IL PARLAMENTO
1
Il nostro parlamento è formato da due
Camere:
2
La camera dei deputati
Questa camera è formata da 630
Deputati tutti elettivi,
Per votarli ci vogliono 18 anni,
Per essere votati 25.
3
Il senato della Repubblica
I senatori sono 315 elettivi,
Più i senatori a vita.
I senatori a vita sono:
Gli ex Presidenti della
Repubblica più i senatori a
Vita, nominati dal presidente
Nel corso dei 7 anni.
Per votarli ci vogliono 25
Anni, per essere votati 40.
4
Tutte e due le camere sono elettive ed hanno gli stessi poteri,
Lavorano separatamente tranne in cinque occasioni
In cui il parlamento si riunisce in seduta comune:
1) Elezioni del presidente
2) Per assistere al giuramento del presidente
3) Per mettere sotto accusa il presidente
4) Per eleggere i cinque giudici della corte costituzionale
5) Per eleggere gli otto membri laici del consiglio superiore
Della magistratura
5
Divieto di mandato imperativo
I parlamentari non sono vincolati da quanto promesso in campagna
Elettorale, infatti non sono perseguibili a norma di legge,
Infatti loro agiscono negli interessi di tutta la nazione.
6
Immunità
Irresponsabilità:
I parlamentari durante l’esercizio
Delle funzioni hanno piena
Libertà di voto e parola.
Processuale:
Il giudice può indagare
Su un parlamentare senza
Chiedere l’autorizzazione
Alla camera di appartenenza,
Ma la deve chiedere per le
Intercettazioni telefoniche,
Postali.
7
Dopo le elezioni le camere eleggono un loro presidente:
Presidente della camera
Presidente del senato
8
Gruppi parlamentari
Sono i partiti presenti in parlamento, ogni gruppo avrà un
Presidente che farà da portavoce.
Chi non si inscrive a nessun gruppo viene automaticamente
Inscritto d’ufficio al gruppo misto
Le camere possono votare con voto palese o segreto,
Per le deliberazioni sono previsti 3 tipi di maggioranza:
1) Semplice (metà +1 dei presenti)
2) Assoluta (metà +1 degli aventi diritto)
3) Speciale ( 2/3 degli aventi diritto)
9
Queste camere durano in carica 5 anni questo periodo
Di tempo si chiama legislatura, alla fine della legislatura
Il presedente scioglie le camere e indice le nuove elezioni
Che devono avvenire entro 70 giorni.
Le camere possono essere sciolte anche prima della
Scadenza e in questo caso si parla di SCIOGLIMENTO
ANTICIPATO e si ha quando in parlamento non c’è
Nessuna maggioranza in grado di sostenere il governo.
Lo scioglimento lo decide il Capo dello stato, però il
Presidente NON può svolgere questa funzione negli
ultimi 6 mesi del suo mandato, questo semestre si chiama
Semestre bianco.
10
Il potere del parlamento
Il parlamento ha potere legislativo quindi di approvare
Le leggi, sia ordinarie che formali.
Ha un potere ampio può legiferare su tutte le materie,
Con un solo limite queste leggi non devono contraddire
La costituzione.
11
Iter legis
Il procedimento prevede varie fasi:
1) Proposta
2) Discussione e approvazione
3) Promulgazione
4) Pubblicazione
5) Entrata in vigore
La proposta consiste nel fare la proposta di legge che può
essere
Fatta da:
1) Governo
2) Membri del parlamento
3) Gli elettori minimo 50000
4) Consigli regionali
5) CNEL
12
Procedimento normale
La proposta viene consegnata alla commissione permanente che
Si riunisce in sede referente di una delle due camere, questa
Commissione discute della legge e prepara una relazione che
Presenterà all’assemblea plenaria.
L’assemblea sente la relazione e discute i vari emendamenti che
Si possono aggiungere, approvata passa all’altra camera che
Dovrà fare lo stesso procedimento.
Se la legge viene modificata da una delle due camere anche l’altra
La deve ridiscutere.
Quando tutte e due le camere approvano lo stesso testo la legge
Si dice approvata.
13
Procedimento abbreviato
Se invece il presidente sceglie il procedimento abbreviato la
Legge viene consegnata alla commissione permanente che si
Riunisce in sede deliberante cioè è la commissione stessa che
Discute e approva la legge.
Altrettanto farà l’altra camera.
14
Iter aggravato
•
•
1)
2)
Serve per approvare le leggi costituzionali, cioè quelle che integrano
la costituzione.
Segue il procedimento normale però con due aggravanti
La legge deve essere sempre approvata in assemblea plenaria e mai
dalla commissione permanente, ogni camera deve approvarla due
volte e tra una approvazione a l’altra devono passare due mesi.
La maggioranza richiesta è quella dei 2/3 degli aventi diritto, se
approvata con maggioranza assoluta questa legge può essere
sottoposta a referendum popolare, se lo chiedono entro tre mesi
500.000 elettori, 5 consigli regionali oppure 1/5 dei membri, se
nessuno chiede il referendum la legge entra in vigore.
15
Ricerca svolta da:
Ferrari Andrea
Mura Marco
Sciarretta Federico
16
Scarica

IL PARLAMENTO