IL PARLAMENTO ITALIANO PRESENTAZIONE RIEPILOGATIVA SOMMARIO •Composizione del parlamento; •La Camera dei Deputati; •Il Senato della Repubblica •Parlamenti monocamerali e bicamerali •Funzioni delle camere •Parlamento in seduta comune •Caratteristiche dei parlamentari •Organizzazione e funzionamento (1) •Organizzazione e funzionamento (2) •Durata e scioglimento anticipato •Il Ruolo del parlamento •Indirizzo e controllo politico •Procedimento legislativo (1) •Procedimento legislativo (2) •Procedimento legislativo (3) •Le Leggi costituzionali Composizione del Parlamento Il Parlamento è composto da due rami: 1. Camera dei deputati (630 deputati elettivi); 2. Senato della Repubblica (315 senatori elettivi più i senatori a vita); Camera dei Deputati La Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio dal 1870, quando la capitale fu trasferita da Firenze a Roma. Sedi precedenti erano state Palazzo Carignano a Torino (dal 1848) e Palazzo Vecchio a Firenze (dal 1865). Il terreno sul quale venne edificato Palazzo Madama fu ceduto nel 1478 dai monaci dell'Abbazia imperiale di Farfa alla Francia, che cercava un luogo nel quale ospitare i francesi a Roma e i pellegrini, per passare poi, agi inizi del 1500, alla famiglia de' Medici. Nel 1755, fu acquistato da papa Benedetto XIV e divenne palazzo pubblico dello Stato Pontificio. Vi fu installata, fra l'altro, la sede della Polizia e da questo trae origine il termine dialettale "la madama", talvolta usato a Roma ancora oggi per definire le forze dell'ordine. Cinque mesi dopo la presa di Roma da parte dei bersaglieri italiani, nel febbraio del 1871 Palazzo Madama venne scelto come sede del Senato del Regno. Parlamenti bicamerali e monocamerali in Europa P. bicamerali Austria Belgio Francia Germania Regno Unito Irlanda Italia Paesi Bassi Spagna P. monocamerali Danimarca Finlandia Grecia Lussemburgo Portogallo Svezia Funzioni delle Camere A differenza di altri modelli, quale quello inglese (in cui le due Camere rappresentano classi sociali diverse), o quello americano (in cui le due Camere rappresentano rispettivamente i cittadini e gli Stati membri…………… In Italia le due Camere svolgono esattamente le medesime funzioni Scopo del “bicameralismo perfetto” Assicurare una maggiore ponderazione nell’elaborazione delle leggi Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei seguenti casi: 1. Elezione del Presidente della Repubblica; 2. Elezione dei 5 giudici costituzionali; 3. Elezione di 1/3 dei membri del CSM; 4. Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Caratteristiche dei parlamentari A. Requisiti d’età B. Divieto di mandato imperativo C. Immunità Parlamentare D. Indennità 25 anni per la Camera - 40 anni per il Senato Organizzazione e funzionamento (1) Le Camere si riuniscono: 1. In Aula; 2. In Commissione. Le Commissioni si distinguono in: • Permanenti; • Bicamerali; • D’Inchiesta; Organizzazione e funzionamento (2) Numero legale: maggioranza dei componenti Maggioranze richieste: Di norma maggioranza semplice In casi particolari: 1. Maggioranza assoluta 2. Maggioranza qualificata Di norma voto palese Modalità di voto: In casi particolari voto segreto Durata e scioglimento anticipato Il periodo normale di durata delle Camere (legislatura) è di 5 anni. Lo scioglimento anticipato è deciso dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, e dà luogo ad elezioni anticipate. Il ruolo del Parlamento Il Parlamento svolge un duplice ruolo: 1. Indirizzo e controllo politico; 2. Attività legislativa. Funzione di indirizzo e controllo politico • Mozione di fiducia, interpellanze, interrogazioni al governo; • Risoluzioni, mozioni; • Controllo finanziario (approvazione del bilancio preventivo e della legge finanziaria). Il procedimento legislativo (1) Iniziativa (progetti di legge) Vengono proposti da: 1. 2. 3. 4. 5. Governo (disegni di legge); Deputati e senatori; Consigli Regionali; C.N.E.L.; Iniziativa popolare. Il procedimento legislativo (2) Discussione ed approvazione Procedimento normale Procedimento speciale La Commissione permanente discute la legge in sede referente L’Assemblea plenaria discute ed approva la legge. La Commissione permanente discute ed approva la legge (in sede deliberante) La legge deve essere approvata sullo stesso testo da entrambe le Camere Il procedimento legislativo (3) Promulgazione Il Presidente della Repubblica può esercitare il veto sospensivo rinviando la legge alle Camere con messaggio motivato Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: il 15° giorno successivo alla promulgazione Le leggi costituzionali Possono modificare od abrogare la Costituzione solo nella seconda parte (Ordinamento della Repubblica). Non possono modificare la forma di governo repubblicana. Sono approvate con un procedimento aggravato: • l’approvazione deve avvenire due volte da parte di ciascuna Camera a distanza di tre mesi; • Per l’approvazione è necessaria la maggioranza qualificata (2/3); • Se la maggioranza è assoluta la legge costituzionale può essere assoggettata a referendum. Presentazione eseguita DA