REDDITI DA LAVORO Emanuele M. Chieli Torino, 14 dicembre 2005 Personale estero in Italia – Normativa interna Redditi da lavoro dipendente prestato in Italia Occorre preliminarmente verificare la residenza fiscale Concetto di “residenza” (art. 2, commi 2 e 2 bis, T.U.I.R.) “Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta : - - sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile Personale estero in Italia – Normativa interna Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi ed emigrati in Stati e territori “black-list” (D.M. 4 maggio 1999) Personale estero in Italia – Normativa interna La base imponibile (art. 3, T.U.I.R.) in Italia è costituita da: Residenti Non residenti Redditi ovunque prodotti (world-wide principle) Redditi prodotti nel territorio dello Stato Personale estero in Italia – Normativa interna Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi da lavoro dipendente PRESTATO in Italia (art. 23, comma 1, lett. c) T.U.I.R.) Personale estero in Italia – Normativa interna I seguenti redditi si considerano comunque prodotti nel territorio dello Stato se CORRISPOSTI dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (art. 23, comma 2, T.U.I.R.) Pensioni TFR, indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione, di agenzia, di funzioni notarili Borse di studio Emolumenti e gettoni di amministratori, sindaci e revisori Indennità, compensi e gettoni corrisposti da Stato, Regioni, Province e Comuni per l’esercizio di funzioni pubbliche Personale estero in Italia – Normativa interna Nella determinazione dell’imposta, occorre considerare alcune differenze per i non residenti rispetto ai residenti (art. 24, T.U.I.R.): non sono deducibili gli assegni periodici al coniuge separato, i contributi obbligatori (…) non sono detraibili le spese sanitarie, le spese per frequenza di corsi universitari, i premi per assicurazione “morte o invalidità” (…) Personale estero in Italia – Normativa interna Sostituti d’imposta La società italiana presso la quale è assunto il personale estero, l’eventuale stabile organizzazione in Italia della casa madre non residente ovvero qualunque altro soggetto che eroghi il reddito, è obbligato ad effettuare la ritenuta sui compensi erogati nonché alla presentazione del modello 770 Personale estero in Italia – Normativa interna Nel caso specifico delle collaborazioni coordinate e continuative (collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate a carattere occasionale, …) i compensi, che si considerano prodotti nel territorio dello Stato se CORRISPOSTI dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 30% (art. 24, comma 1 ter, D.P.R. 600/1973) Personale estero in Italia – Normativa interna Caso del distacco di personale estero in Italia Il distacco si configura quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (art 30, D. Lgs. 276/2003) Personale estero in Italia – Normativa interna Distacco – Somministrazione di lavoro – Contratto di prestazione di servizi: differenze Somministrazione: il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse dell’utilizzatore e non del somministratore; il contratto di somministrazione può essere a termine o a tempo indeterminato Contratto di prestazione di servizi: non vi è passaggio di potere gerarchico che rimane in carico all’appaltatore Personale estero in Italia – Normativa interna Sostituti d’imposta nell’ambito del distacco Il distaccante non residente non è sostituto d’imposta, salvo che abbia in Italia una stabile organizzazione. Il distaccatario residente applica le ritenute a titolo di acconto ove corrisponda al dipendente distaccato compensi in denaro o in natura imponibili in Italia è pertanto consigliabile che le retribuzioni ordinarie ed eventuali fringe benefits siano sostenuti dal datore di lavoro non residente Personale estero in Italia – Normativa interna Il rimborso al distaccante, da parte del distaccatario, dei costi relativi al personale distaccato • IIDD: non può essere considerato quale retribuzione del soggetto distaccato, pertanto non soggetto a ritenuta • IVA: se rimborso di “puro costo”, fuori campo IVA • IRAP: non imponibile il rimborso per il distaccante ma, al contempo, non deducibile il costo per il distaccatario Personale italiano all’estero – Normativa interna Anche nel caso di trasferimento del dipendente all’estero è necessario verificare preliminarmente la residenza ai fini fiscali Personale italiano all’estero – Normativa interna Perdita della residenza in Italia I redditi da lavoro dipendente PRESTATO all’estero non sono imponibili in Italia per assenza del presupposto territoriale (art. 23, lettera c) T.U.I.R.) I redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono imponibili in Italia se EROGATI dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a prescindere dal luogo in cui le prestazioni sono rese Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Il reddito da lavoro dipendente, prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 gg è determinato in base alle retribuzioni “convenzionali” fissate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 51 comma 8 bis T.U.I.R.) Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia La retribuzione “convenzionale” rappresenta una deroga al principio generale secondo cui i redditi da lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo quando percepiti Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Regime “convenzionale” applicabile solo se sono rispettati TUTTI i seguenti requisiti: residenza fiscale in Italia lavoro prestato all’estero in via esclusiva lavoro prestato all’estero in via continuativa lavoro prestato all’estero per più di 183 gg nell’arco di dodici mesi Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Esclusività: il contratto deve indicare in modo chiaro che la prestazione di lavoro è svolta integralmente all’estero Continuatività: il contratto deve prevedere un incarico con carattere di stabilità 183 gg.: anche non continuativi, comprensivi dei giorni di ferie, le festività, i giorni non lavorativi indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Necessario uno specifico contratto che preveda l’esecuzione delle prestazioni in via esclusiva all’estero Se il trasferimento riguarda personale già in forza presso l’impresa, sufficienti degli accordi integrativi del contratto Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Il datore di lavoro applica le ritenute sui valori convenzionali; possibile rimediare a errori di previsione in sede di conguaglio Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia L’applicazione dell’articolo 51, comma 8 bis, può causare fenomeni di doppia imposizione (salvo applicazione di convenzioni bilaterali): in tal caso concessione in Italia di un credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero • calcolato direttamente dal datore di lavoro in sede di conguaglio (art. 23, comma 3, D.P.R. 600/1973) • in dichiarazione dei redditi (art. 165, T.U.I.R.) Personale italiano all’estero – Normativa interna Mantenimento della residenza in Italia Sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero a titolo definitivo fino a concorrenza dell’imposta relativa ai redditi prodotti all’estero Personale italiano all’estero – Normativa interna Caso specifico: lavoratori frontalieri Sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i redditi derivanti da attività lavorative prestate nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, fino all’importo di 8.000 euro (per il 2005) Lavoratori residenti in Italia che quotidianamente si recano all’estero per svolgere la prestazione di lavoro Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Il modello di convenzione OCSE disciplina i redditi da lavoro dipendente all’articolo 15 con la seguente formula: 1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni percepite da un residente “italiano” come corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto “in Italia”, a meno che tale attività non venga svolta nello “Stato estero”. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili nello “Stato estero”. Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente “italiano” riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nello “Stato estero” sono imponibili solo in Italia se: • il beneficiario soggiorna nello “Stato estero” per meno di 183 gg nel corso dell’anno fiscale • le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dello “Stato estero” • l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello “Stato estero” Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE L’art. 16 del modello di convenzione OCSE disciplina i compensi ad amministratori e revisori. Gli artt. 18 e 19 regolano il trattamento fiscale delle pensioni e altre remunerazioni analoghe. Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Redditi di lavoro dipendente L’art. 15 si riferisce non solo ai compensi in denaro, ma anche ai redditi in natura (abitazione, auto, ecc.) Il primo paragrafo dell’art. 15 fissa il principio generale dell’imponibilità nello Stato in cui è svolto l’impiego. Ciò non preclude l’eventuale tassazione nello Stato di residenza a seconda del “metodo per evitare la doppia tassazione” recepito dalla Convenzione Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Metodi per evitare la doppia tassazione 23A esenzione (piena/con progressività) Modello OCSE 23B credito d’imposta (pieno/ordinario) Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Redditi di lavoro dipendente Il secondo paragrafo dell’art. 15 esclude qualunque potere impositivo da parte dello Stato “ospite” a condizione che TUTTE le tre condizioni siano rispettate Il computo dei 183 gg deve fare riferimento al periodo di presenza fisica nello Stato Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Pensioni L’art. 18 si riferisce alle “pensioni private”: corrisposte da enti, istituti ed organismi previdenziali preposti all’erogazione del trattamento pensionistico (INPS, INPDAI, …) Le pensioni pagate ad un residente da uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono imponibili solo in questo Stato Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Pensioni L’art. 19 si riferisce alle “pensioni pubbliche”: erogate dallo Stato o da sua divisione o da suo ente locale a dei dipendenti pubblici. Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE Compensi di amministratori, sindaci e revisori L’art. 14 è relativo alle professioni indipendenti: il reddito è tassabile nello Stato della fonte solo se il beneficiario vi dispone abitualmente di una base fissa per l’esercizio dell’attività. L’art. 16 è relativo ai compensi e gettoni di presenza di amministratori e sindaci di società: i compensi corrisposti da società residenti in Italia sono sempre tassati in Italia, a prescindere dal luogo in cui l’incarico è concretamente svolto.