“REGIME DELLE OPERAZIONI CON
SOGGETTI LOCALIZZATI IN PAESI
BLACK LIST”
Indice
 L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con
soggetti localizzati in paesi black list
 Le prove esimenti
 L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi
 I rapporti con le CFC rules
 Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list
 I rapporti con la normativa convenzionale
 L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio
 Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black
list
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 109, TUIR
Norme generali sulla deducibilità dei componenti negativi del reddito
d’impresa
I componenti negativi di reddito sono in linea generale deducibili se
presentano i seguenti requisiti:



Competenza (comma 1)
Certezza e determinatezza (comma 1)
Inerenza (comma 5)
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR
Indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti
localizzati in paesi black list.
Deroga ai principi generali di deducibilità dei componenti negativi di reddito.
Finalità: contrasto ai comportamenti antielusivi.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
 Art. 110, comma 10, TUIR
Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti ovvero
localizzate in paesi black list.
 Art. 110, comma 11, TUIR
Disapplicazione del comma 10 dell’art. 110, TUIR
le prove esimenti.
 Art. 110, comma 12, TUIR
Rapporti con le CFC rules.
 Art. 110, comma 12-bis, TUIR
Applicazione dei commi da 10 a 11 dell’art.110, TUIR alle spese per servizi
rese da professionisti domiciliati in paesi black list.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR
(nel testo modificato dall’art.1, comma 83, L. 244/2007 - Legge finanziaria
per il 2008)
Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate
in Stati o territori diversi da quelli individuati nella white list di cui al
decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis TUIR.
Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti
o localizzate in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
La white list non è ancora stata emanata
Art. 1, comma 88, L.244/2007
Fino all’emanazione della white list continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007.
Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi
derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese
domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati nel D.M.
23 gennaio 2002 (black list) in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza
di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
Ambito soggettivo
La disciplina si applica alle transazioni intercorse tra:
 Soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa assoggettati ad
IRPEF e IRES, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (sono
esclusi gli esercenti arti e professioni e le basi fisse in Italia di
professionisti non residenti)
e
 Imprese residenti ovvero domiciliate in paesi (non-UE) della black list
comprese le stabili organizzazioni.
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
Sono escluse le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui si applica
la disciplina delle Controlled Foreign Companies di cui agli artt. 167 e 168
del TUIR (art. 110, comma 12, TUIR).
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
Ambito territoriale
Imprese residenti ovvero domiciliate nei paesi (non UE) inclusi nella black list
di cui al D.M. 23 gennaio 2002.
A partire dal 1° maggio 2004: esclusione di Cipro e Malta per adesione
all’Unione Europea (R.M. 96/E del 30 luglio 2004).
A partire dal 19 agosto 2010: esclusione di Corea del Sud e formale
esclusione di Cipro e Malta (D.M. 27 luglio 2010).
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)
Ambito oggettivo
Sono indeducibili le spese ed altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi black list
Qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni
commerciali:
 Spese per l’acquisto di beni e di servizi
 Interessi
L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni
intercorse con soggetti localizzati in paesi black list
Art. 110, comma 10, TUIR (continua)




Ammortamenti
Minusvalenze
Perdite
Svalutazioni ed accantonamenti
Le prove esimenti
Art. 110, comma 11, TUIR
Le disposizioni dell’art. 110, comma 10, TUIR non si applicano qualora le
imprese residenti in Italia forniscano alternativamente la prova che:
 Le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale
effettiva (prima esimente)
Ovvero
 Le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse
economico e hanno avuto concreta esecuzione (seconda esimente).
L’onere della prova è a carico del contribuente.
Le prove esimenti
Prima esimente
La controparte estera deve svolgere un’attività commerciale effettiva.
Per attività commerciali o industriali si devono intendere quelle indicate
dall'art.2195 del codice civile:





Attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi,
Attività intermediarie nella circolazione dei beni,
Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria,
Attività bancarie ed assicurative,
nonché altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
Le prove
Non devono riferirsi a dati puramente formali (ad es. iscrizione ad un registro
imprese).
Indicazioni sulla documentazione probatoria sono fornite nei documenti
dell’amministrazione finanziaria relativi alla disapplicazione delle norme
sulle CFC.
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
Ad esempio,
la C.M. 23 maggio 2003, n. 29/E, par. B elenca tra i documenti utilizzabili ai
fini probatori:
 bilancio;
 certificazione del bilancio;
 prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
 contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e
dell'attività;
 copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e
agli altri immobili utilizzati;
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
 contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione
dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
 conti correnti bancari aperti pressi istituti locali;
 estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie
relative alle attività esercitate;
 copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
 autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei
locali.
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
 La mera disponibilità in loco di una struttura organizzativa non prova lo
svolgimento di un’attività commerciale e il radicamento della impresa nel
territorio ospitante (R.M. 10 novembre 2008, n.427/E).
 Lo svolgimento dell’attività commerciale (nel territorio ospitante) non è
provato se l’impresa svolge esclusivamente la sua attività “estero su
estero” (R.M. 10 novembre 2008, n.427/E).
 Un’impresa estera può considerarsi effettivamente localizzata in territorio
a fiscalità privilegiata in quanto abbia stabilito in quel territorio rapporti di
tipo economico politico geografico o strategico (R.M. 8 aprile 2009, n.
100/E).
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
Tuttavia la C.M. 6 ottobre 2010, n.51/E ha precisato che:
 l'espresso riferimento " al mercato dello stato o territorio di insediamento
", ora presente nell'ambito della prima esimente prevista per la
disapplicazione della CFC rule, assente invece nell'analoga esimente di cui
all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., va ritenuto un chiaro indizio della
volontà del legislatore di differenziare le modalità di disapplicazione delle
due discipline in commento, posto che quella in materia di deducibilità di
costi black list riguarda anche imprese residenti che non hanno alcun
legame partecipativo con il fornitore estero;
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
 E' da ritenere, pertanto, che il c.d. radicamento previsto ai fini CFC non
costituisce un elemento dirimente ai fini della disapplicazione delle
disposizioni in materia di deducibilità di costi black list, che, in linea di
principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello svolgimento
da parte del fornitore estero di un'effettiva attività commerciale mediante
un'idonea struttura in loco.
 La sussistenza del radicamento, pur non essendo determinante ai fini del
riconoscimento della disapplicazione della disciplina in commento,
costituisce tuttavia un elemento senz'altro utile a dimostrare l'esimente
stessa.
Le prove esimenti
Prima esimente (continua)
 Con riferimento alla prima esimente , consistente nella prova del
contenuto commerciale dell'attività svolta dal soggetto estero, si ribadisce
che l'eventuale risposta positiva all'istanza di interpello volta ad ottenere
la disapplicazione della CFC rule facendo valere l'esimente di cui all'art.
167, comma 5, lett. a) del TUIR, va ritenuta valida anche al fine di
consentire la deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con il soggetto estero localizzato nel territorio a fiscalità
privilegiata.
Le prove esimenti
Seconda esimente
L’operazione posta in essere con la controparte estera deve rispondere ad un
effettivo interesse economico ed aver avuto concreta esecuzione.
Le prove
Effettivo interesse economico
Dimostrazione della logica economica sottesa alla scelta di instaurare un
rapporto commerciale con un fornitore residente localizzato in un paese a
fiscalità privilegiata.
Le prove esimenti
Seconda esimente (continua)
Secondo la C.M. 6 ottobre 2010, n. 51/E la valutazione della sussistenza o
meno dell’effettivo interesse economico va effettuata tenendo conto di
tutti gli elementi, le circostanze e le condizioni che caratterizzano
l’operazione, quali ad esempio:
 il prezzo della transazione;
 la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio,
magazzino;
 le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di
consegna);
 la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;
Le prove esimenti
Seconda esimente (continua)
 l'esistenza di vincoli
organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la
transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero
eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore.
La C.M. 51/E precisa che riguardo all'esistenza di vincoli contrattuali,
organizzativi e simili, l'interesse economico all'effettuazione
dell'operazione non può essere giustificato sulla base del mero obbligo
contrattuale per il contribuente residente di avvalersi di un fornitore black
list, magari appartenente al medesimo gruppo.
Le prove esimenti
Seconda esimente (continua)
Inoltre la stessa C.M. 51/E, con particolare riferimento al prezzo praticato dal
fornitore black list, afferma che la deducibilità dei costi non può essere
disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e
servizi acquistati è superiore a quello mediamente praticato sul mercato.
In altri termini, un prezzo apparentemente anomalo può essere giustificato
dalla valutazione delle altre condizioni che regolano la transazione e,
quindi, non pregiudicare la sussistenza dell'effettivo interesse economico
all'operazione.
Le prove esimenti
Seconda esimente (continua)
La concreta esecuzione
La dimostrazione della concreta esecuzione dell’operazione può basarsi, a
titolo esemplificativo, sui seguenti elementi:
 Documentazione doganale di importazione;
 Contratto di fornitura/Ordine di acquisto;
 Fattura del fornitore;
 Documentazione attestante il pagamento del fornitore.
L’obbligo di indicazione
nella dichiarazione dei redditi
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi
Nel quadro del Mod. Unico relativo al reddito d’impresa occorre indicare
l’importo delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con fornitori black list tra le variazioni in aumento
e
indicare l’importo dei predetti componenti negativi per i quali sussiste
almeno una delle esimenti tra le variazioni in diminuzione.
L’obbligo di indicazione
nella dichiarazione dei redditi
Mod. UNICO 2011 per il 2010 (in bozza)
Modello
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Unico PF 2011
RF23
RF37
Unico SP 2011
RF27
RF40
Unico SC 2011
RF30
RF52
I soggetti che compilano il quadro RG devono indicare esclusivamente le
spese e gli altri componenti negativi per i quali ai sensi del comma 11
dell’art. 110, TUIR non opera l’indeducibilità.
Modello
Componenti negativi
Unico PF 2011
RG19
Unico SP 2011
RG20
I rapporti con le CFC rules
Art. 110, comma 12, TUIR
Le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 110, TUIR non si applicano alle
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli
art 167 o 168, TUIR concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate (cd. CFC rules).
Le prestazioni rese da professionisti
domiciliati in paesi black list
Art. 110, comma 12 - bis, TUIR
Le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 110, TUIR si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori
diversi da quelli individuati nella white list di cui al decreto da emanarsi ai
sensi dell’art. 168-bis TUIR.
Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con professionisti
residenti o localizzati in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
La white list non è ancora stata emanata
Stati (non UE) individuati nella black list
Le prestazioni rese da professionisti
domiciliati in paesi black list
Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua)
Ambito soggettivo
La disciplina si applica alle transazioni intercorse tra:
 Soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa assoggettati ad
IRPEF e IRES, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (sono
esclusi gli esercenti arti e professioni e le basi fisse in Italia di
professionisti non residenti)
e
 Professionisti domiciliati in paesi della black-list comprese le basi fisse.
Le prestazioni rese da professionisti
domiciliati in paesi black list
Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua)
Ambito territoriale
Professionisti domiciliati nei paesi (non UE) inclusi nella black list di cui al
D.M. 23 gennaio 2002.
Ambito oggettivo
Sono indeducibili le spese per servizi rese da professionisti domiciliati in paesi
black list.
Sono esclusi l’acquisto di beni, minusvalenze, perdite su crediti, componenti
negativi derivanti da valutazioni.
Le prestazioni rese da professionisti
domiciliati in paesi black list
Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua)
C.M. 19 gennaio 2007, n. 1/E, par. 2
Rientrano nella definizione di professionisti non soltanto i soggetti
appartenenti alle professionisti cosiddette “regolamentate”, ma tutti
coloro che agiscono nell’esercizio di arti e professioni.
Le esimenti di cui al comma 11, dell’art. 110 TUIR devono essere adattate alla
specificità delle prestazioni professionali. In merito alla prima esimente, il
riferimento alla effettività della "attività commerciale " deve essere
inteso nel senso che la prestazione di natura professionale deve essere
effettiva e connessa ad un'attività, non estemporanea, ma radicata nello
Stato a fiscalità privilegiata attraverso, ad esempio, una base fissa.
Le prestazioni rese da professionisti
domiciliati in paesi black list
Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua)
Per quanto riguarda la seconda esimente, la prova che " le operazioni
rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano
avuto concreta esecuzione ", porta a valorizzare motivi economici reali a
fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un
soggetto domiciliato nel paese a fiscalità privilegiata.
La valutazione dell'effettivo interesse dell'impresa deve avere riguardo
all'apprezzabilità
economico-imprenditoriale
complessiva
delle
prestazioni, desunta - a mero titolo esemplificativo – dalla specificità o
unicità della prestazione professionale in riferimento a particolari esigenze
dell'impresa più che dalla entità del compenso.
I rapporti con la normativa convenzionale
La clausola di non discriminazione nel modello OCSE di convenzione contro
le doppie imposizioni
Art. 24, par. 4, Modello OCSE
“…gli interessi, i canoni e le altre spese pagate da un’impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini
di determinare gli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in
cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo
Stato”.
Applicazione della norme convenzionali e disapplicazione delle norme
nazionali che si pongono in contrasto con quelle convenzionali.
I rapporti con la normativa convenzionale
La clausola di non discriminazione (continua)

Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie
imposizioni che contiene la clausola di non discriminazione
Non si
applica l’art.110, commi da 10 - 12bis, TUIR bensì le regole generali
dell’art. 109, TUIR (Ad esempio: le convenzioni con Ecuador, Malesia,
Mauritius, Singapore e Svizzera).
 Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie
imposizioni che contiene la clausola di non discriminazione ma fa salve
le disposizioni interne per prevenire l’evasione o l’elusione Si applica
l’art.110, commi da 10 - 12bis, TUIR (Ad esempio: le convenzioni
recentemente ratificate dall’Italia con gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman).
 Paese con cui l’Italia NON ha stipulato una convenzione contro le doppie
imposizioni Si applica l’art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR. 37
L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio
L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di
accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la
possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette.
Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne
specifica motivazione nell’avviso di accertamento.
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
A partire dal 1 gennaio 2007, l’omessa o incompleta indicazione nel mod.
Unico delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni
con fornitori black-list (per i quali sussistono almeno una delle condizioni
esimenti) non è più punita con l’indeducibilità degli stessi costi bensì con una
sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e
dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un
minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (art. 8, comma 3 bis, D.
Lgs. 18-12-1997, n.471).
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
Alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007 si applica la stessa
sanzione, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’art. 110,
comma 11, TUIR (art.1, comma 303, L. 27 dicembre 2006, n.296).
La sanzione di cui all’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997 non è alternativa a
quella prevista dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (dichiarazione
infedele).
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
Tabella riassuntiva delle sanzioni applicabili (C.M. 3 novembre 2009, n. 46/E)
Sanzioni applicabili
Data
violazione
Non rileva
Prova
esimenti
SI
Deducibilit
à
costi
SI
Avvio
controlli
NO
Dichiarazione
integrativa
Normativa
Misura
Entro termine
presentazione
dichiarazione
relativa
all’anno nel
corso del
quale è stata
commessa la
violazione
art. 8, comma
1 del
D.Lgs. n. 471
del 1997
art. 13,
comma 1, lett.
b) del D.Lgs. n.
472 del
1997 art. 8,
comma 1
del D.Lgs. n.
471 del
1997
€ 32,25
(€ 258
ridotta ad
un
ottavo)
… continua
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
Non rileva
Non rileva
Fino al
31/12/20O6
Dal
01/01/2007
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
Non
rileva
NO
SI
Entro
termine
decadenza
controlli
art. 8, comma 1 del
D.Lgs. n. 471 del
1997
min € 258
max € 2.065
Non rileva
art. 8, comma 3-bis
del D.Lgs. n. 471 del
1997
10% costi min.
€ 500 max
€ 50.000
Non rileva
art. 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 471 del
1997
da 100% a 200%
maggior imposta
Non rileva
art. 8, comma 3-bis
del
D.Lgs. n. 471 del
1997
+
art. 1, comma 2 del
D.Lgs. n. 471 del
1997
10% costi
min. € 500
max € 50.000
+
da 100% a 200%
maggior imposta
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
L’interpello
Possibilità di avvalersi della procedura di interpello antielusiva di cui all’art.
21, L. 30 dicembre 1991, n.413.
Nell'istanza presentata secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 9, il
contribuente deve fornire "tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della
corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata”.
La risposta dell'Amministrazione all’istanza di interpello presentata viene
data non sulla base di una verifica sostanziale a posteriori ma di una
valutazione preventiva dell'operazione prospettata.
L’attività di accertamento e
il regime sanzionatorio
L’interpello (continua)
L’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi in ordine "alla natura ed al
relativo trattamento tributario dell'operazione", rendendo un parere che
necessariamente dovrà tener conto dei presupposti richiesti dalla norma
ai fini della disapplicazione dell'art. 110, comma 10, verificando, in
particolare, che il fornitore estero svolga prevalentemente un'attività
commerciale effettiva o, in alternativa, che l'operazione posta in essere
risponda ad un effettivo interesse economico.
Il contribuente deve dimostrare preventivamente la sussistenza delle
esimenti.
Resta impregiudicato l'onere del contribuente di indicare separatamente in
dichiarazione i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata e di
dimostrare in sede di controllo che le operazioni hanno avuto concreta
esecuzione.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Art.1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L.22 maggio 2010, n.73, e
D.M. 5 agosto 2010
Nuovo obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare in via
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate a
partire dal 1° Luglio 2010 nei confronti di operatori economici localizzati nei
Paesi cosiddetti black list.
Finalità: contrasto alle frodi carosello e alle cd. “cartiere”.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Soggetti obbligati alla comunicazione
Tutti i soggetti passivi IVA residenti e non residenti




Persone fisiche
Società di persone
Società di capitali
Stabili organizzazioni
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Oggetto della comunicazione:




le cessioni di beni;
le prestazioni di servizi rese;
gli acquisti di beni;
le prestazioni di servizi ricevute
registrate o soggette a registrazione ai fini IVA a partire dal 1° luglio 2010 nei
confronti di operatori economici localizzati nei Paesi cosiddetti black list
di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
C.M. 21 ottobre 2010, n.53/E
Sono oggetto di comunicazione:
 Le operazioni imponibili, non imponibili o esenti;
 Le operazioni non soggette all’IVA prive del requisito territoriale.
In particolare:
 Le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e
verso soggetti UE;
 Le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e quelle fornite da
soggetti extra-UE;
 Le importazioni e le esportazioni di beni;
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
 Le anzidette operazioni rese o ricevute dai rappresentanti fiscali ovvero
dalle stabili organizzazioni di operatori economici stabiliti in Paesi black
list anche se il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione si trovano
in Paesi non black list.
In relazione alla controparte estera:
 E’ operatore economico chiunque esercita, in modo indipendente e in
qualsiasi luogo, un’attività economica indipendentemente dallo scopo o
dai risultati di detta attività;
 L’operatore economico deve avere la sede, residenza o domicilio in un
Paese contemplato da una sola delle suddette liste indipendentemente
dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore;
 Non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi previsti espressamente dagli
artt. 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Il D.M. 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione anche alle
prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato agli effetti dell’IVA e che sono rese o ricevute dal 1° settembre 2010
nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
Paesi black-list.
Lo stesso decreto ha escluso dall’obbligo di comunicazione:
le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010 con operatori residenti a
Cipro, Malta e Corea del Sud, e
le operazioni (attive e passive) esenti ai fini IVA effettuate dal 1° luglio 2010
dai contribuenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui
all’art.36-bis del D.P.R. 633/1972. Gli stessi contribuenti sono comunque
tenuti alla comunicazione qualora effettuino delle operazioni imponibili
nell’ambito di dette attività.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Contenuto della comunicazione
La comunicazione deve riportare, tra gli altri, i seguenti elementi:
 codice fiscale (altro codice identificativo) degli operatori economici
esteri;
 per ciascun operatore l’importo complessivo delle operazioni attive e
passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili
(comprese le cessioni all’esportazione),esenti e non soggette all’IVA, al
netto delle note di variazione emesse e ricevute;
 l’imposta relativa alle operazioni imponibili (e eventualmente alle note di
variazione).
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Periodicità della comunicazione
Il modello deve essere presentato con riferimento alle operazioni effettuate
in un trimestre solare dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro
trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare
totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
I soggetti che superano la soglia dei 50.000 euro nel corso del trimestre, in
relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, dovranno
inviare la comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi
del trimestre in cui tale soglia è stata superata.
E’ comunque possibile optare per la presentazione della comunicazione con
cadenza mensile.
Il nuovo obbligo di comunicazione IVA
delle operazioni con i paesi black list
Presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’agenzia delle
Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di
riferimento (trimestre o mese).
Sanzioni
L’omissione o l’irregolare presentazione della comunicazione è punita con la
sanzione che varia da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di
4.131,66 euro.
In caso di violazioni plurime non si applica il principio del cumulo giuridico.
Tavola comparativa
Imposta
Soggetti obbligati
Art. 1, D.L. 40/2010
Art. 110, commi 10-12-bis,
TUIR
IVA
Imposte dirette
Soggetti passivi IVA
Soggetti residenti in Italia e
stabile organizzazioni
• Cessioni di beni
• Prestazioni di servizi
• Acquisti di beni
• Acquisti di servizi
• Acquisti di beni
• Acquisti di servizi
Black list di riferimento
D.M. 4 maggio 1999
D.M. 21 novembre 2001
D.M. 23 gennaio 2002
con esclusione dei paesi
dell’Unione Europea e dello
Spazio Economico Europeo
Periodicità di comunicazione/
dichiarazione
Mensile/Trimestrale su
apposito modello
Operazione
Annuale nel modello Unico
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regime delle operazioni con soggetti localizzati in paesi black list