essere applicato quanto previsto dall’art. 52, comma 1, lettera b), TUIR in tema di non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme erogate a titolo di rimborso spese”. Fringe benefits e rimborsi spese 41 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento • per le rendite e gli assegni indicati alle lett. h) e i) non si applicano le disposizioni dell’art. 51 del TUIR. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; • per le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) - fondi pensione - comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’art. 11 e quelle di cui all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252; • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l) del comma 1 dell’art. 50 del TUIR) che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 9.296,22 euro al netto della deduzione prevista dall’art. 10, comma 3-bis, del TUIR per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 3.098,74 euro (tali redditi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede 3.098,74 euro)36. Degna di nota è la risoluzione 7 luglio 2008, n. 284 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicabilità delle disposizioni per le trasferte anche al personale associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente pubblico nazionale non economico di ricerca, avente autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, qualificando le diverse fattispecie di rapporti utilizzate dall’Istituto. Tale Istituto nel perseguire le proprie finalità istituzionali, provvede a promuovere la formazione scientifica e la diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università, con la possibilità di conferire borse di studio e premi, avvalendosi di proprio personale, nonché di personale dipendente da università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. L’Ente può inoltre utilizzare studiosi stranieri che operino nelle strutture dell’istituto, laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti. 36 La risoluzione 10 ottobre 2008, 378/E, ha chiarito che il “nonno vigile” che, nell’ambito di programmi di reinserimento delle persone anziane in attività socialmente utili, sorveglia i bambini di fronte alle scuole percepisce un compenso assimilato al reddito di lavoro dipendente (quale lavoro socialmente utile) sul quale non sono riconosciute le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR. 42 Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento A tale personale spetta unicamente il rimborso delle spese per le trasferte autorizzate, secondo le modalità previste per i dipendenti, nonché la copertura assicurativa per gli infortuni professionali e per il rischio di radiazioni. Vengono analizzati i casi di rimborso delle spese di trasferta a seconda che i destinatari (“associati”) siano: a) dipendenti di Università o di altri Enti o Amministrazioni; b) titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti diversi dall’Ente istante; c) titolari di borse di studio erogate dall’Ente stesso; d) studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di studio erogate da Enti diversi dall’Istituto istante. L’Agenzia per rispondere al quesito, concernente l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 51, comma 5, del TUIR, ai rimborsi spese corrisposti in relazione alle trasferte effettuate dagli “associati” dell’Istituto, ha preliminarmente qualificato, ai fini fiscali, i rapporti di associazione che l’Ente istante stipula con i propri associati. In relazione alla prima categoria di “associati”, costituita da dipendenti di Università o di altri Enti o Amministrazioni, l’Agenzia ricorda che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche le indennità e i compensi percepiti, a carico di soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro. L’assimilazione al lavoro dipendente deriva dalla circostanza che l’attività, che potrebbe essere per natura autonoma, viene fornita in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto subordinato intrattenuto in via principale rientrando così tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR. La seconda categoria di “associati” costituita dai beneficiari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare o da altri enti devono essere inquadrati come collaboratori (caratterizzati da un rapporto di coordinamento rispetto all’attività svolta dal committente, da uno stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l’oggetto del rapporto, e dallo svolgimento in autonomia senza osservanza di un orario di lavoro predeterminato). Ne consegue che, anche se l’assegno di ricerca è conferito da un ente diverso dall’Istituto istante, le somme pagate da quest’ultimo a titolo di rimborso per le trasferte autorizzate concorrono a tassazione come redditi Fringe benefits e rimborsi spese 43 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. La terza categoria di “associati” è rappresentata dai titolari di borse di studio erogate dall’Istituto stesso, per i quali non vi sono dubbi atteso che l’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. L’ultima categoria di “associati” è costituita dagli studenti e dai laureandi privi di reddito o titolari di borse di studio erogate da Enti diversi dall’Istituto istante e le somme agli stessi erogate in occasione delle trasferte, proprio perché finalizzate a favorire l’effettiva attività di formazione e di ricerca devono considerarsi assegnate a titolo di borsa di studio, e, come tali, essere equiparate ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR. L’Agenzia delle Entrate consente quindi l’applicabilità della disciplina recata dall’art. 51, comma 5, del TUIR ai soggetti indicati nel quesito poiché le somme percepite dagli “associati” si qualificano in tutte le ipotesi esaminate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale disciplina è comunque applicabile se risulta acclarato il presupposto che il rimborso corrisposto vada effettivamente a compensare le spese sostenute nel quadro di uno spostamento tecnicamente riconducibile al concetto di trasferta. Eccezioni all’applicabilità dell’art. 51 del TUIR per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Fattispecie Eccezione Riferimento del TUIR Compensi per attività libero Imponibili nella misura del Lett. e) art. 50 e professionale intramuraria del 75% lett. a-bis) art. 52 personale dipendente del SSN per l’attività esercitata presso studi professionali privati (a seguito di autorizzazione) Titolari di cariche elettive pubbliche e coloro che rivestono le cariche di consiglieri regionali, provinciali e comunali 44 Non concorrono a formare il lett. g) art. 50 e reddito le somme erogate a lett. b) art. 52 titolo di rimborso spese per l’esercizio di pubbliche funzioni Fringe benefits e rimborsi spese Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Eccezione Fattispecie Riferimento del TUIR Assegni vitalizi percepiti in Non concorre a formare il lett. g) art. 50 e dipendenza della cessazione reddito la quota che non lett. b) art. 52 delle cariche elettive pubbliche deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a 37. ritenute fiscali Compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a 9.296,22 euro Tali redditi sono assoggettati a lett. d-bis) art. 52 ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede 3.098,74 euro Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Assegni periodici non costituenti remunerazione del capitale o del lavoro Si presumono percepiti, salvo lett. h) e i) art. prova contraria, nella misura e 50 e lett. c) art. alle scadenze risultanti dagli 52 appositi titoli Prestazioni dei fondi pensione Devono essere considerate al lett. h-bis) art. 50 erogate in forma periodica netto della parte già tassata e e lett. d) art. 52 dei rendimenti finanziari (se determinabili). Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo 37 Detta quota parte è determinata per ciascun periodo di imposta in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi. Fringe benefits e rimborsi spese 45 Capitolo 1 – Il quadro di riferimento Fattispecie Eccezione Riferimento del TUIR definitivo), con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 15° anno con un limite massimo di riduzione del 6%. Quindi dopo 35 anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9% 6.1. Borse di studio Un cenno particolare meritano le somme individuate alla lett. c) dell’art. 50 del TUIR ovvero le somme erogate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale. Queste somme vengono annoverate tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se: • il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro subordinato nei confronti del soggetto erogante (altrimenti, in questo caso, tali somme sarebbero considerate, a tutti gli effetti, un emolumento da lavoro dipendente); • siano finalizzate allo studio o all’addestramento professionale. La C.M. n. 326/E del 1997 precisa che “per quanto riguarda poi l’ambito oggettivo delle erogazioni di cui trattasi, si osserva che per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc. Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale si precisa che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione ... le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere”. 46 Fringe benefits e rimborsi spese