REDDITI DA LAVORO
Emanuele M. Chieli
Torino, 14 dicembre 2005
Personale estero in Italia – Normativa interna
Redditi da lavoro dipendente prestato in Italia
Occorre preliminarmente verificare la residenza fiscale
Concetto di “residenza” (art. 2, commi 2 e 2 bis, T.U.I.R.)
“Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del
periodo di imposta :
-
-
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente
hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice
civile
hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice
civile
Personale estero in Italia – Normativa interna
Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi ed emigrati in Stati e territori
“black-list” (D.M. 4 maggio 1999)
Personale estero in Italia – Normativa interna
La base imponibile (art. 3, T.U.I.R.) in Italia è costituita da:
Residenti
Non residenti
Redditi ovunque prodotti
(world-wide principle)
Redditi prodotti nel
territorio dello Stato
Personale estero in Italia – Normativa interna
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i
redditi da lavoro dipendente PRESTATO in Italia (art.
23, comma 1, lett. c) T.U.I.R.)
Personale estero in Italia – Normativa interna
I seguenti redditi si considerano comunque prodotti nel
territorio dello Stato se CORRISPOSTI dallo Stato, da soggetti
residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti (art. 23, comma 2, T.U.I.R.)

Pensioni

TFR, indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione, di
agenzia, di funzioni notarili

Borse di studio

Emolumenti e gettoni di amministratori, sindaci e revisori

Indennità, compensi e gettoni corrisposti da Stato, Regioni, Province
e Comuni per l’esercizio di funzioni pubbliche
Personale estero in Italia – Normativa interna
Nella determinazione dell’imposta, occorre considerare
alcune differenze per i non residenti rispetto ai residenti
(art. 24, T.U.I.R.):


non sono deducibili gli assegni periodici al coniuge
separato, i contributi obbligatori (…)
non sono detraibili le spese sanitarie, le spese per
frequenza di corsi universitari, i premi per assicurazione
“morte o invalidità” (…)
Personale estero in Italia – Normativa interna
Sostituti d’imposta
La società italiana presso la quale è assunto il
personale estero, l’eventuale stabile organizzazione in
Italia della casa madre non residente ovvero
qualunque altro soggetto che eroghi il reddito, è
obbligato ad effettuare la ritenuta sui compensi erogati
nonché alla presentazione del modello 770
Personale estero in Italia – Normativa interna
Nel caso specifico delle collaborazioni coordinate e
continuative (collaborazioni a progetto, collaborazioni
coordinate a carattere occasionale, …) i compensi, che si
considerano prodotti nel territorio dello Stato se
CORRISPOSTI dallo Stato italiano, da soggetti residenti
in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del
30% (art. 24, comma 1 ter, D.P.R. 600/1973)
Personale estero in Italia – Normativa interna
Caso del distacco di personale estero in Italia
Il distacco si configura quando un datore di
lavoro per soddisfare un proprio interesse pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di altro soggetto, rimanendo responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore (art 30, D. Lgs. 276/2003)
Personale estero in Italia – Normativa interna
Distacco – Somministrazione di lavoro – Contratto
di prestazione di servizi: differenze
Somministrazione: il lavoratore svolge la propria
attività nell’interesse dell’utilizzatore e non del
somministratore; il contratto di somministrazione può
essere a termine o a tempo indeterminato
Contratto di prestazione di servizi: non vi è
passaggio di potere gerarchico che rimane in carico
all’appaltatore
Personale estero in Italia – Normativa interna
Sostituti d’imposta nell’ambito del distacco
Il distaccante non residente non è sostituto d’imposta,
salvo che abbia in Italia una stabile organizzazione.
Il distaccatario residente applica le ritenute a titolo di
acconto ove corrisponda al dipendente distaccato
compensi in denaro o in natura imponibili in Italia
è pertanto consigliabile che le retribuzioni
ordinarie ed eventuali fringe benefits siano
sostenuti dal datore di lavoro non residente
Personale estero in Italia – Normativa interna
Il rimborso al distaccante, da parte del distaccatario,
dei costi relativi al personale distaccato
• IIDD: non può essere considerato quale retribuzione
del soggetto distaccato, pertanto non soggetto a
ritenuta
• IVA: se rimborso di “puro costo”, fuori campo IVA
• IRAP: non imponibile il rimborso per il distaccante
ma, al contempo, non deducibile il costo per il
distaccatario
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Anche nel caso di trasferimento del dipendente
all’estero è necessario verificare preliminarmente la
residenza ai fini fiscali
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Perdita della residenza in Italia
I redditi da lavoro dipendente PRESTATO
all’estero non sono imponibili in Italia per assenza del
presupposto territoriale (art. 23, lettera c) T.U.I.R.)
I redditi di collaborazione coordinata e
continuativa sono imponibili in Italia se EROGATI
dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti, a prescindere dal luogo in cui le prestazioni
sono rese
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Il reddito da lavoro dipendente, prestato
all’estero, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di
dodici mesi soggiornano nello stato estero per un
periodo superiore a 183 gg è determinato in base alle
retribuzioni “convenzionali” fissate con decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 51
comma 8 bis T.U.I.R.)
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
La retribuzione “convenzionale” rappresenta una
deroga al principio generale secondo cui i redditi da
lavoro dipendente concorrono alla formazione del
reddito complessivo quando percepiti
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Regime “convenzionale” applicabile solo se sono
rispettati TUTTI i seguenti requisiti:
 residenza fiscale in Italia
 lavoro prestato all’estero in via esclusiva
 lavoro prestato all’estero in via continuativa
 lavoro prestato all’estero per più di 183 gg
nell’arco di dodici mesi
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Esclusività: il contratto deve indicare in modo
chiaro che la prestazione di lavoro è svolta
integralmente all’estero
Continuatività: il contratto deve prevedere un
incarico con carattere di stabilità
183 gg.: anche non continuativi, comprensivi dei
giorni di ferie, le festività, i giorni non lavorativi
indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Necessario uno specifico contratto che preveda
l’esecuzione delle prestazioni in via esclusiva
all’estero
Se il trasferimento riguarda personale già in
forza presso l’impresa, sufficienti degli accordi
integrativi del contratto
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Il datore di lavoro applica le ritenute sui valori
convenzionali; possibile rimediare a errori di
previsione in sede di conguaglio
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
L’applicazione dell’articolo 51, comma 8 bis, può
causare fenomeni di doppia imposizione (salvo
applicazione di convenzioni bilaterali): in tal caso
concessione in Italia di un credito d’imposta sui redditi
prodotti all’estero
• calcolato direttamente dal datore di lavoro in sede di
conguaglio (art. 23, comma 3, D.P.R. 600/1973)
• in dichiarazione dei redditi (art. 165, T.U.I.R.)
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Mantenimento della residenza in Italia
Sono ammesse in detrazione le imposte pagate
all’estero a titolo definitivo fino a concorrenza
dell’imposta relativa ai redditi prodotti all’estero
Personale italiano all’estero – Normativa interna
Caso specifico: lavoratori frontalieri
Sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i
redditi derivanti da attività lavorative prestate nelle
zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, fino
all’importo di 8.000 euro (per il 2005)
Lavoratori residenti in Italia che quotidianamente
si recano all’estero per svolgere la prestazione di
lavoro
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Il modello di convenzione OCSE disciplina i redditi da
lavoro dipendente all’articolo 15 con la seguente formula:
1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18 e 19, gli
stipendi, i salari e le altre remunerazioni percepite da un
residente “italiano” come corrispettivo di un’attività
dipendente sono imponibili soltanto “in Italia”, a meno
che tale attività non venga svolta nello “Stato estero”.
Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a
tale titolo sono imponibili nello “Stato estero”.
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le
remunerazioni che un residente “italiano” riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente svolta nello “Stato
estero” sono imponibili solo in Italia se:
• il beneficiario soggiorna nello “Stato estero” per meno di
183 gg nel corso dell’anno fiscale
• le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore
di lavoro che non è residente dello “Stato estero”
• l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha
nello “Stato estero”
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
L’art. 16 del modello di convenzione OCSE disciplina i
compensi ad amministratori e revisori.
Gli artt. 18 e 19 regolano il trattamento fiscale delle
pensioni e altre remunerazioni analoghe.
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Redditi di lavoro dipendente
L’art. 15 si riferisce non solo ai compensi in denaro, ma
anche ai redditi in natura (abitazione, auto, ecc.)
Il primo paragrafo dell’art. 15 fissa il principio generale
dell’imponibilità nello Stato in cui è svolto l’impiego.
Ciò non preclude l’eventuale tassazione nello Stato di
residenza a seconda del “metodo per evitare la doppia
tassazione” recepito dalla Convenzione
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Metodi per evitare la doppia tassazione
23A esenzione (piena/con progressività)
Modello
OCSE
23B credito d’imposta (pieno/ordinario)
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Redditi di lavoro dipendente
Il secondo paragrafo dell’art. 15 esclude qualunque
potere impositivo da parte dello Stato “ospite” a
condizione che TUTTE le tre condizioni siano rispettate
Il computo dei 183 gg deve fare riferimento al periodo di
presenza fisica nello Stato
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Pensioni
L’art. 18 si riferisce alle “pensioni private”: corrisposte
da enti, istituti ed organismi previdenziali preposti
all’erogazione del trattamento pensionistico (INPS,
INPDAI, …)
Le pensioni pagate ad un residente da uno Stato in
relazione ad un cessato impiego sono imponibili solo in
questo Stato
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Pensioni
L’art. 19 si riferisce alle “pensioni pubbliche”: erogate
dallo Stato o da sua divisione o da suo ente locale a dei
dipendenti pubblici.
Convenzioni Bilaterali – Modello OCSE
Compensi di amministratori, sindaci e revisori
L’art. 14 è relativo alle professioni indipendenti: il
reddito è tassabile nello Stato della fonte solo se il
beneficiario vi dispone abitualmente di una base fissa
per l’esercizio dell’attività.
L’art. 16 è relativo ai compensi e gettoni di presenza di
amministratori e sindaci di società: i compensi
corrisposti da società residenti in Italia sono sempre
tassati in Italia, a prescindere dal luogo in cui l’incarico
è concretamente svolto.
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Personale estero in Italia – Normativa interna