STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Convegno ORDINE 114 giugno 2011 TASSAZIONE PERSONE FISICHE Parte I : CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE DI UNA PERSONA FISICA Roberto TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 1 Fonti normative: Disposizioni interne: principalmente Art. 2 commi 2 e 2bis del TUIR Convenzioni contro le doppie imposizioni: Art. 4 MOD OCSE 2 Art. 2 del TUIR: - Diverso concetto fra residenza fiscale e civilistica Comma 2. : E’ residente colui che per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia: - Iscrizione all’ anagrafe - Domicilio - Residenza - Anche una sola condizione è sufficiente x attrarre la residenza in Italia 3 - Iscrizione all’anagrafe: criterio formale - I cittadini italiani che emigrano all’estero devono iscriversi all’ AIRE - Procedura iscrizione all’ AIRE: a) Inoltro pratica al consolato/ ambasciata estera b) Autodichiarazione all’ anagrafe del comune di residenza Procedura al consolato Effetto ex-tunc 4 Domicilio: * Centro degli interessi: - Sociali - Familiari - Economici * Circolare 304/E del 1997 * Per la determinazione della sussistenza della condizione i tre elementi vanno valutati nell’insieme e NON è sufficiente che se ne verifichi UNO SOLO ! 5 Interessi sociali: • • • Iscrizione a Club, abbonamenti a teatri, palestre, partecipazione ad eventi ecc. ecc. Frequentazione abituale di amici L’amministrazione finanziaria può anche condurre indagini di PG ( appostamenti, pedinamenti ecc.). 6 * Interessi familiari: - - Residenza del coniuge Luogo in cui vive la famiglia Scuole dei figli Sentenza che ha giudicato residente dirigente che lavorava all’estero con famiglia lasciata in Italia. 7 Interessi economici: • • Riferimento soprattutto ad occupazioni attive: Cda, lavoro dipendente, lavoro professionale; Non rilevano beni patrimoniali 8 * Art. 2 TUIR comma 2-bis: - - Inversione dell’onere della prova per coloro che migrano in paesi NON-White list ( ad oggi black-list) Casi più frequenti : - Svizzera - Montecarlo - Dubai - Hong-Kong - Singapore 9 - Convenzioni: Art. 4 MOD OCSE - - Criterio generale: residenza individuata in base alla normativa domestica In caso di doppia residenza: Tie-break rules 1° Permanent home available to him; 2° Personal and economic relations closer (centre of vital interests) 3° He has an abitual abode 4° He is a National 5° Mutual agreement between the two states 10 Quindi in concreto: 1° - Verificare se si è di fronte a caso di doppia residenza: - di norma se entrambi gli stati rilasciano un certificato di residenza fiscale; 2° - Se sì allora applico le Tie-brek rules se è in vigore una Convenzione; - Ricordo che le convenzioni prevalgono sulla normativa domestica. 11 Un caso frequente: I resident but not domiciled in UK - - Sono tassati in UK SOLO sui redditi di fonte britannica e sulle somme “remitted” dall’estero: è il caso di top-managers, sportivi, artisti, persone agiate. Di norma UK non rilascia per loro certificato di residenza fiscale; Quindi in caso di doppia residenza dubbia applicabilità della Convenzione infatti l’ Art. 4 OCSE stabilisce che: “ Il termine residente comunque non comprende una persona che è tassabile in uno Stato solamente per i redditi ivi derivati o per i capitali che vi detiene” QUINDI: i soggetti devono fare attenzione a non mantenere in Italia anche solo uno dei requisiti: domicilio, residenza, anagrafe. (si pensi a casi illustri: Valentino Rossi, ecc.) 12 13 14 Convegno TASSAZIONE PERSONE FISICHE Parte I I : IL QUADRO RW Roberto TAMBURELLI 15 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Introduzione all’ RW FONTE NORMATIVA Gli Art. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano alcuni soggetti residenti a fornire le seguenti informazioni: Trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa; La consistenza degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute a fine periodo; Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 16 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati sono, se fiscalmente residenti in Italia: a) Persone fisiche (anche imprenditori individuali) b) Società semplici e soggetti equiparati; c) Enti non commerciali. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 17 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Tale obbligo si concretizza con la compilazione del quadro RW di UNICO. L’ Amministrazione considera il quadro RW come modello di dichiarazione con propria vita autonoma e quindi per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione o che presentano il modello 730 l’ RW va presentato in modo autonomo, nei normali termini per l’invio di UNICO, compilando solo il quadro RW ed il frontespizio. Il quadro RW non è soggetto a quadratura contabile. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 18 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Il Quadro RW è composto da tre sezioni in ciascuna delle quali vanno indicati: I. II. III. trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti; la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenuti all’estero alla fine di ciascun periodo d’imposta; i flussi dei trasferimenti da, verso ed estero su estero attinenti alle attività di cui alla sezione II; Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 19 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Il modello RW è venuto alla ribalta in occasione dell’ operazione di scudo I a seguito dell’ inasprimento delle sanzioni introdotto dal legislatore; In occasione dello scudo ter e quater si è poi avuto un ulteriore inasprimento delle sanzioni per la mancata o incompleta compilazione del quadro RW raddoppiandole (D.L. 78/09). A fine anno il Dl 30 dicembre 2009 ( comma 3 Art. 1) ha ulteriormente introdotto la previsione che i termini di accertamento per la violazione del Quadro RW si raddoppiano se le attività sono detenute in paradisi fiscali. In aggiunta le somme detenute all’estero in paradisi fiscali in violazione degli obblighi valutari si presumono essere guadagni “in nero”: incremento delle sanzioni. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 20 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS La sezione I dell’ RW Vanno indicate le operazioni correnti, da intendersi come i trasferimenti: dall’estero verso l’Italia e dall’ Italia verso l’ estero; di denaro, certificati di massa o titoli effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di intermediari residenti. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 21 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS Non vanno indicati: le menzionate operazioni se sono attinenti a investimenti esteri o a attività estere di natura finanziaria (quelle da indicarsi nella sezione II) in quanto vanno indicati nella sezione III. I trasferimenti in forma diretta tramite trasporto al seguito (sono già oggetto di CVS) - Art. 2 D.L. 167/90 I trasferimenti estero su estero Gli assegni se tratti su banca italiana o versati su banca italiana non dovrebbero essere oggetto di segnalazione in quanto già oggetto di separata CVS da parte dell’intermediario nazionale che li lavora. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 22 STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE fino al 2008 dal 5 al 25% delle somme non indicate più confisca di valori equivalenti; con DL 78/09 dal 10 al 50% più confisca di valori equivalenti la confisca non è mai stata applicata in caso di accertamento se si aderisce non viene conteggiata la ripetitività della violazione e la confisca, quale sanzione accessoria, non viene inflitta. Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of 23 SEZIONE II : - Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria NOVITA’ RECENTI: • - Navi o imbarcazioni da diporto e altri beni iscritti in pubblici registri • - Immobili in Italia posseduti tramite soggetto estero interposto • - USUFRUTTO – NUDA PROPRIETA’: entrambi devono compilarlo • - Va indicato il COSTO STORICO delle attività, in mancanza: - costo fiscalmente riconosciuto - donazioni: prezzo acquisto donante o costo costruzione - valori indicati in successione - titoli esenti: valore normale - se costo acquisto NON documentabile: perizia 24 - Il costo è al lordo di eventuali mutui o debiti vari; - Cointestazione di attività: * Se entrambi hanno la piena disponibilità dichiarano l’intero valore * Se è definibile una quota di possesso: ciascuno dichiara solo la sua quota di spettanza; - Deve compilarlo anche chi ha semplice delega di firma e per l’intera consistenza ( se ha anche delega di prelievo); - TRUST : il settlor o i beneficiari devono compilare l’ RW se il TRUST è un semplice schermo formale ( criteri circ. 43/E) 25 CASO DEGLI AMMINISTRATORI: - Sentenza 17051 e 17052 del 21 luglio 2010 Cassazione - Sentenza 9320 del 11 giugno 2003 - Pareri discordi sulla stampa specializzata - Entrambe le sentenze mantengono fissi alcuni paletti: - necessità dell’erario di monitorare i trasferimenti quali manifestazioni di capacità contributiva; - non occultamento degli investimenti e delle attività finanziarie all’erario. - E’ evidente che tali rischi non ci sono se un manager ha la firma sui conti correnti di una società che tiene regolari scritture contabili o che sia estera e quindi non abbia obblighi fiscali in Italia. - Telefisco 2011: ha chiarito che NON devono compilare l’ RW gli amministratori di società residenti che hanno conti all’estero relativamente ai conti su cui hanno poteri di firma. 26 CONTI CORRENTI ESTERI: i - La Circ. 45/E ha stabilito che non vanno indicati se loro frutti sono riscossi tramite un intermediario residente. - In concreto si deve dare apposita disposizione alla banca estera di bonificare qualsiasi rendita su di un c/c italiano intestato allo stesso contribuente entro il mese della percezione. 27 STOCK-OPTION - Vanno indicati se : - al termine del periodo d’imposta il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante Se sono acquistati a titolo oneroso Se sono cedibili - NON vanno indicati nel “vesting period” 28 - SEZIONE III - Trasferimenti da e verso l’estero ed estero su estero - Totale movimenti deve superare 10.000 € : somma entrate ed uscite.- - Ribadito che va compilata solo in relazione a movimentazioni che interessano attività di cui alla sezione II; - Eccezione: l’anno del disinvestimento. - Va compilato anche per i trasferimenti avvenuti tramite residente; intermediario 29 - NO: pagamenti in Italia per acquisti esteri; - NO: incassi/pagamenti dall’estero a seguito cessione/acquisto beni in Italia ( Sentenza CTR Lombardia 22 marzo 2010) - Trasferimenti a famigliari esteri: NO a meno che il trasferente non abbia firma su c/c estero o disponibilità delle somme; - Acconti su acquisto attività estere: - o li considero correlati al bene - o come crediti ( allora RW ) - DIVIDENDI : non vanno indicati. - IMMOBILI: No affitti e spese condominiali NO rate dei mutui 30 - ITALIANI che lavorano all’estero ESONERO per : - persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato Italiano … e per organizzazioni internazionali cui aderisce l’ Italia – Esenzione piena. - soggetti residenti che prestano attività in zone di frontiera e paesi limitrofi. Esonero si stende a TUTTE le attività ed i beni che si trovano nel paese straniero. - Il requisito deve sussistere al 31 dicembre ( continuità) - Negli altri casi RW SE il soggetto rimane FISCALMENTE RESIDENTE in ITALIA.31 - Prestare attenzione al momento del rientro ad iniziare a compilare RW per eventuali attività lasciate nel paese estero; - Il primo anno si compilerà subito SOLO la sezione II con le giacenze, il rimpatrio del soggetto non crea obblighi di sezione III. 32 - STRANIERI che lavorano in Italia - - L’acquisto dello status di residente fiscale in Italia fa scattare l’obbligo dell’ RW. ATTENZIONE ad indicare: - Conti correnti esteri intestati, su cui c’è delega di firma, cointestati; - Immobili; - Quote di società; - Polizze assicurative - Crediti di varia natura - Opere d’arte - Imbarcazioni con bandiera straniera - Gioielli - Attività cointestate 33 - ATTENZIONE anche a: - CFC: se si hanno partecipazioni in società black-list o a fiscalità ridotta ( Comma 8-bis Art. 167 TUIR) - TRUST in paesi black list ( comma 3 Art. 73 TUIR): presunzione residenza in Italia se settlor o beneficiari sono qui residenti - Dividendi o utili di capitale da paesi black list - Eventuali problemi di residenza fiscale in Italia (in base al criterio dell’ effective place of management) di società che si amministrano e che sono residenti all’estero. 34 35