CONSIDERAZIONI GENERALI
Esiste una pluralità di organi costituzionali tra i quali sono ripartite
le funzioni fondamentali dello Stato. Quello Italiano é un sistema
BICAMERALE. Nessuna differenza sostanziale esiste tra Senato e
Camera dei Deputati ,tranne che
a)nel sistema elettorale
:
maggioritarie e proporzionali
diverse
attribuzione
di
quote
b)nell'elettorato attivo e passivo: 18 a/25 a. elettorato attivo per
Camera e Senato; 25 a./40 a- elettorato passivo
c)nella composizione : la Camera é composta solo (si fa per
dire!) dai 630 deputati eletti dal popolo; ilSenato, oltre ai
315 senatori eletti comprende i Senatori a vita (5 nominati dal
Pres.della Repubblica + gli ex Presidenti della Repubblica)
GARANZIE DEI PARLAMENTARI
Rappresentano L'INTERA NAZIONE, pur essendo eletti in
una Circoscrizione/un Collegio :quindi esercitano le loro
funzioni SENZA VINCOLO DI MANDATO: le loro OPINIONI
espresse
nell'esercizio
delle
loro
funzioni
sono
INSINDACABILI Non possono essere
detenuti
senza
apposita AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO della Camera cui
appartengono.
FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
Funzionano per 5 anni (salvo scioglimento
anticipato ad opera del Presidente della Repubblica)
e debbono essere riunite entro 60 giorni dalla fine
della Legislatura. La proclamazione degli eletti é
fatta dagli Organi Giudiziari, ma la convalida é
riservata a ciascuna Camera per i propri membri.
Ciascuna Camera ha un suo REGOLAMENTO.
Le sedute sono, in linea di massima, PUBBLICHE Il
Governo si regge sulla fiducia delle Camere, che
viene concessa al momento del suo insediamento e
può essere revocata in qualunque momento.
In altri ordinamenti (es:la Germania Federale) vige
il sistema della sfiducia costruttiva (non può
essere revocata la fiducia al Governo se non si é
già formata una maggioranza diversa.).
Per
le
delibere,
in genere
é
richiesta la
maggioranza semplice (metà più uno) dei membri
presenti. Sugli argomenti più importanti (in alcuni
casi solo per le prime votazioni) sono richieste
maggioranze qualificate (es: i 2/3).
Il Parlamento é il centro motore della vita politica
nazionale.
Le
principali
funzioni
possono
raggrupparsi nelle seguenti categorie :
1.Funzioni d'indirizzo politico fondamentale
La più importante funzione é quella di dar vita
al Governo (con la fiducia) e di impedirne
l'ulteriore
vita con eventuale sfiducia.Entro
10
giorni dalla sua nomina il Governo é
obbligato a
presentarsi alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Inoltre le Camere:
a)autorizzano la ratifica dei più importanti
trattati internazionali
b)deliberano lo stato di guerra
c)approvano il bilancio preventivo dello Stato
d)delegano il Pres.della Rep. a concedere
amnistia e indulto
e)possono disporre inchieste e indagini,....
Interrogazioni,interpellanze e mozioni dei singoli
parlamentari o dei gruppi parlamentari (con
risposta scritta o verbale, con discussione ed
eventuale votazione sulle risposte del Governo).
Esame del rendiconto annuale dello Stato
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
La legge, prima di essere approvata, passa
attraverso 4 fasi
3.a.1)l'iniziativa: Le proposte e i disegni di legge possono
essere proposti alla discussione ed approvazione del
Parlamento da : --ciascun deputato o senatore --dal Governo
--dal Cons. Naz. dell'Economia e del Lavoro --dai singoli
Consigli Regionali --da almeno 50.000 elettori su un testo già
redatto in articoli
3.a.2)la discussione ed approvazione: I proponenti (tutti,
esclusi i singoli parlamentari,che sono vincolati alla
Camera di appartenenza)possono
presentare
indifferentemente la proposta ad uno dei due rami
del Parlamento.
La proposta -in base alla materia-viene assegnata
ad una delle Commissioni permanenti, che opera, in
genere, in sede referente (i Commissari esaminano e
discutono la legge articolo per articolo e la presentano
con una o più relazioni all'Assemblea dei deputati o dei
Senatori per le decisioni di competenza).
In pochi casi esplicitamente previsti, le Commissioni
possono
operare
in sede deliberante, per cui si
"salta" il passaggio in aula. Ovviamente, la sede
deliberante é consentita solo c'é largo accordo tra i
gruppi parlamentari per questa procedura abbreviata:
infatti il
Governo,
o 1/10
dei membri della
Camera/Senato
o
1/5
dei
membri
della
Commissione possono
sempre
impedire tale
procedura abbreviata.
Per
alcune
leggi importantissime
(leggi
costituzionali,in materia
elettorale,
bilanci,
trattati internazionali)
é
vietata
la
procedura
abbreviata.
Segue 3.a.2
La proposta/disegno di legge subisce il fenomeno
della
cossidetta
"navetta parlamentare" se la
2^Camera apporta modifiche anche marginali al testo
votato dalla 1^ Camera.
Il provvedimento proposto diventa legge quando
ottiene
l'approvazione
delle
due Camere
nell'identico testo.
Per le Leggi di revisione della Costituzione o per le
Leggi forlmamente Costituzionali, la procedura é più
complessa : il testo deve essere approvato due volte
da ciascuna Camera con un intervallo non inferiore a
3 mesi.
Nella seconda votazione deve essere raggiunta almeno
la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna
Camera.
La legge si considera approvata definitivamente e
pubblicata senza riserve sulla G.U. solo se ottiene
la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera.
Se invece ottiene la sola maggioranza assoluta, la
legge é pubblicata sulla G.U. solo per conoscenza,in
quanto 1/5 dei membri della Camera o 5 consigli
regionali possono chiedere entro tre mesi che essa
sia sottoposta a referendum popolare confermativo
3.a.3= la promulgazione
a cura del Presidente della Repubblica
3.a.4= la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
la legge é perfetta solo dopo la pubblicazione sulla
G.U.- Se non é diversamente stablito, la legge
esplica la sua efficacia erga omnes solo 15 giorni
dopo la pubblicazione sulla G.U.
Per alcuni casi solenni le due Camere si riuniscono in seduta comune e
sono presiedute dal Presidente della Camera dei Deputati :
a)elezione del Presidente della Repubblica (integrate dai rappresentanti
delle Regioni)
b)elezione di un terzo dei membri della Corte Costituzionale e di un terzo
dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura
c)l'elezione di 16 membri, che si aggiungono ai giudici togati della Corte
Costituzionale in caso in cui questa si trasformi in Tribunale per
giudicare il Pres.della Repubblica o i Ministri
d)la deliberazione dello stato d'accusa del Pres.della Repubblica e dei
Ministri
1. Anche i diciottenni voteranno per il
Senato
2. Abbassamento dell’età minima per
entrare in Parlamento
3. N° deputati : 500+8
4. N° senatori: 250 + 4
5. Introdurre la clausola della sfiducia
costruttiva
6. Compiti divisi per i due rami del
Parlamento:
fine
del
cosiddetto
bicameralismo
perfetto
e
del
conseguente fenomeno della “navetta
parlamentare”. Restano pochi casi di
“doppia lettura”
7. Aumento dei poteri del Presidente del
Consiglio
8. Corsie preferenziali per i disegni di
legge del Governo
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