“REGIME DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI LOCALIZZATI IN PAESI BLACK LIST” Indice L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Le prove esimenti L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi I rapporti con le CFC rules Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list I rapporti con la normativa convenzionale L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 109, TUIR Norme generali sulla deducibilità dei componenti negativi del reddito d’impresa I componenti negativi di reddito sono in linea generale deducibili se presentano i seguenti requisiti: Competenza (comma 1) Certezza e determinatezza (comma 1) Inerenza (comma 5) L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR Indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list. Deroga ai principi generali di deducibilità dei componenti negativi di reddito. Finalità: contrasto ai comportamenti antielusivi. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti ovvero localizzate in paesi black list. Art. 110, comma 11, TUIR Disapplicazione del comma 10 dell’art. 110, TUIR le prove esimenti. Art. 110, comma 12, TUIR Rapporti con le CFC rules. Art. 110, comma 12-bis, TUIR Applicazione dei commi da 10 a 11 dell’art.110, TUIR alle spese per servizi rese da professionisti domiciliati in paesi black list. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (nel testo modificato dall’art.1, comma 83, L. 244/2007 - Legge finanziaria per il 2008) Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella white list di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis TUIR. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) La white list non è ancora stata emanata Art. 1, comma 88, L.244/2007 Fino all’emanazione della white list continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati nel D.M. 23 gennaio 2002 (black list) in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Ambito soggettivo La disciplina si applica alle transazioni intercorse tra: Soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa assoggettati ad IRPEF e IRES, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (sono esclusi gli esercenti arti e professioni e le basi fisse in Italia di professionisti non residenti) e Imprese residenti ovvero domiciliate in paesi (non-UE) della black list comprese le stabili organizzazioni. L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Sono escluse le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui si applica la disciplina delle Controlled Foreign Companies di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR (art. 110, comma 12, TUIR). L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Ambito territoriale Imprese residenti ovvero domiciliate nei paesi (non UE) inclusi nella black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002. A partire dal 1° maggio 2004: esclusione di Cipro e Malta per adesione all’Unione Europea (R.M. 96/E del 30 luglio 2004). A partire dal 19 agosto 2010: esclusione di Corea del Sud e formale esclusione di Cipro e Malta (D.M. 27 luglio 2010). L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Ambito oggettivo Sono indeducibili le spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi black list Qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali: Spese per l’acquisto di beni e di servizi Interessi L’indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in paesi black list Art. 110, comma 10, TUIR (continua) Ammortamenti Minusvalenze Perdite Svalutazioni ed accantonamenti Le prove esimenti Art. 110, comma 11, TUIR Le disposizioni dell’art. 110, comma 10, TUIR non si applicano qualora le imprese residenti in Italia forniscano alternativamente la prova che: Le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva (prima esimente) Ovvero Le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione (seconda esimente). L’onere della prova è a carico del contribuente. Le prove esimenti Prima esimente La controparte estera deve svolgere un’attività commerciale effettiva. Per attività commerciali o industriali si devono intendere quelle indicate dall'art.2195 del codice civile: Attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi, Attività intermediarie nella circolazione dei beni, Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, Attività bancarie ed assicurative, nonché altre attività ausiliarie delle precedenti. Le prove esimenti Prima esimente (continua) Le prove Non devono riferirsi a dati puramente formali (ad es. iscrizione ad un registro imprese). Indicazioni sulla documentazione probatoria sono fornite nei documenti dell’amministrazione finanziaria relativi alla disapplicazione delle norme sulle CFC. Le prove esimenti Prima esimente (continua) Ad esempio, la C.M. 23 maggio 2003, n. 29/E, par. B elenca tra i documenti utilizzabili ai fini probatori: bilancio; certificazione del bilancio; prospetto descrittivo dell'attività esercitata; contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; Le prove esimenti Prima esimente (continua) contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali. Le prove esimenti Prima esimente (continua) Secondo l’Amministrazione finanziaria: La mera disponibilità in loco di una struttura organizzativa non prova lo svolgimento di un’attività commerciale e il radicamento della impresa nel territorio ospitante (R.M. 10 novembre 2008, n.427/E). Lo svolgimento dell’attività commerciale (nel territorio ospitante) non è provato se l’impresa svolge esclusivamente la sua attività “estero su estero” (R.M. 10 novembre 2008, n.427/E). Un’impresa estera può considerarsi effettivamente localizzata in territorio a fiscalità privilegiata in quanto abbia stabilito in quel territorio rapporti di tipo economico politico geografico o strategico (R.M. 8 aprile 2009, n. 100/E). Le prove esimenti Prima esimente (continua) Tuttavia la C.M. 6 ottobre 2010, n.51/E ha precisato che: l'espresso riferimento " al mercato dello stato o territorio di insediamento ", ora presente nell'ambito della prima esimente prevista per la disapplicazione della CFC rule, assente invece nell'analoga esimente di cui all'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., va ritenuto un chiaro indizio della volontà del legislatore di differenziare le modalità di disapplicazione delle due discipline in commento, posto che quella in materia di deducibilità di costi black list riguarda anche imprese residenti che non hanno alcun legame partecipativo con il fornitore estero; Le prove esimenti Prima esimente (continua) E' da ritenere, pertanto, che il c.d. radicamento previsto ai fini CFC non costituisce un elemento dirimente ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di deducibilità di costi black list, che, in linea di principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello svolgimento da parte del fornitore estero di un'effettiva attività commerciale mediante un'idonea struttura in loco. La sussistenza del radicamento, pur non essendo determinante ai fini del riconoscimento della disapplicazione della disciplina in commento, costituisce tuttavia un elemento senz'altro utile a dimostrare l'esimente stessa. Le prove esimenti Prima esimente (continua) Con riferimento alla prima esimente , consistente nella prova del contenuto commerciale dell'attività svolta dal soggetto estero, si ribadisce che l'eventuale risposta positiva all'istanza di interpello volta ad ottenere la disapplicazione della CFC rule facendo valere l'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR, va ritenuta valida anche al fine di consentire la deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con il soggetto estero localizzato nel territorio a fiscalità privilegiata. Le prove esimenti Seconda esimente L’operazione posta in essere con la controparte estera deve rispondere ad un effettivo interesse economico ed aver avuto concreta esecuzione. Le prove Effettivo interesse economico Dimostrazione della logica economica sottesa alla scelta di instaurare un rapporto commerciale con un fornitore residente localizzato in un paese a fiscalità privilegiata. Le prove esimenti Seconda esimente (continua) Secondo la C.M. 6 ottobre 2010, n. 51/E la valutazione della sussistenza o meno dell’effettivo interesse economico va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi, le circostanze e le condizioni che caratterizzano l’operazione, quali ad esempio: il prezzo della transazione; la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino; le modalità di attuazione dell'operazione (ad esempio, i tempi di consegna); la possibilità di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori; Le prove esimenti Seconda esimente (continua) l'esistenza di vincoli organizzativi/commerciali/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore black list o, comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore. La C.M. 51/E precisa che riguardo all'esistenza di vincoli contrattuali, organizzativi e simili, l'interesse economico all'effettuazione dell'operazione non può essere giustificato sulla base del mero obbligo contrattuale per il contribuente residente di avvalersi di un fornitore black list, magari appartenente al medesimo gruppo. Le prove esimenti Seconda esimente (continua) Inoltre la stessa C.M. 51/E, con particolare riferimento al prezzo praticato dal fornitore black list, afferma che la deducibilità dei costi non può essere disconosciuta sulla base della mera circostanza che il prezzo dei beni e servizi acquistati è superiore a quello mediamente praticato sul mercato. In altri termini, un prezzo apparentemente anomalo può essere giustificato dalla valutazione delle altre condizioni che regolano la transazione e, quindi, non pregiudicare la sussistenza dell'effettivo interesse economico all'operazione. Le prove esimenti Seconda esimente (continua) La concreta esecuzione La dimostrazione della concreta esecuzione dell’operazione può basarsi, a titolo esemplificativo, sui seguenti elementi: Documentazione doganale di importazione; Contratto di fornitura/Ordine di acquisto; Fattura del fornitore; Documentazione attestante il pagamento del fornitore. L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi Le spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi Nel quadro del Mod. Unico relativo al reddito d’impresa occorre indicare l’importo delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con fornitori black list tra le variazioni in aumento e indicare l’importo dei predetti componenti negativi per i quali sussiste almeno una delle esimenti tra le variazioni in diminuzione. L’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2011 per il 2010 (in bozza) Modello Variazione in aumento Variazione in diminuzione Unico PF 2011 RF23 RF37 Unico SP 2011 RF27 RF40 Unico SC 2011 RF30 RF52 I soggetti che compilano il quadro RG devono indicare esclusivamente le spese e gli altri componenti negativi per i quali ai sensi del comma 11 dell’art. 110, TUIR non opera l’indeducibilità. Modello Componenti negativi Unico PF 2011 RG19 Unico SP 2011 RG20 I rapporti con le CFC rules Art. 110, comma 12, TUIR Le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 110, TUIR non si applicano alle operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli art 167 o 168, TUIR concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate (cd. CFC rules). Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list Art. 110, comma 12 - bis, TUIR Le disposizioni dei commi 10 e 11 dell’art. 110, TUIR si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella white list di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis TUIR. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con professionisti residenti o localizzati in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto. La white list non è ancora stata emanata Stati (non UE) individuati nella black list Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua) Ambito soggettivo La disciplina si applica alle transazioni intercorse tra: Soggetti residenti in Italia titolari di reddito d’impresa assoggettati ad IRPEF e IRES, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (sono esclusi gli esercenti arti e professioni e le basi fisse in Italia di professionisti non residenti) e Professionisti domiciliati in paesi della black-list comprese le basi fisse. Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua) Ambito territoriale Professionisti domiciliati nei paesi (non UE) inclusi nella black list di cui al D.M. 23 gennaio 2002. Ambito oggettivo Sono indeducibili le spese per servizi rese da professionisti domiciliati in paesi black list. Sono esclusi l’acquisto di beni, minusvalenze, perdite su crediti, componenti negativi derivanti da valutazioni. Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua) C.M. 19 gennaio 2007, n. 1/E, par. 2 Rientrano nella definizione di professionisti non soltanto i soggetti appartenenti alle professionisti cosiddette “regolamentate”, ma tutti coloro che agiscono nell’esercizio di arti e professioni. Le esimenti di cui al comma 11, dell’art. 110 TUIR devono essere adattate alla specificità delle prestazioni professionali. In merito alla prima esimente, il riferimento alla effettività della "attività commerciale " deve essere inteso nel senso che la prestazione di natura professionale deve essere effettiva e connessa ad un'attività, non estemporanea, ma radicata nello Stato a fiscalità privilegiata attraverso, ad esempio, una base fissa. Le prestazioni rese da professionisti domiciliati in paesi black list Art. 110, comma 12 - bis, TUIR (continua) Per quanto riguarda la seconda esimente, la prova che " le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione ", porta a valorizzare motivi economici reali a fronte della decisione di avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto domiciliato nel paese a fiscalità privilegiata. La valutazione dell'effettivo interesse dell'impresa deve avere riguardo all'apprezzabilità economico-imprenditoriale complessiva delle prestazioni, desunta - a mero titolo esemplificativo – dalla specificità o unicità della prestazione professionale in riferimento a particolari esigenze dell'impresa più che dalla entità del compenso. I rapporti con la normativa convenzionale La clausola di non discriminazione nel modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni Art. 24, par. 4, Modello OCSE “…gli interessi, i canoni e le altre spese pagate da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini di determinare gli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato”. Applicazione della norme convenzionali e disapplicazione delle norme nazionali che si pongono in contrasto con quelle convenzionali. I rapporti con la normativa convenzionale La clausola di non discriminazione (continua) Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che contiene la clausola di non discriminazione Non si applica l’art.110, commi da 10 - 12bis, TUIR bensì le regole generali dell’art. 109, TUIR (Ad esempio: le convenzioni con Ecuador, Malesia, Mauritius, Singapore e Svizzera). Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni che contiene la clausola di non discriminazione ma fa salve le disposizioni interne per prevenire l’evasione o l’elusione Si applica l’art.110, commi da 10 - 12bis, TUIR (Ad esempio: le convenzioni recentemente ratificate dall’Italia con gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman). Paese con cui l’Italia NON ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni Si applica l’art. 110, commi da 10 a 12-bis, TUIR. 37 L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio A partire dal 1 gennaio 2007, l’omessa o incompleta indicazione nel mod. Unico delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con fornitori black-list (per i quali sussistono almeno una delle condizioni esimenti) non è più punita con l’indeducibilità degli stessi costi bensì con una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (art. 8, comma 3 bis, D. Lgs. 18-12-1997, n.471). L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio Alle violazioni commesse prima del 1 gennaio 2007 si applica la stessa sanzione, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’art. 110, comma 11, TUIR (art.1, comma 303, L. 27 dicembre 2006, n.296). La sanzione di cui all’art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997 non è alternativa a quella prevista dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (dichiarazione infedele). L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio Tabella riassuntiva delle sanzioni applicabili (C.M. 3 novembre 2009, n. 46/E) Sanzioni applicabili Data violazione Non rileva Prova esimenti SI Deducibilit à costi SI Avvio controlli NO Dichiarazione integrativa Normativa Misura Entro termine presentazione dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997 art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 € 32,25 (€ 258 ridotta ad un ottavo) … continua L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio Non rileva Non rileva Fino al 31/12/20O6 Dal 01/01/2007 SI SI NO NO SI NO SI NO NO Non rileva NO SI Entro termine decadenza controlli art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997 min € 258 max € 2.065 Non rileva art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997 10% costi min. € 500 max € 50.000 Non rileva art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 da 100% a 200% maggior imposta Non rileva art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471 del 1997 + art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 10% costi min. € 500 max € 50.000 + da 100% a 200% maggior imposta L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio L’interpello Possibilità di avvalersi della procedura di interpello antielusiva di cui all’art. 21, L. 30 dicembre 1991, n.413. Nell'istanza presentata secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 9, il contribuente deve fornire "tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata”. La risposta dell'Amministrazione all’istanza di interpello presentata viene data non sulla base di una verifica sostanziale a posteriori ma di una valutazione preventiva dell'operazione prospettata. L’attività di accertamento e il regime sanzionatorio L’interpello (continua) L’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi in ordine "alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione", rendendo un parere che necessariamente dovrà tener conto dei presupposti richiesti dalla norma ai fini della disapplicazione dell'art. 110, comma 10, verificando, in particolare, che il fornitore estero svolga prevalentemente un'attività commerciale effettiva o, in alternativa, che l'operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico. Il contribuente deve dimostrare preventivamente la sussistenza delle esimenti. Resta impregiudicato l'onere del contribuente di indicare separatamente in dichiarazione i costi sostenuti in paesi a fiscalità privilegiata e di dimostrare in sede di controllo che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Art.1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L.22 maggio 2010, n.73, e D.M. 5 agosto 2010 Nuovo obbligo a carico dei soggetti passivi IVA di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° Luglio 2010 nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi cosiddetti black list. Finalità: contrasto alle frodi carosello e alle cd. “cartiere”. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Soggetti obbligati alla comunicazione Tutti i soggetti passivi IVA residenti e non residenti Persone fisiche Società di persone Società di capitali Stabili organizzazioni Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Oggetto della comunicazione: le cessioni di beni; le prestazioni di servizi rese; gli acquisti di beni; le prestazioni di servizi ricevute registrate o soggette a registrazione ai fini IVA a partire dal 1° luglio 2010 nei confronti di operatori economici localizzati nei Paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list C.M. 21 ottobre 2010, n.53/E Sono oggetto di comunicazione: Le operazioni imponibili, non imponibili o esenti; Le operazioni non soggette all’IVA prive del requisito territoriale. In particolare: Le cessioni di beni, gli acquisti e le prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE; Le prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e quelle fornite da soggetti extra-UE; Le importazioni e le esportazioni di beni; Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Le anzidette operazioni rese o ricevute dai rappresentanti fiscali ovvero dalle stabili organizzazioni di operatori economici stabiliti in Paesi black list anche se il rappresentante fiscale o la stabile organizzazione si trovano in Paesi non black list. In relazione alla controparte estera: E’ operatore economico chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività; L’operatore economico deve avere la sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore; Non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi previsti espressamente dagli artt. 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Il D.M. 5 agosto 2010 ha esteso l’obbligo di comunicazione anche alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell’IVA e che sono rese o ricevute dal 1° settembre 2010 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black-list. Lo stesso decreto ha escluso dall’obbligo di comunicazione: le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010 con operatori residenti a Cipro, Malta e Corea del Sud, e le operazioni (attive e passive) esenti ai fini IVA effettuate dal 1° luglio 2010 dai contribuenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all’art.36-bis del D.P.R. 633/1972. Gli stessi contribuenti sono comunque tenuti alla comunicazione qualora effettuino delle operazioni imponibili nell’ambito di dette attività. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Contenuto della comunicazione La comunicazione deve riportare, tra gli altri, i seguenti elementi: codice fiscale (altro codice identificativo) degli operatori economici esteri; per ciascun operatore l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili (comprese le cessioni all’esportazione),esenti e non soggette all’IVA, al netto delle note di variazione emesse e ricevute; l’imposta relativa alle operazioni imponibili (e eventualmente alle note di variazione). Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Periodicità della comunicazione Il modello deve essere presentato con riferimento alle operazioni effettuate in un trimestre solare dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. I soggetti che superano la soglia dei 50.000 euro nel corso del trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, dovranno inviare la comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è stata superata. E’ comunque possibile optare per la presentazione della comunicazione con cadenza mensile. Il nuovo obbligo di comunicazione IVA delle operazioni con i paesi black list Presentazione della comunicazione La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica all’agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (trimestre o mese). Sanzioni L’omissione o l’irregolare presentazione della comunicazione è punita con la sanzione che varia da un minimo di 516,46 euro ad un massimo di 4.131,66 euro. In caso di violazioni plurime non si applica il principio del cumulo giuridico. Tavola comparativa Imposta Soggetti obbligati Art. 1, D.L. 40/2010 Art. 110, commi 10-12-bis, TUIR IVA Imposte dirette Soggetti passivi IVA Soggetti residenti in Italia e stabile organizzazioni • Cessioni di beni • Prestazioni di servizi • Acquisti di beni • Acquisti di servizi • Acquisti di beni • Acquisti di servizi Black list di riferimento D.M. 4 maggio 1999 D.M. 21 novembre 2001 D.M. 23 gennaio 2002 con esclusione dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo Periodicità di comunicazione/ dichiarazione Mensile/Trimestrale su apposito modello Operazione Annuale nel modello Unico