Prof. Marco Olivetti
Università LUMSA di Roma
Lezione dell’11-12 novembre 2014
IL PARLAMENTO
L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE
Un principio fondamentale: l’autonomia (delle
singole Camere)
- Autonomia normativa
- Autonomia amministrativa
- Autodichia
Ragioni storiche di questo principio

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: GLI ORGANI
INTERNI

-
-
Il Presidente dell’Assemblea e l’ufficio (Consiglio) di
presidenza:
Presidente  funzioni: rappresentanza, direzione dei
lavori, garanzia del regolamento, vigilanza sull’apparato
amministrativo; inoltre funzioni “costituzionali”
Vicepresidenti (4)
Segretari (8)
Questori (3)
L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: GLI ORGANI
INTERNI
Gruppi parlamentari
 Commissioni parlamentari (permanenti – 14;
ad hoc; monocamerali, bicamerali)
 Giunte (3 alla Camera, 2 al Senato)
 Comitato per la legislazione (Camera)
 Apparato burocratico servente (Segretario
generale, funzionari)

L’AUTONOMIA NORMATIVA
I regolamenti parlamentari: art. 64 e 72 Cost.
 Procedimento di approvazione: maggioranza
assoluta della Camera interessata
 Insindacabilità degli interna corporis acta
 La sentenza n. 9 del 1959 della Corte cost.
 I regolamenti “minori” (personale, biblioteca,
uffici e servizi, verifica dei poteri, giunta delle
elezioni …)

ALTRE FORME DI AUTONOMIA
Autonomia contabile e finanziaria
 Immunità della sede
 Autodichia o giurisdizione domestica
 Verifica dei poteri

LA VERIFICA DEI POTERI






Art. 66 Cost.: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità”
La proclamazione (al termine del procedimento elettorale)
La convalida
La contestazione (Giunta delle elezioni:  contraddittorio, udienza
pubblica, proposta di convalida, di annullamento o di decadenza)
Decisione dell’Assemblea (di norma la convalida non contestata è tacita)
- L’annullamento dell’elezione opera ex nunc
Le soluzioni negli altri ordinamenti: competenza originaria del giudice
costituzionale (Francia) o possibilità di appello ad esso avverso la
decisione parlamentare (Austria, Germania)
LE PREROGATIVE PARLAMENTARI


a)
b)
Art. 68 Cost.
Le immunità dei membri del Parlamento:
prerogative (della funzione) o privilegi
(individuali)?
Insindacabilità (art. 68, 1° co.)
Inviolabilità (art. 68, 2° e 3° co.)
INSINDACABILITÀ DEI PARLAMENTARI






Opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni di
parlamentare
Immunità: durante e dopo il mandato
Esclusione di responsabilità civile, penale, amministrativa
“Nesso funzionale”: competenza alla ricostruzione di esso
(autorità giudiziaria? Camera di appartenenza? Corte
costituzionale? – sent. 1150/1988)
Estensione “ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione,
di critica, di denuncia politica, connessa alla funzione di
parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento”? L.
140/2003
La “pregiudiziale parlamentare” (l. 140/2003)
INVIOLABILITÀ
Art. 68, testo originario: l’autorizzazione a
procedere
 L’abuso dell’art. 68 nella prassi
 La legge cost. 3/1993
 Autorizzazione alla limitazione delle libertà di
cui agli art. 13, 14 e 15 Cost.

L’INDENNITÀ




Art. 69 Cost. “i membri del Parlamento ricevono una
indennità stabilita dalla legge”
Art. 50 St. Albertino: “le funzioni di deputato e senatore
non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità”
Da un Parlamento di notabili, eletto su base censitaria a
un Parlamento di partiti eletto a suffragio universale
La politica come professione (problemi)
Scarica

Il Parlamento 2014 II autonomia organizzazione.