LA ″RIVOLUZIONE″ DEI COSTI
CON I PAESI BLACK-LIST
24 settembre 2015
 I NUOVI CRITERI PER LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE E DEGLI
ONERI;
 LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI;
 LA NUOVA BLACK-LIST;
 LE ESPERIENZE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI SULLA MATERIA.
2
I NUOVI CRITERI
PRIMA:
SONO INDEDUCIBILI LE SPESE E GLI ALTRI COMPONENTI NEGATIVI
DERIVANTI DA OPERAZIONI INTERCORSE CON IMPRESE ″BLACK-LIST″
(ART. 110, COMMA 10, TUIR).
LA NORMA PUO’ ESSERE DISAPPLICATA SE SI VERIFICANO ALCUNE
CONDIZIONI (CD. ESIMENTI- ART. 110, COMMA 11, TUIR).
DOPO:
NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: LE SPESE E GLI ALTRI
COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA OPERAZIONI, CHE HANNO
AVUTO CONCRETA ESECUZIONE, INTERCORSE CON IMPRESE
″BLACK-LIST″ SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI DEL VALORE NORMALE.
PER QUANTO RIGUARDA LE ESIMENTI SI VEDANO LE SLIDES
3
SUCCESSIVE.
I NUOVI CRITERI
PRIMA:
INDEDUCIBILI SALVO PROVA CONTRARIA.
DOPO:
DEDUCIBILI SE HANNO AVUTO CONCRETA ESECUZIONE NEI LIMITI
DEL VALORE NORMALE. COME PER I RAPPORTI INTERCOMPANY (CD.
TP – ART. 110, COMMA 7, TUIR) VIENE UTILIZZATO IL CONCETTO DI
″VALORE NORMALE″ (AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TP PER I
CONSULENTI). IL CONCETTO DI CONCRETA ESECUZIONE SEMBRA
SUPERFLUO PERCHE’ IN CASO CONTRARIO IL COSTO SAREBBE NON
INERENTE E QUINDI INDEDUCIBILE DI PER SE’. INOLTRE TALE
CONCETTO E’ GIA’ PRESENTE NEL
SUCCESSIVO COMMA 11
(ESIMENTE:
LE
OPERAZIONI
HANNO
AVUTO
CONCRETA
4
ESECUZIONE).
I NUOVI CRITERI
UGUALE PRIMA E DOPO:
IL CONCETTO ″AMPIO″ DI SPESE E ALTRI COMPONENTI NEGATIVI, AD
ESEMPIO:
• COSTI PER ACQUISTO DI MERCI;
• COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI.
MA ANCHE:
• SVALUTAZIONE DI UN CREDITO ACQUISTATO DA SOGGETTO
″BLACK-LIST″;
• AMMORTAMENTO, MINUSVALENZE SU CESPITI AMMORTIZZABILI
ACQUISTATI DA SOGGETTI ″BLACK-LIST″, ANCHE SE REALIZZATE
CON VENDITA A SOGGETTI ″NON BLACK-LIST″ DI UN BENE
ACQUISTATO DA FORNITORE ″BLACK-LIST″ (CM. N. 35/E/2012,
QUESITO N. 4,1).
PROPOSTA CONFINDUSTRIA: APPLICARE LA NORMA SOLO AI COSTI
PER ACQUISTO DI MERCI E NON AI COSTI PER PRESTAZIONI DI
5
SERVIZI.
I NUOVI CRITERI
UGUALE PRIMA E DOPO:
LA NORMA SI APPLICA SIA AI RAPPORTI INTERCOMPANY SIA AI
RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI.
PROPOSTA:
APPLICARE
LA NORMA SOLO
AI
RAPPORTI
INTERCOMPANY, COME PREVEDEVA ORIGINARIAMENTE LA NORMA.
6
I NUOVI CRITERI
UGUALE PRIMA E DOPO:
OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO (RIGO
RF 29 – ART. 110, COMMA 11, TUIR). LA MANCATA INDICAZIONE DELLE
SPESE NEL MODELLO UNICO E’ PUNITA CON UNA SANZIONE DEL 10%
DELLE STESSE, CON UN MINIMO DI 500 EURO ED UN MASSIMO DI
50.000 EURO (ART. 8, COMMA 3-BIS, D.LGS. 471/1997).
SECONDO LA CASSAZIONE (CASS. N. 26298/2010) LA SANZIONE DEL
10% SI APPLICA SOLO QUANDO NON RICORRONO LE CIRCOSTANZE
ESIMENTI (SEMBREREBBE SMENTITO DA RECENTI PRONUNCE).
L’OMESSA INDICAZIONE DELLE SPESE NEL MODELLO UNICO NON NE
PRECLUDE LA DEDUCIBILITA’ MA L’AGENZIA RITIENE COMUNQUE
APPLICABILE UNA SANZIONE DEL 10% PER PRESERVARE L’OBBLIGO
DICHIARATIVO (CIRCOLARE N. 1/E/2013, QUESITO 9,1).
7
I NUOVI CRITERI
UGUALE PRIMA E DOPO:
L’AMMINISTRAZIONE,
PRIMA
DI
EMETTERE
L’AVVISO
DI
ACCERTAMENTO, DEVE NOTIFICARE UN AVVISO PER CONCEDERE AL
CONTRIBUENTE LA POSSIBILITA’ DI FORNIRE, ENTRO 90 GIORNI, LA
PROVA (PRIMA: SUSSISTENZA DI UNA DELLE DUE ESIMENTI; DOPO:
SUSSISTENZA DELL’UNICA ESIMENTE – VEDI SLIDES SUCCESSIVE).
8
I NUOVI CRITERI
UGUALE PRIMA E DOPO:
LA NORMATIVA SUI COSTI ″BLACK-LIST″ NON SI APPLICA PER LE
OPERAZIONI INTERCORSE CON SOGGETTI CUI RISULTA APPLICABILE
LA DISCIPLINA CFC (ART. 110, COMMA 12, TUIR).
IL RICAVO CONSEGUITO DALLA CFC – COSTO PER LA SOCIETA’
ITALIANA CONTROLLANTE- E’ TASSATO PER TRASPARENZA IN CAPO
ALLA STESSA SOCIETA’ ITALIANA.
9
LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI
SEBBENE LA NORMA NON SIA FORMULATA IN MODO DEL TUTTO
CHIARO, E’ DA RITENERE CHE DEBBA ESSERE COSI’ INTERPRETATA:
IL ″QUANTUM″ DI SPESA CHE NON ECCEDE IL VALORE NORMALE E’
COMUNQUE DEDUCIBILE. L’ECCEDENZA
RISPETTO AL VALORE
NORMALE E’ DEDUCIBILE SOLO SE VIENE RISPETTATA LA
CONDIZIONE (UNA E NON PIU’ DUE) PREVISTA DALL’ART. 110, COMMA
11, TUIR.
COMMENTO: NUOVO CONTENZIOSO SULLA DETERMINAZIONE DEL
VALORE NORMALE COME PER IL TP?
10
LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI
E’ ABOLITA LA PRIMA ESIMENTE: PROVA CHE LE IMPRESE ESTERE
SVOLGONO
PREVALENTEMENTE
UN’ATTIVITA’
COMMERCIALE
EFFETTIVA (IMPORTANTE SEMPLIFICAZIONE
DIFFICOLTA’ DI
SODDISFARE TALE CONDIZIONE SOPRATTUTTO PER RAPPORTI CON
SOGGETTI NON APPARTENENTI AL GRUPPO).
11
LE MODIFICHE DELLE ESIMENTI
INTERRELAZIONI CON LA NORMATIVA SUL TRANSFER PRICING:
SPESA SOSTENUTA NEI CONFRONTI DI UN’IMPRESA ″BLACK-LIST″
APPARTENENTE AL GRUPPO. AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 7, TUIR
(TP) L’ECCEDENZA DI SPESA RISPETTO AL VALORE NORMALE E’
INDEDUCIBILE, MENTRE, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 11, TUIR
(SPESE ″BLACK-LIST″), L’ECCEDENZA DI SPESA RISPETTO AL VALORE
NORMALE SAREBBE DEDUCIBILE SE L’OPERAZIONE POSTA IN
ESSERE RISPONDE AD UN EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO E HA
AVUTO CONCRETA ESECUZIONE.
12
I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE
DOPPIE IMPOSIZIONI
RAPPORTI TRA LE DISPOSIZIONI SUI COSTI ″BLACK-LIST″ E LA
CLAUSOLA DI NON DISCRIMINAZIONE (VEDI ART. 24, PARAGRAFO 5,
CONVENZIONE MODELLO OCSE).
13
I RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI CONTRO LE
DOPPIE IMPOSIZIONI
IL COMMENTARIO ALL’ART. 24, PARAGRAFO 4, MODELLO OCSE
STABILISCE CHE ″E’ (…) LASCIATA AGLI STATI CONTRAENTI LA
POSSIBILITA’ DI MODIFICARE QUESTA DISPOSIZIONE NELLE
CONVENZIONI BILATERALI PER EVITARNE L’USO PER FINALITA’
ELUSIVE″. TALE FACOLTA’ E’ STATA ESERCITATA DALL’ITALIA IN
ALCUNE CONVENZIONI CONCLUSE DI RECENTE (AD ESEMPIO: ART.
24, COMMA 7, CONVENZIONE TRA ITALIA E LIBANO – LE DISPOSIZIONI
IN TEMA DI NON DISCRIMINAZIONE ″NON PREGIUDICANO
L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTERNE PER PREVENIRE
L’EVASIONE E L’ELUSIONE FISCALE″).
14
LA NUOVA ″BLACK-LIST″
PRIMA:
ART. 110, COMMA 10, TUIR: STATI O TERRITORI DIVERSI DA QUELLI
INDIVIDUATI NELLA LISTA DI CUI AL DM EMANATO AI SENSI DELL’ART.
168-BIS, TUIR (CD. ″WHITE-LIST″ DECRETO MAI EMANATO).
ART. 168-BIS, COMMA 1, TUIR, STATI O TERRITORI CHE CONSENTONO
UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.
15
LA NUOVA ″BLACK-LIST″
IN ASSENZA DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO ″WHITE-LIST″, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 88, L. 244/2007, FINO ALL’EMANAZIONE DELLA
″WHITE-LIST″ SI APPLICA LA DISCIPLINA VIGENTE AL 31/12/2007. SI FA
RIFERIMENTO AL DM 23/1/2002 CHE COMPRENDE STATI O TERRITORI:
― CON UN LIVELLO DI TASSAZIONE SENSIBILMENTE INFERIORE A
QUELLO ITALIANO;
― CON ASSENZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI NFORMAZIONI.
16
LA NUOVA ″BLACK-LIST″
ART. 1, COMMA 678, LEGGE 190/2014: AI FINI DELL’APPLICAZIONE
DELL’ART. 110, COMMA 10, TUIR, NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DEL
DECRETO DI CUI ALL’ART. 168-BIS, TUIR, L’INDIVIDUAZIONE DEI
REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI E’ EFFETTUATA CON APPOSITO
DECRETO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI UN
ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI.
17
LA NUOVA ″BLACK-LIST″
IN ATTUAZIONE DEL SUDDETTO ART. 1 E’ STATO EMANATO IL
DECRETO 27/4/2015.
PAESI ANCORA COMPRESI:
 HONG KONG:
 SVIZZERA CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETA’ NON SOGGETTE ALLE
IMPOSTE CANTONALI E MUNICIPALI, QUALI LE SOCIETA’ HOLDING,
AUSILIARIE E ″DI DOMICILIO″.
PAESI NON PIU’ COMPRESI:
 EMIRATI ARABI UNITI;
 SINGAPORE;
 COSTARICA;
 MAURITIUS;
 MALAYSIA.
18
LA NUOVA ″BLACK-LIST″
DOPO:
NUOVO ART. 110, COMMA 10, TUIR: SI CONSIDERANO PRIVILEGIATI I
REGIMI FISCALI DI STATI O TERRITORI INDIVIDUATI CON DECRETO, IN
RAGIONE DELLA MANCANZA DI UN ADEGUATO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
NUOVA ″BLACK-LIST″ E NON PIU’ NON INCLUSI
NELLA ″WHITE-LIST″.
19
LE ESPERIENZE DERIVANTI DAI CONTENZIOSI SULLA MATERIA.
PRIMA ESIMENTE :
RISOLUZIONE N. 46/E DEL 16 MARZO 2004
 NON È SUFFICIENTE PROVARE LA SOLA ESISTENZA FORMALE
DELL’IMPRESA ESTERA, MA È NECESSARIO ANCHE DIMOSTRARE
CHE QUESTA SVOLGE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE “AVVALENDOSI DI
UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IDONEA ALLO SVOLGIMENTO
DELLA CITATA ATTIVITÀ
OPPURE
ALLA SUA AUTONOMA
PREPARAZIONE E CONCLUSIONE”.
(NELLO STESSO SENSO: PARERI DEL SOPPRESSO COMITATO
CONSULTIVO NN. 5 E 8 DEL 20 APRILE 2004).
ELENCO (NON ESAUSTIVO) DI DOCUMENTI RITENUTI IDONEI, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, A FORNIRE LA PROVA DELLA
SUSSISTENZA DELLA PRIMA ESIMENTE:
 IL BILANCIO (EVENTUALMENTE CERTIFICATO);
 L’EVENTUALE ATTO COSTITUTIVO;
20
Segue..
 UN PROSPETTO DESCRITTIVO DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA;
 I CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI IMMOBILI ADIBITI A
SEDE DEGLI UFFICI E DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;
 LA COPIA DELLE FATTURE DELLE UTENZE ELETTRICHE E
TELEFONICHE RELATIVE AGLI UFFICI E ALTRI IMMOBILI UTILIZZATI
NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;
 I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI CHE INDICANO IL LUOGO
DI PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E LE MANSIONI
SVOLTE;
 I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO APERTI PRESSO
ISTITUTI DI CREDITO LOCALI ED I RELATIVI ESTRATTI CONTO CHE
DIANO EVIDENZA DEI MOVIMENTI FINANZIARI RELATIVI
ALL’ATTIVITÀ ESERCITATA;
21
Segue…
 COPIA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RELATIVI AI DIPENDENTI
ED AGLI UFFICI;
 AUTORIZZAZIONI SANITARIE E AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALL’ATTIVITÀ E ALL’USO DEI LOCALI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ.
22
PRIMA ESIMENTE :
ULTERIORI CHIARIMENTI:
CIRCOLARE N. 51/E DEL 2010, PAR. 9.3
 NON RILEVANZA DEL RADICAMENTO NEL TERRITORIO DI
INSEDIAMENTO AI FINI DELLA VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO
DELL’EFFETTIVA ATTIVITÀ COMMERCIALE (“IL C.D. RADICAMENTO
PREVISTO AI FINI CFC NON COSTITUISCE UN ELEMENTO
DIRIMENTE AI FINI DELLA DISAPPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DI COSTI BLACK-LIST”).
23
Segue…
NELLO STESSO SENSO:
Commissione tributaria provinciale di Milano n. 294 del 13 dicembre 2012
 “IL REQUISITO DELL’EFFETTIVO RADICAMENTO ALL’ESTERO DELLA
CONTRAENTE CONTESTATO CON L’AVVISO DI ACCERTAMENTO, NON
SOLO NON RIENTRA TRA I REQUISITI RICHIESTI DAL TUIR, MA È
STATO RITENUTO UN REQUISITO NON NECESSARIO DALLA STESSA
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA”.
Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 38 del 2 marzo 2011
Commissione tributaria regionale di Torino, n. 91 del 13 dicembre 2012
 RILEVANZA PROBATORIA ATTRIBUITA A DOCUMENTI CONSISTENTI
IN “RENDICONTI COMMERCIALI E DI AFFIDABILITÀ ... COMPILATI DA
AZIENDE SPECIALIZZATE NEL RECUPERO CREDITI”, COME PURE A
RISULTANZE VARIE DESUNTE DAI SITI WEB DELLE IMPRESE ESTERE.
24
PRIMA ESIMENTE :
Corte di Cassazione n. 4272 del 23 febbraio 2010 (caso “AGFA Gevaert”)
 ESCLUSA LA RICORRENZA DELLA PRIMA ESIMENTE (E FINANCO
DELLA SECONDA) IN CAPO A UNA SOCIETÀ DOMICILIATA IN
SVIZZERA CHE SVOLGEVA FUNZIONE DI MERA VEICOLAZIONE DI
ORDINATIVI
DI
MERCI
PROVENIENTI
DALLA
SOCIETÀ
PRODUTTRICE (NON BLACK LIST).
SECONDO LA CASSAZIONE, IN PARTICOLARE, “… LA «DISPONIBILITÀ
DI AMPI LOCALI», L’«ESISTENZA DI NUMEROSI DIPENDENTI», LA
«DISPONIBILITÀ DI UTENZE VARIE», L’«UTILIZZO DI FORNITURE
VARIE» COME LA «STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
INFRAGRUPPO» IN FORZA DEI QUALI LA SOCIETÀ … «VENIVA
NOMINATA UNICO DISTRIBUTORE DEI PRODOTTI … PER L’EUROPA»,
COSTITUISCONO ELEMENTI IDONEI SOLO A PROVARE L’ESISTENZA
DELLA SOCIETÀ SVIZZERA MA NON L’ESERCIZIO, DA PARTE DI
25
Segue…
QUESTA, DI UNA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ ECONOMICA IN ORDINE
ALLE OPERAZIONI ESPOSTE NELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE I
COSTI IN CONTESTAZIONE”.
AL PARI, SECONDO LA CORTE, “RISULTANO DEL TUTTO IRRILEVANTI
GLI ULTERIORI DUE ELEMENTI («REALIZZAZIONE DI UN ELEVATO
FATTURATO»; «CONSEGUIMENTO DI RILEVANTI PERDITE») INDICATI
DALLA RICORRENTE TRATTANDOSI DI DATI CUI È POSSIBILE
ATTRIBUIRE VALORE SOLO «FORMALE», QUINDI COERENTI CON LA
«FUNZIONE CARTACEA , PERCHÉ … MERAMENTE DOCUMENTATIVA DI
QUELLA «FUNZIONE» …”.
 LO SVOLGIMENTO DELL’EFFETTIVA ATTIVITÀ COMMERCIALE
SEMBREREBBE RIFERITO ALLE SINGOLE OPERAZIONI PIUTTOSTO
CHE ESSERE ESAMINATA NEL SUO COMPLESSO (NOTEVOLE
26
INASPRIMENTO).
SECONDA ESIMENTE:
EFFETTIVO SVOLGIMENTO:
RISOLUZIONE N. 127/E DEL 6 GIUGNO 2003
L’“EFFETTIVITÀ DELL’OPERAZIONE PUÒ ESSERE DIMOSTRATA
ESIBENDO LA DOCUMENTAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE ED
OGNI ALTRO ELEMENTO DI PROVA DOCUMENTALE IMPOSTO DALLA
NORMATIVA O DALLA PRASSI DI SETTORE (AD ESEMPIO: CONTRATTO
DI FORNITURA OVVERO ORDINE DI ACQUISTO; FATTURA DEL
FORNITORE; EVENTUALE AUTOFATTURA DELLA SOCIETÀ RESIDENTE
PER
L’ESTRAZIONE
DELLA
MERCE
DAL
DEPOSITO
IVA;
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BENE
ACQUISTATO)”.
27
Segue…
IN SENSO SOSTANZIALMENTE ANALOGO: PARERE DEL COMITATO
CONSULTIVO DEL 22 MARZO 2007, N. 15; PROCEDURA DELLA D.R.E.
PIEMONTE DEL DICEMBRE 2002.
DI FATTO:
 DOCUMENTAZIONE
RELATIVA
ALL’OPERAZIONE
STESSA
(CONTRATTO DI FORNITURA E/O ORDINI DI ACQUISTO);
 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DEI BENI
OGGETTO DI COMPRAVENDITA (AD ESEMPIO, FATTURE,
DOCUMENTI DI TRASPORTO, BOLLETTE DOGANALI);
 DOCUMENTAZIONE
RELATIVA
ALL’EFFETTUAZIONE
DELLE
MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO DEI
CORRISPETTIVI (ESTRATTI CONTO BANCARI, LETTERE DI
CONFERMA DELLA BANCA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO; COPIA
DEI MESSAGGI SWIFT DI TRASFERIMENTO DI FONDI TRA CONTI
28
BANCARI).
SECONDA ESIMENTE:
EFFETTIVO
DIFFICILE):
INTERESSE
ECONOMICO
(DIMOSTRAZIONE
PIÙ
INIZIALMENTE:
RISOLUZIONE 6 GIUGNO 2003, N. 127/E
CON RIFERIMENTO AL CASO SPECIFICO DELLE SOCIETÀ OPERANTI
NEL SETTORE MARITTIMO, L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA
AFFERMATO CHE È POSSIBILE “INDIVIDUARE IN ASTRATTO
SPECIFICHE OPERAZIONI TIPICAMENTE AFFERENTI L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA, PER LE QUALI SI PUÒ RITENERE IN VIA
GENERALE ED ASTRATTA SODDISFATTO IL PREDETTO REQUISITO
(OSSIA L’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO), IN RAGIONE DEL
LORO OBIETTIVO COLLEGAMENTO CON L’OGGETTO DELL’IMPRESA
CHE LE PONE IN ESSERE”.
 SEMBREREBBE EVOCARE GENERALE CONCETTO DI INERENZA
29
Segue…
SUCCESSIVAMENTE:
RISOLUZIONE N. 46/E DEL 16 MARZO 2004
PIÙ AMPIA INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI “EFFETTIVO
INTERESSE ECONOMICO” ; NECESSITÀ DI “RISALIRE ALLA LOGICA
ECONOMICA SOTTESA ALLA SCELTA DI INSTAURARE RAPPORTI
COMMERCIALI CON UN FORNITORE RESIDENTE IN UN PAESE A
FISCALITÀ PRIVILEGIATA”.
 NECESSITÀ DI INDIVIDUARE UNA VALIDA GIUSTIFICAZIONE
ECONOMICA
A
BENEFICIO
DELLA
SPECIFICA
ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE.
30
Segue…
CIRCOLARE N. 1/E DEL 26 GENNAIO 2009
NECESSITÀ
DI
VERIFICARE
IL
PRELIMINARE
RISCONTRO
DELL’INERENZA DELLE STESSE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL SOGGETTO
RESIDENTE  NON FA VENIR MENO LA NECESSITÀ DI DIMOSTRARE
IN
CONCRETO
L’EFFETTIVA
SUSSISTENZA
DELL’INTERESSE
ECONOMICO (DIMOSTRAZIONE DI UN QUID PLURIS).
 IL REQUISITO DELL’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO HA UNA
PORTATA PIÙ AMPIA RISPETTO A QUELLO DI INERENZA.
31
SECONDA ESIMENTE:
RISOLUZIONE N. 46/E DEL 2004
ELEMENTI
DA
VALORIZZARE
NELLA
DELL’INTERESSE ECONOMICO:
 ENTITÀ DEL PREZZO PRATICATO;
 QUALITÀ DEI PRODOTTI FINITI;
 TEMPISTICA E PUNTUALITÀ DELLA CONSEGNA.
GIUSTIFICAZIONE
 NEL CASO DI SPECIE (IMPRESA ITALIANA CHE SI RIVOLGE AD UN
SOGGETTO LOCALIZZATO IN UN PAESE BLACK LIST PER LA
FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO), L’AGENZIA HA RITENUTO
DIMOSTRATO IL REQUISITO IN PRESENZA DI CONTRATTI DI
LAVORAZIONE CHE, CON RIFERIMENTO ANALITICO AI MEDESIMI BENI,
CONSENTONO DI AFFERMARE CHE IL PREZZO PRATICATO DAL
FORNITORE ESTERO RISULTA MEDIAMENTE INFERIORE PER OLTRE IL
30 PER CENTO DI QUELLO PRATICATO DA ALTRI FORNITORI ITALIANI.
32
Segue…
CIRCOLARE N. 51/E DEL 6 OTTOBRE 2010:
NECESSITÀ DI TENER CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI E LE
CIRCOSTANZE CHE CARATTERIZZANO IL CASO CONCRETO,
ATTRIBUENDO
RILEVANZA ALLE
CONDIZIONI
COMPLESSIVE
DELL’OPERAZIONE, QUALI AD ESEMPIO:
 IL PREZZO DELLA TRANSAZIONE;
 LA PRESENZA DI COSTI ACCESSORI, QUALI, AD ESEMPIO, QUELLI
DI STOCCAGGIO, MAGAZZINO;
 LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’OPERAZIONE (AD ESEMPIO, I
TEMPI DI CONSEGNA);
 LA POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL MEDESIMO PRODOTTO PRESSO
ALTRI FORNITORI;
33
Segue…
 L’ESISTENZA
DI
VINCOLI
ORGANIZZATIVI/COMMERCIALI/
PRODUTTIVI CHE INDUCONO AD EFFETTUARE LA TRANSAZIONE
CON IL FORNITORE BLACK LIST O, COMUNQUE, CHE
RENDEREBBERO ECCESSIVAMENTE ONEROSA LA MEDESIMA
TRANSAZIONE CON ALTRO FORNITORE.
ULTERIORE PRECISAZIONE: NON È SUFFICIENTE OBBLIGO
CONTRATTUALE; NECESSARIA ESISTENZA DI OGGETTIVI E
SIGNIFICATIVI VANTAGGI ECONOMICI CHE VERREBBERO MENO
QUALORA SI ACQUISTASSE DA ALTRO FORNITORE (AD ESEMPIO, LA
PRESENZA DI UNA “CENTRALE ACQUISTI” A LIVELLO DI GRUPPO
PRESSO CUI SI APPROVVIGIONANO TUTTE LE SOCIETÀ CONSOCIATE
DISLOCATE IN DIVERSI PAESI).
34
SECONDA ESIMENTE:
RUOLO CENTRALE: CONFRONTO DI PREZZO E APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DEL “MIGLIOR PREZZO”
 LA PROVA DEVE INTENDERSI INTEGRATA QUALORA I PREZZI
APPLICATI DAI FORNITORI BLACK LIST RISULTINO INFERIORI A QUELLI
PRATICATI DAGLI ALTRI FORNITORI.
GIURISPRUDENZA DI MERITO A SUPPORTO DEL CONFRONTO DI
PREZZO:
 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, N. 338 DEL 20
DICEMBRE 2010;
 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, N. 38 DEL 2
MARZO 2011;
 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO, N. 26
DELL’11 GENNAIO 2013;
35
Segue…
 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, N. 33 DEL 22
MARZO 2013 (IN PARTICOLARE, IN TALE CASO LA COMMISSIONE HA
RITENUTO
VALIDA,
AI
FINI
DELLA
DIMOSTRAZIONE
DELL’EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO, UNA COMPARAZIONE
DEI PREZZI SU UN CAMPIONE INFERIORE ALLA METÀ DEI
PRODOTTI).
NELLO STESSO SENSO:
PRECEDENTI
PARERI
DEL
COMITATO
CONSULTIVO
PER
L’APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE N. 4 DEL 7 MARZO 2006
E N. 14 DEL 22 MARZO 2007.
POSSIBILITÀ PER LE IMPRESE MANIFATTURIERE, DI EFFETTUARE UN
CONFRONTO TRA I PREZZI PRATICATI DAI FORNITORI BLACK LIST E IL
COSTO INTERNO DI PRODUZIONE DEI MEDESIMI PRODOTTI.
36
SECONDA ESIMENTE:
Criteri ulteriori rispetto al prezzo:
CIRCOLARE N. 51/E DEL 2010:
 LA DEDUCIBILITÀ NON PUÒ “ESSERE DISCONOSCIUTA SULLA BASE
DELLA MERA CIRCOSTANZA CHE IL PREZZO DEI BENI E SERVIZI
ACQUISTATI È SUPERIORE A QUELLO MEDIAMENTE PRATICATO SUL
MERCATO”, POICHÉ “UN PREZZO APPARENTEMENTE ANOMALO PUÒ
ESSERE GIUSTIFICATO DALLA VALUTAZIONE DELLE ALTRE
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA TRANSAZIONE E, QUINDI, NON
PREGIUDICARE LA SUSSISTENZA DELL’EFFETTIVO INTERESSE
ECONOMICO ALL’OPERAZIONE”.
37
Segue…
RILEVANZA AD ALTRI ELEMENTI DI CARATTERE
 QUANTITATIVO  AD ESEMPIO: INCIDENZA SUL PROFITTO
COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DEI COSTI ACCESSORI QUALI
LE SPESE DI TRASPORTO, DI STOCCAGGIO E DI MAGAZZINO, CHE
POSSONO DIFFERIRE, ANCHE SENSIBILMENTE, A SECONDA DELLA
LOCALIZZAZIONE DELLA CONTROPARTE DELL’OPERAZIONE
PRINCIPALE.
 QUALITATIVO  AD ESEMPIO: MANIFATTURA DELLA MERCE,
QUALITÀ DEL MATERIALE DI COMPOSIZIONE, TEMPISTICA E
PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA.
38
Segue…
NELLO STESSO SENSO:
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 8 MAGGIO 2013, N. 10749
 ASSUMONO RILEVANZA “NON SOLO PREZZI COMPETITIVI MA
ANCHE ALTRI FATTORI, QUALI LA PUNTUALITÀ NELLE FORNITURE E
LA SERIETÀ DEL FORNITORE IN GENERE”.
39
Segue…
CIRCOLARE N. 1/E DEL 26 GENNAIO 2009
NECESSARIO
VALUTARE
LA PRATICABILITÀ
ALTERNATIVE.
DI
SOLUZIONI
BENI NON FUNGIBILI:
CIRCOLARE 19 GENNAIO 2007, N. 1/E
 ECONOMICITÀ DEVE ESSERE DESUNTA “DALLA SPECIFICITÀ O
UNICITÀ DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RIFERIMENTO A
PARTICOLARI ESIGENZE DELL’IMPRESA PIÙ CHE DALLA ENTITÀ DEL
COMPENSO”; EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO AD ESEGUIRE LA
TRANSAZIONE “SPECIFICA” O “UNICA” È IN RE IPSA, STANTE
L’IMPOSSIBILITÀ DI POTERSI RIVOLGERE AD UN SOGGETTO DIVERSO
PER REALIZZARE UNA TRANSAZIONE DI IDENTICO CONTENUTO.
40
SECONDA ESIMENTE:
GIURISPRUDENZA DI MERITO
(PROFITTABILITÀ E UNICITÀ):
CHE
AVALLA
QUANTO
SOPRA
 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, SENTENZA N.
91 DEL 13 DICEMBRE 2012 (CASO OLIVETTI): OVE NON SIA
POSSIBILE EFFETTUARE UN CONFRONTO DI PREZZI PER
L’ASSENZA DI COMPETITORS IN RIFERIMENTO A PRODOTTI DELLO
STESSO
TIPO,
L’ANALISI
DEVE
SPOSTARSI
SULLA
“PROFITTABILITÀ” DELL’OPERAZIONE PER L’IMPRESA RESIDENTE;
41
Segue…
 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA, SENTENZA N.
208 DEL 18 MAGGIO 2012: INTERESSE ECONOMICO DIMOSTRATO
IN PRIMO LUOGO DALLA SPECIALITÀ DELLA MATERIA PRIMA (I.E.
MATERIALI DI GOMMA/LATTICE), PROVENIENTE DAI PAESI BLACKLIST E POI, COMUNQUE, DALLA SUSSISTENZA DI UN MARGINE
SPECULATIVO CON PREZZI DI VENDITA MAGGIORI, RISPETTO AL
PREZZO DI ACQUISTO  GIÀ LA “SPECIALITÀ” DEI PRODOTTI PUO’
ESSERE DI PER SÉ UNA RAGIONE SUFFICIENTE; ASSUME
COMUNQUE RILEVANZA ANCHE IL FATTO CHE DALLA
COMPRAVENDITA SIA STATO CONSEGUITO UN MARGINE DI
PROFITTO;
42
Segue…
 COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE
DELLE
MARCHE,
SENTENZA N. 5 DEL 22 GIUGNO 2010: SUSSISTE SEMPRE UN
EFFETTIVO INTERESSE ECONOMICO DELL’IMPRESA QUANDO
PONE IN ESSERE UN’OPERAZIONE IN GRADO DI PRODURRE
PROFITTO, NELL’AMBITO DELLA SPECIFICA NATURA DELL’ATTIVITÀ
ESERCITATA, A PRESCINDERE DALLA DIMOSTRATA MAGGIORE
CONVENIENZA;
43
Segue…
 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, SENTENZA
DEL 13 DICEMBRE 2012, N. 294: “APPARE EVIDENTE CHE, NEL
CASO IN CUI L’OPERAZIONE SIA STATA EFFETTUATA SENZA
ALCUNA
POSSIBILITÀ
DI
ALTERNATIVA
NELLA
SCELTA
IMPRENDITORIALE È ASSURDO ED IMPOSSIBILE ANDARE A
RICERCARE UN INTERESSE ECONOMICO NEL COMPIERLA, DAL
MOMENTO CHE TALE TRANSAZIONE O VIENE COMPIUTA IN QUEL
MODO O NON VIENE COMPIUTA AFFATTO”.
44
RAPPORTO TRA NORMA INTERNA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
NEL SENSO DELLA PREVALENZA DELLA NORMA CONVENZIONALE
SULLA NORMA INTERNA:
COMMISS. TRIB. PROV. LOMBARDIA MILANO SEZ. XLIV, SENT., 24-072015, N. 6728.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELLA LOMBARDIA,
SENTENZA N. 338 DEL 20 DICEMBRE 2010
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LOMBARDIA SEZ. V,
SENTENZA N. 294 DEL 13-12-2012.
 “LE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN UNA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE, IN QUANTO DESTINATE A DISCIPLINARE IN VIA
ESCLUSIVA I RAPPORTI TRA I SOGGETTI APPARTENENTI AD UNO
STATO ESTERO ED I SOGGETTI APPARTENENTI ALLO STATO
ITALIANO, OVVERO I RAPPORTI TRA UNO STATO ESTERO E L’ITALIA,
ASSUMANO IL CARATTERE DI SPECIALITÀ E, QUINDI, ASSUMANO
RILIEVO RISPETTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI QUALI, NEL CASO IN
ESAME, IL TUIR”.
45
Segue…
CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 4272 DEL 23 FEBBRAIO 2010
ENTRAMBE LE NORME SUPPONGONO, DI NECESSITÀ LOGICA, LA
"EFFETTIVITÀ" DEL "COSTO.
46
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