PROGETTO ICARE Materia: Diritto Oggetto: L’organizzazione dello Stato Italiano Classe: 2^ B Supervisione prof.ssa: Rosalisa Iannaccone PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CORTE COSTITUZIONALE GARANTISCE L’APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE COSTITUZIONE MAGISTRATURA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA PARLAMENTO CORPO ELETTORATO CITTADINI ITALIANI CON DIRITTO DI VOTO CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA ORGANI AUSILIARI CONSIGLIO DI STATO CORTE DEI CONTI GOVERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSIGLIO DEI MINISTRI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA NEL CORSO DEGLI ANNI … Enrico De Nicola Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Antonio Segni Giuseppe Saragat Giovanni Leone Alessandro Pertini Oscar Luigi Scalfaro Francesco Cossiga Carlo Azeglio Ciampi Giorgio Napolitano Elezione e durata in carica del Presidente della Repubblica Il presidente della Repubblica, stabilisce la Costituzione (art.89), è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri e dura in carica 7 anni. All’elezione partecipano 3 delegati per ogni regione, solo uno per la Valle d’Aosta. L’elezione del presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea e dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Può essere eletto Presidente: Ogni cittadino, uomo o donna, purché goda dei diritti civili e politici, e abbia compiuto 50 anni di età. In caso di temporaneo impedimento, le funzioni di capo dello Stato sono assunte dal Presidente del Senato, ruolo attualmente ricoperto dal senatore R.Schifani. Le principali attribuzioni del Presidente sono: Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione; Può nominare 5 senatori a vita; Può inviare messaggi alle Camere; Può sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere; Promulga le leggi; Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri; Autorizza il Governo a presentare disegni di legge al Parlamento; Promulga i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamenti governativi; Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale; Presiede il Consiglio superiore della Magistratura; Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; Ratifica i trattati internazionali; Ha il comando delle forze armate; Presiede il Consiglio supremo di difesa; Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere; Può concedere la grazia o commutare la pena a un condannato. La responsabilità del Presidente della Repubblica Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per Alto tradimento: è il comportamento posto in essere con il preciso scopo di pregiudicare gli interessi nazionali; Attentato alla Costituzione: è il comportamento diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento. La cessazione dell’ufficio, oltre che per scadenza del settennio, può avvenire per: Impedimento permanente; Morte; Dimissioni; Decadenza della carica. Lavoro realizzato dal gruppo D, composto da: Chiara Franco, Federica, Alessia e Daniela LA MAGISTRATURA Solo un piccolo grande amore. Andrea e Claudia frequentano la stessa scuola. Andrea ha poco di più di 17 anni ed è in quarta, mentre Claudia ha compiuto 14 anni. Un giorno di pioggia alla fermata dell’autobus nasce l’amore fra loro due, ma questo ha delle conseguenze. Un pomeriggio il padre di Claudia arriva a casa, entra senza bussare alla porta della stanza di Claudia: sua figlia è già diventata una donna. Furibondo, denuncia il fatto ai carabinieri. Perché il rapporto sessuale tra Andrea e Claudia interessa il diritto? Perché Claudia ha 14 anni e tre mesi e Andrea ha 17 anni e sei mesi. L’art. 609 quater del codice penale afferma che è punibile il minorenne (Andrea) che compie atti sessuali con una minorenne, che pure ha compiuto i 13 anni (Claudia) se la differenza di età tra i soggetti è superiore a 3 anni. Per la legge, un rapporto sessuale tra due minorenni è una “violenza sessuale presunta”, anche se uno dei due ha compiuto i 13 anni ed è assolutamente consenziente, solo perché l’altro ha 3 anni e tre mesi in più! Il povero Andrea non ne sapeva nulla. Andrea rischia la reclusione da 5 a 10 anni. Nei casi di minore gravità, la pena è diminuita fino a due terzi. Qualche mese dopo siamo in tribunale. Il giudice, per aiutare il ragazzo, considera l’episodio tra i casi di minore gravità. Per questo condanna Andrea al minimo della pena, applicando la riduzione dei due terzi. Andrea si ritrova quindi con una condanna penale di 1 anno e 8 mesi di reclusione. Andrea godrà dei benefici di legge che gli eviteranno il carcere, ma la condanna comunque rimane. La norma esiste, anche se quasi tutti la ignorano. La magistratura è un complesso di organi con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, costituzionale ed amministrativo, che si personificano nella figura del magistrato. Ad essa spetta in genere l’esercizio del potere giudiziario, uno dei tre poteri dello Stato di diritto nella teoria classica di Montesquieu. LE FUNZIONI LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E LA GIURISDIZIONE SPECIALI. AUTONOMIA E INDIPEDENZA DELLA MAGISTRATURA. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. IL GIUSTO PROCESSO. LA RESPONSABILITA‘DEI MAGISTRATI. LE PARTI DEL PROCESSO SONO: Attore e convenuto (processo civile). pubblico ministero e imputato (processo penale). Ricorrente e resistente (processo amministrativo). LA GIURISDIZIONE SI DIVIDE IN: ORDINARIA E SPECIALE. Quella ordinaria può essere civile e penale. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. La giurisdizione speciale può essere: AMMINISTRATIVA (art 103.1 Cost) CONTABILE (art 103.2 Cost) MILITARE (art 103.3 Cost) E altre giurisdizioni (ad esempio tributaria…) I GRADI DI GIURISDIZIONE LA GIURISDIZIONE CIVILE I grado Giudice di pace per le controversie fino a 2583€ e per quelle di risarcimento dei danni di circolazione fino a 15494 € Tribunale (giudice unico) per le controversie non di competenza del Giudice di pace. È previsto un collegio formato da 3 giudici per determinare controversie indicate dalla legge (società, diritto e famiglia) II grado Tribunale (collegio formato da 3 giudici) Corte d’appello (collegio formato da 3 giudici) III grado Corte di cassazione LA GIURISDIZIONE PENALE I grado Giudice di pace per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 4 mesi Tribunale (giudice unico) per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 10 anni Corte d’assise (collegio formato da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari) per i reati in cui è prevista una pena detentiva superiore a 10 anni II grado Tribunale (collegio formato da 3 giudici) Corte d’appello (collegio formato da 3 giudici) Corte d’assise d’appello (collegio formato da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari) III grado Corte di cassazione Pubblico Ministero. GARANZIE E INDIPENDENZA DEL P.M. <<Gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario>> (art 107.4 cost). <<Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale>>(art. 112 Cost). INDIPENDENZA ESTERNA E INDIPENDENZA INTERNA La giustizia è amministrativa in nome del popolo. I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL POTERE GIUDIZIARIO. Soggezione dei giudici alla sola legge. Autonomia e indipendenza da ogni altro potere. Distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzione. Nomina dei magistrati per concorso e nomina di magistrati onorari. Inamovibilità dei magistrati. Riserva di leggi in materia di norme sull’ordinamento giudiziario. ATTRIBUZIONE DEL CSM E DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: Consiglio superiore della magistratura: carriera e stato giuridico dei magistrati: assunzione, assegnazione, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari. Ministero della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. LA MAGISTRATURA ORDINARIA I magistrati con funzioni giudicanti. - Giudice di pace. - Giudice di tribunale. - Giudice di corte di appello. - Giudice di corte di cassazione. Magistrati con funzioni requirenti (pubblici ministeri). - Procuratore della Repubblica presso il tribunale. - Procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello. - Procuratore generale presso la corte di cassazione. Il giudice negli ordinamenti di COMMON LAW E DI CIVIL LAW. Gran Bretagna Europa continentale e Stati Uniti (modello francese) Il giudice professionale. Il giudice funzionario. Il Consiglio superiore della magistratura. Composizione del CSM. • 3 membri di diritto: presidente della Repubblica (che lo presiede), primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione. • 16 membri eletti dei magistrati ordinari membri togati. • 8 membri eletti dal Parlamento in seduta comune: Tra i membri laici il CSM elegge il vicepresidente, carica ricoperta attualmente da Nicola Mancino. La responsabilità dei magistrati. Responsabilità disciplinare (violazione dei doveri d’ufficio). Ministro della Giustizia o Procuratore Generale della Cassazione. Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura. PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO.. • • • • • • • • • • • • • • • Diritto alla tutela giurisdizionale. Diritto di difesa. Gratuito patrocinio. Giudice naturale. Irretroattività delle norme penali. Responsabilità penale personale. Presunzione di non colpevolezza. Giusto processo regolato dalla legge. Contraddittorio tra le parti. Parità tra accusa e difesa. Giudice terzo e imparziale. Ragionevole durata. Contraddittorio nella formazione della prova. Obbligo di motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali. Possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge. Lavoro realizzato dal gruppo E, composto da: Nicoletta, Carmen, Ilenia Bagnoli, Linda Decisamente anomala fu la VII legislatura (1976-1979), quando nacquero due Governi di “solidarietà nazionale”, guidati in entrambi i casi da Giulio Andreotti, che modificarono, radicalmente, la prassi in vigore. Particolarmente significativo fu il Governo Andreotti , un “monocolore democristiano” che era sostenuto in Parlamento dalla fiducia e dall’astensione degli altri partiti. Soprattutto del Partito comunista Italiano che alle elezioni del 1976 aveva ottenuto alla Camera il 34,4% dei voti; l’opposizione era ridotta, ne facevano parte solo il Movimento sociale Italiano e l’estrema sinistra. Sostanzialmente simile fu il III Governo Andreotti (1978-1979); si trattava di un monocolore democristiano, che godeva di un’ampia maggioranza, mentre solo i gruppi estremisti erano in minoranza. Aldo Moro è stato un politico italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri e presidente del partito della Democrazia Cristiana. Brigate Rosse è il nome di un'organizzazione terroristica di estrema sinistra fondata nel 1970 da Alberto Franceschini, Renato Curcio e Margherita Cagol. La mattina del 16 marzo 1978, giorno in cui il nuovo governo, guidato da Giulio Andreotti, stava per presentarsi in Parlamento per ottenere la fiducia, l'auto che trasportava l'onorevole Aldo Moro dalla sua abitazione alla Camera dei Deputati fu intercettata in via Mario Fani a Roma da un commando delle Brigate Rosse. In pochi secondi, sparando con armi automatiche, i terroristi uccisero i due carabinieri a bordo dell'auto di Moro, e i tre poliziotti sull'auto di scorta e sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni durante la quale venne sottoposto ad un processo politico e venne chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, il cadavere di Aldo Moro fu ritrovato il 9 maggio nel cofano bagagli di una Renault 4 a Roma, in via Caetani. Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (Articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo . Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. Ciascun ministro è a capo di un particolare ramo della pubblica amministrazione che viene chiamato ministero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 3. Con la nuova riforma i ministeri sono 13 (prima 18). Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal presidente del consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del governo. PALAZZO CHIGI Interni, Esteri,Giustizia, Lavoro, Salute, Beni Culturali,Istruzione, Difesa, Economia, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Ambiente. Ministri senza portafoglio: Elio Vito; Umberto Bossi; Roberto Calderoli; Andrea Ronchi; Raffaele Fitto; Renato Brunetta; Gianfranco Rotondi; Giorgia Meloni; Mara Carfagna. 1) Ministro senza portafoglio è colui che ha il mandato di esercitare un determinato ufficio civile, senza per ciò essere preposto ad un Dicastero o Ministero. I ministri senza portafoglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 2)Con portafoglio significa che fa parte della commissione (ministri+presidente) e può dare il suo voto per le decisioni. Il governo è l'organo situato a vertice dell'amministrazione dello Stato. Esercita l'iniziativa legislativa, può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione) di proposte di legge, emana leggi delegate e decreti legge nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato, solleva la questione di legittimità rispetto le leggi regionali e nel caso ritenga che il consiglio abbia ecceduto nelle sue competenze. • Individuare gli interventi che è più urgente realizzare nell’interesse del Paese. • Proporre al Parlamento i disegni di legge necessari per realizzare tali interventi. • Dare attuazione concreta alla legge quando sarà stata approvato dal Parlamento. •Il Presidente della repubblica sceglie il futuro Presidente del Consiglio; •Se l’incarico viene nominato ufficialmente e dietro sua proposta vengono nominati anche i ministri; •Prima di poter esercitare le sue funzioni il Governo deve presentarsi a entrambe le Camere per illustrare il proprio programma politico e chiedere il voto di fiducia; •Se la maggioranza di ciascuna Camera accorda la fiducia, il Governo può iniziare la sua attività; •Se la fiducia non viene accordata ufficialmente il governo deve immediatamente dimettersi e il Presidente della Repubblica deve procedere a una nuova nomina. I Sottosegretari e i ministri ad interim 1) Fanno parte del governo, ma in modo subordinato. Essi vengono designati dal consiglio dei ministri e decadono con le dimissioni del governo. A differenza dei ministri, essi non partecipano alle riunioni del consiglio; il loro compito è quello di coadiuvare il ministro a cui fanno capo nelle funzioni che egli delega loro e di rappresentarlo nelle sedute del parlamento. Alcuni sottosegretari, cui viene assegnata la responsabilità di un dipartimento all'interno di un ministero, assumono la carica di vice-ministri 2) Ad interim sono chiamati i ministri che, oltre al proprio, assumono provvisoriamente anche la guida di un altro ministero. Sono provvedimenti provvisori, aventi forza di legge, che il Governo può emanare solo in casi straordinari di necessità e di urgenza e hanno la massima durata di 60 giorni. Se entro questo termine il Parlamento non li converte in legge, essi decadono. Sono atti normativi che vengono emanati dal Governo sulla base di una delega ricevuta dal Parlamento. La delega è una legge con la quale il Parlamento stabilisce quale dovrà essere l’oggetto del decreto e quali tempi, criteri e principi il Governo dovrà rispettare. Sono atti normativi che non hanno la stessa forza di una legge e possono essere emanati dal Governo nella forma di decreto del Presidente della repubblica (d.p.r.) e di decreto ministeriale (d.m.), dalle Regioni, Province, Comuni e dalle Città metropolitane. Le Circolari • Sono una ulteriore categoria di atti normativi la cui caratteristica è di rivolgersi agli organi interni della Pubblica Amministrazione Palazzo della Consulta Il 16 dicembre 1968 la Corte costituzionale giudica incostituzionale il primo comma dell’articolo 559 del Codice penale e cancella dall’ordinamento giuridico il principio che l’adulterio della moglie è più grave di quello del marito. Il marito poteva violare l’obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie doveva essere punita più o meno severamente. La donna era considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti. Eppure in tanti altri settori la donna aveva conquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività era diventata molto più intensa fino a raggiungere piena parità con l’uomo. Il trattamento differenziato in tema di adulterio era rimasto immutato. La Corte ritiene, così, alla stregua dell’attuale realtà sociale, che la discriminazione , lungi dall’essere utile, sia incostituzionale. La legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito e punendo quello della moglie, lede quest’ultima nella sua dignità, perchè costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, non avendo alcuna tutela in sede penale. La Corte ritiene che la discriminazione sancita dal primo comma dell’art. 559 Codice penale non garantisca l’unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito, e come tutti i privilegi violi il principio di parità.art.3 C. La Corte italiana costituzionale è un organo della Repubblica previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. Le norme del suo funzionamento sono contenute nella Costituzione stessa, nella legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni integrative e nel regolamento generale di cui la Corte è dotata. In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica: 1) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni, 2) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra Regioni 3)sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. 4) sull' ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953). La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (di questi, tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione; uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti - art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953). La Corte elegge tra i suoi componenti il presidente, una delle più alte cariche dello stato, che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. E' prassi invalsa che il presidente venga scelto fra i giudici che stanno concludendo il mandato, in modo da garantire una certa mobilità della carica. L'attuale presidente della Corte costituzionale è, dal 25 febbraio 2009, Francesco Amirante Le decisioni della Corte costituzionale assumono la forma delle decisioni giurisdizionali tipiche: sentenze (decisioni merito), ordinanze processuali), decreti (decisioni di (decisioni procedurali). Posta la modesta rilevanza esterna dei decreti, si può quindi affermare che le pronunce della Corte si possano distinguere in due categorie: le sentenze di accoglimento e le decisioni di rigetto (siano esse di merito o processuali). Decisioni di natura processuale Esse si basano su considerazioni che non consentono di passare all'esame del merito della questione di legittimità costituzionale. Nella giurisprudenza della Consulta, si può notare come esse assumano promiscuamente la forma delle sentenze o delle ordinanze, non contando tanto la forma stessa, quanto il motivo che sta alla base della decisione di non passare al merito, e presentano in alcuni casi un carattere sostanzialmente decisorio. Decisioni di merito Esse possono essere, innanzi tutto, divise in sentenze di accoglimento, tramite le quali la Corte si pronuncia sia sulla questione che sulla legge, e decisioni di rigetto (in forma di sentenza o di ordinanza), le quali invece si pronunciano solo sulla questione, in quanto non spetta alla Corte un generale potere di esternazione della costituzionalità o incostituzionalità delle leggi, ma solo un potere repressivo dell'incostituzionalità. Decisioni interpretative Nelle decisioni interpretative la Corte si pronuncia non sulla disposizione di legge nel significato normativo individuato dal giudice a quo, bensì su un diverso significato normativo che essa stessa ritiene contenuto nella disposizione impugnata. Non c'è alcuna corrispondenza tra "chiesto e pronunciato”. Il giudizio sulle leggi Sono previste due sole vie di accesso al giudizio della Corte, col procedimento in via incidentale e col procedimento in via di azione: nel primo la questione di legittimità può essere sollevata nel corso di un giudizio e davanti ad una autorità giurisdizionale; per l’altro la facoltà è data unicamente allo Stato e alle Regioni (e alle province autonome di Trento e Bolzano) di presentare direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi rispettivamente della Regione e dello Stato (o di altra Regione). La giurisprudenza ha poi aggiunto l’ipotesi del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato determinato da una legge o atto avente forza di legge. È stata scartata la proposta di consentire ai cittadini di adire direttamente la Corte per tutelare diritti costituzionalmente garantiti che si ritengano essere stati lesi. Nei processi non ancora conclusi il giudice non dovrà applicare la legge annullata. Per i processi già terminati, gli effetti dell’annullamento sono diversi a seconda che si tratti di processi civili o penali: 1)I processi civili: già decisi con sentenza divenuta definitiva non potranno essere riaperti; 2)I processi penali: invece, dovranno essere riconsiderati e la pena inflitta sulla base della legge incostituzionale dovrà essere annullata. Lavoro realizzato dal gruppo A, composto da: Cristina, Marialucia, Gianna e Rosita L’ultimo discorso di Matteotti Giacomo Matteotti era un socialista riformista, fu tra i più decisi oppositori del regime fascista. Nel discorso alla Camera dei Deputati del 30 Maggio 1924, Matteotti denuncia con coraggio le violenze che permisero al partito fascista di vincere le elezioni del 1924:fu il suo ultimo discorso. Il 10 giugno del 1924 Matteotti fu sequestrato e picchiato a morte da una scuadra fascista. Che tento occultarne il cadavere massacrato. Cos’è il Parlamento? Deriva dal termine francese parlament che indica l’azione di parlare, quindi è un luogo dove si discute per giungere a conclusione. È un organo bicamerale perfetto; bicamerale perfetto perché le due Camere hanno funzioni perfettamente identiche; quindi hanno gli stessi poteri. Il Parlamento è titolare del potere legislativo cioè chi discute e vota le leggi. Esso svolge anche altre importanti funzioni affidate dalla Costituzione. Le Funzioni: Legislativa; Eleggere il capo dello Stato; Indirizza e controlla l’operato del Governo; Ratifica i trattati internazionale più importanti; Concede l’amnistia e l’indulto; Dichiara la guerra; Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale; Elegge 8 membri del CSM; Pone sotto accusa il PDR per reati di tradimento o attentato alla Costituzione; Approva ogni anno il bilancio dello Stato. Il Parlamento è formato da Camera dei Deputati; i quali occupano il Palazzo Montecitorio che ha sede a Roma a piazza Montecitorio Camera dei Senatori; i quali occupano Palazzo Madama che ha sede a Roma a piazza Navona La Struttura: E’ costituito da 2 camere: Camera dei deputati: formati da 630 deputati, il presidente è Giancarlo Fini e ha sede a Montecitorio; Camera dei senatori: formati da 315 senatori, il presidente è Renato Schifani e ha sede al Palazzo Madama. Ai senatori si aggiungono i senatori a vita. Camera dei Deputati composto da 630 deputati ed il presidente della Camera è Gianfranco Fini Camera dei Senatori composto da 315 senatori ed il presidente della Camera è Renato Schifani La legislatura Si chiama legislatura l’arco di tempo nella quale hanno la carica i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; entrambi sono eletti per cinque anni. Al termine della legislatura il Presidente della Repubblica indica nuove elezioni politiche e fissa la data della prima riunione del nuovo Parlamento. É possibile, tuttavia, che alla legislatura venga posto fine anticipatamente. L’attuale è la XVI legislatura. Secondo l’art 59 della Costituzione italiana nella Camera dei Senatori vanno aggiunti i Senatori a vita Si può diventare senatore a vita per due motivi Comma 1: “É senatore a vita di diritto, salvo una rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica; Comma 2: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” Francesco Cossiga Giulio Andreotti Oscar Luigi Scalfaro Emilio Colombo Carlo Azeglio Ciampi Sergio Pininfarina Rita LeviMontalcini Rita Levi-Montalcini (Torino, 22 aprile 1909) è una scienziata e senatrice italiana. È stata insignita del premio Nobel per la medicina nel 1986 per le sue scoperte e l'individuazione di fattori di crescita cellulare. Venne nominata senatrice a vita nel 2001 dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. È socia nazionale dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche. Emilio Colombo (Potenza, 11 aprile 1920) è un politico italiano laureato in giurisprudenza, fu eletto per la prima volta deputato all'Assemblea Costituente nel 1946, per poi essere riconfermato in tutte le legislature fino alle dimissioni da deputato nel 1992. Esponente storico della Democrazia Cristiana, è stato anche parlamentare europeo dal 1976 al 1980 e dal 1989 al 1992. Giulio Andreotti (Roma, 14 gennaio 1919) è un politico, scrittore e giornalista italiano. Ha ricoperto più volte numerosi incarichi di governo. È attualmente Presidente della Casa di Dante in Roma. Sergio Pininfarina (Torino, 8 settembre 1926) è un imprenditore, designer e senatore italiano. Sergio Farina diventa il presidente dell'omonima azienda di carrozzerie alla morte del padre Battista "Pinin" Farina che ne fu il fondatore. Il diminutivo "Pinin" è stato aggiunto all'originario cognome "Farina" nel 1961. Consegue la laurea in Ingegneria Meccanica nel 1950 al Politecnico di Torino, approfondendo le sue conoscenze in Inghilterra e negli Stati Uniti. Carlo Azeglio Ciampi (Livorno, 9 dicembre 1920) è un economista e politico italiano, decimo presidente della Repubblica dal 18 maggio 1999 al 10 maggio 2006. É stato governatore della Banca d’Italia dal 1979 al 1993, presidente del Consiglio dei Ministri e ministro del Turismo e dello Spettacolo ad Inferim (1996- 1999). Oscar Luigi Scalfaro (Novara, 9 settembre 1918) è un politico ed ex magistrato italiano, nono Presidente della Repubblica dal 1992 al 1999. Fu eletto deputato ininterrottamente dal 1946 al 1992, quando, durante la sua presidenza della Camera dei Deputati, fu eletto Presidente della Repubblica. In precedenza era stato Ministro dell'Interno nel Governo Craxi I. Attualmente è senatore a vita e aderisce al Partito Democratico. Francesco Cossiga (Sassari, 26 luglio 1928) è un politico, giurista e docente italiano, ottavo presidente della Repubblica dal 1985 al 1992 quando assunse, di diritto, l'ufficio di senatore a vita. A seguito di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri può fregiarsi del titolo di presidente emerito della Repubblica Italiana. Seduta Comune: Il parlamento si riunisce in seduta comune per: Eleggere il PDR e si aggiungono 58 delegati regionali, 3 per ogni regione tranne la Valle D’Aosta che ne manda 1. In totale 1003 persone si riuniscono a Montecitorio. Seduta Comune… Quando si riuniscono tutti? I 945 onorevoli si riuniscono a Palazzo Montecitorio i seguenti casi: •eleggere il Presedente della Repubblica; •eleggere 5 Giudici Costituzionali; •eleggere 1/ 3 membri del Consiglio Superiore della Magistratura; •mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica; L’organizzazione delle Camere. All’interno delle Camere vi sono i cosiddetti gruppi parlamentari, che sono appunto raggruppamenti di Deputati o di Senatori nelle liste del medesimo partito specializzate per materia. Attualmente di gruppi parlamentari all’interno della Camera dei Deputati sono 14, invece, in quella dei Senatori 13; Come possono essere le Commissioni? • Commissioni permanenti: sono una sorta di Camere in scala ridotta composta da un numero ristretto di Deputati o Senatori; • Commissioni speciali: vengono affidati loro un compito specifico e si sciolgono solo quando tale compito viene assolto; • Commissioni bicamerali: sono chiamate così perché riuniscono membri di entrambe le Camere cioè Deputati e Senatori. Queste commissioni possono essere di due tipi: permanenti e temporanee, quando sono costituite per affrontare una specifica questione; Lo scopo di queste Commissioni è accelerare il lavoro del Parlamento perché altrimenti i tempi sarebbero molto più lunghi e nell’arco di un anno potrebbero essere risolte ben poche questioni. Ogni volta che occorre prendere un provvedimento o votare una legge, ciascun gruppo discute al proprio interno la posizione da assumere e poi delega uno o più rappresentanti ad esprimere, in aula, il parere di tutto il gruppo. In questo modo l’attività parlamentare procede in modo più ordinato e spedito. Ogni gruppo elegge un capogruppo che ne coordina l’attività. Speciali: sono una sorta di commissioni a cui viene affidato un compito speciale. Si sciolgono solo quando il compito viene assolto. Bicamerali: sono così chiamate perché si riuniscono i membri di entrambe le camere. Le leggi finiscono in commissione che opera in sede: • Referente: studia solo la legge articolo per articolo e l’espongono all’assemblea. • Deliberante: oltre a studiarlo se lo votano anche e all’assemblea va il voto finale. La funzione legislativa La funzione più importante per il Parlamento è appunto quella legislativa cioè discutere e votare le leggi; le leggi sono solo degli atti normativi approvati dal Parlamento; Il Parlamento aveva una competenza legislativa generale e quindi esso poteva legiferare su qualsiasi tema, tranne quelli riservate alla legge regionale; Come sono cambiate le cose dopo il 2001.... Allo Stato è rimasta una competenza legislativa numerata, cioè limitata alla specifiche materie indicate dalla Costituzione; La Regione, invece, ha assunto una competenza legislativa generale; cioè significa che essa può legiferare su ogni materia senza intralciare quelle che sono riservate allo Stato; Elettorato: Capacità di votare: Attivo: per la camera dei deputati 18 anni mentre per i senatori 25 anni. Capacità di essere votato: Passivo: per la camera dei deputati 25 anni per la camera dei senatori 40 anni. Le deliberazioni Ecco le votazioni possono avvenire a scrutinio palese o a scrutinio segreto; Palese è quello generalmente usato; Segreto quando costituisce un eccezione ed è ammesso solo nei casi indicati dai regolamenti delle Camere; Voto • Maggioranza semplice: è quella normale, che si applica in tutti i casi salvo diversa previsione, e si raggiunge se votano a favore del provvedimento in esame la metà più uno. Si contano solo i presenti senza calcolare gli assenti; • Maggioranza assoluta: si raggiunge se vota a favore del provvedimento la metà più uno dei componenti dell’assemblea. Si calcolano sia i presenti che gli assenti; • Maggioranza qualificata: è quella che prevede un numero ancora maggiore di voti favorevoli perché si calcolano i due terzi dell’assemblea. Con questo tipo di maggioranza si elegge il Presidente della Repubblica; Possiamo ricevere tutti la carica di Deputati o Senatori? Un cittadino, uomo o donna che sia, che possieda tutti i requisiti di età richiesti dalla legge e che non sia stata privato dell’elettorato passivo, può candidarsi nelle liste di un partito. E se riceve un numero sufficiente di voti, può essere eletto Deputato o Senatore; questa legge, inoltre, considera alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità. • Ineleggibilità perché alcune categorie di soggetti che, per la funzione che svolgono, potrebbero esercitare indebite pressioni sugli elettori ricavandone ingiusti vantaggi elettorali; • Incompatibilità perché con il ruolo parlamentare, alcuni incarichi come quello di Presidente della Repubblica o di giudice della Corte Costituzionale; Non sono eleggibili: alcune categorie di soggetti che, per la funzione che svolgono, potrebbero esercitare pressioni sugli elettori ricavandone ingiusti vantaggi elettori. Sono incompatibili: con il ruolo di parlamentare o che sia contemporaneamente sia deputato che senatore. La scelta del candidato può essere effettuata con: - metodo maggioritario: i seggi sono attribuiti al candidato o al gruppo di candidati che ottiene la maggioranza dei voti validi. - metodo proporzionale: il seggio o i seggi sono attribuiti al candidato o ai candidati in proporzione ai voti ottenuti. • L’attuale legge elettorale per Camera e Senato • Fino al 1993 Sistema elettorale proporzionale puro • Camera: 630 seggi -assegnati entro circoscrizioni elettorali-indicazione di voto con preferenza per uno/più candidati • Senato: 375 seggi -assegnati entro collegio uninominale su base regionale ELEMENTI DI CRITICITÀ • Moltiplicazione dei partiti • Maggioranze variabili e “ricatto”dei partiti minori • Facilità di crisi di governo e conseguente instabilità istituzionale ELEMENTI DI CRITICITÀ • bipolarismo ancora “imperfetto”maggioranze parlamentari variabili (frammentazione partitica e fenomeno del c.d. “ribaltone”) • Instabilità dei governi non armonizzazione con forma di governo e ricadute di carattere istituzionale(es. problema del candidato premier della coalizione, camere funzionalmente simmetriche) • Legge 270/2005 attualmente in vigore Sistema elettorale proporzionale (con sbarramenti)“con effetto maggioritario di coalizione”(premio di maggioranza) e con successivo riparto proporzionale dei seggi tra le liste componenti la coalizione stessa RIPARTIZIONE SEGGI • CAMERA riparto su base nazionale con successiva attribuzione alle circoscrizioni • accesso a ripartizione = soglie di sbarramento La situazione italiana è molto complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Sistema proporzionale: Elezioni circoscrizionali Parlamento Europeo Parlamento Italiano Sistema maggioritario a turno unico: Sindaco e Consiglio comunale per i comuni con meno 15.000 abitanti Sistema maggioritario a turno doppio: Sindaco e Consiglio comunale per i comuni oltre i 15.000 abitanti Provincia Misto, Proporzionale con premio di maggioranza Regioni a Statuto Ordinario di Immunità parlamentari I deputati e i senatori non sono perseguibili per i reati di opinione (insindacabilità) e possono essere arrestati solo con il consenso della Camera cui appartengono (immunità dagli arresti). Insindacabilità immunità dagli arresti L’iter di una legge Una legge può essere presentata da vari “organi” 1) 2) 3) 4) 5) Ogni Deputato/ Senatore; 50. 000 elettori; Ogni Regione; Il Governo; Il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro); Questa legge che viene presentata può essere sia un progetto che un disegno di legge; Approvazione: Maggioranza relativa o semplice: si calcolano i presenti; Maggioranza assoluta: si calcolano anche gli assenti; Maggioranza qualificata: si calcolano i 2/3. Normalmente si applica la maggioranza semplice. Approvazione: voto a maggioranza La legge poi finisce in Commissione; la quale li può essere votata in due modi In sede Referente, cioè quando la Commissione si studia la legge e poi la espone in Assemblea. Una volta giunta in Assemblea, essa se la votano articolo per articolo ed poi alla fine emana il voto finale; In sede Deliberante, cioè quando la Commissione si studia la legge e se anche vota articolo per articolo. Una volta votata la presenta all’Assemblea per emanare il voto finale; La legge una volta approvata dal Parlamento per entrare in vigore deve essere promulgata e resa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia se la legge appare in palese contrasto con le norme o con lo spirito della Costituzione il Presidente, prima di promulgarla, può rinviarla alle Camere perché la ridiscutano. Il Presidente esercita, quindi, una sorta di veto sospensivo costringendoli a ripetere il provvedimento legislativo affinché prima di pubblicare una legge ci pensino più allungo. Una volta che la legge è ritornata in Parlamento viene votata nuovamente. Se il Parlamento torna ad approvare la legge nel medesimo testo il Presidente ha l’obbligo di promulgarla. Promulgazione Atto in cui il PDR dichiara che la legge è stata regolarmente approvata da entrambe le camere e ordina di farle rispettare. Se la legge appare in palese contrasto con le norme della Costituzione la può rimandare alle camere. Pubblicazione Dopo la promulgazione, il testo originale della legge viene inserito nella “Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana” e una copia viene inviata alla redazione della Gazzetta Ufficiale perché sia pubblicata. Con la pubblicazione, la legge viene resa ufficialmente nota a tutti ed entra in vigore dopo un termine (vacatio legis) che solitamente è 15 giorni. Trascorsa la vacatio, nessuno può più validamente sostenere di non essere stato in grado di conoscere l’esistenza di una determinata legge. Lavoro realizzato dal gruppo C, composto da: Ilenia D’Ovidio, Maria grazia, Giovanni e Michaela. Un caso per iniziare: un evento storico La spinte separatiste della Sicilia hanno radici lontane. Nell’immediato dopoguerra, l’indipendentismo si organizza per separare la Sicilia dal resto d’Italia. L’obiettivo non è ben chiaro: qualcuno vuole creare un vero e proprio Stato sovrano, gli altri vogliono l’annessione agli stati agli Stati Uniti, idea appoggiata anche dalla mafia statunitense. Nasce un vero e proprio esercito, l’EVIS ( esercito volontario per l’indipendenza siciliana), che combatte contro l’esercito italiano una “guerra separatista”, conclusa il 29 dicembre 1945 con la sconfitta del Piano della Fiera, presso Caltagirone. Fra il 1945 e il 1946, il separatismo entra nella legalità, e nasce il MIS (Movimento per l’indipendenza della Sicilia), presente anche all’Assemblea costituente. In questi anni, il MIS entrò in contatto con Salvatore Giuliano (1922-1950), un bandito, che stava estendendo la sua azione brigantesca in tutta la Sicilia occidentale, contando su una vasta rete di omertà e di appoggi, sia politici che mafiosi. Giuliano circondò le sue “imprese” di una vaga ispirazione separatistica, e si atteggiò a “nemico giurato” delle forze della Repubblica Italiana. Giuliano organizzò numerose aggressioni contro sindacalisti e militanti politici, che culminarono nella strage di Portella della Ginestra del 1947, quando la “banda Giuliano” aprì il fuoco contro una folla di lavoratori che si era riunita per festeggiare il Primo Maggio: ci furono 10 morti e 30 feriti. In seguito, Giuliano cominciò a diventare troppo scomodo anche per chi l’aveva protetto, tanto che il 5 luglio 1950 fu trovato morto. Le circostanze della morte di Giuliano sono tra le pagine più oscure della nostra storia. LE REGIONI • LO STATUTO è un insieme di norme che regolano l’organizzazione della Regione e pongono le linee fondamentali alle quali gli organi regionali dovranno attenersi nello svolgere le loro attività. • STATUTI SPECIALI sono accordati dalla Costituzione (art 116) a cinque regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. GLI ORGANI DELLA REGIONE Sono organi della regione: • Il Consiglio regionale, • Il Presidente della Regione e la sua Giunta. Il consiglio regionale costituisce il Parlamento della Regione. Esso discute e approva le leggi regionali e può anche avanzare proposte di leggi al Parlamento nazionale. I Consiglieri vengono eletti ogni 5 anni con il sistema elettorale. Il Presidente della Regione e la Giunta, costituiscono il “governo regionale”. La Giunta è un organo composto da un numero variabile di assessori ciascuno dei quali si occupa di un ramo particolare dell’amministrazione avvalendosi di una struttura detta assessorato. Gli assessori sono nominati dal Presidente della Regione e da questo possono essere revocati in qualsiasi momento. IL PRESIDENTE: • Rappresenta la Regione; • Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; • Ma soprattutto dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Egli, dispone la Costituzione: • È eletto ogni 5 anni a suffragio universale diretto • Può essere rimosso dal suo incarico con decreto motivato dal Presidente della Repubblica qualora compia atti contrari alla costituzione, gravi violazioni di legge, o per ragione di sicurezza nazionale; • Può essere costretto alle dimissioni qualora di dimetta la maggioranza del Consiglio Regionale; • Può essere costretto alle dimissioni con una motivazione di sfiducia richiesta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. LA FUNZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLA REGIONE • la Regione aveva una competenza legislativa concorrente, nel senso che poteva solo concorrere, insieme allo Stato, a regolare determinati aspetti della vita sociale. Solo le Regioni a statuto speciale avevano, su alcune materie, una potestà legislativa esclusiva. In seguito alla citata riforma costituzionale il rapporto tra legge statale e legge regionale è stato rovesciato. Cosicché la Regione: • Ha assunto una competenza legislativa generale, • Salvo che per le specifiche materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato o per le quali la competenza è ripartita tra lo Stato e le Regioni. Le leggi regionali sono in ogni caso, subordinate al rispetto: della Costituzione, delle norme poste dall’Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall’Italia, delle norme contenute nei rispettivi statuti. IL COMUNE: E’ l’ente locale a cui è affidato il compito di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo della propria comunità i principali settori verso i quali si indirizza l’attività comunale sono: la cura dei servizi sociali, l’assetto e l’utilizzazione del territorio, lo sviluppo economico. ORGANI necessari del Comune sono: il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale. Il primo è eletto direttamente dai cittadini residenti nel Comune, resta in carica per cinque anni. Può essere rieletto al termine del suo mandato ma non per la terza volta consecutiva. LA GIUNTA è l’organo esecutivo ed è composta dal sindaco e dall’insieme degli assessori ciascuno dei quali, per mezzo di una struttura chiamata assessorato, provvede ad amministrare un determinato settore della vita pubblica: urbanistica, viabilità, assistenza scolastica e così via. Gli assessori sono collaboratori del Sindaco e come tali vengono da lui nominati e possono essere revocati in qualsiasi momento. IL CONSIGLIO COMUNALE è eletto ogni 5 anni dai cittadini residenti nel Comune e svolge soprattutto una funzione di indirizzo e di controllo sulle attività comunali. LA PROVINCIA E’ un ente locale che comprende nel suo territorio più comuni. Essa si occupa delle questioni che superano la competenza dei singoli Comuni e interessano l’intero territorio provinciale. Tra le funzioni di competenza provinciale ricordiamo: - La tutela e la valorizzazione dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, di beni culturali; - La cura della viabilità provinciale - La gestione dei trasporti, dei servizi sanitari, dello smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. GLI ORGANI DELLA PROVINCIA Gli organi della provincia sono simili a quelli del Comune. In particolare: • Il Consiglio provinciale, eletto dai cittadini residenti nella provincia, ha la funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e dura in carica cinque anni; • La Giunta provinciale, composta da assessori nominati dal Presidente della Provincia, collabora con questo nello svolgimento della funzione; • Il Presidente della provincia rappresenta l’ente, presiede la giunta ed è responsabile dell’amministrazione provinciale. Come il Sindaco, è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. Può essere costretto alle dimissioni con il voto di sfiducia del Consiglio, ma in tal caso anche il Consiglio è costretto a dimettersi e debbono essere indette nuove elezioni amministrative. L’ORDINAMENTO REGIONALE PRIMA E DOPO LE RIFORME COSTITUZIONALI Ieri • Statuti approvati con legge dello Stato • Potestà legislativa solo concorrente • Parallelismo delle funzioni amministrative e legislative • Visto governativo sulle leggi regionali e ricorso preventivo alla Corte Costituzionale • Controllo statale sugli atti amministrativi della regione Oggi • Statuti approvati con la legge regionale • Potestà legislativa concorrente ed esclusiva • Sussidiarietà verticale • Nessun visto e ricorso successivo alla Corte costituzionale • Potere sostitutivo statale LE AUTONOMIE TERRITORIALI: UN ORDINAMENTO FEDERALE? • Art. 114 Cost. 1948 <<La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni>> Art. 114 Cost. 2001 <<La Repubblica è costituita dai Comini, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dello Stato. I Comuni, le province, le Città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione>> REGIONI SPECIALI E REGIONI ORDINARIE Regioni speciali Regioni ordinarie Statuti approvati con legge costituzionale (senza referendum) Statuti approvati con legge regionale LA POTESTA’ LEGISLATIVA Art.117 Costituzione Comma 2 Elenco delle materie di Competenza esclusiva Comma 3 Elenco delle materie di competenza Concorrente Leggi statali che determinano i Principi fondamentali leggi statali Leggi regionali Comma 4 Competenza residuale in ogni altra materia non in elenco Leggi regionali LA POTESTA’ REGOLAMENTARE (ART. 117.6 COST.) • Materie di legislazione statale esclusiva: regolamenti statali, salvo delega alle regioni • Materie di legislazione concorrente e residuali: regolamenti regionali • Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni e alle province: regolamenti locali L’AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE E LOCALE (ART. 119 COST.) • Risorse autonome: tributi ed entrate propri, compartecipazione al gettito di tributi erariali • Fondo perequativo: senza vincolo di destinazione • Trasferimenti aggiuntivi dello Stato: con vincolo di destinazione I RAPPORTI STATO-REGIONI ED ENTI LOCALI Presidenza del consiglio dei ministri • • • Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (presidenti delle regioni e delle province autonome) Conferenza Stato-città e autonomie locali (presidente dell’ ANCI, presidente dell’UPI, sindaci e presidenti di provincia disegnati dall’ANCI e dall’ UPI) Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ (ART. 118 COST.) • Funzioni proprie • Funzioni conferite con legge statale • Funzioni conferite con legge regionale Sussidiarietà in senso verticale Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative <<salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario. Siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato>> Sussidiarietà in senso orizzontale <<autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e interesse generale>> LA FORMA DI GOVERNO LOCALE ELETTORI COMUNE / PROVINCE SINDACO / PRESIDENTE PROVINCIA nomina e revoca dimissioni, morte, impedimento permanente rimozione del sindaco/presidente GIUNTA COMUNALE / PROVINCIALE CONSIGLIO COMUNALE / PROVINCIALE sfiducia verso il sindaco/presidente, dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri Scioglimento del consiglio e nuove elezioni del Sindaco/presidente e del consiglio Stemma della regione Molise Descrizione Araldica dello Stemma Scudo rosso, bordato d'argento e con banda diagonale dello stesso colore. In alto a sinistra una stella d'argento con punte analoga a quella della riproduzione dell'Arme della Provincia di Molise contenuta in un frontespizio tratto dall'opera "il Regno di Napoli diviso in dodici Province" di Enrico Rocco Alemanno (Napoli, 1608) Cartiglio con sfondo rosso-blu, sovrastato da corona principesca a 8 fioroni e 8 perle, con al centro un ovale contenente sei torri nel campo, sormontate da un'altra corona, delle quali tre sono ordinate nella parte superiore e tre nella parte inferiore Inquartato: nel PRIMO, che è di Isernia, d'argento al serpente a forma di S verde avente in palo bastone di comando d'oro; nel SECONDO, che è di Agnone, d'argento al grifone portante una lettera A; nel TERZO, che è di Venafro, spaccato nel primo argento e nel secondo di nero a tre fasce d'argento; nel QUARTO, che è di Frosolone, d'azzurro alla calotta sferica d'argento in punta caricata da una colomba e da una lettera F, alla stella raggiante d'oro Capoluogo di regione: Campobasso Province: Campobasso e Isernia Superficie totale: Kmq 4,438 Popolazione: 320.601 Lavoro realizzato dal gruppo B, composto da: Chiara Martinelli, Erica, Giusy, Mariangela e Luca