Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
Danno risarcibile.
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Danno patrimoniale: danno lesivo di valori suscettibili di valutazione
economica di mercato. Si articola in: “danno emergente”, ossia la
perdita subìta e “lucro cessante”, ossia il mancato guadagno.
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Danno non patrimoniale: danno lesivo di valori inerenti alla persona
protetti dall’ordinamento, ma non suscettibili di valutazione
economica. Art.2059 del cod. civ., come interpretato alla luce dei
principi costituzionali (Corte Cost. 14/07/1986, n.184).
Tipologie di danno-evento riconosciute: danno alla salute, danno
biologico, danno all’immagine, danno estetico, danno alla vita di
relazione (danno esistenziale), …; sotto il profilo giuslavoristico:
danno da licenziamento ingiustificato, danno da dequalificazione
professionale, danno da perdita di chance, danno da mobbing.
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
Imponibilità delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno
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Art.6, comma 2, del Tuir: “I proventi conseguiti in sostituzione di
redditi…e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi…costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti”.
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Le erogazioni che hanno la finalità di risarcire un danno costituiscono
reddito solo se il danno consiste nella perdita di redditi (lucro
cessante); qualora la perdita riguardi la fonte di produzione del
reddito (danno emergente) le somme erogate devono essere escluse
da imposizione.
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Qualificazione reddittuale: necessità di ricorrere alle norme che
disciplinano le componenti
positive o negative di ogni singola
categoria reddittuale.
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
Nozione di reddito di lavoro dipendente.
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Art.49 del Tuir: “ Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, …”
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Art.51 del Tuir “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro”.
- Sono redditi di lavoro dipendente quelli che trovano titolo nel rapporto di
lavoro e cioè tutte le somme e i valori erogati al dipendente sulla base
del rapporto, anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico
esistente fra compensi percepiti dal lavoratore ed effettività della
prestazione lavorativa (circ. 23/12/1997, n.326).
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
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Art.46 del d.P.R. n.597 del 1973: “Il reddito di lavoro dipendente è
quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle
dipendenze sotto la direzione di altri…”
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Art.48, comma 1, del d.P.R. n.597 del 1973: ”Il reddito di lavoro
dipendente è costitutito da tutti i compensi ed emolumenti comunque
denominati, percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro
prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di
sussidio e liberalità”.
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Nel Tuir la nozione di reddito come “nuova ricchezza” non viene
smentita: principio della capacità contributiva ex art.53 Cost..
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Necessità che vi sia una connessione fra l’utilità economica del
dipendente ed il rapporto di lavoro.
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
Tesi dell’imponibilità senza eccezioni delle somme percepite da un
dipendente a titolo di risarcimento di danni subìti nel contesto del
rapporto di lavoro.
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Art.17, comma 1, lett.a), del Tuir, come modificato dall’art.32 del D.L. n.41 del
1995: “ L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) …nonché le
somme e i valori comunque percepite, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro”.
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Non tiene conto dei principi generali in materia di tassazione dei redditi ed, in
particolare, del fatto che la legislazione tributaria regola il fenomeno della
somme percepite a titolo risarcitorio con una norma di carattere generale,
l’art.6, comma 2, del Tuir.
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
Tesi dell’imponibilità del solo “lucro cessante”: l’art.17, comma 1, lett.a),
del Tuir è una norma di carattere procedimentale che stabilisce le
modalità di tassazione delle somme ivi espressamente considerate,
sempreché siano reddito. Natura interpretativa, non innovativa delle
modifiche intervenute a seguito del D.L. n.41 del 1995.
La giurisprudenza più recente condivide questa impostazione: Cass., 11
giugno 2004, n.11186; Cass., 15 maggio 2002, n.15991; Cass., 19
marzo 2002, n.3956; Cass. 28 luglio 2000, n.9950, Cass., 7
settembre 1999, 9477 (contra, Cass., 3 maggio 2000, n.5565; Cass.,
20 marzo 1998, n.2931).
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
La tassazione delle somme corrisposte in via transattiva.
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Problema della prova del danno e della quantificazione del danno
(danno emergente e lucro cessante).
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Fattispecie: danno da dequalificazione professionale Cass., 21 ottobre
2003, n.3802.
- Qualificazione del danno da demansionamento come fattispecie
plurioffensiva che non si risolve nel solo pregiudizio economico
conseguente all’impoverimento della capacità professionale, ma è
potenzialmente produttiva di ulteriori danni quali la perdita di chance,
ed il danno biologico, inteso come menomazione delle condizioni psicofisiche del lavoratore o, più in generale, del suo diritto alla salute ovvero
all’immagine o alla vita di relazione, a prescindere da eventuali
ripercussioni negative sulla capacità di produrre reddito.
Regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
risarcimento del danno.
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Profilo probatorio: necessità di evidenziare il rapporto di causalità fra
comportamento illecito del datore di lavoro e danno in tutte le sue
componenti. Compito del giudice è accertare se il danno in concreto
sussiste (no presunzione): giudizio di accertamento su fondatezza e
rilevanza delle prove dedotte dal lavoratore; ricorso all’equità
ammesso solo nella successiva fase di liquidazione del danno (Cass.,
n.14199/2001) (Sulla perdita di chance: Cass., n.15810/2000; Cass.,
n.14074/2000).
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Implicazioni tributarie: al fine di determinare la rilevanza impositiva
della somma corrisposta non è sufficiente provare il nesso causale fra
le singole voci di danno ed il demansionamento, ma occorre
quantificare la parte della somma correlata alle singole componenti
sotto il profilo della loro qualificazione come lucro cessante
(imponibile) o danno emergente (escluso da imposizione).
Erogazioni in natura
ESAMINATE DA A.F.
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Polizze assicurative responsabilità civile: Ris. 09/09/2003, n.178 (Circ.
04/03/1999, n.55: contributi per assistenza sociale: Risol. 4/12/2001,
n.200)
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Check up medico: Ris. 10/03/2004, n.34 (art. 100, comma 1, del Tuir;
circ. 22/12/2000, n.238; art.51, comma 2, lett. f), del Tuir)
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Restaurant card: Ris. 17/05/2005, n.63 (art.51, comma 2, lett.c, del
Tuir; art.95 del Tuir)
Erogazioni in natura
FATTISPECIE PROBLEMATICHE
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Asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro – Art.70,comma 6, legge
28/12/2001, n.448 – Decreto ministeriale 17/05/2002 – Art.91, comma
6, legge 2002, n.289 (art.51, comma 2, lett.f), del Tuir).
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Alloggi a dipendenti e collaboratori. Dipendenti - art.51, comma 4, lett.c),
del Tuir e art.95, comma 2, del Tuir. Collaboratori: Art.50, comma 1,
lett.c-bis, del Tuir, art.52, comma 1, del Tuir, no applicabilità art.95,
comma 2, del Tuir (circ. 26/01/2001, n.5); possibilità di applicare art.95,
comma 3, del Tuir.
Erogazioni in natura
FATTISPECIE PROBLEMATICHE
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Telefoni cellulari.
Uso “aziendale” ed uso “promiscuo”: rilevanza reddittuale per il
dipendente assegnatario. Uso “promiscuo”: criterio del valore normale,
(art. 51, comma 3, del Tuir, art.9, comma 3, del Tuir). Problema della
prova del costo imputabile al dipendente.
Cass., 21/12/2004, n.23731 - Art.102, comma 9, del Tuir: norma
antielusiva disapplicabile ex art.37-bis, comma 8, del Tuir – Problema
della prova dell’assenza di finalità elusive.
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Ticket trasporto – progetto – (art.51, comma 2, lett.d), del Tuir).
Secondo modulo di riforma dell’Irpef. Legge
finanziaria per il 2005.
Circ.06/06/2005, n.31.
Problemi risolti:
- esclusione della rilevanza delle deduzioni per oneri di
famiglia nella determinazione della base imponibile dei
soggetti non residenti (art.24 del Tuir)
- rilevanza delle deduzioni per oneri familiari nella
determinazione della base imponibile delle addizionali
regionale e comunale
- la nuova deduzione per spese di assistenza non
impedisce il ricorso alla clausola di salvaguardia
Secondo modulo di riforma dell’Irpef. Legge
finanziaria per il 2005
Questioni aperte:
- natura del contributo del 4 per cento per i redditi di
importo superiore a 100.000 euro
Riforma della previdenza complementare
Delega: legge 23 agosto 2004, n.243.
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Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare
i flussi di
finanziamento: conferimento obbligatorio del TFR
(meccanismo del silenzio- assenso).
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Art.1, comma 1, lett.i): ridefinire la disciplina vigente con riferimento sia
alla fase di accumulo, sia alla fase di erogazione:
•
fissazione di un doppio limite di deducibilità fiscale della contribuzione
ai fondi pensione, in percentuale ed in valore assoluto con possibilità
per il lavoratore di scegliere quello più favorevole;
•
revisione, in senso meno oneroso, dell’imposizione sui rendimenti
delle attività delle forme pensionistiche complementari
Riforma della previdenza complementare
Bozza di decreto attuativo
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Devoluzione del TFR.
- Con modalità esplicite entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto, ovvero dalla data di prima assunzione se successiva: il
lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza
complementare prescelta, ovvero decidere di mantenere il TFR
presso il datore di lavoro.
- Con modalità tacite, a decorrere dal mese successivo alla scadenza
dei 6 mesi previsti: il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi,
salvo sia intervenuto un accordo aziendale tra lo stesso datore e le
rappresentanze dei lavoratori che preveda la destinazione del TFR ad
una forma collettiva. Se manca una forma pensionistica collettiva ed
in mancanza di accordo con le rappresentanze dei lavoratori il TFR
viene trasferito al fondo INPS.
Riforma della previdenza complementare
Bozza di decreto attuativo
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Deduzione dei contributi: fissato un limite in valore assoluto pari a
5.164,57 euro.
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Imposizione: ritenuta a titolo d’imposta sul montante maturato con
l’aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). La ritenuta è
applicata dalla forma pensionistica.
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