IL PARLAMENTO
ITALIANO
PRESENTAZIONE
RIEPILOGATIVA
SOMMARIO
•Composizione del parlamento;
•La Camera dei Deputati;
•Il Senato della Repubblica
•Parlamenti monocamerali e bicamerali
•Funzioni delle camere
•Parlamento in seduta comune
•Caratteristiche dei parlamentari
•Organizzazione e funzionamento (1)
•Organizzazione e funzionamento (2)
•Durata e scioglimento anticipato
•Il Ruolo del parlamento
•Indirizzo e controllo politico
•Procedimento legislativo (1)
•Procedimento legislativo (2)
•Procedimento legislativo (3)
•Le Leggi costituzionali
Composizione del Parlamento
Il Parlamento è composto da due rami:
1. Camera dei deputati
(630 deputati elettivi);
2. Senato della Repubblica
(315 senatori elettivi
più i senatori a vita);
Camera dei Deputati
La Camera dei Deputati ha sede a Palazzo
Montecitorio dal 1870, quando la capitale fu
trasferita da Firenze a Roma. Sedi precedenti erano
state Palazzo Carignano a Torino (dal 1848) e
Palazzo
Vecchio
a
Firenze
(dal
1865).
Il terreno sul quale venne edificato Palazzo Madama fu ceduto nel 1478 dai monaci
dell'Abbazia imperiale di Farfa alla Francia, che cercava un luogo nel quale ospitare i
francesi a Roma e i pellegrini, per passare poi, agi inizi del 1500, alla famiglia de'
Medici.
Nel 1755, fu acquistato da papa Benedetto XIV e divenne palazzo pubblico
dello Stato Pontificio. Vi fu installata, fra l'altro, la sede della Polizia e da
questo trae origine il termine dialettale "la madama", talvolta usato a Roma
ancora oggi per definire le forze dell'ordine.
Cinque mesi dopo la presa di Roma da parte dei bersaglieri italiani, nel
febbraio del 1871 Palazzo Madama venne scelto come sede del Senato del
Regno.
Parlamenti bicamerali e monocamerali in Europa
P. bicamerali
Austria
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Spagna
P. monocamerali
Danimarca
Finlandia
Grecia
Lussemburgo
Portogallo
Svezia
Funzioni delle Camere
A differenza di altri modelli, quale quello inglese
(in cui le due Camere rappresentano classi sociali
diverse), o quello americano (in cui le due Camere
rappresentano rispettivamente i cittadini e gli
Stati membri……………
In Italia le due Camere svolgono esattamente le
medesime funzioni
Scopo del “bicameralismo perfetto”
Assicurare una maggiore ponderazione nell’elaborazione
delle leggi
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune nei seguenti casi:
1. Elezione del Presidente della
Repubblica;
2. Elezione dei 5 giudici costituzionali;
3. Elezione di 1/3 dei membri del CSM;
4. Messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica.
Caratteristiche dei parlamentari
A. Requisiti d’età 
B. Divieto di mandato imperativo
C. Immunità Parlamentare
D. Indennità
25 anni per la Camera - 40 anni per il Senato
Organizzazione
e funzionamento (1)
Le Camere si riuniscono:
1. In Aula;
2. In Commissione.
Le Commissioni si distinguono in:
• Permanenti;
• Bicamerali;
• D’Inchiesta;
Organizzazione e funzionamento (2)
Numero legale: maggioranza dei componenti
Maggioranze richieste: Di norma maggioranza semplice
In casi particolari:
1. Maggioranza assoluta
2. Maggioranza qualificata
Di norma voto palese
Modalità di voto:
In casi particolari voto segreto
Durata e scioglimento anticipato
Il periodo normale di durata delle Camere
(legislatura) è di 5 anni.
Lo scioglimento anticipato è deciso dal
Presidente della Repubblica, sentiti i
Presidenti delle Camere, e dà luogo ad
elezioni anticipate.
Il ruolo del Parlamento
Il Parlamento svolge un duplice ruolo:
1. Indirizzo e controllo politico;
2. Attività legislativa.
Funzione di indirizzo
e controllo politico
• Mozione di fiducia, interpellanze,
interrogazioni al governo;
• Risoluzioni, mozioni;
• Controllo finanziario (approvazione del
bilancio preventivo e della legge
finanziaria).
Il procedimento
legislativo (1)
Iniziativa (progetti di legge)
Vengono proposti da:
1.
2.
3.
4.
5.
Governo (disegni di legge);
Deputati e senatori;
Consigli Regionali;
C.N.E.L.;
Iniziativa popolare.
Il procedimento legislativo (2)
Discussione ed approvazione
Procedimento normale
Procedimento speciale
La Commissione permanente
discute la legge in sede referente
L’Assemblea plenaria
discute ed approva la
legge.
La Commissione
permanente discute ed
approva la legge (in
sede deliberante)
La legge deve essere approvata sullo stesso testo da entrambe
le Camere
Il procedimento legislativo (3)
Promulgazione
Il Presidente della Repubblica può esercitare il veto
sospensivo rinviando la legge alle Camere con messaggio
motivato
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: il 15° giorno
successivo alla promulgazione
Le leggi costituzionali
Possono modificare od abrogare la Costituzione solo nella
seconda parte (Ordinamento della Repubblica). Non
possono modificare la forma di governo repubblicana.
Sono approvate con un procedimento
aggravato:
• l’approvazione deve avvenire due volte da parte di
ciascuna Camera a distanza di tre mesi;
• Per l’approvazione è necessaria la maggioranza
qualificata (2/3);
• Se la maggioranza è assoluta la legge costituzionale può
essere assoggettata a referendum.
Presentazione eseguita
DA
Scarica

Il parlamento - Atuttascuola