STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Convegno ORDINE 114 giugno 2011
TASSAZIONE PERSONE FISICHE
Parte I :
CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE
DI UNA PERSONA FISICA
Roberto TAMBURELLI
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
1
Fonti normative:


Disposizioni interne: principalmente Art. 2 commi 2 e 2bis del TUIR
Convenzioni contro le doppie imposizioni: Art. 4 MOD
OCSE
2
Art. 2 del TUIR:


-
Diverso concetto fra residenza fiscale e civilistica
Comma 2. :
E’ residente colui che per la maggior parte del periodo d’imposta ha
in Italia:
- Iscrizione all’ anagrafe
- Domicilio
- Residenza
- Anche una sola condizione è sufficiente x attrarre la residenza in Italia
3
-
Iscrizione all’anagrafe: criterio formale
- I cittadini italiani che emigrano all’estero devono iscriversi
all’ AIRE
-
Procedura iscrizione all’ AIRE:
a) Inoltro pratica al consolato/ ambasciata estera
b) Autodichiarazione all’ anagrafe del comune di
residenza
Procedura al consolato
Effetto ex-tunc
4
Domicilio:
*
Centro degli interessi:
- Sociali
- Familiari
- Economici
* Circolare 304/E del 1997
* Per la determinazione della sussistenza della condizione i
tre elementi vanno valutati nell’insieme e NON è
sufficiente che se ne verifichi UNO SOLO !
5
Interessi sociali:
•
•
•
Iscrizione a Club, abbonamenti a teatri, palestre,
partecipazione ad eventi ecc. ecc.
Frequentazione abituale di amici
L’amministrazione finanziaria può anche condurre
indagini di PG ( appostamenti, pedinamenti ecc.).
6
* Interessi familiari:
-
-
Residenza del coniuge
Luogo in cui vive la famiglia
Scuole dei figli
Sentenza che ha giudicato residente dirigente che
lavorava all’estero con famiglia lasciata in Italia.
7
Interessi economici:
•
•
Riferimento soprattutto ad occupazioni attive: Cda,
lavoro dipendente, lavoro professionale;
Non rilevano beni patrimoniali
8
* Art. 2 TUIR comma 2-bis:
-
-
Inversione dell’onere della prova per coloro che migrano
in paesi NON-White list
( ad oggi black-list)
Casi più frequenti : - Svizzera
- Montecarlo
- Dubai
- Hong-Kong
- Singapore
9
- Convenzioni: Art. 4 MOD OCSE
-
-
Criterio generale: residenza individuata in base alla
normativa domestica
In caso di doppia residenza: Tie-break rules
1° Permanent home available to him;
2° Personal and economic relations closer (centre of
vital interests)
3° He has an abitual abode
4° He is a National
5° Mutual agreement between the two states
10
Quindi in concreto:
1° - Verificare se si è di fronte a caso di doppia residenza:
- di norma se entrambi gli stati rilasciano un
certificato di residenza fiscale;
2° - Se sì allora applico le Tie-brek rules se è in vigore una
Convenzione;
- Ricordo che le convenzioni prevalgono sulla normativa
domestica.
11
Un caso frequente: I resident but not domiciled in UK
-
-
Sono tassati in UK SOLO sui redditi di fonte britannica e sulle
somme “remitted” dall’estero: è il caso di top-managers, sportivi,
artisti, persone agiate.
Di norma UK non rilascia per loro certificato di residenza fiscale;
Quindi in caso di doppia residenza dubbia applicabilità della
Convenzione infatti l’ Art. 4 OCSE stabilisce che:
“ Il termine residente comunque non comprende una persona che è
tassabile in uno Stato solamente per i redditi ivi derivati o per i capitali che
vi detiene”
QUINDI: i soggetti devono fare attenzione a non mantenere in Italia anche solo
uno dei requisiti: domicilio, residenza, anagrafe.
(si pensi a casi illustri: Valentino Rossi, ecc.)
12
13
14
Convegno
TASSAZIONE PERSONE FISICHE
Parte I I :
IL QUADRO RW
Roberto TAMBURELLI
15
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Introduzione all’ RW
FONTE NORMATIVA
Gli Art. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano alcuni soggetti residenti a
fornire le seguenti informazioni:


Trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, titoli e certificati in serie
o di massa;
La consistenza degli investimenti e delle attività estere di natura
finanziaria detenute a fine periodo;
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
16
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono, se fiscalmente residenti in Italia:
a)
Persone fisiche (anche imprenditori individuali)
b)
Società semplici e soggetti equiparati;
c)
Enti non commerciali.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
17
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Tale obbligo si concretizza con la compilazione del quadro RW di UNICO.
L’ Amministrazione considera il quadro RW come modello di dichiarazione con
propria vita autonoma e quindi per coloro che sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione o che presentano il modello 730 l’ RW va
presentato in modo autonomo, nei normali termini per l’invio di UNICO,
compilando solo il quadro RW ed il frontespizio.
Il quadro RW non è soggetto a quadratura contabile.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
18
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Il Quadro RW è composto da tre sezioni in ciascuna delle quali vanno indicati:
I.
II.
III.
trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa
o titoli effettuati attraverso non residenti;
la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenuti all’estero
alla fine di ciascun periodo d’imposta;
i flussi dei trasferimenti da, verso ed estero su estero attinenti alle
attività di cui alla sezione II;
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
19
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Il modello RW è venuto alla ribalta in occasione dell’ operazione di scudo I a seguito
dell’ inasprimento delle sanzioni introdotto dal legislatore;
In occasione dello scudo ter e quater si è poi avuto un ulteriore inasprimento delle
sanzioni per la mancata o incompleta compilazione del quadro RW
raddoppiandole (D.L. 78/09).
A fine anno il Dl 30 dicembre 2009 ( comma 3 Art. 1) ha ulteriormente introdotto la
previsione che i termini di accertamento per la violazione del Quadro RW si
raddoppiano se le attività sono detenute in paradisi fiscali.
In aggiunta le somme detenute all’estero in paradisi fiscali in violazione degli
obblighi valutari si presumono essere guadagni “in nero”: incremento delle
sanzioni.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
20
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
La sezione I dell’ RW
Vanno indicate le operazioni correnti, da intendersi come i trasferimenti:

dall’estero verso l’Italia e dall’ Italia verso l’ estero;

di denaro, certificati di massa o titoli

effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di intermediari residenti.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
21
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
Non vanno indicati:




le menzionate operazioni se sono attinenti a investimenti esteri o a attività
estere di natura finanziaria (quelle da indicarsi nella sezione II) in quanto
vanno indicati nella sezione III.
I trasferimenti in forma diretta tramite trasporto al seguito (sono già
oggetto di CVS) - Art. 2 D.L. 167/90
I trasferimenti estero su estero
Gli assegni se tratti su banca italiana o versati su banca italiana non
dovrebbero essere oggetto di segnalazione in quanto già oggetto di
separata CVS da parte dell’intermediario nazionale che li lavora.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
22
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE

fino al 2008 dal 5 al 25% delle somme non indicate più confisca di valori
equivalenti;

con DL 78/09 dal 10 al 50% più confisca di valori equivalenti

la confisca non è mai stata applicata

in caso di accertamento se si aderisce non viene conteggiata la ripetitività
della violazione e la confisca, quale sanzione accessoria, non viene inflitta.
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
23
SEZIONE II :
-
Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria
NOVITA’ RECENTI:
•
- Navi o imbarcazioni da diporto e altri beni iscritti in pubblici registri
•
- Immobili in Italia posseduti tramite soggetto estero interposto
•
- USUFRUTTO – NUDA PROPRIETA’: entrambi devono compilarlo
•
- Va indicato il COSTO STORICO delle attività, in mancanza:
- costo fiscalmente riconosciuto
- donazioni: prezzo acquisto donante o costo costruzione
- valori indicati in successione
- titoli esenti: valore normale
- se costo acquisto NON documentabile: perizia
24
-
Il costo è al lordo di eventuali mutui o debiti vari;
- Cointestazione di attività:
* Se entrambi hanno la piena disponibilità dichiarano l’intero
valore
* Se è definibile una quota di possesso: ciascuno dichiara solo
la sua quota di spettanza;
- Deve compilarlo anche chi ha semplice delega di firma e per
l’intera consistenza ( se ha anche delega di prelievo);
- TRUST : il settlor o i beneficiari devono compilare l’ RW se il
TRUST è un semplice schermo formale ( criteri circ. 43/E)
25

CASO DEGLI AMMINISTRATORI:

- Sentenza 17051 e 17052 del 21 luglio 2010 Cassazione

- Sentenza 9320 del 11 giugno 2003

- Pareri discordi sulla stampa specializzata


- Entrambe le sentenze mantengono fissi alcuni paletti:
- necessità dell’erario di monitorare i trasferimenti
quali manifestazioni di capacità contributiva;
- non occultamento degli investimenti e delle attività
finanziarie all’erario.
- E’ evidente che tali rischi non ci sono se un manager ha la firma sui conti
correnti di una società che tiene regolari scritture contabili o che sia estera e
quindi non abbia obblighi fiscali in Italia.
- Telefisco 2011: ha chiarito che NON devono compilare l’ RW gli amministratori
di società residenti che hanno conti all’estero relativamente ai conti su cui hanno
poteri di firma.
26
CONTI CORRENTI ESTERI:
i
- La Circ. 45/E ha stabilito che non vanno indicati se
loro frutti sono riscossi tramite un
intermediario residente.
- In concreto si deve dare apposita disposizione alla
banca estera di bonificare qualsiasi rendita su
di un c/c italiano intestato allo stesso
contribuente entro il mese della percezione.
27

STOCK-OPTION
-
Vanno indicati se :



- al termine del periodo d’imposta il prezzo di esercizio è
inferiore al valore corrente del sottostante
Se sono acquistati a titolo oneroso
Se sono cedibili
- NON vanno indicati nel “vesting period”
28
- SEZIONE III

- Trasferimenti da e verso l’estero ed estero su estero

- Totale movimenti deve superare 10.000 € : somma entrate ed uscite.-

- Ribadito che va compilata solo in relazione a movimentazioni che
interessano attività di cui alla sezione II;
- Eccezione: l’anno del disinvestimento.
- Va compilato anche per i trasferimenti avvenuti tramite
residente;
intermediario
29
- NO: pagamenti in Italia per acquisti esteri;
- NO: incassi/pagamenti dall’estero a seguito cessione/acquisto beni
in Italia ( Sentenza CTR Lombardia 22 marzo 2010)




- Trasferimenti a famigliari esteri: NO a meno che il trasferente non
abbia firma su c/c estero o disponibilità delle somme;
- Acconti su acquisto attività estere: - o li considero correlati al bene
- o come crediti ( allora RW )
- DIVIDENDI : non vanno indicati.
- IMMOBILI: No affitti e spese condominiali
NO rate dei mutui
30
-
ITALIANI che lavorano all’estero
ESONERO per :
- persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo
stato Italiano … e per organizzazioni internazionali cui
aderisce l’ Italia – Esenzione piena.
- soggetti residenti che prestano attività in zone di
frontiera e paesi limitrofi. Esonero si stende a TUTTE le
attività ed i beni che si trovano nel paese straniero.
- Il requisito deve sussistere al 31 dicembre
( continuità)
- Negli altri casi RW SE il soggetto rimane FISCALMENTE
RESIDENTE in ITALIA.31

- Prestare attenzione al momento del rientro ad iniziare a compilare
RW per eventuali attività lasciate nel paese estero;

- Il primo anno si compilerà subito SOLO la sezione II con le
giacenze, il rimpatrio del soggetto non crea obblighi di sezione III.
32
- STRANIERI che lavorano in Italia
-
-
L’acquisto dello status di residente fiscale in Italia fa scattare
l’obbligo dell’ RW.
ATTENZIONE ad indicare:
- Conti correnti esteri intestati, su cui c’è delega di firma,
cointestati;
- Immobili;
- Quote di società;
- Polizze assicurative
- Crediti di varia natura
- Opere d’arte
- Imbarcazioni con bandiera straniera
- Gioielli
- Attività cointestate
33
- ATTENZIONE anche a:




- CFC: se si hanno partecipazioni in società black-list o a fiscalità
ridotta ( Comma 8-bis Art. 167 TUIR)
- TRUST in paesi black list ( comma 3 Art. 73 TUIR):
presunzione residenza in Italia se settlor o beneficiari
sono qui residenti
- Dividendi o utili di capitale da paesi black list
- Eventuali problemi di residenza fiscale in Italia (in base al criterio
dell’ effective place of management) di società che si amministrano
e che sono residenti all’estero.
34
35
Scarica

estero - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di