La funzione legislativa
del Parlamento
Il Parlamento
Iniziativa legislativa
Esame-approvazione
Promulgazione
Pubblicazione
Exit
L'iniziativa legislativa
L'iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due
Camere una proposta di legge. Possono presentare proposte di legge :
1) il Governo
2) i singoli Parlamentari
3) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
4) 50.000 elettori
5) le Regioni
Il potere del Governo di presentare sue proposte legislative o disegni di legge
è lo strumento principale per attuare il proprio programma politico.
Le proposte di legge dei singoli parlamentari sono numerosissime ed
esprimono spesso interessi solo particolari.
Il CNEL è chiamato a fornire pareri al Parlamento e al Governo nelle materie
economiche e sociali e, in questo campo, può anche formulare proposte di
legge.
L'iniziativa dei 50.000 elettori è prevista per consentire a gruppi di opinione, di
prospettare le loro esigenze
L'esame e l'approvazione
Per l'approvazione delle proposte di legge sono previsti un procedimento
ordinario e due procedimenti abbreviati. Con il procedimento ordinario
il progetto di legge viene attribuito all'esame preliminare di una o più
Commissioni permanenti. La Commissione unifica le differenti proposte di
legge e predispone una relazione da inviare alle due Camere. Le Camere
procedono a una nuova discussione e poi alla votazione. Questa avviene
separatamente su ogni articolo della legge e poi cumulativamente sulla
legge nel suo complesso. Su ogni articolo, i parlamentari e il Governo hanno
la possibilità di avanzare proposte di modifica denominate emendamenti.
Con il procedimento deliberante alle Commissioni sono demandati sia
l’esame che l’approvazione .
Le commissioni hanno un compito redigente, quando le Camere si riservano
una deliberazione iniziale e una finale sulla legge. Con la prima, esprimono
la volontà di affidare alla commissione il compito di elaborare e votare i
singoli articoli. Con la seconda, votano la legge nel suo complesso.
Dato il bicameralismo perfetto, la legge deve essere approvata da entrambe
le Camere nello stesso testo. Se la Camera che interviene seconda apporta
modifiche, la legge deve ritornare alla prima Camera. Questo andare e
venire si denomina navetta.
La promulgazione della legge
A questo punto, la legge viene
inviata al Presidente della
Repubblica , per la promulgazione.
La promulgazione e l'atto con il
quale il Presidente dichiara che la
legge è stata regolarmente
approvata e ordina che sia
rispettata da tutti.
Il Presidente può rifiutare di
promulgare le leggi solo quando
siano gravemente incostituzionali.
In caso di riapprovazione, il
Presidente è tenuto a promulgare la
legge. Poiché l'approvazione del
Presidente non è dunque definitiva,
si parla di veto sospensivo.
Carlo Azeglio Ciampi
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione.L'intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua
entrata in vigore si denomina vocatio legis. Esso serve a
consentire ai cittadini di prendere conoscenza del suo contenuto.
IL Parlamento
Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto
di due "camere": la Camera dei deputati e il Senato
della repubblica. La Camera è composta da 630
deputati ed ha sede a palazzo Montecitorio;
il Senato da 315 senatori ( oltre i senatori a vita)
ed ha sede a palazzo Madama.
Si tratta di due Camere separate, che
lavorano ciascuna per conto proprio, salvi i
casi eccezionali in cui la Costituzione
prevede che si riuniscano "in seduta comune
dei loro membri". Tali casi sono:
a) l'elezione e il giuramento del Presidente
della Repubblica ;
b) la messa in stato d'accusa del
Presidente della Repubblica per alto
tradimento e attentato alla Costituzione;
c) l'elezione dei 5 giudici costituzionali;
d) l'elezione dei 10 componenti del Consiglio
superiore della Magistratura.
Palazzo Montecitorio
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IL PARLAMENTO - San Leone IX