IL PARLAMENTO 1 Il nostro parlamento è formato da due Camere: 2 La camera dei deputati Questa camera è formata da 630 Deputati tutti elettivi, Per votarli ci vogliono 18 anni, Per essere votati 25. 3 Il senato della Repubblica I senatori sono 315 elettivi, Più i senatori a vita. I senatori a vita sono: Gli ex Presidenti della Repubblica più i senatori a Vita, nominati dal presidente Nel corso dei 7 anni. Per votarli ci vogliono 25 Anni, per essere votati 40. 4 Tutte e due le camere sono elettive ed hanno gli stessi poteri, Lavorano separatamente tranne in cinque occasioni In cui il parlamento si riunisce in seduta comune: 1) Elezioni del presidente 2) Per assistere al giuramento del presidente 3) Per mettere sotto accusa il presidente 4) Per eleggere i cinque giudici della corte costituzionale 5) Per eleggere gli otto membri laici del consiglio superiore Della magistratura 5 Divieto di mandato imperativo I parlamentari non sono vincolati da quanto promesso in campagna Elettorale, infatti non sono perseguibili a norma di legge, Infatti loro agiscono negli interessi di tutta la nazione. 6 Immunità Irresponsabilità: I parlamentari durante l’esercizio Delle funzioni hanno piena Libertà di voto e parola. Processuale: Il giudice può indagare Su un parlamentare senza Chiedere l’autorizzazione Alla camera di appartenenza, Ma la deve chiedere per le Intercettazioni telefoniche, Postali. 7 Dopo le elezioni le camere eleggono un loro presidente: Presidente della camera Presidente del senato 8 Gruppi parlamentari Sono i partiti presenti in parlamento, ogni gruppo avrà un Presidente che farà da portavoce. Chi non si inscrive a nessun gruppo viene automaticamente Inscritto d’ufficio al gruppo misto Le camere possono votare con voto palese o segreto, Per le deliberazioni sono previsti 3 tipi di maggioranza: 1) Semplice (metà +1 dei presenti) 2) Assoluta (metà +1 degli aventi diritto) 3) Speciale ( 2/3 degli aventi diritto) 9 Queste camere durano in carica 5 anni questo periodo Di tempo si chiama legislatura, alla fine della legislatura Il presedente scioglie le camere e indice le nuove elezioni Che devono avvenire entro 70 giorni. Le camere possono essere sciolte anche prima della Scadenza e in questo caso si parla di SCIOGLIMENTO ANTICIPATO e si ha quando in parlamento non c’è Nessuna maggioranza in grado di sostenere il governo. Lo scioglimento lo decide il Capo dello stato, però il Presidente NON può svolgere questa funzione negli ultimi 6 mesi del suo mandato, questo semestre si chiama Semestre bianco. 10 Il potere del parlamento Il parlamento ha potere legislativo quindi di approvare Le leggi, sia ordinarie che formali. Ha un potere ampio può legiferare su tutte le materie, Con un solo limite queste leggi non devono contraddire La costituzione. 11 Iter legis Il procedimento prevede varie fasi: 1) Proposta 2) Discussione e approvazione 3) Promulgazione 4) Pubblicazione 5) Entrata in vigore La proposta consiste nel fare la proposta di legge che può essere Fatta da: 1) Governo 2) Membri del parlamento 3) Gli elettori minimo 50000 4) Consigli regionali 5) CNEL 12 Procedimento normale La proposta viene consegnata alla commissione permanente che Si riunisce in sede referente di una delle due camere, questa Commissione discute della legge e prepara una relazione che Presenterà all’assemblea plenaria. L’assemblea sente la relazione e discute i vari emendamenti che Si possono aggiungere, approvata passa all’altra camera che Dovrà fare lo stesso procedimento. Se la legge viene modificata da una delle due camere anche l’altra La deve ridiscutere. Quando tutte e due le camere approvano lo stesso testo la legge Si dice approvata. 13 Procedimento abbreviato Se invece il presidente sceglie il procedimento abbreviato la Legge viene consegnata alla commissione permanente che si Riunisce in sede deliberante cioè è la commissione stessa che Discute e approva la legge. Altrettanto farà l’altra camera. 14 Iter aggravato • • 1) 2) Serve per approvare le leggi costituzionali, cioè quelle che integrano la costituzione. Segue il procedimento normale però con due aggravanti La legge deve essere sempre approvata in assemblea plenaria e mai dalla commissione permanente, ogni camera deve approvarla due volte e tra una approvazione a l’altra devono passare due mesi. La maggioranza richiesta è quella dei 2/3 degli aventi diritto, se approvata con maggioranza assoluta questa legge può essere sottoposta a referendum popolare, se lo chiedono entro tre mesi 500.000 elettori, 5 consigli regionali oppure 1/5 dei membri, se nessuno chiede il referendum la legge entra in vigore. 15 Ricerca svolta da: Ferrari Andrea Mura Marco Sciarretta Federico 16