CFC e costi da Paesi “black-list” informazioni da richiedere al cliente ed adempimenti in Unico 2014 Torino, 27.05.14 Gruppo di lavoro “Rapporti internazionali” Dott. Alessandro TERZUOLO Costi da Paesi “black-list” Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR Ambito soggettivo: Tutte le imprese, anche le stabili organizzazioni italiane, no professionisti. Ambito oggettivo: Ogni operazione di qualsiasi tipo con imprese e professionisti in Paesi black-list (anche svalutazioni, ammortamenti e minusvalenze) (se costo parzialmente deducibile, solo la parte deducibile è da indicare vedi CNDCEC marzo 2012) No art. 110 co 10-12-bis se si applicano già norme CFC 167168 TUIR Separata indicazione 3 Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR Esimenti La presunzione di indeducibilità dei costi può essere superata con prova, del contribuente di: 1. svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte dell'impresa estera 2. effettivo interesse economico e concreta esecuzione delle operazioni 4 Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR Esimente 1) L’esimente non riguarda la natura giuridica dell’operazione, ma l'attività effettivamente svolta dal soggetto “black-list”. Per attività commerciale si intendono quelle previste dall’art. 2195 c.c. (no attività commerciale effettiva in caso di c.d. passive income, ossia mero godimento di beni che generano dividendi, interessi e royalties). NO radicamento sul territorio estero Non basta l’esistenza ma ci vuole un’attività economica effettivamente svolta (contro CTR Torino n. 42/31/09 del 18.06.2009 per cui basterebbe una dichiarazione fornita dalla Camera di Commercio locale) 5 Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR 6 Esimente 1) (complessa) Ad esempio costituiscono documentazione sufficiente: l'atto costitutivo o lo statuto della società estera (notizie su attività svolta); relazioni e materiale sull’idoneità della struttura organizzativa a svolgere l'attività (normativa e delibere disciplinanti organi sociali e loro attività, contratti di lavoro, descrizione delle mansioni svolte dai dipendenti di qualifica più elevata, autorizzazioni delle autorità locali, disponibilità di locali ad uso civile o industriale, utenze, ecc); documentazione contabile e fiscale (bilanci, dichiarazioni dei redditi, perizie, ecc.); certificazioni delle autorità italiane all'estero ovvero visure di enti esteri; documentazione bancaria, commerciale e doganale comprovante la partecipazione del soggetto straniero alla conclusione degli affari sul mercato. Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR 7 Esimente 2) •Alternativamente all’esimente 1) si possono dimostrazione: l'effettivo interesse economico dell'operazione; •E la sua concreta esecuzione. Servono i documenti utili per risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un Paese a fiscalità privilegiata (ad es. l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna, i costi accessori, i tempi di consegna, la impossibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori, l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi, la penetrazione in nuovi mercati o l'acquisizione di contatti con le imprese locali al fine di commercializzare i prodotti dell'impresa in quell’area geografica) Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR Esimente 2) Giurisprudenza: C.T. Reg. Ancona 22.6.2010 n. 5/3/10, […] “un'operazione commerciale, non palesemente in perdita, se effettivamente compiuta, è più che idonea ad integrare il requisito richiesto dall'Amministrazione finanziaria”. C.T. Prov. Roma 13.11.2009 n. 454/53, vi è l'effettivo interesse economico nella transazione qualora il fornitore estero venga scelto da un intermediario professionale Corte di Cassazione n. 11158 del 21/05/2014 Vs art. 1 co. 301 L. 296/2006 (e connessa efficacia retroattiva co. 303), Circolare AdE n.46/2009 8 Sintesi normativa – art. 110 co. 10 - 12-bis TUIR Comportamento: Interpello preventivo (se positivo susiste comunque l’obbligo di separata indicazione). Fornire prove nei 90 giorni successivi all’apposito avviso dell’Amministrazione finanziaria prima di emettere l’avviso di accertamento. 9 SANZIONI Mancata indicazione (agevolata o meno): L'art.1 co. 302, L. 296/2006 ha introdotto nel DLgs. 471/97 l'art. 8 co. 3-bis, il quale stabilisce una sanzione amministrativa del 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione, con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro. (se dichiarazione integrativa PRIMA dell’avvio dei controlli solo da euro 258 a 2.065) VS Sentenza n. 26298 29.10.2010 Corte di Cassazione - assenza di prova Va poi distinta la capacità del contribuente di prova ex art. 110 co. 11 TUIR, se manca la prova sanzione di dichiarazione infedele (100%-200%) conseguente a mancata deducibilità costi. Definizione agevolata 1/3, art. 16 D.lgs. 472/97. 10 Consigli pratici e casi particolari– Si consiglia di far sì che i beni acquistati da soggetti black list (o le fatture emesse verso soggetti residenti in tali Paesi) siano registrati in modo da tenerne separata evidenza. Così se il bene o il credito verranno ammortizzati, svalutati, ceduti o altro ve ne sarà evidenza chiara. Le disposizioni in commento non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli artt. 167 o 168 del TUIR (CFC); Il D.L. n. 16/2012 ha escluso dall’obbligo di comunicazione le 11 operazioni che non superano i 500 euro (dal 2 marzo 2012) CFC: informazioni da richiedere al cliente e documentazione da produrre Sintesi normativa – art. 167 TUIR Ambito soggettivo (art. 167 controllate): L'art. 167 prevede la tassazione in capo ai residenti dei redditi dei soggetti esteri residenti o localizzati in paesi a fiscalità privilegiata da essi controllati, proporzionalmente alla partecipazione posseduta, indipendentemente dall'effettiva distribuzione di utili ("imputazione per trasparenza"). Ambito soggettivo per i detentori •Persone fisiche (andranno considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo); •Soggetti di cui all’art. 5 TUIR •Soggetti passivi IRES 13 Sintesi normativa – art. 167 TUIR Ambito oggettivo (art. 167 controllate): 1. Controllo di diritto 2. Controllo di fatto 3. Controllo contrattuale (esterno): presenza di accordi contrattuali che consentano l'esercizio di un'influenza dominante sulla società In presenza di 1), 2), 3) si ricade nel 167 TUIR se detto soggetto estero risiede in uno Stato o territorio considerato "non collaborativo" oppure a tassazione privilegiata (c.d. black-list); 14 Sintesi normativa – art. 167 TUIR Ambito oggettivo (art. 167 controllate): In presenza di 1), 2), 3) si ricade nel 167 TUIR se il soggetto di cui si possiede una partecipazione di controllo residente in uno Stato non black-list MA: - risulta assoggettato a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stato soggetti ove residente in Italia (tax rate test); -produce più del 50% del suo reddito tramite passive income; (passive income test) Passive income: proventi da gestione e detenzione di partecipazioni, crediti o attività finanziarie, sfruttamento di diritti immateriali su proprietà intellettuale/industriale, prestazioni di servizi (ivi compresi quelli finanziari) intercompany 15 Sintesi normativa – art. 168 TUIR Ambito oggettivo (art. 168 collegate): La CFC rule si applica anche alle imprese, società ed enti esteri collegati, di cui il soggetto residente detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili non inferiore al 20%. Per chiarezza di ricorda che, a differenza del 167 TUIR, sono esclusi dal regime CFC delle imprese collegate i soggetti partecipati non black-list. 16 Sintesi normativa – art. 168 TUIR Ambito oggettivo (art. 168 collegate): il reddito imponibile da imputare ai soggetti partecipanti in imprese, società o enti collegati residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è costituito dal maggiore tra: •l’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito; •il reddito determinato in via presuntiva. 17 Esimenti– art. 167 TUIR Esimenti : a) La CFC svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; (per attività bancarie, finanziarie e assicurative si valuta se la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento) b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in Paesi black-list. Il contribuente deve interpellare preventivamente l‘Amministrazione finanziaria, se decide di non farlo le sanzioni verranno applicate nella misura del 200%. 18 Documentazione probatoria - I Bilancio del soggetto estero riferito al periodo d’imposta a cui fa riferimento l’istanza disapplicativa Eventuali scritture contabili ove obbligatorie Descrizione della struttura organizzativa e delle modalità operative con cui la controllata svolge la propria attività Contratti di locazione immobiliari che dimostrino la detenzione di sedi e di uffici Contratti di lavoro dipendente indicanti il luogo in cui la prestazione lavorativa è svolta nonché le relative mansioni Conti correnti bancari aperti in banche o altri enti finanziatori locali Estratti conto che dimostrino movimentazioni connesse 19 all’attività esercitata Documentazione probatoria – II (segue) Contratti assicurativi stipulati per immobili e per dipendenti Eventuali autorizzazioni amministrativo - sanitarie per l’esercizio dell’attività o l’utilizzo dei locali in cui essa è svolta Documentazione comprovante la composizione e le mansioni dei componenti dell’organo amministrativo Fatture di utenze (ad esempio, telefoniche ed elettriche) relative ai locali in cui viene svolta l’attività attinenti al periodo d’imposta a cui fa riferimento l’istanza di interpello Descrizioni di eventuali operazioni con parti correlate 20 Documentazione probatoria – II (segue) Per dimostrare il radicamento nel mercato locale d’insediamento è da dimostrarsi (Circolare 51/E del 2010): •il legame economico e sociale della CFC con il Paese estero •Il collegamento significativo al mercato di approvvigionamento o al mercato di sbocco (per “significativo”si intende superiore al 50% rispettivamente degli acquisti o delle vendite). Il mercato dello Stato o territorio d’insediamento è da intendersi in un’accezione ampia, (principio di “area di influenza” che ricomprende anche l’area geografica circostante al Paese di insediamento con cui vi siano stretti legami economici, politici e strategici. Hong Kong e mercato cinese, Panama e centro America). Possono servire la ripartizione per aree geografiche dei clienti e dei fornitori e l’evidenziazione, per ciascuna area 21 geografica, del relativo volume d’affari Documentazione probatoria Holding: - ragioni economico funzionali della struttura; -prospetto con la struttura organizzativa del gruppo; -una descrizione delle concrete modalità operative del gruppo e di ognuno dei soggetti appartenenti per cui si chiede la disapplicazione della CFC rule; -il bilancio d'esercizio di ciascuna società partecipata, in lingua italiana o inglese, corredato di eventuale certificazione, da cui si evinca l'attività esercitata e la funzione nell'ambito del gruppo. Nel caso in cui la redazione del bilancio di esercizio non sia obbligatoria ai sensi della legislazione dello Stato o territorio estero il documento va, comunque, presentato e redatto su base volontaria secondo i locali principi contabili. 22 Documentazione probatoria Calcolo del tax rate: - Confronto tra tax rate effettivo estero (imposte dovute/ reddito ante imposte) e tax rate virtuale domestico (senza IRAP) - se principi contabili locali IAS adopter allora norme fiscali nazionali per IAS adopter -Idem per US Gaap -Per altri casi utilizzo criteri di calcolo ordinari del TUIR (salvo interessi passivi e società di comodo) 23 Dibattito- Esperienze con Amministrazione finanziaria? 24 Art. 110 co. 10 -12-bis TUIR 10.Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. 25 Art. 110 co. 10 -12-bis TUIR 11.Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. 26 Art. 110 co. 10 -12-bis TUIR 12.Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli arti. 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 12 bis.Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. 27