Il Parlamento
Prof. Marco Olivetti
Foggia, 18 novembre 2014
Il Parlamento: il funzionamento
Principio di continuità
- Il Parlamento (e ciascuna delle Camere che lo
compongono) è organo continuo
- Continuità nell’esistenza: vi è sempre un
Parlamento
* al termine della legislatura elezione di
nuove Camere entro 70 giorni dalle fine delle
precedenti;
* “prorogatio” dei poteri delle Camere
scadute o sciolte;
* proroga in caso di guerra – con legge)
- Continuità nel funzionamento: sessioni
ordinarie e straordinarie (nessuna limitazione di
periodo di attività)
Prorogatio
Dies a quo: scioglimento o fine della
legislatura
Dies ad quem: prima riunione delle
nuove Camere
Possono le vecchie Camere riunirsi
dopo l’elezione delle nuove?
Prorogatio
Poteri delle Camere in regime di
prorogatio  Tre tesi:
a) Le Camere hanno tutti i poteri (salvo
quelli loro espressamente preclusi: v.
elezione del Presidente della Repubblica)
b) Le Camere hanno solo i poteri di
ordinaria amministrazione
c) Le Camere hanno anche il potere di
adottare gli atti indifferibili: cfr. art. 77.2
Cost.; art. 60.2; art. 80, art. 81; art.
78… (c.d. straordinaria amministrazione)
La proroga
Prolungamento del mandato dell’organo
(entrambe le Camere)
Requisito formale: la legge
Requisito sostanziale: il caso di guerra
Lo “stato di guerra” ex art. 78 e le
operazioni belliche contemporanee (senza
dichiarazione dello stato di guerra: Golfo
Persico 1991, Kosovo 1999, Afghanistan
2001, Libia 2011)
Convocazione delle Camere
Spetta al Presidente di ciascuna Camera
Convocazione della prima riunione della Camera
neo-eletta (decreto di indizione delle elezioni)
Convocazione di diritto: primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre; convocazione della
seconda Camera quando è convocata l’altra in via
straordinaria
Convocazione ordinaria: disposta alla fine di ogni
seduta per la seduta successiva
Convocazione straordinaria (per iniziativa del
Presidente di ciascuna Camera, del PDR o di 1/3
dei componenti della Camera interessata)
Convocazione obbligatoria (art. 77.2, art. 94.3)
Requisiti di validità delle riunioni e
delle deliberazioni
Quorum strutturale: metà più uno
dei membri della Camera (c.d.
“numero legale”)
Presunzione (iuris tantum) di numero
legale
Verifica su richiesta (20 deputati, 10
senatori)
Verifica automatica in caso di
votazioni formali
Requisiti di validità delle riunioni e
delle deliberazioni
Quorum funzionale: metà più uno dei presenti
(c.d. maggioranza semplice)
Maggioranza semplice come regola generale
Maggioranze “speciali” solo laddove
espressamente previste in Costituzione
Maggioranza assoluta: metà più uno dei
componenti
Maggioranza qualificata: superiore a quella
assoluta (2/3, 3/5)
Gli astenuti: “presenti” (Senato) o non presenti
(Camera)  sent. 865/1971 C.Cost.
Pubblicità delle sedute
Art. 64.2: regola generale  pubblicità
delle sedute
Eccezione: le sedute segrete
Parlamento: luogo della discussione
La democrazia: “governo del potere
pubblico in pubblico” (N. Bobbio)
Forme di pubblicità: resoconti, verbale, siti
internet, ripresa televisiva
Pubblicità dei lavori delle Commissioni,
specie se operano in sede deliberante
Votazioni
Votazioni formali (per appello nominale e con
procedimento elettronico) e informali (per
alzata di mano, per divisione, per alzata e
seduta)
Votazioni a scrutinio palese e a scrutinio
segreto
La regola generale del voto palese (dal 1988)
e le sue eccezioni
Voto segreto obbligatorio (elezioni e votazioni
su persone) e su richiesta (leggi incidenti sui
diritti di libertà, della famiglia, delle persone)
Voto personale e “pianisti” (Sent. 379/1996)
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