Il Parlamento Prof. Marco Olivetti Foggia, 18 novembre 2014 Il Parlamento: il funzionamento Principio di continuità - Il Parlamento (e ciascuna delle Camere che lo compongono) è organo continuo - Continuità nell’esistenza: vi è sempre un Parlamento * al termine della legislatura elezione di nuove Camere entro 70 giorni dalle fine delle precedenti; * “prorogatio” dei poteri delle Camere scadute o sciolte; * proroga in caso di guerra – con legge) - Continuità nel funzionamento: sessioni ordinarie e straordinarie (nessuna limitazione di periodo di attività) Prorogatio Dies a quo: scioglimento o fine della legislatura Dies ad quem: prima riunione delle nuove Camere Possono le vecchie Camere riunirsi dopo l’elezione delle nuove? Prorogatio Poteri delle Camere in regime di prorogatio Tre tesi: a) Le Camere hanno tutti i poteri (salvo quelli loro espressamente preclusi: v. elezione del Presidente della Repubblica) b) Le Camere hanno solo i poteri di ordinaria amministrazione c) Le Camere hanno anche il potere di adottare gli atti indifferibili: cfr. art. 77.2 Cost.; art. 60.2; art. 80, art. 81; art. 78… (c.d. straordinaria amministrazione) La proroga Prolungamento del mandato dell’organo (entrambe le Camere) Requisito formale: la legge Requisito sostanziale: il caso di guerra Lo “stato di guerra” ex art. 78 e le operazioni belliche contemporanee (senza dichiarazione dello stato di guerra: Golfo Persico 1991, Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Libia 2011) Convocazione delle Camere Spetta al Presidente di ciascuna Camera Convocazione della prima riunione della Camera neo-eletta (decreto di indizione delle elezioni) Convocazione di diritto: primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; convocazione della seconda Camera quando è convocata l’altra in via straordinaria Convocazione ordinaria: disposta alla fine di ogni seduta per la seduta successiva Convocazione straordinaria (per iniziativa del Presidente di ciascuna Camera, del PDR o di 1/3 dei componenti della Camera interessata) Convocazione obbligatoria (art. 77.2, art. 94.3) Requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni Quorum strutturale: metà più uno dei membri della Camera (c.d. “numero legale”) Presunzione (iuris tantum) di numero legale Verifica su richiesta (20 deputati, 10 senatori) Verifica automatica in caso di votazioni formali Requisiti di validità delle riunioni e delle deliberazioni Quorum funzionale: metà più uno dei presenti (c.d. maggioranza semplice) Maggioranza semplice come regola generale Maggioranze “speciali” solo laddove espressamente previste in Costituzione Maggioranza assoluta: metà più uno dei componenti Maggioranza qualificata: superiore a quella assoluta (2/3, 3/5) Gli astenuti: “presenti” (Senato) o non presenti (Camera) sent. 865/1971 C.Cost. Pubblicità delle sedute Art. 64.2: regola generale pubblicità delle sedute Eccezione: le sedute segrete Parlamento: luogo della discussione La democrazia: “governo del potere pubblico in pubblico” (N. Bobbio) Forme di pubblicità: resoconti, verbale, siti internet, ripresa televisiva Pubblicità dei lavori delle Commissioni, specie se operano in sede deliberante Votazioni Votazioni formali (per appello nominale e con procedimento elettronico) e informali (per alzata di mano, per divisione, per alzata e seduta) Votazioni a scrutinio palese e a scrutinio segreto La regola generale del voto palese (dal 1988) e le sue eccezioni Voto segreto obbligatorio (elezioni e votazioni su persone) e su richiesta (leggi incidenti sui diritti di libertà, della famiglia, delle persone) Voto personale e “pianisti” (Sent. 379/1996)