Responsabilità d’impresa
Il contesto fiscale nei processi di internazionalizzazione
Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania
Bucuresti, 21 maggio 2015
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In tema di responsabilità di impresa, nei processi di
internazionalizzazione, emergono evidenti criticità.
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Tali criticità scaturiscono in parte da normative di fiscalità nazionale.
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O meglio da una ancor latente armonizzazione delle norme
comunitarie con quelle nazionali degli stati appartenenti alla U.E.
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Possiamo quindi affermare che esistono tutt’oggi barriere normative alla
internazionalizzazione delle imprese?
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La risposta purtroppo è positiva. Norme antielusive finiscono con l’essere
vero ostacolo all’attività imprenditoriale nel mercato comune Europeo
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Risultato: finiscono per scoraggiare l’imprenditore oppure diventare
occasione di comportamenti elusivi ed evasivi, contrari ai principi di
una imprenditoria sana, etica e responsabile.
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Tali criticità normative che appresso vedremo finiscono per l’essere un elemento di
rischio a seguito di contestazioni dell’amministrazione Finanziaria, i cui risvolti
possono assumere rilievi anche di carattere penale.
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Non dimentichiamoci poi anche le difficoltà operative nel porre in essere il modello
organizzativo di cui i colleghi hanno relazionato(in Italia dlgs 231).
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Difficoltà operative da parte dell’Organismo di vigilanza del modello
organizzativo d.lgs 231.
Residenza fiscale
Persone fisiche
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la
maggior parte del periodo d'imposta, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 negli anni
bisestili) in ciascun anno solare:
1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure
2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio; oppure
3. hanno nel territorio dello Stato la residenza.
N.B. I cittadini devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero, e
quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti
riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari,
sociali e morali).
Persone giuridiche: l’estero-vestizione
Fittizia localizzazione della residenza fiscale in Paesi o Territori diversi dall’Italia così da
beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente nello Stato Estero, nonostante l’attività
principale è condotta in Italia. Si crea una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia
del soggetto passivo.
La stabile organizzazione rappresenta il criterio di collegamento tra impresa non residente e
territorio dello Stato in base al quale un’attività economica svolta nel territorio dello Stato da
soggetto non residente integra il presupposto di imposta in Italia.
La stabile organizzazione può essere:
Materiale: è il caso di un soggetto estero che svolge attività nel territorio dello Stato per mezzo
di una installazione fissa.
Personale: è il caso di un soggetto estero che opera nel territorio dello Stato per il tramite di un
rappresentante non indipendente ivi residente (persona fisica o società).
N.B. Per la norma fiscale vige il concetto di “sede effettiva” della società:
"E’ il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione
dell’ente, si convocano le assemblee e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato
per l’accentramento – nei rapporti interni o con i terzi - degli organi e degli uffici
societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente”
(Sent. Cassazione 16 giugno 1984, n. 3604); "
Trasferimento sede
Il trasferimento della residenza fiscale può discendere dal trasferimento:
1. della sede legale,
2. della sede dell'amministrazione o
3. dell'oggetto sociale.
Per l'ordinamento italiano è ammesso il trasferimento della sede senza estinzione. La
società risulterà residente in Italia e verrà tassata in base al principio della worldwide
taxation se, a seguito del trasferimento, ha in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione
o l'oggetto sociale per la maggior parte del periodo d'imposta.
Il trasferimento all'estero della residenza di soggetti italiani che esercitino attività commerciale,
costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso
aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato.
La presunzione di realizzo opera anche qualora i beni o diritti confluiti nella stabile
organizzazione situata nel territorio dello stato vengano successivamente distolti.
Si può optare per la sospensione degli effetti del realizzo, ovvero, richiedere la sospensione
della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze dei componenti dell’azienda
o del complesso aziendale sino all’avvenuto realizzo dei beni nello Stato Estero.
Se esercitata l’opzione per la sospensione della riscossione, le imposte sono dovute
nell’esercizio in cui si considerano realizzati nello Stato estero gli elementi dell’impresa.
Exit tax
In conseguenza del trasferimento della residenza fiscale, pertanto, la differenza tra il valore
normale e il costo fiscalmente riconosciuto (la plusvalenza) dei beni costituenti l’azienda, sarà
tassata in Italia, con la c.d. “exit tax”.
La exit tax non si applica, tuttavia, se a seguito del trasferimento di residenza, i beni
confluiscono in una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato italiano, sempre che tali
beni non siano successivamente distolti da detta stabile organizzazione.
D’altra parte si considerano, in ogni caso, sottoposte ad exit tax, le plusvalenze relative a stabili
organizzazioni all’estero del soggetto italiano che trasferisce la sede.
Con decreto ministeriale del 2.7.2014 si dispone che si possa optare per la sospensione o per
la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza e si
disciplina il regime fiscale del trasferimento delle imprese all’estero in sospensione di imposta
qualora il paese di approdo rientri nella UE o nello spazio economico europeo e a condizione
che vi sia lo scambio di informazioni.
Transfer pricing
L'espressione transfer pricing identifica un fenomeno complesso nella determinazione delle
relazioni economiche fra imprese residenti in stati a differente fiscalità ma appartenenti allo
stesso gruppo.
Si vuole colpire sostanzialmente una tecnica di elusione fiscale che, attraverso la
manipolazione dei prezzi di vendita praticati nelle transazioni infragruppo, tende a spostare i
redditi imponibili nei paesi con la fiscalità più conveniente.
I corrispettivi relativi ad operazioni infragruppo concluse con società non residenti sono valutati,
ai fini della disciplina interna, in base al relativo valore normale.
In particolare, se la valorizzazione in base al relativo valore normale comporta:
• un aumento del reddito imponibile, l'Amministrazione finanziaria può rettificare i
componenti di reddito derivanti da operazioni concluse con parti correlate;
• una diminuzione del reddito imponibile, tale variazione viene operata soltanto
nell'ambito di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito di
speciali procedure amichevoli (eventualmente previste dalle Convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dall'Italia).
Quadro Rw
Le persone fisiche che detengono all’estero attività finanziarie o altre attività suscettibili di
produrre redditi (quindi a prescindere dalla loro effettiva produzione), qualunque sia il valore
(con la Legge 97/2013 si è infatti abrogata la soglia minima prevista di € 10.000, al di sotto
della quale non vi era obbligo di monitoraggio), hanno l’obbligo di compilare il quadro RW
presente nella dichiarazione dei redditi annuale (Modello Unico), per evidenziarne la
consistenza al termine di ciascun periodo di imposta.
Unica situazione in cui permane una soglia sotto la quale vige l’esonero di compilazione è il
caso di “depositi e i conti correnti bancari all’estero”. Invero, per effetto della conversione in
legge del decreto 4/2014 viene fissata la soglia dei 15.000 euro.
Non devono essere indicate nel Modello le attività finanziarie affidate in gestione o in
amministrazione a intermediari professionali (banche, SIM, etc), in quanto sono gli stessi
intermediari ad effettuare le segnalazioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, a
condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da attività e contratti siano stati assoggettati
a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti.
Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione del quadro RW, sono gli immobili e le
attività finanziarie in generale; rientrano quindi :
• Partecipazione in società non residenti;
• Finanziamenti alle predette società;
L’omessa o incompleta presentazione del quadro RW (quindi l’inadempimento dell’obbligo di
monitoraggio, a prescindere dall’obbligo di dichiarazione degli eventuali redditi derivanti dalle
stesse attività, autonomamente sanzionabile) è punita con una sanzione dal 3% al 15% degli
importi non dichiarati, raddoppiata laddove gli investimenti e le attività son detenuti in Stati e
territori a regime fiscale privilegiato.
Voluntary disclosure
La legge 15 dicembre 2014, n. 186, promuove, attraverso l’adozione di una procedura
straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle
infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla
reciproca fiducia.
Ambito soggettivo: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni
equiparate, fiscalmente residenti in Italia in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali è
attivabile la procedura.
Ambito oggettivo:
• gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di dichiarazione in
materia di monitoraggio fiscale;
• i redditi connessi ovvero i redditi che servirono per costituire o acquistare tali investimenti e
attività finanziarie nonché quelli derivanti dalla loro utilizzazione a qualunque titolo o
dismissione, che sono stati sottratti a tassazione;
• i maggiori imponibili non connessi con gli investimenti e le attività illecitamente costituiti o
detenuti all’estero, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali
dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute.
N.B. «AUTORICICLAGGIO» è il nuovo reato introdotto nel codice penale connesso alla
mancata sanatoria tramite la V.D.
Proposte e riflessioni
Necessità di una «vera» armonizzazione fiscale. Non solo a livello del prelievo fiscale ma
anche della applicazione omogenea delle norme per evitare rischi di «doppia imposizione».
Grande sforzo «culturale» per uniformare il «modus pensandi» nel rispetto dei reciproci ruoli
del contribuente e della amministrazione finanziaria che operi ad ampio respiro e non solo
limitata ai confini nazionali dei singoli stati.
Non usiamo il modello Italiano nel costruire il rapporto contribuente/fisco a livello Europeo. La
storia ci insegna che il considerare «evasori a prescindere» non porta altro che i contribuenti
ad appiattirsi «sull’abuso del diritto».
Grazie per l’attenzione.
Relatore: Dott. Claudio Pucci – Commercialista in Italia e Romania
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Presentazione del Dott.Claudio Pucci