Prof. Marco Olivetti Università LUMSA di Roma Lezione dell’11-12 novembre 2014 IL PARLAMENTO L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE Un principio fondamentale: l’autonomia (delle singole Camere) - Autonomia normativa - Autonomia amministrativa - Autodichia Ragioni storiche di questo principio L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: GLI ORGANI INTERNI - - Il Presidente dell’Assemblea e l’ufficio (Consiglio) di presidenza: Presidente funzioni: rappresentanza, direzione dei lavori, garanzia del regolamento, vigilanza sull’apparato amministrativo; inoltre funzioni “costituzionali” Vicepresidenti (4) Segretari (8) Questori (3) L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: GLI ORGANI INTERNI Gruppi parlamentari Commissioni parlamentari (permanenti – 14; ad hoc; monocamerali, bicamerali) Giunte (3 alla Camera, 2 al Senato) Comitato per la legislazione (Camera) Apparato burocratico servente (Segretario generale, funzionari) L’AUTONOMIA NORMATIVA I regolamenti parlamentari: art. 64 e 72 Cost. Procedimento di approvazione: maggioranza assoluta della Camera interessata Insindacabilità degli interna corporis acta La sentenza n. 9 del 1959 della Corte cost. I regolamenti “minori” (personale, biblioteca, uffici e servizi, verifica dei poteri, giunta delle elezioni …) ALTRE FORME DI AUTONOMIA Autonomia contabile e finanziaria Immunità della sede Autodichia o giurisdizione domestica Verifica dei poteri LA VERIFICA DEI POTERI Art. 66 Cost.: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” La proclamazione (al termine del procedimento elettorale) La convalida La contestazione (Giunta delle elezioni: contraddittorio, udienza pubblica, proposta di convalida, di annullamento o di decadenza) Decisione dell’Assemblea (di norma la convalida non contestata è tacita) - L’annullamento dell’elezione opera ex nunc Le soluzioni negli altri ordinamenti: competenza originaria del giudice costituzionale (Francia) o possibilità di appello ad esso avverso la decisione parlamentare (Austria, Germania) LE PREROGATIVE PARLAMENTARI a) b) Art. 68 Cost. Le immunità dei membri del Parlamento: prerogative (della funzione) o privilegi (individuali)? Insindacabilità (art. 68, 1° co.) Inviolabilità (art. 68, 2° e 3° co.) INSINDACABILITÀ DEI PARLAMENTARI Opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni di parlamentare Immunità: durante e dopo il mandato Esclusione di responsabilità civile, penale, amministrativa “Nesso funzionale”: competenza alla ricostruzione di esso (autorità giudiziaria? Camera di appartenenza? Corte costituzionale? – sent. 1150/1988) Estensione “ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento”? L. 140/2003 La “pregiudiziale parlamentare” (l. 140/2003) INVIOLABILITÀ Art. 68, testo originario: l’autorizzazione a procedere L’abuso dell’art. 68 nella prassi La legge cost. 3/1993 Autorizzazione alla limitazione delle libertà di cui agli art. 13, 14 e 15 Cost. L’INDENNITÀ Art. 69 Cost. “i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge” Art. 50 St. Albertino: “le funzioni di deputato e senatore non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità” Da un Parlamento di notabili, eletto su base censitaria a un Parlamento di partiti eletto a suffragio universale La politica come professione (problemi)